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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

2 giugno 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Tassazione di redditi di fondi pensione – Differenza di trattamento tra i fondi pensione residenti e i fondi pensione non residenti – Tassazione forfettaria dei fondi pensione residenti sulla base di un rendimento fittizio – Ritenuta alla fonte applicata ai redditi generati da dividendi percepiti dai fondi pensione non residenti – Comparabilità»

Nella causa C-252/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Suprema corte amministrativa, Svezia), con decisione del 20 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 23 maggio 2014, nel procedimento

Pensioenfonds Metaal en Techniek

contro

Skatteverket,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, F. Biltgen, E. Levits (relatore), M. Berger e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 maggio 2015,

viste le osservazioni presentate:

–        per il Pensioenfonds Metaal en Techniek, da F. Boulogne e G. Andersson, advokat;

–        per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, K. Sparrman, L. Swedenborg, E. Karlsson e F. Sjövall, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Enegren, W. Roels e C. Tufvesson, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra il Pensioenfonds Metaal en Techniek (in prosieguo: il «PMT»), un fondo pensione con sede nei Paesi Bassi, e lo Skatteverket (amministrazione finanziaria) in relazione all’imposta sui dividendi pagata in Svezia dal PMT nel periodo 2002-2006.

 Contesto normativo svedese

 La normativa relativa ai fondi pensione

3        L’articolo 9 della lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m. [legge (1967:531) sulla garanzia delle future prestazioni in materia pensionistica e ulteriori profili; in prosieguo: la «legge sulla garanzia delle prestazioni in materia pensionistica»] definisce il fondo pensione come un fondo creato dai datori di lavoro per il fine esclusivo di garantire le future prestazioni in materia pensionistica ai lavoratori o agli aventi diritto superstiti.

4        In conformità all’articolo 12 della citata legge, ai fondi pensione è vietato impegnarsi a erogare pensioni ed essi non possono neppure pagare pensioni di vecchiaia. Il compito di un fondo pensione è esclusivamente quello di gestire il capitale versato dal datore di lavoro e di garantire che le future prestazioni in materia pensionistica gravanti su quest’ultimo possano essere adempiute.

5        Gli impegni dei fondi pensione a garantire le prestazioni in materia pensionistica dei datori di lavori sono impegni a lungo termine. In virtù dell’articolo 10 della legge sulla garanzia delle prestazioni in materia pensionistica, i beni dei fondi pensione devono essere investiti in modo da consentire una buona diversificazione del rischio al fine di gestire al meglio e con prudenza gli interessi di coloro che sono affiliati all’istituto. I fondi pensione devono seguire le istruzioni in materia di investimento conformi alle condizioni previste dalle disposizioni e dalle linee guida generali dell’Ispettorato nazionale delle istituzioni finanziarie per le istruzioni in materia di investimento e le analisi d’impatto degli istituti che forniscono prestazioni in materia pensionistica (Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för institut som driver tjänstepensionsverksamhet, FFF 2011:16).

6        I fondi pensione fanno parte delle modalità scelte dal Regno di Svezia per istituire e garantire il regime pensionistico. Al fine di garantire le prestazioni in materia pensionistica, è parimenti possibile sottoscrivere un’assicurazione sulla vita o appostare riserve a bilancio e associarvi una garanzia creditizia o una fideiussione di un comune o dello Stato.

 La tassazione dei fondi pensione residenti

7        Le persone giuridiche assoggettate integralmente ad imposta in Svezia sono soggette all’imposta sui redditi ai sensi della inkomstskattelagen (1999:1229) [legge (1999:1229) relativa all’imposta sui redditi; in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sui redditi»], che verte, in particolare, sulle plusvalenze, sui dividendi e sugli interessi.

8        A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, punto 3, del capo 7 della legge relativa all’imposta sui redditi, tuttavia, i fondi pensione sono integralmente esentati dall’obbligazione tributaria ivi prevista. La legge summenzionata rinvia, a tale riguardo, alle disposizioni relative all’imposta sui redditi di capitale contenute nella lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [legge (1990:661) sulla tassazione dei fondi pensione; in prosieguo: la «legge sulla tassazione dei fondi pensione»].

9        In virtù dell’articolo 2 della legge sulla tassazione dei fondi pensione, i fondi pensione svedesi nonché le imprese di assicurazione sulla vita devono versare l’imposta sui redditi di capitale, che è un’imposta a tasso fisso intesa a tassare il rendimento corrente dei risparmi provenienti dai piani previdenziali e la cui base imponibile è calcolata in due fasi, conformemente agli articoli da 3 a 8 della citata legge.

10      Deve essere anzitutto calcolata la base di capitale costituita dal valore degli attivi del fondo pensione a inizio d’anno al netto delle passività alla stessa data. Secondo il governo svedese, un fondo pensione, in virtù dell’articolo 11, paragrafo 4, della legge sulla garanzia delle prestazioni in materia pensionistica, può contrarre un prestito al solo fine di soddisfare le proprie esigenze temporanee di liquidità, e ciò solo a condizione che l’importo del prestito sia di entità esigua rispetto alla dimensione dell’istituto previdenziale.

11      Successivamente, il rendimento forfettario sul suddetto capitale, ossia la base imponibile, è determinato moltiplicando la base di capitale per il rendimento medio delle obbligazioni di Stato relativo all’anno di calendario immediatamente precedente l’esercizio fiscale. Ai sensi dell’articolo 9 della legge sulla tassazione dei fondi pensione, l’imposta sui redditi di capitale è stabilita applicando un tasso del 15% alla base imponibile così ottenuta.

12      Detta imposta sui redditi di capitale si applica ai fondi pensione e alle imprese svedesi di assicurazione sulla vita nonché alle imprese di assicurazione sulla vita e agli istituti previdenziali stranieri che dispongano di una stabile organizzazione in Svezia, e ha lo scopo, secondo il giudice del rinvio, di realizzare un’imposizione forfettaria uniforme per tutte le forme di risparmio previdenziale. Tale metodo è utilizzato sia per l’imposta sui redditi di capitale provenienti da risparmio pensionistico individuale sia su quelli delle assicurazioni previdenziali, delle assicurazioni sulla vita con riscatto in capitale e di altre forme di capitale da risparmio pensionistico.

 La tassazione dei fondi pensione non residenti

13      Alle persone giuridiche straniere che percepiscono dividendi su azioni di società per azioni svedesi o su quote di fondi di investimento svedesi viene applicata in Svezia una ritenuta alla fonte sui dividendi, ai sensi degli articoli 1 e 4 della kupongskattelagen (1970:624) [legge (1970:624) relativa all’imposta sui dividendi; in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sui dividendi»].

14      Ai sensi dell’articolo 5 della legge relativa all’imposta sui dividendi, l’imposta sui dividendi è determinata applicando un tasso del 30% all’importo dei dividendi distribuiti. In virtù della convenzione in materia tributaria stipulata fra il Regno di Svezia e il Regno dei Paesi Bassi, tuttavia, il tasso d’imposizione dei dividenti distribuiti tra questi due Stati membri non può superare il 15% del loro ammontare lordo.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

15      Nel periodo 2002-2006, il PMT ha percepito da società per azioni svedesi dividendi sui quali è stata operata una ritenuta alla fonte del 15%, per un importo totale di 20 957 836 di corone svedesi (SEK) (circa EUR 2 262 861).

16      Nel mese di dicembre del 2007, il PMT ha chiesto all’amministrazione finanziaria svedese il rimborso dell’imposta sui dividendi applicata, affermando che la riscossione dell’imposta in parola era contraria alle norme dell’Unione in materia di libera circolazione dei capitali. Il PMT ha dedotto che esso doveva essere assimilato a un fondo tassato in conformità alla legge sulla tassazione dei fondi pensione e, per tale ragione, ha fatto valere che avrebbe dovuto beneficiare di un’imposizione più favorevole. Ha sostenuto che la differenza d’imposizione che risulta dall’applicazione della legge sulla tassazione dei fondi pensione e della legge relativa all’imposta sui dividendi non era giustificata.

17      Avendo l’amministrazione fiscale svedese respinto l’istanza del PMT, quest’ultimo ha depositato un ricorso dinanzi al Länsrätten i Dalarnas län (Tribunale amministrativo di Dalarna, Svezia) che è stato parimenti respinto.

18      A seguito di appello proposto dal PMT, la Kammarrätten i Sundsvall (corte d’appello amministrativa di Sundsvall, Svezia) ha dichiarato, da un lato, che non era stato dimostrato che il PMT fosse stato tassato in modo più sfavorevole dei fondi pensione svedesi equivalenti e, dall’altro lato, che non era neppure stato dimostrato che i diversi regimi impositivi fossero discriminatori.

19      Il PMT è ricorso in cassazione dinanzi allo Högsta förvaltningsdomstolen (Suprema corte amministrativa, Svezia) facendo valere che l’impianto sistematico della normativa nazionale in materia di tassazione dei fondi pensione è discriminatorio. L’imposta sui redditi di capitale sostituirebbe non solo l’imposta sui dividendi, ma anche l’imposta sulle plusvalenze da cessioni e sugli interessi, e la tassazione dei dividendi distribuiti ai fondi pensione svedesi sarebbe considerevolmente inferiore rispetto al prelievo formale dell’imposta sui redditi di capitale. Poiché i fondi pensione stranieri sarebbero assoggettati a un’imposizione lorda sotto forma di un’imposta sui dividendi direttamente riscossa al momento della distribuzione dei dividendi, non potrebbero beneficiare neppure del livellamento nel tempo, cui tende il metodo forfettario.

20      Inoltre, nel calcolo dell’imposta sui redditi di capitale applicabile ai fondi pensione residenti è consentita la deduzione delle passività finanziarie, mentre la ritenuta alla fonte dell’imposta applicabile ai fondi pensione azionisti non residenti non la consentirebbe.

21      Infine, mentre la ritenuta alla fonte dell’imposta avrebbe luogo al momento della distribuzione dei dividendi, quanto all’imposta sul reddito di capitale, questa sarebbe calcolata e percepita l’anno successivo alla distribuzione dei dividendi, circostanza che determinerebbe uno svantaggio in termini di liquidità per i fondi pensione non residenti.

22      L’amministrazione tributaria svedese ritiene che il regime tributario nazionale preveda due modalità impositive diverse e non dia luogo ad alcuna discriminazione. La tassazione effettiva dei dividendi distribuiti ai fondi pensione residenti corrisponderebbe alla ritenuta alla fonte operata, in virtù delle convenzioni tributarie, sui dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti. Il regime applicabile ai fondi pensione non residenti potrebbe inoltre rivelarsi più vantaggioso, da un lato, in ragione dell’evoluzione dei rendimenti delle obbligazioni di Stato e, dall’altro, per il fatto che la tassazione avverrebbe solo allorché sia avvenuta la distribuzione dei dividendi, mentre i fondi pensione residenti verserebbero annualmente l’imposta sui redditi di capitale. I costi che i fondi pensione residenti potrebbero eventualmente dedurre quali passività nel calcolo della base di capitale non sarebbero in alcun rapporto con i dividendi percepiti e non vi sarebbe alcun onere direttamente connesso ai dividendi del capitale investito in Svezia. I fondi pensione residenti verserebbero anticipatamente un’imposta mensile sugli utili a titolo di acconto e non godrebbero, in tal modo, di alcun vantaggio in termini di liquidità.

23      Il giudice del rinvio conferma che il regime impositivo applicato ai fondi pensione dipende dal fatto che questi ultimi hanno la qualità di residenti sul territorio nazionale e che l’aliquota d’imposizione nominale di cui al procedimento pendente dinanzi ad esso è pari al 15% tanto per l’imposta sui redditi di capitale che per l’imposta sui dividendi.

24      Detto giudice precisa anche che l’imposta sui redditi di capitale è basata su un rendimento fittizio. A suo avviso, ciò implica che, alla luce del metodo di calcolo della base imponibile dell’imposta sui redditi di capitale, la tassazione potrebbe essere in talune annualità più favorevole per gli azionisti residenti, mentre in altre annualità, al contrario, il risultato della tassazione per tali azionisti potrebbe essere sfavorevole rispetto al risultato della tassazione per gli azionisti non residenti. Esso sottolinea che l’imposta sui redditi di capitale è percepita annualmente senza tener conto dell’esistenza di una distribuzione di dividendi. Inoltre, il giudice del rinvio indica che dinanzi ad esso si è sostenuto che l’impianto sistematico della normativa nazionale in materia di tassazione dei fondi pensione fosse discriminatorio, in particolare perché la deduzione delle perdite finanziarie era possibile al momento del calcolo della base imponibile dell’imposta sui redditi di capitale e perché il momento in cui l’imposta è percepita può determinare un effetto finanziario sfavorevole per i fondi pensione esteri in termini di liquidità.

25      Ciò premesso, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Suprema corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 63 TFUE osti ad una normativa nazionale in base alla quale i dividendi provenienti da una società residente sono tassati alla fonte qualora l’azionista sia residente in un altro Stato membro, mentre i suddetti dividendi – se corrisposti a un azionista residente – sono soggetti a un’imposta calcolata forfettariamente sulla base di un rendimento fittizio che, nel corso del tempo, è intesa corrispondere alla normale tassazione di tutte le rendite di capitale».

 Sulla questione pregiudiziale

26      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in virtù della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte quando sono versati ad un fondo pensione non residente e, quando sono versati ad un fondo pensione residente, sono assoggettati ad un’imposta calcolata forfettariamente sulla base di un rendimento fittizio, il quale, con il tempo, mira a corrispondere alla tassazione di tutti i redditi di capitale secondo il regime del diritto comune.

27      Risulta da una giurisprudenza costante che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne in altri Stati (v., in particolare, sentenze dell’8 novembre 2012, Commissione/Finlandia, C-342/10, EU:C:2012:688, punto 28, e del 22 novembre 2012, Commissione/Germania, C-600/10, non pubblicata, EU:C:2012:737, punto 14).

28      Più nello specifico, un trattamento sfavorevole, da parte di uno Stato membro, dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti, rispetto al trattamento riservato ai dividendi corrisposti a fondi pensione residenti, è idoneo a dissuadere le società stabilite in uno Stato membro diverso dal primo dall’investire nello stesso primo Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE (v. sentenze dell’8 novembre 2012, Commissione/Finlandia, C-342/10, EU:C:2012:688, punto 33, e del 22 novembre 2012, Commissione/Germania, C-600/10, non pubblicata, EU:C:2012:737, punto 15).

29      In virtù della normativa di cui al procedimento principale, i fondi pensione sono assoggettati, per quanto concerne i dividendi distribuiti agli stessi, a due regimi impositivi diversi, la cui applicazione dipende dalla loro qualità di residenti o meno sul territorio dello Stato membro della società che distribuisce i dividendi.

30      Infatti, si evince dalla decisione di rinvio che solamente i dividendi versati da una società svedese ai fondi pensione non residenti sono colpiti da una ritenuta alla fonte del 30% del loro ammontare lordo, tasso che può tuttavia essere ridotto in virtù di una convenzione contro la doppia imposizione. Come indicato dal giudice del rinvio, i dividendi percepiti dal PMT sono stati oggetto di una ritenuta alla fonte del 15% in applicazione di una convenzione di tal tipo conclusa tra il Regno di Svezia e il Regno dei Paesi Bassi.

31      Viceversa, i dividendi versati ai fondi pensione residenti sono soggetti non già ad una simile ritenuta alla fonte, bensì all’imposta sui redditi di capitale, la cui base imponibile è calcolata in due fasi. Innanzitutto si determina il valore complessivo degli attivi esistenti all’inizio del periodo d’imposta, al netto delle passività finanziarie alla stessa data. Successivamente, tale importo netto è moltiplicato per il rendimento medio delle obbligazioni di Stato relativo all’anno di calendario immediatamente precedente l’esercizio fiscale di cui trattasi. Il risultato così ottenuto rappresenta un rendimento fittizio, che è soggetto ad imposizione ad un tasso del 15%.

32      La differenza tra i due regimi impositivi riguarda, in particolare, il metodo di calcolo della base imponibile dell’imposta nonché le modalità di riscossione della stessa, mentre in entrambi i regimi è identica l’aliquota d’imposizione nominale.

33      Per quanto concerne la questione se una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali, si deve determinare se un siffatto trattamento differenziato della tassazione dei dividendi distribuiti ai fondi pensione a seconda della loro qualità di fondi residenti o non residenti sfoci in un trattamento sfavorevole dei fondi pensione non residenti rispetto ai fondi pensione residenti.

34      Spetta al giudice del rinvio, che è l’unico a poter conoscere con precisione i fatti dei procedimenti dinanzi ad esso pendenti, valutare se, per quanto riguarda i dividendi di cui trattasi nella presente causa, l’applicazione al ricorrente nel procedimento principale della ritenuta alla fonte del 15% prevista dalla convenzione bilaterale contro la doppia imposizione comporti che su detto ricorrente gravino, in definitiva, oneri tributari più elevati, in Svezia, rispetto a quelli sopportati dai fondi pensione residenti per dividendi della stessa natura (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C-10/14, C-14/14 e C-17/14, EU:C:2015:608, punto 48).

35      A tal proposito, i governi svedese e tedesco deducono che una simile valutazione deve svolgersi su più annualità, che corrispondano ad un ciclo economico, il che consentirebbe di dimostrare, a detta di tali governi, che la tassazione di detti dividendi in applicazione di uno qualsiasi dei due metodi conduce al medesimo risultato al termine di un ciclo economico.

36      Si deve pertanto chiarire se il giudice del rinvio debba compiere la propria valutazione in ordine all’eventuale trattamento sfavorevole dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti su un periodo comprendente più annualità, esaminate congiuntamente, come auspicato dai citati governi, oppure se una simile valutazione debba farsi su base annuale, per ciascun anno del periodo controverso, come deduce la Commissione.

37      Occorre rilevare, da un lato, che sebbene – secondo quanto afferma il governo svedese – il metodo forfettario di tassazione miri a realizzare una tassazione uniforme del risparmio diretto e del risparmio indiretto e a parificare la tassazione nel tempo, nondimeno discende dal fascicolo in possesso della Corte che l’imposta sui redditi di capitale, che si applica ai fondi pensione residenti, è calcolata su base annuale. Orbene, la Corte ha già dichiarato che il periodo da considerare, ai fini del raffronto della pressione fiscale gravante sui dividendi distribuiti ai residenti e ai non residenti, è quello di cui si tiene conto per i dividendi distribuiti ai residenti (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C-10/14, C-14/14 e C-17/14, EU:C:2015:608, punto 51).

38      Dall’altro lato, la Corte ha dichiarato, in tema di libertà di libertà di stabilimento, che, anche supponendo che il regime fiscale di uno Stato membro sia più spesso favorevole ai contribuenti non residenti, ciò non toglie che, quando tale regime si rivela svantaggioso per i detti contribuenti, esso dà luogo ad una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti residenti e crea così un ostacolo alla libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2000, AMID, C-141/99, EU:C:2000:696, punto 27, e del 22 marzo 2007, Talotta, C-383/05, EU:C:2007:181, punto 31). Parimenti, la Corte ha già dichiarato che la circostanza che una normativa nazionale sfavorisca soggetti non residenti non può essere compensata dal fatto che, in altre situazioni, la stessa normativa non discrimina tra non residenti e residenti (sentenza del 18 luglio 2007, Lakebrink e Peters-Lakebrink, C-182/06, EU:C:2007:452, punto 23).

39      Da tale interpretazione si evince che un eventuale trattamento sfavorevole dei dividendi distribuiti a fondi pensione non residenti nel corso di un anno fiscale non può essere compensato da un eventuale trattamento favorevole di questi ultimi in altri anni fiscali.

40      In ogni caso, come fa valere la Commissione senza che il governo svedese eccepisca su tale punto, la normativa applicabile non prevede meccanismi che consentano di garantire che gli oneri tributari applicati ai dividendi nazionali percepiti dai fondi pensione residenti siano alla fine identici a quelli applicati ai dividendi della stessa natura percepiti dai fondi pensione non residenti.

41      Ne consegue che la valutazione dell’esistenza di un eventuale trattamento sfavorevole dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti deve essere fatta per ciascun esercizio fiscale, singolarmente considerato.

42      Orbene, come ammesso dallo stesso governo svedese, al punto 48 delle proprie osservazioni scritte, negli anni in cui il rendimento effettivo delle azioni è più elevato del rendimento forfettario corrispondente al rendimento delle obbligazioni di Stato, così come avviene, in particolare, nella situazione di mercato attuale, è vantaggioso per un fondo pensione non residente versare, in luogo dell’imposta sui dividendi, un’imposta sul rendimento, come quella applicata ai fondi pensione residenti.

43      Tale valutazione è in sostanza condivisa dal giudice del rinvio, il quale precisa che, tenuto conto del metodo di calcolo della base imponibile dell’imposta sui redditi di capitale, il risultato impositivo potrebbe essere in certi anni più vantaggioso per gli azionisti residenti, mentre in altri anni più vantaggioso per gli azionisti non residenti.

44      Dal momento che la differenza di trattamento introdotta dalla normativa tributaria di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, per quanto concerne la tassazione dei dividendi distribuiti ai fondi pensione residenti e la tassazione dei dividendi della stessa natura distribuiti ai fondi pensione non residenti, può determinare una situazione in cui i dividendi distribuiti a questi ultimi fondi siano assoggettati ad oneri tributari maggiori rispetto a quelli cui sono soggetti i fondi pensione residenti, una simile differenza di trattamento è idonea a dissuadere siffatti fondi pensione non residenti dall’investire in tale Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE.

45      A norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l’articolo 63 TFUE non pregiudica tuttavia il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale.

46      Tale disposizione, in quanto deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato FUE. Infatti, la deroga prevista all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, subisce a sua volta una limitazione per effetto del paragrafo 3 del medesimo articolo, ai sensi del quale le disposizioni nazionali di cui al suddetto paragrafo 1 «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63 TFUE» (sentenza del 10 aprile 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C190/12, EU:C:2014:249, punti 55 e 56 nonché giurisprudenza citata).

47      Le differenze di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE devono pertanto essere mantenute distinte dalle discriminazioni vietate dal paragrafo 3 del medesimo articolo. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, perché una normativa tributaria nazionale, come quella controversa del procedimento principale, possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale (v. sentenza del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, punto 23 e giurisprudenza citata).

48      Si deve ricordare che la comparabilità o meno di una situazione transfrontaliera con una situazione interna dev’essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione (sentenza dell’8 novembre 2012, Commissione/Finlandia, C-342/10, EU:C:2012:688, punto 36 e giurisprudenza citata) nonché dell’oggetto e del contenuto di queste ultime (v. sentenza del 10 maggio 2012, Commissione/Estonia, C-39/10, EU:C:2012:282, punto 51).

49      Peraltro, solo i criteri distintivi pertinenti fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da siffatta normativa rispecchi una differenza di situazione oggettiva (sentenza del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, punto 28).

50      Nel caso di specie, come rilevato al punto 29 della presente sentenza, la normativa di cui al procedimento principale pone un criterio di distinzione basato sul luogo di residenza dei fondi pensione beneficiari dei dividendi, assoggettando i dividendi percepiti dai fondi pensione non residenti alla ritenuta alla fonte e quelli percepiti dai fondi pensione residenti all’imposta sui redditi di capitale.

51      Si deve allora verificare se, tenendo conto dell’obiettivo, nonché dell’oggetto e del contenuto della normativa di cui al procedimento principale, i fondi pensione residenti e i fondi pensione non residenti si trovino in una situazione comparabile.

52      A tal proposito, occorre sottolineare che la tassazione che colpisce i fondi pensione residenti ha un oggetto diverso rispetto a quella applicabile ai fondi pensione non residenti. Infatti, mentre i primi sono tassati sulla totalità dei propri redditi, calcolati in base agli attivi al netto delle passività, alla quale è applicato un tasso di rendimento forfettario, indipendentemente dall’effettiva percezione di dividendi nel corso dell’esercizio fiscale in questione, i secondi sono tassati sui dividendi percepiti in Svezia nel corso di tale esercizio.

53      Infatti, nell’ambito del regime pensionistico, di cui fanno parte i fondi pensione, la normativa nazionale relativa alla tassazione di detti fondi mira ad introdurre una tassazione neutra, e indipendente dalla congiuntura, di diversi tipi di attivi nonché di tutte le forme di risparmio pensionistico coinvolte.

54      Per raggiungere un simile obiettivo, tutti gli attivi di un fondo pensione residente sono assoggettati annualmente ad un’imposta forfettaria, che riflette il rendimento di tali attivi, indipendentemente dalla percezione di un reddito generato dagli stessi, in particolare dalla percezione di dividendi.

55      Una tassazione siffatta dei redditi dei fondi pensione residenti è operata dal Regno di Svezia, che dispone di un potere impositivo sui loro redditi globali in qualità di Stato di residenza di detti fondi.

56      Viceversa, per quanto concerne i fondi pensione non residenti in Svezia, detto Stato membro, in conformità alla convenzione bilaterale contro la doppia imposizione conclusa con il Regno dei Paesi Bassi, dispone solamente di un potere impositivo sui redditi generati dagli attivi di tali fondi che si trovano in Svezia. Il Regno di Svezia tassa pertanto i dividendi percepiti dai fondi pensione non residenti in qualità di Stato della fonte dei dividendi.

57      Dal momento che, in virtù di detta convenzione, il Regno di Svezia non dispone di un potere impositivo sugli attivi di un fondo pensione non residente, come quelli di cui al procedimento principale, situati nel proprio territorio, la mera detenzione di attivi in Svezia non può invece dar luogo a tassazione in tale Stato membro.

58      Pertanto, in ragione del potere impositivo limitato del Regno di Svezia per quanto concerne i fondi pensione non residenti, detto Stato membro non può tassare tutti gli attivi di tali fondi pensione.

59      Alla luce di ciò, l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, consistente nell’applicare una tassazione neutra, e indipendente dalla congiuntura, dei diversi tipi di attivi nonché di tutte le forme di risparmio pensionistico coinvolte, che presuppone che i fondi pensione siano tassati su tutti i loro attivi, non può essere raggiunto per quanto concerne i fondi pensione non residenti.

60      Tale obiettivo, che parimenti presuppone che i fondi pensione siano tassati annualmente e indipendentemente dalla distribuzione di dividendi, non può essere raggiunto neppure con la tassazione dei dividendi percepiti dai fondi pensione non residenti secondo il metodo forfettario, basandosi, per calcolare l’imposta dovuta, sul valore degli attivi sottostanti, dal momento che, come illustrato ai punti da 56 a 58 della presente sentenza, i fondi pensione non residenti possono, in ogni caso, essere tassati solo al momento della distribuzione in loro favore dei dividendi.

61      Inoltre, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 32 e 33 delle sue conclusioni, la neutralità della tassazione in relazione alla forma di investimento, perseguita dalla normativa di cui al procedimento principale, presuppone che sia tassata la totalità del capitale investito del contribuente, quale che sia la composizione del suo portafoglio di investimenti.

62      Un simile obiettivo non può essere raggiunto nel caso di un fondo pensione non residente, assoggettato in Svezia a tassazione dei soli suoi redditi che hanno la loro fonte in tale Stato membro.

63      Si deve allora constatare che, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale, nonché del suo oggetto e del suo contenuto, un fondo pensione non residente non si trova in una situazione comparabile a quella di un fondo pensione residente.

64      Ciò rilevato, si deve del resto ricordare che, sebbene l’applicazione ai fondi pensione residenti e non residenti dei due diversi metodi impositivi sia nel caso di specie giustificata dalla diversa situazione in cui si trovano le due categorie di contribuenti, la Corte ha già dichiarato che, per quanto riguarda le spese professionali direttamente connesse all’attività che ha generato redditi imponibili in uno Stato membro, i residenti e i non residenti in tale Stato sono posti in una situazione analoga (sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C-10/14, C-14/14 e C-17/14, EU:C:2015:608, punto 57).

65      Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se il metodo impositivo applicato ai fondi pensione residenti consenta, attraverso il calcolo della base imponibile di detti fondi e, in particolare, prendendo in considerazione le loro passività nel calcolo della base di capitale, di tener conto di eventuali spese professionali direttamente connesse alla percezione dei dividendi, come pare sostenere il PMT. Se così fosse, la presa in considerazione di tali spese dovrebbe essere ammessa anche per i fondi pensione non residenti.

66      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso:

–        non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte quando sono versati ad un fondo pensione non residente e, quando sono versati ad un fondo pensione residente, sono assoggettati ad un’imposta calcolata forfettariamente sulla base di un rendimento fittizio, il quale, con il tempo, mira a corrispondere alla tassazione di tutti i redditi di capitale secondo il regime di diritto comune;

–        osta tuttavia a che i fondi pensione beneficiari non residenti non possano tener conto delle eventuali spese professionali direttamente connesse alla percezione dei dividendi, quando il metodo di calcolo della base imponibile dei fondi pensione residenti preveda di tenerne conto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

67      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso:

–        non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte quando sono versati ad un fondo pensione non residente e, quando sono versati ad un fondo pensione residente, sono assoggettati ad un’imposta calcolata forfettariamente sulla base di un rendimento fittizio, il quale, con il tempo, mira a corrispondere alla tassazione di tutti i redditi di capitale secondo il regime di diritto comune;

–        osta tuttavia a che i fondi pensione beneficiari non residenti non possano tener conto delle eventuali spese professionali direttamente connesse alla percezione dei dividendi, quando il metodo di calcolo della base imponibile dei fondi pensione residenti preveda di tenerne conto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


* Lingua processuale: lo svedese.