Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 10 settembre 2015 (1)

Causa C-252/14

Pensioenfonds Metaal en Techniek

contro

Skatteverket

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia)]

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Tassazione dei redditi dei fondi pensione – Differenza di trattamento tra i fondi pensione residenti e i fondi pensione non residenti – Tassazione forfettaria dei fondi pensione residenti sulla base di un rendimento fittizio – Ritenuta alla fonte applicata ai redditi derivanti da dividendi percepiti dai fondi pensione non residenti»





 Introduzione

1.        Secondo un principio ben consolidato nella giurisprudenza della Corte, benché la fiscalità diretta rientri nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono tenuti ad esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione (2). Tale obbligo vale, ben inteso, anche alla luce della libera circolazione dei capitali (3).

2.        Peraltro, a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, la libera circolazione dei capitali non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. Nella giurisprudenza della Corte, la suddetta regola si riflette nel principio secondo cui, in materia di imposte dirette, la situazione dei residenti e quella dei non residenti non sono di regola comparabili (4).

3.        Benché la giurisprudenza in materia sia già copiosa, la questione del giusto equilibrio tra la competenza degli Stati membri in materia fiscale, da un lato, e le esigenze del corretto funzionamento del mercato interno, dall’altra, pone sempre nuovi interrogativi. La presente causa ne è un esempio.

 Contesto normativo

4.        Nel diritto dell’Unione, il contesto normativo della presente causa è dato dagli articoli 63, paragrafo 1, TFUE e 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE.

5.        Nel diritto svedese, le persone giuridiche assoggettate integralmente ad imposta in Svezia sono soggette all’imposta sui redditi ai sensi della legge (1999:1229) relativa all’imposta sui redditi [inkomstskattelagen (1999:1229)]. L’imposizione in parola colpisce, tra l’altro, i redditi da plusvalenze, i dividendi e gli interessi.

6.        A norma dell’articolo 2, punto 3, del capo 7 della suddetta legge, tuttavia, i fondi pensione sono integralmente esentati dall’imposizione ivi prevista. Essi sono invece tassati sui loro redditi da capitale in forza della legge (1990:661) sulla tassazione dei fondi pensione [lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel].

7.        A norma dell’articolo 2 della legge (1990:661), i fondi pensione, le società di assicurazione sulla vita svedesi e le società straniere dello stesso tipo che hanno una stabile organizzazione in Svezia sono tenuti ad assolvere l’imposta sui redditi da capitale, che costituisce un’imposta, calcolata su base forfettaria, intesa a tassare i rendimenti correnti dei risparmi provenienti dai piani previdenziali.

8.        A norma degli articoli da 3 a 8 della legge (1990:661), la base imponibile ai fini dell’imposta in parola è calcolata in due fasi. Si calcola anzitutto la base di capitale costituita dal valore delle attività della società pensionistica all’inizio dell’esercizio finanziario al netto delle passività finanziarie a tale data. Successivamente si calcola un rendimento forfettario fittizio sul suddetto capitale moltiplicando la base di capitale per il rendimento medio sui titoli di Stato relativo all’anno di calendario immediatamente precedente l’esercizio fiscale. Tale rendimento costituisce la base imponibile.

9.        Ai sensi dell’articolo 9 della legge (1990:661), l’aliquota dell’imposta sui redditi da capitale è pari al 15% della base imponibile ottenuta con tale modalità.

10.      Le persone giuridiche straniere che percepiscono dividendi su azioni di società per azioni svedesi o su quote di fondi di investimento svedesi sono tenute, a loro volta, ad assolvere in Svezia un’imposta sotto forma di ritenuta alla fonte sui dividendi, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge (1970:624) relativa all’imposta sui dividendi [kupongskattelagen (1970:624)].

11.      L’imposta sui dividendi è applicata, ai sensi dell’articolo 5 della legge (1970:624), con un’aliquota del 30% sull’importo lordo del dividendo. In forza dell’accordo fiscale fra il Regno di Svezia e il Regno dei Paesi Bassi, tuttavia, la suddetta imposta è ridotta al 15% per le persone giuridiche aventi sede nei Paesi Bassi.

 Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

12.      Il Pensioenfonds Metaal en Techniek (in prosieguo: il «PMT») è un fondo pensione olandese. Durante il periodo dal 2002 al 2006, il PMT ha percepito da società per azioni svedesi dividendi sui quali è stata operata una ritenuta alla fonte del 15%, per un importo totale di 20 957 836 corone svedesi (SEK).

13.      Il PMT ha successivamente chiesto all’amministrazione finanziaria svedese (Skatteverket) il rimborso dell’imposta sui dividendi, affermando che la riscossione dell’imposta in parola sarebbe contraria alle regole dell’Unione in materia di libera circolazione dei capitali, posto che il fondo di cui trattasi dovrebbe essere assimilato a un fondo pensioni svedese e tassato a norma della legge (1990:661).

14.      A fronte del rigetto della domanda da parte dell’amministrazione finanziaria svedese, il PMT ha presentato dinanzi al Länsrätten i Dalarnas län (Tribunale amministrativo di Dalarna) un ricorso che è stato anch’esso respinto, come anche l’appello proposto dinanzi alla Kammarrätten i Sundsvall (Corte d’appello amministrativa di Sundsvall). In ultima istanza, il PMT ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa).

15.      È in tale contesto che lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 63 TFUE osti ad una normativa nazionale in base alla quale i dividendi provenienti da una società residente sono tassati alla fonte qualora l’azionista sia residente in un altro Stato membro, mentre i suddetti dividendi – se corrisposti a un azionista residente – sono soggetti a un’imposta calcolata forfettariamente sulla base di un rendimento fittizio che, nel corso del tempo, è intesa corrispondere alla normale tassazione di tutte le rendite di capitale».

16.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 23 maggio 2014. Hanno presentato osservazioni scritte i governi svedese e tedesco nonché la Commissione europea. All’udienza, tenutasi il 21 maggio 2015, erano rappresentati il ricorrente nel procedimento principale, i governi svedese e tedesco e la Commissione.

 Analisi

17.      Nel procedimento principale, il ricorrente sostiene che, in quanto fondo pensioni straniero che ha investito in azioni di società svedesi, esso dovrebbe essere trattato, per quanto attiene alla tassazione dei dividendi cui tali azioni danno diritto, alla stregua dei fondi pensione residenti che hanno investito nelle suddette azioni. Orbene, è pacifico che il trattamento fiscale dei fondi stranieri non è lo stesso di quello dei fondi svedesi (5). La differenza di trattamento in parola integra, secondo il ricorrente, una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali.

18.      In effetti, secondo consolidata giurisprudenza, le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro e a dissuadere i residenti di questo Stato membro dal farne in altri Stati membri (6).

19.      Orbene, una differenza di trattamento fiscale dei dividendi distribuiti dalle società residenti agli azionisti residenti rispetto a quelli distribuiti agli azionisti non residenti può, in linea di principio, avere un tale effetto (7).

20.      Tuttavia, in forza dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, in combinato disposto con il paragrafo 3 del medesimo articolo, l’articolo 63 TFUE non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria che operino una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza, a condizione, in particolare, che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente comparabili (8).

21.      Di norma, la Corte analizza la questione della comparabilità delle situazioni dopo aver riscontrato l’esistenza di una restrizione (9). Tuttavia, un siffatto approccio non mi sembra adatto alla presente causa. Siamo qui in presenza, infatti, di due sistemi di imposizione completamente differenti, uno riguardante la tassazione generale della totalità dei redditi da capitale dei fondi pensione residenti, l’altro applicabile soltanto alla tassazione dei dividendi distribuiti dalle società svedesi a fondi pensione non residenti. La questione della comparabilità riveste così, nella presente controversia, un carattere fondamentale.

22.      Propongo quindi di invertire l’ordine abituale di analisi e di verificare anzitutto se i fondi pensione svedesi e i fondi pensione stranieri che hanno investito in azioni di società svedesi si trovino in una situazione comparabile dal punto di vista della normativa nazionale in causa.

 Sulla comparabilità delle situazioni

 Osservazione preliminare

23.      Il governo svedese e la Commissione sembrano suggerire, nelle loro osservazioni scritte, che l’imposta gravante sui fondi pensione residenti in Svezia potrebbe essere considerata un’imposta sul patrimonio piuttosto che un’imposta sui redditi. Una siffatta analisi non mi pare corretta.

24.      In primis, da un punto di vista formale, l’imposta sui redditi da capitale dei fondi pensione introdotta con la legge (1990:661) sostituisce chiaramente, nel sistema fiscale svedese, l’imposta generale sui redditi delle persone giuridiche istituita con la legge (1999:1229) (10), da cui i fondi pensione sono esentati.

25.      In secondo luogo, pur essendo vero che l’imposta sul patrimonio è sovente calcolata in funzione del reddito fittizio teoricamente ricavabile dal patrimonio di cui trattasi, la situazione di enti quali i fondi pensione, è, al riguardo, particolare. La funzione di tali enti è, infatti, precisamente, quella di investire il capitale in loro possesso al fine di generare un reddito e di distribuire poi tale reddito agli aventi diritto. L’investimento di capitali è dunque l’attività economica principale dei fondi pensione. La tassazione oggetto del procedimento principale deve quindi essere considerata un’imposta sui redditi generati dalle attività in parola, anche se il calcolo dell’imposta si fonda su un reddito fittizio e non sui redditi effettivamente realizzati.

26.      Si deve quindi riconoscere che i dividendi distribuiti dalle società svedesi ai fondi pensione residenti in Svezia sono tassati, come altri redditi da capitale ottenuti dai suddetti fondi, proprio sulla base della legge (1990:661).

 Comparabilità della situazione dei fondi pensione residenti e non residenti

27.      Nella giurisprudenza della Corte, si ammette che, in materia di imposte dirette, la situazione dei residenti e quella dei non residenti non sono di regola comparabili, cosicché un diverso trattamento tra le due categorie di contribuenti non può essere qualificato, di per sé, quale discriminazione integrante un ostacolo alla libera circolazione dei capitali (11).

28.      È solo con riferimento a una specifica norma tributaria che la Corte può stabilire che la situazione di un non residente è comparabile a quella di un residente (12).

29.      Nell’ambito del procedimento principale, la norma tributaria controversa consiste nel tassare i dividendi versati ai fondi pensione residenti in Svezia insieme agli altri redditi da capitale dei suddetti fondi e ricorrendo a una complessa formula di calcolo della base imponibile, mentre i dividendi versati ai fondi pensione non residenti sono tassati direttamente con il metodo della ritenuta alla fonte.

30.      In base alle informazioni contenute nella decisione di rinvio e nelle osservazioni scritte del governo svedese, l’obiettivo del sistema di imposizione in parola è di garantire che, per il fondo pensione e le altre forme di risparmio previdenziale, l’imposta sia neutra dal punto di vista tanto della forma di investimento (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ecc.) quanto della congiuntura economica.

31.      A mio avviso, detto obiettivo è del tutto legittimo e si inserisce perfettamente nel quadro della competenza degli Stati membri per quanto riguarda sia la fiscalità diretta sia l’organizzazione dei sistemi previdenziali.

32.      Un siffatto obiettivo può tuttavia essere raggiunto solo per le persone assoggettate integralmente a tassazione nello Stato membro considerato. La neutralità della tassazione rispetto alla forma di investimento presuppone, infatti, che lo Stato membro considerato possa assoggettare a imposta tutti i redditi provenienti dagli investimenti di cui trattasi. Lo stesso vale per la neutralità dell’imposizione rispetto alla congiuntura economica. Solo l’applicazione di un sistema di imposizione uniforme alle diverse forme di investimento, e quindi sia a quelle che sono fortemente sensibili ai cicli economici sia a quelle che non lo sono, permette di raggiungere una tale neutralità.

33.      Applicare il sistema di imposizione svedese a una sola forma di investimento, ossia gli investimenti in azioni, non garantirebbe la neutralità rispetto alla congiuntura, ma comporterebbe una tassazione ingiustamente elevata negli anni di congiuntura sfavorevole, e «regali fiscali» negli altri anni. Ciò condurrebbe, per giunta, a disparità tra i contribuenti in funzione del rendimento reale delle azioni in cui essi hanno investito, poiché, a prescindere dalla congiuntura economica, le azioni di una società possono, in un determinato momento, dare diritto - in rapporto al capitale investito - a dividendi maggiori rispetto alle azioni di un’altra società. Ancora una volta, il sistema di imposizione in esame garantisce la neutralità voluta dal legislatore svedese solo se applicato alla totalità del capitale investito da un determinato contribuente, nel caso di specie un fondo pensione, a prescindere dalla composizione del portafoglio investimenti del contribuente di cui trattasi.

34.      Così, dal punto di vista dello Stato svedese, la situazione dei fondi pensione residenti non è comparabile a quella dei fondi stranieri che hanno investito in azioni di società svedesi. Da un lato, il suddetto Stato assoggetta a tassazione tutti i redditi da capitale dei fondi residenti ed è, per questo motivo, in grado di garantire la neutralità di tale tassazione applicando loro il meccanismo previsto dalla legge (1990:661). Dall’altro, per quanto attiene ai fondi non residenti, esso assoggetta a tassazione soltanto i loro redditi provenienti da società svedesi. Gli è quindi impossibile applicare il medesimo sistema di imposizione o, in ogni caso, tale sistema non esplicherebbe la sua funzione.

35.      Le situazioni non sono comparabili neppure dal punto di vista dei contribuenti interessati. La misura fiscale svedese in esame non è specifica per la tassazione dei dividendi, ma riguarda la tassazione della totalità dei redditi da capitale dei fondi residenti. Per contro, i fondi non residenti sono soggetti, in Svezia, soltanto a un’imposta aggiuntiva, legata alla loro attività di investimento nel suddetto Stato membro, dato che essi sono assoggettati a imposizione generale nel loro Stato membro di origine.

36.      La situazione oggetto della presente controversia si avvicina così a quella esaminata nella causa Truck Center per il fatto che, in Svezia, la distribuzione da parte di una società residente dei dividendi, rispettivamente, a un fondo pensione residente e a un fondo pensione non residente dà luogo a imposizioni distinte, aventi fondamenti giuridici diversi (13).

37.      La constatazione fatta dalla Corte nella sentenza Truck Center, secondo cui la tassazione esaminata in tale causa era in ogni caso inferiore per i contribuenti non residenti che per i contribuenti residenti (14), non mette in discussione, a mio avviso, l’analogia tra la suddetta causa e la presente.

38.      In primis, la Corte ha espresso la suddetta constatazione a titolo sovrabbondante, dopo aver riconosciuto che le situazioni esaminate non erano comparabili. Il confronto dei livelli di imposizione non costituiva un elemento essenziale del suo ragionamento. In secondo luogo, nella presente causa, le parti dissentono tra loro in merito al fatto che la normativa controversa comporti una tassazione più elevata dei fondi pensione non residenti. Spetterà eventualmente al giudice nazionale verificarlo (15). Orbene, la valutazione, dal punto di vista del diritto dell’Unione, della comparabilità delle situazioni non può dipendere dal livello più o meno elevato di tassazione di un determinato contribuente in una data situazione.

39.      Di contro, la situazione nel presente caso deve essere chiaramente tenuta distinta da quella di numerose altre cause nelle quali la Corte ha considerato comparabili situazioni puramente interne e situazioni transfrontaliere nel contesto delle restrizioni fiscali alla libera circolazione dei capitali (o alla libertà di stabilimento, posto che nelle cause vertenti sugli investimenti diretti assumono spesso rilievo entrambe le libertà in parola).

 Cause riguardanti le misure di prevenzione della doppia imposizione economica dei dividendi

40.      La presente controversia deve essere tenuta distinta soprattutto dal lungo elenco di cause riguardanti le diverse misure applicate dagli Stati membri per prevenire la doppia imposizione economica dei dividendi.

41.      Distribuendo i dividendi ai suoi azionisti, una società si limita infatti a distribuire il profitto che essa ha realizzato. Orbene, detto profitto è soggetto di norma, in capo alla società che distribuisce i dividendi, all’imposta sulle società. Se uno Stato decide anche di tassare tali dividendi, in quanto reddito imponibile, in capo agli azionisti, è in realtà il medesimo profitto ad essere assoggettato ad imposta per due volte (16).

42.      Considerati gli effetti negativi di una tale doppia imposizione, gli Stati adottano spesso misure destinate a prevenirla o ad attenuarla. Orbene, in linea con una corrente giurisprudenziale ormai consolidata (17), la cui origine risale alla causa detta «Avoir fiscal» (18), uno Stato membro, se prevede misure preventive di tal sorta riguardanti la doppia imposizione economica dei dividendi nelle situazioni interne, deve fare lo stesso nelle situazioni transfrontaliere, che coinvolgano, cioè, altri Stati membri, ma anche Stati terzi ai quali si estende la libera circolazione dei capitali (19). Le suddette situazioni transfrontaliere possono riguardare la tassazione dei dividendi tanto nello Stato membro di residenza dell’azionista beneficiario (20) quanto nello Stato membro di residenza della società distributrice (21).

43.      È questa seconda situazione a interessarci particolarmente nell’ambito della presente causa. La Corte ha infatti ritenuto che, nel caso di una normativa nazionale che mira a prevenire la doppia imposizione dei dividendi distribuiti dalle società residenti, la situazione degli azionisti non residenti è comparabile a quella degli azionisti residenti (22).

44.      Ne consegue che, «affinché le società beneficiarie non residenti non si trovino di fronte ad una limitazione della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’[articolo 63 TFUE], lo Stato di residenza della società distributrice deve vigilare affinché, in relazione alla procedura prevista dal suo diritto nazionale allo scopo di prevenire o attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione economica (23), le società non residenti siano assoggettate ad un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano le società residenti» (24).

45.      Tuttavia, la normativa svedese oggetto del procedimento principale non mira a prevenire la doppia imposizione dei dividendi versati ai fondi pensione residenti. Né la decisione di rinvio né le osservazioni presentate alla Corte contengono elementi dai quali emerga che l’imposta sulle società assolta dalle società distributrici dei dividendi sia presa in considerazione ai fini del calcolo dell’imposta cui sono assoggettati tali fondi, né che sia loro riconosciuto un credito di imposta e neppure, infine, che i dividendi versati a tali fondi siano esentati. Al contrario, tali dividendi sono soggetti, allo stesso titolo degli altri redditi da capitale, all’imposta introdotta con la legge (1990:661), anche se l’importo della suddetta imposta è calcolato in modo indiretto.

46.      Occorre notare, a questo proposito, che né le diposizioni del Trattato né la giurisprudenza della Corte impongono agli Stati membri, e in particolare agli Stati membri di residenza delle società che distribuiscono i dividendi, di prevenire o attenuare la doppia imposizione economica degli stessi. Un tale obbligo significherebbe, infatti, che lo Stato in parola dovrebbe rinunciare al suo diritto di assoggettare a imposta un reddito generato da un’attività economica esercitata nel suo territorio (25).

47.      Ovviamente, se il diritto svedese dovesse contemplare un diverso meccanismo di prevenzione della doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti agli azionisti residenti – aspetto, questo, che compete al giudice nazionale verificare –, detto meccanismo dovrebbe essere applicabile allo stesso titolo ai dividendi versati agli azionisti non residenti. Questo non sembra tuttavia essere né l’obiettivo né il risultato della normativa di cui al procedimento principale, ossia quella sulla tassazione dei fondi pensione.

48.      È quindi possibile trasporre alla presente causa, a contrario, la distinzione operata al punto 43 della sentenza Santander Asset Management SGIIC e a. (26) tra la situazione nella causa che ha dato luogo alla sentenza in parola e quella nella causa Truck Center. Nella suddetta sentenza, la Corte ha dichiarato che, nella causa Truck Center, la differenza di trattamento risiedeva soltanto nella modalità di riscossione dell’imposta, mentre, nella causa Santander Asset Management SGIIC e a., solo i dividendi distribuiti ad azionisti non residenti erano assoggettati ad imposta. Orbene, nel caso di specie, anche i dividendi distribuiti ai fondi pensione residenti sono tassati.

49.      La comparabilità delle situazioni dei contribuenti residenti e non residenti, accertata dalla Corte nelle cause riguardanti le misure di prevenzione della doppia imposizione economica dei dividendi, non è quindi ravvisabile nella presente causa.

 Cause riguardanti altre misure fiscali

50.      La Corte ha già riscontrato, in numerose altre occasioni, la comparabilità delle situazioni nazionali e transfrontaliere per quanto riguarda l’applicazione, da parte degli Stati membri, di disposizioni del loro diritto interno in materia di imposte dirette. Fornirò qualche esempio pertinente per dimostrare che si trattava di casi diversi dalla presente causa.

51.      Così, in primo luogo, in una causa riguardante la tassazione dei dividendi distribuiti ai fondi pensione in Finlandia (27), si discuteva se i fondi pensione residenti e non residenti si trovassero in situazioni comparabili dal punto di vista della disciplina nazionale, in base alla quale i dividendi ottenuti e messi a riserva erano considerati come spese deducibili dal reddito imponibile. La suddetta disciplina faceva sì che i dividendi distribuiti ai fondi pensione residenti non fossero in pratica tassati, diversamente da quelli distribuiti ai fondi non residenti, che non potevano beneficiare della disciplina in parola.

52.      La Corte è giunta alla conclusione che le situazioni dei fondi pensione residenti e non residenti erano comparabili, poiché tanto gli uni quanto gli altri trasferivano i loro redditi a riserve destinate al pagamento delle pensioni, il che costituisce la finalità specifica dell’esistenza dei fondi pensione (28). La Corte ha altresì osservato che la normativa nazionale in causa comportava, in pratica, che i dividendi fossero tassati solo in capo ai fondi pensione non residenti (29).

53.      La normativa di cui al procedimento principale non prevede, però, alcun mezzo atto a permettere ai fondi pensione residenti di dedurre i dividendi percepiti dal loro reddito imponibile, e non esenta neppure tali dividendi dall’imposta, né de iure né de facto. La normativa in parola non è quindi, sotto alcun profilo, analoga a quella discussa nella causa che ha dato luogo alla sentenza Commissione/Finlandia (30).

54.      In secondo luogo, secondo giurisprudenza costante, i contribuenti residenti e non residenti si trovano in situazioni comparabili quanto alla possibilità di dedurre le spese professionali direttamente connesse al conseguimento di redditi imponibili (31). Tuttavia, la normativa nazionale di cui al procedimento principale non prevede una tale possibilità per i fondi pensione residenti, la quale mi parrebbe peraltro di difficile attuazione, visto il metodo indiretto di calcolo dell’imposta previsto dalla suddetta disciplina.

55.      Se è vero che, ai fini del calcolo della base imponibile dell’imposta sui redditi da capitale dei fondi pensione residenti, si tiene conto del solo attivo netto, ossia previa deduzione dei debiti (il passivo), si tratta tuttavia di una questione del tutto diversa da quella della deduzione delle spese professionali, come correttamente sottolineato dal governo svedese nelle sue osservazioni scritte.

56.      Infine, in terzo luogo, per quanto riguarda la comparabilità delle situazioni dal punto di vista della società che distribuisce i dividendi, ritengo che neppure tale circostanza permetta di riscontrare l’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali nella presente causa.

57.      Da un lato, l’onere fiscale dell’imposta sui dividendi non grava sulla società distributrice, ma sull’azionista.

58.      Dall’altro, gli oneri amministrativi connessi alla ritenuta d’imposta alla fonte non possono, a mio avviso, essere considerati significativi per una società per azioni, che deve disporre di una struttura considerevole per gestire la propria contabilità e i propri adempimenti fiscali. Pertanto, il rilievo secondo cui l’obbligo di procedere alla ritenuta alla fonte sui compensi corrisposti ai prestatori di servizi, obbligo gravante su un semplice destinatario di servizi, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi, in quanto comporta un onere amministrativo supplementare nonché i rischi ad esso relativi in materia di responsabilità (32), non può essere trasposto alla presente causa.

 Conclusione intermedia

59.      Alla luce di quanto precede, ritengo che la situazione dei fondi pensione residenti in Svezia non sia comparabile a quella dei fondi pensione non residenti dal punto di vista del sistema di imposizione dei fondi residenti previsto dalla legge (1990:661). L’articolo 63 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, non osta quindi a un siffatto sistema di imposizione.

 Osservazioni finali

60.      Desidero affrontare ancora qualche ulteriore problema sollevato dalla presente causa nell’eventualità che la Corte decidesse di non aderire alla mia proposta e dovesse giungere alla conclusione che le situazioni dei fondi pensione residenti e non residenti sono comparabili tenuto conto della normativa svedese in materia di imposizione dei redditi da capitale dei fondi residenti.

 Sul trattamento svantaggioso dei fondi pensione non residenti

61.      Le parti del procedimento principale e gli interessati che hanno presentato osservazioni scritte sono in disaccordo in merito alla questione se il sistema svedese di imposizione dei fondi pensione comporti un trattamento svantaggioso dei fondi non residenti rispetto ai fondi residenti.

62.      La questione è in effetti dubbia. Da una parte, di norma, l’imposizione dei fondi residenti, basata sul rendimento dei titoli di Stato, può apparire inferiore rispetto alla tassazione dei redditi reali dei fondi non residenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi da parte delle società, poiché l’investimento in titoli di Stato, implicante un rischio minore, è generalmente meno redditizio. Dall’altra, i fondi residenti sono tenuti a versare l’imposta ogni anno, a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno percepito dei dividendi, diversamente dai fondi non residenti che sono tassati soltanto rispetto ai redditi reali. L’imposizione dei fondi residenti tiene conto, inoltre, del valore dei loro investimenti e, quindi, anche dell’incremento di tale valore, dovuto ad esempio all’aumento di valore delle azioni detenute, mentre la tassazione dei fondi non residenti dipende soltanto dall’importo dei dividendi distribuiti.

63.      Lo stesso giudice del rinvio giunge, nella sua decisione, alla conclusione che il sistema di imposizione svedese può avvantaggiare in taluni anni i fondi residenti, e in altri i fondi non residenti.

64.      A mio avviso, dal punto di vista del diritto dell’Unione, la questione dovrebbe essere analizzata come segue.

65.      Come già osservato in precedenza (33), secondo giurisprudenza consolidata, un trattamento fiscale meno favorevole dei dividendi versati ai non residenti rispetto a quelli versati ai residenti può, in linea di principio, integrare una misura vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizione alla libera circolazione dei capitali. Lo stesso vale anche se il suddetto trattamento sfavorevole non è sistematico, ma occasionale (34). La valutazione del risultato sfavorevole di una misura fiscale nazionale è un accertamento di fatto che spetta ai giudici nazionali.

66.      Nell’ambito del procedimento principale, la base imponibile dei fondi pensione residenti in Svezia è calcolata moltiplicando il valore degli attivi del fondo all’inizio dell’anno per il rendimento medio dei titoli di Stato relativo all’anno di calendario immediatamente precedente all’esercizio fiscale considerato. Si applica poi un’imposta del 15% sulla base imponibile così calcolata (35).

67.      Per le ragioni esposte ai paragrafi da 32 a 34 delle presenti conclusioni, applicare il medesimo sistema ai fondi pensione non residenti, come vorrebbe il ricorrente del procedimento principale, non è possibile o non produrrebbe l’effetto auspicato. Di conseguenza, nel caso in cui la Corte dovesse riconoscere la comparabilità delle situazioni dei fondi pensione residenti e non residenti nella presente causa, il mezzo più appropriato per verificare se la normativa nazionale in causa sia svantaggiosa per i fondi non residenti sarebbe di assimilare – in modo, a mio avviso, del tutto artificioso – il livello di tassazione complessivo dei redditi da capitale dei fondi pensione residenti al livello di tassazione dei soli redditi derivanti da azioni dei fondi non residenti.

68.      Per ciascuna distribuzione di dividendi che dia luogo a imposizione in forma di ritenuta alla fonte, occorrerebbe quindi moltiplicare il valore delle attività (azioni) che hanno dato diritto ai dividendi in parola per il rendimento medio dei titoli di Stato svedesi relativo all’anno di calendario immediatamente precedente l’esercizio fiscale nel corso del quale è avvenuta la distribuzione considerata e calcolare il 15% della somma così ottenuta. Se l’importo dell’imposta sui dividendi effettivamente versata dai fondi non residenti superasse tale 15%, questi ultimi avrebbero diritto al rimborso dell’eccedenza, trattandosi di un’imposta percepita in violazione del diritto dell’Unione.

69.      Spetterebbe sempre al giudice del rinvio valutare se i fondi pensione non residenti abbiano subito uno svantaggio in termini di gettito per il fatto che l’imposta dovuta da tali fondi sui dividendi è trattenuta alla fonte all’atto della loro distribuzione, mentre l’imposta sui redditi da capitale è versata dai fondi residenti solo con cadenza annuale. Uno svantaggio siffatto può infatti costituire una restrizione contraria all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE (36). Tale svantaggio relativo al gettito potrebbe tuttavia risultare insignificante, posto che i fondi pensione residenti in Svezia hanno l’obbligo, come sottolineato dai governi svedese e tedesco nelle loro osservazioni scritte, di versare acconti mensili sull’importo definitivo dell’imposta sui redditi da capitale (37).

 Sulla giustificazione della misura

70.      La Corte, qualora dovesse stabilire che i fondi pensione residenti in Svezia e i fondi pensione non residenti che percepiscono dividendi da società residenti si trovano in situazioni oggettivamente comparabili e che i secondi sono, anche solo potenzialmente, svantaggiati in ragione della differenza di tassazione dei redditi derivanti dai suddetti dividendi tra fondi residenti e non residenti, dovrà verificare se tale differenza di trattamento sia giustificata da un’esigenza imperativa di interesse generale.

71.      Dalla decisione di rinvio si evince che, tra le possibili giustificazioni, la convenuta nel procedimento principale ha espresso dinanzi al giudice del rinvio la necessità di mantenere il sistema pensionistico svedese. Il problema sotto il profilo del diritto dell’Unione scaturisce però non dal sistema previdenziale svedese, e neppure dal sistema di imposizione dei fondi pensione residenti, ma dal fatto che i fondi pensione non residenti sono tassati in modo meno vantaggioso. Orbene, l’eliminazione di tale svantaggio non richiede, a mio avviso, di rinunciare al sistema svedese dei fondi pensione residenti, ma tutt’al più di rinunciare a una parte delle entrate fiscali provenienti dai dividendi percepiti dai fondi non residenti.

72.      Il governo svedese invoca poi, nelle sue osservazioni scritte, la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra il Regno di Svezia e il Regno dei Paesi Bassi. Secondo il suddetto governo, l’accordo fiscale concluso con il Regno dei Paesi Bassi non permette di applicare il sistema di imposizione svedese dei fondi pensione residenti ai fondi olandesi. Non si tratterebbe però di applicare loro il suddetto sistema nella sua totalità, ma soltanto di allineare il loro carico fiscale a quello sopportato dai fondi residenti in Svezia. Ciò non mi sembra contrastare con l’accordo fiscale concluso dal Regno di Svezia e dal Regno dei Paesi Bassi, né, in generale, con la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra i due Stati membri in parola.

73.      Nelle sue osservazioni scritte, il governo tedesco solleva infine la necessità di garantire l’efficacia della riscossione delle imposte. A suo avviso, la ritenuta d’imposta alla fonte è una tecnica di riscossione semplice ed efficace sia dal punto di vista dell’amministrazione fiscale sia da quello dei contribuenti, e si adatta particolarmente bene ai contribuenti stranieri. Per allineare il carico fiscale dei fondi pensione non residenti a quello dei fondi residenti non è tuttavia necessario rinunciare alla suddetta tecnica di riscossione dell’imposta. È infatti sufficiente calcolare il carico fiscale teorico di un fondo pensione residente sulla base del valore delle attività che danno diritto al dividendo e limitare la ritenuta a tale importo se esso risulta inferiore al 15% del dividendo in parola. Tale calcolo non costituirebbe un onere amministrativo eccessivo per la società che distribuisce i dividendi, essendo noti i dati necessari, ossia il rendimento dei titoli di Stato dell’anno precedente e il valore delle azioni detenute dai fondi non residenti al momento del versamento dei dividendi.

74.      Così, se la Corte dovesse riconoscere nella presente causa l’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, tale restrizione non sarebbe, a mio avviso, giustificata da alcuna esigenza imperativa di interesse generale. Ciò detto, ritengo, come già sopra osservato, che non sussista una siffatta restrizione, poiché il differente trattamento dei fondi pensione residenti in Svezia rispetto ai fondi pensione non residenti riguarda situazioni che non sono oggettivamente comparabili e ricade per tale motivo nella deroga prevista nell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE.

 Conclusione

75.      Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) come segue:

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, non osta a una normativa nazionale in base alla quale i dividendi provenienti da una società residente sono tassati con ritenuta alla fonte quando l’azionista è un soggetto non residente, mentre i suddetti dividendi, se corrisposti ad un azionista residente, sono soggetti ad un’imposta complessiva calcolata forfettariamente sulla base di un rendimento fittizio che mira a tassare in modo uniforme tutti i redditi da capitale di una determinata categoria di contribuenti residenti.


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      Sentenza Schumacker (C-279/93, EU:C:1995:31, punto 21).


3 –      Sentenza Verkooijen (C-35/98, EU:C:2000:294, punti 32 e 34).


4 –      Sentenza Schumacker (C-279/93, EU:C:1995:31, punto 31).


5 –      Le parti discutono invece se il suddetto diverso trattamento abbia conseguenze pregiudizievoli per i fondi stranieri quanto all’effettivo livello di imposizione dei dividendi percepiti. Tratterò tale problema più avanti.


6 –      Sentenza Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company (C-190/12, EU:C:2014:249, punto 39 e giurisprudenza citata).


7 –      V., in tal senso, sentenza Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company (C-190/12, EU:C:2014:249, punto 42).


8 –      Ibidem (punti da 54 a 57 e giurisprudenza citata).


9 –      V., ad esempio, sentenza Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company (C-190/12, EU:C:2014:249).


10 –      V. paragrafi 5 e 6 delle presenti conclusioni.


11 –      Sentenza Truck Center (C-282/07, EU:C:2008:762, punti 38 e 39 e giurisprudenza citata).


12 –      V., ad esempio, sentenza Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company (C-190/12, EU:C:2014:249, punto 58).


13 –      Sentenza Truck Center (C-282/07, EU:C:2008:762, punto 43).


14 –      Ibidem (punto 49).


15 –      V. paragrafi da 61 a 68 delle presenti conclusioni.


16 –      Ciò non deve essere confuso con la doppia imposizione giuridica (o internazionale) che consiste nell’assoggettare ad imposta lo stesso reddito in due Stati diversi. Siffatta doppia imposizione giuridica deriva dall’esercizio della propria competenza fiscale da parte di Stati diversi. Essa non contrasta peraltro, in linea di principio, con le libertà fondamentali del mercato interno (v., in particolare, sentenza Kerckhaert e Morres, C-513/04, EU:C:2006:713, punti 16 e 17 e dispositivo).


17 –      L’espressione è dell’avvocato generale Mengozzi (v. le sue conclusioni relative alla causa Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C-190/12, EU:C:2013:710, paragrafo 44).


18 –      Sentenza Commissione/Francia (270/83, EU:C:1986:37).


19 –      V., da ultimo, sentenza Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company (C-190/12, EU:C:2014:249, punto 59 e la giurisprudenza citata).


20 –      V., tra le altre, sentenze Verkooijen (C-35/98, EU:C:2000:294); Manninen (C-319/02, EU:C:2004:484), e Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774).


21 –      V., tra le altre, sentenze Denkavit Internationaal e Denkavit France (C-170/05, EU:C:2006:783); Bouanich (C-265/04, EU:C:2006:51); Santander Asset Management SGIIC e a. (da C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286), ed Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company (C-190/12, EU:C:2014:249).


22 –      Sentenza Santander Asset Management SGIIC e a. (da C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, punto 42 e la giurisprudenza citata).


23 –      Il corsivo è mio.


24 –      Sentenza Commissione/Spagna (C-487/08, EU:C:2010:310, punto 52).


25 –      Sentenza Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (C-374/04, EU:C:2006:773, punto 59).


26 –      Da C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286.


27 –      Sentenza Commissione/Finlandia (C-342/10, EU:C:2012:688).


28 –      Ibidem (punti 42 e 43). V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Commissione/Finlandia (C-342/10, EU:C:2012:474, paragrafo 43).


29 –      Sentenza Commissione/Finlandia (C-342/10, EU:C:2012:688, punto 44, che rimanda al punto 43 della sentenza Santander Asset Management SGIIC e a., da C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, cit. al paragrafo 48 delle presenti conclusioni).


30 –      C-342/10, EU:C:2012:688.


31 –      V., in particolare, sentenze Schröder (C-450/09, EU:C:2011:198, punto 40 e giurisprudenza citata), e, con riferimento ai fondi pensione, Commissione/Germania (C-600/10, EU:C:2012:737, punto 17).


32–      Sentenza X (C-498/10, EU:C:2012:635, punto 32).


33 –      V. paragrafi 18 e 19 delle presenti conclusioni.


34 –      V., nello stesso senso, seppure per un settore diverso, sentenza Talotta (C-383/05, EU:C:2007:181, punto 31 e la giurisprudenza citata).


35 –      V. paragrafi 8 e 9 delle presenti conclusioni.


36 –      V., in tal senso, sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774, punti da 152 a 154).


37 –      V., in tal senso, sentenza Truck Center (C-282/07, EU:C:2008:762, punto 49) e conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Truck Center (C-282/07, EU:C:2008:513, paragrafi 48 e 49).