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SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

7 aprile 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Codice doganale comunitario – Preferenze tariffarie – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 74, paragrafo 1 – Prodotti originari di un paese beneficiario – Trasporto – Lotti composti da una miscela di olio di palmisti grezzo proveniente da vari paesi che beneficiano dello stesso trattamento preferenziale»

Nella causa C-294/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (sezione tributaria del Tribunale di Amburgo, Germania), con decisione dell’8 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 16 giugno 2014, nel procedimento

ADM Hamburg AG

contro

Hauptzollamt Hamburg-Stadt,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan, A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 giugno 2015,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la ADM Hamburg AG, da H.-J. Prieß e R. Stein, Rechtsanwälte;

–        per lo Hauptzollamt Hamburg-Stadt, da J. Thaler, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da L. Groenfeldt e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010 (GU L 307, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2454/93»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ADM Hamburg AG (in prosieguo: la «ADM Hamburg») e lo Hauptzollamt Hamburg-Stadt (ufficio doganale principale della città di Amburgo; in prosieguo: l’«ufficio doganale»), in merito alla legittimità di un avviso di accertamento dei dazi all’importazione relativi a lotti di olio di palmisti grezzo.

 Contesto normativo

 Regolamento n. 2454/93

3        L’articolo 72 del regolamento n. 2454/93 prevede quanto segue:

«I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario:

a)      i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell’articolo 75;

b)      i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 76».

4        L’articolo 74, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento enuncia quanto segue:

«1.      I prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati ai fini dell’immissione in libera pratica. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni e il frazionamento delle spedizioni sono ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell’esportatore o di un detentore successivo delle merci e se i prodotti restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

2.      Le disposizioni del paragrafo 1 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse».

5        L’articolo 97 terdecies, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento è formulato nei seguenti termini:

«1.      Il certificato di origine, modulo A, redatto sul modello contenuto nell’allegato 17, è rilasciato su richiesta scritta dell’esportatore o del suo rappresentante autorizzato, corredata dei documenti giustificativi appropriati attestanti che i prodotti destinati all’esportazione soddisfano le condizioni per il rilascio del certificato di origine, modulo A.

2.      Il certificato è tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione è effettivamente realizzata o garantita. Il certificato di origine, modulo A, può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)      non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

b)      è stato dimostrato alle autorità pubbliche competenti che il certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato, ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici».

6        Ai sensi dell’articolo 97 quindecies, paragrafo 1, dello stesso regolamento:

«I certificati di origine, modulo A, o le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali degli Stati membri di importazione in conformità alle procedure relative alla dichiarazione in dogana».

 Regolamento (CE) n. 732/2008

7        I considerando 6 e 9 del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (GU L 211, pag. 1), sono così formulati:

«(6)      Il regime generale dovrebbe essere concesso a tutti i paesi beneficiari classificati dalla Banca mondiale fra i paesi a reddito non elevato e con esportazioni insufficientemente diversificate.

(...)

(9)      Tali preferenze dovrebbero promuovere la crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Questo regime prevede la sospensione dei dazi ad valorem a favore dei paesi beneficiari interessati, nonché dei dazi specifici, a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem».

8        L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento recita:

«1.      Le preferenze tariffarie si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nel regime di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni sono originarie.

2.      Ai fini dei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento [n. 2454/93]».

 Regolamento n. 1063/2010

9        Il regolamento n. 1063/2010 ha consolidato le disposizioni del regolamento n. 2454/93 rilevanti per la controversia oggetto del procedimento principale.

10      I considerando 3 e 16 del regolamento n. 1063/2010 sono formulati nel modo seguente:

«(3)      Nell’ambito dell’agenda di Doha per lo sviluppo è stata riconosciuta la necessità di garantire una migliore integrazione dei paesi in via di sviluppo nell’economia mondiale, in particolare migliorando l’accesso ai mercati dei paesi sviluppati.

A tale scopo occorre semplificare le norme di origine preferenziale e, ove appropriato, renderle meno rigorose, in modo che i prodotti originari dei paesi beneficiari possano effettivamente trarre vantaggio dalle preferenze concesse.

(...)

(16)      (...)

Le norme attuali esigono la prova del trasporto diretto nell’Unione europea, che è spesso difficile da ottenere. A causa di tale requisito, alcune merci accompagnate da una prova dell’origine valida non possono di fatto beneficiare della preferenza. Occorre pertanto introdurre una nuova norma, più semplice e flessibile, intesa a garantire che le merci presentate alla dogana con una dichiarazione di immissione in libera pratica nell’Unione europea siano le stesse che hanno lasciato il paese beneficiario di esportazione e non abbiano subito alcuna trasformazione o modificazione durante il trasporto».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

11      L’11 agosto 2011 la ADM Hamburg ha importato in Germania vari lotti di olio di palmisti grezzo provenienti dalla Colombia, da Panama, dalla Costa Rica e dall’Ecuador, ai fini dell’immissione in libera pratica nell’Unione. I suddetti quattro paesi, in qualità di paesi in via di sviluppo beneficiari del sistema di preferenze generalizzate concesso dall’Unione nell’ambito del suo sistema di preferenze tariffarie generalizzate, introdotto dal regolamento n. 732/2008 (in prosieguo: «paesi SPG»), avevano rilasciato certificati di origine «modulo A» relativi ai differenti lotti.

12      Durante il trasporto verso l’Unione, l’olio di palmisti è stato caricato in diversi serbatoi di una nave da trasporto. In tre di tali serbatoi sono stati caricati e trasportati separatamente lotti provenienti, rispettivamente, da tre dei paesi SPG di cui trattasi nel procedimento principale. In un quarto serbatoio, la ADM Hamburg ha miscelato l’olio proveniente dai diversi lotti di ciascuno dei quattro paesi SPG in esame nel procedimento principale.

13      All’arrivo della merce in Germania, la ADM Hamburg ha presentato i certificati di origine «modulo A», chiedendo, per l’intero carico di olio di palmisti della nave, l’applicazione del regime preferenziale dei dazi all’importazione nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

14      Con avviso dell’8 dicembre 2011, l’ufficio doganale ha fissato i dazi all’importazione senza concedere il trattamento preferenziale per la parte del carico costituita dalla miscela di oli e immagazzinata nel quarto serbatoio, e ha deciso di assoggettare quest’ultima a dazi all’importazione calcolati con aliquota piena.

15      A seguito del rigetto del suo reclamo amministrativo, la ADM Hamburg ha proposto dinanzi al Finanzgericht Hamburg (sezione tributaria del Tribunale di Amburgo) un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di fissazione dei dazi all’importazione dell’8 dicembre 2011.

16      A sostegno del ricorso, la ADM Hamburg fa valere, in particolare, che l’immagazzinamento comune degli oli ai fini del loro trasporto non ha effetti sul carattere originario, sebbene l’ufficio doganale ritenga che il trattamento tariffario preferenziale possa essere concesso unicamente ai prodotti in relazione ai quali sia dimostrato che essi non hanno subito alcuna modificazione, cosa che non avviene nel caso di specie.

17      Ciò premesso, il Finanzgericht Hamburg (sezione tributaria del Tribunale di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, ricorrano i presupposti di cui all’articolo 74, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 2454/93, secondo cui i prodotti dichiarati ai fini dell’immissione in libera pratica nell’Unione devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari, allorché più lotti di olio di palmisti grezzo provenienti da diversi paesi esportatori beneficiari del sistema di preferenze generalizzate di cui sono considerati prodotti originari vengono esportati e introdotti nell’Unione non fisicamente separati tra loro, bensì versati all’atto dell’esportazione nello stesso serbatoio della nave trasportatrice e importati nell’Unione mescolati in tale serbatoio, potendosi escludere che durante il trasporto di tali prodotti, fino alla loro immissione in libera pratica, siano stati introdotti nel serbatoio della nave altri prodotti, in particolare prodotti che non beneficiano del regime preferenziale».

 Sulla questione pregiudiziale

18      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, nella quale siano stati presentati certificati di origine validi, l’origine preferenziale, ai sensi del sistema di preferenze tariffarie generalizzate introdotto dal regolamento n. 732/2008, di lotti di olio di palmisti grezzo possa essere riconosciuta anche se dette merci sono state miscelate nel serbatoio di una nave durante il loro trasporto verso l’Unione, potendosi escludere che siano stati introdotti in tale serbatoio altri prodotti, in particolare prodotti che non beneficiano del regime preferenziale.

19      L’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 richiede, in particolare, da un lato, che i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione siano gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari e, dall’altro, che essi non abbiano subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato prima di essere dichiarati ai fini dell’immissione in libera pratica.

20      In proposito, occorre rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale sono completamente intercambiabili e presentano le stesse caratteristiche. Pertanto, la miscela di tali prodotti al momento del trasporto non modifica la loro sostanza.

21      Inoltre, è pacifico che ciascun lotto di olio di palmisti grezzo in esame nel procedimento principale beneficiava di un certificato di origine preferenziale valido. Pertanto, tali lotti rientrano, in linea di principio, nel medesimo regime tariffario.

22      Inoltre, in base agli accertamenti effettuati dal giudice del rinvio, si può escludere che siano stati aggiunti altri prodotti, sottoposti a un regime tariffario differente, nel quarto serbatoio della nave da trasporto, alla miscela di oli provenienti dai diversi lotti originari di ciascuno dei quattro paesi SPG di cui trattasi.

23      Pertanto, il fatto che prodotti aventi le medesime caratteristiche dei lotti di olio di palmisti grezzo in esame nel procedimento principale siano stati mescolati nel serbatoio di una nave durante il trasporto verso l’Unione non può di per sé comportare che tali prodotti non siano gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari.

24      Tuttavia, per stabilire se i requisiti fissati all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 siano soddisfatti, occorre determinare se la miscela di prodotti aventi le caratteristiche dei lotti di olio di palmisti grezzo in esame nel procedimento principale costituisca una modificazione, una trasformazione o un’operazione ai sensi di detta disposizione.

25      Si deve rilevare, in proposito, che la sola lettura della seconda frase della medesima disposizione non consente di determinare con certezza il significato dei termini «modificazione», «trasformazione» ed «operazione».

26      Inoltre, è giocoforza constatare che il regolamento n. 2454/93 non contiene alcuna definizione di tali termini.

27      Orbene, occorre ricordare che, quando i termini di una disposizione del diritto dell’Unione mancano di chiarezza, si deve tener conto del contesto nel quale si inserisce detta disposizione nonché degli obiettivi da essa perseguiti (sentenza PPG e SNF/ECHA, C-625/11 P, EU:C:2013:594, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

28      Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 24 e 25 delle sue conclusioni, l’articolo 74 del regolamento n. 2454/93 rientra nel capitolo 2 del titolo IV della parte I di tale regolamento, relativo all’origine preferenziale. In particolare, tale disposizione fa parte della sottosezione 2 della sezione 1, dedicata alla definizione della nozione di «prodotti originari», ossia i prodotti originari di un paese SPG.

29      Pertanto, tenuto conto del tenore e del contesto di detta disposizione, occorre considerare che il suo oggetto consiste principalmente nel contribuire a garantire che i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica siano effettivamente prodotti originari di un paese SPG e non di un paese terzo.

30      Ciò premesso, la realizzazione, durante il trasporto, di una miscela di vari prodotti originari di paesi SPG che non alteri la sostanza di tali prodotti e che non crei incertezze circa la loro origine non può essere qualificata come modificazione, trasformazione od operazione che osti al riconoscimento dell’origine di detti prodotti nell’ambito stabilito, in particolare, dall’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93.

31      Inoltre, dai considerando 3 e 16 del regolamento 1063/2010 risulta che la riforma del sistema di preferenze generalizzate operata da tale regolamento mira a semplificare le norme di origine preferenziali e, ove necessario, a renderle più flessibili, affinché i prodotti originari dei paesi beneficiari possano effettivamente beneficiare delle preferenze accordate.

32      Per quanto concerne, in particolare, l’articolo 74 del regolamento n. 2454/93, dal considerando 16 del regolamento n. 1063/2010 risulta che quest’ultimo è diretto a introdurre, nel regolamento n. 2454/93, una nuova norma, più semplice e flessibile, che sostituisca la norma precedente la cui applicazione comportava l’esclusione dal regime tariffario preferenziale di alcuni merci accompagnate da una prova dell’origine valida.

33      Inoltre, come indica il considerando 9 del regolamento n. 732/2008, l’obiettivo dei regimi preferenziali, quale il sistema di preferenze tariffarie generalizzate introdotto da tale regolamento, consiste nel promuovere la crescita economica e nell’offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile.

34      Ciò considerato, l’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 non può essere interpretato nel senso che esso esclude il riconoscimento dell’origine di prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale solo perché essi sono stati miscelati insieme, sebbene la realizzazione di tale miscela non abbia impedito alle autorità competenti di garantire che tutti i prodotti esportati fossero effettivamente originari di un paese SPG.

35      Alla luce di tutti i suesposti rilievi, si deve rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dichiarando che l’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, nella quale siano stati presentati certificati di origine validi, l’origine preferenziale, ai sensi del sistema di preferenze generalizzate introdotto dal regolamento n. 732/2008, di lotti di olio di palmisti grezzo può essere riconosciuta anche se tali merci sono state miscelate nel serbatoio di una nave durante il loro trasporto verso l’Unione, in circostanze in cui si può escludere che siano stati introdotti in tale serbatoio altri prodotti, in particolare prodotti che non beneficiano del regime preferenziale.

 Sulle spese

36      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, nella quale siano stati presentati certificati di origine validi, l’origine preferenziale, ai sensi del sistema di preferenze generalizzate introdotto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007, di lotti di olio di palmisti grezzo può essere riconosciuta anche se tali merci sono state miscelate nel serbatoio di una nave durante il loro trasporto verso l’Unione europea, in circostanze in cui si può escludere che siano stati introdotti in tale serbatoio altri prodotti, in particolare prodotti che non beneficiano del regime preferenziale.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.