SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
2 settembre 2015 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Normativa tributaria – Libertà di stabilimento – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 4, paragrafo 2 – Distribuzioni di dividendi a carattere transfrontaliero – Imposta sulle società – Imposizione dei gruppi («integrazione fiscale» francese) – Esenzione dei dividendi versati dalle controllate appartenenti a un gruppo fiscale integrato – Requisito di residenza – Dividendi versati da società controllate non residenti – Spese e oneri non deducibili relativi alla partecipazione»
Nella causa C-386/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour administrative d’appel de Versailles (Francia), con decisione del 29 luglio 2014, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2014, nel procedimento
Groupe Steria SCA
contro
Ministère des Finances et des Comptes publics,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente della Corte, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: V. Tourrès, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 maggio 2015,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Groupe Steria SCA, da R. Schneider, avocat;
– per il governo francese, da J.-S. Pilczer e D. Colas, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, da T. Henze, J. Möller e K. Petersen, in qualità di agenti;
– per il governo dei Paesi Bassi, da M. de Ree e M. Bulterman, in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, da J. Kraehling, in qualità di agente, assistita da S. Ford, barrister;
– per la Commissione europea, da J.-F. Brakeland e W. Roels, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 giugno 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Groupe Steria SCA e il ministère des Finances et des Comptes publics (Ministero delle Finanze) vertente sul rifiuto di quest’ultimo di restituire a tale società una frazione dell’imposta sulle società e dei contributi aggiuntivi a tale imposta che essa ha versato per gli esercizi fiscali chiusi dal 2005 al 2008 e corrispondente all’assoggettamento a imposta della quota per spese e oneri reintegrata nei suoi utili a fronte dei dividendi ricevuti dalle sue controllate stabilite in Stati membri diversi dalla Francia.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 La direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6), come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003 (GU L 7, pag.41), che era in vigore durante il periodo sul quale verte la controversia principale, al suo articolo 4 disponeva quanto segue:
«1. Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:
– si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione; o
– li sottopongono a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, (…) entro i limiti dell’ammontare dell’imposta corrispondente dovuta.
(…)
2. Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia».
4 L’articolo 9 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345, pag. 8), ha abrogato la direttiva 90/435.
Il diritto francese
5 In forza dell’articolo 145, paragrafo 1, del codice generale delle imposte (code général des impôts) (in prosieguo: il «CGI»), il regime fiscale delle società controllanti si applica, in particolare, alle società soggette all’imposta societaria all’aliquota normale che detengono partecipazioni pari almeno al 5% del capitale della società emittente.
6 Per quanto riguarda i proventi delle partecipazioni, l’articolo 216 del CGI così dispone:
«I. I proventi netti da partecipazioni, che danno diritto all’applicazione del regime delle società controllanti e di cui all’articolo 145, riscossi nel corso di un esercizio da una società controllante, possono essere detratti dall’utile netto totale di quest’ultima, previa defalcazione di una quota per spese ed oneri.
La quota per spese ed oneri di cui al primo comma è fissata uniformemente al 5% del ricavo totale delle partecipazioni, compreso il credito d’imposta. Detta quota non può tuttavia superare, per ogni periodo d’imposta, l’importo totale delle spese e degli oneri di qualsiasi genere sostenuti dalla società partecipante nel corso del medesimo periodo».
7 Per quanto riguarda il regime dell’integrazione fiscale, l’articolo 223 A del CGI così dispone:
«Una società può costituirsi come unica debitrice dell’imposta sulle società dovuta su tutti gli utili del gruppo costituito dalla società stessa e dalle società di cui detenga almeno il 95% del capitale, in maniera continuativa nel corso dell’esercizio, direttamente o indirettamente tramite le società del gruppo (…)
(…)
Possono appartenere al gruppo solo le società che hanno prestato il loro consenso e i cui utili siano stati assoggettati all’imposta sulle società alle condizioni previste dal diritto comune (…)».
8 L’art. 223 B del CGI prevede quanto segue:
«L’utile consolidato è determinato dalla società controllante mediante la somma algebrica degli utili di ciascuna delle società del gruppo, determinati alle condizioni previste dal diritto comune (…)
Per quanto riguarda la determinazione degli utili degli esercizi aperti prima del 1° gennaio 1993, o chiusi a partire dal 31 dicembre 1998, l’utile consolidato è ridotto della quota per spese e oneri compresa nei suoi utili da una società del gruppo in ragione della sua partecipazione in un’altra società del gruppo (…)
(…)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
9 La ricorrente nel procedimento principale è la società controllante di un gruppo fiscale integrato, ai sensi dell’articolo 223 A del CGI. La società Steria, membro di tale gruppo, detiene a sua volta partecipazioni superiori al 95% in controllate con sede tanto in Francia quanto in altri Stati membri. In applicazione dell’articolo 216 del CGI, i dividendi che la Steria riceve dalle sue controllate stabilite in altri Stati membri sono stati dedotti dal suo utile netto totale, ad eccezione di una quota per spese e oneri, fissata forfettariamente al 5% dell’importo netto dei dividendi ricevuti (in prosieguo: la «quota per spese e oneri») e che rappresenta le spese e gli oneri sopportati dalla società controllante, in relazione alla sua partecipazione nella controllata che ha distribuito tali dividendi.
10 Dopo aver spontaneamente versato, su tale base, l’imposta sulle società ed i contributi aggiuntivi a tale imposta, la ricorrente nel procedimento principale ha chiesto, per gli anni dal 2005 al 2008, la restituzione della frazione di tali imposte corrispondente alla quota per spese e oneri. Essa ha basato la sua domanda sull’incompatibilità della normativa nazionale di cui si tratta con l’articolo 43 CE (divenuto articolo 49 TFUE). Essa ha dedotto a tal fine la disparità di trattamento tra i dividendi ricevuti da una società controllante di un gruppo fiscale integrato, a seconda che i dividendi provengano da società che a loro volta fanno parte di tale gruppo integrato, circostanza che implica che queste ultime abbiano sede in Francia, oppure provengano da controllate stabilite in altri Stati membri. Infatti, solo nel primo caso i dividendi sono totalmente esenti dall’imposta sulle società in ragione della neutralizzazione, in applicazione dell’articolo 223 B del CGI, della reintegrazione, nell’utile della società controllante, della quota per spese e oneri.
11 Dal momento che l’amministrazione tributaria non ha accolto la domanda della ricorrente nel procedimento principale, quest’ultima ha proposto ricorso dinanzi al tribunal administratif de Montreuil (tribunale amministrativo di Montreuil). A seguito del rigetto di tale ricorso con decisione del 4 ottobre 2012, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato appello contro quest’ultima dinanzi la cour administrative d’appel de Versailles (corte amministrativa d’appello di Versailles).
12 Il giudice del rinvio ricorda che la Corte, nella sua sentenza X Holding (C-337/08, EU:C:2010:89), ha stabilito che gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE non ostano alla normativa di uno Stato membro che offre ad una società madre la possibilità di costituire un’entità fiscale unica con la sua controllata residente, ma che nega la costituzione di una simile entità fiscale unica con una controllata non residente, in quanto gli utili di quest’ultima non sono soggetti alla normativa tributaria di tale Stato membro. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, tale sentenza non avrebbe esaminato la conformità al diritto dell’Unione dell’insieme dei vantaggi riservati alle società facenti parte di un gruppo fiscale integrato.
13 Ciò premesso, la cour administrative d’appel de Versailles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 43 CE, divenuto articolo 49 TFUE, relativo alla libertà di stabilimento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la normativa relativa al regime francese dell’integrazione fiscale accordi a una società controllante integrante il beneficio della neutralizzazione della reintegrazione della quota per spese ed oneri fissata forfettariamente al 5% dell’importo netto dei dividendi che essa percepisce unicamente dalle società residenti parti dell’integrazione, mentre un siffatto diritto le è negato, in forza di tale normativa, per i dividendi che le sono distribuiti dalle sue società controllate stabilite in un altro Stato membro, le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell’integrazione».
Sulla questione pregiudiziale
14 L’articolo 49 TFUE impone la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. Pertanto, benché le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento mirino, alla luce del loro tenore, a garantire il beneficio del trattamento nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato membro d’origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione (sentenza X, C-686/13, EU:C:2015:375, punto 27 e giurisprudenza citata).
15 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che la libertà di stabilimento viene ostacolata qualora, ai sensi della legislazione di uno Stato membro, una società residente che detiene una controllata o una stabile organizzazione in un altro Stato membro subisca una differenza di trattamento fiscale svantaggiosa rispetto a una società residente che detiene una stabile organizzazione o una controllata nel primo Stato membro (v. sentenza Nordea Bank Danmark, C-48/13, EU:C:2014:2087, punto 19 e giurisprudenza citata).
16 In forza della normativa di cui trattasi, i dividendi ricevuti da una società controllante residente e provenienti da una controllata, che sia residente o non residente, sono dedotti dall’utile netto della società controllante, ad eccezione della quota per spese e oneri. Le spese e gli oneri relativi alle partecipazioni da cui provengono i dividendi esenti dalle imposte sono, infatti, considerati non deducibili dall’utile della società controllante.
17 Tuttavia, la suddetta reintegrazione della quota di spese e oneri nell’utile della società controllante è neutralizzata a favore della società controllante appartenente ad un gruppo fiscale integrato, secondo l’articolo 223 A del CGI, per i soli dividendi distribuiti dalle sue controllate che appartengono a tale gruppo.
18 Risulta quindi da una normativa di uno Stato membro come quella in causa nel procedimento principale che i dividendi ricevuti da una società controllante residente facente parte di un gruppo fiscale integrato, e che sono stati distribuiti dalle sue controllate appartenenti allo stesso gruppo fiscale, sono interamente dedotti dall’utile netto di tale società controllante e, pertanto, interamente esenti dall’imposta sulle società in tale Stato membro, mentre i dividendi ricevuti da tale società controllante provenienti da controllate che non appartengono a tale gruppo fiscale sono solo parzialmente esenti da tale imposta, a causa della reintegrazione della quota per spese e oneri nell’utile di questa stessa società controllante.
19 Orbene, dal momento che, in forza di una tale normativa, solo le società residenti possono far parte di un gruppo fiscale integrato, il vantaggio fiscale di cui trattasi è riservato ai dividendi di origine nazionale.
20 L’esclusione dal beneficio di un simile vantaggio di una società controllante che detenga una controllata stabilita in un altro Stato membro è tale da scoraggiare l’esercizio, da parte di tale società controllante, della sua libertà di stabilimento, dissuadendola dal creare controllate in altri Stati membri.
21 Affinché tale differenza di trattamento sia compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento, occorre che essa riguardi situazioni che non siano oggettivamente comparabili o che sia giustificata da una ragione imperativa di interesse generale (v., sentenza X Holding, C-337/08, EU:C:2010:89, punto 20).
22 Orbene, la circostanza che i dividendi percepiti da una società controllante, che godono dell’esenzione fiscale totale, provengano da controllate che fanno parte del gruppo fiscale integrato al quale appartiene anche la società controllante interessata non costituisce una differenza di situazione oggettiva tra società controllanti che giustifichi la differenza di trattamento constatata (v., in tal senso, sentenze Papillon, C-418/07, EU:C:2008:659, punti da 23 a 30; X Holding, C-337/08, EU:C:2010:89, punti da 21 a 24, e SCA Group Holding e a., da C-39/13 a C-41/13, EU:C:2014:1758, punti da 29 a 31). Infatti, rispetto a una normativa come quella in causa nel procedimento principale, che prevede, per effetto della neutralizzazione della reintegrazione della quota per spese e oneri nell’utile della società controllante, l’esenzione fiscale totale dei dividendi percepiti, la situazione delle società che appartengono ad un gruppo fiscale integrato è comparabile a quella delle società che non appartengono ad un tale gruppo, in quanto, in entrambi i casi, da un lato, la società controllante sopporta spese e oneri relativi alla sua partecipazione nella controllata e, d’altro lato, gli utili realizzati dalla controllata e da cui provengono i dividendi distribuiti possono, in via di principio, essere oggetto di doppia imposizione economica o di un’imposizione a catena (v., in tal senso, sentenze Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C-436/08 e C-437/08, EU:C:2011:61, punto 113, nonché Santander Asset Management SGIIC e a., da C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, punto 42).
23 Occorre inoltre esaminare se una differenza di trattamento quale quella di cui si tratta nel procedimento principale sia giustificata da una ragione imperativa di interesse generale.
24 I governi francese, dei Paesi Bassi e del Regno Unito sostengono che la neutralizzazione della reintegrazione della quota per spese e oneri costituisce un elemento inscindibilmente connesso al regime dell’integrazione fiscale, che sarebbe giustificato dalla necessità di preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.
25 A tale riguardo, occorre ricordare che, nella sua sentenza X Holding (C-337/08, EU:C:2010:89, punti 18 e 43), la Corte, dopo aver ricordato che un regime di integrazione fiscale permette, in particolare, di consolidare in capo alla società controllante gli utili e le perdite delle società integrate nell’entità fiscale e di attribuire carattere fiscalmente neutro alle operazioni intragruppo, ha stabilito che le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento non ostano alla normativa di uno Stato membro che offre ad una società controllante la possibilità di costituire un’entità fiscale unica con la sua controllata residente, ma che non consente la costituzione di una simile entità fiscale unica con una controllata non residente, in quanto gli utili di quest’ultima non sono soggetti alla normativa tributaria di tale Stato membro.
26 Secondo la Corte, infatti, l’esclusione delle società non residenti da un tale regime è giustificata alla luce dell’esigenza di tutelare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri. Poiché la società controllante può decidere a proprio piacimento di costituire un’entità fiscale con la propria controllata e, altrettanto liberamente, di sciogliere tale entità da un anno all’altro, la possibilità di includere nell’entità fiscale unica una controllata non residente finirebbe col lasciare alla società controllante la libertà di scegliere il regime fiscale applicabile alle perdite di tale controllata ed il luogo di imputazione delle stesse (sentenza X Holding, C-337/08, EU:C:2010:89, punti da 31 a 33).
27 Non si può tuttavia dedurre dalla sentenza X Holding (C-337/08, EU:C:2010:89) che qualsiasi differenza di trattamento tra società appartenenti ad un gruppo fiscale integrato, da un lato, e società non appartenenti ad un tale gruppo, d’altro lato, sia compatibile con l’articolo 49 TFUE. In tale sentenza, infatti, la Corte ha soltanto esaminato il requisito della residenza quale requisito di accesso al regime di integrazione fiscale e ha statuito che tale requisito era giustificato, tenendo conto del fatto che detto regime permette il trasferimento delle perdite all’interno del gruppo fiscale integrato.
28 Per quanto riguarda i vantaggi fiscali diversi dal trasferimento delle perdite all’interno del gruppo fiscale integrato, occorre, di conseguenza, valutare separatamente, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, se uno Stato membro possa riservare tali vantaggi alle società che fanno parte di un gruppo fiscale integrato e, pertanto, escluderli in situazioni transfrontaliere.
29 Orbene, una differenza di trattamento come quella in discussione nel procedimento principale non può essere giustificata dalla necessità di salvaguardare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri. Infatti, tale differenza di trattamento riguarda solo i dividendi in entrata, ricevuti dalle società controllanti residenti, di modo che viene in rilievo la sovranità fiscale di un unico Stato membro (v., in tal senso, sentenza Papillon, C-418/07, EU:C:2008:659, punti 39 e 40).
30 I governi francese, tedesco e del Regno Unito hanno del pari invocato la necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale in causa nel procedimento principale.
31 Affinché un argomento fondato su tale giustificazione possa essere accolto, occorre che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio con un determinato prelievo fiscale, e il carattere diretto di tale nesso dev’essere valutato alla luce dell’obiettivo della normativa in questione (sentenza Bouanich, C-375/12, EU:C:2014:138, punto 69 e giurisprudenza citata).
32 A tale riguardo, il governo francese ha sostenuto che il vantaggio fiscale di cui si tratta nel procedimento principale risponde all’obiettivo di assimilare il gruppo costituito dalla società controllante e dalle sue controllate ad una sola impresa avente più sedi.
33 Certamente, una tale assimilazione implica che si prescinda dalla partecipazione detenuta dalla società controllante a capo di un gruppo fiscale integrato nel capitale delle sue controllate, il che implica che diverse operazioni all’interno del gruppo siano considerate come fiscalmente inesistenti. Orbene, la Corte ha ammesso, nella sentenza Papillon (C-418/07, EU:C:2008:659, punto 50), che possa sussistere un nesso diretto, nel regime d’integrazione fiscale, tra un vantaggio fiscale accordato alle società che fanno parte di un gruppo fiscale integrato e uno svantaggio fiscale risultante da una tale neutralizzazione delle operazioni interne al gruppo. Nella causa che aveva dato luogo a tale sentenza, la contabilizzazione immediata da parte della società controllante delle perdite subite dalla sua controllata era compensata dalla circostanza che si prescindeva, nel contesto di un gruppo fiscale integrato, dall’esistenza di una partecipazione della prima società nella seconda, rendendo impossibile, per la società controllante, costituire accantonamenti per deprezzamento della sua partecipazione nella controllata che subiva perdite (v. sentenze Papillon, C-418/07, EU:C:2008:659, punto 48, e SCA Group Holding e a., da C-39/13 a C-41/13, EU:C:2014:1758, punti 34 e 35).
34 Tuttavia, contrariamente a quanto avveniva nella causa che ha condotto alla sentenza Papillon (C-418/07, EU:C:2008:659), non è stato identificato alcun nesso diretto, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 31 della presente sentenza, tra il vantaggio fiscale di cui si tratta nel procedimento principale e uno svantaggio fiscale risultante dalla neutralizzazione delle operazioni interne al gruppo.
35 Anche se, infatti, come sostiene il governo francese, la neutralizzazione della reintegrazione della quota per spese e oneri risulta dall’assimilazione del gruppo costituito dalla società controllante e dalle sue controllate ad una sola impresa avente più sedi, tale neutralizzazione non comporta alcuno svantaggio fiscale per la società controllante a capo del gruppo fiscale integrato ma, al contrario, le conferisce, come emerge dai punti da 17 a 19 della presente sentenza, il vantaggio fiscale di cui si tratta nel procedimento principale.
36 Pertanto, l’argomento vertente sulla necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale di cui si tratta nel procedimento principale non può essere accolto.
37 Infine, i governi francese e tedesco sostengono altresì che il vantaggio fiscale in parola è conforme all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435, in forza del quale gli Stati membri mantengono la facoltà di prevedere che oneri relativi alla partecipazione di una società controllante nella sua controllata non siano deducibili dall’utile imponibile della prima società. Orbene, l’articolo 216 del CGI attuerebbe tale facoltà.
38 Neppure un tale argomento può essere accolto.
39 Come risulta, infatti, da giurisprudenza costante, la possibilità offerta agli Stati membri dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435 può essere esercitata solo nel rispetto delle disposizione fondamentali del Trattato, nel caso di specie l’articolo 49 TFUE (v. sentenze Bosal, C-168/01, EU:C:2003:479, punto 26; Keller Holding, C-471/04, EU:C:2006:143, punto 45, nonché Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 46).
40 Dall’insieme delle considerazioni che precedono discende che occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro relativa ad un regime d’integrazione fiscale in forza della quale una società controllante integrante si giova della neutralizzazione della reintegrazione di una quota per spese e oneri fissata forfettariamente al 5% dell’importo netto dei dividendi che essa riceve dalle società residenti parti dell’integrazione, mentre una siffatta neutralizzazione le è negata, in forza di tale normativa, per i dividendi che le sono distribuiti dalle sue società controllate stabilite in un altro Stato membro, le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell’integrazione.
Sulle spese
41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro relativa ad un regime d’integrazione fiscale in forza della quale una società controllante integrante si giova della neutralizzazione della reintegrazione di una quota per spese e oneri fissata forfettariamente al 5% dell’importo netto dei dividendi che essa riceve dalle società residenti parti dell’integrazione, mentre una siffatta neutralizzazione le è negata, in forza di tale normativa, per i dividendi che le sono distribuiti dalle sue società controllate stabilite in un altro Stato membro, le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell’integrazione.
Firme
* Lingua processuale: il francese.