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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate l’11 giugno 2015 (1)

Causa C-386/14

Groupe Steria SCA

contro

Ministère des finances et des comptes publics

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour administrative d’appel de Versailles [Francia])

«Normativa tributaria – Libertà di stabilimento – Articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE – Distribuzioni transfrontaliere di utili – Imposta nazionale sulle società – Tassazione dei gruppi societari (regime francese dell’integrazione fiscale) – Esenzione fiscale per proventi da partecipazioni – Oneri non deducibili relativi alla partecipazione – Distribuzione di utili di società controllate non residenti»





I –    Introduzione

1.        La Corte si è più volte occupata, in passato, delle normative degli Stati membri in materia di tassazione dei gruppi societari (2), in un caso anche già di quella francese (3), che è alla base della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

2.        Il diritto tributario francese in materia societaria prevede che distribuzioni di utili dalle società controllate alle società controllanti, in linea di principio, non siano soggette ad imposta presso la società controllante. Tuttavia, tale regola non si applica ad una quota del 5% che rappresenta gli oneri sostenuti dalla società controllante in relazione alla sua partecipazione nella società controllata. Tali oneri non dovrebbero essere deducibili, in quanto essi sono funzionali al conseguimento di redditi esenti da parte della società controllante, segnatamente alle distribuzioni di utili delle società controllate.

3.        Tale tassazione, in definitiva parziale, delle distribuzioni di utili non ha luogo, tuttavia, nel caso in cui la controllante e la controllata siano assoggettate congiuntamente a imposta nell’ambito del regime della cosiddetta integrazione fiscale. Dato che l’accesso a tale forma di tassazione dei gruppi societari è precluso alle società estere, la Corte dovrà esaminare se un siffatto regime sia compatibile con la libertà di stabilimento e con il diritto tributario dell’Unione in materia societaria.

II – Contesto normativo

A –    Diritto dell’Unione

4.        Per quanto riguarda il periodo cui si riferisce la controversia principale, l’articolo 43 CE (ora articolo 49 TFUE) disciplina la libertà di stabilimento nei seguenti termini:

«Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali».

5.        L’articolo 48 CE (attualmente: articolo 54 TFUE) estende l’ambito di applicazione della libertà di stabilimento nel seguente modo:

«Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro».

6.        La direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (4) (in prosieguo: la «direttiva sulle società madri e figlie»), rilevante nella controversia principale, deve essere applicata, in forza del suo articolo 1, paragrafo 1, a determinate distribuzioni transfrontaliere di utili. Secondo il suo terzo considerando, essa mira ad eliminare la penalizzazione tributaria di gruppi di società transfrontalieri rispetto a gruppi nazionali. A tal riguardo essa contempla, nel suo articolo 4, paragrafo 1, nella versione di cui alla direttiva 2003/123/CE (5) la seguente disciplina:

«1. Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:

–        si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione, o

–        sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, (…)».

7.        Sul punto, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie precisa quanto segue:

«Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione (…) risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia».

B –    Normativa nazionale

8.        La Repubblica francese riscuote un’imposta sulle società gravante sui redditi delle società, disciplinata nel Code général des impôts (in prosieguo: il «CGI»).

9.        Per quanto riguarda i redditi provenienti da partecipazioni e gli oneri ad essi relativi, l’articolo 216 del CGI dispone in generale quanto segue:

«1. I proventi netti da partecipazioni, che danno diritto all’applicazione del regime delle società controllanti (…), riscossi (…) da una società controllante, possono essere esclusi dall’utile netto totale di quest’ultima con deduzione di una quota per spese ed oneri. La quota per spese ed oneri (…) è fissata forfettariamente al 5% del provento totale delle partecipazioni, compreso il credito d’imposta (…)».

10.      Per quanto riguarda i gruppi di società, l’articolo 223 A del CGI prevede, a determinate condizioni, un regime speciale di imposizione congiunta:

«Una società può costituirsi come unica debitrice dell’imposta sulle società dovuta su tutti gli utili del gruppo costituito dalla società stessa e dalle società di cui detenga almeno il 95% del capitale, in maniera continuativa nel corso dell’esercizio, direttamente o indirettamente tramite le società del gruppo (…).

Possono appartenere al gruppo solo le società (…) i cui utili siano stati assoggettati all’imposta sulle società alle condizioni previste dal diritto comune (…)».

11.      L’utile consolidato del gruppo di società è determinato in forza dell’articolo 223 B del CGI:

«L’utile consolidato è determinato dalla società controllante mediante la somma algebrica degli utili di ciascuna delle società del gruppo, determinati alle condizioni previste dal diritto comune (…).

Per quanto riguarda la determinazione degli utili degli esercizi aperti prima del 1° gennaio 1993, o chiusi a partire dal 31 dicembre 1998, l’utile consolidato è ridotto della quota per spese ed oneri compresa nei suoi utili da una società del gruppo in misura corrispondente alla sua partecipazione in un’altra società del gruppo.

(…)».

III – Controversia principale

12.      La controversia principale riguarda l’imposta sulle società della società francese Groupe Steria SCA (in prosieguo: la «Groupe Steria») per gli anni dal 2005 al 2008. La Groupe Steria è la società controllante di un gruppo sottoposto alle norme speciali sulla tassazione dei gruppi societari.

13.      La Groupe Steria chiede la deduzione della quota del 5% per spese ed oneri (in prosieguo: la «quota del 5%»), non deducibile ai sensi dell’articolo 216, paragrafo 1, del CGI, in relazione a proventi percepiti da una delle sue società controllate residenti, derivanti da partecipazioni in società aventi sede in altri Stati membri dell’Unione. Le autorità francesi rifiutano tale deduzione, in quanto essa, ai sensi dell’articolo 223 B, secondo comma, del CGI, è possibile solo nel caso in cui i proventi da partecipazioni derivino da una società parte del gruppo fiscale. In forza dell’articolo 223 A, secondo comma, del CGI, però, le società con sede all’estero non possono far parte di un siffatto gruppo.

14.      Sebbene la Groupe Steria ammetta l’esclusione di società estere dalla tassazione dei gruppi societari, essa ritiene, tuttavia, che le disposizioni francesi non siano compatibili con la libertà di stabilimento nella misura in cui non consentono la deduzione della quota del 5% in relazione a partecipazioni in società che potrebbero far parte del gruppo fiscale qualora non avessero la sede all’estero.

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

15.      In data 13 agosto 2014, la Cour administrative d’appel de Versailles, investita medio tempore della controversia principale, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale:

Se l’articolo 43 CE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la normativa relativa al regime francese dell’integrazione fiscale accordi a una società controllante integrante il beneficio della neutralizzazione della reintegrazione della quota per spese ed oneri fissata forfettariamente al 5% dell’importo netto dei dividendi che essa percepisce unicamente dalle società residenti parti dell’integrazione, mentre un siffatto diritto le è negato, in forza di tale normativa, per i dividendi che le sono distribuiti dalle sue società controllate stabilite in un altro Stato membro, le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell’integrazione.

16.      Nel procedimento dinanzi alla Corte, la Groupe Steria, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Inoltre, la Groupe Steria, la Repubblica francese e la Commissione hanno altresì formulato osservazioni all’udienza del 13 maggio 2015.

V –    Valutazione giuridica

17.      Ai fini della soluzione della questione pregiudiziale occorre esaminare se una normativa come quella francese sia compatibile con la libertà di stabilimento.

A –    Restrizione alla libertà di stabilimento

18.      Ai sensi dell’articolo 43, primo comma, CE, in combinato disposto con l’articolo 48 CE, le restrizioni alla libertà di stabilimento di società di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto non si applica solo allo Stato di stabilimento, ma anche a quello di origine della società (6).

19.      Se lo Stato di origine riserva ad una società controllante nazionale che detiene una società controllata estera un trattamento più sfavorevole rispetto ad una società controllante nazionale che detiene una società controllata nazionale, viene ristretta la libertà di stabilimento della società controllante (7). Lo stesso vale nel caso in cui si tratti solo di una società indirettamente controllata (sub-affiliata) (8). Come già constatato dalla Corte nella sentenza Papillon, va riscontrata una restrizione alla libertà di stabilimento, in particolare, negli svantaggi sofferti dalle società controllanti, nell’ambito della tassazione francese dei gruppi societari, per il fatto che le loro controllate hanno la sede in un altro Stato membro (9).

20.      La normativa francese in esame risulta più favorevole per le società controllanti, che detengono una partecipazione diretta o indiretta di almeno il 95% in una società nazionale, rispetto a quelle che detengono una siffatta partecipazione in una società avente sede in un altro Stato membro.

21.      In base al regime generale di cui all’articolo 216, paragrafo 1, del CGI, infatti, per le rispettive società in entrambe le situazioni i proventi da partecipazioni sono esentati da imposta fino al 95%. Tale risultato si ottiene deducendo nuovamente dall’utile di una società i proventi da partecipazione da essa percepiti, ad eccezione però di una quota del 5%. Tale quota mira a determinare forfettariamente le spese di gestione sostenute dalla società partecipante in relazione alla sua partecipazione (in prosieguo: gli «oneri relativi alla partecipazione»). Costituirebbero oneri relativi alla partecipazione, ad esempio, gli interessi su un mutuo contratto da una società per l’acquisto di una partecipazione. Gli oneri relativi alla partecipazione non dovrebbero diminuire il provento della società.

22.      La quota del 5% può essere tuttavia dedotta dall’utile, in forza del regime speciale di cui all’articolo 223 B, secondo comma, del CGI, qualora sia la società partecipante sia la società partecipata siano soggette ad imposta congiuntamente nell’ambito di un gruppo fiscale. Tuttavia, dato che le società estere non possono far parte di un gruppo fiscale, la possibilità di percepire in regime di esenzione i proventi da partecipazioni fino al 100% sussiste, dunque, nell’ambito della tassazione dei gruppi societari, solo per le partecipazioni in società nazionali.

23.      La Groupe Steria, in qualità di società controllante di un gruppo soggetto a imposta congiuntamente, detiene partecipazioni indirette in società che potrebbero essere incluse nel suo gruppo fiscale se non avessero la sede in un altro Stato membro. Il gruppo fiscale della Groupe Steria, dunque, ai sensi delle disposizioni francesi, non ha alcuna possibilità di percepire i proventi da tali partecipazioni indirette esenti da imposta, non limitatamente al 95%, ma in regime di totale esenzione, per il solo motivo che le partecipazioni sono relative a società aventi sede in un altro Stato membro.

24.      La libertà di stabilimento viene ristretta, nel caso in esame, a causa di tale trattamento meno favorevole di una società controllante che detiene partecipazioni in società aventi sede in un altro Stato membro rispetto ad una società controllante che detiene partecipazioni in società nazionali.

B –    Giustificazione della restrizione

25.      Una restrizione alla libertà di stabilimento può, tuttavia, essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale (10).

1.      Il divieto di deduzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie

26.      La Repubblica federale di Germania sembra individuare nella disciplina di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie una giustificazione della restrizione in esame. In base a detta disposizione, ogni Stato membro ha la facoltà di stabilire che gli oneri relativi alla partecipazione di una società controllante in esso residente, risultanti in relazione ad una società controllata avente sede in un altro Stato membro, non siano deducibili dall’utile della società controllante fino ad un importo forfettario del 5% degli utili distribuiti da detta società controllata. La Repubblica francese ha invocato, nel caso in esame, proprio tale normativa dell’Unione. Un siffatto diritto, spettante agli Stati membri in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie non potrebbe essere loro nuovamente sottratto per la via traversa della libertà di stabilimento.

27.      La Corte ha, tuttavia, già avuto modo più volte di constatare che gli Stati membri possono esercitare la facoltà di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie solo nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà di stabilimento (11). La direttiva sulle società madri e figlie non consente, pertanto, in alcun caso un trattamento delle distribuzioni transfrontaliere di utili contrario alle libertà fondamentali (12).

28.      Ne consegue che anche la Repubblica francese può disciplinare un divieto di deduzione per gli oneri relativi alla partecipazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie solo in un modo che non sia contrario alla libertà di stabilimento. Pertanto, dall’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva non può discendere alcuna giustificazione della restrizione in esame.

2.      Ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri

29.      Tuttavia, una giustificazione potrebbe eventualmente rinvenirsi sulla base del motivo di giustificazione del rispetto della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, riconosciuto dalla giurisprudenza costante della Corte (13).

30.      Su tale base la Corte, nella sentenza X Holding, ha riconosciuto il diritto di uno Stato membro di escludere dal suo regime di tassazione dei gruppi societari le società controllate aventi sede in un altro Stato membro, con la motivazione che gli utili della società controllata non residente non sono soggetti alla tassazione di tale Stato membro (14).

31.      Diverse parti nel procedimento intendono dedurre da tale sentenza il fatto che gli Stati membri siano autorizzati ad escludere le società estere dai propri regimi di tassazione dei gruppi societari in relazione a tutte le conseguenze connesse con detta tassazione. Ciò includerebbe anche la normativa controversa nel caso in esame relativa alla deduzione della quota del 5% nell’ambito della tassazione francese dei gruppi societari.

32.      La Corte non ha però concesso in alcun modo agli Stati membri carta bianca per l’esclusione di società controllate non residenti dalla tassazione dei gruppi societari in relazione a tutte le conseguenze ad essa connesse. Nella sentenza X Holding, la Corte ha esaminato unicamente se sia giustificato precludere ad una società controllante la compensazione delle perdite con una società controllata non residente nell’ambito della tassazione dei gruppi societari (15). La Corte non si è occupata nella sentenza delle altre conseguenze di un’esclusione di società controllate non residenti dalla tassazione dei gruppi societari (16).

33.      La Corte ha stabilito, inoltre, da ultimo nella sentenza SCA Group Holding, che il diritto di escludere società non residenti dalla tassazione dei gruppi societari non giustifica automaticamente l’esclusione di società residenti, il cui collegamento al gruppo deriva unicamente da una controllata non residente (17). Ad esempio, non potrebbe essere precluso alla società controllante il vantaggio di includere anche sub-affiliate nella tassazione dei gruppi societari per il solo motivo che essa non aveva diritto di integrare in detta tassazione la sua controllata estera (18).

34.      Di conseguenza, occorre valutare separatamente per ogni vantaggio fiscale accordato nell’ambito di una tassazione dei gruppi societari, se gli Stati membri abbiano la facoltà di escluderlo legittimamente in situazioni transfrontaliere (19). Un vantaggio fiscale riservato a strutture di gruppo residenti non può essere giustificato sulla base del solo fatto di essere accordato nell’ambito di un regime speciale in materia di tassazione di gruppo, il quale può escludere società non residenti ai fini della compensazione delle perdite.

35.      Nel presente caso il vantaggio controverso, consistente in una deduzione della quota del 5%, la quale fissa forfettariamente gli oneri relativi alla partecipazione, non presenta, in quanto tale, alcuna relazione con la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. Infatti, gli oneri relativi alla partecipazione incombono esclusivamente sulla controllante residente. Non si lede così il potere impositivo di un altro Stato membro.

36.      La restrizione in esame non è pertanto giustificata ai fini del rispetto della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

3.      Coerenza fiscale

37.      Una giustificazione potrebbe discendere tuttavia dalla facoltà degli Stati membri di salvaguardare la coerenza dei loro sistemi fiscali (20).

38.      A tal fine, occorre che sussista un nesso diretto tra un vantaggio fiscale e la compensazione di tale vantaggio tramite un prelievo fiscale determinato (21). Al riguardo, il carattere diretto del nesso tra il vantaggio e l’onere deve essere valutato rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa fiscale (22). In una situazione siffatta è possibile negare al titolare di una libertà fondamentale il vantaggio fiscale nel caso in cui questi non sia soggetto anche all’onere fiscale che il regime tributario di uno Stato membro collega indissolubilmente con il vantaggio fiscale desiderato.

39.      Nella sentenza Papillon la Corte ha già constatato, relativamente alla tassazione francese dei gruppi societari, che sussiste un siffatto nesso diretto tra il vantaggio consistente nella consolidazione dei risultati di tutte le società del gruppo e l’onere fiscale dato da una neutralizzazione di determinate operazioni interne al gruppo funzionali ad evitare una doppia presa in considerazione delle perdite (23).

40.      Nel presente caso, tuttavia, né si mira ad evitare una doppia presa in considerazione delle perdite, né il vantaggio fiscale consiste nella consolidazione dei risultati interni al gruppo. Il vantaggio fiscale consta, piuttosto, nella deduzione della quota del 5% degli oneri relativi alla partecipazione all’interno del gruppo fiscale. Resta dunque da esaminare se tale vantaggio fiscale, nell’ambito della tassazione dei gruppi societari, sia collegato con un determinato onere fiscale.

–       Neutralizzazione di operazioni interne al gruppo

41.      Su tale punto, la Repubblica francese ha affermato, in primo luogo, che la tassazione dei gruppi societari mira, nel suo complesso, a neutralizzare sul piano fiscale operazioni interne al gruppo. Una parte di tale neutralizzazione consisterebbe nella normativa controversa nel caso in esame, relativa alla deduzione della quota del 5%.

42.      In effetti, nella causa Papillon la Corte ha già dichiarato che l’obiettivo generale delle disposizioni francesi relative alla tassazione dei gruppi societari consiste nell’assimilare quanto più possibile ad un’impresa avente varie sedi il gruppo costituito da una società controllante con le sue controllate dirette e indirette (24). Riguardo a detto obiettivo va riconosciuto, in linea di principio, che la neutralizzazione di operazioni interne al gruppo può avere effetti sia gravosi sia vantaggiosi e tra essi può sussistere un nesso diretto.

43.      Il vantaggio controverso nel presente caso non consiste, però, in ultima analisi, in un’operazione interna al gruppo che dovrebbe essere neutralizzata. Sebbene il vantaggio della deduzione della quota del 5% abbia come effetto finale l’esenzione fiscale fino al 100% e pertanto la neutralizzazione di un’operazione interna al gruppo – segnatamente una distribuzione di utili – tuttavia, la quota del 5% fissa forfettariamente gli oneri non deducibili relativi alla partecipazione (25). Nel caso di specie, ciò deriva anche direttamente dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie, giacché l’esenzione fiscale delle distribuzioni transfrontaliere di utili ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva può essere limitata solo per tale ragione. Il vantaggio controverso consiste pertanto nella possibilità di dedurre gli oneri relativi alla partecipazione nel gruppo. Detti oneri incombono però unicamente sulla rispettiva società controllante e, di norma, non derivano affatto da operazioni tra società di un gruppo fiscale. Ne consegue che la sua possibilità di deduzione nell’ambito della tassazione dei gruppi societari non ha alcun nesso con la neutralizzazione di operazioni interne al gruppo.

44.      Il vantaggio consistente nella deduzione degli oneri relativi alla partecipazione, accordato nell’ambito della tassazione dei gruppi societari, presenta tuttalpiù, in un certo senso, un nesso con una neutralizzazione di operazioni nel gruppo. Infatti, in linea di principio, il divieto di deduzione degli oneri relativi alla partecipazione è giustificato, sotto il profilo della sistematica fiscale, come pure è stato argomentato nel corso del procedimento, dal fatto che, solitamente, le spese correlate ad entrate esenti da imposta non sono deducibili. Se dunque tutte le operazioni interne ad un gruppo fiscale sono considerate fiscalmente inesistenti, ne consegue che neanche le distribuzioni di utili tra società del gruppo devono essere esentate dall’imposta. Di conseguenza, non sussisterebbero neppure ragioni per un divieto di deduzione degli oneri relativi alla partecipazione, in quanto questi ultimi non sarebbero correlati a redditi fiscalmente esenti.

45.      Sulla base di tale circostanza, tuttavia, non è dato riscontrare alcun onere fiscale con il quale il vantaggio controverso nel caso in esame, consistente in una deduzione della quota del 5%, potrebbe avere un nesso diretto. Infatti, tale vantaggio rappresenterebbe soltanto la conseguenza di una mancata presa in considerazione di distribuzioni di utili all’interno di un gruppo fiscale, in cui non si può intravedere un onere fiscale, ma piuttosto di per sé un vantaggio.

46.      Inoltre, le disposizioni francesi relative alla tassazione dei gruppi societari, come comunicate dal giudice del rinvio, non sembrano affatto prevedere, in ogni caso, l’integrale neutralizzazione di operazioni interne al gruppo. Piuttosto, ai sensi dell’articolo 223 B, paragrafo 1, del CGI, anche nell’ambito della tassazione dei gruppi societari, i risultati delle società del gruppo sono anzitutto determinati in base alle regole generali e solo in seguito compensati a livello della controllante. Pertanto, anche all’interno di un gruppo fiscale, le distribuzioni di utili sono esentate da imposta solo in base alla regola generale di cui all’articolo 216, paragrafo 1, del CGI. Ne consegue che, dal punto di vista della mera tecnica impositiva, anche all’interno di un gruppo fiscale gli oneri relativi alla partecipazione sono correlati ai redditi esentati.

47.      Il vantaggio consistente nella deduzione del 5% degli oneri relativi alla partecipazione non presenta, quindi, nell’ambito della neutralizzazione delle operazioni interne al gruppo, alcun nesso diretto con un onere fiscale.

–       Correlazione complessiva di tutti i vantaggi e gli svantaggi

48.      All’udienza, la Repubblica francese ha inoltre sostenuto che, nell’ambito del regime speciale di tassazione dei gruppi societari, tutti i vantaggi e gli svantaggi fossero direttamente correlati gli uni con gli altri. Il vantaggio controverso nel caso di specie, dato dalla deduzione della quota del 5%, avrebbe allora un nesso diretto con l’insieme degli svantaggi risultanti per le società del gruppo dalla tassazione dei gruppi societari.

49.      Una siffatta valutazione esula tuttavia dai confini di una possibile giustificazione basata sulla salvaguardia della coerenza fiscale.

50.      Essa equivarrebbe a consentire agli Stati membri, nell’ambito di un regime speciale accessibile solo a contribuenti residenti e implicante altresì oneri fiscali, di accordare vantaggi fiscali a proprio piacimento. L’argomentazione della Repubblica francese permetterebbe inoltre, a titolo di esempio, di concedere alle società nazionali del gruppo una generosa franchigia fiscale per i loro redditi per il solo motivo che le norme speciali relative alla tassazione dei gruppi societari contemplano anche svantaggi fiscali.

51.      Una giustificazione basata sulla salvaguardia della coerenza di un sistema fiscale di uno Stato membro esige, secondo la giurisprudenza, un nesso tra vantaggio e onere rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa fiscale (26). Un nesso siffatto non è però possibile in assenza dell’identificazione di un concreto onere fiscale e del suo scopo specifico.

52.      La normativa in esame non si può pertanto giustificare neanche per il fatto che il vantaggio fiscale consistente nella deduzione del 5% degli oneri relativi alla partecipazione presenti un nesso diretto con l’insieme degli oneri fiscali che sussistono nell’ambito del regime speciale di tassazione dei gruppi societari.

–       Conclusione parziale

53.      Non si può, pertanto, riscontrare nel caso di specie alcun nesso diretto tra il vantaggio fiscale controverso e un onere fiscale.

54.      La restrizione alla libertà di stabilimento di cui trattasi non è quindi giustificata ai fini della salvaguardia della coerenza fiscale.

C –    Conclusione

55.      Una normativa come quella oggetto della controversia principale è contraria pertanto alla libertà di stabilimento sancita dall’articolo 43, primo comma, CE e dall’articolo 48 CE.

VI – Conclusione

56.      Suggerisco, pertanto, alla Corte di rispondere alla questione sottopostale dalla Cour administrative d’appel de Versailles come segue:

La libertà di stabilimento sancita dall’articolo 43, primo comma, CE e dall’articolo 48 CE osta alla normativa di uno Stato membro, che, nell’ambito di un regime speciale in materia di tassazione dei gruppi societari a cui sono ammissibili soltanto società nazionali, consenta alle società del gruppo la deduzione degli oneri relativi alle partecipazioni in altre società del gruppo, mentre detta deduzione è esclusa nel resto dei casi.


1 – Lingua originale: il tedesco.


2 – Sentenze ICI (C-264/96, EU:C:1998:370), Metallgesellschaft e a. (C-397/98 e C-410/98, EU:C:2001:134), Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), X Holding (C-337/08, EU:C:2010:89), Philips Electronics (C-18/11, EU:C:2012:532), Felixstowe Dock and Railway Company e a. (C-80/12, EU:C:2014:200), SCA Group Holding e a. (da C-39/13 a C-41/13, EU:C:2014:1758) e Commissione/Regno Unito (C-172/13, EU:C:2015:50); v. altresì la causa attualmente pendente Finanzamt Linz (C-66/14).


3 – Sentenza Papillon (C-418/07, EU:C:2008:659).


4 – GU L 225, pag. 6; la direttiva è stata medio tempore abrogata e sostituita dalla direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (nuova versione) (GU L 345, pag. 8).


5 – Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 7 del 13 gennaio 2004, pag. 41).


6 – V., inter alia, le sentenze Daily Mail e General Trust (81/87, EU:C:1988:456, punto 16), National Grid Indus (C-371/10, EU:C:2011:785, punto 35), Nordea Bank Danmark (C-48/13, EU:C:2014:2087, punto 18) e Verder LabTec (C-657/13, EU:C:2015:331, punto 33).


7 – V., inter alia, sentenze X e Y (C-200/98, EU:C:1999:566, punti 27 e 28), Papillon (C-418/07, EU:C:2008:659, punti 31 e 32), SCA Group Holding e a. (da C-39/13 a C-41/13, EU:C:2014:1758, punti da 23 a 27), Nordea Bank Danmark (C-48/13, EU:C:2014:2087, punto 19) e Commissione/Regno Unito (C-172/13, EU:C:2015:50, punto 23).


8 – V. sentenze Keller Holding (C-471/04, EU:C:2006:143, punti 34 e 35) e Rewe Zentralfinanz (C-347/04, EU:C:2007:194, punti 30 e 31).


9 – Sentenza Papillon (C-418/07, EU:C:2008:659, punti da 15 a 32).


10 – V., inter alia, sentenze Lankhorst-Hohorst (C-324/00, EU:C:2002:749, punto 33), Papillon (C-418/07, EU:C:2008:659, punto 33), Nordea Bank Danmark (C-48/13, EU:C:2014:2087, punto 23) e Commissione/Germania (C-591/13, EU:C:2015:230, punto 63).


11 – Sentenze Bosal (C-168/01, EU:C:2003:479, punto 26) e Keller Holding (C-471/04, EU:C:2006:143, punto 45); v. pure sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774, punto 46).


12 – V., in tal senso, sentenza Gaz de France - Berliner Investissement (C-247/08, EU:C:2009:600, punti da 59 a 62).


13 – V., inter alia, sentenze Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763, punto 45), National Grid Indus (C-371/10, EU:C:2011:785, punto 45) e Commissione/Germania (C-591/13, EU:C:2015:230, punto 64).


14 – Sentenza X Holding (C-337/08, EU:C:2010:89).


15 – V. sentenza X Holding (C-337/08, EU:C:2010:89, punti da 25 a 42).


16 – V., sugli ulteriori vantaggi della tassazione dei gruppi allora in questione, le mie conclusioni presentate nella causa X Holding (C-337/08, EU:C:2009:721, paragrafi 34, da 73 a 81, nonché 82 e 83).


17 – V. sentenza SCA Group Holding e a. (da C-39/13 a C-41/13, EU:C:2014:1758).


18 – V. sentenza SCA Group Holding e a. (da C-39/13 a C-41/13, EU:C:2014:1758, punti 19 e segg., in particolare punto 25); v., in tal senso, già la sentenza Papillon (C-418/07, EU:C:2008:659).


19 – V. già, a tal riguardo, le mie conclusioni presentate nella causa X Holding (C-337/08, EU:C:2009:721, paragrafi 23 e 34 e segg.); v., in tal senso, anche la sentenza Metallgesellschaft e a. (C-397/98 und C-410/98, EU:C:2001:134, punti da 35 a 76).


20 – V., inter alia, sentenze Bachmann (C-204/90, EU:C:1992:35, punto 28), Manninen (C-319/02, EU:C:2004:484, punto 42), Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C-524/04, EU:C:2007:161, punto 68), Papillon (C-418/07, EU:C:2008:659, punto 43), SCA Group Holding e a. (da C-39/13 a C-41/13, EU:C:2014:1758, punto 33) e Grünewald (C-559/13, EU:C:2015:109, punto 48).


21 – V., tra le altre, sentenze Svensson e Gustavsson (C-484/93, EU:C:1995:379, punto 18), ICI (C-264/96, EU:C:1998:370, punto 29), Rewe Zentralfinanz (C-347/04, EU:C:2007:194, punto 62), Test Claimants in the FII Group Litigation (C-35/11, EU:C:2012:707, punto 58) e Commissione/Germania (C-591/13, EU:C:2015:230, punto 74).


22 – V., tra le altre, sentenze Deutsche Shell (C-293/06, EU:C:2008:129, punto 39), Presidente del Consiglio dei Ministri (C-169/08, EU:C:2009:709, punto 47) e Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company (C-190/12, EU:C:2014:249, punto 92); v. in senso analogo già la sentenza Manninen (C-319/02, EU:C:2004:484, punto 43).


23 – V. sentenza Papillon (C-418/07, EU:C:2008:659, punti da 45 a 50).


24 – Sentenza Papillon (C-418/07, EU:C:2008:659, punto 28).


25 – V. supra paragrafo 21.


26 – V. supra, paragrafo 38.