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20.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 372/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 14 agosto 2014 — Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin

(Causa C-388/14)

2014/C 372/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: Timac Agro Deutschland GmbH

Convenuto: Finanzamt Sankt Augustin

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 49 TFUE (articolo 43 CE) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, quale il articolo 52, paragrafo 3, EStG (legge relativa all’imposta sul reddito), nei limiti in cui la causa della circostanza che nel calcolo della base imponibile venga incluso un importo pari alle perdite precedentemente considerate ai fine di deduzione di una stabile organizzazione estera è la vendita di tale stabile organizzazione ad un’altra società di capitali, appartenente al medesimo gruppo societario della venditrice, e non il conseguimento di profitti;

2)

Se l’articolo 49 TFUE (articolo 43 CE) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, quale l’articolo 23, paragrafo 1a, del DBA Deutschland/Österreich 2000 (convenzione Germania/Austria del 2000 diretta ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio), in base a cui sono escluse dalla base imponibile ai fini della tassazione tedesca redditi provenienti dall’Austria se detti redditi possono essere tassati in Austria, allorché le perdite subite in una stabile organizzazione austriaca di una società di capitali tedesca non possono quindi più essere prese in considerazione in Austria, poiché la stabile organizzazione è venduta ad una società di capitali austriaca, appartenente al medesimo gruppo societario della società di capitali tedesca.