Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 novembre 2016 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti a favore dell’organismo pubblico di radiodiffusione nazionale – Obblighi di servizio pubblico – Compensazione – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Modifica delle modalità di finanziamento – Misure fiscali – Imposta a carico degli operatori di servizi televisivi a pagamento – Decisione che dichiara il regime di aiuti modificato compatibile con il mercato interno – Rilevanza delle modalità di finanziamento – Esistenza di un vincolo di destinazione cogente tra l’imposta e il regime di aiuti – Incidenza diretta del gettito dell’imposta sull’entità dell’aiuto – Copertura dei costi netti dell’espletamento dell’incarico di servizio pubblico – Rapporto di concorrenza tra il debitore dell’imposta e il beneficiario dell’aiuto – Snaturamento della normativa nazionale»

Nella causa C-449/14 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 settembre 2014,

DTS Distribuidora de Televisión Digital SA, con sede in Tres Cantos (Spagna), rappresentata da H. Brokelmann e M. Ganino, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da C. Urraca Caviedes, B. Stromsky e G. Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Telefónica de España SA, con sede in Madrid (Spagna),

Telefónica Móviles España SA, con sede in Madrid,

rappresentate da F. González Díaz, F. Salerno e V. Romero Algarra, abogados,

Regno di Spagna, rappresentato da M.A. Sampol Pucurull, in qualità di agente,

Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE), con sede in Madrid, rappresentata da A. Martínez Sánchez e J. Rodríguez Ordóñez, abogados,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, E. Regan (relatore), A. Arabadjiev, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 marzo 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione la DTS Distribuidora de Televisión Digital SA (in prosieguo: la «DTS») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 luglio 2014, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione (T-533/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2014:629), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso volto all’annullamento della decisione 2011/1/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (GU 2011, L 1, pag. 9; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti

2        La DTS è una società specializzata nella gestione e nel funzionamento, sul mercato spagnolo, di una piattaforma a pagamento di televisione digitale tramite satellite, denominata Digital +, nonché nella messa a punto di canali tematici.

3        La Corporación de Radio y Televisión Española SA (in prosieguo: la «RTVE») è l’organismo pubblico di radiodiffusione e di telediffusione spagnolo, al quale è stato attribuito un incarico di servizio pubblico in tali settori dalla Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal (legge n. 17/2006, relativa alla radio e alla televisione pubbliche), del 5 giugno 2006 (BOE n. 134, del 6 giugno 2006, pag. 21270).

4        La legge n. 17/2006 prevedeva un regime di finanziamento misto, in quanto la RTVE beneficiava, da un lato, di introiti provenienti dalle proprie attività commerciali, segnatamente dalla vendita di spazi pubblicitari, e, dall’altro, di una compensazione dallo Stato spagnolo per lo svolgimento dell’incarico di servizio pubblico.

5        La Commissione europea ha approvato tale sistema di finanziamento con le decisioni C (2005) 1163 definitivo, del 20 aprile 2005, relativa ad un aiuto di Stato a favore della RTVE (E 8/05) (sintesi in GU 2006, C 239, pag. 17), e C (2007) 641 definitivo, del 7 marzo 2007, relativa al finanziamento di misure di riduzione dell’organico alla RTVE (NN 8/07) (sintesi in GU 2007, C 109, pag. 2).

6        Tale sistema di finanziamento è stato modificato dalla Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (legge n. 8/2009, relativa al finanziamento della RTVE), del 28 agosto 2009 (BOE n. 210, del 31 agosto 2009, pag. 74003), legge entrata in vigore il 1° settembre 2009.

7        Anzitutto, la legge n. 8/2009 ha previsto che, a decorrere dalla fine del 2009, la pubblicità, la televendita, la sponsorizzazione e i servizi di accesso non costituiscano più fonti di finanziamento per la RTVE. Gli unici introiti commerciali di cui la RTVE avrebbe continuato a disporre successivamente a tale data sono quelli provenienti dalla prestazione di servizi a terzi nonché dalla vendita delle proprie produzioni. Tali introiti si limitano ad un importo pari a circa EUR 25 milioni.

8        Quindi, al fine di compensare la perdita degli altri introiti commerciali, la legge n. 8/2009 ha introdotto o modificato, all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), nonché agli articoli da 4 a 6, una serie di misure fiscali (in prosieguo: le «misure fiscali di cui trattasi»), tra cui una nuova imposta dell’1,5% sugli introiti degli operatori di servizi televisivi a pagamento stabiliti in Spagna (in prosieguo: l’«imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento»). Non potendo il contributo al bilancio della RTVE derivante da tale imposta superare il 20% dell’aiuto totale destinato annualmente alla stessa RTVE, tutti gli introiti fiscali eccedenti tale percentuale confluiscono nel bilancio generale dello Stato. Inoltre, la predetta legge ha introdotto, in particolare, una nuova imposta sugli introiti degli operatori dei servizi di telecomunicazione stabiliti in Spagna.

9        Anche la compensazione per l’espletamento degli obblighi di servizio pubblico, prevista dalla legge n. 17/2006, è stata mantenuta. In tal senso, qualora le menzionate fonti di finanziamento non siano sufficienti a coprire i costi complessivi della RTVE per l’espletamento di tali obblighi, lo Stato è tenuto, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 e dell’articolo 33 della legge n. 17/2006, a colmare tale divario, trasformando, quindi, il sistema di finanziamento misto della RTVE in un sistema di finanziamento quasi unicamente pubblico.

10      Infine, l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 ha previsto un limite per gli introiti della RTVE. Nel corso dei due anni 2010 e 2011, il totale di detti introiti non poteva superare EUR 1 200 milioni annui, il che corrisponde anche al limite dei suoi costi per ciascun esercizio. Per i tre anni dal 2012 al 2014, l’aumento massimo di tale importo è stato fissato all’1% e, per gli anni successivi, l’incremento è determinato dall’andamento annuo dell’indice dei prezzi al consumo.

11      Dopo aver ricevuto il 22 giugno 2009 una denuncia riguardante il disegno di legge sfociato nella legge n. 8/2009, la Commissione ha notificato al Regno di Spagna, in data 2 dicembre 2009, la decisione di avvio del procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, concernente la modifica del regime di finanziamento della RTVE (sintesi in GU 2010, C 8, pag. 31).

12      Il 18 marzo 2010 la Commissione, ritenendo l’imposta sugli introiti degli operatori dei servizi di telecomunicazione stabiliti in Spagna contraria all’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, L 108, pag. 21), ha avviato il procedimento per inadempimento ex articolo 258 TFUE. Il 30 settembre 2010, con parere motivato, la Commissione ha chiesto al Regno di Spagna di abolire tale imposta in considerazione della sua incompatibilità con detta direttiva.

13      Il 20 luglio 2010 la Commissione ha adottato la decisione controversa, nella quale ha dichiarato che la modifica del sistema di finanziamento della RTVE prevista dalla legge n. 8/2009 era compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. In tale contesto, la Commissione ha considerato in particolare, che le misure fiscali di cui trattasi non costituivano parte integrante dei nuovi elementi di aiuto previsti dalla legge medesima e che l’eventuale incompatibilità tra tali misure fiscali e la direttiva 2002/20 non comprometteva, quindi, l’esame della sua compatibilità con il mercato interno. Essa ha ritenuto, altresì, che il regime finanziario modificato della RTVE fosse conforme all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto rispettava il principio di proporzionalità.

 Sentenza impugnata

14      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2010, la DTS ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa. A sostegno di tale domanda la DTS ha dedotto tre motivi vertenti sulla violazione, rispettivamente, della nozione di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107 TFUE, per quanto attiene alla separabilità delle misure fiscali di cui trattasi, dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e degli articoli 49 e 63 TFUE.

15      Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha respinto tutti i motivi nel merito e, pertanto, il ricorso in toto.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione

16      Con la sua impugnazione la DTS, sostenuta dalla Telefónica de España SA e dalla Telefónica Móviles España SA (in prosieguo, congiuntamente: le società «Telefónica»), chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare la decisione controversa o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

–        condannare la Commissione e le altre parti alle spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale.

17      La Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione con condanna della DTS alle spese. Il Regno di Spagna e la RTVE eccepiscono, in via principale, l’irricevibilità dell’impugnazione e chiedono, in subordine, che la Corte voglia respingerla in quanto infondata.

18      Le società Telefónica hanno proposto impugnazione incidentale con la quale chiedono che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e condannare la Commissione, nonché le altre parti intervenute a sostegno di quest’ultima, alle spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale. La RTVE, il Regno di Spagna e la Commissione chiedono il rigetto dell’impugnazione incidentale.

 Sull’impugnazione principale

19      A sostegno della sua impugnazione la DTS, dopo aver precisato che essa è unicamente volta a contestare al Tribunale di aver dichiarato, nella sentenza impugnata, che, ai termini della decisione controversa, la Commissione avrebbe correttamente affermato di non essere tenuta ad esaminare la compatibilità con il Trattato FUE dell’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento, deduce tre motivi.

20      Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per errata interpretazione della nozione di aiuto. Il secondo motivo verte sulla violazione della medesima disposizione, per non aver il Tribunale svolto, nella sentenza impugnata, un controllo esaustivo dell’esistenza di un aiuto e ha snaturato il diritto spagnolo. Il terzo motivo verte su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

 Sulla ricevibilità dell’impugnazione


 Argomenti delle parti

21      La RTVE sostiene che l’impugnazione, nel suo insieme, è irricevibile, in quanto essa, lunga 40 pagine, eccede significativamente la lunghezza massima di 25 pagine autorizzata nelle istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte (GU 2014, L 31, pag. 1; in prosieguo: le «istruzioni pratiche»), senza che la DTS giustifichi tale superamento.

22      Inoltre, la RTVE e il Regno di Spagna ritengono che l’impugnazione non individui con precisione i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione. L’impugnazione si limiterebbe, in tal senso, a reiterare gli argomenti fatti valere in primo grado.

23      La DTS ritiene la propria impugnazione ricevibile.

 Giudizio della Corte

24      In primo luogo, occorre rilevare che le istruzioni pratiche alle parti sono indicative e non giuridicamente vincolanti. Infatti, come si evince dai considerando da 1 a 3 di tali istruzioni, esse sono state adottate al fine di integrare e precisare le norme applicabili allo svolgimento del procedimento dinanzi la Corte, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, ed esse non mirano a sostituirsi alle disposizioni in materia contenute nello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e nel regolamento di procedura della Corte [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2010, Ziegler/Commissione, C-113/09 P(R), non pubblicata, EU:C:2010:242, punto 33].

25      In tal senso, risulta chiaramente dal tenore letterale del punto 20 di tali istruzioni pratiche, secondo cui «[l’]impugnazione (...), salvo circostanze particolari, non dovrebbe superare le 25 pagine», che quest’ultimo non prescrive un limite assoluto di numero di pagine cui sarebbe subordinata la ricevibilità di tale impugnazione, ma si limita a esprimere in proposito una raccomandazione alle parti.

26      Ne consegue che l’impugnazione non può essere respinta in quanto irricevibile per superamento di un determinato numero di pagine.

27      In secondo luogo, si deve ricordare che, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, un’impugnazione, a pena di irricevibilità, deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo d’impugnazione di cui trattasi (v., in particolare, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

28      Risulta altresì da tali medesime disposizioni che un’impugnazione è irricevibile laddove si limiti a reiterare i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, compresi quelli basati su fatti espressamente disattesi da tale giudice. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un mero riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v. sentenza del 30 maggio 2013, Quinn Barlo e a./Commissione, C-70/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:351, punto 26 e giurisprudenza citata).

29      Per contro, allorché un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere dibattuti di nuovo nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, tale procedimento sarebbe privato di parte del suo significato (v. sentenza del 30 maggio 2013, Quinn Barlo e a./Commissione, C-70/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:351, punto 27 e giurisprudenza citata).

30      Orbene, nel caso di specie si deve rilevare che dall’esame dell’impugnazione si evince che la DTS ha indicato in modo chiaro e preciso i punti della sentenza impugnata cui si riferiscono i motivi di ricorso, nonché le ragioni per cui tale sentenza, a suo avviso, sarebbe viziata da errori di diritto.

31      Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla RTVE e dal Regno di Spagna, la DTS non si limita, con la propria impugnazione, a reiterare gli argomenti dedotti in primo grado. Infatti, essa contesta, in sostanza, il modo in cui il Tribunale ha interpretato e applicato il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, laddove ha dichiarato, nella sentenza impugnata, che l’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento cui essa è assoggettata non costituisce parte integrante dell’aiuto concesso alla RTVE e, per il resto, contesta al Tribunale di aver gravato la sentenza stessa di una serie di vizi di snaturamento.

32      Di conseguenza, la presente impugnazione deve essere considerata ricevibile.

33      Si deve, dunque, esaminare la fondatezza di quest’ultima, analizzando, in primo luogo, il secondo motivo, successivamente i motivi primo e terzo.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per il motivo che il Tribunale non ha svolto un controllo esaustivo dell’esistenza dell’aiuto e ha snaturato la normativa spagnola


 Argomenti delle parti

34      La DTS e le società Telefónica fanno valere che il Tribunale non ha svolto un controllo esaustivo delle valutazioni esposte dalla Commissione in merito ai requisiti enunciati ai punti da 106 a 111 della sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks (C-333/07, EU:C:2008:764). Infatti, il Tribunale non avrebbe esaminato in qual misura l’importo previsionale degli introiti influenzi il calcolo dell’aiuto, snaturando in proposito, ai punti da 65 a 70 della sentenza impugnata, le disposizioni del diritto nazionale su cui si è basato per dichiarare che l’importo dei prelievi effettuati a titolo dell’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento non inciderebbe sull’entità dell’aiuto destinato alla RTVE, omettendo di prendere in considerazione altre disposizioni rilevanti di detta normativa.

35      In primo luogo, la DTS sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 69 di tale sentenza, l’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 non obbliga lo Stato, nel caso in cui gli introiti di cui dispone la RTVE non siano sufficienti a coprire i costi legati all’espletamento dell’incarico di servizio pubblico, a fornire risorse del proprio bilancio generale per coprire tali costi determinati oggettivamente. Infatti, da un lato, tale disposizione imporrebbe allo Stato l’obbligo di completare il «bilancio previsto» per la RTVE qualora, in esecuzione di quest’ultimo, l’importo degli introiti fiscali sia inferiore alle previsioni di bilancio. Dall’altro, i contributi del bilancio generale dello Stato non sarebbero autorizzati qualora le spese eccedano le previsioni di bilancio.

36      Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 dovrebbe essere letto in combinato disposto con l’articolo 34 della legge n. 17/2006 e l’articolo 44 del Mandato-marco a la Corporación RTVE previsto en el artículo 4 de la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal, aprobado por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado (incarico quadro assegnato alla RTVE, previsto all’articolo 4 della legge n. 17/2006, approvato in seduta plenaria dalla camera dei deputati e dal senato) (BOE n. 157, del 30 giugno 2008, pag. 28833).

37      Infatti, si evincerebbe da queste ultime disposizioni, le quali non sarebbero state prese in considerazione dal Tribunale, che la RTVE redige essa stessa il suo bilancio tenendo conto non solo dei costi previsionali dell’incarico di servizio pubblico, ma anche degli introiti previsionali, compreso il gettito delle misure fiscali di cui trattasi. Di conseguenza, nel caso in cui il gettito effettivo di tali misure sia inferiore all’importo previsionale dei prelievi e non consenta di coprire il costo del servizio pubblico previsto nel bilancio dalla RTVE, lo Stato sarebbe tenuto a completare il «bilancio previsto» mediante il proprio bilancio generale. Orbene, il «bilancio previsto» dovrebbe essere redatto sulla base dell’importo previsionale degli introiti provenienti, in particolare, dall’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento e, quindi, tale importo influenzerebbe direttamente la portata dell’aiuto. L’incidenza del gettito di tale imposta sull’esecuzione del bilancio non dovrebbe, dunque, essere confusa con quella esercitata dall’importo previsionale delle entrate della predetta imposta sulla redazione iniziale di detto bilancio e, pertanto, sulla portata dell’aiuto.

38      Le società Telefónica aggiungono che vi sono indicazioni univoche che smentiscono l’ipotesi di un preteso contributo complementare a carico del bilancio generale dello Stato; ad esempio, la relazione di accompagnamento della legge n. 8/2009 indica che «non risulta ragionevole che la garanzia del finanziamento comporti un aumento del contributo dello Stato». Inoltre, si tratterebbe di un’ipotesi secondaria. Infatti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009, dovrebbero essere soddisfatti due requisiti affinché lo Stato finanzi parte dei costi dell’obbligo di servizio pubblico. Anzitutto, per un determinato esercizio, il gettito dell’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento dovrebbe essere inferiore ai costi dell’espletamento dell’incarico di servizio pubblico e, poi, l’importo del fondo di riserva dovrebbe risultare insufficiente a coprire i costi della RTVE per tale esercizio. Il fatto che tale disposizione istituisca una garanzia dello Stato così limitata, che costituisce un aiuto nuovo, non osterebbe a che l’aiuto concesso alla RTVE venga fissato sulla base del gettito di tale imposta e che, qualora quest’ultimo non sia sufficiente, lo Stato si impegni a colmare il divario.

39      In secondo luogo, la DTS contesta al Tribunale di aver snaturato, ai punti da 66 a 68 della sentenza impugnata, l’articolo 33 della legge n. 17/2006 e l’articolo 8 della legge n. 8/2009, per quanto attiene al ruolo dello Stato nel caso in cui gli introiti dell’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento superino i costi netti del servizio pubblico. Infatti, da una parte, la circostanza che le entrate della RTVE siano soggette a un limite assoluto non avrebbe alcun rilievo, dal momento che sarebbe necessario verificare se, entro tale limite, l’entità dell’aiuto dipenda dalle entrate previsionali di tale imposta. Dall’altra, il Tribunale si sarebbe limitato a dichiarare che dall’articolo 8, paragrafo 3, della legge n. 8/2009 risulta che l’eccedenza versata al fondo di riserva potrà essere utilizzata dalla RTVE soltanto dietro autorizzazione espressa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, omettendo i primi termini di tale disposizione, secondo i quali «[i]l fondo può essere utilizzato solo per compensare perdite di esercizi anteriori e per far fronte a situazioni impreviste riguardanti la fornitura di servizi pubblici». Orbene, l’entità di tali risorse aggiuntive dipenderebbe necessariamente dal gettito delle imposte, dato che tale fondo è alimentato da queste ultime.

40      Le società Telefónica sostengono, altresì, che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 33, paragrafo 1, della legge n. 17/2006 e l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009, laddove ha dichiarato che tali disposizioni fanno venir meno qualsiasi rapporto tra l’entità dell’aiuto e l’importo dei prelievi effettuati sulla base delle misure fiscali di cui trattasi. Da un lato, il fatto che le entrate possano essere versate al bilancio generale dello Stato costituirebbe solo un’ipotesi secondaria. Infatti, solo le entrate eccedenti il limite del 10% delle spese annue della RTVE sarebbero versate al Tesoro pubblico. Dall’altro, non risulterebbe che l’entità dell’aiuto prescinda dall’importo del gettito fiscale. L’articolo 33, paragrafo 1, della legge n. 17/2006 stabilirebbe tutt’al più un limite dell’entità dell’aiuto, il che non impedirebbe che il gettito totale del prelievo fiscale venga convertito in aiuto nel limite fissato dal legislatore.

41      Le società Telefónica aggiungono che da una serie di elementi probatori risulterebbe altresì che lo Stato non intende completare il bilancio della RTVE. Anche se tali elementi sono successivi alla decisione controversa, essi confermerebbero il tenore letterale dei lavori preparatori della legge n. 8/2009, secondo cui «non risulta ragionevole che la garanzia del finanziamento comporti un aumento del contributo dello Stato».

42      La RTVE, il Regno di Spagna e la Commissione ritengono che il secondo motivo sia irricevibile e, in ogni caso, infondato.

 Giudizio della Corte

43      Occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, qualora il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C-559/12 P, EU:C:2014:217, punto 78).

44      Quindi, per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, la Corte è competente solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto (v. sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C-559/12 P, EU:C:2014:217, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).

45      A tale proposito occorre ricordare che lo snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C-559/12 P, EU:C:2014:217, punto 80).

46      Nel caso di specie, si deve ricordare che, ai punti da 65 a 86 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, alla luce del tenore letterale della legge n. 8/2009, che, come – a suo avviso – giustamente ritenuto dalla Commissione, l’importo dell’aiuto destinato alla RTVE non dipende dall’importo dei prelievi fiscali a carico della DTS, dal momento che l’entità dell’aiuto è fissata in base ai costi netti dell’espletamento del suo incarico di servizio pubblico.

47      A tal riguardo, il Tribunale, da un lato, ha rilevato al punto 66 di tale sentenza che, in forza dell’articolo 33 della legge n. 17/2006, nel caso in cui gli introiti di cui dispone la RTVE eccedano i costi legati allo svolgimento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione, l’eccedenza sarà ridistribuita, a seconda che sia inferiore o meno al 10% delle spese annue di bilancio della RTVE, in un fondo di riserva o al Tesoro. Per quanto riguarda la prima di tali ipotesi, il Tribunale ha precisato, al punto 67 di detta sentenza, che dall’articolo 8 della legge n. 8/2009 si evince che il capitale potrà essere utilizzato soltanto dietro autorizzazione espressa del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che, se non viene utilizzato per quattro anni, dovrà servire a ridurre le compensazioni a carico del bilancio generale dello Stato spagnolo. Peraltro, il Tribunale ha dichiarato, al punto 68 della sentenza medesima, che l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevede un limite assoluto per gli introiti della RTVE, fissato a EUR 1 200 milioni per gli anni 2010 e 2011, e che qualsiasi eccedenza rispetto a tale limite verrà direttamente riassegnata al bilancio generale dello Stato spagnolo.

48      Dall’altro lato, ai punti 69, 76 e 80 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009, nel caso in cui gli introiti di cui dispone la RTVE non risultino sufficienti a coprire i costi legati all’espletamento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione, lo Stato spagnolo è tenuto a colmare il divario tramite contributi provenienti dal bilancio generale.

49      Orbene, nel caso di specie si deve constatare che, con il pretesto di contestare al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’esercitare il proprio sindacato giurisdizionale sulla decisione controversa e di aver snaturato tali disposizioni di diritto nazionale, omettendo di prenderne in considerazione altre, la DTS e le società Telefónica si limitano in realtà a censurare l’interpretazione della normativa nazionale accolta dal Tribunale ai punti da 65 a 86 della sentenza impugnata. Esse mirano, in tal modo, a sostituire ad essa un’interpretazione alternativa e, dunque, a ottenere, invocando in particolare disposizioni nazionali non discusse in primo grado, una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova. Esse non sono affatto volte a dimostrare che il Tribunale abbia effettuato constatazioni manifestamente contrastanti con il contenuto di detta normativa nazionale o che, alla luce degli elementi del fascicolo, il Tribunale abbia attribuito alle normativa medesima una portata che essa manifestamente non riveste.

50      Ciò considerato, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per erronea interpretazione della nozione di aiuto


 Sulla prima parte, vertente sul fatto che il rapporto tra l’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento e l’aiuto concesso alla RTVE non sarebbe paragonabile a quello esistente tra un’imposta avente portata generale e l’esenzione dalla stessa.

–       Argomenti delle parti

51      Secondo la DTS, il Tribunale è incorso in errore di diritto laddove ha ritenuto, ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata, che essa intendesse rimettere in discussione, con il proprio ricorso, la giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza del 20 settembre 2001, Banks (C-390/98, EU:C:2001:456). Infatti, tale giurisprudenza riguarderebbe soltanto la situazione in cui determinate categorie di imprese sono esentate da un’imposta avente portata generale. Orbene, nel caso di specie la DTS non contesterebbe il prelievo dell’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento a causa del fatto che la RTVE benefici di un’esenzione che costituisce un aiuto di Stato. Invece, essa fa valere che tale imposta, essendole stata applicata asimmetricamente al fine di finanziare direttamente il regime di aiuti a favore della RTVE, costituisce essa stessa un aiuto, come l’imposta di cui trattasi nella causa sfociata nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C-526/04; in prosieguo: la «sentenza Laboratoires Boiron», EU:C:2006:528).

52      La RTVE e la Commissione sostengono che il motivo, in tale parte, è inconferente e, comunque, infondato, come sostiene anche il Regno di Spagna.

–       Giudizio della Corte

53      Si deve ricordare che, ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la DTS, con gli argomenti vertenti sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, violazione derivante dal rapporto tra le misure fiscali di cui trattasi e il vantaggio concorrenziale di cui beneficierebbe la RTVE, ha inteso rimettere in discussione il principio risultante da costante giurisprudenza della Corte, sancito al punto 80 della sentenza del 20 settembre 2001, Banks (C-390/98, EU:C:2001:456), secondo cui i debitori di un contributo obbligatorio non possono sostenere, al fine di sottrarsi al suo versamento, che l’esenzione di cui fruiscono altri soggetti costituirebbe un aiuto di Stato.

54      Orbene, la censura formulata dalla DTS con riguardo a tali rilievi nell’ambito della prima parte del primo motivo non può determinare l’annullamento della sentenza impugnata poiché, come giustamente sostenuto dalla RTVE e dalla Commissione, il Tribunale ha respinto detti argomenti della DTS in base alla motivazione esposta non ai punti 92 e 93 di tale sentenza, bensì ai successivi punti da 94 a 105, concernenti la rilevanza della sentenza Laboratoires Boiron ai fini dell’esame dell’aiuto di cui trattasi, motivazione oggetto della seconda parte del secondo motivo.

55      Di conseguenza, la prima parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto inconferente.

 Sulla seconda parte, vertente sul fatto che l’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento sarebbe un’imposta asimmetrica costituente un aiuto ai sensi della sentenza Laboratoires Boiron

–       Argomenti delle parti

56      In primo luogo, la DTS sostiene che l’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento, costituendo un’imposta asimmetrica paragonabile a quella oggetto della sentenza Laboratoires Boiron, fa parte integrante dell’aiuto concesso alla RTVE. Infatti, tale imposta verrebbe applicata a un’unica categoria di operatori, vale a dire gli operatori di servizi televisivi a pagamento, che si trovano in una situazione di concorrenza con la RTVE. Pertanto, l’aiuto discenderebbe al tempo stesso dal fatto che, da un lato, il concorrente del beneficiario dell’aiuto sia assoggettato a un’imposta e, dall’altro, il gettito della predetta imposta sia destinato a finanziare l’aiuto de quo.

57      In secondo luogo, la DTS fa valere che le differenze individuate dal Tribunale tra l’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento e quella esaminata nella sentenza Laboratoires Boiron non sono rilevanti.

58      Anzitutto, la circostanza, rilevata dal Tribunale al punto 100 della sentenza impugnata, che l’obiettivo principale dell’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento non consisterebbe nel riequilibrare le condizioni di concorrenza fra la RTVE e gli altri operatori, non costituirebbe un elemento determinate. Infatti, la nozione di aiuto sarebbe una nozione obiettiva. In ogni caso, lo scopo di tale imposta sarebbe molto simile a quello dell’imposta oggetto della causa sfociata nella sentenza Laboratoires Boiron, essendo volta a contribuire al finanziamento dei costi sostenuti dalla RTVE per lo svolgimento del suo incarico di servizio pubblico.

59      Non sarebbe poi esatto ritenere, come ha fatto il Tribunale al punto 101 della sentenza impugnata, che il nesso tra l’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento e l’aiuto sia meno stretto di quello individuato nella sentenza Laboratoires Boiron. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato che l’eventuale incompatibilità tra tale imposta e il diritto dell’Unione non avrebbe come conseguenza diretta la messa in discussione dell’aiuto concesso alla RTVE. La sentenza impugnata ometterebbe, infatti, di tener conto della circostanza che l’obbligo a carico della DTS di contribuire al finanziamento di un concorrente rafforza la distorsione della concorrenza dovuta al trasferimento di fondi a quest’ultimo. La RTVE beneficerebbe, in tal modo, di un vantaggio concorrenziale sui mercati di acquisto di contenuti audiovisivi non solo a causa dei fondi che quest’ultima riceve per l’espletamento del suo incarico di servizio pubblico, ma anche per il motivo che i suoi concorrenti non fruiscono di tali fondi. Orbene, quest’ultimo vantaggio verrebbe completamente meno se l’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento fosse eliminata.

60      Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato ai punti da 102 a 104 della sentenza impugnata che, a differenza della fattispecie oggetto della sentenza Laboratoires Boiron, l’entità dell’aiuto concesso alla RTVE non sarebbe determinata dall’importo dell’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento. Infatti, nel caso di specie il vantaggio concorrenziale di cui beneficia la RTVE aumenterebbe in linea con l’importo di tale imposta a carico della DTS, dato che, più quest’ultimo è elevato, meno rilevanti diventeranno le risorse di cui essa disporrà per concorrere con la RTVE. Il nesso tra l’imposta stessa e l’aiuto sarebbe, quindi, più stretto di quello individuato nella sentenza Laboratoires Boiron. Infatti, nella decisione controversa la Commissione avrebbe affermato che il trasferimento di fondi pubblici alla RTVE costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

61      In primo luogo, le società Telefónica ritengono che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto interpretando in modo restrittivo i requisiti che devono ricorrere affinché le modalità di finanziamento di un aiuto facciano parte integrante dell’aiuto stesso, mentre le regole in materia di aiuti di Stato dovrebbero formare oggetto di un’interpretazione teleologica.

62      In secondo luogo le società Telefónica fanno valere che i requisiti individuati dalla giurisprudenza della Corte per poter dichiarare che una misura fiscale fa parte integrante di un aiuto, vale a dire la destinazione dell’imposta al finanziamento dell’aiuto di cui trattasi e l’incidenza diretta del gettito di tale imposta sull’entità del predetto aiuto, non sono requisiti distinti e cumulativi. Infatti, la destinazione stessa implicherebbe l’esistenza di un nesso necessario tra l’entità delle entrate e l’aiuto. Il Tribunale avrebbe in tal senso accolto un’interpretazione erronea della sentenza del 13 gennaio 2005, Streekgewest (C-174/02, EU:C:2005:10), poiché in tale sentenza la Corte avrebbe soltanto esaminato se sussistesse necessariamente un vincolo di destinazione cogente tra l’imposta e l’aiuto in forza della normativa nazionale rilevante e avrebbe ritenuto che, in caso affermativo, l’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto sia una conseguenza logica.

63      In terzo luogo le società Telefónica deducono che l’interpretazione accolta dal Tribunale delle sentenze del 21 ottobre 2003, van Calster e a. (C-261/01 e C-262/01, EU:C:2003:571) e del 27 novembre 2003, Enirisorse (da C-34/01 a C-38/01, EU:C:2003:640) è erronea. Il fatto che la Corte non si pronunci sulla necessità di un’incidenza diretta della misura fiscale sull’importo dell’aiuto non significherebbe che la Corte abbia ritenuto che si sia in presenza di un requisito aggiuntivo per determinare se le modalità di finanziamento di un aiuto costituiscano parte integrante di quest’ultimo, ma potrebbe spiegarsi con il fatto che le predette sentenze riguardavano le prime cause in cui la Corte si è pronunciata sulla questione della separabilità.

64      La RTVE, il Regno di Spagna e la Commissione ritengono che la seconda parte del primo motivo sia infondata.

–       Giudizio della Corte

65      Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, i tributi non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato concernenti gli aiuti di Stato, salvo che costituiscano la modalità di finanziamento di un aiuto, formandone così parte integrante (sentenze del 13 gennaio 2005, Streekgewest, C-174/02, EU:C:2005:10, punto 25; del 13 gennaio 2005, Pape, C-175/02, EU:C:2005:11, punto 14, e del 27 ottobre 2005, Distribution Casino France e a., da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, EU:C:2005:657, punto 34).

66      Infatti, da un lato, un aiuto propriamente detto può non alterare sostanzialmente gli scambi fra Stati membri ed essere quindi considerato lecito, e tuttavia il suo effetto perturbatore può risultare aggravato da modalità di finanziamento che rendano l’insieme incompatibile con un mercato interno. Dall’altro, qualora un tributo specificamente destinato a finanziare un aiuto si riveli contrario ad altre disposizioni del Trattato, la Commissione non può dichiarare compatibile con il mercato interno il regime di aiuti di cui il tributo stesso fa parte (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2003, van Calster e a., C-261/01 e C-262/01, EU:C:2003:571, punti 47 e 48 nonché giurisprudenza ivi citata).

67      Le modalità di finanziamento di un aiuto possono, quindi, rendere incompatibile con il mercato interno il regime di aiuti complessivamente considerato che esse mirano a finanziare. Pertanto, l’esame di un aiuto non può essere disgiunto dalla sua modalità di finanziamento (v., in tal senso, sentenza del 14 aprile 2005, AEM e AEM Torino, C-128/03 e C-129/03, EU:C:2005:224, punto 45).

68      Secondo la giurisprudenza della Corte, affinché un tributo possa ritenersi parte integrante di una misura di aiuto, deve sussistere un vincolo di destinazione cogente tra il tributo e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito del tributo viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto e incide direttamente sulla sua entità e, conseguentemente, sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato interno (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium, C-393/04 e C-41/05, EU:C:2006:403, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C-333/07, EU:C:2008:764, punto 99).

69      Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato, ai punti da 65 a 86 della sentenza impugnata, inutilmente contestati nell’ambito del secondo motivo, che dalle pertinenti disposizioni di diritto nazionale risulta che l’importo dell’aiuto concesso alla RTVE non dipende direttamente dal gettito dalle misure fiscali di cui trattasi, essendo tale importo fissato in funzione dei costi netti relativi allo svolgimento dell’incarico di servizio pubblico assegnato alla RTVE.

70      In particolare, come si evince dai punti 47 e 48 della presente sentenza, il Tribunale ha rilevato in proposito che, qualora le entrate fiscali di cui dispone la RTVE eccedano i costi legati all’espletamento dell’incarico di servizio pubblico da essa svolto, l’eccedenza dev’essere ridistribuita, a seconda del caso, in un fondo di riserva o al Tesoro, e che tali medesime entrate sono oggetto, altresì, di un limite assoluto, cosicché qualsiasi eccedenza viene parimenti ridistribuita nel bilancio generale dello Stato. Dall’altro, il Tribunale ha rilevato che, quando tali entrate non sono sufficienti a coprire tali costi, lo Stato spagnolo è tenuto a colmare la differenza.

71      In tale contesto, anche se è pacifico che il finanziamento dell’aiuto concesso alla RTVE è assicurato dalle misure fiscali di cui trattasi, il Tribunale, contrariamente a quanto fanno valere la DTS e le società Telefónica, ha ciononostante potuto dichiarare al punto 104 della sentenza impugnata, senza incorrere in errori di diritto, che tali misure fiscali non fanno parte integrante del predetto aiuto.

72      Infatti, poiché il gettito delle misure fiscali di cui trattasi non ha alcuna incidenza diretta sull’entità dell’aiuto concesso alla RTVE, dal momento che né la concessione né l’importo di quest’ultimo dipendono da tale gettito e che quest’ultimo non è necessariamente destinato al finanziamento di tale aiuto, in quanto una parte di detto gettito può essere ridistribuita per altri fini, non si può ritenere che sussista un vincolo di destinazione cogente tra tali misure fiscali e l’aiuto in esame.

73      In proposito non rileva in alcun modo il fatto che le misure fiscali di cui trattasi siano state istituite al fine di compensare l’eliminazione delle entrate commerciali di cui fruiva in precedenza la RTVE, in particolare quelle provenienti dalla pubblicità (v., per analogia, sentenza del 13 gennaio 2005, Streekgewest, C-174/02, EU:C:2005:10, punto 27).

74      L’argomento della DTS tratto dalla sentenza Laboratoires Boiron non è tale da rimettere in discussione tali considerazioni.

75      Al riguardo si deve ricordare che, in tal sentenza, la Corte ha dichiarato in sostanza che, nell’ipotesi di assoggettamento asimmetrico a un’imposta, vale a dire quando un’imposta è a carico di una sola delle due categorie di operatori in situazione di concorrenza, gli operatori assoggettati all’imposta ne possono eccepire l’illegittimità. Infatti, in un’ipotesi di tal genere, l’aiuto discende dal fatto che un’altra categoria di operatori economici, con la quale la categoria soggetta all’imposta è in rapporto di concorrenza diretto, non è assoggettata all’imposta stessa. La misura di aiuto è, quindi, l’imposta stessa, dal momento che quest’ultima e l’aiuto costituiscono i due elementi indissociabili di una stessa misura fiscale. Pertanto, tale situazione non può essere assimilata a quella di una qualsiasi esenzione da un’imposta di portata generale da cui tale imposta sarebbe separabile (v., in tal senso, sentenza Laboratoires Boiron, punti da 30 a 48).

76      Il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel ritenere, ai punti da 98 a 103 della sentenza impugnata, che l’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento, cui è assoggettata la DTS, non sia paragonabile all’imposta asimmetrica in esame nella causa da cui ha avuto luogo la sentenza Laboratoires Boiron.

77      Infatti, nel caso di specie le misure fiscali di cui trattasi e l’aiuto a favore della RTVE non costituiscono, come rilevato dal Tribunale al punto 101 della sentenza impugnata, i due elementi indissociabili di una stessa misura, poiché, a differenza della fattispecie oggetto della causa sfociata nella sentenza Laboratoires Boiron, l’eventuale inapplicabilità delle misure fiscali di cui trattasi a causa di una loro eventuale incompatibilità con il diritto dell’Unione non avrebbe come conseguenza diretta la messa in discussione dell’aiuto, in quanto, come risulta dai punti 48 e 70 della presente sentenza, lo Stato spagnolo è tenuto a colmare il divario tra le risorse finanziarie di cui dispone la RTVE e l’insieme dei costi di quest’ultima per lo svolgimento dei suoi obblighi di servizio pubblico.

78      Inoltre, e come giustamente rilevato anche dal Tribunale al punto 102 della sentenza impugnata, nella causa sfociata nella sentenza Laboratoires Boiron l’entità dell’aiuto era determinata solo dall’importo dell’imposta, dato che il vantaggio che i beneficiari traevano dall’assoggettamento dei loro concorrenti a tale imposta dipendeva necessariamente dall’ammontare di quest’ultima. Per contro, nel caso di specie, l’entità dell’aiuto è determinata, come risulta dai punti da 69 a 71 della presente sentenza, sulla base dei costi netti dell’espletamento dell’obbligo dell’incarico di servizio pubblico.

79      Come la DTS fa giustamente valere, è ben vero che nella presente causa l’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento è parimenti destinata a finanziare un regime di aiuti a favore della RTVE, che, a parere della Commissione, costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, l’obbligo di assolvere tale imposta arreca alla DTS uno svantaggio concorrenziale aggiuntivo sui mercati in cui opera in concorrenza con la RTVE, poiché quest’ultima non è, da parte sua, assoggettata alla predetta imposta.

80      Tuttavia, come rilevato giustamente dal Tribunale ai punti 84 e 102 della sentenza impugnata, quest’ultima circostanza non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che tale imposta faccia parte integrante dell’aiuto.

81      Infatti, da una parte, come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, la questione se un’imposta faccia parte integrante di un aiuto finanziato tramite un’imposta dipende non dalla sussistenza di un rapporto di concorrenza tra il debitore di tale imposta e il beneficiario dell’aiuto, bensì solo dall’esistenza di un vincolo di destinazione cogente tra la predetta imposta e l’aiuto interessato in forza della normativa nazionale pertinente (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C-333/07, EU:C:2008:764, punti da 93 a 99).

82      In tal senso, dalla giurisprudenza della Corte risulta che non sussiste alcun vincolo cogente tra un’imposta e l’esenzione da quest’ultima a favore di una categoria di imprese, e ciò anche se queste ultime esercitano le proprie attività in concorrenza con le imprese debitrici dell’imposta di cui trattasi. Infatti, l’applicazione di un’esenzione fiscale e la relativa portata non dipendono dal gettito dell’imposta. Pertanto, i debitori di un’imposta non possono eccepire che l’esenzione di cui fruiscono altre imprese costituisce un aiuto di Stato per sottrarsi al pagamento della predetta tassa o per ottenerne il rimborso (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 27 ottobre 2005, Distribution Casino France e a., da C-266/04 a C-70/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, EU:C:2005:657, punti 41 e 42).

83      Dall’altra, e come già indicato al punto 65 della presente sentenza, ai tributi non si applicano, in via di principio, le regole sugli aiuti di Stato. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 96 delle sue conclusioni, se si dovesse seguire il ragionamento della ricorrente, ciò significherebbe che ogni tributo riscosso a livello settoriale e a carico di operatori che si trovino in una situazione di concorrenza con il beneficiario di un aiuto finanziato tramite detto tributo dovrebbe essere esaminato alla luce degli articoli 107 e 108 TFUE.

84      Dalle suesposte considerazioni discende che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto laddove ha ritenuto che l’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento non fa parte del regime di aiuti a favore della RTVE.

85      Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

 Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

 Argomenti delle parti

86      La DTS fa valere che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha snaturato il fondamento del secondo motivo di annullamento dedotto in primo grado e vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Infatti, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 151 e 152 di tale sentenza, essa non avrebbe fatto valere dinanzi a tale giudice alcun argomento concernente gli effetti dell’aiuto propriamente detto concesso alla RTVE, ma avrebbe soltanto sostenuto che le modalità di finanziamento di tale aiuto aggraverebbero la distorsione della concorrenza derivante da quest’ultimo e renderebbero il complesso dell’aiuto e delle modalità di finanziamento incompatibile con l’interesse comune. Il Tribunale, in proposito, avrebbe erroneamente interpretato vari argomenti della DTS.

87      La DTS ritiene che da tale snaturamento sia derivata una pronuncia ultra petita del Tribunale, che avrebbe, in tal modo, modificato l’oggetto della controversia. Avendo essa stessa precisato all’udienza dinanzi al Tribunale che il secondo motivo di annullamento era efficace solo nell’ipotesi in cui il primo motivo fosse accolto, il Tribunale, avendo respinto quest’ultimo, non avrebbe potuto esaminare il secondo. In ogni caso, anche supponendo che il Tribunale fosse legittimato a pronunciarsi su tale motivo, esso poteva respingerlo solo sulla base della motivazione esposta al punto 151 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione non era obbligata a prendere in considerazione gli effetti dell’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento, poiché tale misura fiscale non costituiva parte integrante dell’aiuto. Il Tribunale avrebbe peraltro modificato l’oggetto della controversia laddove, al punto 152 di tale sentenza, avrebbe reinterpretato il secondo motivo dinanzi ad esso dedotto nel senso che esso riguarderebbe gli effetti dell’aiuto propriamente detto.

88      In tal modo, il Tribunale avrebbe ecceduto, a parere della DTS, i limiti della propria competenza in materia di sindacato giurisdizionale in merito alle valutazioni svolte dalla Commissione sul rispetto del principio di proporzionalità enunciato all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Infatti, il Tribunale, nell’ambito di tale sindacato, potrebbe solo verificare se la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione, senza poter sostituire la sua valutazione a quella di quest’ultima, né a maggior ragione esaminare punti che essa non ha esaminato. Pertanto, il Tribunale, avendo confermato la decisione della Commissione secondo cui l’imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento non farebbe parte integrante dell’aiuto, poteva solo confermare che tale istituzione era legittimata ad autorizzare l’aiuto di cui trattasi. Esso non poteva, invece, statuire su questioni come il rischio che la RTVE adottasse comportamenti anticoncorrenziali, in particolare un gioco al rialzo, poiché la Commissione non aveva esaminato tali questioni.

89      La RTVE sostiene che il terzo motivo è irricevibile. In ogni caso, essa ritiene, al pari del Regno di Spagna e della Commissione, che tale motivo sia inconferente o, almeno, infondato.

 Giudizio della Corte

90      Occorre rilevare che il terzo motivo si basa interamente sulla premessa secondo la quale il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la portata del secondo motivo di annullamento dedotto in primo grado e vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

91      Si deve, tuttavia, rilevare che la DTS, con la sua impugnazione, non contesta nessuna delle valutazioni svolte dal Tribunale ai punti da 113 a 167 della sentenza impugnata al fine di giustificare il rigetto di tale secondo motivo.

92      In particolare, la DTS non fa in alcun modo valere che tale parte della sentenza impugnata sia viziata da errori di diritto, sottolineando anzitutto che la sua impugnazione non verte sull’esame della compatibilità tra l’aiuto concesso alla RTVE e l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

93      Ne consegue che il terzo motivo, seppur fondato, non è tale da determinare l’annullamento della sentenza impugnata.

94      Ciò premesso, tale motivo dev’essere respinto in quanto inconferente.

 Sui motivi dedotti dalle società Telefónica, vertenti sulla violazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

95      Nella loro comparsa di risposta le società Telefónica hanno dedotto un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, con cui esse sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver respinto, in quanto irricevibile, il loro argomento relativo alla violazione dell’articolo 108 TFUE.

96      Nella stessa comparsa le società Telefónica hanno anche dedotto un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, con cui sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver compiuto un controllo eccessivamente limitato sulla questione se il regime di aiuti di cui trattasi rispetti il principio di proporzionalità, richiamandosi, in proposito, sulla discrezionalità di cui dispone la Commissione.

97      È pacifico che tali motivi sono volti ad ottenere l’annullamento della sentenza impugnata per motivi che non sono stati dedotti dalla DTS nell’ambito della sua impugnazione.

98      Infatti, da un lato, la DTS non ha in alcun modo dedotto la violazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea a sostegno di detta impugnazione. Dall’altro, sebbene il terzo motivo riguardi formalmente la violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la DTS stessa ha precisato nella propria impugnazione, come risulta dal punto 92 supra, di non voler contestare l’esame della compatibilità tra l’aiuto concesso alla RTVE e tale disposizione, limitandosi, nell’ambito di tale motivo, a contestare al Tribunale di aver snaturato alcuni dei propri argomenti.

99      Orbene, in forza dell’articolo 174 del regolamento di procedura, le conclusioni della comparsa di risposta tendono all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione.

100    Peraltro, conformemente all’articolo 172 di tale regolamento, le parti nella causa dinanzi al Tribunale possono presentare, mediante atto separato e distinto dalla comparsa di risposta, una memoria incidentale che, secondo l’articolo 178, paragrafi 1 e 3, seconda frase, di detto regolamento, deve tendere all’annullamento, totale o parziale, della sentenza impugnata, sulla base di motivi e argomenti di diritto distinti da quelli dedotti nella comparsa di risposta.

101    Risulta dal combinato disposto di tali disposizioni che la comparsa di risposta non può avere ad oggetto l’annullamento della sentenza impugnata per motivi distinti e autonomi da quelli dedotti nell’impugnazione, in quanto motivi di tal genere possono essere fatti valere solo nell’ambito di un’impugnazione incidentale.

102    Di conseguenza, devono essere respinti i motivi dedotti dalle società Telefónica, vertenti sulla violazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto irricevibili.

 Sull’impugnazione incidentale

103    A sostegno della loro impugnazione incidentale le società Telefónica deducono un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella parte in cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il loro argomento relativo alla violazione dell’articolo 108 TFUE.

 Argomenti delle parti

104    Le società Telefónica sostengono che il Tribunale non poteva respingere in quanto irricevibili i motivi di annullamento da esse dedotti in primo grado e vertenti sulla violazione dell’articolo 108 TFUE, in base al rilievo che detti motivi, dedotti per la prima volta nella memoria di intervento, non avrebbero presentato alcun nesso con l’oggetto della controversia.

105    Anzitutto, al punto 216 della sentenza impugnata il Tribunale non si sarebbe potuto richiamare alla sentenza del 19 novembre 1998, Regno Unito/Consiglio (C-150/94, EU:C:1998:547), poiché le società Telefónica non avevano fatto riferimento a tale sentenza.

106    Inoltre, al punto 217 della sentenza impugnata il Tribunale non spiegherebbe per quale ragione la sentenza dell’8 luglio 2010, Commissione/Italia (C-334/08, EU:C:2010:414) giustificherebbe che l’interveniente, laddove intenda far valere motivi non dedotti dalla parte principale, disporrebbe di maggiore libertà nell’ambito di un ricorso per inadempimento rispetto all’interveniente nell’ambito di un ricorso di annullamento. Se l’interveniente dovesse limitarsi ai motivi formulati dalla parte principale, l’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che gli impone di enunciare i propri motivi di ricorso, sarebbe privato del suo significato.

107    La RTVE sostiene che l’impugnazione incidentale è irricevibile. Da un lato, tale impugnazione conterrebbe, in violazione dell’articolo 178, paragrafo 3, secondo periodo, del regolamento di procedura, un motivo unico, identico ad uno dei motivi dedotti dalle società Telefónica nella loro comparsa di risposta all’impugnazione principale. Dall’altro, l’impugnazione incidentale non individuerebbe con precisione, in violazione del primo periodo della medesima disposizione, i punti della motivazione della sentenza impugnata oggetto di contestazione. In ogni caso, l’impugnazione incidentale sarebbe infondata. Il Regno di Spagna e la Commissione ritengono del pari che gli argomenti delle società Telefónica debbano essere respinti.

 Giudizio della Corte


 Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale

108    Per quanto concerne la ricevibilità dell’impugnazione incidentale, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 3, secondo periodo, del regolamento di procedura, i motivi e gli argomenti di diritto dedotti a sostegno di un’impugnazione incidentale, come già indicato al punto 100 della presente sentenza, devono essere distinti da quelli dedotti nella comparsa di risposta all’impugnazione principale.

109    Nel caso di specie, risulta che effettivamente il motivo unico dedotto dalle società Telefónica a sostegno della loro impugnazione incidentale, vertente sulla violazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, corrisponde in tutti i punti ad uno dei motivi dedotti nella loro comparsa di risposta all’impugnazione principale proposta dalla DTS.

110    Tuttavia, salvo voler rimettere in discussione la distinzione operata dal regolamento di procedura tra impugnazione principale e impugnazione incidentale, il requisito stabilito dall’articolo 178, paragrafo 3, secondo periodo, di tale regolamento può essere inteso solo nel senso che esso si fonda sulla premessa secondo cui i motivi e gli argomenti contenuti nella comparsa di risposta sono, essi stessi, analoghi a quelli dedotti nell’impugnazione principale.

111    Orbene, nel caso di specie, come risulta dai punti da 95 a 102 della presente sentenza, il motivo sviluppato dalle società Telefónica nella loro comparsa di risposta all’impugnazione principale proposta dalla DTS, vertente sulla violazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è irricevibile essendo distinto da quelli dell’impugnazione.

112    Per quanto riguarda il rispetto del requisito previsto all’articolo 178, paragrafo 3, primo periodo, del regolamento di procedura, è sufficiente rilevare che l’impugnazione incidentale ha esplicitamente ad oggetto i punti da 207 a 218 della sentenza impugnata e che, quindi, individua con la precisione richiesta la parte della motivazione di tale sentenza oggetto di contestazione.

113    Ciò premesso, si deve considerare l’impugnazione incidentale ricevibile nella parte riguardante i punti da 207 a 218 della sentenza impugnata.

 Sul merito

114    Per quanto riguarda la fondatezza dell’impugnazione incidentale, occorre ricordare che una parte la quale, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sia autorizzata a intervenire in una controversia proposta dinanzi a quest’ultima non può modificare l’oggetto della controversia quale definito dalle domande e dai motivi delle parti principali. Ne consegue che sono ricevibili soltanto gli argomenti di un interveniente che rientrino nel quadro delineato da tali motivi e domande (sentenza del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, EU:C:2014:2258, punto 27).

115    Nella caso di specie, con il motivo unico della loro impugnazione incidentale le società Telefónica contestano al Tribunale di aver respinto in quanto irricevibile, ai punti da 207 a 218 della sentenza impugnata, i motivi di annullamento dedotti nella loro memoria di intervento dinanzi al Tribunale stesso, con cui lamentavano la violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 108 TFUE.

116    Orbene, è pacifico che la DTS non ha fatto valere la violazione di tale disposizione a sostegno del proprio ricorso in primo grado, dato che i tre motivi dedotti da quest’ultima al fine di ottenere l’annullamento della decisione controversa vertevano sulla violazione, rispettivamente, dell’articolo 107 TFUE, degli articoli 49 e 64 TFUE e dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

117    Ne consegue che, come dichiarato dal Tribunale al punto 212 della sentenza impugnata, i motivi dedotti dalle società Telefónica nell’ambito della loro memoria di intervento dinanzi al Tribunale non si ricollegavano all’oggetto della controversia come definito dalla DTS, modificando il contesto di quest’ultimo in violazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

118    A tal riguardo il Tribunale ha giustamente ritenuto, al punto 217 della sentenza impugnata, che la soluzione accolta nella sentenza dell’8 luglio 2010, Commissione/Italia (C-334/08, EU:C:2010:414), nell’ambito di un ricorso per inadempimento a titolo dell’articolo 260 TFUE, non potesse essere applicata ad un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

119    Infatti, il procedimento per inadempimento si basa sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi impostigli dal diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2009, Commissione/Spagna, C-562/07, EU:C:2009:614, punto 18).

120    Ne consegue che, come giustamente dichiarato dal Tribunale al punto 217 della sentenza impugnata, nell’ambito di un ricorso di tal genere la Corte deve procedere a tutti gli accertamenti necessari per poter accertare l’inadempimento, cosicché una difesa dedotta da una parte interveniente, riguardante un elemento di fatto o di diritto che la Commissione deve necessariamente esaminare nell’ambito della propria analisi, non può modificare l’ambito della controversia, anche se non è stata dedotta dallo Stato membro interessato. Per contro, un ricorso di annullamento è delimitato segnatamente dai motivi dedotti dalla parte ricorrente.

121    Inoltre, per quanto, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di procedura, la memoria di intervento debba contenere i motivi e gli argomenti dedotti dall’interveniente, ciò non significa, tuttavia, che quest’ultima sia libera di invocare motivi nuovi, distinti da quelli dedotti dalla ricorrente. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 219 delle sue conclusioni, tale disposizione si inserisce nell’ambito dei limiti fissati dal procedimento di intervento e deve essere letta alla luce dell’articolo 129 di tale regolamento, secondo cui l’intervento può avere come oggetto soltanto l’adesione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti, è accessorio alla causa principale e l’interveniente accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all’atto del suo intervento.

122    Per quanto riguarda la censura con cui le società Telefónica contestano al Tribunale di essersi riferito, al punto 216 della sentenza impugnata, alla sentenza del 19 novembre 1998, Regno Unito/Consiglio (C-150/94, EU:C:1998:547), è sufficiente rilevare che essa è totalmente inconferente, in quanto non è tale da viziare la sentenza impugnata di un errore di diritto, dal momento che le predette società non sostengono d’altronde in alcun modo che la valutazione svolta dal Tribunale in tale punto è errata in diritto.

123    Di conseguenza, il motivo unico dell’impugnazione incidentale dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sulle spese

124    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica mutatis mutandis al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

125    Poiché la DTS è rimasta soccombente nei suoi motivi di impugnazione e la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, si deve dichiarare che la DTS sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione nell’ambito dell’impugnazione principale.

126    Per quanto riguarda l’impugnazione incidentale, poiché le società Telefónica sono rimaste soccombenti nei loro motivi e la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, si devono condannare anche queste ultime a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione nell’ambito dell’impugnazione incidentale.

127    Conformemente all’articolo 184, paragrafo 4, di tale regolamento, le società Telefónica sopporteranno le proprie spese relative all’impugnazione principale, mentre la RTVE sopporterà le proprie spese relative all’impugnazione principale e all’impugnazione incidentale.

128    A termini dell’articolo 140, paragrafo 1, di detto regolamento, che si applica mutatis mutandis al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Conformemente a tali disposizioni, il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La DTS Distribuidora de Televisión Digital SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione europea relative all’impugnazione principale.

3)      La Telefónica de España SA e la Telefónica Móviles España SA sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea relative all’impugnazione incidentale.

4)      La Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE) e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese.

Firme


** Lingua processuale: lo spagnolo.