Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

12.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 7/18


Ricorso proposto il 3 novembre 2014 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-485/14)

(2015/C 007/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e W. Roels, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni

dichiarare che, esentando dalle imposte sui trasferimenti a titolo gratuito le donazioni e i legati concessi a organismi pubblici o di pubblica utilità esclusivamente quando tali organismi sono stabiliti in Francia o in uno Stato membro ovvero in uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo che abbia concluso con la Francia un accordo bilaterale, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, e

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la normativa francese come interpretata dall’amministrazione tributaria esenta dalle imposte sui trasferimenti a titolo gratuito le donazioni e i legati concessi a organismi pubblici o di pubblica utilità unicamente quando tali organismi sono stabiliti in Francia o in uno Stato membro ovvero in uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo che abbia concluso con la Francia un accordo bilaterale. La Commissione ritiene che ciò costituisca una restrizione ai movimenti di capitali contraria al disposto dell’articolo 56 CE e dell’articolo 40 dell’Accordo SEE.

A giustificazione di tale scelta, la Repubblica francese afferma, in via principale, che la normativa francese fa distinzione tra contribuenti che non si troverebbero in una situazione oggettivamente comparabile e, in via subordinata, invoca un motivo di interesse generale fondato sulla necessità di garantire la riscossione dell’imposta.

La Commissione contesta tale giustificazione. Secondo la Commissione, le disposizioni controverse operano una distinzione in forza di criteri meramente geografici. Inoltre, la Commissione ritiene che l’invocazione del motivo di interesse generale non soddisfi i criteri fissati dalla giurisprudenza, e in particolare, dalla sentenza Persche (1). Infine, la Commissione ritiene che la restrizione ai movimenti di capitali sia, in ogni caso sproporzionata.


(1)  Sentenza Persche, C-318/07, ECLI:EU:C:2009:33.