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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

21 dicembre 2016 ( *1 )

«Impugnazione — Aiuti di Stato — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Regime fiscale — Imposta sulle società — Deduzione — Ammortamento dell’avviamento finanziario risultante da acquisizione di partecipazioni azionarie almeno del 5% da parte di imprese con domicilio fiscale in Spagna in imprese con domicilio fiscale al di fuori di detto Stato membro — Nozione di “aiuto di Stato” — Requisito afferente alla selettività»

Nelle cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 19 gennaio 2015,

Commissione europea, rappresentata da R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

World Duty Free Group SA, già Autogrill España SA, con sede in Madrid (Spagna) (C-20/15 P),

Banco Santander SA, con sede in Santander (Spagna) (C-21/15 P),

Santusa Holding SL, con sede in Boadilla del Monte (Spagna) (C-21/15 P),

rappresentate da J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e R. Calvo Salinero, abogados,

ricorrenti in primo grado,

sostenute da:

Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti,

Irlanda, rappresentata da G. Hodge e E. Creedon, in qualità di agenti, assistite da B. Doherty, barrister, e A. Goodman, barrister,

Regno di Spagna, rappresentato da M.A. Sampol Pucurull, in qualità di agente,

intervenienti in sede d’impugnazione,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, E. Juhász e A. Prechal (relatore), presidenti di sezione, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Jarašiūnas, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 maggio 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione nella causa C-20/15 P, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T-219/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata Autogrill España/Commissione», EU:T:2014:939), con cui quest’ultimo ha annullato l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 4 della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48; in prosieguo: la «prima decisione controversa»).

2

Con la sua impugnazione nella causa C-21/15 P, la Commissione chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T-399/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, EU:T:2014:938), con cui quest’ultimo ha annullato l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 4 della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1; in prosieguo: la «seconda decisione controversa»).

Fatti

3

I fatti delle controversie, quali risultano dalle sentenze impugnate, possono essere riassunti come segue.

4

Il 10 ottobre 2007, a seguito di svariati quesiti scritti posti alla Commissione nel corso del 2005 e del 2006 da membri del Parlamento europeo, nonché di una denuncia di un operatore privato alla stessa trasmessa nel corso del 2007, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale riguardo al dispositivo previsto all’articolo 12, paragrafo 5, introdotto nella normativa spagnola relativa all’imposta sulle società dalla Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (legge 24/2001, recante adozione di misure in materia fiscale, amministrative e di ordine sociale), del 27 dicembre 2001 (BOE n. 313, del 31 dicembre 2001, pag. 50493), e riportato dal Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Regio Decreto Legislativo 4/2004, che approva il testo modificato della legge relativa all’imposta sulle società), del 5 marzo 2004 (BOE n. 61, dell’11 marzo 2004, pag. 10951) (in prosieguo: la «misura contestata»).

5

La misura contestata prevede che, qualora l’acquisizione, da parte di un’impresa soggetta all’imposta in Spagna, di una partecipazione azionaria in una «società estera» sia almeno del 5% e tale partecipazione sia detenuta per un periodo ininterrotto di almeno un anno, l’avviamento derivante da tale acquisizione, registrato nella contabilità aziendale come attività immateriale distinta, possa essere dedotto, sotto forma di ammortamento, dalla base imponibile dell’imposta sulle società cui è soggetta l’impresa. La misura contestata precisa che, per poter essere qualificata come «società estera», una società deve essere soggetta a un’imposta identica a quella prevista in Spagna e le sue entrate devono derivare principalmente da attività imprenditoriali all’estero.

6

Ai punti da 10 a 13 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione, identici ai punti da 15 a 18 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, il Tribunale ha fornito le precisazioni seguenti:

«10

Dalla [prima] decisione [controversa] risulta che, secondo la legge spagnola, per aggregazione d’imprese si intende un’operazione mediante la quale una o più società, al momento del loro scioglimento senza liquidazione, conferiscono i rispettivi patrimoni sociali ad altra società preesistente o ad una società da esse costituita mediante l’assegnazione ai loro soci di titoli rappresentativi del capitale sociale dell’altra società (punto 23 della [prima] decisione [controversa] [, identico al punto 32 della seconda decisione controversa]).

11

L’acquisizione di una partecipazione azionaria viene definita nella [prima] decisione [controversa] come un’operazione mediante la quale una società acquisisce azioni di un’altra società senza ottenere la maggioranza o il controllo dei diritti di voto dell’impresa mirata (punto 23 della [prima] decisione [controversa] [, identico al punto 32 della seconda decisione controversa]).

12

Nella [prima] decisione [controversa] viene peraltro indicato che, in conformità alla misura contestata, l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario si ottiene deducendo il valore di mercato delle attività materiali e immateriali dell’impresa mirata dal prezzo di acquisizione pagato per la partecipazione. Viene inoltre precisato che il concetto di avviamento finanziario contemplato dalla misura contestata introduce, nell’ambito delle acquisizioni di partecipazioni azionarie, una nozione utilizzata in genere nel conferimento di attivi o in operazioni di aggregazione d’imprese (punto 20 della [prima] decisione [controversa] [, identico al punto 29 della seconda decisione controversa]).

13

Occorre infine rilevare che, secondo il diritto tributario spagnolo, un’acquisizione, da parte di un’impresa soggetta all’imposta in Spagna, di una partecipazione azionaria in una società stabilita in Spagna non consente di contabilizzare separatamente, a fini fiscali, l’avviamento finanziario risultante da tale acquisizione. Per contro, sempre secondo il diritto tributario spagnolo, l’avviamento può essere ammortizzato [soltanto] se vi è un’aggregazione d’imprese (punto 19 della [prima] decisione [controversa] [, identico al punto 28 della seconda decisione controversa])».

7

Con la prima decisione controversa, la Commissione ha concluso il procedimento con riguardo alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate all’interno dell’Unione europea.

8

All’articolo 1, paragrafo 1, della menzionata decisione, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime instaurato dalla misura contestata (in prosieguo: il «regime contestato»), consistente in un vantaggio fiscale concesso alle imprese soggette ad imposta in Spagna, al fine di consentire a queste ultime di ammortizzare l’avviamento finanziario derivante dall’acquisizione di partecipazioni azionarie in imprese estere, qualora esso si applichi ad acquisizioni di partecipazioni in società aventi sede all’interno dell’Unione. All’articolo 4 della decisione in parola, la Commissione ha ingiunto al Regno di Spagna di recuperare gli aiuti concessi a titolo di tale regime.

9

La Commissione ha nondimeno mantenuto aperto il procedimento riguardo alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate al di fuori dell’Unione, dato che le autorità spagnole si erano impegnate a inviare nuovi elementi relativi agli ostacoli che si frappongono alle fusioni transfrontaliere al di fuori dell’Unione.

10

Con la seconda decisione controversa, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime contestato, consistente in un vantaggio fiscale concesso alle imprese soggette ad imposta in Spagna, al fine di consentire a queste ultime di ammortizzare l’avviamento finanziario derivante dall’acquisizione di partecipazioni azionarie in imprese estere, qualora esso si applichi ad acquisizioni di partecipazioni in società aventi sede al di fuori dell’Unione (articolo 1, paragrafo 1, della menzionata decisione), e ha ingiunto al Regno di Spagna di recuperare gli aiuti concessi a titolo di tale regime (articolo 4 della decisione in parola).

Procedimenti dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

11

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2010, la Autogrill España SA, divenuta World Duty Free Group SA (in prosieguo: la «WDFG»), ha proposto un ricorso diretto all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 4 della prima decisione controversa.

12

A sostegno del proprio ricorso nella parte in cui è diretto avverso l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione succitata, la WDFG ha dedotto quattro motivi: il primo verte su un errore di diritto commesso dalla Commissione nell’applicazione del requisito di selettività; il secondo, su un’assenza di selettività della misura contestata per il motivo che la differenziazione da essa introdotta risulterebbe dalla natura o dalla struttura del sistema nel quale essa s’inserisce; il terzo, sul fatto che la misura non procurerebbe alcun vantaggio alle società a cui si applica il regime contestato e, il quarto, su una carenza di motivazione della decisione impugnata, con riguardo tanto al requisito di selettività quanto a quello relativo all’esistenza di un vantaggio.

13

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2011, Banco Santander SA e Santusa Holding SL (in prosieguo: la «Santusa») hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 4 della seconda decisione controversa.

14

A sostegno del loro ricorso nella parte in cui è diretto avverso l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione succitata, Banco Santander SA e Santusa Holding SL hanno dedotto cinque motivi: il primo verte su un errore di diritto commesso dalla Commissione nell’applicazione del requisito di selettività; il secondo, su un errore nell’identificazione dell’ambito di riferimento; il terzo, su un’assenza di selettività della misura contestata per il motivo che la differenziazione da essa introdotta risulterebbe dalla natura o dalla struttura del sistema nel quale essa s’inserisce; il quarto, sul fatto che la misura non procurerebbe alcun vantaggio alle società a cui si applica il regime contestato e, il quinto, su una carenza di motivazione della decisione impugnata, con riguardo tanto al requisito di selettività quanto a quello relativo all’esistenza di un vantaggio.

15

Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha accolto, in base a una motivazione sostanzialmente identica, il primo motivo dei due ricorsi, concernente l’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in relazione al requisito di selettività, e ha pertanto annullato, senza esaminare gli altri motivi dei ricorsi, l’articolo 1, paragrafo 1, delle decisioni controverse e l’articolo 4 delle medesime.

Conclusioni delle parti e procedura dinanzi alla Corte

16

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare le sentenze impugnate;

rinviare le rispettive cause dinanzi al Tribunale, e

riservare le spese.

17

La WDFG, nella causa C-20/15 P, e Banco Santander e Santusa, nella causa C-21/15 P, chiedono che la Corte voglia respingere le impugnazioni, confermare le sentenze impugnate e condannare la Commissione alle spese.

18

Con decisioni del presidente della Corte del 19 maggio 2015, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna sono stati autorizzati ad intervenire a sostegno delle conclusioni della WDFG nella causa C-20/15 P e di Banco Santander e Santusa nella causa C-21/15 P.

19

Per contro, con ordinanze del presidente della Corte del 6 ottobre 2015, sono state respinte le domande di intervento della Telefónica SA e dell’Iberdrola SA, a sostegno delle conclusioni della WDFG, nella causa C-20/15 P, nonché di Banco Santander e Santusa, nella causa C-21/15 P.

Sulle impugnazioni

20

A sostegno delle sue impugnazioni la Commissione deduce un motivo unico, suddiviso in due parti, concernente un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nell’interpretazione del requisito di selettività, quale posto all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Sulla prima parte del motivo unico

Argomenti delle parti

21

Con la prima parte del suo motivo unico, la Commissione addebita al Tribunale di avere commesso un errore di diritto imponendole, al fine di dimostrare il carattere selettivo di una misura, l’obbligo di individuare un gruppo di imprese aventi caratteristiche specifiche.

22

La Commissione sostiene che, nelle decisioni controverse, essa si sarebbe strettamente conformata al metodo di analisi relativo alla selettività in materia fiscale quale definito dalla costante giurisprudenza della Corte. Essa avrebbe dunque dimostrato che la misura contestata costituiva una deroga rispetto a un ambito di riferimento, in quanto prevedeva, per le imprese soggette ad imposta in Spagna che procedessero ad acquisizioni di partecipazioni azionarie almeno del 5% in società stabilite all’estero, un trattamento fiscale diverso da quello applicabile alle imprese soggette ad imposta in Spagna che procedessero ad un’acquisizione identica in società stabilite in Spagna, benché queste due categorie di imprese si trovassero in situazioni analoghe tenuto conto della finalità perseguita dal regime generale spagnolo dell’imposta sulle società.

23

Essa ritiene che il Tribunale, imponendole l’onere supplementare di dimostrare che la misura contestata favorisce talune imprese identificabili in base a loro specifiche caratteristiche, che le altre imprese non possiedono, vale a dire caratteristiche peculiari e individuabili ex ante, abbia commesso un errore di diritto in quanto, procedendo in tal modo, il Tribunale si è avvalso di un’accezione più restrittiva del requisito di selettività rispetto a quella determinata dalla Corte.

24

La Commissione sostiene, in particolare, che, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e punti 61 e 62 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, delle misure possono essere qualificate come selettive ancorché si applichino indipendentemente dalla natura delle attività del beneficiario e prevedano un vantaggio fiscale per talune operazioni d’investimento senza fissare un importo minimo di investimento.

25

In siffatto contesto, il Tribunale avrebbe erroneamente dedotto dalla sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, EU:C:2001:598), che una misura nazionale la cui applicazione è indipendente dalla natura dell’attività delle imprese non è, a priori, selettiva. L’affermazione riportata al punto 36 di detta sentenza, secondo cui «[i] provvedimenti nazionali come quelli di cui trattasi nella causa principale non costituiscono aiuti di Stato (…) qualora si applichino a tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale, a prescindere dall’oggetto della loro attività», dovrebbe infatti essere intesa nel senso che la mancanza di selettività deriva dalla circostanza che la misura nazionale si applica senza distinzione a tutte le imprese nello Stato membro interessato.

26

La Commissione addebita parimenti al Tribunale di aver commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti da 59 a 62 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e ai punti da 63 a 66 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, che una misura come la misura contestata non è selettiva giacché è legata all’acquisto di specifici beni economici, vale a dire partecipazioni azionarie in società estere, e non esclude, a priori, alcuna categoria di imprese.

27

A tal riguardo, il Tribunale si sarebbe erroneamente basato sulla sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione (C-156/98, EU:C:2000:467). Dai punti 22 e 23 della sentenza menzionata discenderebbe infatti che, nella causa all’origine della stessa, la Commissione aveva qualificato la misura in questione come selettiva in relazione a talune imprese geograficamente localizzate nelle quali alcuni investitori privati avevano reinvestito gli utili derivanti dalla vendita di beni economici, e non in relazione a detti investitori di per sé, rispetto ai quali aveva considerato che tale misura non costituiva un aiuto.

28

Inoltre, la Commissione addebita al Tribunale di avere dichiarato, ai punti da 66 a 68 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e ai punti da 70 a 72 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, che sarebbe contrario alla giurisprudenza della Corte considerare che una misura fiscale nazionale il cui beneficio è subordinato a taluni requisiti sia selettiva, quand’anche le imprese beneficiarie non avessero in comune alcuna caratteristica specifica che consentisse di distinguerle dalle altre imprese, a parte il fatto che potrebbero soddisfare i requisiti a cui è subordinata la concessione della misura.

29

La Commissione sostiene che il Tribunale in proposito si basa su un’analisi erronea della giurisprudenza pertinente.

30

Per quanto concerne la sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732), la Commissione fa valere che dai punti 90 e 91 di detta sentenza risulta che la medesima verteva su una situazione particolare in cui la Corte ha considerato selettivo lo stesso regime tributario di riferimento, e non una qualsiasi deroga a tale regime, in quanto esso avrebbe favorito, di per sé, le imprese «offshore». Il riferimento contenuto nella menzionata sentenza alle «proprietà peculiari» di una categoria di imprese dovrebbe quindi essere inteso nel senso che rinvia alle caratteristiche in virtù delle quali dette imprese sono avvantaggiate sotto il profilo fiscale nel contesto di un sistema di riferimento per sua natura selettivo, e non può essere estrapolato al di là di siffatto specifico contesto.

31

Con riguardo al punto 42 della sentenza del 29 marzo 2012, 3M Italia (C-417/10, EU:C:2012:184), il Tribunale avrebbe omesso di tenere conto della seconda frase di tale punto, che esprime il principio, sancito da una costante giurisprudenza della Corte, secondo cui una misura è selettiva qualora sia idonea a favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga in relazione all’obiettivo perseguito dal detto regime.

32

La WDFG nonché Banco Santander e Santusa rilevano in via preliminare che, nelle decisioni controverse, la Commissione non ha sostenuto che la misura contestata fosse selettiva de facto, cosicché, nelle presenti impugnazioni, occorre esaminare unicamente le critiche rivolte contro le sentenze impugnate, in quanto il Tribunale ha ivi dichiarato che i motivi addotti dalla Commissione in dette decisioni non consentivano di concludere che tale misura fosse selettiva de iure.

33

Esse sostengono che dalla sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, EU:C:2001:598), risulta che una misura di cui possono beneficiare tutte le imprese non può essere considerata selettiva. Da detta sentenza non si potrebbe invece dedurre, come sostiene la Commissione, che una misura nazionale non è selettiva quando si applica a tutte le imprese dello Stato membro senza eccezioni, poiché, applicando siffatta tesi, quasi tutte le norme fiscali dovrebbero essere considerate selettive.

34

La WDFG e Banco Santander e Santusa respingono inoltre la tesi della Commissione secondo cui misure fiscali nazionali sarebbero già state qualificate, a più riprese, come selettive ancorché le stesse non fissassero un importo minimo di investimento e si applicassero indipendentemente dalla natura delle attività del beneficiario. In ogni caso, la misura contestata, dal momento che conferisce un vantaggio fiscale a qualsiasi impresa si proponga di beneficiarne, indipendentemente dalla categoria alla quale appartiene, non potrebbe per quest’unico motivo essere considerata prima facie e de iure selettiva.

35

Il Tribunale si sarebbe giustamente basato sulla sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione (C-156/98, EU:C:2000:467), giacché, nella decisione in discussione in detta sentenza, la Commissione aveva espressamente riconosciuto la mancanza di selettività della misura nazionale con riguardo agli investitori interessati, circostanza che è stata confermata dalla Corte.

36

Nella sua prassi decisionale la Commissione avrebbe peraltro, a più riprese, già escluso la selettività di misure fiscali applicando questo medesimo criterio, vale a dire quello della mancanza di selettività di misure generali, applicabili senza distinzioni a qualsiasi impresa e di cui può beneficiare qualsiasi contribuente.

37

L’applicazione del criterio summenzionato non condurrebbe peraltro a constatare la mancanza di selettività delle misure relative all’acquisizione di talune partecipazioni azionarie menzionate dalla Commissione. Tali misure potrebbero essere qualificate come selettive se fosse dimostrato che avvantaggiano de facto talune imprese ad esclusione di altre. In ogni caso, la loro selettività non deriverebbe dalla natura delle partecipazioni acquisite, bensì dal fatto che è consentito ritenere che gli acquirenti interessati costituiscano una categoria specifica.

38

Per quanto riguarda la sentenza del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione (C-501/00, EU:C:2004:438), la WDFG e Banco Santander e Santusa ritengono che il Tribunale abbia giudicato giustamente che la misura in discussione nella causa all’origine di detta sentenza fosse diversa da quella oggetto della presente causa, in quanto era intesa a procurare un vantaggio ad una categoria distinta e individuabile di imprese, vale a dire quelle che esercitavano attività di esportazione.

39

Peraltro, dalla sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732), in particolare dal punto 104, emergerebbe chiaramente che una misura può essere qualificata come selettiva solo se favorisce una categoria di imprese che condividono «proprietà» loro «peculiari». Da tale sentenza risulterebbe inoltre che l’individuazione di una deroga a un regime comune non rappresenta di per sé un fine. Di rilievo sarebbe unicamente l’effetto reale della misura, ossia se essa favorisca o meno imprese o produzioni determinate.

40

La WDFG e Banco Santander e Santusa fanno valere che nemmeno l’interpretazione della sentenza del 29 marzo 2012, 3M Italia (C-417/10, EU:C:2012:184), auspicata dalla Commissione, potrebbe essere accolta. Da un lato, nella sentenza in parola, la Corte non avrebbe convalidato la definizione di un ambito di riferimento e una deroga rispetto al medesimo. D’altro lato, la sentenza in parola non consentirebbe di considerare che una misura sia selettiva sulla base del fatto che le imprese che soddisfano i requisiti per beneficiarne formerebbero una categoria distinta.

41

Infine, il Tribunale avrebbe dichiarato giustamente che una misura non può essere qualificata come selettiva ai sensi dell’articolo 107 TFUE se il beneficio che apporta dipende da un comportamento prima facie accessibile a qualsiasi impresa, a prescindere dal settore di attività di quest’ultima. Ciò emergerebbe dalla constatazione della mancanza di selettività di una misura nazionale rispetto agli investitori, effettuata nella sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione (C-156/98, EU:C:2000:467).

42

Il Regno di Spagna sostiene che la sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, EU:C:2001:598), conferma la posizione adottata dalle autorità spagnole durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, secondo cui un vantaggio economico può essere considerato un aiuto solo se è idoneo a favorire «talune imprese o talune produzioni» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

43

Orbene, nel corso del summenzionato procedimento amministrativo le autorità spagnole avrebbero dimostrato il carattere generalmente accessibile della misura contestata, sulla base del rilievo che quest’ultima è stata applicata a imprese attive in settori di attività alquanto diversi, confermando così l’analisi esposta nelle sentenze impugnate e il fatto che la Commissione non aveva dimostrato il carattere selettivo di tale misura nelle decisioni controverse.

44

L’Irlanda sostiene che, contrariamente a quanto fatto valere dalla Commissione, il Tribunale non ha dedotto dalle sentenze della Corte dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, EU:C:2001:598), e del Tribunale del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (T-92/00 e T-103/00, EU:T:2002:61), e del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (da T-227/01 a T-229/01, T-265/01, T-266/01 e T-270/01, EU:T:2009:315), che erano selettive soltanto le misure la cui applicazione fosse connessa alla natura delle attività dell’impresa o subordinata a un importo minimo, ma ha giudicato che la selettività della misura contestata non poteva essere accertata, trattandosi di una misura di cui potevano beneficiare tutte le imprese domiciliate fiscalmente in Spagna e che effettuano un’acquisizione di partecipazioni azionarie almeno del 5% in una società estera, indipendentemente dalla natura della loro attività e dagli importi investiti.

45

Il Tribunale si sarebbe basato giustamente sulla sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732), per dichiarare che, affinché una differenziazione fiscale possa essere qualificata come aiuto, è necessario individuare, in base alle loro caratteristiche peculiari, una particolare categoria di imprese che possano beneficiarne. Il requisito di selettività posto dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dovrebbe del resto essere definito allo stesso modo in tutte le cause relative a presunti aiuti di Stato di natura fiscale. Pertanto, il principio espressamente sancito al punto 104 di detta sentenza non potrebbe essere limitato a una situazione in cui un regime tributario nella sua totalità presenta un carattere selettivo.

46

L’Irlanda ritiene che misure come quella contestata, che non escludono a priori nessuna impresa e nessun settore economico specifico dal novero dei loro beneficiari, non possano essere considerate selettive. La Commissione si sarebbe peraltro già basata varie volte su tale motivo per determinare la mancanza di selettività di talune misure nazionali.

47

La Repubblica federale di Germania sostiene che l’esistenza, quand’anche fosse dimostrata, di una deroga o eccezione all’ambito di riferimento identificato dalla Commissione non consentirebbe, di per sé, di ritenere che la misura contestata favorirebbe «talune imprese o talune produzioni» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

48

Al contrario, ne risulterebbe soltanto che tale misura è assimilabile a una sovvenzione. Di conseguenza, dopo aver verificato se la misura sia dotata del carattere di deroga, occorrerebbe, conformemente alla giurisprudenza e, segnatamente, alla sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732), e come avrebbe del pari giustamente dichiarato il Tribunale nelle sentenze impugnate, chiarire, in un secondo tempo, se la categoria dei soggetti passivi beneficiari di una misura fiscale raggruppi imprese o produzioni sufficientemente specifiche ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

49

Dalla giurisprudenza della Corte, infatti, risulterebbe che la categoria delle imprese beneficiarie di un vantaggio fiscale è sufficientemente caratterizzata allorché la Commissione è giunta a dimostrare che del vantaggio in discussione beneficiavano unicamente le imprese appartenenti a un solo settore economico che svolgevano talune operazioni (sentenza del 15 dicembre 2005, Unicredito Italiano, C-148/04, EU:C:2005:774), le imprese costituite con una determinata forma giuridica (sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C-222/04, EU:C:2006:8), quelle aventi determinate dimensioni (sentenza del 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, C-409/00, EU:C:2003:92) o, ancora, le imprese la cui sede sociale era situata al di fuori del territorio regionale (sentenza del 17 novembre 2009, Presidente del Consiglio dei Ministri, C-169/08, EU:C:2009:709).

50

La Repubblica federale di Germania rammenta che la Corte ha già ammesso che un vantaggio fiscale di cui beneficiavano i contribuenti che cedevano taluni beni economici potendo portare in detrazione l’utile che ne derivava in caso di acquisizione di altri beni economici conferiva loro un vantaggio che, trattandosi di misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici, non poteva essere qualificato come aiuto di Stato (sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, EU:C:2000:467, punto 22).

51

A fortiori, una misura fiscale come quella contestata, la cui applicazione è connessa in generale a una determinata categoria di strumenti del diritto societario, nella fattispecie acquisizioni di partecipazioni azionarie, indipendenti dall’oggetto sociale e dalle attività di gestione dell’impresa, non dovrebbe essere considerata selettiva.

52

Infine, gli Stati membri intervenienti nelle cause in esame sostengono che, se il requisito di selettività della misura nazionale ai fini della sua qualifica di aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dovesse essere inteso nel senso ampio indicato dalla Commissione nelle sue impugnazioni, ciò significherebbe stravolgere l’equilibrio istituzionale dell’Unione. Se si attribuisse una portata del genere al requisito di selettività, infatti, la Commissione potrebbe controllare quasi tutte le misure di fiscalità diretta in virtù delle sue competenze in materia di aiuti di Stato, mentre tale materia rientra, in linea di principio, nella competenza legislativa degli Stati membri.

Giudizio della Corte

53

In via preliminare, va rammentato che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la qualifica di una misura nazionale come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali; in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri; in terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., segnatamente, sentenza del 16 luglio 2015, BVVG, C-39/14, EU:C:2015:470, punto 24).

54

Per quanto riguarda il requisito di selettività del vantaggio che è un elemento costitutivo della nozione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, da una giurisprudenza parimenti costante della Corte risulta che la valutazione del requisito in parola richiede di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la misura nazionale in discussione sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato idoneo, in sostanza, ad essere qualificato come discriminatorio (v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 28 luglio 2011, Mediaset/Commissione, C-403/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:533, punto 36; del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732, punti 75 e 101; del 14 gennaio 2015, Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, punti da 53 a 55, e del 4 giugno 2015, Commissione/MOL, C-15/14 P, EU:C:2015:362, punto 59).

55

Peraltro, quando la misura di cui trattasi è considerata un regime di aiuti e non un aiuto individuale, incombe alla Commissione dimostrare se tale misura, benché essa preveda un vantaggio di portata generale, ne attribuisca il beneficio esclusivo a talune imprese o a taluni settori di attività (v., in tal senso, segnatamente, sentenza del 30 giugno 2016, Belgio/Commissione, C-270/15 P, EU:C:2016:489, punti 49 e 50).

56

Con riguardo in particolare a misure nazionali che attribuiscono un vantaggio fiscale, occorre rammentare che una misura di siffatta natura che, pur non implicando un trasferimento di risorse statali, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti è idonea a recare un vantaggio selettivo ai beneficiari e costituisce, pertanto, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per contro, non costituisce un siffatto aiuto ai sensi della menzionata disposizione un vantaggio fiscale risultante da una misura generale applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici (v., in tal senso, segnatamente, sentenza del 18 luglio 2013, P, C-6/12, EU:C:2013:525, punto 18).

57

In tale contesto, ai fini della qualifica di una misura fiscale nazionale come «selettiva», la Commissione deve individuare, in un primo tempo il regime tributario comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato, e dimostrare, in un secondo tempo, che la misura fiscale considerata deroga a tale regime ordinario, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detto regime comune, in una situazione fattuale e giuridica analoga (v., in tal senso, segnatamente, sentenza dell’8 settembre 2011, Paint Graphos e a., da C-78/08 a C-80/08, EU:C:2011:550, punto 49).

58

La nozione di «aiuto di Stato» non riguarda tuttavia i provvedimenti che stabiliscono una differenziazione tra imprese che si trovano, in relazione all’obiettivo perseguito dal regime giuridico di cui si tratti, in una situazione fattuale e giuridica analoga e, pertanto, a priori selettive, qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale differenziazione è giustificata allorché risulta dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 29 aprile 2004, Paesi Bassi/Commissione, C-159/01, EU:C:2004:246, punti 42 e 43; dell’8 settembre 2011, Paint Graphos e a., da C-78/08 a C-80/08, EU:C:2011:550, punti 64 e 65, e del 29 marzo 2012, 3M Italia, C-417/10, EU:C:2012:184, punto 40).

59

Peraltro, si deve ricordare che il fatto che solo i contribuenti che soddisfano i requisiti per l’applicazione di una misura possano beneficiare della stessa non può, di per sé, conferire a quest’ultima carattere selettivo (sentenza del 29 marzo 2012, 3M Italia, C-417/10, EU:C:2012:184, punto 42).

60

Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che il parametro di raffronto pertinente per dimostrare la selettività della misura in discussione consiste nel verificare se essa introduca tra operatori che si trovano, rispetto all’obiettivo perseguito dal regime tributario generale interessato, in una situazione di fatto e di diritto analoga, una differenziazione non giustificata dalla natura e dalla struttura del regime in parola (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, Commissione/MOL, C-15/14 P, EU:C:2015:362, punto 61).

61

È alla luce di siffatte considerazioni che occorre accertare se, nel caso di specie, il Tribunale abbia violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, quale interpretato dalla Corte, giudicando che, nelle decisioni controverse, la Commissione non aveva adeguatamente dimostrato che la misura contestata attribuiva un vantaggio selettivo a «talune imprese o [a] talune produzioni».

62

Nella fattispecie, la misura contestata prevede un vantaggio fiscale consistente in una deduzione dalla base imponibile dell’imposta sulle società nella forma dell’ammortamento fiscale dell’avviamento derivante dall’acquisizione di partecipazioni azionarie almeno del 5% da parte di imprese aventi domicilio fiscale in Spagna in imprese fiscalmente domiciliate fuori da tale Stato membro. Occorre ritenere che, in quanto la misura in parola è idonea ad avvantaggiare il complesso delle menzionate imprese che effettuano operazioni del genere, essa possa essere considerata costitutiva di un regime di aiuto. Spettava pertanto alla Commissione dimostrare che la misura menzionata, nonostante il fatto che attribuisca un vantaggio di portata generale, ne conferisce il beneficio esclusivo a talune imprese o a taluni settori di attività.

63

A tale proposito, il Tribunale ha esposto, al punto 50 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e al punto 54 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, che la Commissione, al fine di stabilire il carattere selettivo della misura contestata, si era fondata, nelle decisioni controverse, in via principale, sul motivo che la stessa costituisce una deroga rispetto ad un ambito di riferimento, in quanto la misura di cui trattasi aveva come conseguenza l’applicazione alle imprese soggette ad imposta in Spagna che effettuavano acquisizioni di partecipazioni azionarie in società stabilite all’estero di un trattamento fiscale diverso da quello applicato alle imprese soggette ad imposta in Spagna che effettuavano siffatte acquisizioni in società in Spagna, benché tali due categorie di imprese si trovassero in situazioni analoghe in relazione all’obiettivo perseguito dal menzionato ambito di riferimento, ossia il regime generale spagnolo dell’imposta sulle società e, più precisamente, le norme relative al trattamento fiscale dell’avviamento finanziario contenute nel regime impositivo di cui trattasi.

64

Il Tribunale, al punto 51 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e al punto 55 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, ha giudicato che la Commissione aveva quindi dato applicazione al metodo di analisi desunto dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale ricordata, rispettivamente, ai punti da 29 a 33 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e ai punti da 33 a 37 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, che corrisponde in sostanza alla giurisprudenza della Corte rammentata ai punti da 53 a 60 della presente sentenza.

65

Orbene, ai punti 44, 45, 52 e 53 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e ai punti 48, 49, 56 e 57 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, il Tribunale ha dichiarato che, anche volendola considerare assodata, l’esistenza di una deroga o eccezione all’ambito di riferimento identificato dalla Commissione non consentiva, di per sé, di dimostrare che la misura contestata favorisse «talune imprese o talune produzioni», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, allorché tale misura era accessibile, a priori, a qualsiasi impresa e non riguardava alcuna specifica categoria di imprese, le quali sarebbero state le uniche ad essere favorite dalla menzionata misura, bensì una categoria di operazioni economiche.

66

È tuttavia necessario constatare che il menzionato ragionamento si basa su un’applicazione errata del requisito di selettività previsto all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, quale ricordato nella presente sentenza.

67

Come risulta, infatti, dai punti da 53 a 60 della presente sentenza, trattandosi di una misura nazionale che attribuisce un vantaggio fiscale di portata generale, come la misura contestata, detto requisito è soddisfatto quando la Commissione giunge a dimostrare che la misura in parola deroga al regime tributario comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato, introducendo in tal modo, tramite i suoi effetti concreti, un trattamento differenziato fra operatori, laddove gli operatori che beneficiano del vantaggio fiscale e quelli che ne sono esclusi si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal sistema tributario di tale Stato membro, in una situazione fattuale e giuridica analoga.

68

Dalle sentenze impugnate emerge che la Commissione si è basata, nelle decisioni controverse, al fine di dimostrare il carattere selettivo della misura contestata, sulla disparità di trattamento fra le imprese residenti che siffatta misura comportava. In applicazione di quest’ultima, difatti, soltanto le imprese residenti che acquisissero partecipazioni azionarie almeno del 5% in società straniere potevano, in determinate condizioni, beneficiare del vantaggio fiscale in discussione, mentre le imprese residenti che effettuavano una siffatta acquisizione di partecipazioni in imprese assoggettate ad imposizione in Spagna non potevano, nonostante il fatto che, secondo la Commissione, esse si trovassero in una situazione analoga alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime tributario comune spagnolo, ottenere detto vantaggio.

69

Orbene, il Tribunale ha ritenuto che la misura contestata, sulla base del rilievo che essa non riguardava alcuna categoria specifica di imprese o di produzioni, che la sua applicazione era indipendente dalla natura dell’attività dell’impresa o che la stessa era accessibile, a priori o potenzialmente, a tutte le imprese che si proponevano di acquisire partecipazioni azionarie almeno del 5% in società straniere e che detenevano dette partecipazioni ininterrottamente durante almeno un anno, dovesse essere considerata non una misura selettiva, bensì una misura generale ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 56 della presente sentenza. Esprimendosi in tal modo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

70

Ai punti 41, 45, 67 e 68 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e ai punti 45, 49, 71 e 72 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, il Tribunale ha infatti giudicato che, relativamente a una misura a priori accessibile a qualsiasi impresa, affinché il requisito di selettività di una misura nazionale ai fini del riconoscimento di un aiuto di Stato sia soddisfatto, una particolare categoria di imprese, le quali sono le uniche ad essere favorite dalla misura in discussione e che possono essere distinguibili in base a caratteristiche peculiari, comuni e specifiche, deve in ogni caso essere individuata.

71

Tuttavia, una siffatta richiesta supplementare di individuazione di una categoria particolare di imprese, in aggiunta al metodo di analisi applicabile alla selettività in materia tributaria derivante dalla costante giurisprudenza della Corte, consistente sostanzialmente nell’analizzare se l’esclusione di taluni operatori dal beneficio di un vantaggio fiscale derivante da una misura derogatoria ad un regime tributario comune costituisca un trattamento discriminatorio nei loro confronti, non può essere dedotta dalla giurisprudenza della Corte e, segnatamente, dalla sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732).

72

Certo, al punto 104 della menzionata sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732), la Corte ha giudicato che, per poter essere ritenuti costituire vantaggi selettivi, i criteri d’imposizione prescelti da un regime tributario devono essere anche idonei a caratterizzare le imprese beneficiarie in virtù delle proprietà loro peculiari quale categoria privilegiata, così da potersi concludere che tale regime favorisce «talune» imprese o «talune» produzioni, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

73

Nondimeno, tale motivo della sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732), deve essere letto nel contesto del complesso dei motivi di cui fa parte e che sono riportati ai punti da 87 a 108 della sentenza in parola.

74

Da una lettura del complesso di tali motivi risulta difatti che la misura in discussione nella citata sentenza si presentava non nella forma di un vantaggio fiscale derogatorio a un regime tributario comune, bensì dell’applicazione di un regime tributario «generale» basato su criteri, di per sé, parimenti di natura generale. La Corte ha dichiarato che la natura di siffatto regime non ostava alla constatazione del carattere selettivo della misura in discussione, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale, giacché il requisito afferente alla selettività ha una portata più ampia che include misure che, stanti i loro effetti, favoriscono talune imprese, nella fattispecie società «offshore», grazie alle caratteristiche peculiari di queste ultime imprese. Detta misura operava così una discriminazione di fatto fra imprese che si trovavano in una situazione analoga sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal regime in parola, nella fattispecie quello di introdurre un’imposizione generalizzata per tutte le società residenti.

75

Per contro, come già illustrato al punto 63 della presente sentenza, nelle decisioni controverse, la Commissione, al fine di dimostrare il carattere selettivo della misura contestata, si è basata in via principale sul motivo della disparità di trattamento derivante da tale misura, in quanto la stessa attribuisce un vantaggio fiscale a talune imprese residenti e non ad altre assoggettate al regime tributario comune cui deroga la misura contestata.

76

Invero, se dalla sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732), deriva che la selettività di una misura fiscale può essere dimostrata anche se quest’ultima non costituisce una deroga al regime tributario comune, facendone bensì parte integrante, cionondimeno va rilevato che la menzionata sentenza si inscrive nella costante giurisprudenza della Corte, ricordata al punto 57 della presente sentenza, secondo cui è sufficiente, al fine di dimostrare la selettività di una misura derogatoria a un regime tributario comune, che sia accertato che la stessa avvantaggia taluni operatori e non altri, laddove l’insieme di tali operatori si trova in una situazione oggettivamente analoga, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detto regime tributario comune.

77

Difatti, se per dimostrare la selettività di una misura fiscale non è sempre necessario che quest’ultima abbia un carattere derogatorio rispetto un regime tributario comune, la circostanza che sia dotata di siffatto carattere è pertinente a tal fine quando ne discende che si distinguono due categorie di operatori e gli stessi sono a priori oggetto di un trattamento differenziato, ossia quelli a cui si applica la misura derogatoria e quelli a cui continua ad applicarsi il regime tributario comune, laddove le due categorie in parola si trovano in una situazione analoga sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal regime di cui trattasi.

78

Contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale nelle sentenze impugnate, non può nemmeno essere richiesto, al fine di dimostrare la selettività di una siffatta misura, che la Commissione identifichi talune caratteristiche peculiari e specifiche, condivise dalle imprese beneficiarie del vantaggio fiscale, che consentano di distinguerle da quelle che ne sono escluse.

79

Di rilevanza a tal fine, infatti, è soltanto la circostanza che la misura, a prescindere dalla sua forma o dalla tecnica regolamentare utilizzata, abbia l’effetto di porre le imprese beneficiarie in una situazione più vantaggiosa rispetto a quella di altre imprese, laddove il complesso di dette imprese si trova in una situazione fattuale e giuridica analoga sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal regime tributario in discussione.

80

Inoltre, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la circostanza che il numero di imprese che possono pretendere di beneficiare di una misura nazionale sia assai rilevante, o che tali imprese appartengano a settori di attività diversi, non è sufficiente per far venir meno il carattere selettivo della misura medesima e, quindi, per escludere la qualifica di aiuto di Stato (v., segnatamente, sentenze del 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, C-409/00, EU:C:2003:92, punto 48, e dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi-Bassi, C-279/08 P, EU:C:2011:551, punto 50).

81

Contrariamente, quindi, a quanto giudicato dal Tribunale ai punti da 53 a 58 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e ai punti da 57 a 62 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, l’eventuale selettività della misura contestata non è affatto rimessa in discussione dalla circostanza che il requisito essenziale per ottenere il vantaggio fiscale attribuito dalla misura stessa riguarderebbe un’operazione economica, più specificamente un’«operazione a carattere puramente finanziario», che non comporta un importo minimo di investimento e che si applica indipendentemente dalla natura dell’attività delle imprese beneficiarie.

82

In tale contesto, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale al punto 57 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e al punto 61 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, non può dedursi dal punto 36 della sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, EU:C:2001:598), ai sensi del quale delle misure non sono selettive qualora si applichino a tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale, «a prescindere dall’oggetto della loro attività», che una misura che si applica indipendentemente dalla natura dell’attività delle imprese non è, a priori, selettiva.

83

Risulta, infatti, da una lettura del complesso dei motivi della succitata sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, EU:C:2001:598), che la Corte, al menzionato punto 36, letto alla luce del punto 35 della medesima sentenza, ha considerato che misure nazionali, come quelle in discussione in tale causa, erano sprovviste di selettività giacché le stesse si applicavano indistintamente all’insieme delle imprese dello Stato membro interessato e costituivano, per tale motivo, una misura generale ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 56 della presente sentenza.

84

È del pari importante precisare che se la Corte, al punto 36 della sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, EU:C:2001:598), ha fatto riferimento all’oggetto dell’attività delle imprese avvantaggiate dalle misure nazionali, siffatto riferimento trova spiegazione alla luce dei termini della seconda questione posta dal giudice del rinvio nella controversia all’origine della sentenza in parola. Ciò è confermato dalla circostanza che il menzionato riferimento non è presente nelle ulteriori sentenze della Corte che ricordano tale principio (v., segnatamente, sentenze del 15 novembre 2011, Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732, punto 73, e del 29 marzo 2012, 3M Italia, C-417/10, EU:C:2012:184, punto 39).

85

È peraltro corretto che, come ricordato dal Tribunale al punto 66 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e al punto 70 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, che la Corte ha giudicato, al punto 42 della sentenza del 29 marzo 2012, 3M Italia (C-417/10, EU:C:2012:184), che il fatto che solo i contribuenti che soddisfacevano i requisiti per ottenere la misura interessata nella causa di cui trattasi potessero beneficiare di detta misura non poteva, di per sé, conferire a quest’ultima carattere selettivo. Tuttavia va constatato che, al medesimo punto 42, la Corte ha espressamente precisato che tale mancanza di selettività risultava dalla constatazione che i soggetti che non potevano avere diritto alla misure in discussione non si trovavano in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella dei contribuenti legittimati a richiederla, in relazione all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale.

86

Ne deriva che un requisito di applicazione o di ottenimento di un aiuto fiscale può costituire il fondamento del carattere selettivo dell’aiuto stesso, se tale requisito conduce a mettere in atto una differenziazione fra imprese che nondimeno si trovano, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal regime tributario di cui si tratti, in una situazione di fatto e di diritto analoga, e se, di conseguenza, essa mette in luce una discriminazione nei confronti delle imprese che ne sono escluse.

87

Inoltre, se è vero, come sottolineato dal Tribunale nelle sentenze impugnate, che il vantaggio fiscale che comporta la misura contestata può essere ottenuto senza l’investimento di un importo minimo e senza che detta misura riservi, pertanto, di fatto, il proprio beneficio a imprese che dispongono di risorse finanziarie sufficienti, tali circostanze non ostano al riconoscimento di un eventuale carattere selettivo della stessa per altri motivi, quali il fatto che le imprese residenti che acquisiscono partecipazioni azionarie in società fiscalmente domiciliate in Spagna non potevano ottenere detto vantaggio.

88

A tale riguardo, la Corte ha del resto già giudicato che una misura fiscale, di cui beneficiavano unicamente le imprese che realizzavano le operazioni dalla stessa considerate e non le imprese del medesimo settore che invece non realizzavano siffatte operazioni, poteva avere carattere selettivo senza che fosse necessario valutare se detta misura avvantaggiasse in modo particolare le imprese di grandi dimensioni (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2005, Unicredito Italiano, C-148/04, EU:C:2005:774, punti da 47 a 50).

89

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti da 59 a 62 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e ai punti da 63 a 66 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, dalla sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione (C-156/98, EU:C:2000:467) non risulta emergere alcuna indicazione in senso contrario per quanto attiene all’analisi del requisito relativo alla selettività di una misura fiscale.

90

Dai punti 22 e 23 della sentenza del 19 settembre 2000, Germania/Commissione (C-156/98, EU:C:2000:467), discende infatti che, nella causa all’origine di tale sentenza, la Commissione aveva qualificato la misura di cui si trattava come selettiva relativamente a talune imprese geograficamente localizzate nelle quali investitori privati avevano reinvestito i benefici provenienti dalla vendita di beni economici, e non relativamente agli investitori stessi, rispetto ai quali essa aveva considerato che tale misura non costituisse un aiuto, dal momento che, in quanto misura generale, avvantaggiava tutti gli operatori senza distinzione, valutazione che del resto non era stata rimessa in discussione dinanzi alla Corte e su cui quest’ultima non era quindi chiamata a pronunciarsi.

91

In ogni caso, la situazione degli investitori privati in parola non può essere assimilata a quella delle imprese residenti che possono beneficiare della misura contestata.

92

Nelle decisioni controverse, infatti, la Commissione, al fine di qualificare la misura contestata come misura selettiva, ha fatto valere la circostanza che del vantaggio fiscale attribuito da tale misura non beneficiavano senza distinzione tutti gli operatori economici che si trovavano oggettivamente in una situazione analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal regime tributario comune spagnolo, giacché le imprese residenti che realizzavano acquisizioni di partecipazioni azionarie del medesimo tipo in società fiscalmente domiciliate in Spagna non potevano ottenere siffatto vantaggio. La Commissione ha in seguito ritenuto che la giustificazione della differenziazione menzionata fra gli operatori, dedotta dal Regno di Spagna, relativa alla natura o alla struttura del sistema di cui suddetta misura fa parte, non poteva essere accolta.

93

Dal complesso delle suesposte considerazioni deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, poiché ha annullato parzialmente le decisioni controverse con la motivazione che la Commissione non avrebbe determinato una categoria data di imprese favorite dalla misura fiscale in parola, senza verificare se la Commissione, nell’applicazione del metodo di esame richiamato ai punti da 29 a 33 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e ai punti da 33 a 37 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione e che deve essere utilizzato per esaminare il requisito di selettività della misura contestata, avesse effettivamente analizzato e dimostrato il carattere discriminatorio della misura in parola.

94

Se, certamente, tale esame deve essere effettuato in maniera rigorosa e sufficientemente motivata al fine di consentire un controllo giurisdizionale completo, segnatamente quanto al carattere analogo della situazione degli operatori avvantaggiati dalla misura e di quella degli operatori che ne sono esclusi e, eventualmente, quanto alla giustificazione di una disparità di trattamento lamentata dallo Stato membro interessato, ciò nondimeno, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non avendo effettuato siffatta verifica e giudicando, nelle sentenze impugnate, che il metodo di esame applicato dalla Commissione nelle decisioni controverse, in quanto non comportava la determinazione di una categoria specifica di imprese che erano le sole ad essere avvantaggiate dalla misura fiscale cui trattasi, discendeva da un’interpretazione errata del requisito di selettività, quale posto all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

95

Di conseguenza, la prima parte del motivo unico della Commissione è fondata.

Sulla seconda parte del motivo unico

Argomenti delle parti

96

Con la seconda parte del suo motivo unico, la Commissione addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’applicazione della giurisprudenza relativa agli aiuti all’esportazione e di aver introdotto una distinzione artificiale fra gli aiuti all’esportazione e gli aiuti all’esportazione di capitali.

97

Con riferimento, in primo luogo, alla giurisprudenza relativa agli aiuti all’esportazione dedotta nelle decisioni controverse, in particolare le sentenze del 10 dicembre 1969, Commissione/Francia (6/69 e 11/69, non pubblicata, EU:C:1969:68), del 7 giugno 1988, Grecia/Commissione (57/86, EU:C:1988:284), e del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione (C-501/00, EU:C:2004:438), la Commissione sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, giudicando, ai punti da 69 a 76 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e ai punti da 73 a 80 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, che la menzionata giurisprudenza non verte sull’aspetto della selettività di una misura nazionale, bensì unicamente su quello relativo al fatto che la concorrenza e gli scambi ne subiscono ripercussioni.

98

Dalle sentenze citate al punto precedente emergerebbe che la Corte ha ritenuto che le misure fiscali interessate presentassero un carattere selettivo, sulla base del rilievo che il loro beneficio era riservato alle imprese che effettuavano operazioni all’estero, come investimenti, e non alle imprese che effettuavano operazioni simili di portata nazionale. Ne discenderebbe che è selettiva qualsiasi misura che avvantaggia le operazioni transfrontaliere, ma esclude le medesime operazioni di portata nazionale.

99

In secondo luogo, la Commissione addebita al Tribunale di aver introdotto, ai punti da 79 a 81 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e ai punti da 83 a 85 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, una distinzione artificiale fra gli aiuti all’esportazione e gli aiuti all’esportazione di capitali giudicando che dalla giurisprudenza relativa agli aiuti all’esportazione fatta valere nelle decisioni controverse, in particolare dalle sentenze del 10 dicembre 1969, Commissione/Francia (6/69 e 11/69, non pubblicata, EU:C:1969:68), del 7 giugno 1988, Grecia/Commissione (57/86, EU:C:1988:284), e del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione (C-501/00, EU:C:2004:438), risulterebbe che «la categoria di imprese beneficiarie che consentiva di concludere nel senso della selettività della misura contestata era costituita dalle imprese esportatrici», categoria che raggruppa imprese che possono essere distinte stanti caratteristiche comuni collegate alla loro attività di esportazione.

100

Secondo la Commissione, le imprese interessate dalla misura contestata costituiscono una categoria distinta di imprese, ossia quella delle imprese esportatrici di capitali, giacché esse condividono caratteristiche specifiche comuni collegate alla loro attività di esportazione di capitali.

101

Essa afferma che, poiché, tenuto conto del requisito di selettività, non sussistono differenze fra l’esportazione di beni e l’esportazione di capitali, la misura contestata presentava un carattere selettivo tanto quanto le misure in discussione nella giurisprudenza relativa agli aiuti all’esportazione dedotta nelle decisioni controverse.

102

La Commissione sostiene che la categoria delle imprese esportatrici è del pari non configurabile, al di fuori del gruppo composto da imprese che realizzano operazioni transfrontaliere. Qualsiasi impresa di uno Stato membro potrebbe effettuare un’operazione transfrontaliera e, in tal modo, beneficiare di un regime di aiuti all’esportazione. Essa ritiene che il carattere selettivo di una misura nazionale possa essere conferito tramite il vantaggio accordato al beneficiario della medesima, sulla base della realizzazione di un’operazione di esportazione, di beni, di servizi, o di capitali, e non sulla base del fatto che le imprese interessate apparterrebbero ad un presunto settore d’esportazione.

103

Quindi, analogamente a quanto giudicato dalla Corte nella sentenza del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione (C-501/00, EU:C:2004:438), in una situazione analoga a quella della fattispecie, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la Commissione aveva correttamente dimostrato la selettività della misura contestata sulla base della circostanza che il beneficio della medesima era riservato a talune imprese, ossia quelle che si occupavano di attività di esportazione di capitali.

104

Infine, l’approccio adottato dal Tribunale non terrebbe debito conto del ruolo e della finalità della disciplina degli aiuti di Stato in considerazione della protezione del mercato interno. Detta disciplina avrebbe segnatamente l’obiettivo di evitare che gli Stati membri concedano vantaggi economici specificamente collegati all’esportazione di beni o di capitali. Orbene, la circostanza di favorire specificamente l’esportazione di capitali potrebbe provocare distorsioni sul mercato interno tanto quanto il fatto di favorire specificamente le esportazioni di beni.

105

La WDFG e Banco Santander e Santusa ribattono che il Tribunale avrebbe correttamente giudicato che le sentenze della Corte fatte valere nelle decisioni controverse non vertevano sul requisito di selettività, bensì sull’aspetto delle ripercussioni subite dagli scambi.

106

Inoltre, il Tribunale avrebbe giustamente considerato che, nella giurisprudenza relativa agli aiuti all’esportazione richiamata nelle decisioni controverse, in particolare le sentenze del 10 dicembre 1969, Commissione/Francia (6/69 e 11/69, non pubblicata, EU:C:1969:68), del 7 giugno 1988, Grecia/Commissione (57/86, EU:C:1988:284), e del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione (C-501/00, EU:C:2004:438), la Corte ha dichiarato che le misure in discussione mostravano un carattere selettivo, principalmente con la motivazione vertente sulle caratteristiche comuni delle imprese beneficiarie, ciò che consentirebbe di considerarle come appartenenti ad un settore definito dell’economia, ossia quello dell’esportazione, più specificamente l’esportazione di beni. Le misure in discussione nelle controversie all’origine delle menzionate sentenze avrebbero avvantaggiato imprese che si caratterizzavano per il fatto di esportare una parte più o meno significativa dei loro beni o dei loro servizi.

107

La WDFG e Banco Santander e Santusa fanno valere che la misura contestata non può, inoltre, essere considerata selettiva sulla base del rilievo che si applicherebbe alla categoria di imprese dette «esportatrici di capitale».

108

Una categoria del genere non esisterebbe e la Commissione non l’avrebbe fatta valere né nelle decisioni controverse né dinanzi al Tribunale. Detto argomento sarebbe irricevibile in sede di impugnazione, dal momento che si tratta di una questione di fatto che, inoltre, viene invocata tardivamente. Esso sarebbe del resto in contraddizione con l’argomentazione principale della Commissione, secondo cui quest’ultima non sarebbe tenuta ad individuare una categoria di imprese interessate da una misura al fine di dimostrare la selettività della misura stessa.

109

In ogni caso, la WDFG e Banco Santander e Santusa sostengono che non si può rinvenire la selettività di una misura nazionale sul fondamento di caratteristiche quali il capitale di un’impresa o la capacità d’investimento della medesima, giacché tali caratteristiche sono connaturate a qualsiasi impresa.

110

Oltre a ciò, le norme in materia di libera circolazione dei capitali non osterebbero a una misura come la misura contestata. Se detta misura comportasse un trattamento differenziato che favorisce le acquisizioni di partecipazioni azionarie all’estero, si tratterebbe tutt’al più di una discriminazione alla rovescia che è compatibile con le libertà fondamentali.

111

Il Regno di Spagna ribadisce la propria posizione, già esposta nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, secondo cui non vi sarebbero attività economiche consistenti nell’esportazione di capitali. La misura contestata non favorirebbe talune imprese o talune produzioni, in quanto non concernerebbe l’offerta di beni e di servizi sul mercato.

112

L’Irlanda sostiene che le sentenze fatte valere dalla Commissione nelle decisioni controverse riguarderebbero misure che avvantaggerebbero una categoria agevolmente individuabile di imprese o di produzioni, ossia quella costituita dal settore dell’esportazione. Per contro, non vi sarebbe alcuna categoria uniforme di imprese che «esportano capitali», considerato che qualsiasi impresa che realizza un’acquisizione all’estero «esporta capitali».

113

La Repubblica federale di Germania fa valere che la circostanza che la Commissione sostenga in via subordinata che la misura contestata sarebbe analoga a una misura di aiuti all’esportazione di beni e riguarderebbe quindi parimenti la categoria sufficientemente circoscritta delle imprese esportatrici deve essere considerata come una motivazione complementare e a posteriori delle decisioni controverse. Detto Stato ritiene che tale argomento debba essere dichiarato irricevibile in sede di impugnazione.

114

Secondo il menzionato Stato membro, la categoria delle imprese esportatrici in discussione nella giurisprudenza fatta valere dalla Commissione nelle decisioni controverse si distingue dalle altre imprese sulla base di caratteristiche comuni collegate alla loro attività di esportazione che, nell’eventualità, era associata alla realizzazione di investimenti specifici.

Giudizio della Corte

115

Con riguardo alla giurisprudenza relativa agli aiuti all’esportazione richiamata nelle decisioni controverse, in particolare le sentenze del 10 dicembre 1969, Commissione/Francia (6/69 e 11/69, non pubblicata, EU:C:1969:68), del 7 giugno 1988, Grecia/Commissione (57/86, EU:C:1988:284), e del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione (C-501/00, EU:C:2004:438), occorre constatare che, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 126 a 130 delle sue conclusioni, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, giudicando, ai punti da 69 a 76 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e ai punti da 73 a 80 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, che la menzionata giurisprudenza non verteva sul requisito di selettività di una misura nazionale, bensì unicamente sulle ripercussioni della misura contestata sulla concorrenza e sugli scambi commerciali.

116

Infatti, al punto 20 della sentenza del 10 dicembre 1969, Commissione/Francia (6/69 e 11/69, non pubblicata, EU:C:1969:68), e al punto 8 della sentenza del 7 giugno 1988, Grecia/Commissione (57/86, EU:C:1988:284), la Corte, constatando la sussistenza di un aiuto di Stato, ha infatti necessariamente giudicato che tutti i requisiti previsti al riguardo all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, compreso quello relativo alla selettività, erano soddisfatti. Inoltre, al punto 120 della sentenza del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione (C-501/00, EU:C:2004:438), la Corte, facendo riferimento, in particolare, alle due sentenze citate in precedenza, si è esplicitamente espressa sulla selettività della misura nazionale in esame giudicando che, nel caso di specie, quest’ultima derivava dalla circostanza che soltanto imprese che effettuano attività di esportazione e compiono determinate operazioni d’investimento all’estero beneficiavano del vantaggio fiscale comportato dalla misura in parola.

117

Il Tribunale ha parimenti commesso un errore di diritto giudicando, ai punti da 77 a 82 della sentenza impugnata Autogrill España/Commissione e ai punti da 81 a 86 della sentenza impugnata Banco Santander e Santusa/Commissione, che la giurisprudenza relativa agli aiuti all’esportazione fatta valere nelle decisioni controverse doveva essere intesa nel senso che la categoria delle imprese beneficiarie in relazione alla quale deve essere esaminato il carattere selettivo di regimi di aiuti all’esportazione era quella costituita dalle «imprese esportatrici», dovendosi definirla come une categoria, seppur certo estremamente ampia, nondimeno peculiare, la quale raggruppa imprese che possono distinguersi in base a caratteristiche comuni e specifiche connesse alla loro attività di esportazione.

118

Infatti, come in sostanza osservato dall’avvocato generale ai paragrafi da 133 a 136 delle sue conclusioni, tale giurisprudenza non può essere intesa nel senso che la selettività di una misura nazionale deve necessariamente derivare dalla circostanza che quest’ultima avvantaggia unicamente le imprese esportatrici di beni o di servizi, anche se, di fatto, ciò è quanto può essere avvenuto nel caso delle peculiari misure fiscali in discussione nelle sentenze richiamate.

119

Al contrario, tenuto conto dei principi sanciti dalla costante giurisprudenza della Corte già rammentata ai punti da 53 a 60 della presente sentenza e che si applicano pienamente agli aiuti fiscali all’esportazione, una misura quale la misura contestata diretta a favorire le esportazioni può essere considerata selettiva se avvantaggia le imprese che realizzano operazioni transfrontaliere, in particolare operazioni di investimento, a discapito di altre imprese le quali, trovandosi in una situazione di fatto e di diritto analoga, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal sistema tributario interessato, effettuano operazioni del medesimo genere nel territorio nazionale.

120

In tale contesto la seconda parte del motivo unico è parimenti fondata.

121

Di conseguenza, giacché il motivo unico della Commissione risulta fondato in entrambe le sue parti, occorre annullare le sentenze impugnate.

Sui ricorsi dinanzi al Tribunale

122

Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

123

Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, considerato che il Tribunale ha accolto entrambi i ricorsi volti all’annullamento senza avere preso in esame tre dei quattro motivi dedotti in ciascuno dei due ricorsi, motivi che, del resto, coincidono soltanto in parte, e senza aver verificato, nell’ambito dell’esame del primo motivo dei ricorsi in parola, se le imprese che non soddisfacevano i requisiti per ottenere il vantaggio fiscale attribuito dalla misura contestata si trovassero, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal regime tributario interessato, in una situazione giuridica e fattuale analoga a quella delle imprese avvantaggiate da siffatta misura. Inoltre, l’esame dei suddetti motivi è tale da comportare la valutazione di elementi fattuali. Occorre quindi rinviare le cause dinanzi al Tribunale.

Sulle spese

124

Poiché le cause vengono rinviate dinanzi al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese.

125

In conformità dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna, intervenuti nella controversia, sopporteranno le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T-219/10, EU:T:2014:939), e del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T-399/11, EU:T:2014:938), sono annullate.

 

2)

Le cause sono rinviate dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

4)

La Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: lo spagnolo.