SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
17 marzo 2016 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione in materia di assicurazioni – Nozioni di operazioni di “assicurazione” e di “prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione” – Servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di un assicuratore»
Nella causa C-40/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunale supremo amministrativo, Polonia), con decisione del 19 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 2015, nel procedimento
Minister Finansów
contro
Aspiro SA, già BRE Ubezpieczenia sp. z o.o.,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 dicembre 2015,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Minister Finansów, da B. Rogowska-Rajda, J. Kaute e M. Lubiński, in qualità di agenti;
– per l’Aspiro SA, da M. Szafarowska, T. Michalik e M. Spychalski, consulenti fiscali;
– per il governo polacco, da B. Majczyna e K. Maćkowska, in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, da L. Christie e S. Brandon, in qualità di agenti, assistiti da E. Mitrophanous, barrister;
– per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 dicembre 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Minister Finansów (Ministro delle Finanze) e l’Aspiro SA, già BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. (in prosieguo: l’«Aspiro»), in ordine a un’istanza di interpello relativa all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) dei servizi di liquidazione dei sinistri forniti dall’Aspiro in nome e per conto di un’impresa di assicurazione.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA così dispone:
«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».
4 Tale articolo 135, paragrafo 1, lettera a), corrisponde all’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), che ha sostituito.
5 L’articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva IVA prevede l’esenzione di altri due tipi di operazioni:
«d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;
(…)
f) le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2».
Diritto polacco
6 La legge relativa all’imposta sui beni e servizi (ustawa o podatku od towarów i usług), dell’11 marzo 2004, nella versione applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale (Dz. U. del 2011, n. 177, posizione 1054; in prosieguo: la «legge sull’IVA»), prevede, al suo articolo 43, paragrafo 1, punto 37:
«Sono esenti dall’imposta i servizi di assicurazione, i servizi di riassicurazione e i servizi di intermediazione relativi alla prestazione dei servizi di assicurazione e di riassicurazione nonché i servizi prestati dall’assicuratore nell’ambito dei contratti di assicurazione da esso conclusi per conto di terzi, ad eccezione della cessione dei diritti acquisiti in relazione all’esecuzione dei contratti di assicurazione e dei contratti di riassicurazione».
7 Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 13, di tale legge:
«L’esenzione dall’imposta si applica anche alla prestazione di un servizio che costituisca una componente di uno dei servizi indicati al paragrafo 1, punti 7 e da 37 a 41, la quale, di per sé, rappresenti un insieme autonomo e sia caratteristico nonché indispensabile con riguardo alla prestazione del servizio esente da imposta ai sensi del paragrafo 1, punti 7 e da 37 a 41».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8 L’Aspiro, società con sede a Varsavia, è soggetto passivo ai fini dell’IVA. Essa effettua in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, sulla base di un contratto concluso con quest’ultima, l’insieme dei servizi relativi alla liquidazione dei sinistri e riceve un corrispettivo forfettario, in funzione dello specifico tipo di sinistro.
9 Il giudice del rinvio precisa che l’Aspiro non è né un’impresa di assicurazione né un mediatore né un intermediario di assicurazione. In particolare, essa non è responsabile nei confronti degli assicurati. Nell’ambito di detto contratto, l’Aspiro effettua le seguenti 18 operazioni, delegandone tuttavia alcune a un subappaltatore esterno:
– la raccolta delle denunce di sinistri;
– la registrazione dei sinistri nel sistema informatico e l’aggiornamento delle informazioni raccolte nel corso della procedura di liquidazione dei sinistri;
– la determinazione delle cause e delle circostanze dei sinistri, compresa l’ispezione del bene e del luogo del sinistro, la preparazione della documentazione richiesta e le pratiche necessarie per la determinazione della responsabilità, dell’importo del danno e di quello dell’indennizzo, nonché le altre prestazioni dovute al beneficiario dell’assicurazione;
– il disbrigo della corrispondenza con il cliente, compreso l’assolvimento degli obblighi di notificazione nei confronti delle persone lese o assicurate, e della corrispondenza con le altre entità che intervengono dell’ambito del processo di liquidazione dei sinistri;
– la gestione nel merito della liquidazione dei sinistri, l’analisi della documentazione raccolta e l’adozione di decisioni di merito;
– la valutazione tecnica nonché le eventuali valutazioni supplementari nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli;
– la costituzione della documentazione fotografica illustrativa della portata del sinistro;
– la predisposizione di copie dei documenti richiesti per la denuncia dei sinistri;
– la preparazione della documentazione completa necessaria ai fini della domanda di indennizzo o di altre prestazioni;
– l’archiviazione della documentazione relativa ai sinistri;
– la trasmissione al beneficiario del contratto di assicurazione delle informazioni relative alla liquidazione del sinistro e ai suoi diritti;
– la gestione dei procedimenti di regresso contro i terzi, ad eccezione dei procedimenti giudiziari;
– l’esame dei ricorsi e dei reclami relativi alla liquidazione dei sinistri;
– la messa a disposizione del beneficiario interessato della documentazione inerente al sinistro;
– la predisposizione dei bonifici e dei vaglia tramite il sistema informatico;
– la spedizione e la ricezione della corrispondenza relativa alla liquidazione del sinistro;
– la predisposizione, su richiesta del cliente, di un rendiconto di gestione del sinistro;
– qualsiasi altra operazione necessaria per la liquidazione dei sinistri in base al contratto di assicurazione, connessa alle operazioni sopra elencate.
10 L’Aspiro ha presentato al Ministro delle Finanze un’istanza di interpello, al fine di sapere se, in applicazione della legge sull’IVA, i servizi di liquidazione di sinistri da essa forniti siano esenti da imposta.
11 Secondo l’Aspiro, le operazioni che essa svolge, effettuate in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, sulla base di un mandato, costituiscono operazioni di assicurazione ai sensi del diritto polacco. Esse formerebbero un insieme distinto, interamente legato all’attività di tale impresa di assicurazione e per la stessa indispensabile, che non perseguirebbe una finalità a sé stante. L’Aspiro ritiene che tali operazioni costituiscano una prestazione di servizi unica di natura complessa, la quale dev’essere integralmente esentata.
12 Nel suo parere del 31 agosto 2012, in risposta all’interpello presentato dall’Aspiro, il Ministro delle Finanze ha confermato solo parzialmente la posizione di quest’ultima. Esso ha ritenuto che solo la quinta categoria di operazioni, vale a dire la gestione nel merito della liquidazione dei sinistri, che include l’analisi della documentazione pertinente e la decisione relativa alla copertura del sinistro, costituisca un’operazione di assicurazione e che tutte le altre operazioni effettuate dall’Aspiro, benché legate alla liquidazione dei sinistri, non costituiscano operazioni di assicurazione. Secondo detto Ministro, esse non beneficiano, pertanto, dell’esenzione, giacché rappresentano operazioni di carattere tecnico e amministrativo e possono essere effettuate nell’ambito di attività diverse dalle operazioni di assicurazione.
13 L’Aspiro ha contestato tale parere dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia). Quest’ultimo ha accolto il ricorso e ha annullato il suddetto parere, ritenendo che il legislatore polacco avesse esteso l’esenzione al di là di quanto previsto dalla direttiva IVA, ma dichiarando che il Ministro delle Finanze non poteva opporre al contribuente i termini più restrittivi di tale direttiva.
14 Il Ministro delle Finanze ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.
15 Il Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunale supremo amministrativo), si chiede se erroneamente una disposizione quale l’articolo 43, paragrafo 13, della legge sull’IVA abbia esteso l’ambito di applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA e se servizi come quelli forniti dall’Aspiro possano essere esentati, ragion per cui ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente domanda pregiudiziale:
«Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che servizi, come quelli di cui trattasi nel presente procedimento, prestati a favore di un’impresa di assicurazioni, in nome e per conto della stessa, da parte di un soggetto terzo non vincolato all’assicurato da alcun rapporto giuridico, rientrino nell’esenzione di cui alla menzionata disposizione».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
16 L’Aspiro sostiene che la controversia di cui al procedimento principale sollevi un problema di interpretazione unicamente del diritto nazionale e che non verta, di conseguenza, sul diritto dell’Unione. Secondo tale società, la questione sottoposta è quindi irrilevante ai fini della soluzione della controversia ed è, pertanto, irricevibile. L’Aspiro evidenzia che, anche nell’ipotesi in cui l’articolo 43, paragrafo 13, della legge sull’IVA aggiungesse un’esenzione non prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, le autorità nazionali non potrebbero imporre a un singolo le disposizioni più restrittive di tale direttiva.
17 A tale riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se la questione sollevata verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, punti 38 e 39, nonché Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363, punto 27).
18 Nel caso di specie, occorre ricordare che spetta al giudice del rinvio, per quanto possibile, interpretare il diritto nazionale alla luce del diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza Pfeiffer e a., da C-397/01 a C-403/01, EU:C:2004:584, punto 113) e, nella fattispecie, della direttiva IVA. Poiché tale giudice si interroga sulla portata di una disposizione nazionale che viene richiamata nell’ambito della controversia principale e che traspone la direttiva IVA, non risulta manifestamente che la questione sottoposta alla Corte relativamente all’interpretazione da attribuire a tale direttiva sia irrilevante ai fini della decisione sulla controversia.
19 La questione pregiudiziale è quindi ricevibile.
Nel merito
20 In via preliminare, si deve ricordare che i termini utilizzati per designare le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA devono essere interpretati restrittivamente, dato che esse costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (v. sentenza BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15, punto 56).
21 Al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre accertare se un’attività di liquidazione di sinistri, come quella esercitata dall’Aspiro, consista nella realizzazione di «operazioni di assicurazione» o si configuri come «prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.
22 Per quanto attiene, in primo luogo, alle operazioni di assicurazione, esse sono caratterizzate, come in genere si ammette, dal fatto che l’assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto (sentenze CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, punto 17, e Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621, punto 39).
23 La Corte ha precisato che l’espressione «operazioni di assicurazione» non comprende unicamente le operazioni effettuate dagli assicuratori stessi ed è, in linea di principio, sufficientemente ampia per comprendere la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che non sia direttamente assicuratore, ma che, nell’ambito di un’assicurazione collettiva, procuri ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che si assume l’onere del rischio assicurato. Tuttavia, tali operazioni implicano, per loro natura, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato (v. sentenza Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621, punti 40 e 41).
24 Orbene, nel caso di specie, un prestatore di servizi quale l’Aspiro non si è impegnato esso stesso nei confronti dell’assicurato a garantire a quest’ultimo la copertura di un rischio e non è in alcun modo vincolato all’assicurato da un rapporto contrattuale.
25 Di conseguenza, benché il servizio di liquidazione di sinistri di cui al procedimento principale, quale descritto dal giudice del rinvio, costituisca una componente essenziale dell’operazione di assicurazione laddove comprende, nel caso di specie, la determinazione della responsabilità e dell’importo del danno nonché la decisione di versare o di rifiutare un indennizzo all’assicurato, occorre constatare che tale servizio, peraltro fornito all’assicuratore, non può configurare un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.
26 Inoltre, tale constatazione è suffragata dalla necessità, come ricordato al punto 20 della presente sentenza, di interpretare restrittivamente le deroghe al regime generale dell’IVA.
27 Detta constatazione non può essere inficiata dall’argomento dell’Aspiro e del governo polacco, secondo il quale occorrerebbe allineare il trattamento delle operazioni di assicurazione ai fini dell’IVA a quello applicabile ai servizi finanziari. Secondo tale società e tale governo, poiché i servizi di liquidazione di sinistri costituiscono una componente fondamentale dell’operazione di assicurazione, pur rappresentando un insieme autonomo, essi dovrebbero, alla stregua della soluzione adottata per i servizi finanziari, beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA. Tale analisi sarebbe avvalorata dalla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112 per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari [COM(2007) 747 definitivo], presentata dalla Commissione il 28 novembre 2007.
28 A tale proposito, la Corte ha certamente dichiarato, in una sentenza relativa a istituti finanziari, che se i servizi forniti, globalmente considerati, nella fattispecie taluni servizi informatici, formano un insieme distinto e svolgono le funzioni specifiche ed essenziali dei servizi finanziari descritti all’articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva IVA, essi beneficiano dell’esenzione prevista da tale disposizione (v., in tal senso, sentenza SDC, C-2/95, EU:C:1997:278, punto 66).
29 Tuttavia, la Corte ha dichiarato che l’analogia con i servizi finanziari non può essere accolta in materia di operazioni di assicurazione, evidenziando la diversità testuale tra l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, che riguarda solo le operazioni di assicurazione propriamente dette, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), di tale direttiva, che riguarda le operazioni «relative» a determinate operazioni bancarie (v., in tal senso, sentenza Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621, punto 43).
30 Inoltre, la proposta di direttiva menzionata al punto 27 della presente sentenza, non essendo stata adottata dal Consiglio, è in ogni caso del tutto irrilevante ai fini dell’interpretazione del diritto in vigore e non può dunque giustificare un’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, fondata, per analogia, su quella dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), di tale direttiva.
31 Occorre, inoltre, constatare che il principio di neutralità fiscale non rimette in discussione la constatazione di cui al punto 25 della presente sentenza. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, tale principio non consente di ampliare l’ambito di applicazione di un’esenzione in assenza di una disposizione non equivoca. Infatti, il principio in parola non è una regola di diritto primario che può incidere sulla validità di un’esenzione, ma un principio di interpretazione che deve essere applicato unitamente al principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni (v., in tal senso, sentenza Deutsche Bank, C-44/11, EU:C:2012:484, punto 45).
32 Occorre verificare, in secondo luogo, se le prestazioni di servizi di cui al procedimento principale costituiscano «prestazioni di servizi relative a (…) operazioni [di assicurazione], effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione» e possano, a tale titolo, essere esentate.
33 Per quanto riguarda, da un lato, la nozione di «prestazioni di servizi relative a (…) operazioni [di assicurazione]», occorre ritenere, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, che il termine «relative» sia sufficientemente ampio da ricomprendere diverse prestazioni che concorrono alla realizzazione di operazioni di assicurazione e, segnatamente, la liquidazione di sinistri, la quale costituisce una delle parti essenziali di tali operazioni.
34 Per quanto riguarda, dall’altro lato, la condizione secondo la quale le prestazioni in questione devono essere «effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», occorre verificare se l’attività di un prestatore di servizi quale l’Aspiro, che consiste nel liquidare sinistri in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, possa essere considerata effettuata da tali mediatori o intermediari.
35 A tale riguardo, la circostanza che, stando alla descrizione dei fatti effettuata dal giudice del rinvio, l’Aspiro non possieda la qualifica di mediatore o intermediario di assicurazione non è determinante. La qualifica formale di tale società, infatti, non può essere sufficiente per determinare se la sua attività rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’esenzione.
36 Come la Corte ha già dichiarato, occorre esaminare il contenuto stesso delle attività di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze Arthur Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135, punto 32; Abbey National, C-169/04, EU:C:2006:289, punto 66, e J.C.M. Beheer, C-124/07, EU:C:2008:196, punto 17).
37 Ai fini di tale esame sono richieste due condizioni. In primo luogo, il prestatore dev’essere in rapporto con l’assicuratore e con l’assicurato (sentenza Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621, punto 44). Tale rapporto può essere unicamente indiretto, se il prestatore è un subappaltatore del mediatore o dell’intermediario (v., in tal senso, sentenza J.C.M. Beheer, C-124/07, EU:C:2008:196, punto 29). In secondo luogo, la sua attività deve ricomprendere aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come ricercare i potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore (v., in tal senso, sentenza Arthur Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135, punti 33 e 36).
38 La prima di tali condizioni è soddisfatta da un prestatore come l’Aspiro. Essa intrattiene infatti rapporti diretti con l’impresa di assicurazione, giacché esercita la propria attività in nome e per conto di quest’ultima, e rapporti indiretti con l’assicurato, nell’ambito dell’esame e della gestione dei sinistri.
39 Invece, quanto alla seconda di dette condizioni, relativa alle prestazioni effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione o dai loro subappaltatori, queste ultime devono essere connesse alla natura stessa del mestiere di mediatore o di intermediario di assicurazione, il quale consiste nella ricerca di clienti e nel mettere questi ultimi in relazione con l’assicuratore, in vista della conclusione di contratti di assicurazione (v., in particolare, sentenze Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621, punto 45; Arthur Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135, punto 36, e J.C.M. Beheer, C-124/07, EU:C:2008:196, punto 18). Per quanto riguarda il subappaltatore, occorre che quest’ultimo partecipi alla conclusione di contratti di assicurazione (v., in tal senso, sentenza J.C.M. Beheer, C-124/07, EU:C:2008:196, punti 9 e 18).
40 Orbene, l’attività consistente nella liquidazione dei sinistri in nome e per conto di un assicuratore, come quella di cui al procedimento principale, non è in alcun modo connessa al fatto di ricercare potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore in vista della conclusione di contratti di assicurazione.
41 Ne deriva che una siffatta attività non rientra tra le prestazioni «effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.
42 Analogamente ai servizi di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza Arthur Andersen (C-472/03, EU:C:2005:135), i servizi di liquidazione di sinistri forniti da un prestatore come l’Aspiro si deve ritenere configurino non prestazioni di servizi effettuate da un intermediario di assicurazione, bensì un frazionamento delle attività esercitate dalle imprese di assicurazione (v., in tal senso, sentenza Arthur Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135, punto 38).
43 Ciò premesso, non è necessario far riferimento, come fa il governo del Regno Unito, alla nozione di «intermediazione assicurativa», di cui all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU 2003, L 9, pag. 3), né a quelle di attività di mediatori e di agenti di assicurazione a cui rinvia l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l’effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU 1977, L 26, pag. 14), sostituite dalla direttiva 2002/92. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, tali direttive mirano a promuovere la libera prestazione dei servizi in questione nell’Unione e perseguono un obiettivo distinto da quello della direttiva IVA. Le definizioni in parola non possono, pertanto, essere utilizzate tali e quali al fine di determinare, nel contesto della direttiva IVA, l’ambito delle operazioni esenti da IVA.
44 Ne consegue che l’operazione consistente semplicemente nell’affidare il trattamento dei sinistri a un terzo, senza che tale esternalizzazione sia legata al fatto di ricercare potenziali clienti e metterli in relazione con l’impresa di assicurazione in vista della conclusione di contratti di assicurazione, non è esente da IVA.
45 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso che servizi di liquidazione di sinistri, come quelli di cui al procedimento principale, forniti da un terzo in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, non rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che servizi di liquidazione di sinistri, come quelli di cui al procedimento principale, forniti da un terzo in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, non rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione.
Firme
* Lingua processuale: il polacco.