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4.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 146/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 13 febbraio 2015 — X, altra parte nel procedimento: Ministerraad

(Causa C-68/15)

(2015/C 146/24)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrente: X

Altra parte nel procedimento: Ministerraad

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime nazionale ai sensi del quale:

a)

società stabilite in un altro Stato membro con una stabile organizzazione nel Belgio sono assoggettate ad imposta se procedono ad una distribuzione di profitti che non sono compresi nell’utile imponibile definitivo della società, senza riguardo alla circostanza se gli utili della stabile organizzazione nel Belgio siano confluiti nella sede principale, mentre società stabilite in un altro Stato membro con una società controllata nel Belgio non sono soggette a siffatta imposizione qualora decidano di procedere ad una distribuzione degli utili non compresi nell’utile imponibile definitivo della società, senza riguardo alla circostanza se la società controllata abbia distribuito o meno un dividendo;

b)

società stabilite in un altro Stato membro con una stabile organizzazione nel Belgio, in caso di accantonamento integrale dell’utile realizzato in Belgio, sono assoggettate ad un imposta se procedono ad una distribuzione di profitti che non sono compresi nell’utile imponibile definitivo della società, mentre società belghe, in caso di accantonamento integrale degli utili, non sono soggette a siffatta imposizione.

2)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/96/UE (1) del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, debba essere interpretato nel senso che si configura una ritenuta alla fonte quando una disposizione di diritto nazionale prevede che, in caso di distribuzione degli utili da una società figlia alla sua società madre, viene riscossa un’imposta in quanto nello stesso periodo imponibile vengono distribuiti dividendi e il risultato fiscale viene ridotto totalmente o parzialmente con la deduzione del capitale di rischio e/o del trasferimento delle perdite fiscali, mentre gli utili sulla base della normativa nazionale non sarebbero tassabili ove rimanessero presso la società figlia e non venissero distribuiti alla società madre.

3)

Se l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/96/UE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime nazionale ai sensi del quale viene imposta una tassa sulla distribuzione di dividendi, se dal regime in parola discende che, se una società distribuisce un dividendo ricevuto in un anno successivo a quello in cui lo ha percepito, viene assoggettata ad imposizione per una parte del dividendo che supera la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, mentre ciò non avviene se la società in parola distribuisce nuovamente un dividendo nell’anno in cui lo percepisce.


(1)  GU L 345, pag. 8.