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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

15 febbraio 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 64 TFUE – Movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti che implicano la prestazione di servizi finanziari – Attività finanziarie detenute su un conto bancario svizzero – Avviso di rettifica fiscale – Termine di rettifica fiscale – Prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza»

Nella causa C-317/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 10 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2015, nel procedimento

X

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Vajda (relatore), facente funzione di presidente di sezione, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. L. Noort, M. K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da J. Möller e T. Henze, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. M. De Socio, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da W. Roels e C. Soulay, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra X, persona fisica, e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato per le Finanze, Paesi Bassi), riguardo all’avviso di rettifica relativo all’imposta sui redditi e ai contributi previdenziali obbligatori per gli esercizi dal 1998 al 2006.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam] (GU 1988, L 178, pag. 5), così dispone:

«Gli Stati membri sopprimono le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri, fatte salve le disposizioni che seguono. Per facilitare l’applicazione della presente direttiva i movimenti di capitali sono classificati in base alla nomenclatura riportata nell’allegato I».

4        Tra i movimenti di capitali elencati nell’allegato I della direttiva 88/361 figurano, nella rubrica VI di questa, le «[o]perazioni in conti correnti e depositi presso istituti finanziari», che comprendono segnatamente le «[o]perazioni effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri».

 Il diritto dei Paesi Bassi

5        L’articolo 16 dell’Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (codice tributario; in prosieguo, l’«AWR») dispone:

«1.      Qualora un qualche fatto susciti il sospetto che a torto non abbia avuto luogo l’assoggettamento ad imposta ovvero che sia stato liquidato un importo troppo basso, (...) l’ispettore può esigere a posteriori l’imposta non prelevata (...)

(…)

3.      Il potere di emettere un avviso di rettifica fiscale decade con il decorso di cinque anni dal momento in cui è sorto il debito d’imposta. (…)

4.      Qualora sia stata prelevata un’imposta troppo bassa per un elemento imponibile mantenuto o generato all’estero, il potere di rettifica fiscale, in deroga a quanto stabilito al terzo paragrafo, prima frase, decade con il decorso di dodici anni dal momento in cui è sorto il debito d’imposta».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6        Nel maggio 2002 è stata presentata denuncia per violazione della Wet toezicht effectenverkeer (legge sul controllo dei movimenti di titoli). Successivamente è stata avviata una indagine penale, nell’ambito della quale X è stato ascoltato diverse volte.

7        Con lettera del 13 gennaio 2009, X ha fornito alle autorità fiscali olandesi informazioni relative a un conto che aveva posseduto presso un istituto bancario in Svizzera con un nome in codice fino all’inizio del 2004 nonché a un conto che possedeva in un istituto bancario in Lussemburgo, sempre dall’inizio del 2004, e di cui non aveva fatto menzione nelle sue dichiarazioni dei redditi notificate negli anni precedenti a tale lettera.

8        Il 27 luglio 2010, i risultati dell’indagine penale sono stati trasmessi dall’Officier van Justitie (Pubblico ministero, Paesi Bassi) alle autorità fiscali. Il 30 novembre 2010, sono stati notificati gli avvisi di rettifica per gli anni dal 1998 al 2006.

9        X ha presentato ricorso contro tali avvisi di rettifica dinanzi al Rechtbank te Breda (tribunale di Breda, Paesi Bassi). Con sentenza del 12 settembre 2012, detto giudice ha ritenuto che gli avvisi di rettifica per gli anni sino al 2004 incluso, che erano stati emessi in applicazione del termine di rettifica fiscale prolungato di cui all’articolo 16, paragrafo 4, dell’AWR non fossero stati emessi con la dovuta tempestività, ai sensi della sentenza dell’11 giugno 2009, X e Passenheim-van Schoot (C-155/08 e C-157/08, EU:C:2009:386). Tale giudice ha tuttavia dichiarato che, in forza della clausola di «standstill» di cui all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, la libera circolazione dei capitali, e dunque la giurisprudenza risultante da tale sentenza, non era applicabile all’avviso di rettifica, dal momento che esso riguardava il conto bancario svizzero. Per questi motivi, ha confermato gli avvisi di rettifica per gli anni sino al 2003 incluso, fatta eccezione per una correzione relativa alla ripartizione del reddito tra X ed il suo coniuge, ed ha ridotto l’avviso di rettifica per l’anno 2004 dell’imposta relativa al conto bancario lussemburghese.

10      L’Ispettore tributario ha impugnato la decisione del Rechtbank te Breda (tribunale di Breda) dinanzi al Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s-Hertogenbosch, Paesi Bassi) in quanto tale decisione riguardava l’avviso di rettifica per l’anno 2004, negando che non fosse stata prestata la dovuta diligenza. Dal canto suo, X ha presentato impugnazione incidentale dinanzi al Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s-Hertogenbosch) avverso tale decisione nella parte in cui essa riguardava gli avvisi di rettifica notificati a titolo di tutti gli anni controversi dinanzi al Rechtbank te Breda (tribunale di Breda), e in detto contesto, ha negato che la clausola di «standstill», figurante all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, comporti che la libera circolazione dei capitali non sia applicabile laddove riguarda il suo conto bancario svizzero.

11      Il Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s-Hertogenbosch) ha respinto l’appello principale dell’ispettore tributario in quanto infondato. Per quanto riguarda l’appello incidentale di X, detto giudice l’ha dichiarato irricevibile nella parte che riguardava le decisioni relative agli avvisi di rettifica per gli anni sino al 2003 incluso nonché per gli anni 2005 e 2006, ma ha ritenuto che fosse fondato nella parte che riguardava la decisone relativa all’avviso di rettifica per l’anno 2004. A tale riguardo, il giudice in parola ha ritenuto che la rettifica relativa al conto bancario svizzero rientrasse integralmente nell’ambito di applicazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza dell’11 giugno 2009, X e Passenheim-van Schoot (C-155/08 e C-157/08, EU:C:2009:368). Secondo il medesimo giudice, l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE non era applicabile al procedimento principale, giacché la misura di cui all’articolo 16, paragrafo 4, dell’AWR era una norma generale che può anche applicarsi in situazioni che non implicano investimenti diretti con la prestazione di servizi finanziari o altresì l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari, le quali costituiscono le categorie espressamente menzionate all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

12      X e il Segretario di Stato per le Finanze hanno proposto ricorsi per cassazione contro la sentenza del Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s-Hertogenbosch) dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi). Il Segretario di Stato per le Finanze sostiene che il Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s-Hertogenbosch) ha erroneamente considerato che l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE non comprende misure quali l’avviso di rettifica relativo ai redditi provenienti dal conto bancario svizzero per l’anno 2004 con applicazione del termine di rettifica fiscale di cui all’articolo 16, paragrafo 4, dell’AWR.

13      Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) esprime dubbi, in primo luogo, in relazione alla questione se l’ambito di applicazione sostanziale dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, venga delimitato dall’oggetto della normativa nazionale pertinente oppure dall’operazione circoscritta mediante detta normativa nazionale. A tale riguardo, rileva, da un lato, che il rinvio all’«applicazione» di restrizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE sembra deporre a favore di un’interpretazione in tal senso. Il giudice in parola, inoltre, ritiene che la prima interpretazione potrebbe portare a privare tale disposizione del suo effetto utile essenziale. Dall’altro lato, fa osservare che la sentenza del 14 dicembre 1995, Sanz de Lera e a. (C-163/94, C-165/94 e C-250/94, EU:C:1995:451) potrebbe fornire un argomento in favore della prima interpretazione. In tale sentenza, la Corte avrebbe dichiarato che non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 73 C, paragrafo 1, del Trattato CE (attualmente divenuto articolo 64, paragrafo 1, TFUE), una disciplina che si applica in modo generale a tutte le esportazioni di monete, biglietti di banca o assegni al portatore, ivi comprese quelle che non implicano investimenti diretti nei paesi terzi, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati.

14      In secondo luogo, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) esprime dubbi sulla questione se l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che riguarda esclusivamente il diritto nazionale, applicabile al prestatore di servizi finanziari, che disciplina le condizioni o le modalità di tale prestazione di servizi. A tale riguardo, esso rileva, da un lato, che, in un giudizio pendente alla data della decisione di rinvio e successivamente deciso con sentenza del 21 maggio 2015, Wagner-Raith (C-560/13, EU:C:2015:347), il giudice del rinvio e la Commissione europea si erano espressi a sostegno di una siffatta interpretazione. Dall’altro, considera che, avverso tale interpretazione, si può addurre che la formulazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, non corrobora siffatta tesi, e che il significato effettivo di tale disposizione risulterebbe considerevolmente limitato.

15      In terzo e ultimo luogo, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) si trova a dover affrontare la questione se l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 4, dell’AWR, al conto detenuto da X presso una banca in Svizzera, sia compresa nei termini «qualunque restrizione (…) per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino (…) la prestazione di servizi finanziari», di cui all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo, occorre osservare che, benché sia possibile qualificare il possesso di un conto titoli come servizio finanziario alla luce della sentenza dell’11 giugno 2009, X e Passenheim-van Schoot (C-155/08 e C-157/08, EU:C:2009:368), la menzionata sentenza verte sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 CE (attualmente divenuti articoli 56 e 63 TFUE) e si può dubitare se l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nello stesso modo.

16      In tali condizioni, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)      Se il rispetto dell’applicazione di restrizioni a paesi terzi, previsto all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, si estenda anche all’applicazione di restrizioni esistenti in virtù di un regime nazionale come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui alla fattispecie in esame, regime che può essere applicato anche in situazioni che non implicano investimenti diretti, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

2)      Se il rispetto dell’applicazione di restrizioni alla circolazione dei capitali in relazione alla prestazione di servizi finanziari, previsto all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, si riferisca anche a restrizioni che, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui alla fattispecie in esame, non sono rivolte al prestatore di detti servizi e che non disciplinano neppure le condizioni o le modalità della prestazione.

3)      Se si debba considerare un “movimento di capitali che implica la prestazione di servizi finanziari”, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, anche una fattispecie come quella in esame, in cui un cittadino di uno Stato membro ha aperto un conto (titoli) presso un istituto bancario al di fuori dell’Unione, e se al riguardo faccia differenza se, ed eventualmente in che misura, la circostanza che detto istituto finanziario svolga in questo quadro attività a favore del titolare del conto».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

17      Le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, secondo cui l’articolo 63 TFUE lascia impregiudicata l’applicazione, ai paesi terzi, di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione dell’Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

18      Occorre rilevare, da un lato, che tali questioni derivano dall’ipotesi che la normativa di cui trattasi al procedimento principale, che prevede un termine di rettifica fiscale prolungato, costituisca una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE.

19      Dall’altro, emerge dalla decisione di rinvio che la normativa in discussione è entrata in vigore l’8 giugno 1991. Detta normativa risultava dunque applicabile prima della data del 31 dicembre 1993 prevista dall’articolo 64, paragrafo 1, TFUE e, pertanto, soddisfa il requisito temporale disciplinato in tale disposizione.

 Sulla prima questione

20      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che si applica a una normativa nazionale che impone una restrizione ai movimenti di capitali considerati in tale disposizione, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui al procedimento principale, anche allorché detta restrizione può essere parimenti applicata in situazioni che non implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

21      A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che dal tenore letterale dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, risulta che la menzionata disposizione prevede una deroga al divieto di cui all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE a favore del «l’applicazione» delle restrizioni esistenti al 31 dicembre 1993 in forza del diritto nazionale per quanto concerne i movimenti di capitali quando implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Pertanto, l’applicabilità dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE non dipende dall’oggetto della normativa nazionale che prevede tali restrizioni, ma dal suo effetto. La disposizione citata si applica in quanto detta normativa nazionale comporta una restrizione ai movimenti di capitali che implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Ne consegue che il fatto che la normativa in parola possa applicarsi parimenti ad altre situazioni, non è idoneo ad impedire l’applicabilità dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE nelle circostanze che esso contempla.

22      In secondo luogo, tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza della Corte. Essa dichiara, infatti, che una restrizione ai movimenti di capitali, quale il trattamento fiscale meno vantaggioso dei dividendi di origine estera, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, dal momento che essa si riferisce a partecipazioni acquistate al fine di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti tra l’azionista e la società interessata e che permettono all’azionista di partecipare effettivamente alla gestione o al controllo di tale società (sentenza del 24 novembre 2016, SECIL, C-464/14, EU:C:2016:896, punto 78 e giurisprudenza ivi citata). Analogamente, secondo la Corte, una restrizione rientra nell’ambito dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE in quanto restrizione dei movimenti di capitali implicanti investimenti diretti qualora riguardi gli investimenti di qualsiasi tipo effettuati dalle persone fisiche o giuridiche ed aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra il finanziatore e l’impresa cui tali fondi sono destinati per l’esercizio di un’attività economica (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2008, Orange European Smallcap Fund, C-194/06, EU:C:2008:289, punto 102). Da tali sentenze e, in particolare, dalle espressioni «dal momento che» e «qualora» ivi presenti deriva che l’ambito di applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE non dipende dall’oggetto specifico di una restrizione nazionale, ma dal suo effetto sui movimenti di capitali quali considerati in suddetto articolo.

23      Siffatta interpretazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE non è rimessa in discussione dalla sentenza del 14 dicembre 1995, Sanz de Lera e a. (C-163/94, C-165/94 e C-250/94, EU:C:1995:451), citata dal giudice del rinvio. Certamente, dopo aver precisato, al punto 33 di tale sentenza, che l’esportazione materiale di mezzi di pagamento non può essere di per sé considerata un movimento di capitali, la Corte ha constatato, ai punti 35 e 36 della menzionata sentenza, che una normativa nazionale che si applica in modo generale a tutte le esportazioni di monete, biglietti di banca o assegni al portatore, ivi comprese quelle che non implicano investimenti diretti nei paesi terzi, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati, non rientrava nel campo di applicazione dell’articolo 73 C, paragrafo 1, del Trattato CE (attualmente divenuto articolo 64, paragrafo 1, TFUE). Tuttavia, al punto 37 della medesima sentenza, la Corte ha considerato che gli Stati membri hanno il diritto di verificare la natura e l’autenticità delle operazioni o dei movimenti di cui si tratti, per accertare che trasferimenti di tal genere non siano utilizzati in funzione di movimenti di capitali sottoposti specificamente a restrizioni autorizzate dall’articolo 73 C, paragrafo 1, del Trattato CE. Si evince dalla sentenza del 14 dicembre 1995, Sanz de Lera e a. (C-163/94, C-165/94 e C-250/94, EU:C:1995:451), che la Corte ha considerato che gli Stati membri possono avvalersi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE in quanto la normativa nazionale si applica ai movimenti di capitali considerati da tale disposizione.

24      In terzo luogo, occorre rilevare che un’interpretazione secondo cui l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE si applicherebbe solo nel caso in cui la normativa nazionale di cui trattasi riguardasse esclusivamente i movimenti di capitali considerati da tale disposizione sarebbe contraria all’effetto utile di quest’ultima. Infatti, come sottolineato dal governo dei Paesi Bassi nelle sue conclusioni presentate alla Corte, una siffatta interpretazione avrebbe la conseguenza di obbligare tutti gli Stati membri, per poter beneficiare dell’autorizzazione di applicare le restrizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, a rivedere la propria legislazione nazionale prima della scadenza in data 1º gennaio 1994 al fine di adattarla in modo molto preciso alla portata della menzionata disposizione.

25      Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che si applica a una normativa nazionale che impone una restrizione ai movimenti di capitali considerati in tale disposizione, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui al procedimento principale, anche allorché detta restrizione può essere parimenti applicata in situazioni che non implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

 Sulla terza questione

26      Con la sua terza questione, che occorre esaminare prima della seconda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’apertura di un conto titoli da parte di un residente di uno Stato membro presso un istituto bancario ubicato al di fuori dell’Unione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientri nella nozione di movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

27      A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, in mancanza, nel Trattato FUE, di una definizione della nozione di «movimenti di capitali», la Corte ha riconosciuto un valore indicativo alla nomenclatura che costituisce l’allegato I della direttiva 88/361, posto che, conformemente a quanto ricordato nell’introduzione dell’allegato in parola, l’elenco che esso contiene non presenta un carattere esaustivo (sentenza del 21 maggio 2015, Wagner-Raith, C-560/13, EU:C:2015:347, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, come fatto presente dalla Commissione nelle sue osservazioni presentate alla Corte, tale allegato menziona, nella sua rubrica VI, le «[o]perazioni in conti correnti e depositi presso istituti finanziari», che comprendono segnatamente le «[o]perazioni effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri». L’apertura di un conto titoli presso un istituto bancario, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra dunque nella nozione di «movimenti di capitali».

28      In secondo luogo, la Corte ha statuito che, al fine di poter rientrare nella deroga prevista all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, la misura nazionale deve vertere su movimenti di capitali che presentino un nesso sufficientemente stretto con la prestazione di servizi finanziari, il che richiede che vi sia un nesso causale tra il movimento di capitali e la prestazione di servizi finanziari (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, Wagner-Raith, C-560/13, EU:C:2015:347, punti 43 e 44).

29      A tale riguardo, occorre rilevare che i movimenti di capitali a cui dà luogo l’apertura di un conto titoli presso un istituto bancario implicano la prestazione di servizi finanziari. Da un lato, infatti, è pacifico che l’istituto bancario in parola svolga per il titolare del conto servizi di gestione di detto conto, che devono essere qualificati come prestazioni di servizi finanziari.

30      Dall’altro, sussiste un nesso causale tra i movimenti di capitali di cui trattasi e la prestazione di servizi finanziari, poiché il titolare investe i suoi capitali in un conto titoli beneficiando, in cambio, di servizi di gestione da parte dell’istituto bancario. Pertanto, esiste, in una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, un nesso sufficientemente stretto tra i movimenti di capitali e la prestazione di servizi finanziari.

31      Ne consegue che occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’apertura di un conto titoli da parte di un residente di uno Stato membro presso un istituto bancario ubicato al di fuori dell’Unione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra nella nozione di movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

 Sulla seconda questione

32      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se la possibilità che l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE riconosce agli Stati membri di applicare restrizioni ai movimenti di capitali che implichino la prestazione di servizi finanziari valga del pari per quelle che, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, non riguardano né il prestatore di servizi né le condizioni e le modalità della prestazione di servizi.

33      A tale riguardo, occorre rilevare che il criterio determinante per l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE verte sul nesso causale esistente tra i movimenti di capitali e la prestazione di servizi finanziari e non sull’ambito di applicazione personale della misura nazionale controversa o sul suo rapporto con il prestatore, piuttosto che con il destinatario, di tali servizi. In effetti, l’ambito di applicazione di tale disposizione è definito con riferimento alle categorie di movimenti di capitali che possono essere oggetto di restrizioni (sentenza del 21 maggio 2005, Wagner-Raith, C-560/13, EU:C:2015:347, punto 39).

34      Di conseguenza, la circostanza che una misura nazionale riguardi anzitutto l’investitore e non il prestatore di un servizio finanziario non impedisce che tale misura rientri nell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 21 maggio 2005, Wagner-Raith, C-560/13, EU:C:2015:347, punto 40). Analogamente, la circostanza che una misura nazionale non presenti alcun nesso con le condizioni e le modalità di prestazione di un servizio finanziario non osta a che tale misura rientri nell’ambito della disposizione in parola.

35      Ne consegue che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la possibilità che l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE riconosce agli Stati membri di applicare restrizioni ai movimenti di capitali che implichino la prestazione di servizi finanziari vale parimenti per quelle che, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, non riguardano né il prestatore di servizi né le condizioni e le modalità della prestazione di servizi.

 Sulle spese

36      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 64, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che si applica a una normativa nazionale che impone una restrizione ai movimenti di capitali considerati in tale disposizione, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, anche allorché detta restrizione può essere parimenti applicata in situazioni che non implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

2)      L’apertura di un conto titoli da parte di un residente di uno Stato membro presso un istituto bancario ubicato al di fuori dell’Unione europea, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra nella nozione di movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

3)      La possibilità che l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE riconosce agli Stati membri di applicare restrizioni ai movimenti di capitali che implichino la prestazione di servizi finanziari vale parimenti per quelle che, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, non riguardano né il prestatore di servizi né le condizioni e le modalità della prestazione di servizi.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.