19.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 346/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Trybunał Konstytucyjny (Polonia), il 20 luglio 2015 — Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)
(Causa C-390/15)
(2015/C 346/06)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Trybunał Konstytucyjny
Parti
Istante: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)
Altre parti: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokurator Generalny
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto (2), sia invalido per il fatto che nel processo legislativo è stato violato un essenziale requisito procedurale di consultazione del Parlamento europeo. |
2) |
Se l’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE richiamata nella prima questione, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato III alla citata direttiva, sia invalido perché viola il principio di neutralità fiscale nella parte in cui esclude l’applicazione delle aliquote ridotte ai libri pubblicati in forma digitale e ad altre pubblicazioni elettroniche. |
(1) GU L 347, pag. 1.
(2) GU L 116, pag. 18.