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Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 14 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria - Portogallo) – Bernard Jean Marie Gabarel / Fazenda Pública

(Causa C-555/15)1

(Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Prestazione di cure alla persona nel contesto delle attività mediche e paramediche – Fisioterapia – Osteopatia)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria

Parti

Ricorrente: Bernard Jean Marie Gabarel

Convenuta: Fazenda Pública

Dispositivo

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE  del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un fisioterapista che, nel contesto della sua attività professionale sanitaria, ricorre, in maniera indistinta o complementare, sia a terapie proprie della fisioterapia sia a terapie proprie dell’osteopatia, deve essere esentato dall’imposta sul valore aggiunto non solo per le prime terapie citate, ma anche per le seconde, se l’esclusione di queste ultime dal quadro dell’esercizio delle professioni paramediche ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto esula dai limiti del potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri da tale disposizione.

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1 GU C 16 del 18/1/2016.

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