7.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 90/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 17 novembre 2015 — Minister Finansów/Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie
(Causa C-605/15)
(2016/C 090/06)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Minister Finansów
Convenuto: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una disposizione nazionale in materia di esenzione dall’IVA di un’associazione autonoma di persone, che non prevede alcun presupposto né alcuna procedura atti a determinare il rispetto della condizione relativa alle distorsioni della concorrenza, sia conforme all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in combinato disposto con l’articolo 131 della direttiva IVA, nonché con i principi di effettività, di certezza del diritto e del legittimo affidamento. |
2) |
Quali criteri debbano essere applicati per valutare il rispetto della condizione relativa alle distorsioni della concorrenza di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA. |
3) |
Se la risposta alla seconda questione sia influenzata dal fatto che le prestazioni di servizi vengono effettuate da un’associazione autonoma di persone a favore dei membri soggetti alla giurisdizione di diversi Stati membri. |
(1) GU L 347, pag. 1.