ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
12 gennaio 2017 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Soggetto passivo che svolge al contempo attività economiche e attività non economiche – Società holding che presta alle sue controllate servizi a titolo gratuito»
Nella causa C-28/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria), con decisione del 7 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria il 18 gennaio 2016, nel procedimento
MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
contro
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, J.-C. Bonichot e C. G. Fernlund (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la MVM Magyar Villamos Művek Zrt., da Sz. Vámosi-Nagy e P. Vaszari, ügyvédek,
– per il governo ungherese, da M. Bóra, G. Koós e Z. Fehér, in qualità di agenti,
– per il governo del Regno Unito, da J. Kraehling, in qualità di agente, assistita da H.L. McCarthy, solicitor,
– per la Commissione europea, da V. Bottka e L. Lozano Palacios, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la MVM Magyar Villamos Művek Zrt. e la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebviteli Igazgatóság (Direzione superiore dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria; in prosieguo: l’«amministrazione fiscale») avente ad oggetto il diritto della MVM alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava, a monte, sui servizi acquistati nell’interesse delle sue società controllate.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 così dispone:
«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
(…)
c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
(…)».
4 L’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».
5 L’articolo 26 paragrafo 1, della suddetta direttiva stabilisce quanto segue:
«Sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni seguenti:
(…)
b) la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa».
6 L’articolo 167 della medesima direttiva così dispone:
«Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile».
7 L’articolo 168 della direttiva 2006/112 è del seguente tenore:
«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:
a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;
(…)».
8 L’articolo 173, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce quanto segue:
«Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione di cui agli articoli 168, 169 e 170, sia per operazioni che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per il prorata dell’IVA relativo alla prima categoria di operazioni.
(…)».
Diritto ungherese
9 Gli articoli 2, 6, 14, 119, 120 e 123 dell’az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (legge n. CXXVII del 2007 relativa all’IVA) traspongono nell’ordinamento giuridico ungherese rispettivamente gli articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 della direttiva 2006/112. Tali disposizioni interne sono formulate sostanzialmente in modo identico agli articoli della suddetta direttiva da esse trasposta.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10 La MVM è una società commerciale di proprietà dello Stato operante nel settore dell’energia. Essa, da un lato, concede in locazione centrali elettriche e reti di fibra ottica. Dall’altro, è proprietaria di una serie di società dedite principalmente alla produzione o alla commercializzazione di energia elettrica.
11 La MVM, in forza di un contratto cosiddetto «di controllo» stipulato ai sensi del diritto ungherese con le sue società controllate, ha costituito un gruppo di società riconosciuto in virtù del medesimo diritto (in prosieguo: il «gruppo»). La costituzione di un gruppo siffatto non ha, tuttavia, comportato la creazione di una persona giuridica distinta né ha privato i membri del gruppo della loro personalità giuridica. Inoltre, tali membri non hanno aderito a un regime di assoggettamento di gruppo all’IVA.
12 La controversia principale riguarda la decisione adottata dall’amministrazione fiscale a seguito di un controllo delle dichiarazioni della MVM relative all’IVA corrispondenti agli esercizi compresi tra il 2008 e il 2010.
13 Durante tale periodo, la MVM era incaricata della gestione strategica del gruppo. A tal fine essa ha utilizzato servizi giuridici, imprenditoriali e di relazioni pubbliche, in primo luogo, nel proprio interesse, dal momento che tali servizi erano prestati nell’ambito della sua attività di locazione di centrali elettriche e di reti di fibra ottica, soggetta, in quanto tale, all’IVA, in secondo luogo, nell’interesse di tutto il gruppo e, in terzo luogo, nell’interesse di ciascun membro di detto gruppo. La MVM ha detratto l’IVA relativa a tutti i suddetti servizi. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, la MVM non ha fatturato alle sue società controllate i servizi utilizzati, nemmeno quando tali servizi venivano prestati nell’interesse di tutto il gruppo o erano direttamente connessi alle attività soggette ad imposta di altri membri di tale gruppo. La MVM non ha neppure addebitato alle società del gruppo costi generali per la sua gestione strategica, svolgendo pertanto tale attività di gestione a titolo gratuito.
14 L’amministrazione fiscale ha ritenuto che l’IVA relativa ai servizi giuridici, imprenditoriali e di relazioni pubbliche fosse detraibile, ai sensi della legge n. CXXVII del 2007 relativa all’IVA, unicamente nei limiti in cui la MVM avesse utilizzato tali servizi al fine di effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi. Pertanto, tale amministrazione ha negato alla MVM il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai suddetti servizi, qualora essi fossero stati utilizzati nell’interesse di altri membri del gruppo o qualora si trattasse di servizi di gestione aziendale connessi segnatamente all’acquisizione di partecipazioni societarie (in prosieguo: i «servizi in questione»). In tali circostanze, infatti, l’amministrazione fiscale ha ritenuto che la MVM fosse la beneficiaria finale di tali servizi.
15 La MVM ha presentato un ricorso avverso la decisione dell’amministrazione fiscale, nel quale ha dedotto che i servizi in questione avevano generato spese generali connesse alla sua attività soggetta ad imposta, dal momento che tale società è un soggetto passivo dell’IVA che non esercita alcuna attività esente da imposta. La MVM, nell’ambito di tale ricorso, ha altresì sostenuto che la mancata fatturazione alle sue società controllate non incideva sul suo diritto alla detrazione dell’IVA.
16 Il giudice di primo grado ha respinto tale ricorso sulla base del rilievo che i servizi in questione non erano stati utilizzati per l’esercizio di un’attività soggetta a IVA e che non sussisteva alcun diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per tali servizi.
17 La MVM ha presentato un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, la Kúria (Corte suprema, Ungheria).
18 Il giudice del rinvio osserva che, durante il periodo in questione nella causa di cui è stato adito, la MVM, ha operato, sotto il profilo della fatturazione, come una società holding passiva, nei limiti in cui le sue società controllate le corrispondevano, in linea di principio, unicamente dividendi, mentre, per quanto riguarda l’esercizio della gestione centralizzata delle attività del gruppo, essa ha operato come una società holding attiva.
19 Orbene, tale giudice rileva che, sotto il profilo economico, la fatturazione di servizi da parte di una società holding alle sue società controllate, all’interno di gruppi di società a carattere meramente nazionale, è solo una questione tecnica. Non si tratterebbe, del resto, di prestazioni rese a titolo gratuito, giacché la MVM otterrebbe maggiori dividendi in cambio dei servizi che essa presta, asseritamente a titolo gratuito, alle sue società controllate.
20 È in tali circostanze che la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento principale e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una società holding che svolge un ruolo attivo nella gestione di determinate attività delle società controllate o di tutto il gruppo di società, senza tuttavia addebitare alle controllate i servizi prestati in qualità di holding operativa né i corrispondenti importi IVA, costituisca un soggetto passivo a fini IVA in relazione a detti servizi.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se una società holding attiva possa esercitare, e in questo caso in che modo, il diritto di detrarre l’IVA corrispondente ai servizi da essa utilizzati che siano direttamente collegati all’attività economica gravata da IVA di alcune società controllate.
3) Nel caso in cui la prima questione riceva una risposta affermativa, se una società holding attiva possa esercitare, e in questo caso in che modo, il diritto di detrarre l’IVA corrispondente ai servizi utilizzati nell’interesse di tutto il gruppo di società.
4) Se le risposte alle precedenti questioni divergano e, in tal caso, in che misura, qualora una società holding attiva fatturi alle società controllate i suddetti servizi utilizzati, a titolo di servizi intermediari».
Sulle questioni pregiudiziali
21 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
22 Tale articolo deve essere applicato al caso di specie.
23 Con le sue quattro questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che l’ingerenza di una società holding, come quella in questione nel procedimento principale, nella gestione delle sue società controllate, qualora essa non abbia addebitato a queste ultime né i servizi da essa acquistati nell’interesse di tutto il gruppo di società o di alcune sue società controllate né l’IVA corrispondente, possa essere considerata un’«attività economica» ai sensi di tale direttiva, che conferisce il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per tali servizi.
24 In via preliminare, occorre ricordare che, nonostante la direttiva 2006/112 assegni un ambito di applicazione molto ampio all’IVA, solo le attività aventi carattere economico sono soggette a tale imposta (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2009, Commissione/Finlandia, C-246/08, EU:C:2009:671, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, dall’articolo 2 di tale direttiva emerge che, tra le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro, sono soggette a IVA unicamente quelle effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
25 A tale riguardo, la Corte ha già statuito che, come regola generale, un’attività è considerata «economica» quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore della prestazione (v. sentenza del 29 ottobre 2009, Commissione/Finlandia, C-246/08, EU:C:2009:671, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).
26 Occorre inoltre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il diritto alla detrazione dell’IVA previsto dagli articoli 167 e seguenti della direttiva 2006/112 costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e, in linea di principio, non può essere assoggettato a limitazioni. Tale diritto è esercitato immediatamente per la totalità delle imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos, C-516/14, EU:C:2016:690, punti 37 e 38 nonché la giurisprudenza ivi citata).
27 Il sistema delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA (v. sentenza del 15 settembre 2016, Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos, C-516/14, EU:C:2016:690, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).
28 Per quanto riguarda le condizioni sostanziali richieste per il sorgere del diritto alla detrazione dell’IVA, dalla formulazione dell’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 risulta che i beni o i servizi invocati a base di detto diritto devono essere utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni o servizi devono essere forniti da un altro soggetto passivo (v. sentenza del 15 settembre 2016, Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos, C-516/14, EU:C:2016:690, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).
29 A tale riguardo, va ribadito che, affinché l’IVA sia detraibile, le operazioni effettuate a monte devono presentare un nesso diretto e immediato con le operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione. Così, il diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese effettuate per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione (v. sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt, C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).
30 Per quanto riguarda, più in particolare, il diritto alla detrazione di una società holding, la Corte ha già statuito che non ha lo status di soggetto passivo dell’IVA, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112, e non ha diritto a detrazioni in base all’articolo 167 di tale direttiva, una società holding il cui unico scopo sia l’assunzione di partecipazioni presso altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che tale società possiede nella sua qualità di azionista o di socio (v. sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt, C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).
31 Il mero acquisto e la mera detenzione di partecipazioni societarie non devono essere ritenuti attività economiche ai sensi della direttiva 2006/112 tali da conferire al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo. Infatti, la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile, in quanto l’eventuale dividendo, frutto di detta partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene (v. sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt, C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).
32 Ciò non vale qualora la partecipazione sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società di cui si sono acquisite le partecipazioni, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio (v. sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt, C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).
33 A tale riguardo, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che l’interferenza di una società holding nella gestione delle società nelle quali ha assunto partecipazioni costituisce un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all’IVA ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva, quali la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici da parte della società holding alle sue controllate (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt, C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 21 e la giurisprudenza ivi citata).
34 Ne consegue che la semplice interferenza di una società holding nella gestione delle sue controllate, vale a dire un’ingerenza che non implichi il compimento di operazioni soggette all’IVA ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2006/112, non può essere considerata come un’«attività economica» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva (v., in tal senso, ordinanza del 12 luglio 2001 Welthgrove, C-102/00, EU:C:2001:416, punti 16 e 17). Pertanto, una gestione siffatta non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/112.
35 Dalla decisione di rinvio emerge che, nel caso di specie, la MVM, durante il periodo in questione nel procedimento principale, non riceveva di norma alcun corrispettivo da parte delle sue società controllate a fronte della sua gestione centralizzata delle attività del gruppo. Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rilevare che l’ingerenza della MVM nella gestione delle sue società controllate non può essere considerata un’«attività economica» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, tale da rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
36 Orbene, la Corte ha già statuito che l’IVA gravante a monte sulle spese sostenute da un soggetto passivo non può dare diritto a detrazione nella misura in cui essa si riferisca ad attività che, in considerazione del loro carattere non economico, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/112 (v. sentenze del 13 marzo 2008, Securenta, C-437/06, EU:C:2008:166, punto 30, e del 29 ottobre 2009, SKF, C-29/08, EU:C:2009:665, punto 59).
37 Ne consegue che la MVM non può beneficiare del diritto alla detrazione dell’IVA assolta per i servizi in questione, nei limiti in cui questi ultimi si riferiscono ad attività che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/112.
38 Tale considerazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che la MVM ha svolto altre attività, quali la locazione di centrali elettriche e di reti di fibra ottica, dal momento che i servizi in questione non sembrano presentare un nesso diretto e immediato con alcuna attività economica soggetta a imposta ai sensi della giurisprudenza citata al punto 29 della presente ordinanza, circostanza che, tuttavia, spetta verificare al giudice del rinvio.
39 A tale riguardo, va rilevato che, come già statuito dalla Corte al punto 24 della sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496), un diritto a detrazione è ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo.
40 Nel caso di specie, è pacifico che la MVM, durante il periodo in questione nel procedimento principale, ha svolto un’attività economica soggetta a imposta, ossia la locazione di centrali elettriche e di reti di fibre ottiche. Orbene, risulta difficile ipotizzare che i servizi in questione, ossia servizi che sono stati utilizzati nell’interesse degli altri membri del gruppo nonché servizi di gestione aziendale concernenti, in particolare, l’assunzione di partecipazioni, possano presentare un nesso diretto ed immediato con tale attività di locazione, quand’anche considerata complessivamente, circostanza che, tuttavia, spetta verificare al giudice del rinvio.
41 Peraltro, la MVM, nelle sue osservazioni presentate dinanzi alla Corte, sostiene di generare, dal 1o gennaio 2015, un margine di profitto sulle operazioni di gestione strategica delle società appartenenti al gruppo.
42 A tale riguardo, è sufficiente constatare che, anche nell’ipotesi in cui tale gestione fosse considerata un’attività economica a partire da tale data, le spese dichiarate negli esercizi compresi tra il 2008 e il 2010 per l’acquisto dei servizi in questione non potrebbero fare parte degli elementi costitutivi del prezzo di tali nuove operazioni soggette ad imposta e non potrebbero, pertanto, conferire il diritto alla detrazione dell’IVA.
43 La MVM ha inoltre affermato dinanzi alla Corte che i servizi in questione sono stati acquistati nell’interesse del gruppo e, dal momento che le sue società controllate esercitavano attività che conferivano il diritto alla detrazione, tali servizi presentano un nesso con le attività economiche di tutto il gruppo.
44 Tuttavia, va rilevato che, nel caso di specie, l’impossibilità di detrarre l’IVA relativa ai servizi in questione deriva dalla scelta della MVM di non addebitare i propri servizi di gestione ai membri del gruppo.
45 A tale riguardo, è sufficiente ribadire che, da un lato, gli imprenditori sono generalmente liberi di scegliere le strutture organizzative e le modalità operative che ritengono più appropriate per le loro attività (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais, C-388/11, EU:C:2013:541, punto 46) e, dall’altro, il principio della neutralità fiscale non implica che un soggetto passivo che ha la scelta tra due operazioni possa scegliere l’una e far valere gli effetti dell’altra (v. sentenza del 9 ottobre 2001, Cantor Fitzgerald International, C-108/99, EU:C:2001:526, punto 33).
46 Infine, qualora il giudice del rinvio dovesse constatare, ad esito dell’esame di cui ai punti 38 e 40 della presente ordinanza, che alcuni dei servizi in questione si riferiscono al contempo ad attività economiche e ad attività non economiche della MVM, va ricordato che le disposizioni della direttiva 2006/112 non contengono regole sui metodi o i criteri che gli Stati membri sono tenuti ad applicare quando adottano disposizioni che consentono una ripartizione dei prorata dell’IVA versata a monte a seconda che le spese corrispondenti attengano ad attività economiche o ad attività non economiche (v. sentenza del 13 marzo 2008, Securenta, C-437/06, EU:C:2008:166, punto 33).
47 In tali circostanze, e affinché i soggetti passivi possano effettuare i calcoli necessari, spetta agli Stati membri stabilire metodi e criteri appropriati a tale scopo, nel rispetto dei principi su cui si basa il sistema comune dell’IVA. In particolare gli Stati membri devono pertanto esercitare il loro potere discrezionale in modo da garantire che la detrazione sia effettuata soltanto per il prorata dell’IVA relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione. Essi devono perciò vigilare affinché il calcolo del prorata tra attività economiche e attività non economiche rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività (v. sentenza del 13 marzo 2008, Securenta, C-437/06, EU:C:2008:166, punti 34 e 37).
48 Tenuto conto delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che, poiché l’ingerenza di una società holding, come quella in questione nel procedimento principale, nella gestione delle sue società controllate, laddove essa non abbia addebitato a queste ultime né i servizi da essa acquistati nell’interesse di tutto il gruppo di società o di alcune sue società controllate né l’IVA corrispondente, non costituisce un’«attività economica» ai sensi di tale direttiva, una società holding siffatta non può beneficiare del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per tali servizi acquistati, nei limiti in cui questi ultimi si riferiscono ad operazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
Gli articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, poiché l’ingerenza di una società holding, come quella in questione nel procedimento principale, nella gestione delle sue società controllate, laddove essa non abbia addebitato a queste ultime né i servizi da essa acquistati nell’interesse di tutto il gruppo di società o di alcune sue società controllate né l’imposta sul valore aggiunto corrispondente, non costituisce un’«attività economica» ai sensi di tale direttiva, una società holding siffatta non può beneficiare del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per tali servizi acquistati, nei limiti in cui questi ultimi si riferiscono ad operazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
Firme
** Lingua processuale: l’ungherese.