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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

26 ottobre 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Imposte sulle società – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 2 – Società madri e figlie di Stati membri diversi – Regime fiscale comune – Deducibilità dall’utile imponibile della società madre – Disposizioni nazionali volte ad eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti dalle società figlie – Mancata presa in considerazione dell’esistenza di un nesso tra gli interessi dei prestiti ed il finanziamento della partecipazione che ha dato luogo al versamento dei dividendi»

Nella causa C-39/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio), con decisione dell’8 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 2016, nel procedimento

Argenta Spaarbank NV

contro

Belgische Staat,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, E. Levits, A. Borg Barthet e M. Berger, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 marzo 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Argenta Spaarbank NV, da B. De Cock e K. Van Duyse, advocaten,

–        per il governo belga, da J.-C. Halleux, P. Cottin e M. Jacobs, in qualità di agenti,

–        per la Commissione europea, da W. Roels, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 aprile 2017.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 6).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Argenta Spaarbank NV ed il Belgische Staat (Stato belga) in merito alla legittimità di un avviso di accertamento in rettifica dell’imposta sulle società per gli esercizi 2000 e 2001, notificato alla società medesima.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il terzo considerando della direttiva 90/435 così recita:

«considerando che le attuali disposizioni fiscali che disciplinano le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi variano sensibilmente da uno Stato membro all’altro e sono, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro; che la cooperazione tra società di Stati membri diversi viene perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro; che occorre eliminare questa penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello [dell’Unione]».

4        L’articolo 1 di tale direttiva prevede che:

«1.      Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

–        alla distribuzione degli utili percepita da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;

–        alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali.

2.      La presente direttiva non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi».

5        Ai sensi del successivo articolo 3:

«1.      Ai fini dell’applicazione della presente direttiva:

a)      la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi alle condizioni di cui all’articolo 2 e che detenga nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi alle medesime condizioni una partecipazione minima del 25%;

b)      si intende per “società figlia” la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a).

2.      In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà:

–        di sostituire, mediante accordo bilaterale, il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto;

–        di non applicare la presente direttiva a quelle società di questo Stato membro che non conservano, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una società di un altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta partecipazione».

6        L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva così dispone:

«1.      Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione di quest’ultima, lo Stato della società madre:

–        si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione;

–        o li sottopone a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili e, eventualmente, l’importo della ritenuta alla fonte prelevata dallo Stato membro in cui è residente la società figlia in applicazione delle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, nel limite dell’importo dell’imposta nazionale corrispondente.

2.      Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia».

 Diritto belga

7        La direttiva 90/435 è stata recepita nel diritto belga con la legge del 23 ottobre 1991 (Moniteur Belge del 15 novembre 1991, pag. 25619), che ha modificato il regime dei redditi definitivamente tassati (in prosieguo: il «regime RDT») allora vigente.

8        A seguito della codificazione della normativa in materia di imposta sul reddito, intervenuta nel 1992, le pertinenti disposizioni relative al regime RDT sono state riunite negli articoli 202, 204 e 205 del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato con il regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992 (supplemento al Moniteur Belge del 30 luglio 1992; in prosieguo: il «CIR 1992»), quale attuato dal regio decreto d’attuazione del codice delle imposte sui redditi del 1992, del 27 agosto 1993 (Moniteur Belge del 13 settembre 1993, pag. 20096).

9        Conformemente a tali disposizioni, una società può dedurre dal proprio utile il 95% dei dividendi ricevuti dalle sue società figlie ai sensi della direttiva 90/435, a titolo di redditi definitivamente tassati (in prosieguo: la «deduzione RDT»).

10      Il funzionamento del regime RDT può essere così succintamente descritto. In un primo momento, il dividendo distribuito dalla società figlia dev’essere incluso nella base imponibile della società madre. Successivamente, tale dividendo è dedotto da detta base imponibile, ma soltanto a condizione che, per il periodo d’imposta considerato, sussista un saldo attivo previa deduzione degli altri utili esenti.

11      In tale contesto, la legge del 20 dicembre 1995 recante disposizioni fiscali, finanziarie e varie (Moniteur Belge del 23 dicembre 1995, pag. 34578) ha inserito, nel CIR 1992, un articolo 198, punto 10°. Quest’ultimo, nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:

«Non si considerano spese effettuate ai fini dell’attività d’impresa:

(...)

10°       Fatta salva l’applicazione dell’articolo 55 [del CIR 1992], gli interessi, sino a concorrenza di un importo pari a quello dei redditi deducibili in forza degli articoli da 202 a 204 [del CIR 1992], percepiti da una società relativamente ad azioni o quote che quest’ultima, al momento della relativa cessione, non abbia detenuto per un periodo ininterrotto di almeno un anno.

Il comma [precedente] non si applica tuttavia alle azioni o quote detenute in società collegate o con le quali sussista un legame di partecipazione, anche nel caso in cui abbiano carattere di investimenti di tesoreria, né alle altre azioni o quote rientranti nelle immobilizzazioni finanziarie».

12      L’articolo 202 del CIR 1992, nella versione applicabile al procedimento principale, così recita:

«§ 1°. Sono del pari dedotti dagli utili del periodo d’imposta, nella misura in cui vi rientrino:

1°      i dividendi, ad eccezione dei redditi ottenuti in occasione della cessione ad una società delle sue proprie azioni o quote, o all’atto della divisione totale o parziale del patrimonio sociale di una società;

(...)

§ 2.      I redditi di cui al § 1, numeri 1° e 2°, sono deducibili solo nel caso in cui la società beneficiaria, alla data della loro attribuzione o del loro versamento, detenga una partecipazione nel capitale della società distributrice non inferiore al 5% o il cui valore d’investimento sia pari ad almeno [50 milioni di franchi belgi (BEF) (circa EUR 1 240 000)].

Tale condizione non si applica tuttavia ai redditi:

1°      percepiti dagli enti creditizi indicati all’articolo 56, paragrafo 1 (...)».

13      L’articolo 204 del CIR 1992, nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:

«I redditi deducibili ai sensi dell’articolo 202, paragrafo 1, numeri 1°, 3° e 4° sono considerati ricompresi negli utili del periodo imponibile fino a concorrenza del 95% dell’importo incassato od ottenuto, eventualmente maggiorato delle ritenute mobiliari reali o fittizie o, con riguardo ai redditi di cui all’articolo 202, paragrafo 1, numeri 4° e 5°, ridotto degli interessi abbonati al venditore nel caso in cui i titoli siano stati acquistati nel periodo imponibile».

14      L’articolo 106, paragrafo 5, del regio decreto d’attuazione del codice delle imposte sui redditi del 1992, del 27 agosto 1993, nel testo applicabile al procedimento principale, prevede che:

«Si rinuncia integralmente alla riscossione della ritenuta mobiliare per i dividendi il cui debitore sia una società figlia belga e il cui beneficiario sia una società madre di un altro Stato membro della Comunità economica europea.

La rinuncia tuttavia non si applica nel caso in cui le azioni detenute dalla società madre per le quali vengono versati i dividendi non rappresentino una partecipazione pari almeno al 25% del capitale della società figlia e se tale partecipazione minima del 25% non sia o non sia stata mantenuta per un periodo ininterrotto di almeno un anno.

Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, per società figlia e società madre si intendono le società figlie e le società madri come definite nella direttiva [90/435]».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      L’Argenta Spaarbank è un ente creditizio autorizzato di diritto belga che, nel corso degli esercizi contabili 1999 e 2000 (esercizi d’imposta 2000 e 2001), ha percepito dividendi provenienti da partecipazioni detenute in imprese belghe e di altri Stati membri dell’Unione europea, in taluni casi, da meno di un anno e, in altri casi, da più di un anno al momento del versamento di tali dividendi.

16      In virtù degli articoli 202 e 204 del CIR 1992, nella loro versione applicabile al procedimento principale, l’Argenta Spaarbank ha beneficiato, quale società madre, della deduzione RDT sino a concorrenza del 95% di detti dividendi.

17      Peraltro, tenuto conto del suo status di ente creditizio, essa ha altresì pagato, nel corso degli esercizi contabili in questione, interessi per un importo di BEF 11 702 186 712 (circa EUR 290 090 000) e di BEF 13 322 033 492 (circa EUR 330 245 000), che sono stati iscritti nel conto economico di tale società alla voce «Interessi e oneri analoghi».

18      Come emerge dalla decisione di rinvio, tali interessi non sono stati pagati per prestiti finalizzati all’acquisizione di partecipazioni nel capitale di una società figlia. Per contro, detti interessi riguardavano conti di risparmio, conti correnti, conti a termine e altri prodotti di investimento che l’Argenta Spaarbank ha offerto ai propri clienti in quanto ente creditizio e avrebbero potuto, a tal titolo, essere soggetti a deduzione in quanto costi sostenuti ai fini dell’impresa.

19      Tuttavia, l’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992 prevede la non deducibilità di tutti gli interessi pagati sino a concorrenza di un importo pari a quello dei redditi deducibili in forza degli articoli da 202 a 204 del CIR 1992, provenienti da azioni o quote acquisite da una società madre e che quest’ultima, al momento della loro cessione, abbia detenuto per un periodo ininterrotto inferiore ad un anno, indipendentemente dall’esistenza di un nesso causale tra tali interessi e i dividendi che abbiano beneficiato della deduzione RDT.

20      Orbene, l’Argenta Spaarbank ha percepito BEF 3 059 292 (circa EUR 75 838), nel corso dell’esercizio contabile 1999 (esercizio d’imposta 2000), e BEF 11 960 419 (circa EUR 296 490) nel corso dell’esercizio contabile 2000 (esercizio d’imposta 2001), a titolo di dividendi derivanti da partecipazioni che, al momento del loro versamento, erano detenute da meno di un anno.

21      Pertanto, in forza dell’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992, l’amministrazione finanziaria ha notificato all’Argenta Spaarbank due avvisi di accertamento in rettifica per gli esercizi d’imposta 2000 e 2001, nei quali veniva indicato che interessi dell’importo, rispettivamente, di EUR 75 837,87 e di EUR 296 491,04 erano stati aggiunti alle «spese non ammissibili» e che, per questo motivo, non potevano essere dedotti dall’utile imponibile di tale società madre.

22      Con decisione del 4 maggio 2004, il direttore regionale del Nationale Controlecentrum I van de administratie voor de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (Centro nazionale di controllo I per la fiscalità delle imprese e dei redditi, Belgio) ha respinto i reclami presentati dall’Argenta Spaarbank avverso gli avvisi di accertamento medesimi.

23      Il 3 agosto 2004, l’Argenta Spaarbank ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio), al fine di ottenere l’annullamento di detti avvisi di accertamento, sostenendo, in particolare, che l’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992 sarebbe incompatibile con l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435, in quanto tale ultima disposizione consentirebbe unicamente agli Stati membri di considerare non deducibili gli interessi che presentino un nesso di causalità con i dividendi che abbiano beneficiato della deduzione RDT.

24      Ciò premessso, il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 198, 10°, del [CIR 1992], nel testo vigente negli esercizi d’imposta 2000 e 2001, violi l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [90/435], nella parte in cui stabilisce che gli interessi non sono considerati come spese professionali sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, deducibili ex articoli da 202 a 204 del [CIR 1992], percepiti da una società relativamente ad azioni o quote che quest’ultima, al momento della relativa cessione, non abbia detenuto per un periodo ininterrotto di almeno un anno, senza che sia operata alcuna distinzione a seconda che gli interessi medesimi riguardino o meno (il finanziamento del)la partecipazione dalla quale derivino i dividendi che possano beneficiare dell’esenzione.

2)      Se l’articolo 198, 10°, del [CIR 1992], nel testo vigente negli esercizi d’imposta 2000 e 2001, costituisca una disposizione necessaria per evitare le frodi e gli abusi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva [90/435] e, in caso affermativo, se l’articolo 198, 10°, del [CIR 1992] vada oltre quanto necessario per evitare tali frodi e abusi, nella parte in cui prevede che gli interessi non sono considerati come spese professionali sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, deducibili ex articoli da 202 a 204 del [CIR 1992], percepiti relativamente ad azioni o quote che, al momento della loro cessione, non siano state detenute per un periodo ininterrotto di almeno un anno, senza che sia operata alcuna distinzione a seconda che gli interessi medesimi riguardino o meno (il finanziamento del)la partecipazione dalla quale derivino i dividendi che possano beneficiare dell’esenzione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

25      Il governo belga contesta la ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. A sostegno di tale eccezione di irricevibilità, rammenta che l’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992 autorizza le autorità fiscali belghe a respingere, in quanto oneri non deducibili, tutti gli interessi versati da una società madre, nel corso del periodo imponibile considerato, per un importo pari ai dividendi percepiti da partecipazioni nel capitale di una società figlia, detenuti da meno di un anno e che abbiano beneficiato della deduzione RDT.

26      Ciò premesso, detto governo sostiene che tale articolo è certamente simile all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435, nella misura in cui offre un mezzo per contrastare la pratica abusiva consistente nel contrarre un prestito al fine di erodere la base imponibile della società madre, generando interessi deducibili mediante l’acquisizione di partecipazioni in società figlie che creano dividendi parimenti deducibili.

27      Tuttavia, considerato che l’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992 avrebbe l’effetto indiretto di neutralizzare la deduzione, conformemente agli articoli da 202 a 204 del CIR 1992, dei dividendi provenienti dalle partecipazioni di breve durata, detto articolo dovrebbe essere considerato rientrare nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 90/435, che consentirebbe agli Stati membri di non applicare il sistema di deduzione degli utili previsto da tale direttiva alle società «che non conservano, per un periodo di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre». Secondo tale governo, infatti, quest’ultima disposizione implicherebbe che, nell’ipotesi ivi contemplata, gli Stati membri non sono tenuti a conformarsi alla direttiva 90/435. Essi avrebbero, pertanto, la possibilità non soltanto di non concedere i vantaggi previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, ma anche di considerare taluni oneri non deducibili in misura e a condizioni non corrispondenti alle previsioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, o ancora di ricorrere ad una disposizione volta ad evitare le frodi e gli abusi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della medesima direttiva, che vada oltre quanto sarebbe necessario ad evitare tali frodi e abusi.

28      In tal senso, l’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992 riguarderebbe una fattispecie che esulerebbe dalla sfera di applicazione della direttiva 90/435.

29      A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 90/435 prevede, in deroga al paragrafo 1 di tale articolo, la «facoltà» per gli Stati membri di «non applicare» tale direttiva alle loro società che non conservino, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto allo status di società madre o alle società nelle quali una società di un altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione di tal genere.

30      Tale disposizione, alla luce del suo stesso tenore, non introduce una deroga generale all’applicazione della direttiva 90/435, ma si limita a prevedere una facoltà per gli Stati membri, la cui attuazione nel proprio ordinamento nazionale incombe a colui che intenda avvalersene. A tal riguardo, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, precisione e chiarezza necessarie per garantire la certezza del diritto (v. sentenza del 15 ottobre 2015, Commissione/Germania, C-137/14, EU:C:2015:683, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

31      Orbene, a tal riguardo occorre rilevare che il giudice del rinvio opera un’interpretazione del sistema del CIR 1992 e, in particolare, dell’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992, diversa da quella presentata dal governo belga dinanzi alla Corte.

32      Infatti, tale giudice rileva che il legislatore belga ha inizialmente trasposto nell’ordinamento interno la direttiva 90/435, applicandola integralmente alle società madri nazionali, senza prevedere espressamente alcun periodo minimo di detenzione, da parte di una società, di azioni che le conferirebbero lo status di società madre della società figlia oggetto di tale acquisizione di partecipazione e le consentirebbero di invocare la deduzione dei dividendi generati da tali azioni.

33      Pertanto, secondo il giudice del rinvio, il Regno del Belgio, adottando il CIR 1992, non avrebbe esercitato la facoltà riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, prima parte, della direttiva 90/435.

34      Per contro, analizzando nel dettaglio i lavori preparatori, l’oggetto e lo scopo dell’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992, il giudice del rinvio ritiene che tale disposizione attui, nell’ordinamento belga, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435, essendo volto ad impedire a società madri nazionali di operare una doppia deduzione fiscale attraverso l’acquisizione, mediante un finanziamento esterno deducibile, di azioni di società figlie, generatrici di dividendi parimenti deducibili.

35      Di conseguenza, la ragione per la quale l’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992 non prevede alcun nesso tra l’acquisizione di tali azioni ed il finanziamento di tale operazione dipenderebbe dalla volontà del legislatore belga non di neutralizzare la deduzione dei dividendi derivanti da partecipazioni di breve durata, ricorrendo all’autorizzazione prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, prima parte, della direttiva 90/435, bensì di superare la difficoltà, dal punto di vista pratico, per l’amministrazione finanziaria, di verificare concretamente il rapporto tra il finanziamento di un’operazione ed il bene acquistato, nell’ambito dell’attuazione della norma derogatoria di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva stessa.

36      Orbene, è sulla base di tale interpretazione dell’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992 che il giudice del rinvio ha ritenuto necessario, al fine di definire la controversia sottoposta al suo esame, porre la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

37      Secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenze del 22 dicembre 2008, Les Vergers du Vieux Tauves, C-48/07, EU:C:2008:758, punto 16, nonché del 21 dicembre 2016, Vervloet e a., C-76/15, EU:C:2016:975, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

38      Inoltre, occorre precisare che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali, né giudicare se l’interpretazione che ne dà il giudice del rinvio sia corretta. Infatti, la Corte deve prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari e i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali quale definito dal giudice del rinvio (sentenza del 23 aprile 2009, Angelidaki e a., da C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

39      Dai suesposti rilievi risulta che, per esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo belga, occorre far riferimento unicamente all’interpretazione dell’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992 fornita dal giudice del rinvio, come ricordato, in sostanza, supra ai punti da 32 a 35.

40      Orbene, alla luce di tale interpretazione, e tenuto conto della giurisprudenza richiamata supra al punto 30, si deve ritenere che una disposizione quale l’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992 ricada nella sfera di applicazione della direttiva 90/435, poiché il suo contenuto non può essere considerato ricompreso, né direttamente né, a maggior ragione, indirettamente, come sostiene il governo belga, nella deroga facoltativa di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, prima parte, di tale direttiva.

41      Pertanto, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere dichiarata ricevibile.

 Nel merito

 Sulla prima questione

42      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435 osti ad una disposizione di diritto nazionale, quale l’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992, in forza della quale gli interessi versati da una società madre nell’ambito di un prestito non sono deducibili dall’utile imponibile della medesima società madre sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, già fiscalmente deducibili, derivanti dalle partecipazioni detenute da detta società madre nel capitale di società figlie per un periodo inferiore ad un anno, anche quando tali interessi non siano connessi al finanziamento di tali partecipazioni.

43      Al fine di fornire una risposta utile a tale questione, secondo una costante giurisprudenza della Corte, occorre tener conto non soltanto del tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435, ma anche degli obiettivi e del sistema istituito da tale direttiva (v., in tal senso, sentenze del 3 aprile 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel, C-27/07, EU:C:2008:195, punto 22; del 1° ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement, C-247/08, EU:C:2009:600, punto 26, nonché dell’8 marzo 2017, Wereldhave Belgium e a., C-448/15, EU:C:2017:180, punto 24).

44      Si deve anzitutto rilevare che il tenore dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435 è formulato in modo chiaro e inequivoco, nel senso che tale disposizione consente ad uno Stato membro di escludere la deducibilità dall’utile imponibile di una società madre unicamente con riguardo agli «oneri relativi alla partecipazione» di quest’ultima nel capitale di una società figlia.

45      Emerge così dalla formulazione stessa di detta disposizione che quest’ultima non consente agli Stati membri di escludere tale deducibilità per tutti gli interessi sui prestiti contratti da una società madre sino ad un importo pari a quello dei redditi generati dalle sue partecipazioni nelle sue società figlie.

46      Tale interpretazione letterale risulta avvalorata dall’economia della direttiva 90/435 e dall’obiettivo da essa perseguito.

47      A tale riguardo occorre ricordare che, come enunciato nel suo terzo considerando, la direttiva 90/435 mira ad eliminare, instaurando un regime fiscale comune, qualsiasi penalizzazione della cooperazione tra società di Stati membri diversi rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro ed a facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello dell’Unione europea. Tale direttiva tende così ad assicurare, sotto il profilo fiscale, la neutralità della distribuzione di utili da parte di una società figlia con sede in uno Stato membro alla sua società madre stabilita in un altro Stato membro (sentenze del 1° ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement, C-247/08, EU:C:2009:600, punto 27, nonché dell’8 marzo 2017, Wereldhave Belgium e a., C-448/15, EU:C:2017:180, punto 25).

48      L’obiettivo di detta direttiva è, quindi, quello di prevenire, per mezzo dei meccanismi previsti al suo articolo 4, paragrafo 1, ed al suo articolo 5, paragrafo 1, la doppia imposizione degli utili distribuiti dalle società figlie alle società madri, evitando che gli utili distribuiti siano colpiti una prima volta a carico della società figlia, e una seconda volta a carico della società madre (v., in tal senso, sentenze del 3 aprile 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel, C-27/07, EU:C:2008:195, punto 27; del 12 febbraio 2009, Cobelfret, C-138/07, EU:C:2009:82, punto 29; del 1° ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement, C-247/08, EU:C:2009:600, punto 57, nonché dell’8 marzo 2017, Wereldhave Belgium e a., C-448/15, EU:C:2017:180, punto 36).

49      Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435, tale disposizione prevede che, quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla propria società figlia utili distribuiti, lo Stato membro della società madre si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione o autorizza detta società madre a dedurre dalle sue imposte la frazione dell’imposta assolta dalla società figlia a fronte dei suddetti utili e, eventualmente, l’importo della ritenuta alla fonte prelevata dallo Stato membro in cui è residente la società figlia, nel limite dell’importo dell’imposta nazionale corrispondente (sentenze del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 102; del 3 aprile 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel, C-27/07, EU:C:2008:195, punto 25, nonché dell’8 marzo 2017, Wereldhave Belgium e a., C-448/15, EU:C:2017:180, punto 37).

50      È quindi in via derogatoria che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435 conferisce agli Stati membri la facoltà di prevedere che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre.

51      In tale contesto, da un lato, occorre sottolineare che tale disposizione dev’essere interpretata restrittivamente e quindi, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, non può ricevere una lettura che vada al di là del suo stesso disposto letterale (v., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 1996, Denkavit e a., C-283/94, C-291/94 e C-292/94, EU:C:1996:387, punto 27, nonché del 25 settembre 2003, Océ van der Grinten, C-58/01, EU:C:2003:495, punto 86).

52      Dall’altro, si deve rilevare che la norma di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435 priverebbe di effetto utile quella contenuta al paragrafo 1 del medesimo articolo laddove tale prima norma dovesse essere interpretata nel senso di consentire agli Stati membri di opporsi alla deduzione dall’utile imponibile di una società madre di tutti gli interessi su prestiti sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, che beneficiano di un’esenzione d’imposta, percepiti per una partecipazione nel capitale di una società figlia, senza che tale mancata deducibilità sia limitata agli interessi relativi al finanziamento di tale partecipazione, dalla quale tali dividendi provengono. Infatti, tale lettura equivarrebbe a consentire a detti Stati membri di aumentare indirettamente il reddito imponibile di una società madre, compromettendo in tal modo la neutralità, sotto il profilo fiscale, della distribuzione dei dividendi versati da una società figlia con sede in uno Stato membro alla sua società madre stabilita in un altro Stato membro.

53      Infine, l’interpretazione letterale della norma contenuta nell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435, richiamata supra ai punti 44 e 45, è la sola compatibile con l’obiettivo specifico cui fa riferimento tale disposizione nell’ambito del sistema istituito dalla direttiva 90/435.

54      Infatti, la facoltà che tale disposizione riconosce agli Stati membri è volta ad impedire che una società madre goda di un duplice vantaggio fiscale, derivante, da un lato, dagli utili esenti da imposta in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435 e, dall’altro, dalla riduzione dell’imposta, ottenuta grazie alla deduzione come oneri delle minusvalenze relative alle partecipazioni derivanti dalla distribuzione di tali utili (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Les Vergers du Vieux Tauves, C-48/07, EU:C:2008:758, punto 42).

55      In tale prospettiva, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435 dev’essere necessariamente interpretato nel senso di consentire agli Stati membri di impedire soltanto che una società madre goda del doppio vantaggio fiscale di cui al punto precedente. Infatti, consentire agli Stati membri di negare alle società madri la deduzione degli interessi non connessi all’acquisizione delle partecipazioni produttrici della distribuzione degli stessi utili esenti andrebbe manifestamente oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

56      Ne consegue che non può costituire un’attuazione conforme della norma derogatoria contenuta all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435 una disposizione nazionale, quale l’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992, che escluda, in via generale ed automatica, la deducibilità fiscale, a titolo di oneri o di spese ai fini dell’impresa, degli interessi connessi ad un prestito contratto da una società madre sino a concorrenza di un importo corrispondente ai dividendi generati da una partecipazione della medesima società madre nel capitale di una società figlia, già beneficiari di deducibilità fiscale, sebbene il versamento di detti interessi non riguardi il finanziamento dell’acquisizione di tale partecipazione.

57      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, quale l’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992, in forza della quale gli interessi versati da una società madre nell’ambito di un prestito non sono deducibili dall’utile imponibile della medesima società madre sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, già fiscalmente deducibili, derivanti dalle partecipazioni detenute da detta società madre nel capitale di società figlie per un periodo inferiore ad un anno, anche quando tali interessi non siano connessi al finanziamento di tali partecipazioni.

 Sulla seconda questione

58      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435 debba essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri ad applicare una disposizione nazionale quale l’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992.

59      A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435 prevede che quest’ultima non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.

60      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle conclusioni, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435 è espressione del principio generale di diritto dell’Unione secondo cui l’abuso del diritto è vietato (sentenza del 5 luglio 2007, Kofoed, C-321/05, EU:C:2007:408, punto 38), cosicché i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione (v. in particolare, in tal senso, sentenze del 21 febbraio 2006, Halifax e a., C-255/02, EU:C:2006:121, punto 69, nonché del 28 luglio 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, punto 37).

61      Ciò premesso, si deve rilevare che, come ha altresì rilevato l’avvocato generale al paragrafo 52 delle conclusioni, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435 costituisce una norma di principio, il cui contenuto è ripreso in modo specifico in altre disposizioni della medesima direttiva, in particolare all’articolo 4, paragrafo 2, nella misura in cui è volto proprio a contrastare gli abusi delle società madri derivanti da una doppia deduzione fiscale (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 1996, Denkavit e a., C-283/94, C-291/94 e C-292/94, EU:C:1996:387, punto 31).

62      Ebbene, dalla risposta fornita alla prima questione risulta che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435 osta ad una disposizione nazionale, quale l’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992, laddove oltrepassa le misure che il legislatore dell’Unione ha ritenuto adeguate per evitare gli abusi delle società madri connessi alla possibilità di operare una doppia deduzione fiscale.

63      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435 dev’essere interpretato nel senso che non autorizza gli Stati membri ad applicare una disposizione nazionale, quale l’articolo 198, punto 10°, del CIR 1992, laddove quest’ultima va al di là di quanto è necessario per evitare le frodi e gli abusi.

 Sulle spese

64      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, quale l’articolo 198, punto 10°, del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato dal regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992, in forza della quale gli interessi versati da una società madre nell’ambito di un prestito non sono deducibili dall’utile imponibile della medesima società madre sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, già fiscalmente deducibili, derivanti dalle partecipazioni detenute da detta società madre nel capitale di società figlie per un periodo inferiore ad un anno, anche quando tali interessi non siano connessi al finanziamento di tali partecipazioni.

2)      L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435 dev’essere interpretato nel senso che non autorizza gli Stati membri ad applicare una disposizione nazionale, quale l’articolo 198, punto 10°, del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato dal regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992, laddove tale disposizione va al di là di quanto è necessario per evitare le frodi e gli abusi.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.