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10.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 10 febbraio 2016 — Peter Puškár e altre parti del procedimento

(Causa C-73/16)

(2016/C 165/07)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Peter Puškár

Altre parti del procedimento: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — in base al quale ogni persona i cui diritti, dunque anche il diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, sancito all’articolo 1, paragrafo 1, e susseguenti disposizioni della direttiva 95/46/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, siano stati violati ha diritto, alle condizioni stabilite nel medesimo articolo, a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice — osti a una disposizione nazionale che subordini la possibilità di avvalersi di un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, quale è la domanda al giudice amministrativo, alla condizione che il ricorrente, per proteggere i propri diritti e libertà, prima di proporre l’azione giudiziaria, esaurisca i rimedi offerti dalle disposizioni di una lex specialis come la legge slovacca sui reclami amministrativi.

2)

Se sia possibile interpretare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, sancito all’articolo 7, e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, sancito all’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in caso di asserita violazione del diritto alla protezione dei dati di carattere personale attuato, per quanto riguarda l'Unione europea, principalmente dalla citata direttiva 95/46/CE, in particolare:

con l’obbligo degli Stati membri di garantire il diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali (articolo [1], paragrafo 1) nonché

con il potere degli Stati membri di disporre il trattamento dei dati personali quando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico [articolo 7, lettera e)] ovvero per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del terzo o dei terzi di cui vengono comunicati i dati,

e in considerazione, altresì, dei poteri eccezionali dello Stato membro [di limitare la portata degli obblighi e dei diritti] [articolo 13, paragrafo 1, lettere e) e f)] qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell’Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria,

nel senso che uno Stato membro non può, senza il consenso della persona interessata, compilare elenchi di dati personali ai fini dell’amministrazione fiscale, ossia che l’acquisizione di dati personali nella disponibilità di un’autorità pubblica ai fini della lotta contro la frode fiscale è di per sé rischiosa.

3)

Se un elenco di un’autorità finanziaria di uno Stato membro, che contenga i dati personali del [ricorrente] e la cui riservatezza sia stata garantita da adeguate misure tecniche e organizzative di protezione dei dati personali contro la diffusione o l’accesso non autorizzati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della succitata direttiva 95/46/CE, che il [ricorrente] si è procurato senza il legittimo consenso di tale autorità finanziaria dello Stato membro, possa essere considerato un mezzo di prova illegale, la cui produzione deve essere rifiutata dal giudice nazionale in conformità al principio, di diritto dell'Unione, del processo equo enunciato all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4)

Se sia conforme al suddetto diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo (in particolare, al succitato articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) un modo di procedere del giudice nazionale tale che, qualora esista una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in una determinata fattispecie, differente dalla risposta fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, dia precedenza, in base al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea e all’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’orientamento giuridico della Corte di giustizia dell’Unione europea.


(1)  GU L 281, pag. 31.