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2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/31


Impugnazione proposta il 29 febbraio 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 dicembre 2015, nelle cause riunite T-515/13 e T-719/13, Spagna ed altri/Commissione

(Causa C-128/16 P)

(2016/C 156/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, É. Gippini Fournier e P. Němečková, agenti)

Altre parti nel procedimento: Regno di Spagna, Lico Leasing, S.A.U. e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 dicembre 2015, nelle cause riunite T-515/13 e T-719/13;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare i ricorrenti [dinanzi al Tribunale] alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Il Tribunale è incorso in errori di diritto nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per quanto concerne le nozioni di impresa e vantaggio selettivo, nonché nell’interpretazione e applicazione dell’obbligo di motivazione, commettendo anche uno snaturamento della decisione controversa per quanto concerne la selettività.

Il Tribunale è incorso in errori di diritto ed ha snaturato la decisione, in quanto ha erroneamente interpretato il carattere selettivo di un vantaggio fiscale riservato ad imprese che esercitano una determinata attività economica, composte dai GIE e dai suoi soci, nonché nell’erronea qualificazione della motivazione.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’analisi del vantaggio selettivo derivante dall’esistenza di un potere discrezionale dell’autorità fiscale nazionale.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di selettività, in quanto ha escluso la presenza della selettività per una misura riservata ai soggetti che effettuano determinati investimenti.

2.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto ed ha snaturato la decisione controversa nell’interpretazione e applicazione date all’obbligo di motivazione con riguardo al profilo dell’impatto sulla concorrenza e della ripercussione sugli scambi commerciali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.