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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

7 dicembre 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 46, paragrafo 2 – Articolo 47, paragrafo 1, lettera d) – Articolo 50 – Pensione garantita – Prestazione minima – Calcolo dei diritti a pensione»

Nella causa C-189/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), con decisione del 23 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 4 aprile 2016, nel procedimento

Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

contro

Pensionsmyndigheten

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 marzo 2017,

considerate le osservazioni presentate:

per il Pensionsmyndigheten, da M. Westberg, M. Irving e A. Svärd, in qualità di agenti;

per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson e L. Swedenborg, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da K. Simonsson e D. Martin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 46, paragrafo 2, e dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU 1998, L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposta la sig.ra Boguslawa Zaniewicz-Dybeck al Pensionsmyndigheten (Ufficio delle pensioni, Svezia) in merito alla concessione di una pensione garantita come previsto dal sistema previdenziale generale svedese.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Al titolo III, rubricato «Disposizioni particolari alle varie categorie di prestazioni», il capitolo 3 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Vecchiaia e morte (pensioni)», raggruppa gli articoli da 44 a 51 bis di tale regolamento.

4

L’articolo 44 di detto regolamento, intitolato «Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri», al paragrafo 1 così dispone:

«I diritti a prestazioni di un lavoratore subordinato o autonomo che è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinati in conformità delle disposizioni del presente capitolo».

5

Il successivo articolo 45, intitolato «Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni», al paragrafo 1 così dispone:

«Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti – sia in un regime generale sia in un regime speciale – sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».

6

L’articolo 46 di detto regolamento, intitolato «Liquidazione delle prestazioni», così prevede:

«1.   Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l’articolo 45 né l’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

a)

l’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:

i)

da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica;

ii)

dall’altro, in applicazione del paragrafo 2;

(…).

2.   Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione dell’articolo 45 e/o dell’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

a)

l’istituzione competente calcola l’importo teorico delle prestazioni cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l’importo teorico di cui alla presente lettera;

b)

l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa.

3.   L’interessato ha diritto, da parte dell’istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato, all’importo più elevato calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2, fatta salva l’eventuale applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione in virtù della quale la suddetta prestazione è dovuta.

In tal caso, il confronto da effettuare concerne gli importi determinati dopo l’applicazione delle clausole suddette.

(…)».

7

L’articolo 47 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni», così recita al suo paragrafo 1, lettera d):

«Ai fini del calcolo dell’importo teorico e del “pro rata” di cui all’articolo 46, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:

(…)

d)

l’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull’importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina i guadagni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che la suddetta istituzione applica;

(…)».

8

L’articolo 50 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario», dispone quanto segue:

«Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il [capitolo 3 del regolamento n. 1408/71] non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente alle disposizioni degli articoli precedenti. L’istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del [capitolo 3 del regolamento n. 1408/71] e l’importo della prestazione minima».

Diritto svedese

9

Nel sistema generale svedese, la pensione consta di tre elementi: la pensione proporzionale, la pensione complementare e la pensione garantita.

10

Le pensioni proporzionale e complementare sono basate sui redditi che gli interessati hanno percepito. La prima è basata sui diritti pensionistici acquisiti, mentre la seconda appartiene al regime pensionistico in vigore in Svezia anteriormente al 2003 ed è destinata alle persone nate prima o durante il 1953. Esse sono prestazioni a carattere essenzialmente contributivo.

11

La pensione garantita, per contro, il cui obiettivo consiste nella tutela di base delle persone che percepiscono redditi modesti o nulli è una prestazione basata sulla residenza e finanziata per via fiscale. Essa è stata istituita attraverso modifiche del regime pensionistico svedese nel corso degli anni ’90 e si è sostituita alla pensione nazionale di vecchiaia.

12

L’importo della pensione garantita è fissato in funzione dell’importo delle altre pensioni percepite dalla persona interessata. Essa si riduce gradualmente in funzione della percezione di una pensione proporzionale, di una pensione complementare e di determinate altre prestazioni.

13

Le disposizioni nazionali relative alla pensione garantita pertinenti nella presente causa sono quelle della lagen (1998:702) om garantipension (legge n. 702 del 1998 sulla pensione garantita), che è stata sostituita dal socialförsäkringsbalken (2010:110) (codice di previdenza sociale del 2010; in prosieguo: il «SFB»).

14

In conformità agli articoli 8 e 10 del capitolo 55 del SFB, la pensione garantita costituisce la copertura di base della pensione del sistema generale svedese. Essa dipende dal periodo assicurativo e può essere concessa alle persone che non dispongono di una pensione basata sul reddito oppure che fruiscono di una pensione non superiore a un determinato importo.

15

In forza dell’articolo 2 del capitolo 67 del SFB, possono chiedere di fruire di una pensione garantita gli assicurati nati successivamente o nel corso del 1938, qualora abbiano compiuto un periodo assicurativo di almeno 3 anni.

16

L’articolo 4 del capitolo 67 del SFB dispone che la pensione garantita può essere versata non prima del mese in cui la persona assicurata compie 65 anni.

17

L’articolo 11 dello stesso capitolo precisa che occorre prendere in considerazione, ai fini del calcolo del periodo assicurativo, soltanto il periodo che inizia a decorrere nell’anno civile in cui l’interessato ha raggiunto l’età di 16 anni e che termina nell’anno civile in cui egli ha raggiunto l’età di 64 anni.

18

L’articolo 15 del capitolo 67 del SFB prevede che la base di calcolo della pensione garantita sia costituita dalla pensione basata sul reddito cui l’assicurato ha diritto per gli stessi anni.

19

L’articolo 16 di tale capitolo indica che per «pensione basata sui redditi» ai fini del precedente articolo 15, s’intende una pensione basata sui redditi ai sensi dell’SFB prima delle riduzioni apportate in conformità di determinati paragrafi e altresì una pensione obbligatoria ai sensi di una legislazione straniera che non sia equiparabile alla pensione garantita ai sensi dell’SFB.

20

L’importo di base, che funge di base al calcolo di determinate prestazioni sociali, tra cui la pensione garantita, è definito all’articolo 7, del capitolo 2, dell’SFB. Tale importo è indicizzato in relazione al livello generale dei prezzi. Nel corso dell’anno pertinente nel procedimento principale, esso ammontava a 39400 corone svedesi (SEK) (circa EUR 4137).

21

In forza dell’articolo 23 del capitolo 67 del SFB, per le persone coniugate, per le quali vale una base di calcolo relativa alla pensione garantita non superiore a 1,14 volte l’importo di base, la pensione garantita annua si eleva a 1,9 volte l’importo di base, ridotto della base di calcolo.

22

L’articolo 24 dello stesso capitolo prevede che per le persone coniugate per le quali vale una base di calcolo superiore a 1,14 volte l’importo di base, la pensione garantita annua ammonta a 0,76 volte l’importo di base, ridotto del 48% della parte della base di calcolo che è superiore a 1,14 volte l’importo di base.

23

L’articolo 25 del capitolo 67 del SFB stabilisce che, per una persona che non abbia totalizzato 40 anni di periodi assicurativi per la pensione garantita, tutte le somme relative all’importo di base di cui ai paragrafi da 21 a 24 sono ridotte, in base al prorata, di un ammontare corrispondente al rapporto tra il periodo di assicurazione e il limite di 40 anni.

24

Le istruzioni interne n. 2 del 2007 della Försäkringskassan (Cassa di previdenza sociale, Svezia) (in prosieguo: le «istruzioni») prevedono che, nell’ambito del calcolo prorata della pensione garantita previsto all’articolo 25 del capitolo 67 del SFB, occorre, per calcolare l’importo teorico previsto all’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, attribuire a ciascun periodo assicurativo compiuto in altri Stati membri un valore pensionistico fittizio corrispondente al valore medio, in termini pensionistici, dei periodi assicurativi compiuti in Svezia.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

25

La sig.ra Zaniewicz-Dybeck, di nazionalità polacca, è nata nel 1940 e ha lasciato la Polonia per stabilirsi in Svezia nel 1980. Dopo aver lavorato in Polonia per 19 anni, essa ha vissuto in Svezia per 24 anni dove ha lavorato per 23 anni.

26

Nel 2005, la sig.ra Zaniewicz-Dybeck ha presentato la domanda di pensione garantita che le è stata negata dalla Cassa di previdenza sociale nazionale.

27

Con decisione emessa dietro reclamo il 1o settembre 2008, la Cassa di previdenza sociale nazionale ha confermato tale rigetto.

28

Dato che la sig.ra Zaniewicz-Dybeck aveva compiuto periodi assicurativi sia in Svezia sia in Polonia, la Cassa di previdenza sociale ha calcolato, in conformità al regolamento n. 1408/71, la sua pensione garantita, da una parte, in forza delle disposizioni nazionali e, dall’altra, secondo il principio del calcolo prorata previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, di tale regolamento.

29

Nell’ambito del calcolo della pensione garantita della sig.ra Zaniewicz-Dybeck secondo le disposizioni nazionali, la Cassa di previdenza sociale nazionale ha determinato, in conformità all’articolo 25 del capitolo 67 del SFB e alle istruzioni, la base di calcolo di tale pensione effettuando un calcolo prorata. Inoltre, all’atto del calcolo dell’importo di base previsto all’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, essa non ha considerato la pensione basata sui redditi e acquisita in Polonia dalla sig.ra Zaniewicz-Dybeck, ma ha attribuito alla pensione basata sui redditi acquisita da quest’ultima in Svezia, corrispondente a un importo di SEK 75216 (circa EUR 7897) per 24 anni di assicurazione, un valore annuo di SEK 3134 (circa EUR 329), cioè SEK 75216 diviso per 24, e ha successivamente moltiplicato tale importo per la durata massima assicurativa ai fini della pensione garantita, cioè 40 anni. Essa ha pertanto ottenuto un valore pensionistico fittizio di SEK 125360 (circa EUR 13162).

30

Alla luce dei risultati ottenuti, la Cassa di previdenza sociale nazionale ha ritenuto che le pensioni basate sul reddito, che, in conformità all’articolo 15 del capitolo 67 del SFB costituiscono la base di calcolo della pensione garantita, percepite dalla sig.ra Zaniewicz-Dybeck, eccedessero il massimale delle risorse per l’attribuzione di una pensione garantita.

31

Dopo aver contestato senza successo tale decisione dinanzi al Förvaltningsrätten i Stockholm (Tribunale amministrativo avente sede in Stoccolma, Svezia) e, successivamente, dinanzi al Kammarrätten i Stockholm (Corte d’appello amministrativa di Stoccolma, Svezia), la sig.ra Zaniewicz-Dybeck ha adito lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia).

32

La sig.ra Zaniewicz-Dybeck afferma che l’importo teorico della pensione garantita dev’essere calcolato in conformità al regolamento n. 1408/71, senza applicare, da una parte, l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, poiché la pensione garantita è basata esclusivamente sulla durata dei periodi assicurativi, detratta la pensione basata sui redditi percepita in Svezia, e, dall’altra, le istruzioni, dato che queste ultime discriminano i lavoratori migranti che percepiscono da parte di un altro Stato membro una pensione basata sui redditi di modesta entità.

33

Secondo l’Ufficio pensioni, che è succeduto, il 1o gennaio 2010, alla Cassa di previdenza sociale nazionale, i periodi assicurativi compiuti in uno Stato membro diverso dal Regno di Svezia danno diritto a una pensione da parte di questo secondo Stato membro. Orbene, nei limiti in cui la pensione garantita presenta carattere complementare, il fatto di calcolare tale pensione senza applicare l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71 avrebbe l’effetto che l’interessato, che avesse compiuto periodi assicurativi in uno Stato membro diverso dal Regno di Svezia, percepirebbe una sovracompensazione. Infatti, non attribuire un valore pensionistico medio ai periodi assicurativi compiuti in uno Stato membro diverso dal Regno di Svezia avrebbe la conseguenza di dare a tali periodi un valore inferiore a quello corrispondente agli stessi periodi compiuti in Svezia.

34

Il giudice del rinvio pone l’accento sul fatto che l’istituzione competente, cioè la Cassa di previdenza sociale nazionale o l’Ufficio pensioni, quando calcola la pensione garantita in conformità all’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, attribuisce ad ogni periodo assicurativo compiuto dal lavoratore in uno Stato membro diverso dal Regno di Svezia un valore pensionistico fittizio corrispondente al valore pensionistico medio dei periodi assicurativi compiuti in Svezia, che va detratto dalla pensione garantita, indipendentemente dalla questione se l’interessato abbia o meno lavorato durante tale periodo. Infatti, l’interessato, se ha lavorato durante tale periodo e ha, di conseguenza, acquisito un diritto pensionistico superiore al valore pensionistico fittizio calcolato dall’istituzione competente, ne risulterebbe avvantaggiato. Per contro, l’interessato, se non ha lavorato nell’altro Stato membro o ha acquisito una pensione inferiore al valore pensionistico fittizio calcolato dall’istituzione competente, ne risulterebbe svantaggiato.

35

Tenuto conto di tali elementi, il giudice del rinvio ritiene che sussista un’incertezza in merito alle modalità di calcolo della pensione garantita. Egli si chiede, più in particolare, se, all’atto del calcolo di tale pensione, si debbano applicare l’articolo 46, paragrafo 2, e l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71 e se, in caso affermativo, sia possibile attribuire, conformemente a tali disposizioni, ai fini della determinazione della base di calcolo di una pensione siffatta, ai periodi assicurativi compiuti in uno Stato membro diverso dal Regno di Svezia un valore pensionistico fittizio corrispondente al valore medio dei periodi compiuti in Svezia. In caso di risposta negativa, il giudice del rinvio chiede se, ai fini del calcolo della pensione garantita si debba tenere conto delle pensioni percepite dall’interessato in altri Stati membri.

36

Ciò considerato, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le disposizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71 vadano interpretate nel senso che, nel calcolare la pensione garantita svedese, si possa attribuire ai periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro un valore previdenziale che corrisponde al valore medio dei periodi compiuti in Svezia, allorché l’autorità competente applica un calcolo prorata ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, di detto regolamento.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se, nel calcolare la pensione garantita, l’istituzione competente possa tenere conto di un reddito da pensione che l’assicurato percepisce da un altro Stato membro senza incorrere in una violazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

37

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che, all’atto del calcolo effettuato dall’istituzione competente di uno Stato membro relativo ad una prestazione come la pensione garantita di cui al procedimento principale, deve essere applicato il metodo di calcolo prorata previsto all’articolo 46, paragrafo 2, di tale regolamento e attribuire, in conformità all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, ai periodi assicurativi compiuti dall’interessato in un altro Stato membro un valore medio fittizio.

38

Al fine di rispondere utilmente alle questioni poste dal giudice del rinvio, si deve sottolineare preliminarmente che il regolamento n. 1408/71 non organizza un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti e ha come solo obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi. Pertanto, secondo costante giurisprudenza, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale (v., in particolare, sentenza del 21 febbraio 2013, Salgado González, C-282/11, EU:C:2013:86, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

39

Di conseguenza, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, segnatamente, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni (sentenza del 21 febbraio 2013, Salgado González, C-282/11, EU:C:2013:86, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

40

Nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (sentenza del 21 febbraio 2013, Salgado González, C-282/11, EU:C:2013:86, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

41

Al riguardo, occorre ricordare che dall’articolo 45 del regolamento n. 1408/71 risulta chiaro che, se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. In altri termini, i periodi assicurativi compiuti in vari Stati membri devono essere cumulati.

42

In tal caso, l’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 prevede che l’istituzione competente calcoli l’importo teorico della prestazione cui l’interessato ha diritto come se tutti i periodi in cui esso ha lavorato in Stati membri diversi fossero stati compiuti nello Stato membro dell’istituzione competente. Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione e/o di residenza nello Stato membro dell’istituzione competente, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti nei vari Stati membri. Si tratta del metodo di calcolo prorata.

43

L’articolo 47 del regolamento n. 1408/71 prevede disposizioni complementari per il calcolo dell’importo teorico e del prorata considerati dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento stesso. Pertanto, l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento precisa, segnatamente, che l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione preveda che il calcolo delle prestazioni sia basato sull’importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina i guadagni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione a titolo dei periodi assicurativi o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri, in base alla media dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni accertati per i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione che detta istituzione applica.

44

Nel caso di specie, va osservato che, nel corso dell’udienza, il governo svedese ha esso stesso riconosciuto che la pensione garantita è diretta ad assicurare ai suoi beneficiari un livello di vita ragionevole garantendo loro un reddito minimo, che supera l’importo cui essi avrebbero diritto se percepissero esclusivamente la pensione basata sul reddito, quando tale importo si rivela troppo modesto o nullo. La pensione garantita costituisce quindi la copertura di base della pensione del sistema generale svedese.

45

Al riguardo, al punto 15 della sentenza del 17 dicembre 1981, Browning (22/81, EU:C:1981:316), la Corte ha dichiarato che sussiste una «prestazione minima», ai sensi dell’articolo 50 del regolamento n. 1408/71, nel caso in cui la legislazione dello Stato di residenza implichi una garanzia specifica mirante a garantire ai beneficiari di prestazioni previdenziali un reddito minimo superiore al livello delle prestazioni cui avrebbero diritto in ragione unicamente dei periodi d’assicurazione maturati e dei contributi versati.

46

Risulta pertanto che, tenuto conto della sua finalità, come descritta al punto 44 della presente sentenza, la pensione garantita di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una prestazione minima che ricade nella previsione dell’articolo 50 del regolamento n. 1408/71.

47

Come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 47 delle sue conclusioni, dato che il regolamento n. 1408/71 non richiede che gli Stati membri prevedano prestazioni minime e che non tutte le legislazioni comportano necessariamente questo tipo di prestazione, l’articolo 46, paragrafo 2, di tale regolamento non può imporre norme specifiche e dettagliate per il calcolo di una prestazione di tal genere.

48

Di conseguenza, il diritto di percepire una prestazione minima come la pensione garantita di cui al procedimento principale deve essere valutato non in base all’articolo 46, paragrafo 2, o all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71, ma in conformità alle norme specifiche contenute nell’articolo 50 di tale regolamento e nella normativa nazionale pertinente.

49

Orbene, dall’esposizione dei fatti del procedimento principale che figura al punto 29 della presente sentenza risulta che, per calcolare i diritti a pensione garantita della sig.ra Zaniewicz-Dybeck, l’istituzione competente ha, da una parte, applicato, in conformità all’articolo 25 del capitolo 67 del SFB, all’importo delle pensioni proporzionale e complementare dell’interessata, che costituiscono la base del calcolo della pensione garantita, un metodo di calcolo prorata che, come l’avvocato generale ha osservato sostanzialmente ai paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, è simile a quello previsto all’articolo 46, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 1408/71. D’altra parte, all’atto del calcolo prorata previsto a tale articolo 46, paragrafo 2, l’istituzione competente non ha, in conformità alle istruzioni, considerato le pensioni percepite dalla sig.ra Zaniewicz-Dybeck in Polonia, ma ha attribuito, come previsto dall’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71, alla pensione basata sui redditi acquisita dall’interessata in Svezia un valore annuo e ha poi moltiplicato tale importo per la durata massima di assicurazione ai fini della pensione garantita, cioè 40 anni. Dalla decisione di rinvio risulta che il risultato ottenuto in applicazione del metodo di calcolo, com’è stato appena descritto, eccedeva il massimale delle risorse per l’attribuzione di una pensione garantita.

50

Come deriva dal punto 48 della presente sentenza, tale metodo di calcolo basato sull’articolo 46, paragrafo 2, e sull’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71 non può essere ammesso ai fini del calcolo di una prestazione minima come la pensione garantita di cui al procedimento principale.

51

Spetta all’istituzione competente calcolare la pensione garantita in conformità al combinato disposto dell’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 e della normativa nazionale, fatta eccezione per l’articolo 25 del capitolo 67 del SFB e per le istruzioni.

52

Conseguentemente, occorre risolvere la prima questione dichiarando che il regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che, all’atto del calcolo effettuato dall’istituzione competente di uno Stato membro riguardo ad una prestazione minima come la pensione garantita di cui al procedimento principale, non deve essere applicato l’articolo 46, paragrafo 2, né l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. Una prestazione siffatta dev’essere calcolata in conformità al combinato disposto dell’articolo 50 dello stesso regolamento e della normativa nazionale, senza tuttavia applicare disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative al calcolo prorata.

Sulla seconda questione

53

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, all’atto del calcolo di una prestazione come la pensione garantita di cui al procedimento principale, l’istituzione competente deve tenere conto della totalità delle pensioni che l’interessato effettivamente percepisce da uno o da diversi altri Stati membri.

54

Va sottolineato che, come risulta dalla soluzione fornita alla prima questione, una prestazione minima come la pensione garantita di cui al procedimento principale dev’essere calcolata in conformità all’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 e alla normativa nazionale pertinente.

55

Orbene, dalle disposizioni nazionali relative alla pensione garantita che figurano nel SFB, come riportate, segnatamente, al punto 19 della presente sentenza, risulta espressamente che le pensioni obbligatorie in forza di normative di altri Stati membri che non sono assimilabili alla pensione garantita sono incluse nella base di calcolo di tale pensione. È pertanto evidente che, in conformità alla normativa nazionale pertinente, l’istituzione competente dello Stato membro interessato deve, all’atto del calcolo della pensione garantita, tenere conto delle pensioni percepite dall’interessato in altri Stati membri.

56

In tale contesto, occorre stabilire se il regolamento n. 1408/71, e più in particolare il suo articolo 50, osti alla normativa di uno Stato membro che preveda che, nell’ambito del calcolo dei diritti ad una prestazione minima come la pensione garantita di cui al procedimento principale, l’istituzione competente debba tener conto delle pensioni che l’interessato percepisce da un altro Stato membro.

57

Occorre ricordare, al riguardo, che, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 contempla i casi in cui un lavoratore, avendo svolto nei vari Stati membri ai cui sistemi previdenziali egli è stato soggetto periodi d’attività piuttosto brevi, ha diritto a percepire dai suddetti Stati prestazioni il cui importo totale non può garantirgli un equo tenore di vita (sentenze del 30 novembre 1977, Torri, 64/77, EU:C:1977:197, punto 5, e del 17 dicembre 1981, Browning, 22/81, EU:C:1981:316, punto 12).

58

Per ovviare a questa situazione il suddetto articolo 50 dispone che, quando la legislazione dello Stato di residenza stabilisce una prestazione minima, la prestazione dovuta da tale Stato sia maggiorata d’un complemento pari alla differenza fra la somma delle prestazioni dovute dai vari Stati ai cui sistemi previdenziali il lavoratore è stato soggetto e la prestazione minima (sentenza del 30 novembre 1977, Torri, 64/77, EU:C:1977:197, punto 6).

59

Ne deriva che, come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 59 delle sue conclusioni, l’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 prevede specificamente che sia preso in considerazione, all’atto del calcolo dei diritti ad una prestazione minima, come la pensione garantita di cui al procedimento principale, l’importo effettivo delle pensioni che l’interessato percepisce da un altro Stato membro.

60

Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che il regolamento n. 1408/71 e, più in particolare, l’articolo 50 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, all’atto del calcolo di una prestazione minima come la pensione garantita di cui al procedimento principale, l’istituzione competente deve tenere conto dell’insieme delle pensioni che l’interessato effettivamente percepisce da uno o più altri Stati membri.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che, all’atto del calcolo effettuato dall’istituzione competente di uno Stato membro riguardo ad una prestazione minima come la pensione garantita di cui al procedimento principale, non deve essere applicato l’articolo 46, paragrafo 2, né l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. Una prestazione siffatta dev’essere calcolata in conformità al combinato disposto dell’articolo 50 dello stesso regolamento e della normativa nazionale, senza tuttavia applicare disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative al calcolo prorata.

 

2)

Il regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1606/98, e, più in particolare, l’articolo 50 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, all’atto del calcolo di una prestazione minima come la pensione garantita di cui al procedimento principale, l’istituzione competente deve tenere conto dell’insieme delle pensioni che l’interessato effettivamente percepisce da uno o più altri Stati membri.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.