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20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/6


Impugnazione proposta il 14 aprile 2016 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016, causa T-620/11, GFKL Financial Services AG/Commissione europea

(Causa C-209/16 P)

(2016/C 222/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

Altre parti nel procedimento: GFKL Financial Services AG, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia,

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 febbraio 2016, causa T-620/11, nella parte in cui respinge il ricorso in quanto infondato,

annullare la decisione della Commissione del 26 febbraio 2011, K(2011)275 definitiva, nel procedimento «aiuti di Stato C 7/10 – KStG [Körperschaftsteuergesetz, legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche], clausola di risanamento» ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dello Statuto della Corte,

condannare la Commissione alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce un motivo.

Sussiste una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1 TFUE. Il Tribunale ha omesso di considerare che l’articolo 8c, paragrafo 1a della KStG, la cosiddetta clausola di risanamento, non è selettivo.

La cosiddetta clausola di risanamento non ha prima facie un carattere selettivo, in quanto non sussiste alcuna deroga al sistema di riferimento pertinente e poiché essa costituisce una misura generale, ideona a conferire vantaggi a qualsiasi impresa nel territorio dello Stato membro.

La cosiddetta clausola di risanamento è, inoltre, giustificata dalla natura e dalla struttura interna del sistema fiscale. La clausola di risanamento trova, in primo luogo, giustificazione nel principio dell’imposizione fiscale in funzione della capacità contributiva, in secondo luogo, nella lotta agli abusi, vale a dire nella prevenzione di operazioni fraudolente e, in terzo luogo, nella differenza oggettiva tra un’acquisizione pregiudizievole di quote e un’acquisizione di quote volta al risanamento.