11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italia) il 15 aprile 2016 – Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino
(Causa C-211/16)
(2016/C 251/10)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Provinciale di Torino
Parti nella causa principale
Ricorrente: Bimotor SpA
Resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino
Questioni pregiudiziali
Se la disciplina comunitaria in materia di IVA (sesta direttiva 77/388/CEE (1) del Consiglio, del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE (2) e la direttiva 2006/112/CE (3)) osti alla normativa di uno Stato membro – come l’art. 34, comma 1, della l. 23 dicembre 2000, n. 388 – in forza della quale il rimborso o la compensazione di crediti IVA siano consentiti, per singolo anno di imposta, non nella loro interezza ma solo entro un limite massimo predeterminato.
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
(2) Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (GU L 128, pag. 41).
(3) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).