Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
26 aprile 2018(*)
«Rinvio pregiudiziale – Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali – Libertà di stabilimento – Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale – Aiuto di Stato – Misura selettiva»
Nelle cause C-234/16 e C-235/16,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisioni del 10 e dell’11 marzo 2016, pervenute in cancelleria il 25 aprile 2016, nei procedimenti
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
contro
Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16),
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C.G. Fernlund, J.-C. Bonichot (relatore), A. Arabadjiev e E. Regan, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 luglio 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), da J. Pérez-Bustamante Köster e F. Löwhagen, abogados, e da J.M. Villasante García, procurador,
– per la Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias e il Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, da A. Roces Llaneza, letrada,
– per la Commissione europea, da N. Gossement, P. Němečková e G. Luengo, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 novembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 49 e 54 TFUE nonché dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono contrapposti l’Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) alla Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (Ministero regionale dell’Economia e delle Finanze del Principato delle Asturie, Spagna) e al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (Consiglio di governo del Principato delle Asturie), in merito alla legittimità di un’imposta alla quale sono assoggettati i grandi stabilimenti commerciali situati nella Comunità autonoma del Principato delle Asturie.
Diritto spagnolo
3 La Ley del Principado de Asturias 15/2002, de medidas presupuestarias, administratives y fiscales (legge del Principato delle Asturie 15/2002, recante misure di bilancio, amministrative e fiscali) del 27 dicembre 2002 (BOPA n. 301, del 31 dicembre 2002), nella sua versione applicabile alle controversie nei procedimenti principali (in prosieguo: la «legge 15/2002»), ha istituito, al suo articolo 21, un’imposta sui grandi stabilimenti commerciali (in prosieguo: l’«IGEC»), a partire dal 1° gennaio 2003.
4 Il preambolo della legge 15/2002 precisa che tale imposta mira a trasferire in capo ai grandi stabilimenti commerciali gli effetti negativi che la loro attività produce sul territorio, sull’ambiente e sul commercio di prossimità.
5 L’articolo 21, punto 2, della legge 15/2002 prevede che le entrate dell’IGEC siano destinate «all’elaborazione e all’esecuzione di programmi per lo sviluppo delle linee guida settoriali per le attrezzature commerciali» e ad «azioni dirette a migliorare l’ambiente e le reti infrastrutturali».
6 Conformemente all’articolo 21, punto 3, della legge 15/2002, tale imposta si applica agli stabilimenti commerciali, individuali o collettivi, la cui superficie utile di esposizione e di vendita aperta al pubblico sia pari o superiore a 4 000 m2. Tale soglia, in vigore dal 1° gennaio 2005, era in precedenza fissata a 2 500 m2.
7 Ai sensi dell’articolo 21, punto 4, della legge 15/2002, non sono assoggettati all’IGEC i grandi stabilimenti commerciali la cui superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico non superi i 10 000 m2 e che svolgano esclusivamente le seguenti attività: giardinaggio, vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali.
8 Dall’articolo 21, punto 5, della legge 15/2002 risulta che sono assoggettati all’IGEC i proprietari che gestiscono grandi stabilimenti commerciali, sia individuali che collettivi, ossia i proprietari del locale o dei locali facenti parte di questi grandi stabilimenti e che esercitano le attività commerciali in forma diretta o mettono il locale o il locali a disposizione di terzi che eserciteranno tali attività.
9 L’articolo 21, punto 7, di tale legge precisa le modalità di calcolo della base imponibile, le quali tengono conto, in particolare, della densità della popolazione in un raggio di 10 chilometri dal luogo in cui è situato lo stabilimento.
10 L’articolo 21, punto 11, della legge 15/2002 prevede che l’IGEC sia calcolata applicando all’importo dell’imposta, se del caso, un abbuono del 10% per i grandi stabilimenti commerciali che non sono situati in aree urbane e che possono essere raggiunti con almeno due mezzi di trasporto pubblico diversi, nonché un abbuono per i grandi stabilimenti commerciali che perseguono progetti di protezione dell’ambiente, considerati adeguati dall’amministrazione competente in materia di protezione ambientale.
11 A partire dal 1° gennaio 2015, il regime giuridico di tale imposta è precisato in termini simili dal decreto legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de Tributos Propios (decreto legislativo 1/2014, che approva il testo recante rifusione delle disposizioni legislative del Principato delle Asturie in materia fiscale), del 23 luglio 2014 (BOPA n. 175, del 29 luglio 2014).
12 Il punto III, preambolo di tale decreto legislativo, riprende in sostanza il preambolo della legge 15/2002, senza tuttavia fare riferimento agli effetti negativi dell’attività dei grandi stabilimenti commerciali sul commercio di prossimità.
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
13 Con la legge 15/2002 è stata istituita un’imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali in tutto il territorio della Comunità autonoma del Principato delle Asturie, al fine di compensare gli effetti territoriali, in particolare sul tessuto commerciale urbano, e gli effetti ambientali eventualmente derivanti da questi grandi stabilimenti commerciali. Con decisione del 3 luglio 2003, il Ministero regionale dell’Economia e delle Finanze del Principato delle Asturie ha approvato il modello di dichiarazione di registrazione, modifica e cancellazione ai fini dell’IGEC. L’11 novembre 2009 il Consiglio di governo del Principato delle Asturie ha approvato il regolamento relativo all’IGEC, con decreto 139/2009, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (decreto 139/2009, recante approvazione del regolamento relativo all’imposta sui grandi stabilimenti commerciali) (BOPA n. 273, del 25 novembre 2009).
14 Nel corso del 2003 l’ANGED, un’associazione che raggruppa a livello nazionale grandi imprese di distribuzione, ha proposto dinanzi al Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (Corte superiore di giustizia del Principato delle Asturie, Spagna) un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione, a motivo della sua incompatibilità sia con la libertà di stabilimento sia con il diritto degli aiuti di Stato.
15 Nel 2009, l’ANGED ha parimenti proposto, dinanzi al predetto giudice, un ricorso diretto all’annullamento di tale decreto.
16 Tale giudice ha sospeso le sue decisioni in questi due procedimenti in attesa della risposta alla questione da esso posta al Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) relativa alla costituzionalità della legislazione sull’IGEC. In seguito al rigetto di tale domanda da parte del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) il 10 aprile 2014, il Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Corte superiore di giustizia delle Asturie) ha parimenti respinto i ricorsi proposti dall’ANGED. Quest’ultima ha quindi proposto impugnazione contro queste due sentenze di rigetto dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna).
17 L’ANGED aveva inoltre adito la Commissione presentando una denuncia riguardante l’istituzione dell’IGEC e il suo presunto carattere di aiuto di Stato.
18 Con lettera del 28 novembre 2014, la Commissione ha comunicato alle autorità spagnole che, a seguito di una valutazione preliminare del regime dell’IGEC, l’esenzione concessa ai piccoli stabilimenti commerciali e a taluni stabilimenti specializzati poteva essere considerata un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, e che il Regno di Spagna doveva eliminare o modificare tale imposta.
19 In tale contesto il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, identiche nelle cause C-234/16 e C-235/16:
«1) Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’esistenza di un’imposta regionale gravante sul funzionamento di grandi stabilimenti commerciali con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico pari o superiore a 4 000 m2, a motivo dell’impatto che producono sul territorio, sull’ambiente e sul tessuto del commercio urbano di tale regione, ma che si applica a prescindere dall’ubicazione effettiva di tali stabilimenti commerciali all’esterno oppure all’interno dell’agglomerato urbano e che, nella maggior parte dei casi, ricade sulle imprese di altri Stati membri, considerato che tale imposta:
a) non riguarda i commercianti titolari di più stabilimenti commerciali, individuali o collettivi, con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico inferiore a 4 000 m2, qualunque sia la somma della superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico di tutti i loro stabilimenti;
b) non assoggetta a imposizione i grandi stabilimenti commerciali individuali con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico non superiore a 10 000 m2, qualora svolgano unicamente ed esclusivamente attività relative al giardinaggio, alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali.
2) Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che costituiscono aiuti di Stato vietati, ai sensi di tale disposizione, il non assoggettamento all’IGEC asturiana degli stabilimenti commerciali, individuali o collettivi, con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico inferiore a 4 000 m2, e dei grandi stabilimenti commerciali individuali la cui superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico non ecceda i 10 000 m2, qualora svolgano unicamente ed esclusivamente attività relative al giardinaggio, alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
20 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
21 Secondo una giurisprudenza costante, la libertà di stabilimento mira ad assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante ai cittadini di altri Stati membri e alle società contemplate dall’articolo 54 TFUE, e vieta, per quanto concerne le società, qualsiasi discriminazione fondata sul luogo in cui si trova la sede (v., in particolare, sentenze del 12 dicembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, EU:C:2006:773, punto 43, e del 14 dicembre 2006, Denkavit Internationaal e Denkavit France, C-170/05, EU:C:2006:783, punto 22).
22 A tale proposito sono vietate non soltanto le discriminazioni palesi basate sul luogo in cui si trova la sede delle società, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato (sentenza del 5 febbraio 2014, Hervis Sport-és Divatkereskedelmi, C-385/12, EU:C:2014:47, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
23 Peraltro, un prelievo obbligatorio che prevede un criterio di differenziazione apparentemente obiettivo ma che sfavorisce nella maggior parte dei casi, tenuto conto delle loro caratteristiche, le società aventi sede in altri Stati membri e che si trovano in una situazione comparabile a quelle aventi sede nello Stato membro di imposizione, costituisce una discriminazione indiretta basata sul luogo della sede delle società, vietata dagli articoli 49 e 54 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2014, Hervis Sport-és Divatkereskedelmi, C-385/12, EU:C:2014:47, punti da 37 a 41).
24 Nei procedimenti principali, la normativa di cui trattasi prevede un criterio relativo alla superficie di esposizione e di vendita dello stabilimento, il quale non stabilisce alcuna discriminazione diretta.
25 Né dagli elementi presentati alla Corte risulta che tale criterio sfavorisca nella maggior parte dei casi i cittadini di altri Stati membri o le società aventi la loro sede in altri Stati membri.
26 Invero, siffatto rilievo non risulta dai dati forniti dall’ANGED nelle sue osservazioni scritte, le quali vertono peraltro, essenzialmente, sull’imposta sui grandi stabilimenti istituita dalla Comunità autonoma di Catalogna. La Comunità autonoma del Principato delle Asturie, inoltre, ha invece sostenuto che l’IGEC grava essenzialmente su soggetti passivi di origine spagnola.
27 Il giudice del rinvio precisa, peraltro, di non disporre di «valide» informazioni atte a dimostrare l’eventuale esistenza di una discriminazione dissimulata.
28 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un’imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
Sulla seconda questione
29 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un’imposta come quella di cui al procedimento principale, che grava sui grandi stabilimenti di distribuzione a seconda, essenzialmente, della loro superficie di esposizione e di vendita, in quanto non si applica agli stabilimenti la cui superficie di vendita è inferiore a 4 000 m² e a quelli che esercitano la loro attività nei settori del giardinaggio, della vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali, e la cui superficie di vendita non supera i 10 000 m2.
30 La qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 53).
31 Per quanto riguarda il requisito relativo alla selettività del vantaggio, che è stato specificamente dedotto dinanzi alla Corte, da una giurisprudenza costante risulta che la valutazione del requisito in parola richiede di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la misura nazionale in discussione sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica comparabile, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato idoneo, in sostanza, ad essere qualificato come «discriminatorio» (v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
32 Con riguardo in particolare a misure nazionali che attribuiscono un vantaggio fiscale, occorre rammentare che una misura di siffatta natura che, pur non implicando un trasferimento di risorse statali, collochi i beneficiari in una situazione più favorevole rispetto agli altri contribuenti è idonea a recare un vantaggio selettivo ai beneficiari e costituisce, pertanto, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per contro, non costituisce un siffatto aiuto, ai sensi di tale disposizione, un vantaggio fiscale risultante da una misura generale applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 56).
33 A tale proposito, la qualificazione di una misura fiscale come «selettiva» presuppone, in un primo tempo, l’individuazione del regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato, e, in un secondo tempo, la dimostrazione che la misura fiscale considerata vi deroga, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detto regime comune, in una situazione fattuale e giuridica comparabile (v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
34 Si deve inoltre ricordare che il contesto giuridico di riferimento per valutare la selettività di una misura non deve essere necessariamente definito entro i limiti del territorio dello Stato membro interessato, ma può essere quello del territorio nel quale un’autorità regionale o locale esercita la competenza che le deriva dalla costituzione o dalla legge. Ciò avviene quando tale entità sia dotata di uno statuto di diritto e di fatto che la renda sufficientemente autonoma rispetto al governo centrale di uno Stato membro affinché, grazie alle misure adottate, sia detta entità, e non il governo centrale, a rivestire un ruolo fondamentale nella definizione dell’ambiente politico ed economico in cui operano le imprese [v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2008, Union General de Trabajadores de La Rioja (UGT-Rioja) e a., da C-428/06 a C-434/06, EU:C:2008:488, punti da 47 a 50 e giurisprudenza ivi citata].
35 Non costituisce tuttavia un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura che introduce una differenziazione tra imprese che si trovano, in relazione all’obiettivo perseguito dal regime giuridico di cui trattasi, in una situazione fattuale e giuridica comparabile e, pertanto, a priori selettiva, qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale differenziazione è giustificata allorché risulta dalla natura o dalla struttura del sistema nel quale si inserisce (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).
36 Una misura in deroga rispetto all’applicazione del sistema fiscale generale può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario. In proposito va operata una distinzione fra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi (sentenza del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C-88/03, EU:C:2006:511, punto 81).
37 Occorre inoltre ricordare che, se per dimostrare la selettività di una misura fiscale non è sempre necessario che quest’ultima abbia un carattere derogatorio rispetto a un regime tributario considerato comune, la circostanza che sia dotata di siffatto carattere è pertinente a tal fine quando ne discende che si distinguono due categorie di operatori e gli stessi sono a priori oggetto di un trattamento differenziato, ossia quelli a cui si applica la misura derogatoria e quelli a cui continua ad applicarsi il regime tributario comune, laddove le due categorie in parola si trovano in una situazione comparabile sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal regime di cui trattasi (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 77).
38 Per quanto riguarda la normativa di cui trattasi nel procedimento principale, non è stato discusso dinanzi alla Corte che il contesto di riferimento territoriale debba essere quello della Comunità autonoma del Principato delle Asturie.
39 Inoltre, sebbene il criterio relativo alla superficie di esposizione e di vendita non si presenti come formalmente derogatorio a un dato contesto giuridico di riferimento, esso ha comunque l’effetto di escludere dall’ambito di applicazione di tale imposta gli stabilimenti commerciali la cui superficie di esposizione e di vendita è inferiore a 4 000 m2. Pertanto, l’IGEC non può essere distinta da un’imposta regionale alla quale sono assoggettati gli stabilimenti commerciali la cui superficie di esposizione e di vendita sia superiore ad una determinata soglia.
40 Orbene, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE definisce le misure statali in funzione dei loro effetti, indipendentemente dalle tecniche impiegate (sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates Association, C-487/06 P, EU:C:2008:757, punto 89).
41 Non può quindi escludersi a priori che tale criterio consenta di favorire, in pratica, «talune imprese o talune produzioni» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, riducendo i loro oneri rispetto a quelle che sono assoggettate al prelievo di cui trattasi nel procedimento principale.
42 In tale contesto, si deve pertanto determinare se gli stabilimenti commerciali che vengono in tal modo esclusi dall’ambito di applicazione di tale prelievo si trovino o meno in una situazione comparabile a quella degli stabilimenti che vi rientrano.
43 Nell’ambito di tale analisi occorre tenere conto del fatto che, data l’assenza di regolamentazione dell’Unione in materia, rientra nella competenza fiscale degli Stati membri o delle entità infrastatali dotate di autonomia fiscale determinare i criteri d’imposizione e la ripartizione della pressione fiscale sui diversi fattori di produzione e settori economici (sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732, punto 97).
44 Infatti, come ricorda la Commissione al punto 156 della sua comunicazione sulla nozione di «aiuto di Stato» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2016, C 262, pag. 1), «[g]li Stati membri sono liberi di scegliere la politica economica che ritengono più appropriata e, in particolare, di ripartire la pressione fiscale sui diversi fattori di produzione nella maniera che reputano adeguata[,] (...) nel rispetto del diritto dell’Unione».
45 Per quanto concerne l’imposta di cui trattasi nel procedimento principale, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che essa ha l’obiettivo di contribuire alla protezione dell’ambiente e alla pianificazione territoriale. Si tratterebbe infatti di correggere e compensare le conseguenze ambientali e territoriali dell’attività di questi grandi stabilimenti commerciali, derivanti in particolare dai flussi di circolazione generati, facendoli contribuire al finanziamento di piani d’azione ambientali e al miglioramento delle infrastrutture.
46 A tale proposito non si può contestare che l’impatto ambientale degli stabilimenti commerciali dipende ampiamente dalla loro dimensione. Infatti, più la loro superficie di vendita è ampia, più grande sarà l’affluenza del pubblico, il che si traduce in un maggiore impatto negativo sull’ambiente. Ne consegue che un criterio fondato su una soglia di superficie, come quello impiegato dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, al fine di differenziare tra le imprese a seconda della maggiore o minore intensità del loro impatto, è coerente con gli obiettivi perseguiti.
47 È inoltre manifesto che l’insediamento di tali stabilimenti presenta una rilevanza particolare in termini di politica di gestione del territorio, a prescindere dalla loro ubicazione (v. per analogia, sentenza del 24 marzo 2011, Commissione/Spagna, C-400/08, EU:C:2011:172, punto 80).
48 Quanto alla determinazione del livello di tale soglia, essa rientra nel margine di discrezionalità del legislatore nazionale e si basa su valutazioni tecniche e complesse per le quali la Corte può applicare solo un controllo giurisdizionale limitato. In tale contesto, non occorre pertanto ritenere che la soglia iniziale di 2 500 m2 o quella, adottata successivamente, di 4 000 m2 sia manifestamente inidonea rispetto agli obiettivi perseguiti.
49 In tali circostanze, un criterio di assoggettamento all’imposta basato sulla superficie di vendita dell’impresa come quello di cui al procedimento principale porta a distinguere tra categorie di stabilimenti che non si trovano in una situazione comparabile alla luce di tali obiettivi.
50 Pertanto, non si può ritenere che l’esenzione fiscale di cui beneficiano gli stabilimenti commerciali situati nel territorio della Comunità autonoma del Principato delle Asturie la cui superficie di vendita è inferiore a una determinata soglia conferisca un vantaggio selettivo a tali stabilimenti e, quindi, essa non può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
51 Il giudice del rinvio si interroga inoltre sulle altre caratteristiche dell’imposta di cui al procedimento principale. Esso si chiede se l’esenzione fiscale concessa agli stabilimenti commerciali che esercitano la loro attività esclusivamente nei settori del giardinaggio, della vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali e con una superficie di vendita non superiore a 10 000 m2 costituisca un vantaggio a loro favore.
52 Si deve osservare che tale misura presenta un carattere derogatorio rispetto al contesto di riferimento costituito da tale specifica imposta.
53 La Comunità autonoma del Principato delle Asturie sostiene, nelle sue osservazioni scritte, che le attività degli stabilimenti commerciali interessati necessitano, per natura, di grandi superfici di vendita e di stoccaggio. L’impatto negativo sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale da esse causate dovrebbe essere valutato sulla base di una soglia distinta ma equivalente a quella applicata, in linea di principio, alle attività di commercio al dettaglio degli stabilimenti ai quali l’imposta è applicabile.
54 Siffatto elemento può essere idoneo a giustificare la distinzione prevista dalla normativa controversa nel procedimento principale, la quale, pertanto, non comporterebbe la concessione di un vantaggio selettivo a favore degli stabilimenti commerciali di cui trattasi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che sia effettivamente così.
55 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che grava sui grandi stabilimenti di distribuzione a seconda, essenzialmente, della loro superficie di vendita laddove non si applica agli stabilimenti la cui superficie di vendita è inferiore a 4 000 m². Inoltre, tale imposta non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di tale disposizione, laddove non si applica agli stabilimenti la cui attività è esercitata nei settori del giardinaggio, della vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali, e la cui superficie di vendita non supera i 10 000 m2, allorché essi non provocano un impatto negativo sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale tanto rilevante quanto gli altri, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.
Sulle spese
56 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un’imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
2) Non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che grava sui grandi stabilimenti di distribuzione a seconda, essenzialmente, della loro superficie di vendita laddove non si applica agli stabilimenti la cui superficie di vendita è inferiore a 4 000 m². Inoltre, tale imposta non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di tale disposizione, laddove non si applica agli stabilimenti la cui attività è esercitata nei settori del giardinaggio, della vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali, e la cui superficie di vendita non supera i 10 000 m2, allorché essi non provocano un impatto negativo sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale tanto rilevante quanto gli altri, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.