18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 25 aprile 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias
(Causa C-234/16)
(2016/C 260/28)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
Resistente: Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’esistenza di un’imposta regionale gravante sul funzionamento di grandi stabilimenti commerciali con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico pari o superiore a 4 000 m2, a motivo dell’impatto che producono sul territorio, sull’ambiente e sul tessuto del commercio urbano di tale regione, ma che si applica a prescindere dall’ubicazione effettiva di tali stabilimenti commerciali all’esterno oppure all’interno dell’agglomerato urbano e che, nella maggiorparte dei casi, ricade sulle imprese di altri Stati membri, considerato che tale imposta: i) non riguarda i commercianti titolari di più stabilimenti commerciali, individuali o collettivi, con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico inferiore a 4 000 m2, qualunque sia la somma della superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico di tutti i loro stabilimenti; ii) non assoggetta a imposizione i grandi stabilimenti commerciali individuali con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico non superiore a 10 000 m2, qualora svolgano unicamente ed esclusivamente attività relative al giardinaggio, alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali. |
2) |
Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che costituiscono aiuti di Stato vietati, ai sensi di tale disposizione, il non assoggettamento all’IGEC asturiana degli stabilimenti commerciali, individuali o collettivi, con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico inferiore a 4 000 m2, e dei grandi stabilimenti commerciali individuali la cui superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico non ecceda i 10 000 m2, qualora svolgano unicamente ed esclusivamente attività relative al giardinaggio, alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali. |