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18.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 260/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 25 aprile 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

(Causa C-234/16)

(2016/C 260/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Resistente: Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’esistenza di un’imposta regionale gravante sul funzionamento di grandi stabilimenti commerciali con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico pari o superiore a 4 000 m2, a motivo dell’impatto che producono sul territorio, sull’ambiente e sul tessuto del commercio urbano di tale regione, ma che si applica a prescindere dall’ubicazione effettiva di tali stabilimenti commerciali all’esterno oppure all’interno dell’agglomerato urbano e che, nella maggiorparte dei casi, ricade sulle imprese di altri Stati membri, considerato che tale imposta: i) non riguarda i commercianti titolari di più stabilimenti commerciali, individuali o collettivi, con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico inferiore a 4 000 m2, qualunque sia la somma della superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico di tutti i loro stabilimenti; ii) non assoggetta a imposizione i grandi stabilimenti commerciali individuali con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico non superiore a 10 000 m2, qualora svolgano unicamente ed esclusivamente attività relative al giardinaggio, alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali.

2)

Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che costituiscono aiuti di Stato vietati, ai sensi di tale disposizione, il non assoggettamento all’IGEC asturiana degli stabilimenti commerciali, individuali o collettivi, con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico inferiore a 4 000 m2, e dei grandi stabilimenti commerciali individuali la cui superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico non ecceda i 10 000 m2, qualora svolgano unicamente ed esclusivamente attività relative al giardinaggio, alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali.