Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
26 aprile 2018 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali – Libertà di stabilimento – Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale – Aiuto di Stato – Misura selettiva»
Nelle cause C-236/16 e C-237/16,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisioni del 10 e dell’11 marzo 2016, pervenute in cancelleria il 25 aprile 2016, nei procedimenti
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
contro
Diputación General de Aragón,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C.G. Fernlund, J.-C. Bonichot (relatore), A. Arabadjiev e E. Regan, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 luglio 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), da J. Pérez-Bustamante Köster e F. Löwhagen, abogados, e da J.M. Villasante García, procurador,
– per la Diputación General de Aragón, da I. Susín Jiménez Ignacio, letrado, e da J.A. Morales Hernández-San, procurador,
– per la Commissione europea, da N. Gossement, P. Němečková e G. Luengo, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 novembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE nonché dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di una controversia tra l’Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) e la Diputación General de Aragón (governo regionale di Aragona, Spagna) in merito alla legittimità di un’imposta alla quale sono assoggettati i grandi stabilimenti commerciali situati nella Comunità autonoma di Aragona.
Diritto spagnolo
3 La Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (legge del Parlamento di Aragona 13/2005, recante misure fiscali e amministrative in materia di imposte cedute e imposte proprie della Comunità autonoma di Aragona), del 30 dicembre 2005, (BOA n. 154, del 31 dicembre 2005; in prosieguo: la «legge 13/2005»), ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2006, un’imposta sul danno ambientale causato dalle grandi superfici di vendita (in prosieguo: «l’IDMGAV»).
4 L’articolo 28 delle legge 13/2005 precisa che tale imposta mira a tassare l’attività degli stabilimenti commerciali, in quanto essa provoca numerosi spostamenti di veicoli e, di conseguenza, ha un impatto negativo sull’ambiente e sul territorio della Comunità autonoma di Aragona.
5 Secondo l’articolo 29 della legge 13/2005, si considera che uno stabilimento commerciale disponga di una grande area di vendita quando la superficie di vendita al pubblico è superiore a 500 m2.
6 L’articolo 32 della legge 13/2005 precisa che i debitori dell’IDMGAV sono i «titolari dell’attività e del traffico commerciale che causano il danno ambientale gravato dall’imposta».
7 L’articolo 33 della legge 13/2005 prevede che siano esonerati da detta imposta gli stabilimenti commerciali la cui attività principale consiste nella vendita dei seguenti prodotti: macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; materiali per l’edilizia, attrezzature sanitarie, porte e finestre, venduti in esclusiva ai professionisti; vivai per il giardinaggio e la coltura; mobilio in vendita in stabilimenti individuali, «tradizionali» e specializzati; automobili nei saloni di esposizione di concessionari e nelle officine di riparazione; combustibili e carburante per motori.
8 L’articolo 34 di tale legge precisa le modalità di calcolo della base imponibile e l’articolo 35 della medesima fissa le modalità di calcolo di tale imposta, che prevedono, in particolare, l’applicazione di un coefficiente a seconda del luogo di stabilimento qualora la base imponibile superi i 2 000 m2. Ne risulta che l’importo dell’imposta dovuta sarà pari a 0 qualora tale base imponibile sia inferiore o pari a 2 000 m2.
9 Il regime giuridico di tale imposta è stato in seguito precisato da disposizioni simili del Decreto 1/2007 del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 13/2005 (decreto 1/2007 del governo regionale di Aragona che approva il regolamento di esecuzione parziale della legge 13/2005) (BOA n. 8, del 20 gennaio 2007; in prosieguo: il «decreto 1/2007»).
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
10 Nel corso del 2007 l’ANGED, un’associazione che raggruppa a livello nazionale grandi imprese di distribuzione, ha proposto dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Corte superiore di giustizia di Aragona, Spagna) un ricorso diretto all’annullamento del decreto 1/2007. Tale ricorso fa seguito a quello da essa proposto nel 2006 dinanzi a suddetto giudice contro l’orden del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la Diputación General de Aragón (decreto del dipartimento delle Finanze, dell’Economia e dell’Impiego del governo regionale di Aragona), del 12 maggio 2006 (BOA n. 57, del 22 maggio 2006) che stabilisce le disposizioni necessarie all’applicazione delle imposte ambientali istituite mediante la legge 13/2005 e approva i moduli di dichiarazione, di pagamenti frazionati e di autoliquidazione.
11 Tale giudice ha sospeso le sue decisioni in questi due procedimenti in attesa dell’esito dei ricorsi proposti dinanzi al Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) da un gruppo di deputati e dal governo spagnolo aventi a oggetto la legge che istituisce l’IDMGAV. In seguito al rigetto di tali ricorsi da parte del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale), il Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Corte superiore di giustizia di Aragona) ha respinto il ricorso presentato dall’ANGED contro il decreto 1/2007 e ha parzialmente accolto quello proposto contro il decreto del 12 maggio 2006. L’ANGED ha quindi proposto impugnazione contro queste due sentenze dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna).
12 L’ANGED aveva inoltre adito la Commissione presentando una denuncia riguardante l’istituzione dell’IDMGAV e il suo presunto carattere di aiuto di Stato.
13 Con lettera del 28 novembre 2014 la Commissione ha comunicato alle autorità spagnole che, a seguito di una valutazione preliminare del regime dell’IDMGAV, l’esenzione concessa ai piccoli stabilimenti commerciali e a taluni stabilimenti specializzati poteva essere considerata un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, e che il Regno di Spagna doveva eliminare o modificare tale imposta.
14 In tale contesto il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, identiche nelle cause C-236/16 e C-237/16:
«1) Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’esistenza di un’imposta regionale che si dichiara gravante sul danno ambientale causato dall’utilizzo delle strutture e degli elementi destinati all’attività e al traffico che si sviluppano negli stabilimenti commerciali che dispongono di una grande area di vendita e di parcheggio per i clienti, a condizione che la superficie di vendita al pubblico sia superiore a 500 m², ma che è esigibile a prescindere dall’ubicazione effettiva di tali stabilimenti commerciali all’esterno oppure all’interno dell’agglomerato urbano e che, nella maggior parte dei casi, ricade sulle imprese di altri Stati membri, considerato che tale imposta:
a) non grava effettivamente sui commercianti titolari di più stabilimenti commerciali, qualunque sia la somma totale della superficie di vendita al pubblico, se nessuno di tali stabilimenti dispone di una superficie di vendita al pubblico superiore a 500 m² e anche se uno o più stabilimenti superano tale soglia ma la base imponibile non supera i 2 000 m², mentre invece grava effettivamente sui commercianti titolari di un unico stabilimento commerciale la cui superficie di vendita supera tali soglie, e
b) non assoggetta ad imposizione, inoltre, gli stabilimenti commerciali dediti alla vendita esclusiva di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; alla vendita in esclusiva ai professionisti di materiali per l’edilizia, prodotti sanitari, porte e finestre; alla vendita di mobilio negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati; di automobili, nei saloni di esposizione di concessionari e nelle officine di riparazione; di vivai per giardinaggio e colture, nonché di combustibili e carburanti per motori, qualunque sia la rispettiva superficie di vendita al pubblico di cui dispongono.
2) Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che costituiscono aiuti di Stato vietati, ai sensi di tale disposizione, l’assenza di un’effettiva imposizione a titolo di IDMGAV a carico degli stabilimenti commerciali con una superficie di vendita al pubblico non superiore a 500 m², o superiore per i casi in cui la base imponibile non superi i 2 000 m², e degli stabilimenti commerciali dediti alla vendita esclusiva di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; nonché alla vendita in esclusiva ai professionisti di materiali di costruzione, prodotti sanitari, porte e finestre; alla vendita di mobilio negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati; di automobili, nei saloni di esposizione di concessionari e nelle officine di riparazione; di vivai per giardinaggio e colture, nonché di combustibili e carburanti per motori».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
15 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
16 Secondo una giurisprudenza costante, la libertà di stabilimento mira ad assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante ai cittadini di altri Stati membri e alle società contemplate dall’articolo 54 TFUE, e vieta, per quanto concerne le società, qualsiasi discriminazione fondata sul luogo in cui si trova la sede (v., in particolare, sentenze del 12 dicembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, EU:C:2006:773, punto 43, e del 14 dicembre 2006, Denkavit Internationaal e Denkavit France, C-170/05, EU:C:2006:783, punto 22).
17 A tale proposito sono vietate non soltanto le discriminazioni palesi basate sul luogo in cui si trova la sede delle società, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato (sentenza del 5 febbraio 2014, Hervis Sport-és Divatkereskedelmi, C-385/12, EU:C:2014:47, punto 30 e giurisprudenza citata).
18 Peraltro, un prelievo obbligatorio che prevede un criterio di differenziazione apparentemente obiettivo ma che sfavorisce nella maggior parte dei casi, tenuto conto delle loro caratteristiche, le società aventi sede in altri Stati membri e che si trovano in una situazione comparabile a quelle aventi sede nello Stato membro di imposizione, costituisce una discriminazione indiretta basata sul luogo della sede delle società, vietata dagli articoli 49 e 54 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2014, Hervis Sport-és Divatkereskedelmi, C-385/12, EU:C:2014:47, punti da 37 a 41).
19 Nei procedimenti principali, la normativa di cui trattasi prevede un criterio relativo alla superficie di vendita dello stabilimento, il quale non stabilisce alcuna discriminazione diretta.
20 Né dagli elementi presentati alla Corte risulta che tale criterio sfavorisca nella maggior parte dei casi i cittadini di altri Stati membri o le società aventi la loro sede in altri Stati membri.
21 Invero, siffatto rilievo non risulta dai dati forniti dall’ANGED nelle sue osservazioni scritte, le quali vertono peraltro, essenzialmente, sull’imposta sui grandi stabilimenti istituita dalla Comunità autonoma di Catalogna.
22 Il giudice del rinvio precisa, peraltro, di non disporre di informazioni «valide» atte a dimostrare l’eventuale esistenza di una discriminazione dissimulata.
23 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un’imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
Sulla seconda questione
24 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che grava sui grandi stabilimenti di distribuzione essenzialmente a seconda della loro superficie di vendita, in quanto non si applica agli stabilimenti la cui superficie di vendita non supera i 500 m², a quelli la cui superficie di vendita è superiore a tale soglia ma la cui base imponibile non supera i 2 000 m² e a quelli la cui attività è dedicata alla vendita di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; alla vendita in esclusiva ai professionisti di materiali per l’edilizia, prodotti sanitari, porte e finestre; di mobilio negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati, e di automobili, nonché ai vivai e alle stazioni di servizio.
25 La qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 53).
26 Per quanto riguarda il requisito relativo alla selettività del vantaggio, che è stato specificamente dedotto dinanzi alla Corte, da una giurisprudenza costante risulta che la valutazione del requisito in parola richiede di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la misura nazionale in discussione sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica comparabile, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime, e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato idoneo, in sostanza, ad essere qualificato come «discriminatorio» (v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
27 Con riguardo in particolare alle misure nazionali che attribuiscono un vantaggio fiscale, occorre rammentare che una misura di siffatta natura che, pur non implicando un trasferimento di risorse statali, collochi i beneficiari in una situazione più favorevole rispetto agli altri contribuenti è idonea a recare un vantaggio selettivo ai beneficiari e costituisce, pertanto, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per contro, non costituisce un siffatto aiuto, ai sensi di tale disposizione, un vantaggio fiscale risultante da una misura generale applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 56).
28 A tale proposito, la qualificazione di una misura fiscale come «selettiva» presuppone, in un primo tempo, l’individuazione del regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato, e, in un secondo tempo, la dimostrazione che la misura fiscale considerata vi deroga, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detto regime comune, in una situazione fattuale e giuridica comparabile (v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
29 Si deve inoltre ricordare che il contesto giuridico di riferimento per valutare la selettività di una misura non deve essere necessariamente definito entro i limiti del territorio dello Stato membro interessato, ma può essere quello del territorio nel quale un’autorità regionale o locale esercita la competenza che le deriva dalla costituzione o dalla legge. Ciò avviene quando tale entità sia dotata di uno statuto di diritto e di fatto che la renda sufficientemente autonoma rispetto al governo centrale di uno Stato membro affinché, grazie alle misure adottate, sia detta entità, e non il governo centrale, a rivestire un ruolo fondamentale nella definizione dell’ambiente politico ed economico in cui operano le imprese [v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2008, Union General de Trabajadores de La Rioja (UGT-Rioja) e a., da C-428/06 a C-434/06, EU:C:2008:488, punti da 47 a 50 e giurisprudenza ivi citata].
30 Non costituisce tuttavia un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura che introduce una differenziazione tra imprese che si trovano, in relazione all’obiettivo perseguito dal regime giuridico di cui trattasi, in una situazione fattuale e giuridica comparabile e, pertanto, a priori selettiva, qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale differenziazione è giustificata allorché risulta dalla natura o dalla struttura del sistema nel quale si inserisce (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).
31 Una misura in deroga rispetto all’applicazione del sistema fiscale generale può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario. In proposito va operata una distinzione fra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi (sentenza del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C-88/03, EU:C:2006:511, punto 81).
32 Occorre inoltre ricordare che, se per dimostrare la selettività di una misura fiscale non è sempre necessario che quest’ultima abbia un carattere derogatorio rispetto a un regime tributario considerato comune, la circostanza che sia dotata di siffatto carattere è pertinente a tal fine quando ne discende che si distinguono due categorie di operatori e gli stessi sono a priori oggetto di un trattamento differenziato, ossia quelli a cui si applica la misura derogatoria e quelli a cui continua ad applicarsi il regime tributario comune, laddove le due categorie in parola si trovano in una situazione comparabile sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal regime di cui trattasi (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 77).
33 Per quanto riguarda la normativa di cui trattasi nel procedimento principale, occorre anzitutto rilevare che non è stato contestato dinanzi alla Corte che il contesto di riferimento territoriale debba essere quello della Comunità autonoma di Aragona.
34 Sebbene il criterio relativo alla superficie di vendita non si presenti come formalmente derogatorio a un dato contesto giuridico di riferimento, esso ha comunque l’effetto di escludere dall’ambito di applicazione di tale imposta gli stabilimenti commerciali la cui superficie di vendita è inferiore alla soglia fissata. Pertanto, l’IDMGAV non può essere distinta da un’imposta regionale alla quale sono assoggettati gli stabilimenti commerciali la cui superficie di vendita sia superiore ad una determinata soglia.
35 Orbene, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE definisce le misure statali in funzione dei loro effetti, indipendentemente dalle tecniche impiegate (sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates Association, C-487/06 P, EU:C:2008:757, punto 89).
36 Non può quindi escludersi a priori che tale criterio consenta di favorire, in pratica, «talune imprese o talune produzioni», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
37 In tale contesto si deve di conseguenza determinare se gli stabilimenti commerciali che vengono in tal modo esclusi dall’ambito di applicazione di tale imposta si trovino o meno in una situazione comparabile a quella degli stabilimenti che vi rientrano.
38 Nell’ambito di tale analisi occorre tenere conto del fatto che, data l’assenza di regolamentazione dell’Unione in materia, rientra nella competenza fiscale degli Stati membri o delle entità infrastatali dotate di autonomia fiscale determinare i criteri d’imposizione e la ripartizione della pressione fiscale sui diversi fattori di produzione e settori economici (sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732, punto 97).
39 Infatti, come ricorda la Commissione al punto 156 della sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2016, C-262, pag. 1), «[g]li Stati membri sono liberi di scegliere la politica economica che ritengono più appropriata e, in particolare, di ripartire la pressione fiscale sui diversi fattori di produzione nella maniera che reputano adeguata[,] (...) nel rispetto del diritto dell’Unione».
40 Per quanto concerne l’imposta di cui trattasi nel procedimento principale, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che essa ha l’obiettivo di contribuire alla protezione dell’ambiente e alla pianificazione territoriale. Si tratterebbe infatti di correggere e compensare le conseguenze ambientali e territoriali, sul territorio in questione, dell’attività di questi grandi stabilimenti commerciali, derivanti in particolare dai flussi di circolazione generati, facendoli contribuire al finanziamento di piani d’azione ambientali e al miglioramento delle infrastrutture.
41 A tale proposito non si può contestare che l’impatto ambientale degli stabilimenti commerciali dipende ampiamente dalla loro dimensione. Infatti, più la superficie di vendita è ampia, più grande sarà l’affluenza del pubblico, il che si traduce in un maggiore impatto negativo sull’ambiente. Ne consegue che un criterio fondato sulla superficie, come quello impiegato dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, al fine di differenziare tra le imprese a seconda della maggiore o minore intensità del loro impatto ambientale è coerente con gli obiettivi perseguiti.
42 È inoltre manifesto che l’insediamento di tali stabilimenti presenta una rilevanza particolare in termini di politica di gestione del territorio, a prescindere dalla loro ubicazione (v., per analogia, sentenza del 24 marzo 2011, Commissione/Spagna, C-400/08, EU:C:2011:172, punto 80).
43 Quanto alla determinazione del livello della soglia e delle modalità di calcolo della base imponibile, essa rientra nel margine di discrezionalità del legislatore nazionale e si basa, inoltre, su valutazioni tecniche e complesse per le quali la Corte può applicare solo un controllo giurisdizionale limitato.
44 Occorre aggiungere che la circostanza per cui la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non prevede, ai fini del calcolo dell’imposta, la somma delle superfici degli stabilimenti commerciali appartenenti al medesimo proprietario non risulta incoerente con gli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale.
45 In tali circostanze, un criterio di assoggettamento all’imposta basato sulla superficie di vendita dell’impresa, come quello di cui al procedimento principale, porta a distinguere tra categorie di stabilimenti che non si trovano in una situazione comparabile alla luce di tali obiettivi.
46 Pertanto, non si può ritenere che l’esenzione fiscale di cui beneficiano gli stabilimenti commerciali situati nel territorio della Comunità autonoma di Aragona la cui superficie di vendita è inferiore a 500 m² e quelli la cui superficie di vendita è superiore a tale soglia ma la cui base imponibile non supera i 2 000 m² conferisca un vantaggio selettivo a tali stabilimenti e, quindi, essa non può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
47 Il giudice del rinvio si interroga inoltre sulle altre caratteristiche dell’imposta di cui al procedimento principale. Esso si chiede se l’esenzione totale concessa agli stabilimenti che esercitano la loro attività nei settori della vendita di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; della vendita in esclusiva ai professionisti di materiali per l’edilizia, prodotti sanitari, porte e finestre; di mobilio negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati, e di automobili, nonché ai vivai e alle stazioni di servizio costituisca un vantaggio a loro favore.
48 Si deve osservare che tale misura presenta un carattere derogatorio rispetto al contesto di riferimento costituito da tale specifica imposta.
49 La Comunità autonoma di Aragona sostiene, nelle sue osservazioni scritte, che le attività degli stabilimenti commerciali interessati, sebbene necessitino di grandi superfici di vendita, causano un impatto negativo minore sull’ambiente e sulla pianificazione del territorio rispetto alle attività degli stabilimenti soggetti all’imposta di cui trattasi.
50 Siffatto elemento può essere idoneo a giustificare la distinzione prevista dalla normativa controversa nel procedimento principale, la quale, pertanto, non comporterebbe la concessione di una vantaggio selettivo a favore degli stabilimenti commerciali di cui trattasi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che sia effettivamente così nei procedimenti dinanzi ad esso pendenti.
51 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che grava sui grandi stabilimenti di distribuzione a seconda, essenzialmente, della loro superficie di vendita laddove non si applica agli stabilimenti la cui superficie di vendita non supera i 500 m² e a quelli la cui superficie di vendita è superiore a tale soglia ma la cui base imponibile non supera i 2 000m². Inoltre, tale imposta non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di tale disposizione, laddove non si applica agli stabilimenti che esercitano la loro attività nei settori della vendita di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; della vendita in esclusiva ai professionisti di materiali per l’edilizia, prodotti sanitari, porte e finestre; di mobilio negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati, e di automobili, nonché ai vivai e alle stazioni di servizio, allorché tali stabilimenti non provocano un impatto negativo sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale tanto rilevante quanto gli altri, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un’imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
2) Non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che grava sui grandi stabilimenti di distribuzione a seconda, essenzialmente, della loro superficie di vendita laddove non si applica agli stabilimenti la cui superficie di vendita non supera i 500 m² e a quelli la cui superficie di vendita è superiore a tale soglia ma la cui base imponibile non supera i 2 000 m². Inoltre, tale imposta non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di tale disposizione, laddove non si applica agli stabilimenti che esercitano la loro attività nei settori della vendita di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; della vendita in esclusiva ai professionisti di materiali per l’edilizia, prodotti sanitari, porte e finestre; di mobilio negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati, e di automobili, nonché ai vivai e alle stazioni di servizio, allorché tali stabilimenti non provocano un impatto negativo sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale tanto rilevante quanto gli altri, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.