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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

23 novembre 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Fiscalità diretta – Imposta sulle società – Direttiva 90/434/CEE – Articolo 10, paragrafo 2 – Conferimento di attivi – Stabile organizzazione non residente trasferita, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, a una società beneficiaria anch’essa non residente – Diritto dello Stato membro della società conferente di tassare gli utili o le plusvalenze di tale organizzazione emersi in occasione del conferimento di attivi – Normativa nazionale che prevede la tassazione immediata, a partire dall’anno del trasferimento, degli utili o delle plusvalenze – Riscossione dell’imposta da assolvere nell’esercizio fiscale di effettuazione dell’operazione di conferimento di attivi»

Nella causa C-292/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia), con decisione del 20 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 25 maggio 2016, nel procedimento promosso da

A Oy,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C.G. Fernlund (relatore), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev ed E. Regan, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 giugno 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la A Oy, da T. Torkkel;

–        per il governo finlandese, da S. Hartikainen, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, in qualità di agente;

–        per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, U. Persson e N. Otte Widgren, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da W. Roels e I. Koskinen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE nonché dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva fusioni»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dinanzi all’Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia) dalla A Oy, società di diritto finlandese, in merito alla tassazione immediata delle plusvalenze di una stabile organizzazione non residente di detta società, emerse all’atto del trasferimento di tale organizzazione a una società anch’essa non residente, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, e alla riscossione dell’imposta da assolvere nell’esercizio fiscale di effettuazione di detta operazione.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva fusioni:

«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si deve intendere per:

(...)

c)      conferimento d’attivo: l’operazione mediante la quale una società conferisce, senza essere sciolta, la totalità o uno o più rami della sua attività ad un’altra società, mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria del conferimento;

(...)».

4        L’articolo 10, paragrafo 2, della citata direttiva prevede quanto segue:

«(…) [Q]ualora lo Stato membro della società conferente applichi un regime di imposizione di utile mondiale, tale Stato membro ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze della stabile organizzazione che emergono in occasione della fusione, della scissione o del conferimento di attivo, a condizione che ammetta la [deduzione] dell’imposta che, in assenza delle norme della presente direttiva, avrebbe colpito tali utili o plusvalenze nello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione e che ammetta questa [detrazione] nello stesso modo e per lo stesso importo che avrebbe ammesso se l’imposta fosse stata veramente stabilita e pagata».

 Diritto finlandese

5        Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, della Tuloverolaki (legge sull’imposta sul reddito), sono tenute al pagamento dell’imposta sul reddito le persone fisiche, le persone giuridiche, le comunità di interessi o i co-eredi stabiliti in Finlandia per i redditi percepiti in Finlandia o altrove (imposizione fiscale illimitata).

6        La direttiva fusioni è stata trasposta nell’ordinamento finlandese mediante la Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta (1733/1995) [legge recante modifica della legge sulle imposte sui redditi derivanti da attività economiche (1733/1995)], del 29 dicembre 1995, entrata in vigore il 1° gennaio 1996.

7        L’articolo 52 e, terzo comma, dell’Elinkeinotulon verottamisesta annettu laki (legge sulle imposte sui redditi derivanti da attività economiche), come modificata (in prosieguo: l’«EVL»), così recita:

«Qualora gli attivi e le passività conferiti siano riconducibili a una stabile organizzazione di una persona giuridica nazionale, situata in un altro Stato membro dell’Unione europea, il presunto prezzo di cessione degli attivi nonché gli accantonamenti dedotti in sede di tassazione della stabile organizzazione sono imputati ai redditi imponibili della società conferente. Dall’imposta dovuta su tali redditi in Finlandia viene detratta l’imposta che, in assenza delle disposizioni della [direttiva fusioni] menzionata all’articolo 52, sarebbe stata assolta sugli stessi redditi nello Stato di sede della stabile organizzazione».

8        Come si legge nella relazione di accompagnamento della proposta di legge che ha condotto all’adozione della legge recante modifica della legge sulle imposte sui redditi derivanti da attività economiche, l’articolo 52 e, terzo comma, dell’EVL, che ha trasposto nell’ordinamento finlandese la deroga prevista all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva fusioni, riguarda una fattispecie in cui, a seguito del trasferimento degli attivi di una stabile organizzazione non residente a una società anch’essa non residente, gli attivi medesimi non sono più imponibili in Finlandia. In una fattispecie di tal genere, il valore di mercato degli attivi conferiti, al pari degli accantonamenti dedotti in precedenza in sede di tassazione in Finlandia di detta stabile organizzazione sono conteggiati nel reddito imponibile della medesima nell’esercizio fiscale di effettuazione dell’operazione. Dall’imposta dovuta alla Finlandia sul reddito realizzato viene dedotta l’imposta che sarebbe stata prelevata sullo stesso reddito nello Stato membro di tale stabile organizzazione nel caso in cui la menzionata direttiva non trovasse applicazione.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        Nel 2006 la società A, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, trasferiva una stabile organizzazione situata in Austria ad una società austriaca ricevendo in cambio quote di quest’ultima società. In virtù dell’articolo 52 e, terzo comma, dell’EVL, la A veniva assoggettata a tassazione sulle plusvalenze emerse in occasione di tale operazione nell’esercizio fiscale 2006 e l’imposta veniva riscossa nel medesimo esercizio fiscale.

10      La A presentava richiesta di rettifica alla Verotuksen oikaisulautakunta (Commissione tributaria, Finlandia). A fronte del rigetto della richiesta, la A adiva l’Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia), sostenendo che la normativa oggetto del procedimento principale ostacolerebbe la libertà di stabilimento, poiché, nel caso di una corrispondente fattispecie interna, la tassazione avrebbe avuto luogo soltanto al momento della realizzazione delle plusvalenze, ossia con la cessione degli attivi conferiti.

11      Il giudice del rinvio fa presente che, secondo il Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Servizio di tutela dei diritti dei destinatari di entrate tributarie, Finlandia), non si potrebbe ritenere che l’articolo 52 e, terzo comma, dell’EVL sia in contrasto con le norme e i principi del diritto dell’Unione, essendo detta disposizione volta a trasporre nell’ordinamento finlandese l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva fusioni.

12      Il giudice medesimo rileva tuttavia che, benché quest’ultima disposizione consenta la tassazione delle plusvalenze in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, essa non specifica peraltro il momento in cui tale tassazione debba avvenire.

13      Il giudice a quo si interroga dunque in merito alla questione se, prevedendo la tassazione delle plusvalenze nell’ambito dell’esercizio fiscale di effettuazione dell’operazione di conferimento di attivi, laddove la tassazione in una corrispondente fattispecie interna avrebbe luogo solamente al momento della realizzazione dei redditi, ossia della cessione degli attivi conferiti, la normativa oggetto del procedimento principale costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento. In caso affermativo, il giudice medesimo chiede se detta normativa possa essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale collegato alla ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e, in tal caso, se sia proporzionata a tale obiettivo.

14      Ciò premesso, l’Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 49 TFUE osti a una legislazione come quella finlandese, per effetto della quale, in una fattispecie in cui una società nazionale conferisca attivi ad una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro mediante conferimento di un’attività ad una società avente domicilio fiscale in tale Stato, a fronte della cessione, a titolo di corrispettivo, di nuove azioni della società medesima, il trasferimento degli attivi venga tassato immediatamente nell’anno del trasferimento, laddove la tassazione in una corrispondente fattispecie interna avverrebbe solamente al momento della realizzazione degli attivi medesimi.

2)      Se sussista una discriminazione indiretta o diretta, laddove la Finlandia proceda immediatamente alla tassazione nell’anno del trasferimento degli attivi, prima che l’utile sia stato realizzato e, in una fattispecie interna, solamente al momento della realizzazione.

3)      Qualora la prima e la seconda questione ricevano risposta affermativa, se la restrizione della libertà di stabilimento possa essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale o dalla tutela del potere impositivo nazionale e se la restrizione vietata sia coerente con il principio di proporzionalità».

 Sulle questioni pregiudiziali

15      Con le questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nel caso in cui una società residente trasferisca, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anch’essa non residente, da un lato, preveda la tassazione immediata delle plusvalenze emerse in occasione di tale operazione e, dall’altro, non consenta la riscossione differita dell’imposta dovuta, laddove la tassazione di dette plusvalenze, in una corrispondente fattispecie interna, avrebbe luogo solamente al momento della cessione degli attivi trasferiti.

16      In limine, occorre rilevare che, da un lato, è pacifico che l’operazione di cui trattasi nel procedimento principale, con cui la A ha trasferito un’organizzazione non residente a una società anch’essa non residente, costituisca un conferimento di attivi ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva fusioni. Dall’altro, non è controverso che la tassazione delle plusvalenze di tale stabile organizzazione emerse in occasione di detta operazione rientri nell’ambito dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva medesima.

17      Risulta dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva fusioni che, qualora fra i beni conferiti all’atto di una fusione, di una scissione o di un conferimento di attivo figuri una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, lo Stato membro della società conferente, qualora applichi un regime di imposizione di utili mondiale, ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze di detta stabile organizzazione che emergono in occasione di tale operazione, a condizione di consentire la deduzione dell’imposta che, in assenza della disciplina istituita da tale direttiva, avrebbe colpito gli utili o le plusvalenze medesimi nello Stato membro di sede della stabile organizzazione e che consenta tale detrazione con le stesse modalità e nella stessa misura che avrebbe consentito se l’imposta fosse stata realmente determinata e assolta.

18      Detta disposizione autorizza pertanto lo Stato membro della società conferente a tassare gli utili o le plusvalenze derivanti da un’operazione di fusione, scissione o conferimento di attivo a condizione che lo Stato medesimo rispetti le condizioni previste nella menzionata disposizione.

19      Nel caso di specie, dagli atti sottoposti alla Corte risulta che, in virtù della normativa oggetto del procedimento principale, da un lato, le plusvalenze di una stabile organizzazione non residente di una società residente sono tassate quando tale stabile organizzazione venga trasferita, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, ad una società anch’essa non residente. Dall’imposta dovuta viene dedotta l’imposta che, in assenza delle disposizioni della direttiva fusioni, avrebbe colpito tali plusvalenze nello Stato membro di sede della stabile organizzazione medesima. Dall’altro, l’imposta viene riscossa a titolo di imposta da assolvere nell’esercizio fiscale di effettuazione di tale operazione.

20      Prevedendo la tassazione di tali plusvalenze, pur riconoscendo la detrazione dell’imposta cui, in assenza della disciplina istituita dalla direttiva de qua, esse sarebbero state assoggettate nello Stato membro di sede della stabile organizzazione, tale normativa si limita ad attuare la possibilità offerta agli Stati membri all’articolo 10, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

21      Per contro, né detto articolo 10, paragrafo 2, né alcun altro articolo della direttiva fusioni contiene disposizioni relative al momento in cui debba avvenire la riscossione dell’imposta dovuta.

22      Spetta dunque agli Stati membri, nel rispetto del diritto dell’Unione, prevedere la relativa disciplina.

23      Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che le operazioni ricomprese nell’ambito della direttiva fusioni costituiscono una modalità particolare di esercizio della libertà di stabilimento, importante per il buon funzionamento del mercato interno, e costituiscono pertanto attività economiche per le quali gli Stati membri sono tenuti al rispetto di tale libertà (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2017, Euro Park Service, C-14/16, EU:C:2017:177, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

24      Secondo costante giurisprudenza della Corte, l’articolo 49 TFUE impone la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. Anche se, alla luce del loro tenore letterale, le disposizioni del Trattato FUE in tema di libertà di stabilimento mirano ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato membro di provenienza ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione (sentenza dell’8 marzo 2017, Euro Park Service, C-14/16, EU:C:2017:177, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

25      Devono essere considerate restrizioni a tale libertà di stabilimento tutte le misure che vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio di detta libertà (sentenza dell’8 marzo 2017, Euro Park Service, C-14/16, EU:C:2017:177, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

26      Nel caso di specie, dagli atti sottoposti alla Corte risulta che è solo nel caso in cui una società residente trasferisca, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente a una società anch’essa non residente che la normativa oggetto del procedimento principale prevede la tassazione immediata delle plusvalenze e l’avvio della riscossione dell’imposta da assolvere nell’esercizio fiscale di effettuazione dell’operazione.

27      Una siffatta disparità di trattamento è tale da dissuadere le società stabilite in Finlandia dall’esercitare un’attività economica in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione e costituisce, di conseguenza, un ostacolo alla libertà di stabilimento.

28      Un ostacolo di tal genere può essere ammesso solo qualora riguardi le situazioni che non sono oggettivamente comparabili o qualora possa essere giustificato da un motivo imperativo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell’Unione. Occorre inoltre, in tale ipotesi, che esso sia idoneo a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo (sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus, C-371/10, EU:C:2011:785, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

29      Quanto alla comparabilità delle situazioni di cui trattasi, si deve rilevare che, per quanto attiene alla normativa di uno Stato membro intesa a tassare le plusvalenze prodotte nell’ambito della propria giurisdizione fiscale, la situazione di una società che, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, trasferisca una stabile organizzazione non residente ad una società anch’essa non residente è paragonabile, per quanto concerne l’imponibilità delle plusvalenze della stabile organizzazione medesima prodottesi nell’ambito della giurisdizione fiscale di detto primo Stato membro, precedentemente alla suddetta operazione di conferimento, a quella di una società residente che, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, trasferisca una stabile organizzazione a un’altra società residente (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, Verder LabTec, C-657/13, EU:C:2015:331, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

30      Per quanto riguarda la questione se l’ostacolo possa essere giustificato da un motivo imperativo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell’Unione, occorre ricordare, da un lato, che la giustificazione connessa alla necessità di salvaguardare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri costituisce un obiettivo legittimo riconosciuto dalla Corte e che, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione adottate dall’Unione, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione della loro competenza fiscale, al fine di eliminare le doppie imposizioni (sentenza del 21 maggio 2015, Verder LabTec, C-657/13, EU:C:2015:331, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

31      Dall’altro lato, in forza del principio della territorialità fiscale, uno Stato membro, in caso di trasferimento di una stabile organizzazione non residente mediante un’operazione di conferimento di attivi a una società non residente, ha il diritto di tassare, all’atto di tale conferimento, le plusvalenze generate nell’ambito della sua competenza fiscale prima del medesimo conferimento. Un provvedimento di tal genere mira a prevenire situazioni tali da compromettere il diritto di detto primo Stato membro di esercitare il proprio potere impositivo in merito alle attività realizzate nell’ambito della propria giurisdizione fiscale (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, Verder LabTec, C-657/13, EU:C:2015:331, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

32      Pertanto, il trasferimento di una stabile organizzazione non residente di una società residente, mediante un’operazione di conferimento di attivi, a una società non residente non può significare che lo Stato membro interessato debba rinunciare al proprio diritto di tassare le plusvalenze generate nell’ambito della propria giurisdizione fiscale prima di tale conferimento (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, Verder LabTec, C-657/13, EU:C:2015:331, punto 44).

33      Nel caso di specie, dal momento che il trasferimento, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, di un’organizzazione non residente a una società anch’essa non residente determina la perdita per la Finlandia di qualsiasi legame con tale organizzazione e, pertanto, il suo potere di tassare le plusvalenze inerenti agli attivi di detta stabile organizzazione successivamente all’operazione medesima, si deve rilevare che una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale è idonea ad assicurare il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

34      Per quanto riguarda la proporzionalità della normativa oggetto del procedimento principale, dalla giurisprudenza della Corte discende, in primo luogo, che risponde al principio di proporzionalità il fatto che lo Stato membro della società conferente determini, ai fini della salvaguardia dell’esercizio della propria competenza fiscale, il quantum dell’imposta relativo alle plusvalenze prodotte nell’ambito della propria giurisdizione fiscale nel momento in cui gli attivi stessi sfuggono alla propria giurisdizione fiscale, nella specie, al momento del conferimento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, Verder LabTec, C-657/13, EU:C:2015:331, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

35      In secondo luogo, è stato affermato che una normativa di uno Stato membro che lasci al contribuente la scelta tra, da un lato, l’assolvimento immediato di tale imposta, creando uno svantaggio in termini finanziari per la società medesima ma dispensandola da oneri amministrativi successivi, e, dall’altro, l’assolvimento differito del relativo importo, eventualmente accompagnato da interessi ai sensi della normativa nazionale applicabile, che implichi necessariamente per il contribuente un onere amministrativo, connesso all’individuazione degli attivi conferiti, costituisce una misura che, pur assicurando la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, è meno contraria alla libertà di stabilimento rispetto alla riscossione immediata dell’imposta dovuta (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus, C-371/10, EU:C:2011:785, punto 73).

36      Per quanto riguarda gli oneri amministrativi, la Corte ha precisato che si deve lasciare al contribuente la scelta di optare tra, da un lato, l’accollo degli oneri amministrativi relativi all’assolvimento differito dell’imposta e, dall’altro, l’assolvimento immediato dell’imposta stessa. Qualora il contribuente ritenga che tali oneri non siano eccessivi e scelga di sopportarli, non possono essere parimenti ritenuti eccessivi nemmeno gli oneri gravanti sull’amministrazione finanziaria (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2015, Commissione/Germania, C-591/13, EU:C:2015:230, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).

37      Ne consegue che, poiché la normativa oggetto del procedimento principale non lascia a una società residente che trasferisca, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anch’essa non residente, la scelta tra, da un lato, l’assolvimento immediato dell’imposta sulle plusvalenze relativa a tale stabile organizzazione e, dall’altro, l’assolvimento differito dell’imposta medesima, la normativa in esame eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo di salvaguardare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

38      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che la normativa in esame consenta, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva fusioni, la detrazione dell’imposta cui, in assenza della disciplina istituita dalla direttiva medesima, dette plusvalenze sarebbero state assoggettate, nello Stato membro di sede della stabile organizzazione non residente, considerato che il carattere sproporzionato della normativa de qua non dipende dal quantum dell’imposta dovuta, bensì risiede nel fatto che essa non prevede la possibilità, a favore del contribuente, di differire il momento dell’assolvimento dell’imposta stessa (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, C-646/15, EU:C:2017:682, punto 60).

39      Quanto alla giustificazione vertente sulla necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta, invocata dai governi tedesco e svedese, occorre rilevare che, sebbene la Corte abbia già avuto modo di affermare che essa può costituire un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare una restrizione all’esercizio delle libertà di circolazione garantite dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014, Strojírny Prostějov e ACO Industries Tábor, C-53/13 e C-80/13, EU:C:2014:2011, punto 46 e giurisprudenza ivi citata), la normativa oggetto del procedimento principale non è tuttavia idonea a garantire il conseguimento di tale obiettivo, di modo che quest’ultimo non può giustificare, in una fattispecie come quella in esame nel procedimento principale, un eventuale ostacolo alla libertà di stabilimento. Infatti, come osservato dalla Commissione, il fatto che uno Stato membro consenta a una società conferente residente di optare per l’assolvimento differito dell’imposta non inciderebbe sulla possibilità di detto Stato membro di chiedere alla società medesima le informazioni necessarie per la riscossione dell’imposta dovuta né su quella di procedere effettivamente alla riscossione stessa (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2014, Strojírny Prostějov e ACO Industries Tábor, C-53/13 e C-80/13, EU:C:2014:2011, punti da 49 a 53).

40      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nel caso in cui una società residente trasferisca, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anch’essa non residente, da un lato, preveda la tassazione immediata delle plusvalenze emerse in occasione di tale operazione e, dall’altro, non consenta la riscossione differita dell’imposta dovuta, laddove la tassazione delle plusvalenze medesime avrebbe luogo, in una corrispondente fattispecie interna, solamente al momento della cessione degli attivi trasferiti, tenuto conto che detta normativa non consente l’assolvimento differito dell’imposta stessa.

 Sulle spese

41      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nel caso in cui una società residente trasferisca, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anch’essa non residente, da un lato, preveda la tassazione immediata delle plusvalenze emerse in occasione di tale operazione e, dall’altro, non consenta la riscossione differita dell’imposta dovuta, laddove la tassazione delle plusvalenze medesime avrebbe luogo, in una corrispondente fattispecie interna, solamente al momento della cessione degli attivi trasferiti, tenuto conto che detta normativa non consente l’assolvimento differito dell’imposta stessa.

Firme


*      Lingua processuale: il finlandese.