19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 23 settembre 2016 — Deister Holding, quale successore a titolo universale della ditta Traxx Investments N.V./Bundeszentralamt für Steuern
(Causa C-504/16)
(2016/C 475/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti
Ricorrente: Deister Holding AG, quale successore a titolo universale della ditta Traxx Investments N.V.
Resistente: Bundeszentralamt für Steuern
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 48 del Trattato CE (divenuto l’articolo 49 in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE), osti a una disposizione tributaria nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che neghi ad una società madre non residente, il cui unico azionista risieda sul territorio nazionale, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale rispetto alle distribuzioni di utili, qualora sia riconducibile a persone cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbero se avessero maturato i redditi direttamente e
laddove detti presupposti non rilevano ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale alle società madri residenti. |
2. |
Se l’articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE (1), osti a una disposizione tributaria nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che neghi ad una società madre non residente, il cui unico azionista risieda sul territorio nazionale, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili qualora sia riconducibile a persone cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbero se avessero maturato i redditi direttamente e
laddove detti presupposti non rilevano ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale alle società madri residenti. |
(1) Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).