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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

20 settembre 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 794/2004 – Regimi di aiuti notificati – Articolo 4 – Modifica di un aiuto esistente – Aumento significativo del gettito delle imposte destinate al finanziamento di regimi di aiuti rispetto alle stime notificate alla Commissione europea – Soglia del 20% della dotazione originaria»

Nella causa C-510/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 21 settembre 2016, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2016, nel procedimento

Carrefour Hypermarchés SAS,

Fnac Paris,

Fnac Direct,

Relais Fnac,

Codirep,

Fnac Périphérie

contro

Ministre des Finances et des Comptes publics,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 settembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Carrefour Hypermarchés SAS, Fnac Paris, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep e Fnac Périphérie, da C. Rameix-Seguin e É. Meier, avocats;

–        per il governo francese, da D. Colas e J. Bousin, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da S. Charitaki e S. Papaioannou, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da B. Stromsky e K. Blanck-Putz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 2004, L 140, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie nelle quali la Carrefour Hypermarchés SAS, la Fnac Paris, la Fnac Direct, la Relais Fnac, la Codirep e la Fnac Périphérie sono contrapposte al ministre des Finances et des Comptes publics (Ministro delle Finanze e dei Conti pubblici, Francia) in merito al rimborso di un’imposta sulle vendite e sulle locazioni di videogrammi versata da tali società.

 Contesto normativo

 Regolamento (CE) n. 659/1999

3        L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)      “aiuti”: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo [107, paragrafo 1, TFUE];

b)      “aiuti esistenti”:

i)      (…) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

ii)      gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

(...)

c)      “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

(...)».

 Regolamento n. 794/2004

4        Il considerando 4 del regolamento n. 794/2004 stabilisce:

«A fini di certezza del diritto è opportuno chiarire che non è necessario notificare alla Commissione aumenti di piccola entità, non superiori al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti, volti in particolare a tenere conto degli effetti dell’inflazione, in quanto è improbabile che tali aumenti alterino l’originaria valutazione di compatibilità della Commissione, a condizione che restino immutate le altre condizioni previste per il regime di aiuti».

5        L’articolo 4 di tale regolamento, rubricato «Procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche ad aiuti esistenti», così dispone:

«1.      Ai fini dell’articolo 1, lettera c) del regolamento [n. 659/1999] si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente.

2.      Le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato nell’allegato II:

a)      aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato;

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6        Con la decisione C(2006) 832 definitivo, del 22 marzo 2006 (aiuti NN 84/2004 e N 95/2004 – Francia, Regimi di aiuti al cinema e all’audiovisivo) (in prosieguo: la «decisione del 2006»), la Commissione ha dichiarato compatibili con il mercato interno vari regimi di aiuti al cinema e all’audiovisivo istituiti dalla Repubblica francese. Tali regimi sono finanziati dal Centre national du cinéma et de l’image animée (Centro nazionale della cinematografia e dell’immagine animata) (in prosieguo: il «CNC»), e il bilancio di tale organismo proviene principalmente dal gettito di tre imposte, ossia l’imposta sui biglietti del cinema, l’imposta sui servizi televisivi e l’imposta sulle vendite e sulle locazioni al pubblico di videogrammi per l’uso privato (in prosieguo, congiuntamente: le «tre imposte»).

7        Con decisione C(2007) 3230 definitivo, del 10 luglio 2007 (Aiuto di Stato N 192/2007 – Francia, Modifica del regime di aiuti NN 84/2004 – Sostegno ai settori del cinema e della produzione audiovisiva in Francia – Modernizzazione del sistema di contributi del settore televisivo al conto di sostegno al cinema e all’audiovisivo) (in prosieguo: la «decisione del 2007»), la Commissione ha approvato una modifica delle modalità di finanziamento dei suddetti regimi di aiuti, a seguito di una riforma dell’imposta sui servizi televisivi.

8        Le ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto il rimborso dell’imposta sulle vendite e sulle locazioni al pubblico di videogrammi per uso privato che esse hanno versato nel 2008 e nel 2009 per quanto riguarda la Carrefour Hypermarchés, e negli anni dal 2009 al 2011 per quanto concerne le altre società. Esse sostengono che tale imposta è stata riscossa in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in quanto la Repubblica francese non ha notificato alla Commissione l’aumento subito dal gettito complessivo delle tre imposte tra il 2007 e il 2011 (in prosieguo: il «periodo in questione»). Secondo le ricorrenti nel procedimento principale, che si basano su una relazione della Cour des comptes (Corte dei conti, Francia), presentata nell’agosto 2012 sulla gestione e sul finanziamento del CNC (in prosieguo: la «relazione della Corte dei conti»), tale aumento ha determinato un cambiamento sostanziale della modalità di finanziamento dei regimi di aiuti, che supera la soglia del 20% fissata dall’articolo 4 del regolamento n. 794/2004.

9        In tale contesto, il giudice del rinvio rileva che, mentre la decisione del 2007 indicava previsioni secondo le quali la riforma dell’imposta sui servizi televisivi, principalmente all’origine dell’aumento delle risorse del CNC nel periodo in questione, poteva, nella migliore delle ipotesi, determinare un aumento del gettito di tale imposta fino a EUR 16,5 milioni l’anno, in realtà questo aumento è stato pari, secondo la relazione della Corte dei conti, a EUR 67 milioni in media nel corso di tale periodo. La Commissione avrebbe dunque fondato la decisione del 2007 su previsioni che, in seguito, si sono rivelate inesatte.

10      In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, nel caso di un regime di aiuti finanziato con risorse aventi una destinazione specifica, qualora uno Stato membro abbia regolarmente notificato le modifiche giuridiche aventi un’incidenza sostanziale su tale regime, prima che fosse data loro attuazione, e in particolare quelle concernenti le modalità di finanziamento di quest’ultimo, un aumento significativo del gettito fiscale destinato al regime, rispetto alle previsioni fornite alla Commissione europea, costituisca una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo [108, paragrafo 3, TFUE], tale da giustificare una nuova notifica.

2)      In tal caso, in qual modo si applichi l’articolo 4 del [regolamento n. 794/2004], ai sensi del quale un aumento superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti esistente costituisce una modifica di tale regime di aiuti, e in particolare:

a)      come esso si combini con l’obbligo di notifica previa di un regime di aiuti sancito all’articolo [108, paragrafo 3, TFUE];

b)      qualora il superamento della soglia del 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti esistente fissata al suddetto articolo 4 del [regolamento n. 794/2004] giustifichi una nuova notifica, se tale soglia debba essere valutata rispetto all’importo dei ricavi destinati al regime di aiuti o rispetto alle spese effettivamente attribuite ai beneficiari, escluse le somme accantonate o che hanno costituito l’oggetto di prelievi a favore dello Stato;

c)      qualora l’osservanza di tale soglia del 20% debba essere valutata rispetto alle spese destinate al regime di aiuti, se una siffatta valutazione debba essere eseguita ponendo a confronto il massimale globale di spesa indicato nella decisione di approvazione con la dotazione globale attribuita successivamente all’insieme degli aiuti dall’organismo destinatario oppure ponendo a confronto i massimali notificati per ciascuna categoria di aiuti identificata in tale decisione con la linea di bilancio corrispondente di tale organismo».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

11      Il governo italiano sostiene che le questioni pregiudiziali sono ipotetiche e, pertanto, irricevibili.

12      Orbene, con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, di stabilire se le tre imposte siano state riscosse, durante il periodo in questione, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Dette questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia riguardante domande di rimborso di una di tali imposte, vale a dire l’imposta sulle vendite e sulle locazioni al pubblico di videogrammi per uso privato. Tale giudice si fonda, inoltre, sulla premessa secondo cui l’imposta di cui trattasi costituisce effettivamente parte integrante di una misura di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In tale contesto, tali domande presentano un rapporto diretto con l’oggetto del procedimento principale e non sono, quindi, puramente ipotetiche. Le questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili.

 Nel merito

13      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un significativo aumento del gettito di imposte il cui obiettivo è finanziare vari regimi di aiuti autorizzati rispetto alle previsioni notificate alla Commissione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisca una modifica di un aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e dell’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 794/2004, letti alla luce dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. A tal riguardo, esso interroga la Corte, in particolare, sul modo in cui si debba valutare la soglia del 20% di cui all’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, di quest’ultimo regolamento e sulla questione se tale soglia debba essere valutata rispetto alle entrate destinate ai regimi di aiuti di cui trattasi nel procedimento principale o rispetto agli aiuti effettivamente concessi.

14      In via preliminare, la Corte ha ripetutamente dichiarato che le imposte non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato, salvo che costituiscano la modalità di finanziamento di una misura di aiuto, formandone così parte integrante. Quando le modalità di finanziamento di un aiuto mediante un tributo costituiscono parte integrante della misura di aiuto, le conseguenze derivanti dalla violazione, da parte delle autorità nazionali, del divieto di esecuzione sancito dall’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, devono trovare applicazione anche relativamente a tale aspetto della misura di aiuto, di modo che le autorità nazionali sono tenute, in via di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 13 gennaio 2005, Streekgewest, C-174/02, EU:C:2005:10, punti 16, 24 e 25; del 27 ottobre 2005, Distribution Casino France e a., da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, EU:C:2005:657, punto 35; del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron, C-526/04, EU:C:2006:528, punto 43 e giurisprudenza citata, nonché del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, C-449/14 P, EU:C:2016:848, punto 65 e giurisprudenza citata).

15      Laddove il giudice del rinvio fa riferimento, nel testo delle sue questioni alla Corte, al caso di «un regime di aiuti finanziato da risorse aventi una destinazione specifica», occorre intendere le questioni pregiudiziali nel senso che esse si basano sulla premessa secondo la quale le tre imposte costituivano, durante il periodo in questione, parte integrante dei regimi di aiuti interessati.

16      Certamente, nell’ambito della seconda questione, il giudice del rinvio distingue tra le entrate del CNC destinate ai regimi di aiuti di cui al procedimento principale e le spese effettivamente attribuite ai beneficiari di tali regimi, facendo riferimento a somme accantonate e a prelievi operati a favore del bilancio generale dello Stato. Tuttavia, sebbene tali elementi possano risultare pertinenti anche per esaminare se le tre imposte costituissero, durante il periodo in questione, parte integrante di tali regimi, il giudice del rinvio li menziona solamente per interrogare la Corte in merito alla loro pertinenza nel contesto dell’esame del rispetto della soglia del 20% prevista all’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 794/2004.

17      A questo proposito occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenze del 23 gennaio 2018, F. Hoffmann-La Roche e a., C-179/16, EU:C:2018:25, punto 44, e del 29 maggio 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e a., C-426/16, EU:C:2018:335, punto 30 e giurisprudenza citata). La Corte può tuttavia fornire al giudice del rinvio gli elementi di interpretazione di diritto dell’Unione che possono essergli utili per verificare la fondatezza della premessa su cui si fondano le questioni pregiudiziali (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2016, Bookit, C-607/14, EU:C:2016:355, punti da 22 a 28).

18      Dinanzi alla Corte il governo francese ha sostenuto che, durante il periodo in questione, le tre imposte non formavano parte integrante dei regimi di aiuti di cui trattasi nel procedimento principale, in particolare sulla base del rilievo che non vi era alcuna correlazione finanziaria fra il gettito di tali imposte e l’importo degli aiuti concessi e che, a differenza di tale gettito, il suddetto importo non era aumentato. Pur ammettendo che il diritto nazionale prevede una disposizione vincolante, che destina il gettito al bilancio del CNC, il quale mira al finanziamento di tali regimi, il governo francese ha sostenuto, tra l’altro, che l’eccedenza risultante dalla differenza tra il gettito generato dalle tre imposte e gli aiuti effettivamente concessi sarebbe servita per alimentare un fondo di riserva, che essa sarebbe stata utilizzata dal CNC per fini diversi dal finanziamento di detti regimi e che avrebbe comportato dei prelievi, in virtù di un voto del Parlamento francese, a favore del bilancio generale dello Stato. Tale argomento è stato contestato dalle ricorrenti nel procedimento principale e dalla Commissione.

19      Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, affinché un tributo possa considerarsi parte integrante di una misura di aiuto, deve sussistere un vincolo di destinazione cogente tra il tributo e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito del tributo viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto e incide direttamente sulla sua entità e, conseguentemente, sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato interno (sentenze del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C-333/07, EU:C:2008:764, punto 99 e giurisprudenza citata, e del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, C-449/14 P, EU:C:2016:848, punto 68).

20      Inoltre, la Corte ha già dichiarato che, nel caso in cui l’ente incaricato di concedere gli aiuti finanziati tramite un’imposta abbia il potere discrezionale di destinare il gettito di tale imposta a misure diverse da quelle che possiedono tutte le caratteristiche di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, tale circostanza può escludere l’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra l’imposta e l’aiuto. Infatti, in presenza di un tale potere discrezionale, il gettito dell’imposta non può influenzare direttamente l’entità del vantaggio concesso ai beneficiari di tale aiuto. Per contro, un tale vincolo di destinazione cogente può sussistere qualora il gettito dell’imposta sia interamente ed esclusivamente destinato alla concessione degli aiuti, anche se di tipo diverso (v., in tal senso, sentenze del 13 gennaio 2005, Pape, C-175/02, EU:C:2005:11, punto 16; del 27 ottobre 2005, Distribution Casino France e a., da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, EU:C:2005:657, punto 55, e del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C-333/07, EU:C:2008:764, punti 102 e 104).

21      Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che la sussistenza di un tale vincolo di destinazione cogente può difettare quando l’importo degli aiuti concessi è stabilito unicamente sulla base di criteri obiettivi, non collegati alle entrate fiscali aventi una destinazione specifica, ed è soggetto a un valore massimo legale assoluto (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2005, Distribution Casino France e a., da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, EU:C:2005:657, punto 52).

22      Pertanto, la Corte ha dichiarato, in particolare, che non sussisteva un vincolo di destinazione cogente tra l’imposta e l’aiuto in un caso in cui l’importo degli aiuti concessi era stato determinato in base a criteri non collegati alle entrate fiscali aventi una destinazione specifica e in cui la normativa nazionale prevedeva che un’eventuale eccedenza di tali entrate rispetto agli aiuti suddetti doveva essere ridistribuita, a seconda del caso, in un fondo di riserva o al Tesoro, e che tali entrate erano oggetto, altresì, di un limite assoluto, cosicché qualsiasi eccedenza veniva parimenti ridistribuita nel bilancio generale dello Stato (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, C-449/14 P, EU:C:2016:848, punti da 70 a 72).

23      Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare la validità della sua premessa secondo la quale, durante il periodo in questione, le tre imposte formavano parte integrante dei regimi di aiuti di cui trattasi nel procedimento principale, alla luce degli elementi indicati ai punti da 16 a 22 della presente sentenza. A tal riguardo, detto giudice dovrà in particolare esaminare se l’accantonamento di una parte delle entrate del CNC abbia avuto l’effetto di ridestinare l’importo interessato a una misura diversa da quelle aventi tutte le caratteristiche di un aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dovrà valutare l’impatto che la riattribuzione di una parte di tali entrate a favore del bilancio generale dello Stato, intervenuta durante il periodo in questione, potrebbe avere sull’esistenza di un vincolo di destinazione cogente tra tali imposte e tali regimi.

24      Ciò premesso, occorre esaminare le questioni pregiudiziali partendo dalla premessa che le tre imposte costituissero, durante il periodo in questione, parte integrante dei regimi di aiuti di cui trattasi nel procedimento principale (v., per analogia, sentenze del 25 ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, EU:C:2017:804, punti da 26 a 28, e del 17 aprile 2018, B e Vomero, C-316/16 e C-424/16, EU:C:2018:256, punto 42).

25      Al riguardo si deve ricordare che nell’ambito del sistema di controllo degli aiuti statali, istituito dagli articoli 107 e 108 TFUE, la procedura differisce a seconda che gli aiuti siano esistenti o nuovi. Infatti, quando gli aiuti esistenti possono, a norma dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, essere regolarmente messi in atto fintantoché la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE dispone che i progetti diretti a istituire aiuti nuovi o a modificare aiuti esistenti devono essere notificati, in tempo utile, alla Commissione e non possono essere messi ad esecuzione finché la procedura non si sia conclusa con una decisione definitiva (sentenze del 18 luglio 2013, P, C-6/12, EU:C:2013:525, punto 36 e giurisprudenza citata, e del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, punto 86).

26      Ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, la nozione di «nuovi aiuti» include «tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». L’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 794/2004 stabilisce, al riguardo, che «[a]i fini dell’articolo 1, lettera c) del regolamento [n. 659/1999] si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato [interno]». L’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, di quest’ultimo regolamento stabilisce che «[u]n aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente».

27      Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre quindi stabilire cosa si debba intendere con l’espressione «dotazione originaria di un regime di aiuti», ai sensi di tale disposizione, e verificare se, nel caso di specie, l’aumento del gettito complessivo derivante dalle tre imposte debba essere considerato un aumento della dotazione originaria dei regimi di aiuti che richiede di essere notificata alla Commissione.

28      A tal riguardo, al fine determinare la nozione di «dotazione di un regime di aiuti», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, non essendovi alcuna definizione nella normativa pertinente, è necessario riferirsi al significato abituale della nozione stessa nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto nel quale essa è utilizzata e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserita (v., per analogia, sentenza del 12 giugno 2018, Louboutin e Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, punto 20 e giurisprudenza citata).

29      Conformemente al suo significato abituale, la nozione di «dotazione» indica le somme di cui dispone un’entità per effettuare delle spese.

30      Per quanto concerne il contesto nel quale tale nozione è utilizzata e l’obiettivo perseguito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, occorre rilevare che tale disposizione attua il sistema di controllo preventivo istituito dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE sui progetti che modificano gli aiuti esistenti, nell’ambito del quale la Commissione è tenuta ad esaminare la compatibilità dell’aiuto progettato con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, EU:C:2008:79, punti 37 e 38). Il controllo preventivo mira a far sì che venga data esecuzione solo ad aiuti compatibili con il mercato interno (v., in tal senso, sentenze del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punti 25 e 26, e del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C-526/14, EU:C:2016:570, punto 36).

31      A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che, per essere in grado di accertare se un regime di aiuti previsto da uno Stato membro possa essere considerato compatibile con il mercato interno, la Commissione deve poter valutare gli effetti di tale regime sulla concorrenza in funzione, segnatamente, dello stanziamento che lo Stato membro ha destinato al regime stesso e che, quindi, l’obbligo di menzionare, nelle notifiche, le stime degli importi complessivi degli aiuti previsti è insito nel sistema di controllo preventivo degli aiuti di Stato (v., in tal senso, ordinanza del 22 marzo 2012, Italia/Commissione, C-200/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:165, punti da 47 a 49).

32      Inoltre, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, la Commissione può, nel caso di un regime di aiuti, limitarsi a studiare le caratteristiche generali del regime in questione, senza essere tenuta a esaminare ogni singolo caso di applicazione (sentenze del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, EU:C:2011:368, punto 130, e del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732, punto 122).

33      Pertanto, anche nel caso di un regime di aiuti al quale è stata data esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il controllo della Commissione può limitarsi alle caratteristiche generali di questo regime e non deve riguardare gli aiuti che sono stati effettivamente versati (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Grecia/Commissione, C-278/00, EU:C:2004:239, punti 21 e 24).

34      In tale contesto, la nozione di «dotazione di un regime di aiuti» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, non può essere considerata limitata all’importo degli aiuti effettivamente concessi, poiché tale importo è noto solo dopo che è stata data esecuzione al regime di aiuti di cui trattasi. Alla luce del carattere preventivo del controllo istituito dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, tale nozione deve, invece, essere interpretata nel senso che essa si riferisce allo stanziamento di bilancio (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C., C-138/09, EU:C:2010:291, punti 40 e 41), vale a dire alle somme di cui dispone l’organismo responsabile della concessione degli aiuti in questione ai fini di tale concessione, come notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato e approvati da quest’ultima.

35      Nel caso di un regime di aiuti finanziato da imposte aventi una destinazione specifica, è il gettito di tali imposte che è messo a disposizione dell’organo responsabile dell’esecuzione del regime di cui trattasi e che, di conseguenza, costituisce la «dotazione» del suddetto regime, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004.

36      Poiché i regimi di aiuti di cui trattasi nel procedimento principale, che sono stati autorizzati dalle decisioni del 2006 e 2007, rientrano nella nozione di «aiuti esistenti», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 659/1999, è necessario verificare se la Commissione, con tali decisioni, abbia approvato l’aumento che il gettito complessivo derivante dalle tre imposte ha subito durante il periodo in questione.

37      A tal riguardo occorre rilevare che, in quanto deroghe al principio generale d’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, stabilito dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, le decisioni della Commissione che autorizzano un regime di aiuti devono essere oggetto di interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, C-277/00, EU:C:2004:238, punti 20 e 24, e del 14 ottobre 2010, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, C-67/09 P, EU:C:2010:607, punto 74).

38      Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, per interpretare tali decisioni della Commissione, occorre non solo esaminarne il testo stesso, ma anche fare rinvio alla notifica effettuata dallo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C., C-138/09, EU:C:2010:291, punto 31, e del 16 dicembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione, C-537/08 P, EU:C:2010:769, punto 44, nonché ordinanza del 22 marzo 2012, Italia/Commissione, C-200/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:165, punto 27). In tal senso, la Corte ha già statuito che la portata di una decisione di approvazione di un regime di aiuti è, in via di principio, limitata dalla dotazione indicata dallo Stato membro nella sua lettera di notifica, anche se tale dotazione non è stata riportata nel testo della suddetta decisione (v., in tal senso, ordinanza del 22 marzo 2012, Italia/Commissione, C-200/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:165, punti 26 e 27).

39      Nel caso di specie, il testo delle decisioni del 2006 e del 2007 riporta espressamente le previsioni relative al gettito delle tre imposte che sono state notificate dalle autorità francesi alla Commissione a titolo di dotazione dei regimi di aiuti in questione. Per quanto riguarda, più specificamente, la decisione del 2007, questa indica espressamente le stime di tali autorità riguardanti le conseguenze della riforma dell’imposta sui servizi televisivi, la quale è principalmente all’origine dell’aumento subito dal gettito complessivo delle tre imposte durante il periodo in questione. Il punto 9 di tale decisione precisa infatti che, in base a tali stime, la riforma potrebbe «generare una crescita del conto di sostegno durante [il] periodo [tra il 2009 e il 2011] dal 2 al 3% (tra EUR 11 milioni ed EUR 16,5 milioni) l’anno». Allo stesso modo, al punto 20 di detta decisione, tali stime sono state nuovamente menzionate dalla Commissione in sede di valutazione dell’impatto della suddetta riforma sulla compatibilità dei regimi di aiuti di cui trattasi nel procedimento principale con il mercato interno.

40      In tali circostanze, dalle decisioni del 2006 e del 2007 risulta che il gettito generato dalle tre imposte è un elemento sul quale la Commissione ha fondato la sua approvazione dei regimi di aiuti in questione e che tale istituzione non ha autorizzato un aumento di tale gettito che andasse oltre le previsioni notificate alla Commissione. Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza citata ai punti 31, 37 e 38 della presente sentenza, si deve considerare che la portata delle autorizzazioni di attuazione di tali regimi, accordate da tali decisioni, si limita, per quanto riguarda il gettito delle tre imposte, all’aumento che è stato notificato alla Commissione.

41      Orbene, secondo le informazioni del giudice del rinvio, l’aumento effettivo subito dal gettito complessivo delle tre imposte durante il periodo in questione ha superato nettamente le previsioni fornite alla Commissione, vale a dire EUR 16,5 milioni l’anno, poiché tale aumento è giunto, secondo la relazione della Corte dei conti citata da tale giudice, a EUR 67 milioni in media durante tale periodo. Nella misura in cui un tale aumento della dotazione rispetto a quella autorizzata dalla Commissione può alterare la valutazione della compatibilità dei regimi di aiuti di cui trattasi nel procedimento principale con il mercato interno, esso costituisce un cambiamento diverso da una modifica di carattere puramente formale e amministrativo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 794/2004. Salvo che non rimanga al di sotto della soglia del 20% di cui all’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento suddetto, tale aumento costituisce pertanto una modifica di un aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999.

42      Nei limiti in cui il giudice del rinvio si interroga, in proposito, sulla rilevanza del fatto che tale aumento non sia dovuto a una modifica giuridica dei regimi di aiuti di cui trattasi nel procedimento principale, si deve ricordare che l’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 794/2004 definisce la nozione di «modifica di un aiuto esistente» in maniera ampia, nel senso che essa comprende «qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato [interno]». Come emerge dall’espressione «qualsiasi cambiamento», tale definizione non può limitarsi alle sole modifiche giuridiche dei regimi di aiuti.

43      Inoltre, tale disposizione dev’essere interpretata alla luce dell’obiettivo del sistema di controllo preventivo che essa attua, consistente, com’è stato ricordato al punto 30 della presente sentenza, nel garantire che sia data esecuzione solo agli aiuti compatibili con il mercato interno. Orbene, un aumento della dotazione di un regime di aiuti può alterare la valutazione della sua compatibilità con il mercato interno, indipendentemente dal fatto che tale modifica sia o meno dovuta a una modifica giuridica del regime di aiuti in questione.

44      Nemmeno la necessità di rispettare il principio della certezza del diritto osta a che un aumento della dotazione di un regime di aiuti rispetto alla dotazione autorizzata dalla Commissione sia considerato, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, una modifica di un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

45      Infatti, dal considerando 4 del regolamento n. 794/2004 risulta che proprio per ragioni di certezza del diritto l’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, di tale regolamento stabilisce una soglia precisa al di sotto della quale un aumento della dotazione di un regime di aiuti non è considerato una modifica di un aiuto esistente. Nel fissare tale soglia a un livello piuttosto elevato, ossia il 20%, tale disposizione prevede un margine di sicurezza che tiene sufficientemente conto delle incertezze connesse all’applicazione del controllo preventivo istituito dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ai regimi di aiuti la cui dotazione varia, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

46      Inoltre, la Corte ha già dichiarato che uno Stato membro non può invocare il principio della certezza del diritto per discostarsi dalle informazioni che ha fornito alla Commissione nell’ambito della notifica di un regime di aiuti e dalle quali dipende la portata della decisione della Commissione che autorizza detto regime, ma esso deve, al contrario, tenere conto di tali informazioni e garantire che il regime sia attuato in conformità con esse (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione, C-537/08 P, EU:C:2010:769, punto 47).

47      Inoltre, si deve rilevare che, nel caso di specie, nel documento della Commissione intitolato «Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE – Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni» e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2007, C 246, pag. 1), le previsioni delle autorità francesi riguardanti l’aumento del gettito generato dalle tre imposte in seguito alla riforma dell’imposta sui servizi televisivi sono state presentate come la «dotazione» dell’aiuto autorizzato. Orbene, nel sistema di controllo preventivo istituito dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, né lo Stato membro interessato né i beneficiari di un regime di aiuti possono ragionevolmente avvalersi del legittimo affidamento riguardo al fatto che una decisione di autorizzazione faccia fede al di là della descrizione della misura quale pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, C-67/09 P, EU:C:2010:607, punti da 72 a 74).

48      Il giudice del rinvio si interroga, inoltre, sugli insegnamenti da trarre, ai fini del procedimento principale, dalla sentenza del 9 agosto 1994, Namur-Les assurances du crédit (C-44/93, EU:C:1994:311), nella quale la Corte ha dichiarato, in sostanza, che l’ampliamento del campo di attività di un ente pubblico beneficiario di aiuti concessi dallo Stato ai sensi di una normativa precedente all’entrata in vigore del Trattato CEE non poteva essere considerato una modifica di un aiuto esistente, poiché tale ampliamento non aveva inciso sul regime di aiuti istituito da detta normativa.

49      Tuttavia, tale giurisprudenza non può essere trasposta al procedimento principale. Infatti, l’ampliamento del campo di attività del beneficiario dell’aiuto di cui trattasi nella causa che ha dato origine alla sentenza del 9 agosto 1994, Namur-Les assurances du crédit (C-44/93, EU:C:1994:311), che non incideva sul regime di aiuti instaurato dalla normativa in questione, non è paragonabile all’aumento della dotazione dei regimi di aiuti di cui trattasi nel procedimento principale, poiché è solo tale aumento che incide direttamente sui regimi di aiuti interessati.

50      Ne consegue che un aumento del gettito delle imposte che finanziano più regimi di aiuti autorizzati rispetto alle previsioni notificate alla Commissione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisce una modifica di un aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e dell’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 794/2004, letti alla luce dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a meno che tale aumento non rimanga al di sotto della soglia del 20% di cui all’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, di quest’ultimo regolamento.

51      Per quanto riguarda il calcolo di detta soglia in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, dal tenore letterale stesso dell’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 794/2004 risulta che un aumento della «dotazione originaria» di un regime di aiuti esistente che non ecceda il 20% non è considerato una modifica dell’aiuto esistente. Pertanto, la soglia del 20% prevista da tale disposizione fa riferimento alla «dotazione originaria» del regime di aiuti in questione, vale a dire alla dotazione del regime come autorizzato dalla Commissione.

52      Inoltre, dai punti da 28 a 35 della presente sentenza risulta che, nel caso, come in quello di specie, di un regime di aiuti esistente finanziato da imposte aventi una destinazione specifica, la «dotazione iniziale» di tale regime è determinata dalle previsioni delle entrate fiscali aventi una destinazione specifica, come autorizzate dalla Commissione. Pertanto, il superamento della soglia del 20% deve valutarsi rispetto a tali entrate e non in relazione agli aiuti effettivamente concessi.

53      Nel caso di specie, dalle decisioni del 2006 e 2007 risulta che la Commissione ha autorizzato, per quanto riguarda il gettito annuo delle tre imposte, un importo massimo di circa EUR 557 milioni. Orbene, dalla relazione della Corte dei conti, cui fa riferimento il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, risulta che, durante il periodo in questione, l’importo del gettito annuo di tali imposte è aumentato fino a EUR 806 milioni circa nel 2011, in particolare a causa del significativo aumento del gettito dell’imposta sui servizi televisivi, che è passato da EUR 362 milioni nel 2007 a EUR 631 milioni nel 2011. Pertanto, risulta che l’aumento subito durante tale periodo dalla dotazione dei regimi di aiuti di cui trattasi nel procedimento principale, rispetto alla dotazione autorizzata nelle decisioni del 2006 e del 2007 oltrepassa nettamente la soglia del 20%, fermo restando che l’anno nel corso del quale è stata superata tale soglia deve essere determinato dal giudice del rinvio.

54      Per quanto riguarda, a tal proposito, l’accantonamento di una parte delle entrate del CNC, cui fa riferimento il giudice del rinvio, dal fascicolo a disposizione della Corte sembra risultare che esso non ha avuto l’effetto di riassegnare l’importo in questione a una misura diversa da quelle aventi tutte le caratteristiche di un aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, circostanza che spetta nondimeno al giudice del rinvio verificare.

55      In assenza di una siffatta riassegnazione che consentirebbe di sottrarre il gettito delle tre imposte alla dotazione dei regimi di aiuti in questione, un accantonamento lascia tale gettito a disposizione dell’organismo responsabile dell’attuazione di tali regimi ai fini del pagamento di aiuti individuali, poiché il solo effetto di tale accantonamento, come ha sottolineato la Commissione nel corso dell’udienza, consiste in una dilazione di tale pagamento. Dal momento che il gettito continua pertanto a rientrare nella dotazione, un tale accantonamento non è di per sé idoneo a mettere in discussione il superamento della soglia del 20% prevista all’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 794/2004.

56      Per quanto riguarda i prelievi a favore del bilancio generale dello Stato, anch’essi menzionati dal giudice del rinvio, occorre rilevare che, secondo le indicazioni contenute nel fascicolo di cui dispone la Corte, risulta che, durante il periodo in questione, solo la somma di EUR 20 milioni è stata riassegnata a tale bilancio dal Parlamento francese, nel dicembre 2010, per l’anno 2011. Orbene, alla luce delle informazioni contenute nella relazione della Corte dei conti, riportate al punto 53 della presente sentenza, sembra che, anche tenendo conto di tale riassegnazione, l’aumento subito dalla dotazione dei regimi di aiuti di cui trattasi nel procedimento principale durante tale periodo, rispetto alla dotazione autorizzata nelle decisioni del 2006 e del 2007, superi la soglia del 20%.

57      Pertanto, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, appare che né il solo accantonamento di una parte delle entrate del CNC, senza riassegnazione dell’importo interessato per fini diversi dalla concessione di aiuti, né il prelievo a beneficio del bilancio generale dello Stato intervenuto nel periodo in questione, sono idonei a mettere in discussione l’esistenza di un aumento della dotazione dei regimi di aiuti di cui trattasi nel procedimento principale, durante tale periodo, rispetto alla dotazione autorizzata nelle decisioni del 2006 e del 2007, eccedente la soglia del 20% di cui all’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 794/2004.

58      Come risulta dal punto 23 della presente sentenza, tale conclusione, tuttavia, non pregiudica la valutazione che spetterà al giudice del rinvio effettuare in ordine all’accantonamento di una parte delle entrate del CNC e al prelievo a beneficio del bilancio generale dello Stato avvenuto durante il periodo in questione nell’ambito dell’esame dell’esistenza di un vincolo di destinazione cogente tra le tre imposte e i regimi di aiuti di cui trattasi.

59      Pertanto, fatta salva tale verifica, nell’ambito del sistema di controllo preventivo istituito dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, un aumento della dotazione di tali regimi rispetto alla dotazione autorizzata dalla Commissione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, avrebbe dovuto essere notificato a quest’ultima in tempo utile, ossia non appena le autorità francesi avessero potuto ragionevolmente prevedere il superamento della suddetta soglia del 20%.

60      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che un aumento del gettito di imposte che finanziano vari regimi di aiuti autorizzati, rispetto alle previsioni notificate alla Commissione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisce una modifica di un aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e dell’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 794/2004, letti alla luce dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a meno che tale aumento non rimanga al di sotto della soglia del 20% di cui all’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, di quest’ultimo regolamento. Tale soglia deve essere valutata, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in relazione alle entrate destinate ai regimi di aiuti in questione e non rispetto agli aiuti effettivamente concessi.

 Sulla limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza

61      Per quanto riguarda la domanda del governo francese di limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, che quest’ultima fornisce nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione, purché sussistano, peraltro, i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all’applicazione di detta norma (sentenza del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław, C-276/14, EU:C:2015:635, punto 44 e giurisprudenza citata).

62      Solo in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, vale a dire la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (sentenza del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław, C-276/14, EU:C:2015:635, punto 45 e giurisprudenza citata).

63      Nel caso di specie, il governo francese non dimostra che l’accertamento da parte del giudice del rinvio, a seguito della presente sentenza, di una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE comporterebbe il rischio di gravi inconvenienti.

64      Di conseguenza, e senza che sia necessario verificare se sia soddisfatto il criterio relativo alla buona fede degli ambienti interessati, non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.

 Sulle spese

65      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Un aumento del gettito delle imposte che finanziano vari regimi di aiuti autorizzati rispetto alle previsioni notificate alla Commissione europea, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisce una modifica di un aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], e dell’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999, letti alla luce dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a meno che tale aumento non rimanga al di sotto della soglia del 20% di cui all’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, di quest’ultimo regolamento. Tale soglia deve essere valutata, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rispetto alle entrate destinate ai regimi di aiuti in questione e non rispetto agli aiuti effettivamente concessi.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.