Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
30 maggio 2018 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Coordinamento dei sistemi di previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Ambito di applicazione ratione materiae – Articolo 3 – Dichiarazione degli Stati membri a norma dell’articolo 9 – Pensione di transizione – Qualificazione – Regimi legali di prepensionamento – Esclusione del principio della totalizzazione dei periodi in forza dell’articolo 66»
Nella causa C-517/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Apelacyjny w Gdańsku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Corte d’appello di Danzica, Terza Sezione del lavoro e delle assicurazioni sociali, Polonia), con decisione del 20 settembre 2016, pervenuta in cancelleria il 4 ottobre 2016, nel procedimento
Stefan Czerwiński
contro
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da A. Borg Barthet, facente funzione di presidente di sezione, M. Berger e F. Biltgen (relatore), giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, da A. Bołtruczyk, radca prawny;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren, N. Lyshøj e C. Thorning, in qualità di agenti;
– per il Parlamento europeo, da A.-M. Dumbrăvan e A. Pospíšilová Padowska, in qualità di agenti;
– per il Consiglio dell’Unione europea, da A. Norberg e K. Pleśniak, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da D. Martin e A. Szmytkowska, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, 3 e 9, nonché sulla validità dell’articolo 66 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Stefan Czerwiński e lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (Istituto di previdenza sociale, ufficio di Danzica, Polonia) (in prosieguo: lo «ZUS») in merito al rifiuto da parte di quest’ultimo di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di transizione, i periodi contributivi corrispondenti alle attività svolte dall’interessato in altri Stati membri dell’Unione europea o dello pazio economico europeo (SEE).
Contesto normativo
Accordo sullo Spazio economico europeo
3 Ai sensi dell’articolo 29 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3):
«Per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi, le Parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell’allegato VI, ai lavoratori subordinati ed autonomi ed ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste;
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti».
4 L’allegato VI dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011, del 1° luglio 2011 (GU 2011, L 262, pag. 33), al punto I, intitolato «Coordinamento generale della sicurezza sociale», menziona il regolamento n. 883/2004 e le sue successive modifiche.
Diritto dell’Unione
5 Ai sensi del considerando 33 del regolamento n. 883/2004:
«È necessario includere i regimi legali di prepensionamento nell’ambito di applicazione del presente regolamento, garantendo così la parità di trattamento e la possibilità di esportare le prestazioni di prepensionamento, come pure la liquidazione delle prestazioni familiari e le cure mediche agli interessati, in base alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, è opportuno, dato che i regimi legali di prepensionamento vigono solo in un numero assai limitato di Stati membri, escludere la regola della totalizzazione dei periodi».
6 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», è così formulato:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
x) “prestazione di prepensionamento”, tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni di vecchiaia anticipate, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all’età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una “prestazione di vecchiaia anticipata” designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell’età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un’altra prestazione di vecchiaia;
(...)».
7 Il successivo articolo 3, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”», al paragrafo 1 così dispone:
«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(...)
d) le prestazioni di vecchiaia;
(...)
i) le prestazioni di prepensionamento;
(...)».
8 L’articolo 6 del medesimo regolamento è formulato come segue:
«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:
– l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni,
– l’ammissione al beneficio di una legislazione,
– l’accesso all’assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l’esenzione della medesima,
al maturare di periodi d’assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica».
9 L’articolo 9 del regolamento n. 883/2004 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell’articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all’articolo 8, paragrafo 2, le prestazioni minime di cui all’articolo 58, e la mancanza di un sistema assicurativo di cui all’articolo 65 bis, paragrafo 1, nonché le modifiche sostanziali. Tali notifiche recano la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati dagli Stati membri nelle stesse.
2. Dette notifiche sono trasmesse annualmente alla Commissione europea e formano oggetto di adeguata pubblicità».
10 L’articolo 66 di tale regolamento stabilisce che: «[q]uando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni di prepensionamento al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, non si applica l’articolo 6».
Diritto polacco
11 Secondo l’articolo 3, paragrafo 1, dell’ustawa o emeryturach pomostowych (legge sulle pensioni di transizione), del 19 dicembre 2008, nella versione consolidata (Dz. U. del 2015, posizione 965) (in prosieguo: la «legge sulle pensioni di transizione»), si intendono svolti in condizioni particolari i lavori connessi a fattori di rischio che, con l’età, possono verosimilmente causare danni permanenti alla salute, i lavori svolti in condizioni di lavoro particolari, determinate dalle forze della natura o dai processi tecnologici i quali, nonostante l’applicazione delle misure di prevenzione di natura tecnica, organizzativa e medica, esigono dai lavoratori capacità che superano il livello delle loro possibilità, limitate a causa del processo di invecchiamento ancora prima del raggiungimento dell’età pensionabile, in misura tale da impedirgli di continuare a svolgere l’attività lavorativa nel posto di lavoro occupato sino ad allora. Nell’allegato I di tale legge è contenuto un elenco dei lavori svolti in condizioni particolari.
12 L’articolo 3, paragrafo 3, di detta legge definisce i lavori di natura particolare come lavori che richiedono una responsabilità particolare ed un’idoneità fisica e psicologica specifica, in relazione ai quali la possibilità di un corretto svolgimento, senza compromettere la sicurezza pubblica, compresa la salute e la vita di altre persone, diminuisce prima del raggiungimento dell’età pensionabile a causa del deterioramento fisico e psicologico dovuto al processo di invecchiamento. L’allegato II della stessa legge elenca i lavori di natura particolare.
13 L’articolo 4 della legge sulle pensioni di transizione stabilisce le condizioni per beneficiare del diritto ad una pensione di transizione. Così, il lavoratore deve:
«1) essere nato dopo il 31 dicembre 1948;
2) aver svolto un lavoro in condizioni particolari o un lavoro di natura particolare per un periodo di almeno 15 anni;
3) aver compiuto almeno 55 anni di età, nel caso delle donne, e almeno 60 anni, nel caso degli uomini;
4) aver maturato periodi contributivi e non contributivi (...) di almeno 20 anni, nel caso delle donne, e di almeno 25 anni, nel caso degli uomini;
5) aver svolto, anteriormente al 1° gennaio 1999, un lavoro di natura particolare o in condizioni particolari, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della legge sulle pensioni di transizione, o degli articoli 32 e 33 dell’[ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (legge sulle pensioni di vecchiaia e altre pensioni corrisposte dal Fondo di previdenza sociale), del 17 dicembre 1998 (Dz. U. del 2016, posizione 887)];
6) aver svolto, dopo il 31 dicembre 2008, un lavoro di natura particolare o in condizioni particolari, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3 della legge sulle pensioni di transizione;
7) aver terminato il proprio contratto di lavoro».
14 Ai sensi dell’articolo 8 della legge sulle pensioni di transizione, il lavoratore che svolge un lavoro nelle condizioni particolari elencate ai punti 20, 22 e 32 dell’allegato I di detta legge, che soddisfa le condizioni stabilite dall’articolo 4, punti 1 e da 4 a 7, della stessa, acquisisce il diritto alla pensione di transizione qualora abbia compiuto almeno 50 anni di età, nel caso delle donne, e almeno 55 anni, nel caso degli uomini, ed abbia maturato un periodo di lavoro di almeno 10 anni, svolto in tali condizioni particolari.
15 Conformemente all’articolo 16 di tale legge, il diritto ad una pensione di transizione si estingue il giorno precedente alla data di conseguimento del diritto alla pensione, stabilita con decisione di un’autorità competente in materia di previdenza sociale o di un’altra autorità pensionistica, individuata dalle disposizioni speciali, il giorno in cui l’avente diritto raggiunge l’età pensionabile, oppure il giorno del decesso del titolare del diritto.
16 L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della legge sulle pensioni di vecchiaia e altre pensioni corrisposte dal Fondo di previdenza sociale (in prosieguo: la «legge sulle pensioni di vecchiaia») così dispone:
«1. Sono considerati periodi contributivi:
1) i periodi di assicurazione,
(...)
2. Si considerano periodi contributivi anche i seguenti periodi maturati prima del 15 novembre 1991, per i quali sono stati pagati i contributi previdenziali o in relazione ai quali non sussisteva l’obbligo del versamento di contributi previdenziali:
1) periodi di lavoro svolto dopo il compimento del quindicesimo anno di età:
(...)
d) dai cittadini polacchi all’estero, presso altri datori di lavoro stranieri, purché durante il periodo di occupazione all’estero siano stati versati i contributi previdenziali in Polonia; (…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 Il sig. Czerwiński, nato il 1° febbraio 1951, ha accumulato 23 anni e 6 mesi di periodi contributivi e non contributivi in Polonia.
18 Inoltre, negli anni tra il 2005 e il 2011 ha lavorato come primo ufficiale di macchina a bordo di una nave in Germania e come direttore di macchina su una nave in Norvegia. Durante tali periodi di attività, ha versato contributi, rispettivamente, agli enti di previdenza sociale tedesco e norvegese.
19 Il 12 giugno 2013, l’interessato ha presentato una domanda di pensione di transizione presso lo ZUS.
20 Con decisione del 31 luglio 2013, lo ZUS ha respinto tale domanda per il motivo che l’interessato non aveva maturato, al 1º gennaio 2009, 15 anni di anzianità in un lavoro di natura particolare o svolto in condizioni particolari ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della legge sulle pensioni di transizione, né 25 anni di periodi contributivi e non contributivi richiesti dalla medesima legge.
21 Il sig. Czerwiński ha presentato ricorso avverso tale decisione.
22 Con sentenza del 28 gennaio 2015, il Sąd Okręgowy w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Tribunale regionale di Danzica, Settima Sezione del lavoro e delle assicurazioni sociali, Polonia) ha respinto tale ricorso. Secondo tale giudice, il sig. Czerwiński aveva maturato 15 anni di lavoro svolti nelle condizioni particolari richieste dalla legge, ma non poteva fare valere 25 anni di contributi, dato che i periodi contributivi all’estero non potevano essere presi in considerazione a tale fine.
23 Investito dell’appello proposto dal sig. Czerwiński avverso tale sentenza, il Sąd Apelacyjny w Gdańsku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Corte d’appello di Danzica, Terza Sezione del lavoro e delle assicurazioni sociali, Polonia) esprime dubbi in merito alla qualificazione della pensione di transizione.
24 Sebbene la dichiarazione resa dalle autorità polacche a norma dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2004 indichi che le pensioni di transizione rientrano nella categoria delle prestazioni di prepensionamento, il giudice del rinvio si domanda se tali pensioni non debbano invece essere considerate prestazioni di vecchiaia. Esso ritiene, in tale contesto, che sia necessario stabilire se la classificazione di una prestazione in uno dei settori di sicurezza sociale elencati all’articolo 3 del regolamento n. 883/2004, operata dall’autorità nazionale competente nella dichiarazione che lo Stato membro interessato deve effettuare ai sensi dell’articolo 9 del menzionato regolamento, sia definitiva o possa essere oggetto di valutazione da parte dei giudici nazionali.
25 Il giudice del rinvio rileva che se la pensione di transizione fosse classificata come prestazione di vecchiaia, sarebbe applicabile il principio della totalizzazione dei periodi di cui all’articolo 6 del regolamento n. 883/2004.
26 Al contrario, se la pensione di transizione dovesse rientrare nella categoria delle prestazioni di prepensionamento, si porrebbe la questione se l’esclusione del principio della totalizzazione dei periodi, quale risulta dall’articolo 66 del regolamento n. 883/2004, sia compatibile con l’obiettivo della protezione in materia di sicurezza sociale derivante dall’articolo 48, lettera a), TFUE.
27 Ciò premesso, il Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Corte d’appello di Danzica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la qualificazione di una determinata prestazione come riferibile ad un settore specifico della previdenza sociale menzionato all’articolo 3 del regolamento n. 883/2004, effettuata da uno Stato membro nella dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 9 del medesimo regolamento, possa costituire oggetto di valutazione da parte di un’autorità o di un giudice nazionale.
2) Se la pensione di transizione risultante dalla [legge sulle pensioni di transizione] costituisca una prestazione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004.
3) Se la deroga, in relazione alle prestazioni di prepensionamento, al principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione (articolo 66 e considerando 33 del regolamento n. 883/2004) svolga una funzione di protezione nel settore della previdenza sociale risultante dall’articolo 48, lettera a), [TFUE]».
Sulla prima questione pregiudiziale
28 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la classificazione di una prestazione previdenziale in uno dei settori di sicurezza sociale elencati all’articolo 3 del regolamento n. 883/2004, effettuata dall’autorità nazionale competente nella dichiarazione resa dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, abbia carattere definitivo o possa essere oggetto di valutazione da parte dei giudici nazionali.
29 Per quanto riguarda la dichiarazione effettuata in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, la Corte ha dichiarato che gli Stati membri hanno l’obbligo di dichiarare le legislazioni e i regimi relativi a prestazioni di sicurezza sociale rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento e a cui gli Stati membri sono tenuti a conformarsi, rispettando le condizioni che risultano dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE (v., in tal senso, senteza del 3 marzo 2016, Commissione/Malta, C-12/14, EU:C:2016:135, punto 36).
30 Risulta infatti dal principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che, ai fini della dichiarazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, ogni Stato membro deve procedere ad una corretta valutazione dei propri regimi di sicurezza sociale e deve, se del caso, una volta conclusa tale valutazione, dichiarare che essi rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2016, Commissione/Malta, C-12/14, EU:C:2016:135, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
31 In tal senso, tale dichiarazione crea una presunzione che le legislazioni nazionali dichiarate ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2004 rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento e vincolano, in linea di principio, gli altri Stati membri (sentenza del 3 marzo 2016, Commissione/Malta, C-12/14, EU:C:2016:135, punto 38).
32 Viceversa, la circostanza che una legge o una normativa nazionale non sia stata menzionata nella dichiarazione di cui all’articolo 9 del regolamento n.883/2004 non potrebbe, di per sé, provare che detta legge o normativa esuli dalla sfera d’applicazione del regolamento stesso (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 1996, Otte, C-25/95, EU:C:1996:295, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12, EU:C:2013:568, punto 46).
33 Infatti, la Corte ha più volte dichiarato che la distinzione fra prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 883/2004 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare le sue finalità ed i presupposti della sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata come previdenziale da una normativa nazionale (sentenze del 27 marzo 1985, Scrivner e Cole, 122/84, EU:C:1985:145, punto 18; dell’11 luglio 1996, Otte, C-25/95, EU:C:1996:295, punto 21, nonché del 5 marzo 1998, Molenaar, C-160/96, EU:C:1998:84, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
34 In ogni caso, per rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004, una normativa nazionale deve riferirsi ad uno dei rischi espressamente elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 1985, Scrivner e Cole, 122/84, EU:C:1985:145, punto 19, nonché dell’11 luglio 1996, Otte, C-25/95, EU:C:1996:295, punto 22).
35 Nel caso di specie, dal momento che il giudice del rinvio si domanda se la prestazione di cui al procedimento principale debba essere qualificata come una prestazione di prepensionamento o come una prestazione di vecchiaia, è pacifico che tale prestazione sia collegata ad uno dei rischi elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.
36 Tuttavia, qualora vi siano dubbi sulla qualificazione della prestazione previdenziale svolta dall’autorità nazionale competente nella sua dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2004, spetta allo Stato membro che ha effettuato tale dichiarazione riconsiderare il merito della stessa e, se del caso, modificarla (v., per analogia, sentenza del 3 marzo 2016, Commissione/Malta, C-12/14, EU:C:2016:135, punto 39).
37 In tale contesto, la Corte ha dichiarato che un giudice nazionale, adito di una controversia relativa a una normativa nazionale, può sempre essere chiamato ad occuparsi della qualifica della prestazione esaminata nella causa che gli è stata sottoposta e, se del caso, a sottoporre alla Corte una relativa questione pregiudiziale, al fine di stabilire se tale normativa rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004. (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2016, Commissione/Malta, C-12/14, EU:C:2016:135, punto 43).
38 Dal momento che la qualificazione di una prestazione previdenziale, ai sensi del regolamento n. 883/2004, deve essere effettuata dal giudice nazionale interessato, in modo autonomo ed in funzione degli elementi costitutivi della prestazione previdenziale di cui trattasi, sottoponendo, se del caso, una questione pregiudiziale alla Corte, la classificazione delle prestazioni previdenziali effettuata nella dichiarazione resa dall’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 9 di detto regolamento non può avere carattere definitivo.
39 Infatti, l’obiettivo principale del regolamento n. 883/2004, volto al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori, garantendo al contempo la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali, sarebbe seriamente compromesso qualora ciascuno Stato membro, astenendosi dall’includere talune prestazioni previdenziali nella dichiarazione o, al contrario, includendole, avesse la facoltà di stabilire in modo discrezionale l’ambito di applicazione di detto regolamento.
40 Occorre pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che la classificazione di una prestazione previdenziale in uno dei settori di sicurezza sociale elencati all’articolo 3 del regolamento n. 883/2004, effettuata dall’autorità nazionale competente nella dichiarazione resa dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, non ha carattere definitivo. La qualificazione di una prestazione previdenziale può essere effettuata dal giudice nazionale interessato, in modo autonomo ed in funzione degli elementi costitutivi della prestazione previdenziale di cui trattasi, sottoponendo, se del caso, una questione pregiudiziale alla Corte.
Sulla seconda questione pregiudiziale
41 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se la pensione di transizione debba essere considerata una «prestazione di vecchiaia», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004, oppure una «prestazione di prepensionamento», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento.
42 Si deve rilevare, in via preliminare, che la risposta a tale questione è determinante ai fini dell’esame della domanda di concessione di una pensione di transizione. Infatti, qualora tale pensione dovesse essere considerata una «prestazione di vecchiaia» e in considerazione del fatto che l’ammissione al beneficio di tale prestazione è subordinata al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, l’istituzione competente di uno Stato membro deve tener conto, conformemente all’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, di tutti i periodi maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, o addirittura di ogni altro Stato membro del SEE, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica. Per contro, nel caso in cui tale pensione fosse qualificabile come «prestazione di prepensionamento», l’articolo 66 del regolamento n. 883/2004 esclude l’applicazione del principio della totalizzazione dei periodi di cui all’articolo 6 di tale regolamento.
43 Per quanto riguarda la determinazione della natura della prestazione di cui trattasi nel procedimento principale, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, le prestazioni previdenziali devono essere considerate della stessa natura, indipendentemente dalle caratteristiche proprie delle diverse legislazioni nazionali, qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici. Per contro, caratteristiche puramente formali non vanno considerate come elementi decisivi ai fini della qualificazione delle prestazioni (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 1983, Valentini, 171/82, EU:C:1983:189, punto 13; del 18 luglio 2006, De Cuyper, C-406/04, EU:C:2006:491, punto 25, e dell’11 settembre 2008, Petersen, C-228/07, EU:C:2008:494, punto 21).
44 Nel caso in cui sia necessario distinguere tra le varie categorie di prestazioni previdenziali, la Corte ha precisato che occorre prendere in considerazione il rischio coperto da ogni prestazione (sentenze del 18 luglio 2006, De Cuyper, C-406/04, EU:C:2006:491, punto 27, nonché del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12, EU:C:2013:568, punto 52).
45 Così, le prestazioni di vecchiaia contemplate dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004 sono essenzialmente caratterizzate dal fatto che mirano a garantire i mezzi di sussistenza a coloro che, raggiunta una certa età, cessano l’attività lavorativa e non sono più tenuti a restare a disposizione degli organi amministrativi competenti in materia di occupazione (sentenza del 5 luglio 1983, Valentini, 171/82, EU:C:1983:189, punto 14).
46 Le prestazioni di prepensionamento, invece, benché presentino talune analogie con le prestazioni di vecchiaia per quanto riguarda il loro oggetto ed il loro scopo, che è, fra l’altro, quello di garantire i mezzi di sussistenza alle persone che hanno raggiunto una certa età, differiscono da tale prestazione in particolare in quanto perseguono un obiettivo connesso alla politica dell’occupazione, contribuendo a rendere disponibili posti di lavoro occupati da lavoratori dipendenti vicini al pensionamento, a vantaggio di persone più giovani prive di lavoro, obiettivo che è apparso in un contesto di crisi economica che ha colpito l’Europa. (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 1983, Valentini, 171/82, EU:C:1983:189, punti 16 e 17). Allo stesso modo, in caso di cessazione dell’attività economica di un’impresa, la concessione di tale prestazione contribuisce a diminuire il numero dei lavoratori licenziati soggetti al regime dell’assicurazione contro la disoccupazione (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 1996, Otte, C-25/95, EU:C:1996:295, punto 31).
47 Ne consegue che le prestazioni di prepensionamento sono maggiormente legate al contesto di crisi economica, di ristrutturazione, di licenziamento e di razionalizzazione.
48 Inoltre, occorre sottolineare che sebbene i regimi legali di prepensionamento non rientrassero nell’ambito di applicazione della legislazione applicabile ai regimi di previdenza sociale dei lavoratori migranti prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, la nozione di «prestazione di prepensionamento» è ora definita all’articolo 1, lettera x), di detto regolamento, come riferita a tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni di vecchiaia anticipate, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all’età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente.
49 Secondo la stessa disposizione, la «prestazione di prepensionamento» si distingue dalla «prestazione di vecchiaia anticipata» in quanto quest’ultima viene erogata prima del raggiungimento dell’età di normale pensionamento e continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un’altra prestazione di vecchiaia.
50 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se una prestazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, debba essere considerata una «prestazione di vecchiaia», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004, oppure una «prestazione di prepensionamento», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento.
51 Per quanto riguarda, anzitutto, l’oggetto e lo scopo della prestazione di cui trattasi nel procedimento principale, dall’articolo 3 della legge sulle pensioni di transizione, in particolare dai suoi paragrafi 1 e 3, risulta che la pensione di transizione riguarda i lavoratori che hanno svolto lavori a rischio in condizioni di lavoro particolari che possono causare danni permanenti alla salute o che richiedono, nonostante i progressi tecnici, capacità psichiche e fisiche specifiche le quali, sotto l’effetto dell’invecchiamento, sono ridotte o diminuite prima dell’età di pensionamento in misura tale da ostacolare il lavoro svolto sino a quel momento, o anche i lavoratori che non possono più garantire lo svolgimento di lavori di natura particolare, come quelli che implicano una responsabilità e capacità specifiche e che, a causa del deterioramento fisico e psicologico dovuto all’avanzare dell’età, non possono più esercitarli senza pericoli per la salute e la vita di altri.
52 Anche se, a priori, il beneficiario della pensione di transizione ha, al pari del lavoratore che beneficia di una prestazione di prepensionamento ai sensi dell’articolo 1, lettera x), del regolamento n. 883/2004, cessato o sospeso le attività professionali fino all’età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia, resta il fatto che la pensione di transizione non è collegata alla situazione del mercato del lavoro in un contesto di crisi economica, né alla capacità economica dell’impresa nell’ambito di una ristrutturazione, ma solo alla natura del lavoro, il quale è di natura particolare oppure viene svolto in circostanze particolari.
53 Inoltre, poiché la normativa nazionale in questione fa espresso riferimento al processo di invecchiamento dei lavoratori e non menziona in alcun modo l’obiettivo di rendere disponibili posti di lavoro a vantaggio di persone più giovani, la prestazione di cui al procedimento principale sembra presentare un legame maggiore con le prestazioni di vecchiaia.
54 Successivamente, per quanto riguarda la base di calcolo della prestazione di cui trattasi nel procedimento principale, dalla decisione di rinvio risulta, in sostanza, che l’importo della pensione di transizione è determinato in funzione dell’importo della pensione di vecchiaia, poiché l’articolo 14, paragrafo 3, della legge sulle pensioni di transizione precisa che l’importo della pensione di transizione non può essere inferiore a quello della pensione di vecchiaia meno elevata, quale stabilito dalla legge sulle pensioni di vecchiaia. Inoltre, gli articoli 18, 19 e 20 della legge sulle pensioni di transizione prevedono il diritto ad assegni per mancanza di autonomia, alla pensione di reversibilità ed all’assegno per le spese funebri, secondo le stesse modalità previste dalla legge sulle pensioni di vecchiaia.
55 Infine, per quanto riguarda le condizioni per la concessione della prestazione di cui trattasi nel procedimento principale, occorre rilevare che l’articolo 4 della legge sulle pensioni di transizione stabilisce alcune condizioni generali relative all’età, all’anzianità di servizio, nonché alla maturazione di periodi contributivi e non contributivi di lunga durata, le quali costituiscono, in linea di principio, requisiti per la concessione di prestazioni di vecchiaia, differenti dalle condizioni di attribuzione generalmente previste per le prestazioni di prepensionamento.
56 Per quanto riguarda, più in particolare, la perdita del diritto alla pensione di transizione, occorre sottolineare che, sebbene dall’articolo 16 della legge sulle pensioni di transizione risulti che il diritto a tale prestazione si estingue il giorno precedente quello del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, il fascicolo sottoposto alla Corte non contiene tuttavia alcun elemento che consenta di escludere che si tratti di una prestazione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’articolo 1, lettera x), del regolamento n. 883/2004, in quanto la pensione di transizione continuerà ad essere erogata anche dopo il raggiungimento dell’età di normale pensionamento, o in quanto la pensione di transizione sarà sostituita da un’altra prestazione di vecchiaia.
57 In tali condizioni, occorre constatare che sia dall’obiettivo e dallo scopo della prestazione di cui al procedimento principale, sia dalla sua base di calcolo e dalle sue condizioni di attribuzione, risulta che tale prestazione si riferisce al rischio di vecchiaia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004 e che, pertanto, ad essa si applica il principio della totalizzazione dei periodi.
58 Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che una prestazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale deve essere considerata una «prestazione di vecchiaia», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004.
Sulla terza questione pregiudiziale
59 Alla luce della risposta fornita alle prime due questioni, non occorre rispondere alla terza questione.
Sulle spese
60 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
1) La classificazione di una prestazione previdenziale in uno dei settori di sicurezza sociale elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, effettuata dall’autorità nazionale competente nella dichiarazione resa dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, non ha carattere definitivo. La qualificazione di una prestazione previdenziale può essere effettuata dal giudice nazionale interessato, in modo autonomo ed in funzione degli elementi costitutivi della prestazione previdenziale di cui trattasi, sottoponendo, se del caso, una questione pregiudiziale alla Corte.
2) Una prestazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale deve essere considerata una «prestazione di vecchiaia», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004.
Firme
* Lingua processuale: il polacco.