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10.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 221/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 marzo 2017 — X-GmbH/Finanzamt Stuttgart — Körperschaften

(Causa C-135/17)

(2017/C 221/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: X-GmbH

Resistente: Finanzamt Stuttgart — Körperschaften

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 57, paragrafo 1, CE (ora articolo 64, paragrafo 1, TFUE) debba essere interpretato nel senso che una restrizione esistente in uno Stato membro della circolazione di capitali con paesi terzi, in vigore al 31 dicembre 1993, non è pregiudicata dall'articolo 56 CE (ora articolo 63 TFUE) nemmeno nel caso in cui la disposizione nazionale, vigente alla data di riferimento, che restringeva la circolazione di capitali con paesi terzi, si applicava essenzialmente solo agli investimenti diretti, ma dopo la data di riferimento è stata estesa nel senso di ricomprendere anche le partecipazioni di portafoglio a società estere al di sotto della soglia di partecipazione è del 10 % .

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l'articolo 57, paragrafo 1, CE debba essere interpretato nel senso che debba essere considerata applicazione di una disposizione nazionale vigente alla data di riferimento del 31 dicembre 1993 diretta alla restrizione della circolazione di capitali con paesi terzi in relazione agli investimenti diretti, il fatto che trovi applicazione una disposizione sostanzialmente corrispondente, e successiva, alla restrizione esistente alla data di riferimento, ma quest’ultima restrizione sia stata temporaneamente modificata in maniera sostanziale dopo tale data in virtù di una legge, che pur essendo formalmente entrata in vigore non ha mai avuto applicazione nella pratica, poiché prima della sua prima applicazione ad un caso concreto è stata sostituita dalla legge attualmente in vigore.

3)

In caso di risposta negativa ad una delle due questioni precedenti: se l'articolo 56 CE osti ad una disciplina di uno Stato membro che includa nella base imponibile di un soggetto passivo residente in tale Stato membro e che detiene almeno l'1 % del capitale di una società stabilita in un altro Stato (nella fattispecie la Svizzera), i redditi positivi da investimento di capitale ricavati da detta società per un importo proporzionale corrispondente alla quota di partecipazione, ove tali redditi siano assoggettati ad un tasso d’imposizione inferiore rispetto al primo Stato menzionato.