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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

23 gennaio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Imposte sul reddito – Contributi previdenziali – Lavoratore che ha lasciato lo Stato membro d’occupazione nel corso dell’anno civile – Applicazione della regola prorata temporis alla riduzione del prelievo dei contributi»

Nella causa C-272/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 12 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 18 maggio 2017, nel procedimento

K.M. Zyla

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Decima Sezione, F. Biltgen e E. Levits (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 maggio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per K.M. Zyla, da S.C.W. Douma, professore;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.L. Noort e M.K. Bulterman, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. van Beek e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 luglio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 45 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la sig.ra K.M. Zyla e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze, Paesi Bassi) avente ad oggetto la determinazione dell’importo della riduzione prorata temporis del prelievo relativo ai contributi previdenziali a suo carico.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        A termini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(GU 2004, L 166, pag. 1 e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1):

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)      le prestazioni di malattia;

b)      le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

c)      le prestazioni d’invalidità;

d)      le prestazioni di vecchiaia;

(...)».

4        L’articolo 4 di tale regolamento prevede quanto segue:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».

5        L’articolo 5, lettera a), di detto regolamento è così formulato:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:

a)      laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro».

6        Il titolo II del regolamento n. 883/2004, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile», comprende il suo articolo 11, che dispone quanto segue:

«1.      Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

(...)

3.      Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a)      una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

(…)

e)      qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) e' soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza (...)».

 Diritto dei Paesi Bassi

7        Ai sensi dell’articolo 8.1 della Wet op de inkomstenbelasting 2001 (legge del 2001 relativa all’imposta sui redditi), l’imposta sui redditi e i contributi previdenziali sono percepiti dai servizi fiscali mediante un prelievo qualificato da tale articolo come congiunto. L’importo totale del «prelievo congiunto» dovuto da una persona si ottiene sommando l’importo dell’imposta sui redditi da lavoro e provenienti da altre fonti, come gli immobili e i risparmi, a quello dei contributi previdenziali. Detto articolo prevede che l’aliquota del «prelievo congiunto» è quella risultante dalla somma dell’aliquota per il primo scaglione e delle aliquote dei contributi previdenziali applicabili. Detta legge prevede inoltre che l’importo di tale «prelievo congiunto» può essere ridotto, ove la «riduzione del prelievo congiunto» va intesa, ai sensi di questo stesso articolo, come l’importo totale della riduzione del prelievo relativa all’imposta sui redditi cumulato con quello della riduzione attinente ai contributi previdenziali.

8        Conformemente all’articolo 8.10 della legge del 2001 relativa all’imposta sui redditi, la «riduzione generale del prelievo» si applica a tutti i contribuenti. Essa era pari, per il 2013, a EUR 2 001.

9        I contributi previdenziali sono disciplinati dall’Algemene Ouderdomswet (legge sull’assicurazione contro la vecchiaia), dall’Algemene Nabestaandenwet (legge sull’assicurazione generale per i superstiti) e dall’Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge sull’assicurazione generale per specifiche spese sanitarie). Possiedono lo status di affiliati a questi tre sistemi assicurativi i residenti nei Paesi Bassi nonché i non residenti assoggettati all’imposta sui redditi in ragione del lavoro dipendente svolto in detto Stato membro.

10      L’articolo 9 della Wet financiering sociale verzekeringen (legge relativa al finanziamento della previdenza sociale; in prosieguo: la «WFSV») recita quanto segue:

«I contributi previdenziali dovuti sono i contributi previdenziali ridotti a concorrenza della riduzione del prelievo relativa ai contributi previdenziali applicabile alla persona obbligata a versare i contributi medesimi».

11      L’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della WFSV determina le modalità della «riduzione generale» del prelievo attinente ai contributi previdenziali. Il paragrafo 3 di tale disposizione precisa che chiunque abbia versato contributi per l’intero anno civile ha diritto a tale riduzione.

12      L’articolo 2.6a del Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (decreto di esecuzione della legge relativa al finanziamento della previdenza sociale; in prosieguo: il «decreto di esecuzione») prevede quanto segue:

«Nei confronti dei soggetti che, per una parte dell’anno civile, non sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali per un motivo diverso dal decesso, la riduzione del prelievo di cui all’articolo 12, paragrafo 1, letter[e] a), b) e c), della WFSV è ridotta prorata temporis, proporzionalmente al periodo di obbligo contributivo durante l’anno civile».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

13      La sig.ra Zyla, di nazionalità polacca, ha lavorato nei Paesi Bassi dal 1º gennaio al 21 giugno 2013, periodo durante il quale era assicurata presso il regime generale della previdenza sociale dei Paesi Bassi e era tenuta a versare i relativi contributi previdenziali. La sig.ra Zyla si è poi trasferita in Polonia, dove ha stabilito la propria residenza e non ha svolto, nel 2013, alcuna attività lavorativa retribuita.

14      Per il lavoro svolto nel corso del 2013 nei Paesi Bassi, la sig.ra Zyla ha percepito una retribuzione pari a EUR 9 401. Su detta retribuzione, un importo di EUR 1 399 è stato trattenuto a titolo di prelievo alla fonte. L’interessata era tenuta parimenti a versare un importo di EUR 2 928 a titolo di contributi previdenziali. All’atto della redazione della dichiarazione dei redditi per detto anno, la sig.ra Zyla, in applicazione del diritto nazionale, ha beneficiato, nella sua qualità di residente nei Paesi Bassi, di una riduzione generale di imposta vertente sia sull’importo dell’imposta sui redditi sia su quello dei contributi previdenziali. Sono stati pertanto dedotti dall’imposta sui redditi e dai contributi previdenziali dovuti un importo di EUR 1 254 a titolo di riduzione generale nonché un importo di EUR 840 a titolo di riduzione per i lavoratori dipendenti. Il giudice del rinvio precisa che, dato che l’interessata non è più stata tenuta a versare contributi previdenziali a far data dal 22 giugno 2013, l’amministrazione finanziaria, conformemente all’articolo 2.6a del decreto di esecuzione, ha ridotto la parte della riduzione generale del prelievo relativo a detti contributi, in proporzione al periodo di contribuzione obbligatoria della sig.ra Zyla durante il 2013.

15      Essendo stato respinto il suo ricorso proposto dinanzi al rechtbank Zeeland-West-Brabant (Tribunale di Zeeland-West-Brabant, Paesi Bassi) avverso detto accertamento tributario, in cui si faceva valere che l’articolo 2.6a del decreto di esecuzione si risolve in una differenza di trattamento tra residenti e non residenti, che costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE, la sig.ra Zyla ha interposto appello avverso la relativa sentenza dinanzi al Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di Bois-le-Duc, Paesi Bassi). Il giudice in appello ha parimenti respinto le domande della ricorrente nel procedimento principale, in base al rilievo secondo cui quest’ultima, dal momento che non aveva esercitato un’attività di lavoro dipendente nei Paesi Bassi, ai sensi dell’articolo 45 TFUE, se non durante un periodo determinato, non poteva pretendere il beneficio dell’importo totale della parte della riduzione generale del prelievo relativo ai contributi previdenziali. Il giudice d’appello rileva anche che la normativa nazionale, che prevede tale limite dell’importo della riduzione generale del prelievo, non prevede alcuna differenza di trattamento, dal momento che fa dipendere l’importo delle riduzioni concesse dall’affiliazione o meno al regime previdenziale nazionale e dalla durata del periodo contributivo.

16      Adito di un ricorso per cassazione proposto dall’interessata, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) si interroga quanto alla conformità della riduzione parziale del prelievo operata nei confronti della sig.ra Zyla con il diritto dell’Unione e, segnatamente, con la giurisprudenza della Corte.

17      Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 45 TFUE potrebbe essere interpretato nel senso ce non osta all’applicazione di una riduzione del prelievo dei contributi sociali proporzionale alla durata dell’affiliazione del soggetto passivo; tuttavia, detto giudice si domanda se un lavoratore, che ha acquisito la totalità dei suoi redditi annuali in uno Stato membro nel quale non risiede o non risiede più, non dovrebbe aver diritto alla totalità della parte della riduzione del prelievo relativo ai contributi previdenziali, anche se tale lavoratore non è stato assicurato presso il sistema previdenziale di detto Stato membro durante l’intero anno.

18      Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 45 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un lavoratore il quale, in base al regolamento [(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1),] o n. 883/2004, è assicurato presso il sistema previdenziale di detto Stato membro per una parte di un anno di calendario, ai fini dell’imposizione dei contributi previdenziali ha diritto soltanto ad una parte della riduzione forfettaria fissata in proporzione al periodo di assicurazione, qualora nella restante parte dell’anno di calendario il lavoratore non sia assicurato presso il sistema previdenziale dello stesso Stato membro e in quella restante parte dell’anno risieda in un altro Stato membro e abbia percepito il suo intero reddito annuo (quasi) interamente nel primo Stato membro».

 Sulla questione pregiudiziale

19      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45 TFUE vada interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che, al fine di stabilire l’importo dei contributi previdenziali dovuti da un lavoratore, prevede che la riduzione del prelievo relativa a detti contributi, alla quale il lavoratore ha diritto per un anno civile, sia proporzionale al periodo durante il quale tale lavoratore è assicurato presso il sistema previdenziale di detto Stato membro, escludendo in tal modo dalla riduzione annuale una sua frazione, proporzionale ad ogni periodo nel corso del quale detto lavoratore non sia stato assicurato presso il sistema medesimo e sia stato residente in un altro Stato membro senza ivi esercitare un’attività professionale.

20      Secondo costante giurisprudenza, indipendentemente dal loro luogo di residenza e dalla loro cittadinanza, tutti i cittadini dell’Unione europea che abbiano usufruito del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e che abbiano esercitato un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di residenza rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE (sentenza del 7 marzo 2018, DW, C-651/16, EU:C:2018:162, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

21      Ne consegue che la situazione della sig.ra Zyla, cittadina polacca, che si è recata nei Paesi Bassi per ivi esercitare un’attività di lavoro dipendente dal 1º gennaio al 21 giugno 2013, ricade nella sfera di applicazione dell’articolo 45 TFUE.

22      Risulta parimenti dalla giurisprudenza della Corte che l’insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira ad agevolare, per i cittadini dell’Unione, l’esercizio di attività lavorative di qualsiasi tipo nel territorio dell’Unione ed osta ai provvedimenti che possano sfavorire questi cittadini, quando essi intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro (sentenza del 7 marzo 2018, DW, C-651/16, EU:C:2018:162, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

23      Pertanto, disposizioni che impediscano ad un lavoratore cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese di origine per avvalersi del diritto alla libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati (sentenze del 16 febbraio 2006, Rockler, C-137/04, EU:C:2006:106, punto 18, nonché del 16 febbraio 2006, Öberg, C-185/04, EU:C:2006:107, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

24      A questo proposito si deve rilevare, al pari del governo dei Paesi Bassi nelle sue osservazioni scritte, che il principio della parità di trattamento, di cui all’articolo 45 TFUE, vieta non soltanto le discriminazioni palesi, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, mediante l’applicazione di altri criteri distintivi, conduca di fatto allo stesso risultato. A meno che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale, anche se indistintamente applicabile per quanto riguarda la nazionalità, dev’essere considerata indirettamente discriminatoria laddove, per sua stessa natura, tenda ad incidere più sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare nei confronti dei primi (sentenza del 5 dicembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C-514/12, EU:C:2013:799, punti 25 e 26).

25      Nella specie, l’articolo 26a del decreto di esecuzione incide nello stesso modo su tutti coloro che non sono tenuti a versare contributi previdenziali per una parte dell’anno civile, senza operare distinguo in funzione della loro nazionalità. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle conclusioni, detta disposizione non opera, pertanto, alcuna discriminazione diretta fondata sulla nazionalità.

26      Tuttavia, perché una misura possa essere qualificata come indirettamente discriminatoria, non è necessario che abbia l’effetto di avvantaggiare l’insieme dei cittadini nazionali o di sfavorire unicamente i soli cittadini degli altri Stati membri ad esclusione di quelli nazionali (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Larcher, C-523/13, EU:C:2014:2458, punto 32 e giurisprudenza citata). Inoltre, dalla giurisprudenza citata ai punti 22 e 23 della presente sentenza risulta che anche ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori che non presentino un carattere discriminatorio sono vietate, in linea di principio, dall’articolo 45 TFUE.

27      Nella specie, per determinare se l’articolo 2.6a di detto decreto costituisca una misura indirettamente discriminatoria o un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, occorre determinare, in primo luogo, la natura fiscale o sociale di questa disposizione, dato che le regole di diritto dell’Unione applicabili divergono nei due casi.

28      A tal riguardo, occorre rilevare che, come già osservato ai punti 7 e 14 della presente sentenza, la riduzione del prelievo a titolo di contributi previdenziali è fissata in una normativa relativa alla determinazione dell’imposta sui redditi che congiunge il regime di riscossione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche che sono soggetti passivi e quello della riscossione dei loro contributi previdenziali.

29      Tuttavia, anche se le imposte e i contributi previdenziali sono prelevati congiuntamente, il gettito fiscale è destinato alle risorse generali delle autorità, mentre il gettito proveniente dai contributi previdenziali alimenta i fondi destinati alle assicurazioni specifiche per le quali sono prelevati i contributi. Il giudice del rinvio precisa che, nell’economia della riduzione del prelievo, la parte di questa riduzione relativa all’imposta è distinta dalla parte di riduzione relativa ai contributi previdenziali. Detto giudice aggiunge che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della WFSV, il diritto alla parte della riduzione relativa a detti contributi sussiste solo se l’interessato è ad essi tenuto.

30      Ne consegue che la normativa oggetto del procedimento principale concerne prelievi destinati specificamente e direttamente al finanziamento della previdenza sociale. Detta normativa presenta, in tal senso, un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati all’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 e ricade, pertanto, nella sfera di applicazione di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C-623/13, EU:C:2015:123, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). La controversia principale, pertanto, verte su una eventuale restrizione alla libera circolazione dei lavoratori provocata da una misura di natura sociale, che fa integralmente parte del sistema previdenziale nazionale.

31      In tale contesto, i principi risultanti dalla giurisprudenza relativa ai requisiti di assoggettamento all’imposta sui redditi da lavoro dipendente, che emergono, segnatamente, dalle sentenze del 14 febbraio 1995, Schumacker (C-279/93, EU:C:1995:31), e del 16 ottobre 2008, Renneberg (C-527/06, EU:C:2008:566), invocati dalla sig.ra Zyla nelle sue osservazioni, non sono applicabili ad una situazione come quella oggetto del procedimento principale.

32      Questa valutazione non è rimessa in discussione dalla circostanza, sottolineata dal giudice del rinvio, secondo cui un meccanismo di compensazione consente di imputare una parte della riduzione dei contributi previdenziali all’onere relativo all’imposta sui redditi, diminuendo quest’ultimo, ove l’importo dei contributi previdenziali sia inferiore a quello della riduzione applicabile ai contributi medesimi.

33      La Corte, infatti, ha già avuto modo di statuire che gli assicurati presso il sistema previdenziale dei Paesi Bassi beneficiano di sgravi fiscali per le assicurazioni sociali solo eccezionalmente, dato che solo nell’ipotesi in cui un assicurato non possa compensare le riduzioni di contributi con i contributi da versare quest’ultimo può pretendere il beneficio di tali sgravi fiscali (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2005, Blanckaert, C-512/03, EU:C:2005:516, punto 47). Ne consegue che l’esistenza del meccanismo di compensazione identificato al punto 32 della presente sentenza non incide sulla natura della riduzione dei contributi previdenziali prevista dal diritto dei Paesi Bassi, che – come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle conclusioni – è intesa specificamente a attenuare l’impegno economico che tali contributi costituiscono per il lavoratore.

34      Ciò posto, risulta da costante giurisprudenza che, se è vero che gli Stati membri conservano, in linea di principio, la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale, nell’esercizio di tale competenza essi devono tuttavia rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei lavoratori (v., in particolare, sentenza del 13 luglio 2016, Pöpperl, C-187/15, EU:C:2016:550, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

35      Dato che la disposizione nazionale oggetto del procedimento principale ricade nel sistema previdenziale dei Paesi Bassi, occorre determinare, in secondo luogo, se, in quanto tale, essa costituisca una misura indirettamente discriminatoria o un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

36      A tal riguardo, come è stato esposto al punto 30 della presente sentenza, la situazione della sig.ra Zyla ricade nella sfera di applicazione delle norme di coordinamento in materia di previdenza sociale risultanti dal regolamento n. 883/2004.

37      Su questo punto occorre ricordare che, al fine di assicurare la libera circolazione dei lavoratori nell’Unione accogliendo il principio della parità di trattamento degli stessi in relazione alle diverse legislazioni nazionali, il regolamento n. 1408/71, e poi il regolamento n. 883/2004, hanno istituito un sistema di coordinamento che disciplina, in particolare, la determinazione della o delle legislazioni applicabili ai lavoratori subordinati che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera circolazione (sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C-623/13, EU:C:2015:123, punto 34 e giurisprudenza citata).

38      La completezza di tale sistema di norme di conflitto ha l’effetto di privare il legislatore di ciascuno Stato membro del potere di determinare liberamente la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale, quanto alle persone ad essa assoggettate e quanto al territorio all’interno del quale le disposizioni nazionali producono i loro effetti (sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C-623/13, EU:C:2015:123, punto 35 e giurisprudenza citata).

39      Nel procedimento principale, la sig.ra Zyla, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, durante il periodo corrispondente all’esercizio della sua attività di lavoro dipendente nei Paesi Bassi, era assoggettata alla normativa di questo Stato membro e assicurata presso il relativo sistema previdenziale. In ragione di tale assicurazione, la sig.ra Zyla ha potuto beneficiare, quanto a tale periodo, della riduzione del prelievo attinente ai contributi previdenziali. Per contro, la sig.ra Zyla, dal momento che non è più assicurata presso il regime previdenziale dei Paesi Bassi e, pertanto, non è più tenuta a versare contributi in esito alla sua partenza da detto Paese e al suo ritorno nel proprio Stato membro di origine, non ha beneficiato, in applicazione dell’articolo 2.6a del decreto di esecuzione, della totalità dell’importo della riduzione del prelievo dei contributi previdenziali.

40      Pertanto, è solo in riferimento alla seconda parte del 2013 che la normativa oggetto del procedimento principale ha comportato una differenza di trattamento tra la sig.ra Zyla e una persona assicurata presso il regime previdenziale dei Paesi Bassi durante tutto questo anno. Una siffatta persona, infatti, anche se non percepiva più redditi, al pari della sig.ra Zyla, nel corso di questa seconda parte dell’anno, aveva diritto all’integralità della riduzione dei contributi, imputata in via principale ai suoi contributi previdenziali e, in subordine, alle sue imposte. Ciò implica che, a parità di reddito, l’applicazione integrale della riduzione relativa ai contributi previdenziali a una persona assicurata nel corso dell’intero anno presso il regime previdenziale dei Paesi Bassi si risolve in un onere sociale, se non fiscale, inferiore a quello sopportato da una persona che cessa di essere assicurata presso detto regime nel corso di questo stesso anno.

41      Orbene, in considerazione della regola di unicità di legislazione sociale di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, e di quella, sancita dal paragrafo 3, lettera e), del medesimo articolo, secondo la quale una persona che non esercita un’attività subordinata o autonoma è soggetta alla sola normativa previdenziale dello Stato membro di residenza, una persona nella situazione della sig.ra Zyla non poteva ricadere nel regime previdenziale dei Paesi Bassi dopo aver cessato la propria attività professionale in detto Stato membro e dopo aver cessato di essere ivi residente.

42      Ne consegue che, come correttamente rilevato dall’avocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, una differenza oggettiva, con riguardo alla natura della normativa in parola, va rilevata tra la situazione di una persona che, come la sig.ra Zyla, cessa di essere assicurata presso il regime previdenziale dei Paesi Bassi nel corso di un determinato anno e un lavoratore che continua ad essere assicurato a detto regime previdenziale nel corso dell’intero anno.

43      La Corte, d’altronde, ha già avuto modo di statuire che rientra nella logica interna di un sistema previdenziale nazionale riservare il beneficio delle riduzioni di contributi solo ai soggetti tenuti a versarli, vale a dire agli assicurati presso detto sistema (sentenza dell’8 settembre 2005, Blanckaert, C-512/03, EU:C:2005:516, punto 49).

44      Peraltro, come si è ricordato al punto 22 della presente sentenza, l’insieme delle norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte a facilitare ai cittadini dell’Unione l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio dell’Unione ed ostano ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un’ attività nel territorio di uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine. In tale contesto, i cittadini degli Stati membri dispongono, in particolare, del diritto, conferito loro direttamente dal Trattato FUE, di lasciare il paese d’origine per entrare nel territorio di un altro Stato membro ed ivi soggiornare al fine di esercitare un’attività (sentenza del 18 luglio 2017, Erzberger, C-566/15, EU:C:2017:562, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

45      Tuttavia, il diritto primario dell’Unione non può garantire a un lavoratore che il trasferimento in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine resti neutrale in materia previdenziale, in quanto tale trasferimento, in considerazione delle disparità tra i regimi e le normative degli Stati membri, può, a seconda dei casi, risultare più o meno favorevole per l’interessato sotto tale profilo (sentenza del 18 luglio 2017, Erzberger, C-566/15, EU:C:2017:562, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, il diritto dell’Unione garantisce unicamente che i lavoratori che esercitano un’attività sul territorio di uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine siano assoggettati alle medesime condizioni dei lavoratori di detto altro Stato.

46      Alla luce delle suesposte considerazioni, l’articolo 2.6a del decreto di esecuzione non può essere considerato né come una disposizione indirettamente discriminatoria né come un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, vietati dall’articolo 45 TFUE.

47      Infine, contrariamente a quanto sostiene la Commissione europea, tale valutazione non è rimessa in questione dalla sentenza del 26 gennaio 1999, Terhoeve (C-18/95, EU:C:1999:22) o da quella dell’8 maggio 1990, Biehl (C 175/88, EU:C:1990:186).

48      Infatti, la prima di queste due sentenze riguardava l’onere dei contributi previdenziali dovuti da un lavoratore semplicemente distaccato dal proprio Stato membro di origine e che, pertanto, in applicazione delle regole di coordinamento previste dal regolamento n. 1408/71, continuava ad essere assicurato, per tutto il periodo considerato, presso il regime previdenziale di detto Stato membro nonostante il suo distacco in un altro Stato membro. Una situazione siffatta si distingue fondamentalmente da quella in cui, come nel caso di specie, un lavoratore cessi di essere assicurato presso il sistema previdenziale di uno Stato membro dopo avervi esercitato la propria attività professionale e aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro.

49      Quanto alla seconda sentenza, è sufficiente rilevare che la differenza di trattamento oggetto di tale sentenza era, contrariamente a quella in parola nel presente procedimento, estranea al regime previdenziale nazionale e, pertanto, non ricadeva nel sistema di coordinamento delle regole in materia previdenziale previsto dal regolamento n. 1408/71, sostituito in seguito dal regolamento n. 883/2004.

50      In tale contesto, occorre rispondere alla questione posta affermando che l’articolo 45 TFUE va interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che, al fine di stabilire l’importo dei contributi previdenziali dovuti da un lavoratore, prevede che la riduzione del prelievo relativa a detti contributi, alla quale il lavoratore ha diritto per un anno civile, sia proporzionale al periodo durante il quale tale lavoratore è assicurato presso il sistema previdenziale di detto Stato membro, escludendo in tal modo dalla riduzione annuale una sua frazione, proporzionale ad ogni periodo nel corso del quale detto lavoratore non sia stato assicurato presso il sistema medesimo e sia stato residente in un altro Stato membro senza ivi esercitare un’attività professionale.

 Sulle spese

51      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 45 TFUE va interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che, al fine di stabilire l’importo dei contributi previdenziali dovuti da un lavoratore, prevede che la riduzione del prelievo relativa a detti contributi, alla quale il lavoratore ha diritto per un anno civile, sia proporzionale al periodo durante il quale tale lavoratore è assicurato presso il sistema previdenziale di detto Stato membro, escludendo in tal modo dalla riduzione annuale una sua frazione, proporzionale ad ogni periodo nel corso del quale detto lavoratore non sia stato assicurato presso il sistema medesimo e sia stato residente in un altro Stato membro senza ivi esercitare un’attività professionale.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.