18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 28 settembre 2017 — Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA / Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Causa C-575/17)
(2017/C 437/23)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrenti: Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA
Resistente: Ministre de l'Action et des Comptes publics
Questioni pregiudiziali
1o |
Se gli articoli 56 e 58 del Trattato istitutivo della Comunità europea, diventati articoli 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che le minori disponibilità liquide risultanti dall’applicazione di una ritenuta alla fonte ai dividendi versati a società non residenti deficitarie, mentre le società residenti deficitarie sono tassate sull’importo dei dividendi percepiti solo nel corso dell’esercizio durante il quale ridiventano beneficiarie, costituisca di per sé una disparità di trattamento caratterizzante una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali. |
2o |
Se l’eventuale restrizione alla libertà di circolazione dei capitali menzionata al quesito precedente possa essere giustificata, con riguardo alle esigenze risultanti dagli articoli 56 e 58 del Trattato istitutivo della Comunità europea, diventati articoli 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta, dal momento che le società non residenti non sono soggette al controllo dell’amministrazione finanziaria francese, o anche dalla necessità di tutelare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. |
3o |
Nel caso in cui l’applicazione della ritenuta controversa alla fonte possa, in linea di principio, essere ammessa rispetto alla libertà di circolazione dei capitali:
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