Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

18.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 437/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 28 settembre 2017 — Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA / Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Causa C-575/17)

(2017/C 437/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA

Resistente: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Questioni pregiudiziali

1o

Se gli articoli 56 e 58 del Trattato istitutivo della Comunità europea, diventati articoli 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che le minori disponibilità liquide risultanti dall’applicazione di una ritenuta alla fonte ai dividendi versati a società non residenti deficitarie, mentre le società residenti deficitarie sono tassate sull’importo dei dividendi percepiti solo nel corso dell’esercizio durante il quale ridiventano beneficiarie, costituisca di per sé una disparità di trattamento caratterizzante una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali.

2o

Se l’eventuale restrizione alla libertà di circolazione dei capitali menzionata al quesito precedente possa essere giustificata, con riguardo alle esigenze risultanti dagli articoli 56 e 58 del Trattato istitutivo della Comunità europea, diventati articoli 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta, dal momento che le società non residenti non sono soggette al controllo dell’amministrazione finanziaria francese, o anche dalla necessità di tutelare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

3o

Nel caso in cui l’applicazione della ritenuta controversa alla fonte possa, in linea di principio, essere ammessa rispetto alla libertà di circolazione dei capitali:

se tali disposizioni ostino alla riscossione di una ritenuta alla fonte sui dividendi versati da una società residente ad una società deficitaria non residente di un altro Stato membro qualora quest’ultima cessi la propria attività senza essere ridiventata beneficiaria, mentre una società residente che si trovi nella stessa situazione non è effettivamente tassata sull’importo di tali dividendi.

se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che, in presenza di regole impositive che assoggettino a trattamento diverso i dividendi a seconda che siano versati ai residenti o ai non residenti, occorre procedere al raffronto della pressione fiscale effettiva gravante su ciascuno di essi per tali dividendi, con la conseguenza che una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali risultante dal fatto che tali regole escludano, per i soli non residenti, la deduzione delle spese direttamente collegate alla percezione, in quanto tale, dei dividendi, potrebbe risultare giustificata dalla differenza di aliquota tra l’imposizione di diritto comune posta, per un esercizio successivo, a carico dei residenti e la ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi versati ai non residenti, laddove tale differenza compensi, con riguardo al quantum dell’imposta assolta, la differenza di base imponibile.