Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
22 novembre 2018 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articoli 56 e 63 TFUE – Libera prestazione dei servizi e libera circolazione dei capitali – Enti creditizi – Imposta di stabilità e contributo speciale a tale imposta determinati sulla base del fatturato complessivo di bilancio non consolidato degli enti creditizi stabiliti in Austria – Inclusione delle operazioni bancarie di natura transfrontaliera – Esclusione delle operazioni realizzate da società controllate in un altro Stato membro – Disparità di trattamento – Restrizione – Giustificazione»
Nella causa C-625/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 18 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 3 novembre 2017, nel procedimento
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
contro
Finanzamt Feldkirch,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.-C. Bonichot (relatore), A. Arabadjiev, E. Regan e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, da C. Nauer, Rechtsanwalt;
– per il governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da R. Lyal, N. Gossement e C. Tritz, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 56 e 63 TFUE.
2 La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (in prosieguo: la «Hypothekenbank») ed il Finanzamt Feldkirch (Ufficio delle imposte di Feldkirch, Austria) in merito alle decisioni di quest’ultimo del 20 gennaio 2015 con cui è stato fissato l’importo dell’imposta di stabilità e del contributo speciale all’imposta di stabilità posti a carico della stessa Hypothekenbank per l’esercizio 2014.
Contesto normativo
3 L’articolo 1 dello Stabilitätsabgabegesetz (legge relativa all’imposta di stabilità; in prosieguo: lo «StabAbgG»), introdotto dal Budgetbegleitgesetz 2011 (legge di accompagnamento al bilancio del 2011), del 30 dicembre 2010 (BGBl. I, 111/2010), prevede quanto segue:
«Le attività degli enti creditizi sono soggette all’imposta di stabilità. Per “ente creditizio” ai sensi della presente legge federale s’intendono gli istituti che dispongono di un’autorizzazione ai sensi del Bankwesengesetz (legge sul sistema bancario), BGBl. 532/1993, nonché le società controllate di enti creditizi stranieri autorizzati, ai sensi della legge sul sistema bancario, a offrire servizi tramite una società controllata stabilita in Austria.
(...)»
4 A termini del successivo articolo 2, nel testo antecedente alla legge federale BGBl. I, 184/2013:
«(1) La base imponibile dell’imposta di stabilità è costituito dalla media del fatturato complessivo di bilancio non consolidato (paragrafo 2) dell’ente creditizio al netto delle voci di cui al paragrafo 2. Per quanto attiene agli anni civili 2011, 2012 e 2013, dev’essere assunta a base di calcolo dell’imposta la media del fatturato complessivo di bilancio non consolidato dell’esercizio finanziario conclusosi nell’anno 2010. A decorrere dall’anno civile successivo dev’essere assunta la media del fatturato complessivo di bilancio dell’esercizio finanziario precedente l’anno civile per il quale l’imposta di stabilità è dovuta.
(...)
(6) Per gli enti creditizi di cui all’articolo 1, con sede in un altro Stato membro (articolo 2, punto 5, del BWG), operanti in Austria tramite una controllata, dev’essere assunto, ai fini della determinazione della base imponibile, un fatturato complessivo di bilancio fittizio attribuibile alla controllata secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5.»
5 Il successivo articolo 3, nel testo antecedente alla legge federale BGBl. I, 13/2014, così recita:
«L’imposta di stabilità è pari, per le frazioni della base imponibile di cui all’articolo 2,
1. comprese tra 1 miliardo di euro e 20 miliardi di euro, allo 0,055%
2. superiori a 20 miliardi di euro, allo 0,085%».
6 L’articolo 3 del StabAbgG, come modificato legge federale BGBl. I, 13/2014, così dispone:
«L’imposta di stabilità è pari, per le frazioni della base imponibile di cui all’articolo 2,
1. superiori a 1 miliardo di euro e inferiori a 20 miliardi di euro, allo 0,09%
2. superiori a 20 miliardi di euro, allo 0,11%».
7 Ai sensi dell’articolo 7a, paragrafo 1, dello StabAbgG, il contributo speciale all’imposta di stabilità dev’essere determinato in percentuale degli importi dovuti a titolo dell’imposta di stabilità.
8 Ai sensi del successivo articolo 7b, paragrafo 2, l’importo dell’imposta di stabilità per l’anno 2014 risulta dal combinato disposto delle norme richiamate supra, in vigore precedentemente e successivamente alle modifiche introdotte dalle leggi federali BGBl. I, 184/2013 e BGBl I, 13/2014.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
9 La Hypothekenbank è un ente creditizio stabilito in Austria che offre servizi bancari a clienti residenti sia nello Stato membro medesimo sia in altri Stati membri. Il fatturato complessivo della Hypothekenbank deriva, in misura non trascurabile, vale a dire per circa un quarto per quanto attiene all’esercizio 2014, da operazioni bancarie realizzate con la seconda categoria di clienti.
10 Con due decisioni del 20 gennaio 2015, l’Ufficio delle imposte di Feldkirch fissava, ai sensi dello StabAbgG, l’importo dell’imposta di stabilità e del relativo contributo speciale a carico della Hypothekenbank per l’esercizio 2014. Il ricorso proposto avverso dette decisioni veniva respinto dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale tributario, Austria) con sentenza del 1° aprile 2016.
11 A sostegno dell’impugnazione quindi proposta dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), la Hypothekenbank deduce di non dover nulla a titolo di imposta di stabilità e di relativo contributo speciale, in quanto tali tributi contrasterebbero, da un lato, con le regole in materia di aiuti di Stato e, dall’altro, con la libera prestazione di servizi e con la libera circolazione dei capitali. L’ente creditizio medesimo sostiene, in particolare, che l’articolo 2 dello StabAbgG è fonte di una discriminazione, operando una disparità di trattamento tra operazioni analoghe. Mentre le operazioni bancarie che un ente creditizio stabilito in Austria realizza, senza intermediazione o intervento di una propria controllata, in un altro Stato membro, con cittadini di altri Stati membri vengono assunte ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta controversa, le stesse operazioni realizzate tramite succursali stabilite in un altro Stato membro restano escluse.
12 In tal modo, un gruppo di società verrebbe tassato più favorevolmente rispetto ad un’impresa non appartenente ad un gruppo. Infatti, nel caso di un gruppo, il criterio di non consolidamento produrrebbe automaticamente l’effetto di escludere dalla base imponibile delle imposte in questione i bilanci delle controllate stabilite in Stati membri diversi dall’Austria. Diversamente andrebbero le cose nel caso di una singola società che offra, direttamente o avvalendosi dell’intermediazione di una succursale, servizi in uno Stato membro diverso dall’Austria, in quanto tali servizi sarebbero automaticamente inclusi nel bilancio della società stessa e nella base imponibile dell’imposta di stabilità su di essa gravante. Tale situazione costituirebbe una discriminazione, come risulterebbe dalla sentenza del 5 febbraio 2014, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi (C-385/12, EU:C:2014:47). Tale discriminazione sarebbe idonea a pregiudicare la prestazione di servizi bancari in Stati membri diversi dall’Austria. Essa potrebbe essere evitata qualora la base imponibile dell’imposta di stabilità e del relativo contributo speciale fosse stato determinato in funzione del fatturato complessivo di bilancio consolidato, consentendo così l’imputazione di eventuali imposte di analoga natura gravanti su una controllata in un altro Stato membro.
13 A parere del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa), dalla sentenza del 5 febbraio 2014, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi (C-385/12, EU:C:2014:47), in materia di libertà di stabilimento, nonché dalle sentenze del 2 giugno 2005, Commissione/Italia (C-174/04, EU:C:2005:350), del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774), e del 24 maggio 2007, Holböck (C-157/05, EU:C:2007:297), relative alla libera circolazione dei capitali, non risulterebbe con certezza il contrasto dello StabAbgG con il diritto dell’Unione europea.
14 Peraltro, con riguardo all’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato, il giudice del rinvio ricorda che risulta, in particolare, dalla sentenza del 6 ottobre 2015, Finanzamt Linz (C-66/14, EU:C:2015:661, punto 21), che il debitore di un’imposta non può eccepire il fatto che un determinato provvedimento tributario, di cui godano altre imprese, costituirebbe un aiuto di Stato al fine di sottrarsi al pagamento dell’imposta medesima. Il giudice del rinvio ritiene quindi necessaria la proposizione di questioni pregiudiziali in merito a tale questione.
15 Ciò premesso, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se una norma che preveda l’applicazione di un’imposta sul fatturato complessivo di bilancio degli enti creditizi sia in contrasto con la libera prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 56 TFUE e segg., e/o con la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 63 TFUE, allorché l’imposta medesima venga applicata ad un ente creditizio con sede in Austria, con riguardo alle operazioni bancarie con clienti nel resto dell’Unione europea, laddove un ente creditizio con sede in Austria, che effettui le stesse operazioni in qualità di società capogruppo di un gruppo di istituti di credito, tramite un ente creditizio appartenente al gruppo, avente sede nel resto dell’Unione europea, il cui bilancio, per effetto dell’appartenenza al gruppo, risulti da consolidare con il bilancio dell’ente creditizio capogruppo, resti esente dall’imposta medesima, applicandosi questa imposta al fatturato complessivo di bilancio non consolidato, non incluso nel bilancio consolidato del gruppo».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni preliminari
16 Dalla decisione di rinvio emerge che l’imposta di stabilità ed il relativo contributo speciale, la cui legittimità è oggetto di contestazione nel procedimento principale, gravano sugli enti creditizi in Austria nonché sulle controllate di enti creditizi stranieri stabilite nello Stato membro medesimo. La base imponibile è costituita dalla «media del fatturato complessivo di bilancio non consolidato» degli enti creditizi stabiliti in Austria e, quanto alle controllate di società straniere, da un fatturato di bilancio fittizio. Il termine «non consolidato» significa che l’imposta di stabilità ed il relativo contributo speciale vengono determinati sulla base del fatturato di bilancio della singola persona giuridica individualmente considerata e non del fatturato di bilancio consolidato di un gruppo di società.
17 Come osservato dal giudice del rinvio, le operazioni bancarie si riflettono nel fatturato di bilancio complessivo degli istituti di credito. Ne consegue che il quantum da versare a titolo delle imposte contestate nel procedimento principale varia in funzione delle operazioni bancarie degli enti creditizi stabiliti in Austria, effettuate direttamente o tramite proprie succursali. Le operazioni bancarie compiute dalle controllate degli enti medesimi situate in altri Stati membri non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte in questione.
18 La controversia principale non verte peraltro sulla possibilità, per la Hypothekenbank, ricorrente nel procedimento principale, di offrire servizi per mezzo di una stabile organizzazione in uno Stato membro diverso dall’Austria o di stabilirvisi. Come dalla stessa confermato nelle proprie osservazioni scritte, essa fornisce servizi a clienti residenti in altri Stati membri senza ricorrere a stabili organizzazioni ivi costituite.
19 Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede quindi, sostanzialmente, se gli articoli 56 e 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, nella parte in cui pone a carico degli enti creditizi stabiliti in Austria, come quello di cui al procedimento principale, che offrono servizi alla propria clientela residente in altri Stati membri senza ricorrere a stabili organizzazioni ivi costituite, un’imposta determinata in funzione della «media del fatturato complessivo di bilancio non consolidato», comprendente le operazioni bancarie effettuate dagli enti medesimi direttamente con clienti residenti in altri Stati membri, laddove restano escluse le stesse operazioni realizzate da filiali, stabilite in altri Stati membri, di enti creditizi stabiliti in Austria.
Sulla libertà applicabile
20 Considerato che la questione pregiudiziale è stata posta con riguardo tanto all’articolo 56 TFUE quanto all’articolo 63 TFUE, occorre esaminare, in limine, se e, eventualmente, in qual misura una normativa nazionale come quella contestata nel procedimento principale sia atta ad incidere sull’esercizio della libera prestazione dei servizi e sulla libera circolazione dei capitali (sentenza del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C-480/16, EU:C:2018:480, punto 32).
21 Nella specie, dalla decisione di rinvio emerge che, laddove servizi bancari vengano offerti a clienti residenti in Stati membri diversi dall’Austria, gli enti creditizi stabiliti in Austria sono soggetti, per quanto attiene all’imposta di stabilità ed al relativo contributo speciale, ad un trattamento differenziato, a seconda che tali servizi vengano forniti con o senza l’intermediazione di controllate stabilite in altri Stati membri.
22 Dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) la Hypothekenbank deduce che tale disparità di trattamento è discriminatoria e idonea a pregiudicare, da un lato, la prestazione di servizi bancari in Stati membri diversi dall’Austria e, dall’altro, la libera circolazione dei capitali.
23 A tal riguardo, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che operazioni bancarie, quali la concessione di crediti a titolo professionale, sono riconducibili, in linea di principio, sia alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 56 TFUE e seguenti, sia alla libera circolazione dei capitali ai sensi degli articoli 63 TFUE e seguenti (sentenza del 3 ottobre 2006, Fidium Finanz, C-452/04, EU:C:2006:631, punto 43).
24 Si deve peraltro ricordare che, quando un provvedimento nazionale è contemporaneamente riconducibile alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali, la Corte esamina il provvedimento medesimo, in linea di principio, con riferimento ad una sola delle due libertà qualora risulti che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, una di esse sia del tutto secondaria rispetto all’altra e possa esserle ricollegata [sentenza del 26 maggio 2016, NN (L) International, C-48/15, EU:C:2016:356, punto 39].
25 Alla luce delle circostanze della causa principale, deve ritenersi che l’aspetto della libera prestazione dei servizi prevale su quello della libera circolazione dei capitali. Infatti, nella propria tesi, come riassunta del giudice a quo, la Hypothekenbank sostiene che l’assunzione, ai fini della determinazione dell’imposta di stabilità e del relativo contributo speciale, delle operazioni bancarie da essa realizzate, senza intermediazione, con clienti in Stati membri diversi dall’Austria incrementa il costo di tali operazioni rendendo, in tal modo, l’attività transfrontaliera meno attrattiva. Una conseguenza di tal genere riguarda in modo preponderante la libera prestazione dei servizi, mentre gli effetti che ne derivano sulla libera circolazione dei capitali ne rappresentano solo un’inevitabile conseguenza.
26 Occorre, conseguentemente, esaminare la questione sollevata con riferimento non agli articoli 63 TFUE e seguenti, relativi alla libera circolazione dei capitali, bensì agli articoli 56 TFUE e seguenti, relativi alla libera prestazione di servizi.
Sull’esistenza di una restrizione alla libera prestazione di servizi
27 Si deve rilevare che, indipendentemente dalla questione se l’imposta di stabilità ed il relativo contributo speciale costituiscano un’imposta diretta o indiretta, esse non sono state oggetto di armonizzazione nell’ambito dell’Unione e ricadono, pertanto, nella competenza degli Stati membri che, per giurisprudenza costante della Corte, devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione (sentenza del 1. dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C-253/09, EU:C:2011:795, punto 42).
28 L’articolo 56 TFUE osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile rispetto alla prestazione di servizi puramente interna. Infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’articolo 56 TFUE esige l’eliminazione di ogni restrizione alla libera prestazione dei servizi imposta per il fatto che il prestatore sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui sia fornita la prestazione (sentenza del 25 luglio 2018, TTL, C-553/16, EU:C:2018:604, punto 45 e giurisprudenza ivi citata)
29 Rappresentano restrizioni alla libera prestazione dei servizi le misure nazionali che vietano, ostacolano o rendono meno attrattivo l’esercizio di tale libertà (sentenza del 25 luglio 2018, TTL, C-553/16, EU:C:2018:604, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
30 Il diritto alla libera prestazione dei servizi conferito dall’articolo 56 TFUE ai cittadini degli Stati membri include la libera prestazione dei servizi «passiva», ossia la libertà per i destinatari di servizi di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di un servizio, senza soffrire restrizioni (sentenza del 9 marzo 2017, Piringer, C-342/15, EU:C:2017:196, punto 35).
31 A tal riguardo, si deve rilevare che l’imposta di stabilità ed il relativo contributo speciale non operano alcuna distinzione quanto all’origine dei clienti né quanto al luogo della prestazione. Infatti, ai fini della determinazione della base imponibile di dette imposte sulla base della media del fatturato complessivo di bilancio non consolidato degli enti creditizi stabiliti in Austria, si tiene conto del volume complessivo delle operazioni bancarie compiute dall’ente creditizio, senza intermediazione, in Austria o in altri Stati membri.
32 Inoltre, la sola circostanza che dette imposte siano tali da aumentare il costo delle operazioni bancarie non può costituire un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. Come la Corte ha già avuto modo di affermare, non rientrano nell’ambito dell’articolo 56 TFUE misure il cui unico effetto sia quello di causare costi supplementari per la prestazione in questione e che incidano allo stesso modo sulla prestazione di servizi tra Stati membri e su quella interna a uno Stato membro (sentenze dell’8 settembre 2005, Mobistar e Belgacom Mobile, C-544/03 e C-545/03, EU:C:2005:518, punto 31, e dell’11 giugno 2015, Berlington Hungary e a., C-98/14, EU:C:2015:386, punto 36).
33 Quanto all’affermazione della pretesa sussistenza di una discriminazione nei confronti degli enti creditizi stabiliti in Austria che compiono operazioni bancarie in altri Stati membri senza avvalersi di intermediari rispetto a quegli enti che offrono gli stessi servizi tramite controllate indipendenti ivi stabilite, si deve rilevare che questi ultimi enti hanno optato per l’esercizio della libertà di stabilimento loro riconosciuta dagli articoli 49 e 54 TFUE, mentre i primi sono stabiliti unicamente in Austria e forniscono servizi di natura transfrontaliera, che ricadono nella sfera della libera prestazione dei servizi garantita dall’articolo 56 TFUE
34 A tal riguardo la Corte ha già avuto modo di affermare che occorre distinguere le rispettive sfere di applicazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. A tal fine occorre determinare se l’operatore economico sia stabilito o meno nello Stato membro in cui offre il servizio stesso. Quando è stabilito nello Stato membro in cui offre il servizio, ricade nell’ambito di applicazione della libertà di stabilimento, quale definito dall’articolo 49 TFUE. Quando, invece, l’operatore economico non è stabilito in tale Stato membro di destinazione, è un prestatore transfrontaliero che rientra nella sfera di applicazione del principio della libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2003, Schnitzer, C-215/01, EU:C:2003:662, punti 28 e 29, nonché del 10 maggio 2012, Duomo Gpa e a., da C-357/10 a C-359/10, EU:C:2012:283, punto 30).
35 Infatti, la nozione di «stabilimento» ai sensi delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento implica l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di tempo indeterminata, per mezzo dell’insediamento in pianta stabile nello Stato membro di accoglienza. Essa presuppone, pertanto, un insediamento effettivo della società interessata in tale Stato e l’esercizio quivi di un’attività economica reale (sentenza del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, EU:C:2006:544, punto 54).
36 Per contro, nel caso in cui il prestatore di un servizio si sposti in uno Stato membro diverso da quello in cui sia stabilito, le disposizioni del capitolo del Trattato relativo ai servizi e, in particolare, l’articolo 57, terzo comma, TFUE prevedono che il prestatore medesimo ivi svolga la propria attività a titolo temporaneo (sentenze del 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, EU:C:1995:411, punto 26, e dell’11 dicembre 2003, Schnitzer, C-215/01, EU:C:2003:662, punto 27).
37 Ciò premesso, è consentito agli Stati membri tener conto di tali diversità e, conseguentemente, trattare differentemente, sotto il profilo tributario, le attività dei soggetti che ricadano nella sfera, rispettivamente, della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi ed implichino, in via generale, conseguenze giuridiche ed economiche differenti.
38 Ne consegue che una normativa nazionale, come quella contestata nel procedimento principale, non è tale da rendere meno attrattivo l’esercizio della libera prestazione dei servizi.
39 Per quanto attiene ai dubbi espressi dal giudice del rinvio con riguardo alla pertinenza della sentenza del 5 febbraio 2014, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi (C-385/12, EU:C:2014:47), invocata dinanzi ad esso dalla ricorrente nel procedimento principale, si deve ricordare che, ai punti da 37 a 41 della sentenza medesima nonché al punto 23 della sentenza del 26 aprile 2018, ANGED (C-234/16 e C-235/16, EU:C:2018:281), la Corte ha affermato che un prelievo obbligatorio che preveda un criterio di differenziazione apparentemente obiettivo ma che sfavorisca, nella maggior parte dei casi, per effetto delle loro caratteristiche, le società aventi sede in altri Stati membri e che si trovino in una situazione comparabile a quelle aventi sede nello Stato membro di imposizione, costituisce una discriminazione indiretta basata sul luogo della sede delle società, vietata dagli articoli 49 e 54 TFUE.
40 Tuttavia, come emerge dai punti 18 e 26 supra, la Hypothekenbank non può invocare una violazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento.
41 Inoltre, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 267 TFUE, spetta unicamente al giudice del rinvio definire il contesto di fatto in cui si collocano le questioni sottoposte alla Corte (sentenza del 10 luglio 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, punto 28).
42 È ben vero che nelle proprie osservazioni scritte presentate alla Corte la Hypothekenbank sostiene che, in pratica, gli enti creditizi regionali stabiliti in Austria in prossimità delle frontiere del paese forniscono più frequentemente servizi di natura transfrontaliera rispetto agli altri enti creditizi regionali stabiliti nello Stato membro medesimo, ragion per cui l’imposta di stabilità e il relativo contributo speciale inciderebbero in misura preponderante sui primi enti. Tale situazione costituirebbe una discriminazione paragonabile a quella oggetto della sentenza del 5 febbraio 2014, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi (C-385/12, EU:C:2014:47). Tuttavia, i singoli dati forniti dalla Hypothekenbank in ordine al settore bancario in Austria non consentono minimamente di verificare la fondatezza di tali affermazioni. In ogni caso, questi elementi di fatto non sono stati messi in evidenza dal giudice del rinvio.
43 Conseguentemente, non risultando dimostrato che la normativa contestata nel procedimento principale sia idonea a creare una situazione paragonabile a quella oggetto della sentenza del 5 febbraio 2014, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi (C-385/12, EU:C:2014:47), non occorre procedere all’esame dell’applicabilità, per analogia in materia di libera prestazione dei servizi, della giurisprudenza richiamata al punto 41 supra.
44 Alla luce di tutti i suesposti rilievi, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, nella parte in cui pone a carico degli enti creditizi stabiliti in Austria, come quello di cui al procedimento principale, che offrono servizi alla propria clientela residente in altri Stati membri senza ricorrere a stabili organizzazioni ivi costituite, un’imposta determinata in funzione della «media del fatturato complessivo di bilancio non consolidato», comprendente le operazioni bancarie effettuate dagli enti medesimi direttamente con clienti residenti in altri Stati membri, laddove restano escluse le stesse operazioni realizzate da filiali, stabilite in altri Stati membri, di enti creditizi stabiliti in Austria.
Sulle spese
45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, nella parte in cui pone a carico degli enti creditizi stabiliti in Austria, come quello di cui al procedimento principale, che offrono servizi alla propria clientela residente in altri Stati membri senza ricorrere a stabili organizzazioni ivi costituite, un’imposta determinata in funzione della «media del fatturato complessivo di bilancio non consolidato», comprendente le operazioni bancarie effettuate dagli enti medesimi direttamente con clienti residenti in altri Stati membri, laddove restano escluse le stesse operazioni realizzate da filiali, stabilite in altri Stati membri, di enti creditizi stabiliti in Austria.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.