Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
19 dicembre 2019 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 90/435/CEE – Prevenzione della doppia imposizione – Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino – Divieto di assoggettare a imposta taluni utili percepiti – Inclusione del dividendo distribuito dalla società figlia nella base imponibile della società madre – Deduzione del dividendo distribuito dalla base imponibile della società madre e riporto dell’eccedenza agli esercizi fiscali successivi senza limiti nel tempo – Ordine di imputazione delle deduzioni fiscali sugli utili – Perdita di un vantaggio fiscale»
Nella causa C-389/18,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio), con decisione del 26 gennaio 2018, pervenuta in cancelleria il 13 giugno 2018, nel procedimento
Brussels Securities SA
contro
État belge,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore) e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle udienze del 4 aprile 2019 e del 3 luglio 2019,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Brussels Securities SA, da R. Forestini, avocat;
– per il governo belga, da C. Pochet, P. Cottin e J.-C. Halleux, in qualità di agenti, nonché da G. Vercauteren, esperto:
– per la Commissione europea, da W. Roels e N. Gossement, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 6), come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003 (GU 2004, L 7, pag. 41) (in prosieguo: la «direttiva 90/435»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Brussels Securities SA e l’État belge (Stato belga) in merito all’ordine in cui i redditi deducibili devono essere dedotti dagli utili imponibili.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi del terzo considerando della direttiva 90/435:
«considerando che le attuali disposizioni fiscali che disciplinano le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi variano sensibilmente da uno Stato membro all’altro e sono, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro; che la cooperazione tra società di Stati membri diversi viene perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro; che occorre eliminare questa penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello comunitario».
4 L’articolo 4 di tale direttiva è così formulato:
«1. Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:
– si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione, o
– li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 entro i limiti dell’ammontare dell’imposta corrispondente dovuta.
(...)
2. Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia.
(...)».
5 La direttiva 90/435 è stata abrogata dalla direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2011, L 345, pag. 8), entrata in vigore il 18 gennaio 2012. Tuttavia, tenuto conto dell’epoca dei fatti della controversia principale, la direttiva 90/435 è ad essi applicabile ratione temporis.
Diritto belga
6 L’articolo 202 del code des impôts sur les revenus (codice delle imposte sui redditi) del 1992, nella sua versione vigente nel corso dell’esercizio fiscale 2011 (in prosieguo: il «CIR 1992»), prevede, per quanto riguarda il regime dei redditi definitivamente tassati (in prosieguo: gli «RDT»):
«1. Dagli utili del periodo d’imposta sono altresì dedotti, nella misura in cui vi rientrino:
1° i dividendi, ad eccezione dei redditi ottenuti in occasione del trasferimento a una società di azioni o quote proprie o della divisione totale o parziale del patrimonio sociale di una società;
(...)
2. I redditi di cui al paragrafo 1, punti 1° e 2°, salvo che un’eccedenza risulti dall’applicazione dell’articolo 211, paragrafo 2, terzo comma, o da disposizioni di effetto analogo in un altro Stato membro dell’Unione europea, sono deducibili solo a condizione che:
1° alla data di attribuzione o di pagamento degli stessi, la società che ne beneficia detenga nel capitale della società che li distribuisce una partecipazione almeno pari al 10[%] o il cui valore di investimento sia di almeno EUR 2 500 000;
2° tali redditi si riferiscano ad azioni o quote che costituiscano immobilizzazioni finanziarie e che siano o siano state detenute a pieno titolo di proprietà per un periodo ininterrotto di almeno un anno».
7 A norma dell’articolo 204, paragrafo 1, del CIR 1992:
«I redditi deducibili ai sensi dell’articolo 202, paragrafo 1, punti 1°, 3° e 4°, sono considerati ricompresi negli utili del periodo imponibile fino a concorrenza del 95% dell’importo incassato od ottenuto, eventualmente maggiorato delle ritenute mobiliari reali o fittizie o, con riguardo ai redditi di cui all’articolo 202, paragrafo 1, punti 4° e 5°, ridotto degli interessi abbonati al venditore nel caso in cui i titoli siano stati acquistati nel periodo imponibile».
8 L’articolo 205, paragrafi 2 e 3, del CIR 1992 è così formulato:
«2. La deduzione di cui all’articolo 202 è limitata all’importo degli utili del periodo d’imposta, quale sussiste dopo l’applicazione dell’articolo 199, ridotto:
(...)
Le riduzioni elencate al comma 1 non si applicano ai redditi di cui all’articolo 202, paragrafo 1, punti 1° e 3°, assegnati o attribuiti da una società figlia stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea.
Ai fini dell’applicazione del comma precedente, per società figlia si intende la società figlia come definita nella direttiva [90/435].
3. I redditi, nella misura del 95% del loro importo, di cui all’articolo 202, paragrafo 1, punti 1° e 3°, assegnati o attribuiti da una società figlia di cui al paragrafo 2, comma 3, e stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, che non è stato possibile dedurre, possono essere riportati agli esercizi fiscali successivi».
9 L’articolo 205 ter, paragrafo 1, primo comma, del CIR 1992 prevede che, al fine di determinare la deduzione per il capitale di rischio (in prosieguo: la «DCR») per un periodo d’imposta, il capitale di rischio da prendere in considerazione corrisponde, fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 7 del medesimo articolo, all’importo dei capitali propri della società, alla fine del periodo d’imposta precedente, determinati conformemente alla normativa in materia di contabilità e di conti annuali, quali figurano nel bilancio. L’articolo 205 ter, paragrafo 1, secondo comma, del CIR 1992 dispone che il capitale di rischio determinato al comma 1 è diminuito del valore fiscale netto alla fine del periodo imponibile precedente le azioni e quote proprie e le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni e in altre azioni e quote, nonché del valore fiscale netto alla fine del periodo imponibile precedente le azioni o quote emesse da società d’investimento i cui eventuali redditi possono essere dedotti dagli utili ai sensi degli articoli 202 e 203 del CIR 1992.
10 L’articolo 205 ter, paragrafi da 2 a 7, del CIR 1992 stabilisce le ipotesi nelle quali i capitali propri devono subire correzioni per fungere da base di calcolo al fine di determinare l’importo della deduzione per capitale di rischio.
11 L’articolo 205 quinquies del CIR 1992 dispone come segue:
«In caso di mancanza o di insufficienza di utili relativi a un periodo d’imposta per il quale può essere effettuata la deduzione per il capitale di rischio, l’esenzione non concessa per tale periodo d’imposta è riportata successivamente sugli utili realizzati nei sette periodi d’imposta successivi».
12 L’articolo 206, paragrafo 1, del CIR 1992, relativo alla deduzione delle perdite subite negli esercizi anteriori, dispone che le perdite professionali anteriori sono successivamente dedotte dai redditi professionali di ciascun periodo d’imposta successivo.
13 Conformemente all’articolo 207 del CIR 1992, il Re determina le modalità secondo le quali si effettuano le deduzioni di cui agli articoli da 199 a 206 di detto codice.
14 L’articolo 77 dell’arrêté royal d’exécution du CIR 1992 (regio decreto di esecuzione del CIR 1992), del 27 agosto 1993 (Moniteur belge del 13 settembre 1993), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«AR/CIR 1992»), dispone quanto segue:
«Gli importi di cui agli articoli da 202 a 205 del [CIR] 1992 deducibili a titolo di redditi definitivamente tassati o di redditi da valori mobiliari esenti sono dedotti nella misura degli utili restanti dopo l’applicazione dell’articolo 76; tale deduzione si effettua tenuto conto della provenienza degli utili, in via prioritaria rispetto a quelli nei quali detti importi sono compresi».
15 Ai sensi dell’articolo 77/1 dell’AR/CIR 1992:
«La deduzione per i redditi da brevetti di cui agli articoli da 205/1 a 205/4 del [CIR] 1992 è effettuata nella misura degli utili restanti dopo l’applicazione dell’articolo 77».
16 L’articolo 77 bis dell’AR/CIR 1992 è così formulato:
«La [DCR] di cui agli articoli da 205 bis a 205 septies del [CIR] 1992 è dedotta nella misura degli utili restanti dopo l’applicazione dell’articolo 77/1».
17 Ai sensi dell’articolo 78 dell’AR/CIR 1992:
«Dagli utili determinati a norma degli articoli da 74 a 77 bis sono dedotte le perdite professionali subite durante i periodi d’imposta anteriori di cui all’articolo 206 del [CIR] 1992, nella misura in cui tali perdite, stabilite conformemente alla normativa applicabile ai periodi d’imposta ai quali si riferiscono, non hanno potuto essere dedotte in precedenza non sono state precedentemente coperte da utili esenti per convenzione o non sono state previamente ripartite tra i soci.
Tale deduzione è effettuata secondo le modalità di cui all’articolo 75, comma 2, fermo restando che tali perdite, subite in paesi per i quali gli utili sono esenti per convenzione, sono dedotte solo nella misura in cui esse superino gli utili esenti per convenzione».
18 L’articolo 79 dell’AR/CIR 1992 è formulato come segue:
«La deduzione per investimenti di cui agli articoli da 68 a 77 e 201 del [CIR] 1992 è successivamente effettuata dall’importo degli utili belgi che restano dopo l’applicazione dell’articolo 78».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
19 La Brussels Securities, società con sede in Belgio, è soggetta all’imposta sulle società in tale Stato membro.
20 Nella sua dichiarazione d’imposta relativa all’esercizio 2011, la Brussels Securities ha precisato di aver determinato la propria base imponibile deducendo, in primo luogo, la DCR, e, in secondo luogo, gli RDT. Essa ha altresì fatto valere il riporto di deduzioni all’esercizio fiscale 2012 a titolo degli RDT per un importo di EUR 6 027 313,39, della DCR per un importo di EUR 38 787 618,70 e di perdite fiscali per un importo di EUR 4 600 991,75.
21 In un avviso di rettifica del 21 maggio 2013, l’amministrazione fiscale ha annunciato l’intenzione di rivedere l’importo della DCR riportabile all’inizio e alla fine dell’esercizio fiscale 2011 sulla base dell’ordine di imputazione delle deduzioni fiscali previsto agli articoli da 77 a 79 dell’AR/CIR 1992. Secondo tale ordine, dagli utili imponibili devono essere dedotti innanzitutto gli RDT, poi la DCR, e, infine, le perdite da riportare. Dato che la Brussels Securities non aveva applicato detto ordine di imputazione per gli esercizi fiscali dal 2005 al 2011, l’amministrazione fiscale ha ritenuto che nessuna somma potesse essere riportata all’esercizio 2012 a titolo degli RDT e che, per quanto riguarda la DCR, l’importo doveva essere portato a EUR 44 630 643,66. Le perdite da riportare sono state mantenute pari a EUR 4 600 991,75.
22 Il 23 ottobre 2013, l’amministrazione fiscale ha adottato un provvedimento di riscossione, confermando la sua posizione, quale essa risultava dall’avviso di rettifica del 21 maggio 2013.
23 Poiché il suo reclamo contro tale provvedimento di riscossione è stato respinto, la Brussels Securities ha adito il giudice del rinvio, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese), mediante una domanda di annullamento dell’avviso di rettifica del 21 maggio 2013 e del provvedimento di riscossione del 23 ottobre 2013, nonché una domanda volta ad ottenere la declaratoria che gli importi degli RDT e delle eccedenze degli RDT, nonché gli importi della DCR e dell’eccedenza della DCR che la Brussels Securities aveva diritto a far valere ammontavano agli importi dichiarati nella sua dichiarazione fiscale relativa all’esercizio fiscale 2011.
24 Secondo la Brussels Securities, l’ordine di imputazione delle deduzioni fiscali, quale previsto agli articoli da 77 a 79 dell’AR/CIR 1992, comporterebbe la perdita, per una società che beneficia del regime degli RDT, del beneficio del vantaggio fiscale costituito dalla DCR, e questo fino a concorrenza degli RDT che essa può dedurre. La normativa nazionale non sarebbe, pertanto, conforme all’articolo 4 della direttiva 90/435.
25 Il giudice del rinvio si chiede se, in ragione dell’ordine di imputazione delle deduzioni fiscali previsto dall’AR/CIR 1992 e tenuto conto del diritto alla DCR e del diritto di dedurre il saldo delle perdite anteriori, il regime di esenzione che consiste, in un primo tempo, nell’includere il dividendo distribuito da parte della società figlia nella base imponibile della società madre, e, in un secondo tempo, a dedurre tale dividendo da detta base imponibile fino a concorrenza del 95% del suo importo, a titolo degli RDT, conduca a tassare in modo più pesante la società madre rispetto ad un regime di esenzione nel quale i dividendi attribuiti dalla società figlia sono puramente e semplicemente esclusi dagli utili dell’esercizio fiscale nel corso del quale sono stati ottenuti, riducendo in egual misura il risultato imponibile ed aumentando nella stessa misura, se del caso, le perdite fiscali riportabili.
26 A tal riguardo, detto giudice precisa che se, durante uno dei sette periodi d’imposta successivi di cui all’articolo 205 quinquies del CIR 1992, la società madre realizza un risultato positivo, il regime di esclusione immediata dei dividendi attribuiti dalla società figlia comporterebbe l’imputazione prioritaria della DCR al saldo delle perdite recuperabili, maggiorato dell’importo dei dividendi esenti, in modo tale che il saldo di tali perdite da riportare al periodo d’imposta successivo sarebbe superiore a quello previsto dal regime di deduzione degli RDT. Nell’ambito di quest’ultimo regime, l’imputazione del saldo degli RDT riportati deve essere effettuata prioritariamente rispetto a quella del saldo della DCR riportata. Pertanto, secondo detto giudice, a causa dell’ordine di imputazione delle deduzioni fiscali previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, la deduzione degli RDT è idonea a comportare un onere fiscale più gravoso di quello che comporterebbe un regime di esclusione immediata dei dividendi attribuiti dalla società figlia.
27 In tale contesto, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 4 della direttiva 90/435, in combinato disposto con le altre fonti del [diritto dell’Unione], debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, quali il CIR 1992 e l’AR/CIR 1992, nel testo applicabile all’esercizio fiscale 2011,
nei quali il legislatore ha optato per un regime di esenzione (astensione dal sottoporre a tassazione gli utili distribuiti ricevuti da una società madre in quanto facente parte del gruppo societario della società figlia) consistente, in un primo tempo, nell’includere il dividendo distribuito dalla società figlia nella base imponibile della società madre, e, in un secondo tempo, nel dedurre il dividendo medesimo da tale base imponibile in proporzione del 95% a titolo di [RDT][,]
per effetto dell’applicazione combinata, ai fini della determinazione della base di calcolo dell’imposta sulle società della società madre, di detto regime belga di deduzione degli [RDT] con 1) le norme riguardanti un’altra deduzione costituente un vantaggio fiscale previsto da tale normativa (la [DCR]), 2) il diritto di dedurre il saldo delle perdite precedenti recuperabili, 3) il diritto di riportare agli esercizi fiscali successivi, laddove per un esercizio fiscale il loro importo sia superiore a quello degli utili imponibili, l’imputazione degli [RDT] eccedenti, della [DCR] e del saldo delle perdite precedenti recuperabili, e 4) l’ordine di imputazione che prevede, durante tali esercizi fiscali successivi, che l’imputazione debba avvenire, fino a esaurimento dell’utile imponibile, innanzitutto sugli [RDT] riportati, poi sulla [DCR] riportata (il cui riporto è limitato ai “sette esercizi fiscali successivi”), poi sul saldo delle perdite anteriori recuperabili[,]
che implichi la riduzione, fino a concorrenza di tutti o parte dei dividendi percepiti dalla società figlia, delle perdite che la società madre avrebbe potuto dedurre qualora i dividendi fossero stati puramente e semplicemente esclusi dagli utili dell’esercizio fiscale di loro realizzazione (con l’effetto di ridurre il risultato imponibile di tale esercizio fiscale e aumentare, nella specie, le perdite fiscali riportabili) invece di essere mantenuti in questi utili e di essere pertanto oggetto di norme di esenzione e di riporto dell’importo esentato in caso di insufficienza degli utili,
vale a dire la riduzione del saldo delle perdite anteriori recuperabili della società madre, che possono insorgere durante gli esercizi fiscali successivi a un esercizio fiscale per il quale gli [RDT], la [DCR] e il saldo delle perdite precedenti recuperabili eccedono l’importo degli utili imponibili».
Procedimento dinanzi alla Corte
28 Una prima udienza di discussione si è tenuta il 4 aprile 2019. In seguito alla partenza di un membro della Corte, giudice relatore nella presente causa, della sua sostituzione in seno al collegio giudicante da parte di un altro giudice e della nomina di un nuovo giudice relatore, si è tenuta una seconda udienza di discussione il 3 luglio 2019. In occasione delle due udienze sia le parti che gli interessati sono stati rappresentati.
Sulla questione pregiudiziale
29 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i dividendi che una società madre percepisce dalla sua società figlia debbano essere, in un primo tempo, inclusi nella base imponibile della società madre, prima di poter fare, in un secondo tempo, oggetto di una deduzione, nella misura del 95% del loro importo, la cui eccedenza può essere riportata agli esercizi successivi senza limiti nel tempo, deduzione che è prioritaria rispetto ad un’altra deduzione fiscale il cui rinvio sia limitato nel tempo.
30 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 prevede che, quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione o si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione oppure li sottopongono a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dall’importo della sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da ogni sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 di tale direttiva, entro i limiti dell’ammontare dell’imposta corrispondente dovuta.
31 La direttiva 90/435 lascia così esplicitamente la scelta agli Stati membri tra il regime di esenzione e il regime di imputazione, rispettivamente previsti al primo e al secondo trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2009, Cobelfret, C-138/07, EU:C:2009:82, punto 31).
32 Secondo le informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il Regno del Belgio ha optato per il regime di esenzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435. È quindi solo alla luce di questa disposizione che occorre rispondere alla questione sollevata.
33 A tal riguardo, la Corte ha giudicato che l’obbligo dello Stato membro che ha scelto il sistema previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435 di astenersi dal sottoporre ad imposizione gli utili che la società madre riceve, in virtù del rapporto di partecipazione, dalla sua società figlia non è subordinato ad alcuna condizione ed è formulato con la sola riserva dei paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo, nonché di quella prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2009, Cobelfret, C-138/07, EU:C:2009:82, punto 33).
34 Pertanto, gli Stati membri non hanno il diritto di assoggettare il godimento del vantaggio derivante dall’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della suddetta direttiva a condizioni diverse da quelle previste dalla medesima direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2009, Cobelfret, C-138/07, EU:C:2009:82, punti 34 e 36).
35 Inoltre, risulta precisamente dal terzo considerando della direttiva 90/435 che essa mira ad eliminare, instaurando un regime fiscale comune, qualsiasi penalizzazione della cooperazione tra società di Stati membri diversi rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro e a facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello dell’Unione. Tale direttiva tende così ad assicurare la neutralità, sotto il profilo fiscale, della distribuzione di utili da parte di una società figlia con sede in uno Stato membro alla sua società madre stabilita in un altro Stato membro (sentenze del 1° ottobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement, C-247/08, EU:C:2009:600, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 marzo 2017, Wereldhave Belgium e a., C-448/15, EU:C:2017:180, punto 25).
36 Al fine di assicurare l’obiettivo della neutralità, sotto il profilo fiscale, della distribuzione di utili da parte di una società figlia con sede in uno Stato membro alla sua società madre stabilita in un altro Stato membro, la direttiva 90/435 mira ad evitare, in particolare, mediante la regola prevista al suo articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, una doppia imposizione di tali utili, in termini economici, vale a dire ad evitare che gli utili distribuiti siano colpiti, una prima volta, a carico della società figlia, e, una seconda volta, a carico della società madre (v., in tal senso, sentenze del 3 aprile 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel, C-27/07, EU:C:2008:195, punti 24, 25 e 27, nonché del 12 febbraio 2009, Cobelfret, C-138/07, EU:C:2009:82, punti 29 e 30).
37 Così, la Corte ha giudicato che l’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 90/435 vieta agli Stati membri di sottoporre ad imposizione la società madre a titolo di utili distribuiti dalla sua società figlia, senza distinguere a seconda che l’imposizione della società madre abbia come fatto generatore la percezione di tali utili o la loro ridistribuzione (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2017, X, C-68/15, EU:C:2017:379, punto 79) e che rientra in tale divieto anche una normativa nazionale che, pur non assoggettando ad imposta i dividendi percepiti dalla società madre in quanto tali, può comportare che la società madre subisca indirettamente un’imposizione su tali dividendi (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2009, Cobelfret, C-138/07, EU:C:2009:82, punto 40).
38 Infatti, una normativa di questo tipo non è compatibile né con il testo né con gli obiettivi e il sistema della direttiva 90/435, poiché non consente di raggiungere pienamente l’obiettivo della prevenzione della doppia imposizione economica, quale previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2009, Cobelfret, C-138/07, EU:C:2009:82, punti 41 e 45).
39 A tale riguardo, va osservato che il regime fiscale belga relativo agli RDT, così come era in vigore durante gli esercizi fiscali dal 1992 al 1998, oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 febbraio 2009, Cobelfret (C-138/07, EU:C:2009:82), prevedeva che i dividendi percepiti dalla società madre fossero aggiunti alla base imponibile della medesima e che, in seguito, un importo pari al 95% di tali dividendi fosse dedotto da tale base imponibile, ma solo nella misura in cui esistessero utili imponibili in capo alla società madre e senza alcuna possibilità di riportare agli esercizi fiscali successivi la parte non dedotta degli RDT. La Corte ha dichiarato, ai punti 37 e 39 di tale sentenza, che, qualora la società madre non avesse realizzato altri utili imponibili per il periodo d’imposta considerato, una simile normativa aveva per effetto la riduzione delle perdite della società madre nei limiti dei dividendi percepiti e, nella misura in cui ammetteva il riporto delle perdite agli esercizi fiscali successivi, era atta ad aumentare la base imponibile della società madre durante gli esercizi fiscali successivi.
40 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, in seguito alla sentenza del 12 febbraio 2009, Cobelfret (C-138/07, EU:C:2009:82), il regime degli RDT è stato modificato. Conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, del CIR 1992, la parte degli RDT che non può essere dedotta nel corso dell’esercizio fiscale di cui trattasi a motivo dell’insufficienza di utili può ormai essere oggetto di riporto ai successivi esercizi fiscali. Peraltro, tale rinvio non è limitato nel tempo. Risulta quindi che la diminuzione delle perdite riportabili, conseguente all’integrazione dei dividendi nella base imponibile della società madre, è ormai compensata da un riporto, illimitato nel tempo, degli RDT del medesimo importo.
41 Tuttavia, dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che, in forza delle disposizioni del CIR 92, gli RDT riportati devono essere dedotti in via prioritaria dai risultati positivi realizzati dalla società madre in occasione degli esercizi successivi, mentre gli altri elementi deducibili, in particolare la DCR e le perdite, possono essere dedotti solo se, e nella misura in cui, ciò sia ancora possibile dopo la deduzione degli RDT. Più precisamente, la base imponibile della società madre è determinata deducendo dai suoi utili, innanzitutto, gli RDT riportati, poi, sempre che esistano ancora utili imponibili, la DCR, se il termine per il suo utilizzo non è scaduto, e, infine, le perdite riportate.
42 Pertanto, la deduzione prioritaria degli RDT è idonea a ridurre, se non addirittura ad azzerare, la base imponibile, il che può avere l’effetto di privare, in tutto o in parte, il contribuente di un altro vantaggio fiscale.
43 Infatti, sebbene, conformemente alla normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, le perdite possano essere riportate senza limiti nel tempo, la DCR può esserlo soltanto nei successivi sette esercizi fiscali. In tali circostanze, l’ordine nel quale le deduzioni devono essere operate, descritto al punto 41 della presente sentenza, può comportare la scadenza del diritto di utilizzare la DCR riportata, fino a concorrenza dell’importo degli RDT, che è stato dedotto in via prioritaria dagli utili imponibili della società madre.
44 Orbene, la DCR concessa a una società soggetta all’imposta sulle società in Belgio costituisce un vantaggio fiscale che ha l’effetto di ridurre l’aliquota effettiva dell’imposta sulle società che una tale società deve versare nel detto Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2019, Argenta Spaarbank, C-459/18, EU:C:2019:871, punto 37).
45 Risulta, quindi, che la combinazione del regime degli RDT applicabile ai dividendi percepiti, dell’ordine delle deduzioni previsto dalla normativa nazionale, nonché della limitazione nel tempo della possibilità di utilizzare la DCR, può avere come effetto che la percezione dei dividendi sia atta a comportare, per la società madre, la perdita di un altro vantaggio fiscale previsto dalla legislazione nazionale e, di conseguenza, un’imposizione di tale società più onerosa rispetto a quella a cui essa sarebbe stata soggetta se non avesse percepito dividendi dalla sua società figlia non residente oppure se, come indica il giudice del rinvio, i dividendi fossero stati puramente e semplicemente esclusi dalla base imponibile della società madre.
46 In tali circostanze, contrariamente all’obiettivo perseguito dall’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435, la percezione di tali dividendi non è fiscalmente neutra per la società madre.
47 Il governo belga ha fatto valere, dinanzi alla Corte, che gli effetti sulla base imponibile della società madre, quali descritti ai punti 42, 43 e 45 della presente sentenza, sono dovuti unicamente ad elementi estranei alla percezione dei dividendi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/435, come l’ordine di imputazione delle deduzioni fiscali o la limitazione nel tempo del differimento della DCR, rientrante nella sola normativa nazionale.
48 A tal riguardo, è certamente vero che, in forza del principio dell’autonomia fiscale degli Stati membri, in assenza di misure di armonizzazione adottate a livello dell’Unione, spetta a questi ultimi determinare sia l’ordine delle deduzioni che possono essere applicate alla base imponibile di una società madre, sia i termini per il riporto di tali vantaggi. Tuttavia, una simile competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Jacob e Lennertz, C-174/18, EU:C:2019:205, punto 30 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 15 luglio 2019, Galeria Parque Nascente, C-438/18, non pubblicata, EU:C:2019:619, punto 50).
49 Inoltre, come rilevato al punto 32 della presente sentenza, il Regno del Belgio ha optato, nell’ambito della trasposizione della direttiva 90/435, per il regime di esenzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della suddetta direttiva, e ha scelto di attuare tale regime prevedendo l’inclusione dei dividendi nella base imponibile della società madre, seguita dalla loro deduzione da tale base imponibile e dalla possibilità di riportare gli RDT agli esercizi fiscali successivi, in vista di una deduzione prioritaria. Orbene, una tale scelta implica necessariamente un’interazione tra i dividendi e gli altri elementi della base imponibile, come la DCR. Pertanto, gli effetti di una siffatta interazione devono essere conformi alla direttiva 90/435, indipendentemente dalla circostanza che la determinazione dell’ordine di imputazione delle deduzioni fiscali e la limitazione nel tempo del riporto della DCR rientrino nell’ambito di esclusiva competenza nazionale.
50 Inoltre, è privo di pertinenza l’argomento dedotto dal governo belga nelle sue osservazioni scritte, secondo cui, da un lato, la società madre non è sistematicamente tassata sui dividendi che essa percepisce dalla sua società figlia, ma lo è unicamente nell’ipotesi in cui non abbia potuto far valere il suo diritto alla DCR per sette anni consecutivi, a causa della mancanza di utili sufficienti durante tale periodo, e, dall’altro, anche se una siffatta imposizione intervenisse, essa non riguarderebbe i dividendi in quanto tali.
51 Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, sebbene gli effetti pregiudizievoli di una normativa nazionale come quella in causa nel procedimento principale possano verificarsi solo in determinati casi di specie e non in modo sistematico, resta il fatto che una simile normativa comporta effetti che sono incompatibili con la direttiva 90/435.
52 Infine, il governo belga rileva che, nell’ipotesi in cui esistano ancora utili nella fase di imputazione della DCR, gli RDT hanno già potuto essere dedotti dagli utili della società madre, cosicché l’inclusione preliminare, nella sua base imponibile, dei dividendi distribuiti dalla sua società figlia non residente è stata integralmente compensata, sul piano fiscale, da un importo equivalente di deduzione degli RDT.
53 Tuttavia, una siffatta constatazione mira unicamente a dimostrare che i dividendi non sono stati assoggettati ad imposta in modo diretto, in quanto tali. Ebbene, come è stato ricordato ai punti 33 e 37 della presente sentenza, l’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435 osta, con la sola riserva di quanto autorizzato dai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo, tanto a qualsiasi imposizione diretta della società madre a titolo degli utili distribuiti dalla sua società figlia, quanto alle situazioni in cui la società madre subisce indirettamente un’imposizione sui dividendi che essa percepisce dalla sua società figlia. Orbene, come è stato precisato al punto 45 e seguenti della presente sentenza, la percezione dei dividendi, nell’ambito dell’applicazione di un regime fiscale come quello di cui trattasi nel procedimento principale, può, in talune situazioni, comportare la perdita di un vantaggio fiscale, il che, a sua volta, può comportare un’imposizione più gravosa della società madre rispetto al caso in cui tali dividendi fossero stati esclusi dalla sua base imponibile. Poiché è possibile che l’onere fiscale della società venga pregiudicato, si deve considerare che quest’ultima, per tale motivo, subisce indirettamente un’imposizione sui dividendi che essa percepisce dalla sua società figlia.
54 In considerazione di quanto precede, alla questione pregiudiziale occorre rispondere dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i dividendi che una società madre percepisce dalla sua società figlia debbano essere, in un primo tempo, inclusi nella base imponibile della società madre, prima di poter fare, in un secondo tempo, oggetto di una deduzione, nella misura del 95% del loro importo, la cui eccedenza può essere riportata agli esercizi successivi senza limiti nel tempo, deduzione che è prioritaria rispetto ad un’altra deduzione fiscale il cui rinvio sia limitato nel tempo.
Sulle spese
55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i dividendi che una società madre percepisce dalla sua società figlia debbano essere, in un primo tempo, inclusi nella base imponibile della società madre, prima di poter fare, in un secondo tempo, oggetto di una deduzione, nella misura del 95% del loro importo, la cui eccedenza può essere riportata agli esercizi successivi senza limiti nel tempo, deduzione che è prioritaria rispetto ad un’altra deduzione fiscale il cui rinvio sia limitato nel tempo.
Firme
* Lingua processuale: il francese.