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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

18 settembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Direttiva 90/434/CEE – Direttiva 2009/133/CE – Articolo 8 – Plusvalenze relative a operazioni di scambio di titoli – Cessione di titoli ricevuti all’atto dello scambio – Plusvalenza collocata in differimento di imposta – Tassazione degli azionisti – Assoggettamento a imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all’aliquota – Abbattimenti della base imponibile che tengono conto del periodo di detenzione dei titoli»

Nelle cause riunite C-662/18 e C-672/18,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisioni del 12 ottobre 2018, pervenute in cancelleria rispettivamente il 23 e il 29 ottobre 2018, nei procedimenti

AQ (C-662/18),

DN (C-672/18)

contro

Ministre de l’Action et des Comptes publics,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, J. Malenovský e C.G. Fernlund (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per AQ e DN, da M. Bornhauser e N. Canetti, avocats;

–        per il governo francese, da A. Alidière, E. de Moustier e D. Colas, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da W. Roels e N. Gossement, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 8 della direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo e agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU 2009, L 310, pag. 34), e dell’articolo 8 della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 1).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono contrapposti, rispettivamente, AQ (C-662/18) e DN (C-672/18) all’amministrazione tributaria, in merito al rifiuto di quest’ultima, al momento dell’imposizione delle plusvalenze collocate in differimento di imposta ai sensi dell’articolo 8 di ciascuna delle suddette direttive e di quelle realizzate in occasione della cessione di titoli ricevuti nell’ambito di un’operazione di scambio di titoli, di applicare loro un abbattimento complessivo calcolato a decorrere dalla data di acquisto dei titoli scambiati.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Come previsto al considerando 1 della direttiva 2009/133, la medesima direttiva ha proceduto alla codificazione della direttiva 90/434, la quale è stata modificata a più riprese e in maniera sostanziale.

4        I considerando da 2 a 5 e 10 della direttiva 2009/133 corrispondono in sostanza, rispettivamente, ai considerando da 1 a 4 e 8 della direttiva 90/434. Inoltre, l’articolo 8, paragrafi 1, 4, 6 e 7, della prima di tali direttive corrisponde, in sostanza, all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della seconda di esse.

5        A termini dei considerando da 2 a 5 e 10 della direttiva 2009/133:

«(2)      Le fusioni, le scissioni, le scissioni parziali, i conferimenti d’attivo e gli scambi d’azioni che interessano società di Stati membri diversi possono essere necessari per porre in essere nella Comunità condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per garantire in tal modo il buon funzionamento di tale mercato interno. Tali operazioni non dovrebbero essere intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni particolari derivanti, in particolare, dalle disposizioni fiscali degli Stati membri. È opportuno quindi prevedere per queste operazioni regole fiscali neutre nei riguardi della concorrenza, per consentire alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato interno, di migliorare la loro produttività e di rafforzare la loro posizione competitiva sul piano internazionale.

(3)      Disposizioni di ordine fiscale penalizzano attualmente tali operazioni rispetto a quelle che interessano società di uno stesso Stato membro. È indispensabile eliminare tale penalizzazione.

(4)      Non è possibile conseguire tale scopo mediante un’estensione a livello comunitario dei regimi interni in vigore negli Stati membri, dato che le differenze esistenti fra questi regimi possono provocare distorsioni. Soltanto un regime fiscale comune può costituire una soluzione soddisfacente in proposito.

(5)      Il regime fiscale comune dovrebbe evitare un’imposizione all’atto di una fusione (...), pur tutelando gli interessi finanziari dello Stato membro cui appartiene la società conferente o acquisita.

(...)

(10)      L’attribuzione ai soci della società conferente di titoli della società beneficiaria o acquirente non dovrebbe di per se stessa dar luogo a una qualsiasi imposizione dei soci medesimi».

6        Ai sensi dell’articolo 2, lettera e), di detta direttiva, per «“scambio di azioni”» si intende «l’operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un’altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di questa società».

7        L’articolo 8 della medesima direttiva prevede quanto segue:

«1.      L’assegnazione, in occasione di una fusione, di una scissione o di uno scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente a un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio.

(...)

4.      I paragrafi 1 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni.

(...)

6.      L’applicazione [del paragrafo] 1 (...) non impedisce agli Stati membri di tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti prima dell’acquisto.

7.      Ai fini del presente articolo, per “valore fiscale” si intende il valore che verrebbe utilizzato come base per il calcolo eventuale di un profitto o di una perdita da considerare ai fini della determinazione della base imponibile di un’imposta sul reddito, gli utili o le plusvalenze del socio della società.

(...)».

 Diritto francese

 Normativa nazionale

–       Normativa nazionale applicabile nelle cause C-662/18 e C-672/18

8        L’articolo 150-0 D del code général des impôts (codice generale delle imposte; in prosieguo: il «CGI»), nella versione risultante dalla loi no 2013-1278, du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (legge finanziaria n. 2013-1278 del 29 dicembre 2013 per il 2014), applicabile ai profitti conseguiti e alle distribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2013, così recita:

«1.      (...)

I profitti netti derivanti dalla cessione a titolo oneroso di azioni, di quote di società, di diritti inerenti a dette azioni o quote, o di titoli rappresentativi di tali azioni, quote o diritti, menzionati all’articolo 150-0 A, paragrafo I, nonché le distribuzioni menzionate ai punti 7 e 7 bis e negli ultimi due commi del paragrafo II, punto 8, del medesimo articolo, all’articolo 150-0 F e all’articolo 163 quinquies C, paragrafo II, punto 1, sono ridotti di un abbattimento determinato alle condizioni previste, a seconda dei casi, dal punto 1 ter o dal punto 1 quater del presente articolo.

(...)

1 ter. L’abbattimento menzionato al punto 1 è pari:

a)      al 50% dell’importo dei profitti netti o delle distribuzioni quando le azioni, quote, diritti o titoli sono detenuti da almeno due anni e da meno di otto anni alla data della cessione o della distribuzione;

b)      al 65% dell’importo dei profitti netti o delle distribuzioni quando le azioni, quote, diritti o titoli sono detenuti da almeno otto anni alla data della cessione o della distribuzione».

9        L’articolo 17, paragrafo III, della legge n. 2013-1278 dispone quanto segue:

«I paragrafi I e II si applicano ai profitti realizzati e alle distribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2013, fatta eccezione per: i punti 1 e 4 della parte D, la parte E, i commi ventitreesimo e ventiquattresimo del punto 2 della parte F, le parti G e H, le lettere b e c del punto 1 della parte K, la parte L, i punti 1 e 3 della parte N, le parti O, R e W della parte I e il paragrafo II, punto 2, i quali si applicano ai profitti realizzati e alle distribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le parti M e V non si applicano ai contribuenti che beneficiano, al 31 dicembre 2013, del differimento di imposta di cui all’articolo 150-0 D bis, nella versione in vigore a tale data».

–       Normativa nazionale applicabile nella causa C-662/18

10      Il paragrafo I dell’articolo 150-0 B ter del CGI, nella versione risultante dall’articolo 18 della loi no 2012-1510, du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 (legge finanziaria rettificativa n. 2012-1510 del 29 dicembre 2012 per il 2012), applicabile alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 14 novembre 2012, così dispone:

«L’imposizione della plusvalenza realizzata, direttamente o per interposta persona, nell’ambito di un conferimento di valori mobiliari, di diritti societari, di titoli o di diritti ad essi riferiti quali definiti all’articolo 150-0 A nei confronti di una società soggetta a imposta sulle società o a un’imposta equivalente è differita se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo III del presente articolo (...)».

11      L’articolo 200 A del CGI, nella versione risultante dall’articolo 34 della loi no 2016-1918, du 29 décembre 2016, de finances rectificative pour 2016 (legge finanziaria rettificativa n. 2016-1918 del 29 dicembre 2016 per il 2016), dispone quanto segue:

«(...)

2.      I profitti netti ottenuti alle condizioni di cui all’articolo 150-0 A sono computati ai fini della determinazione del reddito netto complessivo definito all’articolo 158.

(...)

2 ter. a. Le plusvalenze indicate al paragrafo 1 dell’articolo 150-0 B ter sono assoggettabili all’imposta sul reddito applicando un’aliquota corrispondente al rapporto tra i due seguenti termini:

–      il numeratore, costituito dal risultato della differenza tra, da una parte, l’importo dell’imposta che sarebbe risultato, per l’anno di conferimento, dall’applicazione dell’articolo 197 alla somma dell’insieme delle plusvalenze indicate al primo comma della presente lettera a) nonché dei redditi assoggettati a imposta per lo stesso anno alle condizioni di cui allo stesso articolo 197 e, dall’altra, l’importo dell’imposta dovuto per lo stesso anno e stabilito alle condizioni del citato articolo 197;

–      il denominatore, costituito dall’insieme delle plusvalenze indicate al primo comma della presente lettera a) riportate al secondo comma della presente lettera a).

Ai fini della determinazione dell’aliquota indicata al primo comma della presente lettera a), le plusvalenze indicate al medesimo primo comma sono, all’occorrenza, ridotte del solo abbattimento indicato al paragrafo 1 dell’articolo 150-0 D.

In deroga, l’aliquota applicabile alle plusvalenze derivanti da operazioni di conferimento realizzate tra il 14 novembre e il 31 dicembre 2012 è determinata a norma dell’articolo 10, paragrafo IV, parte A, della loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (legge finanziaria n. 2012-1509 del 29 dicembre 2012 per il 2013).

(...)».

12      Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo IV, parte A, della legge n. 2012-1509, le plusvalenze indicate al paragrafo I dell’articolo 150-0 B ter derivanti da operazioni di conferimento realizzate tra il 14 novembre e il 31 dicembre 2012 sono assoggettabili a imposta applicando un’aliquota forfettaria del 24% o, laddove sussistano tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 bis dell’articolo 200 A, come modificato dalla legge in parola, applicando l’aliquota forfettaria del 19% stabilita dallo stesso paragrafo 2 bis.

13      Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo III, della legge n. 2013-1278, gli abbattimenti in ragione del periodo di detenzione di cui ai paragrafi 1 ter e 1 quater dell’articolo 150-0 D del CGI, applicabili ai profitti netti ottenuti alle condizioni di cui all’articolo 150-0 A del medesimo codice e computati ai fini della determinazione del reddito netto complessivo assoggettato al sistema di aliquote progressive dell’imposta sul reddito in forza dell’articolo 200 A, paragrafo 2, si applicano ai profitti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2013.

–       Normativa nazionale applicabile nella causa C-672/18

14      Il paragrafo II dell’articolo 92 B del CGI, nella versione applicabile alle plusvalenze realizzate anteriormente al 1° gennaio 2000, dispone quanto segue:

«1.      A decorrere dal 1° gennaio 1992 o dal 1° gennaio 1991 per i conferimenti di titoli a una società soggetta all’imposta sulle società, l’imposizione della plusvalenza realizzata in caso di scambio di titoli derivante da un’operazione di offerta pubblica, di fusione, di scissione, di assorbimento di un fondo comune d’investimento ad opera di una società d’investimento a capitale variabile realizzata in conformità alla disciplina vigente ovvero da un conferimento di titoli a una società soggetta all’imposta sulle società, può essere differita al momento in cui saranno effettuati la cessione, il riacquisto, il rimborso o l’annullamento dei titoli ricevuti all’atto dello scambio (...)».

15      Ai termini dell’articolo 160, paragrafo I ter, del medesimo codice, nella versione applicabile alle plusvalenze realizzate anteriormente al 1° gennaio 2000:

«4.      L’imposizione della plusvalenza realizzata a decorrere dal 1° gennaio 1991 in caso di scambio di diritti societari derivante da un’operazione di fusione, di scissione o di conferimento di titoli a una società soggetta all’imposta sulle società può essere differita alle condizioni previste dal paragrafo II dell’articolo 92 B (...)».

16      Ai sensi dell’articolo 200 A, paragrafo 2, del medesimo codice, nella versione applicabile ai redditi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e risultante dalla legge n. 2012-1509, i profitti netti conseguiti alle condizioni previste dall’articolo 150-0-A sono computati ai fini della determinazione del reddito netto complessivo soggetto al sistema di aliquote progressive dell’imposta sui redditi.

 Dottrina amministrativa

17      Ai sensi del paragrafo 130 dei commenti amministrativi pubblicati nel Bulletin officiel des finances publiques il 24 luglio 2017 con il riferimento BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 (in prosieguo: il «paragrafo 130 dei commenti amministrativi»):

«(...) [L]’abbattimento in ragione del periodo di detenzione non si applica (...) ai profitti netti derivanti dalla cessione, dallo scambio o dal conferimento realizzati anteriormente al 1° gennaio 2013 e collocati in differimento d’imposta alle condizioni di cui agli articoli 92 B, paragrafo II, 160, paragrafo I ter, e 150 A bis del CGI, nella versione vigente anteriormente al 1° gennaio 2000 (...)».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

18      Per quanto riguarda la causa C-662/18, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nell’ambito di un’operazione di scambio di azioni, il 14 dicembre 2012, AQ ha conferito i titoli che deteneva in una società di diritto francese a un’altra società di diritto francese, in cambio di titoli di quest’ultima. Secondo AQ, tale operazione di scambio di azioni non ha attribuito alla società acquirente la maggioranza dei diritti di voto della società acquistata. In occasione di tale operazione, è stata constatata, e collocata in differimento di imposta, una plusvalenza corrispondente al valore dei titoli scambiati alla data del suddetto conferimento, diminuita del prezzo di acquisto dei medesimi titoli. Nel corso del 2015, poiché la cessione successiva dei titoli ricevuti in cambio aveva posto fine a tale differimento di imposta, la suddetta plusvalenza e la plusvalenza derivante dalla cessione dei titoli ricevuti in cambio sono state assoggettate a imposta.

19      Conformemente alla prassi amministrativa, ai sensi del paragrafo 130 dei commenti amministrativi, la plusvalenza collocata in differimento di imposta è stata inizialmente assoggettata a imposta secondo l’aliquota applicabile durante l’anno della cessione dei titoli ricevuti in cambio, ma senza il beneficio dell’applicazione dell’abbattimento in ragione del periodo di detenzione previsto dalla normativa nazionale per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Inoltre, l’abbattimento in ragione del periodo di detenzione dei titoli ricevuti in cambio è stato calcolato tenendo conto della data dello scambio e non della data di acquisto dei titoli scambiati. In forza di una decisione del Conseil constitutionnel (Consiglio costituzionale, Francia), detta plusvalenza, collocata in regime di differimento di imposta, è stata successivamente assoggettata a imposta secondo l’aliquota d’imposta vigente al momento del conferimento dei titoli di cui trattasi, ossia l’aliquota applicabile nel 2012.

20      Per quanto riguarda la causa C-672/18, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nell’ambito di un’operazione di fusione tra due società di diritto francese nel 1998, DN ha ricevuto, in cambio dei suoi titoli, alcuni titoli dell’altra società facente parte della stessa fusione. In tale occasione, è stata constatata e posta in differimento di imposta una plusvalenza relativa ai titoli scambiati. Nel corso del 2016, la successiva cessione dei titoli ricevuti in cambio ha posto fine al differimento di imposta in parola. Pertanto, tale plusvalenza e le plusvalenze derivanti dalla cessione dei titoli ricevuti in cambio sono state assoggettate a imposta.

21      Conformemente alla prassi amministrativa, ai sensi del paragrafo 130 dei commenti amministrativi, la plusvalenza collocata in differimento di imposta è stata assoggettata a imposta secondo l’aliquota applicabile durante l’anno della cessione dei titoli ricevuti in cambio, ma senza l’applicazione dell’abbattimento in ragione del periodo di detenzione previsto dalla normativa nazionale per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Inoltre, l’abbattimento in ragione del periodo di detenzione dei titoli ricevuti in cambio è stato calcolato tenendo conto della data dello scambio e non della data di acquisto dei titoli scambiati.

22      Ritenendo che il trattamento fiscale cui perviene tale paragrafo 130 non sia conforme né all’obiettivo della direttiva 2009/133 né all’articolo 8 della stessa, AQ e DN hanno proposto un ricorso dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) diretto all’annullamento di detto paragrafo 130. Essi ritengono che, a causa di tale non conformità, l’applicazione delle disposizioni nazionali di cui al procedimento principale debba essere esclusa nell’ipotesi di una controversia relativa a una situazione transfrontaliera. Ne risulterebbe una discriminazione alla rovescia - a scapito delle situazioni che, come la loro, sono puramente interne - contraria ai principi costituzionali di uguaglianza davanti alla legge e di uguaglianza di fronte agli oneri pubblici.

23      Il giudice del rinvio indica, in sostanza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione, più in particolare dell’articolo 8 della direttiva 2009/133, è necessaria per la soluzione delle controversie di cui è investito.

24      In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato), nei due procedimenti principali, ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre alla Corte, in ciascuno di essi, le medesime questioni pregiudiziali, così redatte:

«1)      Se le disposizioni dell’articolo 8 della direttiva [2009/133] debbano essere interpretate nel senso che ostano a che la plusvalenza realizzata all’atto della cessione dei titoli ricevuti nello scambio e la plusvalenza collocata in differimento siano assoggettate ad imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all’aliquota.

2)      Se le disposizioni medesime debbano, in particolare, essere interpretate nel senso che ostano a che gli abbattimenti della base imponibile intesi a tenere conto del periodo di detenzione dei titoli non si applichino alla plusvalenza collocata in differimento, considerato che tale regola sulla base imponibile non era applicabile alla data in cui la plusvalenza è stata realizzata, e si applichino alla plusvalenza derivante da cessione di titoli ricevuti nello scambio tenendo conto della data dello scambio e non della data di acquisto dei titoli consegnati nello scambio».

25      Con decisione del presidente della Corte del 14 novembre 2018, le cause C-662/18 e C-672/18 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

26      Si deve rilevare che dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che i fatti all’origine delle controversie principali vertono su operazioni che coinvolgono società aventi sede in un unico Stato membro, nel caso di specie la Repubblica francese. Inoltre, per quanto riguarda la causa C-662/18, AQ ha indicato che l’operazione di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce un’operazione di scambio di azioni, ai sensi della direttiva 2009/133, poiché detta operazione non ha attribuito alla società acquirente la maggioranza dei diritti di voto della società acquistata.

27      Tutte le parti che hanno presentato osservazioni scritte rilevano, in sostanza, che la normativa nazionale di cui trattasi fornisce, per situazioni non rientranti nel diritto dell’Unione, soluzioni conformi a quelle contemplate dal diritto dell’Unione e ritengono che le questioni pregiudiziali siano ricevibili.

28      Occorre rammentare che la Corte ha già dichiarato ricevibili domande di pronuncia pregiudiziale in casi in cui, sebbene i fatti di cui al procedimento principale non rientrassero direttamente nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, le disposizioni di tale diritto erano state rese applicabili dalla normativa nazionale, che si era conformata, per le soluzioni apportate a situazioni in cui tutti gli elementi si collocavano all’interno di un solo Stato membro, a quelle riconosciute dal diritto dell’Unione (sentenza del 22 marzo 2018, Jacob e Lassus, C-327/16 e C-421/16, EU:C:2018:210, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

29      Inoltre, la Corte ha dichiarato ricevibili domande di tal genere anche nei casi in cui la disposizione del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione è destinata ad applicarsi, nell’ambito del diritto nazionale, in condizioni diverse da quelle previste dalla disposizione del diritto dell’Unione corrispondente (v., in tal senso, sentenze dell’11 ottobre 2001, Adam, C-267/99, EU:C:2001:534, punti da 27 a 29, e del 7 novembre 2018, C e A, C-257/17, EU:C:2018:876, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

30      Infatti, in simili casi, vi è un sicuro interesse dell’Unione europea a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (sentenze del 22 marzo 2018, Jacob e Lassus, C-327/16 e C-421/16, EU:C:2018:210, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 novembre 2018, C e A, C-257/17, EU:C:2018:876, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

31      Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione. In secondo luogo, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la normativa nazionale applicabile nei procedimenti principali, adottata per dare attuazione alla direttiva 90/434, sostituita dalla direttiva 2009/133, si conforma, per le soluzioni apportate a situazioni come quelle in discussione nei suddetti procedimenti, a quelle contemplate da tali direttive.

32      Si deve pertanto constatare che le domande di pronuncia pregiudiziale sono ricevibili.

 Nel merito

33      In via preliminare, occorre rilevare che, in primo luogo, le questioni poste vertono unicamente sulla direttiva 2009/133, che ha sostituito la direttiva 90/434. Tuttavia, poiché l’operazione di fusione di cui trattasi nella causa C-672/18 ha avuto luogo anteriormente all’entrata in vigore della prima di tali direttive, si deve intendere che, con le questioni poste, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare sia la direttiva 2009/133 sia la direttiva 90/434.

34      In secondo luogo, come emerge dai punti 3 e 4 della presente sentenza, queste due direttive hanno lo stesso obiettivo e le disposizioni della direttiva 2009/133 che rilevano nel caso di specie corrispondono a quelle della direttiva 90/434. Pertanto, da un lato, i riferimenti fatti, nella presente sentenza, all’articolo 8, paragrafi 1, 4, 6 e 7, della direttiva 2009/133 devono essere intesi come riferimenti all’articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, commi dal primo al terzo, della direttiva 90/434. Dall’altro lato, la giurisprudenza della Corte riguardante una di queste due direttive è applicabile anche all’altra.

35      In terzo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che il regime fiscale di cui trattasi nel procedimento principale comporta che l’abbattimento previsto dal diritto nazionale sia applicato solo alla frazione della plusvalenza derivante dalla cessione dei titoli ricevuti in cambio, calcolando il periodo di detenzione a decorrere dalla data dello scambio dei titoli e non da quella dell’acquisto dei titoli scambiati.

36      Pertanto, si deve ritenere che, con le questioni poste, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/133 e l’articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434 debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un’operazione di scambio di titoli, essi richiedono che alla plusvalenza relativa ai titoli scambiati e collocata in differimento di imposta nonché a quella derivante dalla cessione dei titoli ricevuti in cambio sia applicato lo stesso trattamento fiscale - con riferimento all’aliquota d’imposta e all’applicazione di un abbattimento fiscale per tener conto del periodo di detenzione dei titoli - di quello che sarebbe stato applicato alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata all’atto della cessione dei titoli esistenti prima dell’operazione di scambio, se quest’ultima non avesse avuto luogo.

37      Si deve constatare che, nei procedimenti principali, non è stato sostenuto che i contribuenti interessati abbiano attribuito ai titoli ricevuti in cambio «un valore fiscale» più elevato rispetto a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima delle operazioni di scambio di cui trattasi o che tale valore fiscale non sia stato calcolato conformemente all’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2009/133. Di conseguenza, come deriva dall’articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva, l’articolo 8, paragrafo 1, della medesima è applicabile a tali operazioni.

38      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/133, l’assegnazione, in occasione di una fusione o di uno scambio di azioni, di titoli rappresentativi della società beneficiaria o acquirente a un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio.

39      Il paragrafo 6 dell’articolo 8 della medesima direttiva prevede nondimeno che l’applicazione del paragrafo 1 di detto articolo non impedisce agli Stati membri di tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti prima dell’acquisto.

40      A tale riguardo, la Corte ha già ritenuto che, se è vero che, nel prevedere che un’operazione di scambio di titoli non può di per sé comportare l’assoggettamento a imposta della plusvalenza originata da detta operazione, l’articolo 8, paragrafo 1 della direttiva in parola garantisce la neutralità fiscale di una simile operazione, tale neutralità fiscale non è tuttavia volta a sottrarre una siffatta plusvalenza all’imposizione degli Stati membri titolari del potere impositivo sulla medesima, ma vieta unicamente di considerare tale operazione di scambio come fatto generatore dell’imposta (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2018, Jacob e Lassus, C-327/16 e C-421/16, EU:C:2018:210, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

41      Inoltre, la Corte ha precisato che, poiché la direttiva 2009/133 non contiene disposizioni concernenti le misure fiscali appropriate ai fini dell’attuazione del suo articolo 8, gli Stati membri dispongono, nel rispetto del diritto dell’Unione, di un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda tale attuazione (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2018, Jacob e Lassus, C-327/16 e C-421/16, EU:C:2018:210, punti 51 e 52 e giurisprudenza ivi citata).

42      Premesso ciò, la Corte ha già riconosciuto che una misura consistente nell’accertare la plusvalenza derivante dall’operazione di scambio di titoli e nel differire il fatto generatore dell’imposta su tale plusvalenza fino all’anno in cui si verifica l’evento che pone fine a tale differimento di imposta, costituisce unicamente una «tecnica» che, pur consentendo di salvaguardare il potere impositivo degli Stati membri e, pertanto, i loro interessi finanziari, conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2009/133, rispetta il principio di neutralità fiscale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva, in quanto fa sì che l’operazione di scambio di titoli non dia luogo, di per sé, ad alcuna imposizione di detta plusvalenza (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2018, Jacob e Lassus, C-327/16 e C-421/16, EU:C:2018:210, punti 54 e 55).

43      Orbene, il differimento del fatto generatore dell’imposta sulla plusvalenza relativa ai titoli scambiati implica necessariamente che l’imposizione della medesima plusvalenza segua le norme tributarie e l’aliquota in vigore alla data in cui si verifica tale fatto generatore, nel caso di specie alla data della successiva cessione dei titoli ricevuti in cambio. Ne consegue che, se a tale data la normativa tributaria di cui trattasi prevede un regime di abbattimento in ragione del periodo di detenzione dei titoli, la plusvalenza collocata in differimento di imposta deve del pari beneficiare di un simile regime di abbattimento, alle stesse condizioni di quelle che sarebbero state applicate alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata al momento della cessione dei titoli esistenti prima dell’operazione di scambio, se quest’ultima non avesse avuto luogo.

44      Infatti, qualsiasi altra misura andrebbe oltre una semplice constatazione della plusvalenza relativa ai titoli scambiati derivante dall’operazione di scambio di titoli in occasione di quest’ultima e potrebbe comportare reali conseguenze fiscali svantaggiose sull’imposizione di tale plusvalenza alla data in cui si verifica il fatto generatore della stessa, nel caso di specie alla data della successiva cessione dei titoli ricevuti in cambio, il che sarebbe contrario al principio di neutralità fiscale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/133.

45      Quanto alla plusvalenza relativa ai titoli ricevuti in cambio, come emerge dal testo dell’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2009/133, tali titoli sono semplicemente sostituiti ai titoli esistenti prima dello scambio. Pertanto, alla plusvalenza derivante dallo scambio e collocata in regime di differimento di imposta e alla plusvalenza relativa alla cessione dei titoli ricevuti in cambio occorre applicare lo stesso trattamento fiscale e, in particolare, il medesimo abbattimento fiscale di quello che sarebbe stato applicato alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata all’atto della cessione dei titoli esistenti prima dell’operazione di scambio, se quest’ultima non avesse avuto luogo.

46      Tale valutazione non è rimessa in discussione dall’obiettivo volto a salvaguardare gli interessi finanziari degli Stati membri. Infatti, tali interessi, come risulta dall’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2009/133, si limitano al prelievo di un’imposta pari a quella cui avrebbero avuto diritto se l’operazione di scambio di titoli non avesse avuto luogo.

47      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 8, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/133 e l’articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434 devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un’operazione di scambio di titoli, essi richiedono che, alla plusvalenza relativa ai titoli scambiati e collocata in differimento di imposta nonché a quella derivante dalla cessione dei titoli ricevuti in cambio sia applicato lo stesso trattamento fiscale - con riferimento all’aliquota d’imposta e all’applicazione di un abbattimento fiscale per tener conto del periodo di detenzione dei titoli - di quello che sarebbe stato applicato alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata all’atto della cessione dei titoli esistenti prima dell’operazione di scambio, se quest’ultima non avesse avuto luogo.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 8, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, e l’articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un’operazione di scambio di titoli, essi richiedono che, alla plusvalenza relativa ai titoli scambiati e collocata in differimento di imposta nonché a quella derivante dalla cessione dei titoli ricevuti in cambio, sia applicato lo stesso trattamento fiscale - con riferimento all’aliquota d’imposta e all’applicazione di un abbattimento fiscale per tener conto del periodo di detenzione dei titoli - di quello che sarebbe stato applicato alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata all’atto della cessione dei titoli esistenti prima dell’operazione di scambio, se quest’ultima non avesse avuto luogo.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.