Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
12 novembre 2020 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4 – Nozione di “soggetto passivo” – Società holding mista – Articolo 17 – Diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte – IVA assolta a monte da una società holding mista per servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato al fine dell’eventuale acquisizione di partecipazioni in altre società – Rinuncia ai progetti di acquisizione – IVA assolta a monte su una commissione bancaria relativa all’organizzazione e alla predisposizione di un prestito obbligazionario destinato a dotare le controllate dei mezzi necessari ad effettuare investimenti – Investimenti non realizzati»
Nella causa C-42/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 5 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 24 gennaio 2019, nel procedimento
Sonaecom SGPS SA
contro
Autoridade Tributária e Aduaneira,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan, e N. Jääskinen (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 febbraio 2020,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Sonaecom SGPS SA, da J. Vieira Peres, A. Lobo Xavier, G. Machado Borges, I. Santos Fidalgo e A. Carrilho Ribeiro, advogados;
– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, R. Campos Laires, T. Larsen e P. Barros da Costa, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da M. Afonso, P. Costa de Oliveira e N. Gossement, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 maggio 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Sonaecom SGPS SA (in prosieguo: la «Sonaecom») e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità fiscale e doganale, Portogallo) in merito alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), versata a monte dalla Sonaecom, su spese che si riferiscono, da un lato, a servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato al fine di eventuali acquisizioni di partecipazioni in altre società e, dall’altro, al pagamento alla BCP Investimento SA di una commissione per l’organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario, laddove né l’acquisizione né gli investimenti, ai fini dei quali era stato contratto il prestito, si sono concretizzati.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 La sesta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).
4 L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, applicabile ratione temporis al procedimento principale, così dispone:
«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità».
5 L’articolo 13 della sesta direttiva, intitolato «Esenzioni all’interno del paese», enuncia, al punto B, relativo alle «[a]ltre esenzioni»:
«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
(...)
d) le seguenti operazioni:
1. la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;
(...)».
6 L’articolo 17 della sesta direttiva, rubricato «Origine e portata del diritto a [detrazione]», prevede quanto segue:
«1. Il diritto a [detrazione] nasce quando l’imposta [detraibile] diventa esigibile.
2. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a [detrarre] dall’imposta di cui è debitore:
a) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;
b) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate;
c) l’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 3.
(...)
5. Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a [detrazione] di cui ai paragrafi 2 e 3, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la [detrazione] è ammessa soltanto per il prorata dell’imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni.
Detto prorata è determinato ai sensi dell’articolo 19 per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo.
Tuttavia, gli Stati membri possono:
a) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività, se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore;
b) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori;
c) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la [detrazione] in base all’utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi;
d) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la [detrazione] secondo la norma di cui al primo comma relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate;
e) prevedere che non si tenga conto dell’imposta sul valore aggiunto che non può essere [detratta] dal soggetto passivo quando essa sia insignificante».
7 L’articolo 19 della sesta direttiva, intitolato «Calcolo del prorata di [detrazione]», al suo paragrafo 1, così dispone:
«Il prorata di [detrazione] previsto dall’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, risulta da una frazione avente:
– al numeratore l’importo totale della cifra d’affari annua, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, relativo alle operazioni che danno diritto a [detrazione] ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3,
– al denominatore l’importo totale della cifra d’affari annua, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a [detrazione]. Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l’importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all’articolo 11 A, paragrafo 1, lettera a).
Il prorata viene determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato all’unità superiore».
8 L’articolo 20 della sesta direttiva, intitolato «Rettifica delle [detrazioni]», al paragrafo 6 dispone quanto segue:
«Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un regime particolare o inversamente, gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato».
9 Ai sensi dell’articolo 413 della direttiva IVA, quest’ultima è entrata in vigore il 1° gennaio 2007.
Diritto portoghese
Il CIVA
10 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 28, del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (codice dell’imposta sul valore aggiunto), nella versione applicabile all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «CIVA»):
«Sono esenti dall’imposta:
a) la concessione e la negoziazione di crediti, sotto qualsiasi forma, comprese le operazioni di sconto e di risconto, nonché la loro amministrazione o gestione da parte di chi li ha concessi;
(...)
f) le operazioni e servizi, ivi compresa la negoziazione, ma escluse la semplice custodia e amministrazione o gestione, relativi ad azioni, a quote parti di società o di associazioni, a obbligazioni e ad altri titoli, esclusi i titoli rappresentativi di merci».
11 L’articolo 20 del CIVA, che elenca le situazioni in cui può essere detratta l’IVA pagata a monte da un soggetto passivo, al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Può essere detratta solo l’imposta che ha gravato su beni o servizi acquistati, importati o utilizzati dal soggetto passivo per la realizzazione delle seguenti operazioni:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette all’imposta e non esenti da quest’ultima;
(...)».
12 L’articolo 23, paragrafi 1 e 4, del CIVA è così formulato:
«1. Qualora il soggetto passivo, nell’esercizio della propria attività, effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali sia parzialmente escluso il diritto alla detrazione, l’imposta corrisposta sugli acquisti è detraibile solamente in ragione della percentuale corrispondente all’importo annuale delle operazioni che prevedono il diritto alla detrazione.
(...)
4. La percentuale di detrazione specifica di cui al paragrafo 1 risulta da una frazione composta, al numeratore, dall’importo annuale, al netto dell’imposta, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che prevedono il diritto alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e 20, paragrafo 1, e, al denominatore, dall’importo annuale, al netto dell’imposta, di tutte le operazioni effettuate dal contribuente, ivi comprese le operazioni esenti o esulanti dalla sfera di applicazione dell’imposta, segnatamente le sovvenzioni non assoggettate all’imposta che non costituiscano sovvenzioni di impianti.
(...)».
Il decreto-legge n. 495/88
13 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del Decreto-Lei n. 495/88 (decreto-legge n. 495/88), del 30 dicembre 1988 (Diário da República I, serie I, n. 301, del 30 dicembre 1988), che disciplina lo status giuridico e l’attività delle sociedades gestoras de participações sociais (società holding; SGPS), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, così dispone:
«1. Le [SGPS] hanno come oggetto sociale unico la gestione delle partecipazioni di altre imprese, quale forma indiretta di esercizio di attività economiche.
2. Ai fini del presente decreto-legge, la partecipazione in una società è considerata una forma indiretta di esercizio dell’attività economica di quest’ultima se essa è meramente occasionale e verte almeno sul 10% del capitale sociale, con diritto di voto, direttamente o mediante quote di altre società nelle quali la SGPS occupa una posizione dominante».
14 Conformemente all’articolo 4 di tale decreto-legge:
«1. Le SGPS sono autorizzate a fornire servizi tecnici di amministrazione e di gestione a tutte o ad alcune delle imprese in cui detengono una partecipazione come definita all’articolo 1, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a c), o con le quali hanno concluso un contratto di subordinazione.
2. La prestazione di servizi deve essere oggetto di un contratto scritto nel quale deve essere indicato il relativo corrispettivo».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15 La ricorrente nel procedimento principale è una società holding che, oltre alla sua attività di acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni, svolge un’attività di gestione e di coordinamento strategico di imprese operanti sui mercati delle telecomunicazioni, dei media, dei software e dell’integrazione di sistemi.
16 Nell’ambito delle sue attività, la Sonaecom acquistava, nel corso del 2005, in regime di IVA, servizi esterni di consulenza consistenti in uno studio di mercato ai fini dell’acquisizione di partecipazioni nell’operatore di telecomunicazioni Cabovisão. Secondo le sue affermazioni, la Sonaecom intendeva esercitare un’attività economica consistente nel fornire alla Cabovisão prestazioni di servizi di gestione soggette all’IVA. Detta acquisizione non si è alla fine concretizzata.
17 Peraltro, nel giugno 2005, la ricorrente nel procedimento principale versava alla banca d’investimento BCP Investimento una commissione per servizi relativi all’organizzazione, alla predisposizione e alla garanzia di collocamento di un prestito obbligazionario di importo pari a EUR 150 milioni. Dalla decisione di rinvio risulta che tale prestito era destinato a dotare le controllate della Sonaecom dei mezzi di cui avevano bisogno per effettuare investimenti diretti nella tecnologia «triple play». Secondo le informazioni fornite dalla Sonaecom in udienza, per contro, la società prevedeva di acquisire, con il capitale così raccolto, quote sociali della Cabovisão e investire, quindi, nel nuovo settore di attività «triple Play».
18 Poiché tali progetti di investimento non si sono concretizzati, la ricorrente nel procedimento principale decideva, in seguito, di mettere tale capitale a disposizione della sua società controllante, la Sonae SGPS, a titolo di prestito.
19 Nel medesimo esercizio fiscale, la Sonaecom detraeva integralmente dall’IVA dovuta i corrispondenti importi dell’IVA versata a monte in relazione ai servizi acquistati.
20 A seguito di un controllo effettuato dall’amministrazione tributaria, quest’ultima contestava la detrazione dell’IVA così operata, ritenendo che l’acquisto dei servizi di cui trattasi nel procedimento principale non avesse ad oggetto la realizzazione a valle di operazioni soggette ad imposta, conformemente all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della sesta direttiva e all’articolo 20 del CIVA.
21 Tale amministrazione procedeva, quindi, a rettifiche aritmetiche che hanno dato luogo ad atti di liquidazione dell’IVA e degli interessi compensativi per un importo totale di EUR 1 088 675,77.
22 La Sonaecom proponeva ricorso avverso tali atti di liquidazione dinanzi al Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Tribunale amministrativo e tributario di Porto, Portogallo). Con sentenza del 28 giugno 2016, tale giudice respingeva il ricorso, con la motivazione che l’IVA assolta dalla ricorrente non era detraibile.
23 La Sonaecom interponeva appello avverso detta sentenza dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo).
24 Dinanzi al giudice del rinvio, la ricorrente nel procedimento principale, che si avvale della sua qualità di società holding mista e sostiene che il suo intervento nella gestione delle sue controllate presenta un carattere frequente, fa valere che i servizi di cui trattasi nel procedimento principale erano connessi non all’attività di «detenzione e gestione di partecipazioni», bensì a quella che essa esercita nel settore della fornitura di servizi tecnici e di gestione alle sue controllate, attività soggetta all’IVA e per la quale riceve un corrispettivo.
25 Di conseguenza, dal momento che esisterebbe indiscutibilmente un nesso diretto tra le prestazioni effettuate a favore delle sue controllate e l’acquisto dei servizi di cui trattasi nel procedimento principale, l’IVA versata a monte sarebbe detraibile.
26 La ricorrente nel procedimento principale aggiunge che la circostanza che l’acquisizione di partecipazioni non si sia concretizzata è irrilevante e non rimette in discussione il fatto che l’acquisto dei servizi sia stato effettuato nell’ambito di un’attività che implica la realizzazione di operazioni soggette all’IVA.
27 Stante quanto precede, il Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia compatibile con le norme sulla detraibilità dell’IVA contenute nella sesta direttiva IVA, in particolare con gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 17, paragrafi 1, 2 e 5, della medesima, la detrazione dell’imposta sopportata dalla ricorrente [Sonaecom] per servizi di consulenza connessi a una ricerca di mercato finalizzata ad acquisire partecipazioni societarie, acquisizione che non si è concretizzata.
2) Se sia compatibile con le norme sulla detraibilità dell’IVA contenute nella sesta direttiva IVA, in particolare con gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 17, paragrafi 1, 2 e 5, della medesima, la detrazione dell’imposta sopportata dalla ricorrente [Sonaecom] relativamente al pagamento alla banca [BCP Investimento] di una commissione per aver organizzato e predisposto un prestito obbligazionario, asseritamente contratto allo scopo di integrare la struttura di finanziamento delle proprie società partecipate e che, non essendosi concretizzati tali investimenti, è risultato interamente concesso alla Sonae, SGPS, società controllante del gruppo».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
28 Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che una società holding il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente è autorizzata a detrarre l’IVA assolta a monte sull’acquisto di servizi di consulenza vertente su uno studio di mercato realizzato ai fini dell’acquisizione di quote sociali in un’altra società, qualora tale acquisizione non abbia alla fine avuto luogo.
29 Va ricordato, in via preliminare, che la direttiva IVA, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha abrogato la sesta direttiva senza apportare modifiche sostanziali rispetto a quest’ultima. Poiché le disposizioni pertinenti della direttiva IVA hanno una portata sostanzialmente identica a quelle della sesta direttiva, la giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva IVA è altresì applicabile alla sesta direttiva (v., per analogia, sentenza del 3 luglio 2019, The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, C-316/18, EU:C:2019:559, punto 17).
30 In tale contesto, occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, non ha la qualità di soggetto passivo IVA, ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva, né il diritto a detrazione, in base all’articolo 17 di tale direttiva, una società il cui unico oggetto consista nell’acquisizione di partecipazioni in altre società, senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione di queste ultime. Difatti, la mera acquisizione e la mera detenzione di quote sociali non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della sesta direttiva, che conferisce al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo, dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. Infatti, la percezione di un eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione, risulta dalla mera proprietà del bene (sentenze del 5 luglio 2018, Marle Participations, C-320/17, EU:C:2018:537, punti 27 e 28, nonché del 17 ottobre 2018, Ryanair, C-249/17, EU:C:2018:834, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
31 Ciò non vale qualora la partecipazione sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società in cui si è realizzata l’acquisizione di partecipazioni, qualora essa implichi il compimento di operazioni soggette all’IVA, quali la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio (sentenze del 5 luglio 2018, Marle Participations, C-320/17, EU:C:2018:537, punto 29, nonché del 17 ottobre 2018, Ryanair, C-249/17, EU:C:2018:834, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
32 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, una società holding mista è una società che, parallelamente alla sua attività non economica di holding, consistente nel detenere partecipazioni in altre società e che non è soggetta all’IVA, esercita anche un’attività economica. Risulta dalla giurisprudenza che anche una holding mista, la quale non solo detenga partecipazioni in società, ma fornisca inoltre a talune di dette società servizi a titolo oneroso, soggetti all’IVA, è, sotto tale profilo, un soggetto passivo che gode di un diritto, tuttavia solo proporzionale, alla detrazione dell’imposta assolta a monte (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2001, Cibo Participations, C-16/00, EU:C:2001:495, punto 22, e del 13 marzo 2008, Securenta, C-437/06, EU:C:2008:166, punto 31).
33 Inoltre, dato che le attività economiche a norma della sesta direttiva possono consistere in vari atti consecutivi, le attività preparatorie devono già ritenersi parte integrante delle attività economiche. Pertanto, chiunque abbia l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato un soggetto passivo (sentenza del 17 ottobre 2018, Ryanair, C-249/17, EU:C:2018:834, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
34 Ne consegue che una società che compia atti preparatori nell’ambito di un progetto di acquisizione di azioni di un’altra società, allo scopo di esercitare un’attività economica consistente nell’intervenire nella gestione di quest’ultima fornendole prestazioni di servizi di gestione soggette all’IVA, deve essere considerata un soggetto passivo a norma della sesta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2018, Ryanair, C-249/17, EU:C:2018:834, punto 19).
35 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, con la prevista acquisizione di quote sociali della Cabovisão, la Sonaecom intendeva fornire a quest’ultima prestazioni di servizi di gestione soggette all’IVA e, a tale titolo, esercitare un’attività economica a norma della sesta direttiva. Pertanto, ed entro tali limiti, la Sonaecom, in quanto società holding mista, deve essere considerata, in linea di principio, un soggetto passivo, ai sensi della sesta direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
36 Per quanto concerne, in secondo luogo, il diritto a detrazione, dall’articolo 17 della sesta direttiva risulta che, nella misura in cui il soggetto passivo, agendo in quanto tale nel momento in cui acquista un bene o riceve un servizio, utilizza detto bene o detto servizio ai fini delle sue operazioni soggette ad imposta, esso è autorizzato a detrarre l’IVA dovuta o versata per il suddetto bene o servizio. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, e all’articolo 17 di detta direttiva, tale diritto a detrazione nasce quando l’imposta diventa esigibile, ossia all’atto della cessione del bene o della prestazione di servizi (sentenza del 17 ottobre 2018, Ryanair, C-249/17, EU:C:2018:834, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
37 Il diritto a detrazione previsto agli articoli 17 e seguenti della sesta direttiva costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Esso va esercitato immediatamente per la totalità delle imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte (sentenza del 17 ottobre 2018, Ryanair, C-249/17, EU:C:2018:834, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
38 Il sistema delle detrazioni è inteso infatti a esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, in tal modo, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dalle finalità o dai risultati delle medesime, purché siffatte attività siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA (sentenza del 17 ottobre 2018, Ryanair, C-249/17, EU:C:2018:834, punto 23).
39 Il principio della neutralità dell’IVA per quanto riguarda l’imposizione fiscale dell’impresa esige che le prime spese di investimento effettuate ai fini dell’esercizio di un’impresa siano considerate come attività economiche e sarebbe in contrasto con tale principio ritenere che queste attività inizino solo nel momento in cui comincia ad aversi un reddito imponibile. Qualsiasi altra interpretazione porrebbe a carico dell’operatore economico il costo dell’IVA nell’ambito della sua attività economica, senza dargli la possibilità di effettuarne la detrazione, e si risolverebbe in una distinzione arbitraria tra spese di investimento sostenute per le esigenze di un’impresa, a seconda che esse siano realizzate prima dell’esercizio effettivo di quest’ultima o durante tale esercizio (sentenza del 17 ottobre 2018, Ryanair, C-249/17, EU:C:2018:834, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
40 Inoltre, il diritto a detrazione, una volta nato, rimane acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è stata realizzata e, pertanto, non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione nell’ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà. Una diversa interpretazione sarebbe contraria al principio della neutralità dell’IVA per quanto riguarda l’imposizione fiscale dell’impresa. Essa potrebbe creare, all’atto del trattamento fiscale delle stesse attività di investimento, disparità ingiustificate tra imprese che effettuano già operazioni imponibili e altre che cercano, mediante investimenti, di avviare attività da cui deriveranno operazioni soggette ad imposta. Parimenti, si creerebbero disparità arbitrarie tra queste ultime imprese, in quanto l’accettazione definitiva delle detrazioni dipenderebbe dalla questione di stabilire se tali investimenti diano luogo o meno ad operazioni soggette ad imposta (sentenza del 17 ottobre 2018, Ryanair, C-249/17, EU:C:2018:834, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
41 Inoltre, secondo costante giurisprudenza, la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto a detrazione, è necessaria, in via di principio, affinché il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte sia riconosciuto al soggetto passivo e al fine di determinare la portata di siffatto diritto. Il diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese effettuate per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione (sentenza del 17 ottobre 2018, Ryanair, C-249/17, EU:C:2018:834, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
42 Il diritto a detrazione è tuttavia parimenti ammesso a beneficio del soggetto passivo, anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo (sentenza del 17 ottobre 2018, Ryanair, C-249/17, EU:C:2018:834, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
43 Orbene, la Corte ha dichiarato che le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l’IVA assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall’IVA in forza della sesta direttiva, nel qual caso il diritto a detrazione dovrà operare unicamente secondo le modalità previste all’articolo 17, paragrafo 5, di tale direttiva (sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt, C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punto 33).
44 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte sembra emergere che i servizi di consulenza di cui trattasi nel procedimento principale sono stati acquistati nell’ambito della prevista acquisizione da parte della Sonaecom di partecipazioni in una società e che la Sonaecom aveva l’intenzione di esercitare a favore di tale società un’attività economica consistente nel fornirle prestazioni di servizi di gestione soggette all’IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
45 Pertanto, poiché, conformemente alla giurisprudenza della Corte, i costi relativi a detti servizi di consulenza fanno parte delle spese generali della Sonaecom per l’attività economica che essa esercita in qualità di società holding mista, tale società gode, in linea di principio, del diritto di detrarre integralmente l’IVA assolta su tali prestazioni di servizi.
46 Peraltro, come ricordato al punto 40 della presente sentenza, il fatto che, in definitiva, l’operazione non si sia concretizzata non incide sul diritto a detrazione dell’IVA, che resta acquisito.
47 Occorre tuttavia precisare che, nell’ipotesi in cui risultasse che la ricorrente nel procedimento principale ha fornito servizi soggetti all’IVA, caratteristici della sua attività economica, solo ad una parte delle sue controllate, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, l’IVA assolta sulle spese generali potrà essere detratta solo in proporzione a quelle inerenti all’attività economica della ricorrente nel procedimento principale nella sua qualità di soggetto passivo, secondo un metodo che spetta agli Stati membri determinare (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2018, Marle Participations, C-320/17, EU:C:2018:537, punto 37).
48 A tale proposito, va ricordato che, nell’esercizio di tale potere, gli Stati membri devono tener conto dello scopo e dell’impianto sistematico della sesta direttiva e devono prevedere, a tale titolo, un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota d’imputazione reale delle spese a monte a ciascuna della attività economiche e non economiche (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2018, Marle Participations, C-320/17, EU:C:2018:537, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
49 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente è autorizzata a detrarre l’IVA assolta a monte sull’acquisto di servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato realizzato ai fini dell’acquisizione di quote sociali in un’altra società, anche qualora tale acquisizione non abbia alla fine avuto luogo.
Sulla seconda questione
50 Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente è autorizzata a detrarre l’IVA versata a monte sulla commissione pagata a un ente creditizio per l’organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario destinato ad effettuare investimenti in un settore determinato, qualora tali investimenti non abbiano alla fine avuto luogo e il capitale ottenuto mediante tale prestito sia stato integralmente versato alla società controllante del gruppo sotto forma di un prestito.
51 La risposta a tale questione presuppone che si determini se, conformemente all’articolo 17 della sesta direttiva, ai fini della detrazione dell’IVA pagata a monte su taluni servizi, si debba tener conto dell’uso previsto o dell’uso effettivo che è stato fatto di tali servizi da parte del soggetto passivo.
52 A tal riguardo, l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva prevede che il soggetto passivo abbia il diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte nella misura in cui beni e servizi «sono impiegati» ai fini di sue operazioni soggette ad imposta.
53 Di conseguenza, e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, dal tenore letterale di tale disposizione risulta che il diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte è fondato su un approccio che si basa, in maniera decisiva, sull’uso effettivo dei beni e dei servizi acquistati dal soggetto passivo.
54 L’analisi del contesto in cui si inserisce detta disposizione nonché della sua finalità e di quella della sesta direttiva avvalorano tale interpretazione letterale.
55 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva, occorre rilevare che, in materia di detraibilità dell’imposta pagata a monte per beni ad uso promiscuo, l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettere da a) a d), di tale direttiva elenca diversi correttivi che gli Stati membri possono adottare al fine, in particolare, di applicare regole di calcolo del prorata di detrazione più precise di quella prevista all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, tenendo conto delle caratteristiche specifiche proprie delle attività del soggetto passivo interessato.
56 In tale ambito, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, gli Stati membri possono prevedere metodi di calcolo diversi dal criterio di ripartizione basato sul volume d’affari, previsto dalla sesta direttiva, qualora il metodo scelto garantisca un risultato più preciso (v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2012, BLC Baumarkt, C-511/10, EU:C:2012:689, punti da 23 a 26, nonché del 9 giugno 2016, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft, C-332/14, EU:C:2016:417, punto 33).
57 Inoltre, dall’articolo 20, paragrafo 6, della sesta direttiva, relativo alla rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte, risulta che tale detrazione, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, deve essere commisurata nella maniera più precisa possibile all’uso effettivo, al fine di evitare che il soggetto passivo ne sia «avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato».
58 Pertanto, risulta non soltanto dall’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), ma anche da altre disposizioni della sesta direttiva che essa si fonda sulla logica secondo cui la detrazione dell’imposta assolta a monte dal soggetto passivo deve essere commisurata nella maniera più precisa possibile all’uso effettivo dei beni e dei servizi acquistati dal medesimo.
59 Ne consegue che un uso effettivo dei beni e dei servizi prevale rispetto all’intenzione iniziale.
60 Per quanto riguarda la finalità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva e di quest’ultima considerata nel suo insieme, occorre rilevare che un approccio secondo il quale il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte sarebbe fondato unicamente sulla volontà del soggetto passivo relativamente all’uso dei beni e dei servizi acquistati, e non sull’uso effettivo di questi ultimi, rischierebbe di compromettere il funzionamento stesso del sistema dell’IVA.
61 Infatti, come ricordato al punto 38 della presente sentenza, il sistema delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle stesse, purché queste siano di per sé soggette all’IVA (sentenze del 14 febbraio 1985, Rompelman, 268/83, EU:C:1985:74, punto 19, nonché del 28 febbraio 2018, Imofloresmira – Investimentos Imobiliários, C-672/16, EU:C:2018:134, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
62 Il principio della neutralità fiscale, inerente al sistema comune dell’IVA, osta, in particolare, a che operatori economici che effettuano operazioni, in realtà, simili vengano assoggettati a differenti regimi di riscossione dell’IVA, al fine di evitare distorsioni della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2002, Kügler, C-141/00, EU:C:2002:473, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
63 L’attuazione di tale principio implica quindi, da un lato, che tutti i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni soggette ad imposta nello stesso periodo d’imposta beneficiano del diritto a detrazione sull’IVA pagata a monte, ma implica altresì che, a contrario, quelli che hanno effettuato operazioni simili ma esenti da IVA non beneficino di siffatto diritto.
64 In tale contesto, l’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della sesta direttiva prevede che il soggetto passivo ha diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte unicamente per i beni e i servizi che presentano un nesso con operazioni a valle soggette all’IVA. Per contro, qualora beni o servizi acquistati da un soggetto passivo abbiano un nesso con operazioni esenti o non rientrino nell’ambito di applicazione dell’IVA, non è possibile né riscossione dell’imposta a valle né detrazione dell’imposta a monte (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C-132/16, EU:C:2017:683, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
65 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, un diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte, che sarebbe basata unicamente sulla precedente intenzione del soggetto passivo di effettuare operazioni soggette all’IVA e che non terrebbe quindi conto della natura delle operazioni che sono state effettivamente realizzate da quest’ultimo, gli conferirebbe un vantaggio concorrenziale rispetto alle altre imprese che hanno realizzato operazioni simili, il che sarebbe contrario, di conseguenza, al principio di neutralità fiscale.
66 Pertanto, conformemente all’articolo 17 della sesta direttiva, ai fini della detrazione dell’IVA pagata a monte su servizi, occorre tener conto dell’uso effettivo dei beni e dei servizi acquistati dal soggetto passivo, e non di quello previsto da quest’ultimo.
67 Nella specie, come ricordato ai punti l7 e 18 della presente sentenza, dalla decisione di rinvio risulta che, nel corso del 2005, la ricorrente nel procedimento principale ha versato l’IVA per il pagamento alla BCP Investimento di una commissione per l’organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario di importo pari a EUR 150 milioni, al fine di finanziare i suoi investimenti nel settore del «triple play». Tuttavia, poiché tali progetti di investimento non si sono concretizzati, la ricorrente nel procedimento principale ha scelto, in seguito, di mettere tale importo a disposizione della sua società controllante, la Sonae SGPS, sotto forma di prestito.
68 Nei limiti in cui tale operazione di prestito, che rappresenta l’uso effettivo che è stato fatto dei servizi acquistati dalla ricorrente nel procedimento principale, figura tra le operazioni esenti in forza dell’articolo 13, B, lettera d), punto 1, della sesta direttiva, tale società non può essere autorizzata, conformemente all’articolo 17 di tale direttiva, a detrarre dall’imposta di cui è debitrice l’IVA pagata a monte sulla commissione versata alla BCP Investimento.
69 Orbene, come è stato ricordato al punto 17 della presente sentenza, secondo le informazioni fornite dalla Sonaecom in udienza, quest’ultima prevedeva di utilizzare il capitale ottenuto attraverso il prestito per acquisire quote sociali della Cabovisão e investire così nel nuovo segmento di attività denominato «triple play», e non per dotare le sue controllate di mezzi che consentissero loro di effettuare investimenti in tale settore, come risulta dalla decisione di rinvio. Tuttavia, anche supponendo che tale circostanza sia dimostrata, essa non incide sulla conclusione di cui al punto 68 della presente sentenza, dal momento che essa riguarda non l’uso effettivo dei servizi acquistati dalla ricorrente nel procedimento principale, ma unicamente quello previsto inizialmente dalla medesima.
70 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione neppure dall’argomento della ricorrente nel procedimento principale secondo il quale, sebbene non esista alcun nesso diretto tra i costi sostenuti per l’emissione del prestito obbligazionario e un’operazione soggetta ad imposta a valle, tali costi sarebbero detraibili come spese generali dell’impresa.
71 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, sussiste un nesso diretto e immediato tra i servizi acquistati a monte dalla ricorrente nel procedimento principale e un’operazione esente a valle, ossia la concessione di un prestito alla sua società controllante.
72 Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente non è autorizzata a detrarre l’IVA assolta a monte sulla commissione pagata a monte a un ente creditizio per l’organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario destinato ad effettuare investimenti in un settore determinato, qualora tali investimenti non abbiano alla fine avuto luogo e il capitale ottenuto mediante tale prestito sia stato integralmente versato alla società controllante del gruppo sotto forma di un prestito.
Sulle spese
73 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente è autorizzata a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull’acquisto di servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato realizzato ai fini dell’acquisizione di quote sociali in un’altra società, anche qualora tale acquisizione non abbia alla fine avuto luogo.
2) L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente non è autorizzata a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sulla commissione pagata a un ente creditizio per l’organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario destinato ad effettuare investimenti in un settore determinato, qualora tali investimenti non abbiano alla fine avuto luogo e il capitale ottenuto mediante tale prestito sia stato integralmente versato alla società controllante del gruppo sotto forma di un prestito.
Firme
* Lingua processuale: il portoghese.