Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
30 aprile 2020 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 10, paragrafo 2, primo e terzo comma, articolo 17, paragrafo 1, e articolo 18, paragrafo 2, primo comma – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 63, articolo 64, paragrafo 1, articolo 66, primo comma, lettere da a) a c), articolo 167 e articolo 179, primo comma – Prestazione di servizi effettuata prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea – Determinazione esatta del prezzo di tale prestazione avvenuta dopo l’adesione – Fattura relativa a detta prestazione emessa, e pagamento della stessa effettuato dopo l’adesione – Diniego del diritto a detrazione basato su tale fattura a motivo della prescrizione – Competenza della Corte»
Nella causa C-258/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria), con decisione del 7 marzo 2019, pervenuta in cancelleria il 27 marzo 2019, nel procedimento
EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft.
contro
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, M. Ilešič e C. Lycourgos, giudici;
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da L. Havas e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti,
vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1) (in prosieguo: la «sesta direttiva»), e della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft. (in prosieguo: l’«Eurovia») e il Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direzione dei ricorsi dell’Ufficio nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria»), in relazione alla legittimità di una decisione di quest’ultima che ha negato all’Eurovia, in applicazione della prescrizione, il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La sesta direttiva
3 L’articolo 10 della sesta direttiva disponeva quanto segue:
«1. Si considera:
a) fatto generatore dell’imposta il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l’esigibilità dell’imposta;
b) esigibilità dell’imposta [il] diritto che l’Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore, per il pagamento dell’imposta, anche se il pagamento può essere differito.
2. Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi. (...) le prestazioni di servizi che comportano successivi versamenti di acconti o pagamenti, si considerano effettuate all’atto della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti.
(...)
In deroga alle precedenti disposizioni, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l’imposta diventi esigibile:
– non oltre la data di emissione della fattura o del documento che ne fa le veci,
– al più tardi al momento dell’incasso del prezzo, ovvero,
– in caso di mancata o tardiva emissione della fattura o del documento che ne fa le veci, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell’imposta.
(...)».
4 L’articolo 17 di tale direttiva così prevedeva:
«1. Il diritto a [detrazione] nasce quando l’imposta [detraibile] diventa esigibile.
2. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a [detrarre] dall’imposta di cui è debitore:
a) l’[IVA] dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;
(...)».
5 L’articolo 18 di detta direttiva precisava quanto segue:
«1. Per poter esercitare il diritto a [detrazione], il soggetto passivo deve:
a) per la [detrazione] di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), essere in possesso di una fattura (...);
(...)
2. Il soggetto passivo opera la [detrazione] sottraendo dall’importo totale dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per un dato periodo fiscale l’ammontare dell’imposta per la quale, nello stesso periodo, è sorto e può essere esercitato in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 il diritto a [detrazione].
(...)».
Direttiva 2006/112
6 L’articolo 411, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 prevede, in particolare, che la sesta direttiva è abrogata. Conformemente al paragrafo 2 di tale articolo, i riferimenti alla sesta direttiva si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2006/112.
7 L’articolo 62 della direttiva 2006/112 riproduce, ai suoi punti 1 e 2, rispettivamente i punti a) e b) dell’articolo 10, paragrafo 1, della sesta direttiva. L’articolo 63 della direttiva 2006/112 riprende, in modo identico, il testo del paragrafo 2, primo comma, prima frase, di tale articolo 10, mentre l’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 riprende, senza modifiche sostanziali, quello della seconda frase di tale primo comma, e l’articolo 66 della direttiva 2006/112 contiene, in sostanza, al suo primo comma, lettere da a) a c), le stesse precisazioni che figuravano all’articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, trattini dal primo al terzo, della sesta direttiva.
8 L’articolo 167 della direttiva 2006/112 riproduce, in modo identico, il testo dell’articolo 17, paragrafo 1, della sesta direttiva e l’articolo 168 della direttiva 2006/112 corrisponde, in sostanza, al paragrafo 2, lettera a), di tale articolo 17.
9 L’articolo 178 e l’articolo 179, primo comma, della direttiva 2006/112 riprendono, in sostanza, le disposizioni, rispettivamente, dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, della sesta direttiva.
Diritto ungherese
10 L’az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (legge n. LXXIV del 1992 relativa all’imposta sul valore aggiunto) [Magyar Közlöny 1992/128 (XII. 19.)], nella versione applicabile quando la prestazione di servizi di cui trattasi nel procedimento principale è stata effettuata (in prosieguo: la «precedente legge sull’IVA»), prevedeva, al suo articolo 16:
«(1) L’imposta diventa esigibile, nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi – fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 – all’atto dell’esecuzione o dell’esecuzione parziale [(...) l’“esecuzione”].
(2) Salvo disposizione contraria della presente legge, la determinazione dell’atto dell’esecuzione è soggetta alle disposizioni del codice civile».
11 L’articolo 32 della precedente legge sull’IVA disponeva quanto segue:
«(1) Il soggetto passivo ai sensi dell’articolo 34 ha il diritto di detrarre dall’imposta che è tenuto a versare:
a) l’importo dell’imposta che è stata posta a suo carico in occasione di cessioni di beni o di prestazioni di servizi da un altro soggetto passivo – incluso, in caso di trasformazione societaria, il predecessore legale di questo – o da un soggetto passivo che rientra nell’ambito di applicazione della legge relativa all’imposta sulle società semplificata; (...)»
12 Ai sensi dell’articolo 35 della precedente legge sull’IVA:
«(1) Il diritto a detrazione – salva contraria disposizione del codice tributario – può essere esercitato solo se si dispone di documenti facenti fede che attestino l’importo dell’imposta contabilizzata a monte. Sono da considerare tali:
a) le fatture e le fatture semplificate [in caso di applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e g)]; (...)».
13 L’az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (legge n. CXXVII del 2007 relativa all’imposta sul valore aggiunto) [Magyar Közlöny 2007/155 (XI. 16.)], nella versione applicabile alla data di emissione della fattura di cui trattasi nel procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’IVA»), prevedeva, al suo articolo 55, paragrafo 1, che «[l]’obbligo di pagare l’imposta sorge al verificarsi del fatto mediante cui è effettuata l’operazione imponibile (in prosieguo: l’“esecuzione”)».
14 L’articolo 119, paragrafo 1, della legge sull’IVA stabiliva che, «[i]l diritto a detrazione dell’imposta sorge – salvo disposizioni contrarie di legge – nel momento in cui si deve liquidare l’imposta dovuta corrispondente all’imposta a monte (articolo 120)».
15 Ai sensi dell’articolo 120 della legge sull’IVA:
«Nella misura in cui il soggetto passivo – agendo in quanto tale— utilizzi o sfrutti in altro modo i beni o i servizi per effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette a imposta, ha il diritto di detrarre dall’imposta di cui è debitore l’imposta che:
a) gli sia stata addebitata da un altro soggetto passivo – incluse le persone o gli organismi soggetti all’imposta semplificata sulle società – in occasione dell’acquisto dei beni o dell’utilizzo dei servizi; (...)».
16 L’articolo 127 della legge sull’IVA disponeva quanto segue:
«(1) L’esercizio del diritto a detrazione è subordinato all’obbligo sostanziale che il soggetto passivo disponga personalmente di:
a) nel caso di cui all’articolo 120, lettera a), una fattura emessa a suo nome che comprovi la realizzazione dell’operazione; (...)».
17 L’az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (legge n. XCII del 2003 recante il codice di procedura tributaria) [Magyar Közlöny 2003/131 (XI. 14.)] all’articolo 164 prevede quanto segue:
«(1) Il diritto di liquidare l’imposta si prescrive con il decorso di cinque anni dall’ultimo giorno dell’anno civile in cui doveva essere presentata la dichiarazione dell’imposta o in cui, in assenza di dichiarazione, doveva essere pagata l’imposta. Il diritto ad aiuti pubblici e al rimborso degli importi versati in eccedenza si prescrive – salvo disposizione contraria della presente legge – con il decorso di cinque anni dall’ultimo giorno dell’anno in cui è sorto il diritto a tale pretesa».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18 Il 12 novembre 1996 e il 17 settembre 1997 l’Eurovia ha concluso alcuni contratti d’opera con una società commerciale (in prosieguo: l’«imprenditore») aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori relativi a reti di telecomunicazioni aeree. Poiché è sorta una controversia tra l’Eurovia e l’imprenditore in merito all’importo del prezzo, l’Eurovia ha versato a quest’ultimo soltanto una parte di tale importo.
19 L’imprenditore ha avviato quindi un procedimento contenzioso, sfociato in una decisione del Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest-Capitale, Ungheria), del 17 settembre 2004, che ha condannato l’Eurovia al pagamento di 19 703 394 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 59 000), maggiorati di interessi, confermata da una sentenza del Legfelsőbb Bíróság (Corte suprema, Ungheria), del 5 ottobre 2010. L’Eurovia ha versato tale somma in esito a un procedimento di esecuzione.
20 Il 15 giugno 2011, su richiesta dell’Eurovia, l’imprenditore ha emesso una fattura che riportava il 6 giugno 2011 come data di esecuzione dell’operazione di cui trattasi nel procedimento principale. Nella sua dichiarazione relativa al secondo trimestre del 2011, l’Eurovia, sulla base di tale fattura, ha portato in detrazione un importo dell’IVA di HUF 3 940 679 (circa EUR 11 800).
21 Avendo effettuato una verifica preliminare al pagamento, l’amministrazione tributaria ha constatato che l’Eurovia aveva indebitamente proceduto a tale detrazione e le ha inflitto una sanzione tributaria di HUF 394 000 (circa EUR 1 200). Secondo tale amministrazione, in forza dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 16, paragrafo 15, della precedente legge sull’IVA, il dies a quo del termine di prescrizione era il 31 dicembre 2004, di modo che il diritto al rimborso dell’IVA versata a monte si era estinto il 31 dicembre 2009.
22 In esito al ricorso contenzioso proposto dall’Eurovia avverso tale decisione, quest’ultima è stata annullata dalla Kúria (già il Legfelsőbb Bíróság) (Corte suprema, Ungheria), con una decisione resa nel 2014, con la motivazione che l’articolo 16, paragrafo 15, della precedente legge sull’IVA non era applicabile e che la data di esecuzione dell’operazione di cui trattasi nel procedimento principale doveva essere determinata in applicazione delle disposizioni generali della legge.
23 Nell’ambito di un nuovo procedimento, l’amministrazione tributaria, basandosi sulla decisione del Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest-Capitale), del 17 settembre 2004, ha fissato la data di esecuzione dell’operazione di cui trattasi nel procedimento principale al 16 novembre 1998 e ha contestato il diritto a detrazione dell’IVA, a motivo della sua prescrizione, in quanto la precedente legge sull’IVA ricollegava la data in cui il diritto a detrazione dell’imposta sorge alla data in cui tale imposta diviene esigibile presso il fornitore. Poiché l’esecuzione dell’operazione di cui trattasi nel procedimento principale ha effettivamente avuto luogo il 16 novembre 1998, la fattura emessa dall’imprenditore conterrebbe una data errata, in quanto la nozione di «esecuzione» di un’operazione non riguarda la data del suo pagamento, bensì quella della sua realizzazione concreta.
24 L’Eurovia ha proposto ricorso avverso tale nuova decisione, facendo valere, in particolare, che il diritto a detrazione dell’IVA non sorge fintantoché non è stata emessa una fattura. Tale ricorso è stato respinto in primo grado, con la motivazione, in particolare, che era pacifico che l’imprenditore aveva adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dei contratti conclusi con l’Eurovia a partire dal 1998 e che l’amministrazione tributaria aveva, di conseguenza, giustamente considerato prescritto il diritto a detrazione dell’IVA.
25 L’Eurovia ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, la Kúria (Corte suprema), facendo valere in particolare che, in assenza di fattura, essa non era in grado di far valere il proprio diritto a detrazione dell’IVA, che infatti, finché le condizioni di esercizio di tale diritto a detrazione non erano soddisfatte, il termine di prescrizione non decorreva e che era l’incertezza in relazione all’importo del credito ad aver impedito l’esecuzione dell’obbligo di fatturazione. L’amministrazione tributaria chiede il rigetto del ricorso.
26 Il giudice del rinvio si chiede se, in caso di controversia tra le parti vertente sulla fatturazione del prezzo di un servizio, qualora tale prezzo sia stato determinato da una decisione giudiziaria e la fattura sia stata emessa soltanto dopo il pagamento effettivo dello stesso, sia possibile non tener conto della norma contenuta nella sesta direttiva e nella direttiva 2006/112, relativa all’esecuzione dell’operazione di cui trattasi e all’assoggettamento a imposta di quest’ultima, e se sia possibile disapplicare la normativa nazionale in materia di prescrizione del diritto a detrazione dell’IVA.
27 Nel caso di specie, a motivo della controversia tra le parti, la fattura è stata emessa solo nel 2011. Tale giudice ritiene quindi che, per l’Eurovia, il diritto a detrazione dell’IVA sia potuto sorgere solo in quel momento e che il termine applicabile per l’esercizio di tale diritto a detrazione dovrebbe essere calcolato a partire dal momento in cui l’importo dell’IVA di cui trattasi nel procedimento principale è stato versato all’Erario e in cui la fattura è stata emessa. La posizione dell’amministrazione tributaria le appare contraria al principio di neutralità dell’IVA, giacché l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA è negato a causa di un’interpretazione restrittiva di ciò che costituisce la data di esecuzione di un’operazione, senza che siano prese in considerazione le peculiarità della presente causa.
28 Esso si chiede altresì se il fatto che l’Eurovia non abbia adempiuto spontaneamente il suo obbligo di pagamento, circostanza che ha ritardato l’emissione della fattura, possa incidere sull’esercizio del suo diritto a detrazione dell’IVA.
29 In tali circostanze, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia contraria al principio di neutralità fiscale e alle condizioni formali del diritto a detrazione dell’IVA la prassi di uno Stato membro che, ai fini dell’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta, tiene conto solo del momento in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta, senza considerare che la portata dell’adempimento è stata oggetto di controversia civile tra le parti, la quale è stata risolta in via giudiziale, e che la fattura non è stata emessa fino alla pronuncia della decisione definitiva.
2) In caso di risposta affermativa, se sia possibile eludere il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA, fissato dalla normativa dello Stato membro a cinque anni a decorrere dal momento in cui è stata realizzata la prestazione di servizi.
3) In caso di risposta affermativa, se pregiudichi l’esercizio del diritto a detrazione [dell’IVA] il comportamento del destinatario della fattura nel presente procedimento, consistente nel mancato versamento del corrispettivo del committente stabilito mediante sentenza definitiva fino al procedimento di esecuzione avviato dal committente, motivo per cui la fattura è stata emessa solo dopo la scadenza del termine di prescrizione».
Sulla competenza della Corte
30 Secondo una costante giurisprudenza, la Corte è competente ad interpretare il diritto dell’Unione soltanto per quanto attiene alla sua applicazione in uno Stato membro, a decorrere dalla data di adesione di quest’ultimo all’Unione europea (sentenze del 10 gennaio 2006, Ynos, C-302/04, EU:C:2006:9, punto 36, nonché del 27 giugno 2018, Varna Holideis, C-364/17, EU:C:2018:500, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
31 Ne consegue, in particolare, che la Corte non è competente a pronunciarsi sull’interpretazione delle direttive dell’Unione in materia di IVA quando il periodo di riscossione dell’imposta in questione precede la data di adesione dello Stato membro interessato all’Unione (sentenza del 27 giugno 2018, Varna Holideis, C-364/17, EU:C:2018:500, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
32 Secondo la decisione di rinvio, la prestazione di servizi rispetto alla quale il diritto a detrazione dell’IVA di cui trattasi nel procedimento principale è stato esercitato è stata effettuata il 16 novembre 1998, ossia prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione, il 1º maggio 2004.
33 A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, prima frase, della sesta direttiva, e all’articolo 63 della direttiva 2006/112, il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi.
34 Pertanto, anche supponendo che la prestazione di servizi di cui trattasi nel procedimento principale sia stata disciplinata da norme come quelle previste dalla sesta direttiva, tale prestazione è avvenuta e l’IVA è divenuta esigibile prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione (v., per analogia, sentenza del 27 giugno 2018, Varna Holideis, C-364/17, EU:C:2018:500, punto 21).
35 A tale riguardo, occorre aggiungere, da un lato, che non risulta che detta prestazione abbia comportato versamenti di acconti o pagamenti successivi, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, della sesta direttiva o dell’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, che consentirebbero di ritenere che la medesima prestazione sia stata effettuata all’atto della scadenza del periodo cui si riferisce ciascun acconto o ciascun pagamento.
36 Vero è che dalla decisione di rinvio risulta che l’Eurovia ha inizialmente versato soltanto una parte del prezzo dovuto per la prestazione di cui trattasi nel procedimento principale e che solo dopo che l’importo totale dovuto a titolo di quest’ultima è stato definitivamente fissato per via giudiziaria, nel corso del 2010, l’Eurovia ha versato la totalità di tale prezzo. Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che la controversia principale non richiede di risolvere la questione se siffatte circostanze possano rientrare nell’ambito di applicazione di tali disposizioni, bensì verte sulla questione se l’amministrazione tributaria fosse legittimata a ritenere che il termine di prescrizione del diritto, per l’Eurovia, di detrarre l’IVA pagata a titolo di tale prestazione potesse iniziare a decorrere prima che la fattura ad essa relativa fosse emessa.
37 Di conseguenza, il fatto che l’Eurovia abbia versato la totalità del prezzo dovuto per la prestazione di servizi di cui trattasi nel procedimento principale solo nel corso del 2011 è irrilevante ai fini della constatazione effettuata al punto 34 della presente sentenza.
38 Dall’altro lato, dalla decisione di rinvio non risulta che sia in discussione nel procedimento principale una situazione, come quella di cui all’articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, trattini dal primo al terzo, della sesta direttiva nonché all’articolo 66, primo comma, lettere da a) a c), della direttiva 2006/112, in cui l’esigibilità dell’imposta si baserebbe sull’emissione di una fattura, sull’incasso del prezzo o sulla scadenza di un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell’imposta, conformemente a una disposizione di diritto nazionale che sarebbe stata adottata sulla base di una di tali disposizioni.
39 Per quanto riguarda il diritto a detrazione dell’IVA previsto dalla sesta direttiva nonché dalla direttiva 2006/112, quest’ultimo, sul piano sia sostanziale che temporale, è direttamente collegato all’esigibilità dell’IVA dovuta o assolta per i beni e servizi a monte (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2018, Varna Holideis, C-364/17, EU:C:2018:500, punto 22).
40 Infatti, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o assolta per i beni acquistati e i servizi loro prestati costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione. Come ripetutamente sottolineato dalla Corte, il diritto a detrazione previsto agli articoli da 17 a 20 della sesta direttiva e che è ora previsto agli articoli 167 e seguenti della direttiva 2006/112 costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. In particolare, tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte (v. sentenze del 29 luglio 2010, Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski, C-188/09, EU:C:2010:454, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 27 giugno 2018, Varna Holideis, C-364/17, EU:C:2018:500, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
41 Orbene, come prevedevano l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, della sesta direttiva, la cui sostanza è stata ripresa all’articolo 167 e all’articolo 179, primo comma, della direttiva 2006/112, il diritto a detrazione dell’IVA si esercita, in linea di principio, nel corso dello stesso periodo in cui tale diritto è sorto, ossia nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2008, Ecotrade, C-95/07 e C-96/07, EU:C:2008:267, punto 41, nonché del 27 giugno 2018, Varna Holideis, C-364/17, EU:C:2018:500, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
42 Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 30 e 31 della presente sentenza, la Corte non è competente a rispondere alle questioni sollevate, nei limiti in cui esse riguardano l’esercizio del diritto a detrazione relativo a una prestazione di servizi effettuata prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione (v., per analogia, sentenza del 27 giugno 2018, Varna Holideis, C-364/17, EU:C:2018:500, punto 25).
43 Peraltro, la Corte ha già statuito che la semplice esistenza di un qualsiasi elemento posteriore alla data dell’adesione dello Stato membro interessato all’Unione, che si ricollega alle circostanze precedenti tale data e che ne è una conseguenza, non è sufficiente per attribuire la competenza alla Corte a pronunciarsi in merito alle questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione di una direttiva (sentenza del 27 giugno 2018, Varna Holideis, C-364/17, EU:C:2018:500, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
44 Pertanto, il fatto che il prezzo esatto dovuto per la prestazione di servizi di cui trattasi nel procedimento principale sia stato determinato soltanto dopo la data di adesione dell’Ungheria all’Unione e che, di conseguenza, soltanto dopo tale data sia stata versata la totalità di detto prezzo e la fattura relativa a tale prestazione sia stata emessa, sulla base della quale il diritto a detrazione di cui trattasi nel procedimento principale è stato esercitato, non può, nelle circostanze del caso di specie, avere l’effetto di attribuire alla Corte la competenza ad interpretare la settima direttiva o la direttiva 2006/112, poiché tutti questi fatti si ricollegano indissolubilmente a una prestazione di servizi la quale è pacifico che sia stata effettuata prima di tale adesione (v., per analogia, sentenza del 27 giugno 2018, Varna Holideis, C-364/17, EU:C:2018:500, punto 31).
45 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la Corte non è competente a rispondere alle questioni sollevate dalla Kúria (Corte suprema).
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni sollevate dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria).
Firme
* Lingua processuale: l’ungherese.