Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – PORR Építési Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-292/19) 1
(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Base imponibile – Riduzione – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Principio di neutralità fiscale – Credito divenuto irrecuperabile a seguito di una procedura di fallimento)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: PORR Építési Kft.
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositivo
L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve consentire la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto qualora il soggetto passivo possa dimostrare che il credito che esso vanta nei confronti del debitore abbia carattere definitivamente irrecuperabile, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, poiché tale situazione non costituisce un caso di non pagamento che può rientrare nella deroga all’obbligo di riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo.
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1 GU C 220 dell’1.7.2019.