Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
29 aprile 2021 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito – Redditi da capitale – Rendimenti distribuiti da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) residente, avente forma contrattuale – Rendimenti distribuiti da un OICVM stabilito in un altro Stato membro e avente forma statutaria – Differenza di trattamento – Articolo 65 TFUE – Situazioni oggettivamente comparabili»
Nella causa C-480/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con decisione del 19 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 24 giugno 2019, nel procedimento promosso da
E
con l’intervento di:
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, A. Kumin, T. von Danwitz, P.G. Xuereb (relatore) e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: G. Hogan
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per E, da A. Leppänen, varatuomari;
– per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da W. Roels e I. Koskinen, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 novembre 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE.
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di un procedimento avviato da E in relazione alla decisione del 10 novembre 2017 della keskusverolautakunta (commissione tributaria centrale, Finlandia), con la quale quest’ultima ha ritenuto che i rendimenti corrisposti ad E da una società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese dovessero essere tassati in Finlandia come redditi da lavoro.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi del considerando 4 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009, L 302, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva OICVM»), tale direttiva ha lo scopo di prevedere norme minime comuni per quanto riguarda l’autorizzazione, la vigilanza, la struttura e l’attività degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stabiliti negli Stati membri, nonché le informazioni che sono tenuti a pubblicare.
4 Il considerando 83 della direttiva OICVM così recita:
«La presente direttiva non dovrebbe influire sulle norme nazionali in materia fiscale, inclusi gli accordi che gli Stati membri possono applicare per garantire la conformità a tali norme sul loro territorio».
5 L’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva prevede quanto segue:
«1. La presente direttiva si applica agli [OICVM] stabiliti sul territorio degli Stati membri.
2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 3, si intendono per OICVM gli organismi:
a) il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all’articolo 50, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e
b) le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto.
Gli Stati membri possono consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti di investimento.
3. Conformemente al diritto nazionale, gli organismi di cui al paragrafo 2 possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di “trust” (“unit trust”) oppure la forma statutaria (società di investimento).
(...)».
6 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65 e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU 2011, L 174, pag. 1), per fondi di investimento alternativi si intendono:
«gli organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che:
i) raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori; e
ii) non necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva [OICVM]».
Diritto finlandese
7 L’articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, del capo 1, del sijoitusrahastolaki (48/1999) [legge sui fondi di investimento (48/1999)], del 29 gennaio 1999, è così formulato:
«Ai fini della presente legge, si intende per:
1) attività di investimento, la raccolta presso il pubblico di capitali destinati all’investimento collettivo e l’investimento di tali capitali principalmente in strumenti finanziari, beni immobili, diritti su beni immobili o altri investimenti, nonché la gestione di fondi di investimento, di fondi di investimento speciali e la commercializzazione di quote di fondi (...);
2) fondi di investimento, i capitali raccolti nell’ambito di un’attività di investimento collettivo e investiti conformemente alle disposizioni vigenti in Finlandia e al capo 11, nonché gli obblighi che ne derivano (...)».
8 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del capo 1, di tale legge, per «organismo d’investimento collettivo» si intende un organismo che esercita un’attività di investimento collettivo autorizzata in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) diverso dalla Repubblica di Finlandia e che, secondo il diritto del suo Stato membro d’origine, soddisfa le condizioni della direttiva OICVM.
9 L’articolo 3, intitolato «Organismi», del tuloverolaki (1535/1992) [legge sull’imposta sul reddito (1535/1992); in prosieguo: la «legge sull’imposta sul reddito»], del 30 dicembre 1992, è così formulato:
«Ai sensi della presente legge, per organismi si intendono:
(...)
4) le società per azioni, le cooperative, le casse di risparmio, i fondi di investimento, le università, le società di assicurazione a forma mutualistica, i depositi di stoccaggio di cereali, le associazioni senza scopo di lucro o le associazioni economiche, le fondazioni e gli enti;
(...)».
10 L’articolo 20, primo comma, punto 2, della legge sull’imposta sul reddito, intitolato «Organismi esenti dall’imposta sul reddito», prevede un’esenzione fiscale dei fondi di investimento dall’imposta sul reddito.
11 L’articolo 32 di tale legge, intitolato «Redditi da capitale», così recita:
«Costituiscono redditi da capitale, imponibili secondo le modalità di seguito specificate, i rendimenti patrimoniali, le plusvalenze patrimoniali e altri redditi analoghi da cui si possa dedurre la natura patrimoniale del loro conseguimento. Costituiscono redditi da capitale, inter alia, gli interessi, i dividendi ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 33a a 33d, i redditi da locazione, le partecipazioni agli utili, i rendimenti da assicurazioni sulla vita, i redditi da capitale derivanti dalla silvicoltura, i redditi derivanti da beni immobili o le plusvalenze. Costituiscono redditi da capitale anche la quota di reddito da capitale relativa agli utili distribuiti da una società, la quota di redditi dell’azionista di un gruppo e i redditi derivanti dall’allevamento di renne».
12 L’articolo 33a di tale legge, intitolato «Dividendi distribuiti da una società quotata in borsa», così dispone:
«I dividendi distribuiti da una società quotata costituiscono, per l’85%, redditi da capitale e, per il 15%, redditi non imponibili.
Costituiscono dividendi provenienti da una società quotata i dividendi provenienti da una società le cui azioni sono oggetto, nel momento in cui quest’ultima decide di distribuire i dividendi:
1) di una negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi del laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (748/2012) [legge sulla negoziazione di strumenti finanziari (748/2012)];
2) di una negoziazione su un altro mercato regolamentato e controllato da un’autorità pubblica al di fuori del [SEE]; oppure
3) di una negoziazione su una piattaforma di negoziazione multilaterale ai sensi della legge [(748/2012)], a condizione che l’azione sia stata negoziata su richiesta della società o con la sua approvazione.
La distribuzione, da parte di una società quotata, di attività ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del capo 13, dell’osakeyhtiölaki (624/2006) [legge sulle società per azioni (624/2006)], provenienti da una riserva di fondi propri disponibili, è considerata un dividendo ed è soggetta alle disposizioni del presente articolo».
13 Ai sensi dell’articolo 33b della legge sull’imposta sul reddito, intitolato «Dividendi distribuiti da una società non quotata in borsa»:
«I dividendi distribuiti da una società non quotata costituiscono, per il 25%, redditi da capitale imponibili e, per il 75%, redditi da capitale non imponibili, nei limiti di un rendimento annuo dell’8% calcolato sulla base del valore nominale delle azioni nell’esercizio fiscale ai sensi del laki varojojen arvostamisesta verotuksessa annettu (1142/2005) [legge relativa alla valutazione del patrimonio ai fini fiscali (1142/2005)]. Qualora l’importo dei dividendi percepiti dal contribuente superi EUR 150 000, i dividendi costituiscono, per l’85%, redditi da capitale e, per il 15%, redditi non imponibili.
Per la parte eccedente il rendimento annuo di cui al paragrafo 1 supra, i dividendi costituiscono, per il 75%, redditi da lavoro e, per il 25%, redditi non imponibili.
Fatte salve le altre disposizioni relative alla tassazione dei dividendi previste dalla presente legge, i dividendi costituiscono reddito da lavoro se, in forza di una clausola statutaria, di una decisione dell’assemblea degli azionisti, di un patto tra azionisti o di qualsiasi altra convenzione, la loro distribuzione costituisce il corrispettivo di un conferimento sotto forma di attività lavorativa del beneficiario del dividendo o di una persona appartenente alla sua sfera di interessi. Il dividendo costituisce il reddito della persona che ha conferito l’attività lavorativa di cui trattasi.
(...)
La distribuzione, da parte di una società non quotata, di attività ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del capo 13, della legge (624/2006) che provengono da una riserva di fondi propri disponibili è considerata come un dividendo ed è soggetta alle disposizioni del presente articolo (...)».
14 L’articolo 33c della legge sull’imposta sul reddito, intitolato «Dividendi distribuiti da organismi stranieri», enuncia quanto segue:
«I dividendi distribuiti da un organismo straniero costituiscono redditi imponibili ai sensi degli articoli 33a e 33b della presente legge, se tale organismo è una società ai sensi dell’articolo 2 della [direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2011, L 345, pag. 8), come modificata dalla direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell’8 luglio 2014 (GU 2014, L 219, pag. 40)] (...).
I dividendi distribuiti da un organismo straniero diverso non contemplato nel paragrafo 1 supra costituiscono redditi imponibili ai sensi degli articoli 33a e 33b di detta legge, se tale organismo è tenuto, senza possibilità di opzioni ed esenzioni, a pagare un’imposta pari ad almeno il 10% sugli utili realizzati per i quali vengono distribuiti dividendi e se:
1) l’organismo ai sensi della legislazione tributaria di uno Stato membro del SEE ha sede in tale Stato ed esso non ha sede in uno Stato non appartenente al SEE in base a una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione; oppure
2) tra lo Stato in cui ha sede l’organismo e la Repubblica di Finlandia è in vigore, nell’esercizio fiscale in questione, una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione che si applica ai dividendi distribuiti da tale organismo.
I dividendi distribuiti da un organismo straniero non contemplato nei paragrafi 1 e 2 costituiscono redditi da lavoro integralmente imponibili.
(...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15 E è una persona fisica residente in Finlandia che ha investito in un comparto di una SICAV di diritto lussemburghese, costituente un OICVM avente «forma statutaria (società di investimento)» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva OICVM. Gli investimenti di E riguardano la cosiddetta partecipazione agli utili, in base alla quale i rendimenti realizzati sono distribuiti annualmente da tale SICAV agli investitori.
16 Il 20 giugno 2017, E ha chiesto alla commissione tributaria centrale di pronunciarsi in via preliminare sul trattamento fiscale dei rendimenti che sarebbero stati distribuiti in suo favore dalla SICAV lussemburghese in questione.
17 In tale domanda, E ha sostenuto che una SICAV di diritto lussemburghese dovrebbe essere trattata come un fondo di investimento di diritto finlandese, vale a dire un OICVM avente «forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione)», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva OICVM. A suo parere, i rendimenti distribuiti da tale SICAV dovevano quindi essere tassati allo stesso modo di quelli distribuiti dai fondi di investimento di diritto finlandese, vale a dire come reddito da capitale, ai sensi dell’articolo 32 della legge sull’imposta sul reddito. A questo proposito, E ha sottolineato, tra l’altro, che la SICAV di diritto lussemburghese in questione svolgeva un’attività simile a quella dei fondi di investimento di diritto finlandese e che la gestione di detta SICAV corrispondeva a quella di detti fondi.
18 Nella sua decisione preliminare definitiva del 10 novembre 2017, la commissione tributaria centrale ha affermato che, secondo la giurisprudenza nazionale, ai fini della decisione sulla tassazione applicabile in Finlandia sui redditi provenienti da un operatore stabilito in un altro Stato, occorreva tener conto delle caratteristiche funzionali e giuridiche dell’operatore rispetto ad operatori finlandesi comparabili.
19 La commissione tributaria centrale ha ritenuto che la SICAV presentasse le caratteristiche funzionali di un fondo di investimento finlandese, ma che caratteristiche funzionali generali simili si potessero trovare, per esempio, nell’investimento collettivo sotto forma di società per azioni. La commissione tributaria centrale ha considerato che la SICAV lussemburghese in questione, in particolare per la sua forma giuridica, era oggettivamente assimilabile a una società per azioni finlandese che svolge attività di investimento.
20 Secondo tale commissione, i rendimenti distribuiti da detta SICAV devono quindi essere considerati come un dividendo e tassati come redditi da lavoro ai sensi dell’articolo 33c, paragrafo 3, della legge sull’imposta sul reddito.
21 E ha quindi adito il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con un ricorso diretto all’annullamento della decisione della commissione tributaria centrale. Dinanzi a tale giudice, E sostiene che la tassazione come redditi da lavoro dei rendimenti distribuiti dalla SICAV di diritto lussemburghese in questione, conformemente al suddetto articolo 33c, paragrafo 3, è più gravosa della tassazione come redditi da capitale dei rendimenti distribuiti da un fondo di investimento di diritto finlandese e che, pertanto, essa è contraria alla libera circolazione dei capitali sancita dall’articolo 63 TFUE.
22 Il giudice del rinvio espone che l’imposta sul reddito da versare per i redditi da lavoro può superare il 50%, mentre per i redditi da capitale è soltanto del 30% o del 34% quando l’importo da tassare supera l’importo di EUR 30 000. Esso aggiunge che, al fine di determinare, ai sensi della legge sull’imposta sul reddito, la natura del reddito costituito dai rendimenti in questione è necessario decidere a quale organismo finlandese debba essere assimilata la SICAV, verificando che un’interpretazione basata sulla forma giuridica dell’organismo, come quella della commissione tributaria centrale, non sia contraria agli articoli 63 e 65 del TFUE, e chiede, in particolare, se OICVM aventi una forma giuridica diversa, costituiti conformemente alla direttiva OICVM, debbano essere assimilati tra loro ai fini della tassazione dei rendimenti percepiti dagli investitori.
23 Ciò premesso, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 63 e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione [delle disposizioni nazionali] secondo cui i redditi che percepisce una persona fisica residente in Finlandia da un [OICVM] avente sede in un altro Stato membro, costituito in forma statutaria ai sensi della direttiva [OICVM] (...) non sono equiparati, ai fini della tassazione, ai redditi che tale persona percepisce da un fondo di investimenti finlandese costituito in forma contrattuale ai sensi della medesima direttiva (...) in quanto la forma giuridica del[l’OICVM] avente sede nell’altro Stato membro non corrisponde alla struttura giuridica del fondo di investimento nazionale».
Sulla questione pregiudiziale
24 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 63 e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una prassi fiscale di uno Stato membro in base alla quale, ai fini della tassazione dei redditi di una persona fisica residente in tale Stato membro, i rendimenti corrisposti da un OICVM avente forma statutaria stabilito in un altro Stato membro non sono trattati allo stesso modo dei rendimenti corrisposti dagli OICVM stabiliti nel primo Stato membro, per il fatto che questi ultimi non rivestono la stessa forma giuridica.
25 Secondo la giurisprudenza della Corte, gli Stati membri devono esercitare la propria competenza in materia di fiscalità diretta nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2019, Austria/Germania, C-591/17, EU:C:2019:504, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
26 L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta in maniera generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri (sentenza del 16 settembre 2020, Romenergo e Aris Capital, C-339/19, EU:C:2020:709, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Le misure vietate da tale disposizione, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dall’effettuarne in altri Stati (sentenza del 30 aprile 2020, Société Générale, C-565/18, EU:C:2020:318, punto 22).
27 In particolare, una differenza di trattamento, quando dà luogo a un trattamento meno favorevole dei redditi di un residente di uno Stato membro che hanno origine in un altro Stato membro, rispetto al trattamento dei redditi che hanno origine nel primo Stato membro, ha l’effetto di dissuadere un siffatto residente dall’investire i suoi capitali in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 10 febbraio 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C-436/08 e C-437/08, EU:C:2011:61, punto 80; del 24 novembre 2016, SECIL, C-464/14, EU:C:2016:896, punto 50, e del 20 settembre 2018, EV, C-685/16, EU:C:2018:743, punto 63).
28 Ciò premesso, a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l’articolo 63 TFUE non pregiudica tuttavia il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale.
29 Tale disposizione, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva. Pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato FUE. Infatti, la deroga prevista all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE subisce essa stessa una limitazione per effetto dell’articolo 65, paragrafo 3, TFUE, il quale stabilisce che le disposizioni nazionali di cui al precedente paragrafo 1 «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63 [TFUE]» (sentenza del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C-480/16, EU:C:2018:480, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
30 La Corte ha altresì statuito che occorre pertanto distinguere le differenze di trattamento consentite dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE dalle discriminazioni vietate dall’articolo 65, paragrafo 3, TFUE. Orbene, affinché una normativa tributaria nazionale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento che ne risulta riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili, o sia giustificata da un motivo imperativo d’interesse generale (sentenza del 30 aprile 2020, Société Générale, C-565/18, EU:C:2020:318, punto 24).
31 È quindi necessario esaminare, in primo luogo, l’esistenza di una differenza di trattamento, in secondo luogo, se le situazioni siano comparabili e, se del caso, in terzo luogo, se il trattamento differenziato possa essere giustificato.
Sull’esistenza di una differenza di trattamento
32 Dalla decisione di rinvio risulta che la questione pregiudiziale è sollevata nell’ambito di una controversia relativa alla tassazione dei rendimenti corrisposti ad E da una SICAV di diritto lussemburghese, vale a dire un OICVM avente forma statutaria, ai sensi della direttiva OICVM. Orbene, in Finlandia, gli OICVM rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva OICVM hanno forma contrattuale e non possono rivestire una forma statutaria.
33 E ritiene che i rendimenti corrisposti da una SICAV dovrebbero essere tassati come i rendimenti corrisposti da un OICVM di diritto finlandese avente forma contrattuale. Secondo la commissione tributaria centrale, invece, nella misura in cui una SICAV, costituente un OICVM avente forma statutaria, è assimilabile a una società per azioni stabilita in Finlandia, i rendimenti corrisposti da quest’ultima dovrebbero essere trattati come i dividendi distribuiti da tali società.
34 Occorre quindi verificare, in primo luogo, se, riservando ai rendimenti corrisposti dalla SICAV di diritto lussemburghese di cui al procedimento principale un trattamento diverso da quello riservato ai rendimenti corrisposti da un OICVM di diritto finlandese, i primi siano oggetto di un trattamento fiscale meno favorevole.
35 Ai sensi dell’articolo 32 della legge sull’imposta sul reddito, i redditi da capitale comprendono i rendimenti patrimoniali, le plusvalenze patrimoniali e altri redditi analoghi da cui si possa dedurre la natura patrimoniale del loro conseguimento. Tra gli esempi di redditi da capitale esplicitamente elencati dal legislatore finlandese in tale articolo 32 figurano sia le partecipazioni agli utili corrisposte dagli OICVM sia i dividendi distribuiti dalle società per azioni. Secondo le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, i redditi da capitale sono in linea di principio tassati al 30% per la parte di tali redditi fino a EUR 30 000 e al 34% per la parte di tali redditi che supera tale importo.
36 Orbene, se le partecipazioni agli utili corrisposte dagli OICVM di diritto finlandese sono soggette ad imposizione a livello del beneficiario, in quanto redditi da capitale, i rendimenti corrisposti da una SICAV di diritto lussemburghese sono trattati come dividendi distribuiti da un organismo stabilito in uno Stato diverso dalla Repubblica di Finlandia, ai sensi dell’articolo 33c della legge sull’imposta sul reddito e sono tassati, in forza del paragrafo 3, in quanto redditi da lavoro, mediante un’aliquota progressiva che può ammontare fino al 50%.
37 Una siffatta differenza di trattamento può condurre a un trattamento meno favorevole dei rendimenti distribuiti da una SICAV di diritto lussemburghese rispetto al trattamento dei rendimenti distribuiti da OICVM di diritto finlandese.
38 In secondo luogo, occorre considerare che il trattamento fiscale riservato ai rendimenti corrisposti ad E dalla SICAV di diritto lussemburghese di cui al procedimento principale non è neppure simile a quello riservato ai rendimenti corrisposti da fondi di investimento alternativi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61, che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva OICVM, e che rivestono la forma di una società per azioni. Come il governo finlandese ha precisato nella sua risposta scritta ai quesiti posti, tali fondi possono essere costituiti secondo il diritto finlandese.
39 Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che i redditi delle società per azioni stabilite in Finlandia sono soggetti a una doppia imposizione, una prima volta a livello della società, in quanto redditi delle società, e una seconda volta a livello del beneficiario, in quanto redditi da capitale. Al fine di attenuare gli effetti della doppia imposizione, le misure previste agli articoli 33a e 33b della legge sull’imposta sul reddito adeguano l’imposizione a livello del beneficiario, in particolare esentando una parte dei redditi dall’imposta sui redditi da capitale.
40 A tale riguardo, nella sua risposta ai quesiti posti dalla Corte, il governo finlandese precisa che, se una società per azioni esercitasse un’attività di investimento simile a quella dei fondi di investimento, non sarebbe esente dall’imposta ma sarebbe normalmente soggetta all’imposta sulle società, e i proventi da essa distribuiti sarebbero soggetti alle norme sulla tassazione dei dividendi, che si basano su una doppia imposizione parziale.
41 Orbene, come risulta dalla decisione di rinvio, ciò non avviene nel caso di una SICAV di diritto lussemburghese. Infatti, da tale decisione risulta che, secondo la commissione tributaria centrale, detta SICAV costituisce, ai fini dell’applicazione dell’articolo 33c della legge sull’imposta sul reddito, un organismo che non è contemplato dalla direttiva 2011/96, come modificata, che ha sede in uno Stato membro del SEE diverso dalla Repubblica di Finlandia, che è soggetto ad una convenzione al fine di evitare una doppia imposizione e che non è tenuto a versare un’imposta con un’aliquota minima del 10% sui redditi da esso realizzati. Pertanto, le misure a livello nazionale dirette ad attenuare la doppia imposizione non si applicano ai rendimenti corrisposti da detto organismo.
42 In tali circostanze, si deve considerare che i rendimenti corrisposti dalla SICAV di diritto lussemburghese di cui al procedimento principale a un beneficiario residente in Finlandia sono oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto ai rendimenti corrisposti tanto dalle società per azioni quanto dagli OICVM di diritto finlandese aventi forma contrattuale.
43 La suddetta differenza di trattamento ha l’effetto di dissuadere i residenti finlandesi dall’effettuare investimenti in Stati membri diversi dalla Repubblica di Finlandia e, in tal modo, di limitare la libera circolazione dei capitali.
Sulla sussistenza di situazioni oggettivamente comparabili
44 Come emerge dalla giurisprudenza citata ai punti 29 e 30 della presente sentenza, tale differenza di trattamento può essere ammessa solo se riguarda situazioni che non sono oggettivamente comparabili.
45 Occorre constatare che la SICAV di diritto lussemburghese di cui al procedimento principale e un OICVM di diritto finlandese sono due tipi di OICVM ai sensi della direttiva OICVM.
46 Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva OICVM, il loro oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide, il loro funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e le loro quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi.
47 Tuttavia, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, la qualificazione giuridica attribuita a determinate situazioni ai fini del diritto commerciale non si trasferisce necessariamente ai fini tributari. Occorre quindi rilevare, al pari del governo finlandese, che il solo fatto che gli OICVM residenti e non residenti siano OICVM, ai sensi della direttiva OICVM, non è determinante per stabilire la comparabilità delle situazioni di cui trattasi.
48 Infatti, da un lato, tale direttiva non ha armonizzato la tassazione applicabile agli OICVM e ai rendimenti che essi distribuiscono. Risulta in particolare dai considerando 4 e 83 di detta direttiva che, pur stabilendo norme minime comuni per quanto riguarda l’autorizzazione, la vigilanza, la struttura, l’attività e le informazioni che gli OICVM sono tenuti a pubblicare, essa non influisce sulle norme nazionali in materia fiscale.
49 Dall’altro lato, dalla giurisprudenza della Corte deriva che la comparabilità o meno di una situazione transfrontaliera con una situazione interna deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione, nonché dell’oggetto e del contenuto queste ultime, e che solo i criteri distintivi pertinenti fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da siffatta normativa rispecchi una differenza di situazione oggettiva (sentenza del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a., C-480/16, EU:C:2018:480, punti 50 e 51 nonché giurisprudenza ivi citata).
50 A tale riguardo, dalla risposta scritta del governo finlandese ai quesiti della Corte, e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che l’obiettivo del trattamento fiscale dell’attività dei fondi di investimento previsto dalla normativa tributaria finlandese può essere considerato come attuazione di un’imposizione unica a livello dell’investitore. Le disposizioni sul trattamento fiscale dei dividendi percepiti dalle persone fisiche hanno lo scopo di garantire che il reddito di una società sia tassato anche a livello dei suoi azionisti, prevedendo nel contempo l’attenuazione della doppia imposizione di tale reddito.
51 Orbene, per quanto riguarda detti obiettivi, appare che la SICAV di diritto lussemburghese si trovi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di un OICVM di diritto finlandese. Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte e con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, questi due organismi sono esenti da imposta sul reddito e i rendimenti da essi corrisposti sono assoggettati ad imposta unicamente a livello dei beneficiari.
52 È vero che, a differenza di un OICVM di diritto finlandese, una SICAV di diritto lussemburghese ha forma statutaria ed è, in quanto tale, assimilata a una società per azioni, per la quale i rendimenti distribuiti sono tassati ai sensi dell’articolo 33c, paragrafo 3, della legge sull’imposta sui redditi.
53 Tuttavia, occorre altresì rilevare, come ricordato al punto 35 della presente sentenza, che tra gli esempi di redditi da capitale elencati all’articolo 32 della legge sull’imposta sul reddito figurano sia le partecipazioni agli utili corrisposte dagli OICVM sia i dividendi distribuiti dalle società per azioni. Di conseguenza, il legislatore finlandese non sembra aver subordinato la distinzione tra i redditi da capitale, da un lato, e i redditi da lavoro, dall’altro, alla forma giuridica dell’ente distributore, ma ha, al contrario, considerato che tanto i rendimenti distribuiti da organismi aventi forma contrattuale quanto quelli distribuiti da organismi aventi forma statutaria costituiscono redditi da capitale.
54 Pertanto, la forma statutaria di una SICAV di diritto lussemburghese non pone tale organismo in una situazione diversa da quella di un OICVM di diritto finlandese avente forma contrattuale per quanto riguarda il trattamento fiscale dei rendimenti distribuiti.
55 Ne deriva che, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, la differenza di trattamento tra i rendimenti corrisposti rispettivamente da una SICAV di diritto lussemburghese e da un OICVM di diritto finlandese riguarda situazioni oggettivamente comparabili.
Sull’esistenza di un motivo imperativo di interesse generale
56 Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere ammessa soltanto se è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito e non eccede quanto è necessario per raggiungerlo [v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2019, 2019, X (Società intermedie stabilite in paesi terzi), C-135/17, EU:C:2019:136, punto 70, e del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, punto 83 e giurisprudenza ivi citata].
57 Orbene, nel caso di specie, è sufficiente constatare che il governo finlandese non ha invocato ragioni del genere e nemmeno il giudice del rinvio ne ha fatto menzione.
58 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi fiscale di uno Stato membro secondo la quale, ai fini della tassazione dei redditi di una persona fisica residente in tale Stato membro, i rendimenti corrisposti da un OICVM avente forma statutaria stabilito in un altro Stato membro non sono assimilati ai rendimenti corrisposti dagli OICVM stabiliti nel primo Stato membro, per il fatto che questi ultimi non rivestono la stessa forma giuridica.
Sulle spese
59 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi fiscale di uno Stato membro secondo la quale, ai fini della tassazione dei redditi di una persona fisica residente in tale Stato membro, i rendimenti corrisposti da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) avente forma statutaria stabilito in un altro Stato membro non sono assimilati ai rendimenti corrisposti dagli OICVM stabiliti nel primo Stato membro, per il fatto che questi ultimi non rivestono la stessa forma giuridica.
Firme
* Lingua processuale: il finlandese.