Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
21 gennaio 2021 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25, lettera a) – Operazioni imponibili – Remunerazioni per la comunicazione al pubblico di opere musicali – Articolo 28 – Organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore – Riscossione di tali remunerazioni presso l’utilizzatore finale in nome proprio e per conto dei titolari di diritti d’autore»
Nella causa C-501/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione del 22 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2019, nel procedimento
UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor
contro
Asociatia culturala „Suflet de Român“, rappresentata dal suo liquidatore, Pro Management Insolv IPURL,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Wahl, F. Biltgen e L.S. Rossi, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, da A. Achim;
– per il governo rumeno, inizialmente da C.-R. Canţăr, R. Haţieganu e A. Rotăreanu, in seguito da E. Gane, A. Rotăreanu e R. Haţieganu, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios e A. Armenia, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° ottobre 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’articolo 25, lettera a), e dell’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010 (GU 2010, L 326, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva IVA»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’UCMR – ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (UCMR – ADA Associazione per i diritti d’autore dei compositori; in prosieguo: l’«UCMR – ADA») e l’Asociația Culturală „Suflet de Român“ (Associazione culturale «Anima rumena»; in prosieguo: l’«associazione»), attualmente in liquidazione, in merito all’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) di un pagamento di remunerazioni, dovute dall’associazione all’UCMR – ADA a titolo della comunicazione al pubblico di opere musicali in occasione di uno spettacolo organizzato dall’associazione.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA prevede quanto segue:
«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
(...)
c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
(...)».
4 L’articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva è così formulato:
«Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».
5 Ai sensi dell’articolo 25 della direttiva in parola:
«Una prestazione di servizi può consistere, tra l’altro, in una delle operazioni seguenti:
a) la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo;
(...)».
6 L’articolo 28 della medesima direttiva così dispone:
«Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale».
Diritto rumeno
Codice tributario
7 L’articolo 126, intitolato «Operazioni imponibili», della legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (legge n. 571/2003, che istituisce il codice tributario), del 22 dicembre 2003, (M. Of., parte I, n. 927/23 dicembre 2003), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «codice tributario»), prevede quanto segue:
«1. Ai fini dell’IVA, sono imponibili in Romania le operazioni rispondenti alle seguenti condizioni cumulative:
a) le operazioni che, ai sensi degli articoli da 128 a 130, costituiscono o sono assimilate ad una cessione di beni oppure ad una prestazione di servizi, rilevante ai fini dell’IVA, effettuate a titolo oneroso; (...)».
8 Ai sensi del successivo articolo 129, intitolato «Prestazione di servizi»:
«1. Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni, quale definita all’articolo 128.
2. Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto e fornito tali servizi a titolo personale.
3. Le prestazioni di servizi includono operazioni quali:
(...)
b) la cessione di beni immateriali, rappresentati o meno da un titolo, in particolare: il trasferimento e/o la cessione di diritti d’autore, brevetti, licenze, marchi e altri diritti analoghi;
(...)
e) servizi di intermediazione effettuati da persone che agiscono in nome e per conto di terzi, allorché hanno luogo nell’ambito di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
(...)».
Legge sul diritto d’autore
9 L’articolo 13 della legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996, sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 14 marzo 1996 (M. Of., parte I, n. 60/26 marzo 1996), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»), è così formulato:
«L’utilizzazione di un’opera fa sorgere, in capo all’autore, diritti patrimoniali distinti ed esclusivi che gli consentono di autorizzare o di vietare:
(...)
f) la comunicazione diretta o indiretta dell’opera al pubblico, con qualsiasi mezzo, inclusa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera tale che quest’ultimo possa avervi accesso dal luogo e in un momento di sua scelta;
(…)».
10 Il titolo III di tale legge è intitolato «Gestione e difesa dei diritti d’autore e dei diritti connessi». Il suo capo I, relativo alla «[g]estione dei diritti patrimoniali d’autore e dei diritti connessi», contiene tre sezioni. Gli articoli da 123 a 1234 sono ricompresi nella sezione I, intitolata «Disposizioni generali».
11 Ai sensi dell’articolo 123 di detta legge:
«1. I titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi possono esercitare i diritti loro riconosciuti dalla presente legge, personalmente o, sulla base di un mandato, tramite organismi di gestione collettiva, secondo le modalità previste dalla presente legge.
(...)
3. I titolari di diritti d’autore o di diritti connessi non possono cedere i diritti patrimoniali riconosciuti dalla presente legge ad organismi di gestione collettiva».
12 L’articolo 1231 della medesima legge così dispone:
«1. La gestione collettiva è obbligatoria per esercitare i seguenti diritti:
(...)
e) il diritto di comunicare opere musicali al pubblico (...)
(...)
2. Per le categorie di diritti di cui al paragrafo 1, gli organismi di gestione collettiva rappresentano anche i titolari di diritti che non hanno conferito loro mandato».
13 L’articolo 125, paragrafo 2, della legge sul diritto d’autore, collocato nella sezione II, intitolata «Organismi di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi», così dispone:
«[G]li organismi [di gestione collettiva] sono creati direttamente dai titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi, persone fisiche o giuridiche, ed agiscono nei limiti del mandato loro conferito e sulla base dello statuto adottato secondo il procedimento previsto dalla legge».
14 L’articolo 1291 di tale legge è così formulato:
«Nel caso in cui la gestione collettiva sia obbligatoria, laddove un titolare [di diritti di autore] non sia affiliato ad alcun organismo, la competenza spetta all’organismo del settore con il maggior numero di membri. I titolari di diritti non rappresentati possono rivendicare le somme loro dovute entro un termine di tre anni a partire dalla data della notifica. Scaduto tale termine, le somme non ripartite o non rivendicate vengono utilizzate conformemente alla decisione dell’assemblea generale, ad eccezione delle spese di gestione».
15 All’interno del titolo III, capo I, di detta legge, la sezione III, intitolata «Funzionamento degli organismi di gestione collettiva», contiene gli articoli da 130 a 135.
16 L’articolo 130, paragrafo 1, della medesima legge prevede quanto segue:
«Gli organismi di gestione collettiva sono tenuti:
a) a rilasciare autorizzazioni non esclusive agli utilizzatori che ne facciano richiesta prima di qualsiasi utilizzazione del repertorio protetto, dietro remunerazione, mediante una licenza non esclusiva, in forma scritta;
b) a elaborare metodologie per il loro settore di attività, comprendenti i corrispondenti diritti patrimoniali, che devono essere negoziate con gli utilizzatori ai fini della corresponsione dei diritti medesimi nel caso di opere il cui sistema di sfruttamento renda impossibile il rilascio di una singola autorizzazione da parte dei titolari dei diritti;
(...)
e) a riscuotere le somme dovute dagli utilizzatori provvedendo alla loro ripartizione fra i titolari di diritti (...)
(...)».
17 Ai sensi dell’articolo 1311, paragrafo 1, della legge sul diritto d’autore che integra le disposizioni di cui all’articolo 130, paragrafo 1, lettera b):
«La metodologia è negoziata dagli organismi di gestione collettiva e dai rappresentanti [di talune associazioni e di taluni organismi di utilizzatori] nel rispetto dei seguenti criteri principali:
a) la categoria dei titolari di diritti, membri e non membri, nonché il settore nel quale la negoziazione viene svolta;
(...)
d) la proporzione delle utilizzazioni del repertorio gestito dall’organismo di gestione collettiva;
(…)
f) i ricavi ottenuti dagli utilizzatori attraverso l’esercizio dell’attività che si avvale del repertorio oggetto della negoziazione.
(...)».
18 L’articolo 134 di tale legge così dispone:
«1. L’esercizio della gestione collettiva prevista dal mandato non limita in alcun modo i diritti patrimoniali dei titolari.
2. La gestione collettiva viene esercitata secondo le seguenti norme:
a) le decisioni relative ai metodi e alle norme di riscossione delle remunerazioni e degli altri importi presso gli utilizzatori e alla ripartizione di tali importi fra i titolari di diritti, nonché quelle relative ad altri aspetti più importanti della gestione collettiva, devono essere adottate dai membri nell’ambito dell’assemblea generale, in conformità allo statuto;
b) la commissione dovuta dai titolari di diritti membri di un’organizzazione di gestione collettiva a copertura delle spese di funzionamento di quest’ultima (...) e la commissione dovuta all’organismo di gestione collettiva il quale è l’unico collettore (...) non possono rappresentare insieme più del 15% delle somme percepite annualmente;
c) in assenza di una decisione esplicita dell’assemblea generale, le somme riscosse da un organismo di gestione collettiva non possono essere utilizzate a fini comuni diversi dall’assunzione dei costi effettivi connessi alla riscossione degli importi dovuti e alla loro ripartizione fra i membri; l’assemblea generale può decidere che un massimo del 15% degli importi riscossi possano essere utilizzati a fini comuni e unicamente nei limiti del settore di attività;
d) le somme riscosse da un organismo di gestione collettiva sono ripartite individualmente fra i titolari di diritti in proporzione all’utilizzazione del repertorio di ciascuno di essi, non oltre 6 mesi successivi alla data della riscossione; i titolari di diritti possono richiedere il versamento delle somme riscosse nominalmente o la cui ripartizione non esiga la presentazione di documenti specifici entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data della riscossione;
e) la commissione dovuta dai titolari di diritti è prelevata sulle somme dovute a ciascuno di essi in esito al calcolo della ripartizione individuale;
(...)
3. Le remunerazioni versate agli organismi di gestione collettiva non sono assimilate né assimilabili ad introiti dei medesimi.
4. Nell’esercizio del loro mandato, ai sensi della presente legge, agli organismi di gestione collettiva non possono essere trasferiti o ceduti diritti d’autore o diritti connessi, né l’esercizio dei diritti medesimi».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19 L’UCMR – ADA è un organismo di gestione collettiva dei diritti patrimoniali d’autore sulle opere musicali, designato dall’Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (Ufficio rumeno per i diritti d’autore) quale unico collettore, in Romania, dei diritti patrimoniali d’autore per la comunicazione al pubblico di tali opere in occasione di concerti, spettacoli o manifestazioni artistiche.
20 Il 16 novembre 2012 l’associazione organizzava uno spettacolo nel corso del quale venivano eseguite opere musicali dinanzi al pubblico. A tal fine, essa aveva ottenuto dall’UCMR – ADA una licenza non esclusiva a fronte del versamento di remunerazioni per la comunicazione al pubblico di tali opere.
21 Poiché l’associazione aveva versato solo una parte delle remunerazioni richieste dall’UCMR – ADA, quest’ultima è stata costretta a promuovere un’azione legale. Se è vero che sia il giudice di primo grado sia il giudice d’appello hanno stabilito che l’associazione doveva corrispondere l’intera somma delle remunerazioni richieste, quest’ultimo giudice ha ritenuto che l’operazione di riscossione delle remunerazioni da parte dell’UCMR – ADA non fosse assoggettata all’IVA e ha ridotto l’importo di tale imposta a carico dell’associazione.
22 Nel suo ricorso in cassazione presentato dinanzi all’Înalta Curte di Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), l’UCMR – ADA sostiene che il giudice d’appello ha violato il codice tributario nonché il principio di neutralità dell’IVA, nei limiti in cui la sua decisione ha come effetto di far gravare sull’UCMR – ADA, e non sull’associazione, l’onere dell’IVA, benché la prima non sia l’utilizzatore finale delle opere in questione.
23 Poiché il giudice del rinvio nutre dubbi sull’interpretazione della direttiva IVA, esso chiede, in primo luogo, se l’operazione con cui i titolari di diritti d’autore di opere musicali autorizzano l’utilizzo di tali opere da parte degli organizzatori di spettacoli possa essere qualificata come «prestazione di servizi a titolo oneroso» ai sensi di tale direttiva. A tal riguardo, pur essendo consapevole del fatto che, nella controversia oggetto del procedimento principale, sono coinvolti diritti patrimoniali diversi e categorie diverse di titolari rispetto a quelli di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 gennaio 2017, SAWP (C-37/16, EU:C:2017:22), esso si chiede se il ragionamento seguito dalla Corte in tale sentenza possa essere applicato, mutatis mutandis, al caso di specie.
24 Qualora detta operazione debba essere considerata come una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, il giudice del rinvio si chiede, in secondo luogo, facendo riferimento alla sentenza del 14 luglio 2011, Henfling e a. (C-464/10, EU:C:2011:489), se un organismo di gestione collettiva, nel riscuotere remunerazioni presso gli utilizzatori, agisca in qualità di soggetto passivo ai sensi dell’articolo 28 della direttiva IVA. In caso affermativo, esso si interroga in merito alle conseguenze per quanto riguarda l’obbligo di emettere fatture comprensive di IVA, tanto in capo a tale organismo di gestione collettiva quanto in capo ai titolari di diritti d’autore.
25 Ciò premesso, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se i titolari di diritti sulle opere musicali effettuino una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, e dell’articolo 25, lettera a), della direttiva IVA nei confronti degli organizzatori di spettacoli dai quali gli organismi di gestione collettiva, sulla base di un’autorizzazione – licenza non esclusiva –, percepiscono in nome proprio, ma per conto di tali titolari, remunerazioni per la comunicazione al pubblico delle opere musicali.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli organismi di gestione collettiva, quando percepiscono dagli organizzatori di spettacoli remunerazioni per il diritto di comunicazione al pubblico delle opere musicali, agiscano in qualità di soggetto passivo ai sensi dell’articolo 28 della direttiva IVA e siano obbligati a emettere fatture con IVA ai rispettivi organizzatori di spettacoli, e se, quando agli autori e agli altri titolari di diritti d’autore di opere musicali vengono distribuite remunerazioni, essi, a loro volta, debbano emettere fatture con IVA all’organismo di gestione collettiva».
Procedimento dinanzi alla Corte
26 L’udienza di discussione, fissata inizialmente al 27 maggio 2020, è stata annullata a causa della crisi sanitaria, e i quesiti che erano stati posti per risposta orale sono stati convertiti in quesiti per risposta scritta. Le parti hanno risposto a tali quesiti entro i termini impartiti.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
27 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che un titolare di diritti di autore su opere musicali effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso a favore di un organizzatore di spettacoli, utilizzatore finale, qualora quest’ultimo ottenga la licenza non esclusiva che l’autorizza a comunicare tali opere al pubblico dietro pagamento di remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva designato, che agisce in nome proprio, ma per conto di tale titolare di diritti d’autore.
28 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, sono soggette all’IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
29 In forza dell’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, ogni operazione che non costituisce una cessione di beni deve essere considerata prestazione di servizi. L’articolo 25 della direttiva IVA elenca, a titolo indicativo, tre differenti operazioni qualificabili come «prestazioni di servizi», tra cui quella menzionata all’articolo 25, lettera a), consistente nella cessione di beni immateriali.
30 Preliminarmente alla questione se una prestazione di servizi, come quella oggetto del procedimento principale, possa consistere in una cessione di beni immateriali, ai sensi di tale disposizione, occorre stabilire se una siffatta operazione sia effettuata a titolo oneroso. Infatti, come emerge dal punto 28 della presente sentenza, secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, per rientrare nell’ambito di applicazione di quest’ultima, una prestazione di servizi siffatta dev’essere effettuata, comunque, a titolo oneroso (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2017, SAWP, C-37/16, EU:C:2017:22, punto 24).
31 Da giurisprudenza costante discende che una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva IVA, e configura pertanto un’operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e il beneficiario intercorre un rapporto giuridico nel corso del quale vengano scambiate prestazioni reciproche; la remunerazione percepita dal prestatore costituisce l’effettivo controvalore del servizio fornito al beneficiario. Ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, quando cioè le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un rapporto giuridico all’interno del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni (v., segnatamente, sentenze del 18 gennaio 2017, SAWP, C-37/16, EU:C:2017:22, punti 25 e 26, nonché dell’11 giugno 2020, Vodafone Portugal, C-43/19, EU:C:2020:465, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
32 Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, la normativa nazionale applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale istituisce una gestione collettiva obbligatoria per l’esercizio del diritto di comunicare al pubblico opere musicali, in particolare in occasione di spettacoli. Tale gestione collettiva implica, in particolare, che un solo organismo di gestione collettiva designato ha l’obbligo di concedere agli utilizzatori, quali gli organizzatori di spettacoli, che ne facciano richiesta una licenza non esclusiva per la comunicazione al pubblico dell’opera in questione. Nel riscuotere le remunerazioni dovute ai titolari di diritti d’autore come corrispettivo di tale autorizzazione, tale organismo agisce in nome proprio, ma per conto di tali titolari di diritti d’autore, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano o meno membri di detto organismo.
33 Da tali indicazioni emerge che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il titolare di diritti d’autore fornisce una prestazione di servizi a titolo oneroso all’organizzatore di spettacoli, malgrado l’intervento dell’organismo di gestione collettiva.
34 Infatti, in primo luogo, in un caso del genere, sussiste un rapporto giuridico nel corso del quale vengono scambiate prestazioni reciproche in quanto, autorizzando la comunicazione al pubblico di un’opera musicale, il titolare di diritti d’autore su tale opera concede l’uso di quest’ultima a un utilizzatore. Tale utilizzatore fornisce, a sua volta, una prestazione a tale titolare, adempiendo il suo obbligo di versare la remunerazione per l’utilizzo dell’opera richiesta all’organismo di gestione collettiva. Quest’ultimo agisce in tal caso per conto dei titolari di diritti d’autore.
35 La circostanza che l’utilizzo dell’opera protetta sia concesso su espressa richiesta dell’utilizzatore, che, a sua volta, versa la remunerazione dovuta, conferma, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non solo la sussistenza di un rapporto giuridico nel corso del quale vengono scambiate prestazioni reciproche tra il prestatore-titolare e il beneficiario-utilizzatore, ma permette, al tempo stesso, di stabilire un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo effettivo ricevuto.
36 In secondo luogo, si deve constatare che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la remunerazione versata dall’utilizzatore costituisce il corrispettivo effettivo del servizio fornito nell’ambito di tale rapporto giuridico. A tal riguardo, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio emerge che l’importo dovuto ai titolari di diritti d’autore da parte dell’organismo di gestione collettiva, sebbene determinato, in definitiva, secondo le metodologie stabilite dalla legge nazionale, mira a remunerare il servizio reso.
37 Tale conclusione non è inficiata dal fatto che detta remunerazione è riscossa dall’organismo di gestione collettiva, dal momento che quest’ultimo agisce per conto dei titolari di diritti d’autore, né è rimessa in discussione dalla circostanza che la gestione collettiva della remunerazione risulta da un obbligo di legge, così come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, o che l’organismo di gestione collettiva agisce sia per autori che sono suoi membri sia per quelli che non lo sono, dal momento che il suo modo di gestione non varia in funzione della categoria di titolari di diritti d’autore.
38 Una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale si distingue così da quella di cui al procedimento sfociato nella sentenza del 18 gennaio 2017, SAWP (C-37/16, EU:C:2017:22), sotto un duplice profilo. Da un lato, esiste un rapporto giuridico nell’ambito del quale vengono scambiate prestazioni reciproche tra i titolari dei diritti e un utilizzatore finale dell’opera protetta. Dall’altro lato, si stabilisce un nesso diretto tra la fornitura di un servizio e un controvalore, in quanto le remunerazioni che devono essere versate dall’utilizzatore finale costituiscono il corrispettivo effettivo del servizio individualizzabile fornito dal titolare del diritto d’autore, mentre la Corte ha dichiarato, ai punti da 28 a 30 di detta sentenza, che i canoni in questione, dovuti da taluni produttori e importatori in forza della legge nazionale che ne determinava anche l’importo, erano diretti a finanziare l’equo compenso a vantaggio dei titolari dei diritti in questione.
39 Una volta stabilito che l’operazione di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, non è necessario determinare se essa rientri nella nozione di «cessione di beni immateriali», ai sensi dell’articolo 25, lettera a), di tale direttiva, poiché l’elenco di prestazioni di servizi di cui all’articolo 25 non è esaustivo.
40 Dalle considerazioni sin qui svolte discende che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che un titolare di diritti d’autore su opere musicali effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso a favore di un organizzatore di spettacoli, utilizzatore finale, qualora quest’ultimo sia autorizzato, in virtù di una licenza non esclusiva, a comunicare tali opere al pubblico dietro pagamento di remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva designato, che agisce in nome proprio, ma per conto di tale titolare di diritti d’autore.
Sulla seconda questione
41 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 28 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che l’organismo di gestione collettiva, che percepisce in nome proprio, ma per conto dei titolari di diritti d’autore su opere musicali, remunerazioni dovute loro come corrispettivo per l’autorizzazione a comunicare al pubblico le loro opere protette, agisce in qualità di «soggetto passivo», ai sensi di tale articolo e si ritiene, pertanto, che abbia ricevuto tale prestazione di servizi da tali titolari, prima di fornirla personalmente all’utilizzatore finale. Il giudice del rinvio si chiede altresì se, in un caso del genere, da un lato, l’organismo di gestione collettiva debba emettere fatture in nome proprio per l’utilizzatore finale in cui figurano le remunerazioni riscosse presso quest’ultimo, IVA inclusa, e, dall’altro, se i titolari di diritti d’autore siano a loro volta tenuti a emettere fatture comprensive di IVA all’organismo di gestione collettiva per la prestazione fornita a titolo delle remunerazioni ricevute.
42 Per quanto riguarda la prima parte di tale questione, si deve rammentare che, qualora un soggetto passivo che agisce in nome proprio, ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale, in forza dell’articolo 28 della direttiva IVA.
43 Pertanto, tale disposizione crea la finzione giuridica di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente. In forza di tale finzione, si ritiene che l’operatore che partecipa a una prestazione di servizi, cioè il commissionario, abbia, in un primo tempo, ricevuto i servizi in questione dall’operatore per conto del quale agisce, cioè il committente, prima di fornire, in un secondo tempo, personalmente tali servizi a un cliente (sentenza del 4 maggio 2017, Commissione/Lussemburgo, C-274/15, EU:C:2017:333, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).
44 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge, in primo luogo, che la gestione collettiva è obbligatoria per l’esercizio del diritto di comunicazione al pubblico delle opere musicali, tra l’altro, in occasione di spettacoli. In questo caso, l’organismo di gestione collettiva designato rappresenta anche i titolari di diritti che non gli hanno conferito mandato e che quindi non sono membri di tale organismo. In secondo luogo, i diritti patrimoniali esclusivi dei titolari di diritti d’autore che consentono loro di concedere o vietare, in particolare, la comunicazione al pubblico di un’opera non possono essere oggetto di una cessione agli organismi di gestione collettiva. In terzo luogo, in forza della legge nazionale applicabile, l’organismo di gestione collettiva ha l’obbligo, da un lato, di rilasciare licenze non esclusive agli utilizzatori che ne facciano richiesta e, dall’altro, di elaborare metodologie, negoziate con gli utilizzatori, ai fini del pagamento delle remunerazioni appropriate nel caso di opere il cui sistema di sfruttamento renda impossibile il rilascio di una singola autorizzazione da parte dei titolari di diritti. In quarto luogo, qualora remunerazioni siano dovute ai titolari in conformità a tali metodologie, l’autorizzazione concessa a un utilizzatore da parte dell’organismo di gestione collettiva comprenderà gli importi che quest’ultimo percepisce in nome proprio, ma per conto dei titolari di diritti d’autore.
45 Da tutti questi elementi, considerati nel loro insieme, discende che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’organismo di gestione collettiva, concedendo licenze agli utilizzatori di opere protette e riscuotendo remunerazioni come corrispettivo di tale utilizzo in nome proprio, ma per conto dei titolari di diritti d’autore, partecipa alla prestazione di servizi effettuata da tale titolare a vantaggio dell’utilizzatore, ossia l’organizzatore di spettacoli. Pertanto, si deve ritenere che, in un primo tempo, l’organismo in parola abbia ricevuto la prestazione di servizi summenzionata dai suddetti titolari prima di fornirla, in un secondo tempo, personalmente agli utilizzatori finali.
46 Di conseguenza, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, si deve ritenere che l’organismo di gestione collettiva abbia agito come commissionario, ai sensi dell’articolo 28 della direttiva IVA.
47 La circostanza che un organismo di gestione collettiva rappresenti anche i titolari di diritti d’autore che non gli hanno conferito mandato non contraddice questa conclusione, dal momento che né la prestazione di servizi di cui trattasi né le modalità secondo cui essa viene effettuata differiscono a seconda della categoria di titolari interessata.
48 Emerge, infatti, dagli elementi forniti sia dal giudice del rinvio sia dal governo rumeno, che, nel sistema della gestione collettiva obbligatoria di cui trattasi nel procedimento principale, la legge applicabile non opera alcuna distinzione in base alla qualità di membro o di non membro di un organismo di gestione collettiva per quanto riguarda il rilascio delle licenze, la riscossione delle remunerazioni, la ripartizione di queste ultime nonché della commissione dovuta all’organismo di gestione collettiva.
49 Per quanto attiene alla seconda parte di tale questione, relativa alle conseguenze dell’applicazione dell’articolo 28 della direttiva IVA con riguardo alla fatturazione, occorre ricordare che, poiché tale disposizione fa parte del titolo IV di tale direttiva, intitolato «Operazioni imponibili», le prestazioni di servizi fornite consecutivamente rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA. Ne consegue che, se la prestazione di servizi cui un operatore partecipa è soggetta all’IVA, è soggetto ad IVA anche il rapporto giuridico tra tale operatore e l’operatore per conto del quale egli agisce (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Amărăşti Land Investment, C-707/18, EU:C:2019:1136, punto 38).
50 Pertanto, quando l’organismo di gestione collettiva, che agisce quale soggetto passivo, effettua, in nome proprio, ma per conto dei titolari di diritti d’autore, un’operazione consistente nel concedere licenze non esclusive agli organizzatori di spettacoli ai fini della comunicazione al pubblico di opere musicali, dietro remunerazioni, tale organismo realizza un’operazione che rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA, così come i titolari di diritti d’autore forniscono un servizio imponibile quando percepiscono remunerazioni dall’organismo di gestione collettiva.
51 In una situazione del genere, e al fine di rispettare il principio di neutralità fiscale, l’organismo di gestione collettiva imponibile è tenuto a inviare, a suo nome, all’utilizzatore finale una fattura attestante la riscossione delle remunerazioni dovute presso quest’ultimo, maggiorata dell’IVA. Successivamente, dopo aver ricevuto le remunerazioni trasferite da parte di tale organismo, i titolari di diritti d’autore sono tenuti, se sono soggetti passivi, ad emettere una fattura indirizzata a tale organismo attestante le remunerazioni ricevute e l’IVA a cui queste ultime sono soggette.
52 Da quanto precede discende che l’articolo 28 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’organismo di gestione collettiva, che percepisce in nome proprio, ma per conto dei titolari di diritti d’autore su opere musicali, remunerazioni dovute loro come corrispettivo per l’autorizzazione a comunicare al pubblico le loro opere protette, agisce in qualità di «soggetto passivo», ai sensi di tale articolo e si ritiene, pertanto, che abbia ricevuto tale prestazione di servizi da detti titolari, prima di fornirla, personalmente, all’utilizzatore finale. In un caso del genere, tale organismo è tenuto a emettere in nome proprio per l’utilizzatore finale fatture in cui figurano le remunerazioni riscosse presso quest’ultimo, IVA inclusa. I titolari di diritti d’autore sono a loro volta tenuti a emettere all’organismo di gestione collettiva fatture comprensive di IVA per la prestazione fornita a titolo delle remunerazioni ricevute.
Sulle spese
53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, deve essere interpretato nel senso che un titolare di diritti d’autore su opere musicali effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso a favore di un organizzatore di spettacoli, utilizzatore finale, qualora quest’ultimo sia autorizzato, in virtù di una licenza non esclusiva, a comunicare tali opere al pubblico dietro pagamento di remunerazioni riscosse da un organismo di gestione collettiva designato, che agisce in nome proprio, ma per conto di tale titolare di diritti d’autore.
2) L’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che l’organismo di gestione collettiva, che percepisce in nome proprio, ma per conto dei titolari di diritti d’autore su opere musicali, remunerazioni dovute loro come corrispettivo per l’autorizzazione a comunicare al pubblico le loro opere protette, agisce in qualità di «soggetto passivo», ai sensi di tale articolo e si ritiene, pertanto, che abbia ricevuto tale prestazione di servizi da detti titolari, prima di fornirla, personalmente, all’utilizzatore finale. In un caso del genere, tale organismo è tenuto a emettere in nome proprio per l’utilizzatore finale fatture in cui figurano le remunerazioni riscosse presso quest’ultimo, imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa. I titolari di diritti d’autore sono a loro volta tenuti a emettere all’organismo di gestione collettiva fatture comprensive di IVA per la prestazione fornita a titolo delle remunerazioni ricevute.
Firme
* Lingua processuale: il rumeno.