Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
20 gennaio 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Attività esercitate da una società di diritto privato – Gestione di parcheggi su terreni privati – Spese di controllo percepite da tale società in caso di inosservanza da parte degli automobilisti delle condizioni generali di utilizzo di detti parcheggi – Qualificazione – Realtà economica e commerciale delle operazioni»
Nella causa C-90/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Højesteret (Corte suprema, Danimarca), con decisione del 7 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria il 24 febbraio 2020, nel procedimento
Apcoa Parking Danmark A/S
contro
Skatteministeriet,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele, T. von Danwitz, P.G. Xuereb (relatore) e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Apcoa Parking Danmark A/S, da J. Steen Hansen, advokat;
– per il governo danese, inizialmente da J. Nymann-Lindegren, S. Wolff e V.P. Jørgensen, successivamente da S. Wolff e V.P. Jørgensen, in qualità di agenti, assistiti da B. Søes Petersen, advokat;
– per l’Irlanda, da J. Quaney e A. Joyce, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė e U. Nielsen, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 giugno 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Apcoa Parking Danmark A/S (in prosieguo: la «Apcoa») e lo Skatteministeriet (Ministero delle Imposte, Danimarca), in relazione all’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) delle spese di controllo percepite da tale società in caso di inosservanza, da parte degli automobilisti, delle condizioni generali di utilizzo dei parcheggi, situati su terreni privati, gestiti dalla medesima.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA prevede che siano soggette all’IVA «le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».
4 L’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva dispone quanto segue:
«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».
Diritto danese
Legge sull’IVA
5 L’articolo 4, paragrafo 1, della lov nr. 375 om merværdiafgift (Momsloven) (legge sull’IVA), del 18 maggio 1994 (Lovtidende 1994 A, pag. 1727), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’IVA»), così dispone:
«È dovuta l’[IVA] sui beni e i servizi forniti a titolo oneroso nel territorio nazionale. Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. Una prestazione di servizi comprende ogni altra prestazione».
6 Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, punto 8), di tale legge:
«Sono esenti dall’[IVA] i beni e i servizi seguenti:
(...)
8) L’amministrazione, la locazione e l’affitto di beni immobili, compresa la somministrazione di gas, acqua, elettricità e riscaldamento nel contesto della locazione o dell’affitto. L’esenzione non comprende tuttavia (…) la locazione di aree di campeggio, di aree di parcheggio o di spazi pubblicitari, nonché la locazione di armadietti di deposito».
7 L’articolo 27, paragrafo 1, di detta legge prevede quanto segue:
«Nel caso della cessione di beni e della prestazione di servizi, la base imponibile è costituita dalla remunerazione, sovvenzioni incluse, direttamente connessa al prezzo dei beni o dei servizi, ma non include l’imposta prevista dalla presente legge. Se il pagamento viene effettuato in tutto o in parte prima della cessione o della prestazione oppure prima dell’emissione della fattura, la base imponibile è pari all’80% della somma ricevuta».
Codice della strada
8 Il giudice del rinvio rileva che il færdselsloven (codice della strada), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, non elenca le situazioni in cui possono essere percepite spese di controllo per sosta irregolare su un terreno privato. Esso precisa tuttavia che, a seguito di una modifica legislativa intervenuta nel 2014, l’articolo 122 quater di tale codice così dispone:
«[I]n caso di sosta su suolo privato accessibile al pubblico, la tariffa di controllo (spese di controllo) può essere applicata solo se ciò è chiaramente indicato in loco (fatto salvo un divieto di sosta generale e chiaramente segnalato nella zona)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
9 La Apcoa, società privata di diritto danese, svolge principalmente l’attività di gestione dei parcheggi su terreni privati, in accordo con i proprietari di tali terreni.
10 Nell’ambito della sua attività, la Apcoa fissa le condizioni generali di utilizzo dei parcheggi da essa gestiti, come quelle relative alla tariffazione e alla durata massima della sosta.
11 All’ingresso di ciascuno di tali parcheggi si trova un cartello che indica, da un lato, che «[la zona di parcheggio] è gestita in conformità alle norme di diritto privato» e, dall’altro, che «[l]a violazione della normativa può comportare la riscossione di spese di controllo pari a 510 [corone danesi] (DKK)» (circa EUR 70), oppure «pari a DKK 510 al giorno». Tali importi riflettevano le spese di controllo applicate dalla Apcoa nel corso degli esercizi fiscali di cui trattasi, vale a dire gli esercizi 2008 e 2009.
12 È pacifico che la Apcoa esercita un’attività economica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA, ed è soggetta all’IVA a titolo del pagamento delle spese di parcheggio effettuato conformemente alle norme di quest’ultimo. Per contro, essa contesta di esserne debitrice a titolo delle spese di controllo.
13 Il 25 ottobre 2011 l’Apcoa ha presentato presso lo SKAT (amministrazione tributaria, Danimarca) una domanda di rimborso dell’IVA versata, a titolo di tali spese di controllo, nel periodo compreso tra il 1º settembre 2008 e il 31 dicembre 2009, il cui importo ammontava a DKK 25 089 292 (circa EUR 3 370 000).
14 Con decisione del 12 gennaio 2012, l’amministrazione tributaria ha respinto tale domanda, con la motivazione che, in forza delle disposizioni nazionali applicabili, quali illustrate ai punti da 5 a 8 della presente sentenza, dette spese di controllo erano considerate, nel diritto danese, soggette all’IVA.
15 Tale decisione di rigetto, confermata dal Landsskatteretten (Commissione tributaria nazionale, Danimarca), è stata oggetto di un ricorso proposto dalla Apcoa dinanzi al Retten i Kolding (Tribunale di Kolding, Danimarca). Con sentenza del 23 gennaio 2017, tale giudice ha respinto detto ricorso, considerando, in sostanza, che le spese di controllo applicate dalla Apcoa, da esso qualificate come «tariffe di parcheggio maggiorate», percepite in caso di inosservanza da parte di un automobilista delle condizioni generali di utilizzo dei parcheggi da essa gestiti, costituivano il corrispettivo della prestazione del servizio di parcheggio di cui tale automobilista aveva fruito.
16 La Apcoa ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest, Danimarca). Con sentenza del 10 settembre 2018, tale giudice ha respinto detto appello, con la motivazione che, nel caso di specie, esisteva una correlazione diretta tra il servizio di parcheggio e il pagamento delle spese di controllo per sosta irregolare sul terreno privato. Pertanto, detto importo doveva essere considerato il corrispettivo di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della legge sull’IVA.
17 La sentenza del Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest) è stata oggetto di un ricorso per cassazione dinanzi alla Højesteret (Corte suprema, Danimarca), giudice del rinvio, nell’ambito del quale la Apcoa faceva valere, in sostanza, che l’importo che essa fattura a titolo di tali spese di controllo, in caso di violazione da parte di un automobilista delle condizioni generali di utilizzo dei parcheggi da essa gestiti, non costituisce il corrispettivo del mantenimento del diritto al parcheggio di cui tale automobilista poteva avvalersi a fronte del pagamento delle tariffe di parcheggio. Tale importo, purché, da un lato, sia predeterminato, privo di nesso economico concreto con il valore del servizio di parcheggio fornito e, dall’altro, costituisca, nel diritto danese, una penalità per violazione di tali condizioni generali di utilizzo, non può essere considerato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della legge sull’IVA.
18 Il Ministero delle Imposte replica che, poiché l’automobilista di cui trattasi otterrebbe, come corrispettivo delle spese di controllo per sosta irregolare, un accesso effettivo a uno stallo di parcheggio, esiste un nesso diretto tra il servizio di parcheggio e tali spese di controllo. Tale Ministero rileva, inoltre, che dette spese di controllo costituiscono una parte rilevante del fatturato della Apcoa, in quanto gli importi riscossi a titolo delle medesime spese di controllo hanno rappresentato, ad esempio, nel corso dell’esercizio fiscale 2009, il 34el suo fatturato.
19 Il giudice del rinvio sottolinea, anzitutto, che il presente rinvio pregiudiziale verte unicamente sulla questione dell’eventuale assoggettamento all’IVA delle spese di controllo percepite dalla Apcoa in caso di inosservanza, da parte degli automobilisti, delle condizioni generali di utilizzo dei parcheggi gestiti da tale società. Inoltre, tale giudice precisa, da un lato, che è pacifico che il parcheggio stesso è soggetto all’IVA e, dall’altro, che la controversia principale non verte sull’assoggettamento a detta imposta delle somme ripartite tra la Apcoa e il proprietario dell’area di parcheggio interessata.
20 Ciò precisato, detto giudice illustra le tredici ipotesi in cui la Apcoa percepisce spese di controllo per sosta irregolare, vale a dire, in caso di:
«1. Pagamento di una tariffa insufficiente.
2. Ticket di parcheggio valido non visibile sul parabrezza.
3. Biglietto non controllabile, ad esempio se il ticket di parcheggio non è collocato in maniera corretta.
Le ipotesi da 1 a 3 si applicano in caso di parcheggio a pagamento.
4. Assenza di ticket di parcheggio valido, ad esempio nell’ambito di un parcheggio residenziale per il quale è necessaria l’autorizzazione ad utilizzare stalli di parcheggio specifici.
5. Sosta in uno stallo destinato alle persone a mobilità ridotta. Tale motivo di applicazione delle spese di controllo per sosta irregolare richiede la presenza di un cartello di parcheggio per persone a mobilità ridotta, indipendentemente dal fatto che il parcheggio sia gratuito o a pagamento. Per poter parcheggiare in tali stalli, l’automobilista deve aver collocato un documento attestante la sua mobilità ridotta sul parabrezza del veicolo.
6. Sosta al di fuori degli stalli di parcheggio contrassegnati. Tale motivo di applicazione delle spese di controllo per sosta irregolare riguarda tutti i tipi di stalli di parcheggio quando un cartello indica di parcheggiare all’interno degli stalli interessati.
7. Sosta vietata. Tale motivo di applicazione delle spese di controllo per sosta irregolare riguarda, ad esempio, la sosta su una strada di accesso riservata ai veicoli antincendio.
8. Area di parcheggio riservata. Tale motivo di applicazione delle spese di controllo per sosta irregolare riguarda tutti i tipi di aree di parcheggio per le quali è richiesto parcheggiare in stalli specifici.
9. Assenza di disco orario visibile.
10. Disco orario regolato in maniera non corretta o sosta oltre il tempo indicato di parcheggio.
11. Disco orario illeggibile. Tale motivo di applicazione delle spese di controllo per sosta irregolare riguarda, ad esempio, il caso in cui le lancette si sono staccate dal disco orario oppure se vi è un errore in un disco elettronico.
12. Pluralità di dischi orari. Tale motivo di applicazione delle spese di controllo per sosta irregolare si applica nei casi in cui l’automobilista ha collocato più dischi orari sul parabrezza al fine di prolungare la durata della sosta.
Le ipotesi da 9 a 12 sono casi in cui la sosta è gratuita per un tempo limitato, ma è richiesto un disco orario come prova del momento in cui il veicolo è stato parcheggiato.
13. Altro. Tale motivo di applicazione delle spese di controllo per sosta irregolare riguarda i casi di violazione delle norme generali di utilizzo dei parcheggi interessati che non corrispondono a nessuna delle dodici ipotesi precedenti. Esso si applica, ad esempio, quando il parcheggio ostacola manifestamente la circolazione. Qualora il presente motivo di applicazione di tali spese di controllo venga utilizzato, esso sarà integrato da un testo che descrive l’infrazione».
21 Tale giudice richiama poi i principali insegnamenti della giurisprudenza della Corte in materia di prestazioni di servizi soggette all’IVA per quanto riguarda, da un lato, le condizioni relative all’esistenza di «prestazioni reciproche» che stabiliscono un «rapporto giuridico» che comporta, se del caso, un «nesso diretto» tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto e, dall’altro, la condizione secondo cui le somme versate costituiscono il «corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile». Esso si riferisce, in particolare alle sentenze del 18 luglio 2007, Société thermale d’Eugénie-les-Bains (C-277/05, EU:C:2007:440), e del 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (C-295/17, EU:C:2018:942), precisando al contempo che, nell’ambito del procedimento principale, la Apcoa si avvale della prima di tali sentenze, mentre il Ministero delle Imposte fa riferimento, in particolare, alla seconda di esse.
22 Infine, detto giudice rileva che, tradizionalmente, in Danimarca, le somme percepite da società di gestione di diritto privato, come la Apcoa, a titolo di spese di controllo per sosta irregolare, sono sempre state considerate soggette all’IVA. A tale riguardo, esso fa riferimento, in particolare, alla sua giurisprudenza derivante da una sentenza del 12 aprile 1996, con la quale lo stesso si è pronunciato sulla natura, ai fini dell’IVA, di siffatte spese di controllo, che aveva qualificato come «tariffe maggiorate di parcheggio». Da tale sentenza risulta che siffatte «tariffe maggiorate», percepite sulla base di un rapporto quasi contrattuale, dovevano essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi e, pertanto, soggette all’IVA, nonostante il fatto che tali «tariffe maggiorate» fossero fissate ad un prezzo predeterminato e significativo rispetto a quello corrispondente alla tariffa di parcheggio stessa, essendo dette «tariffe maggiorate» dirette ad evitare una sosta irregolare.
23 Sarebbe di conseguenza possibile ritenere che l’obbligo, incombente agli automobilisti che hanno violato le condizioni generali di utilizzo dei parcheggi considerati, di pagare spese di controllo per sosta irregolare si basi su un rapporto di natura quasi contrattuale e che esista, di conseguenza, tra la Apcoa e tali automobilisti, un «rapporto giuridico», ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 3 marzo 1994, Tolsma (C-16/93, EU:C:1994:80, punti 13 e 14). Sussisterebbero tuttavia dubbi riguardo alla questione se tali spese di controllo possano essere legittimamente considerate come la remunerazione di una prestazione di servizi soggetta all’IVA, avvalorati dal fatto che, secondo le informazioni di cui dispone tale giudice, le autorità tributarie di altri Stati membri dell’Unione, quali la Repubblica federale di Germania e il Regno di Svezia, non assoggetterebbero all’IVA siffatte spese di controllo.
24 In tali circostanze, la Højesteret (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [IVA] debba essere interpretato nel senso che le spese di controllo percepite per violazione delle disposizioni in materia di parcheggio su suolo privato costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi, di modo che si configura un’operazione soggetta all’IVA».
Sulla questione pregiudiziale
25 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le spese di controllo percepite da una società di diritto privato incaricata della gestione di parcheggi privati in caso di inosservanza, da parte degli automobilisti, delle condizioni generali di utilizzo di tali parcheggi, debbano essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, e assoggettata in quanto tale all’IVA.
26 Va rammentato, in proposito, che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, che definisce l’ambito di applicazione dell’IVA, sono soggette a tale imposta le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
27 Una prestazione di servizi viene effettuata «a titolo oneroso», ai sensi di detta disposizione, soltanto allorché tra il prestatore e il destinatario intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni e, in tale contesto, il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo di un servizio individualizzabile fornito al destinatario. Ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto (sentenza del 16 settembre 2021, Balgarska natsionalna televizia, C-21/20, EU:C:2021:743, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
28 Nel caso di specie, occorre rilevare che la sosta in uno stallo determinato, situato in uno dei parcheggi gestiti dall’Apcoa, fa sorgere un rapporto giuridico tra tale società, in quanto prestatrice di servizi e incaricata della gestione del parcheggio di cui trattasi, e l’automobilista che ha utilizzato tale stallo.
29 A tale riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nell’ambito di tale rapporto giuridico, le parti beneficiano di diritti e assumono obblighi, conformemente alle condizioni generali di utilizzo dei parcheggi considerati, tra i quali figurano, in particolare, la messa a disposizione, da parte della Apcoa, di uno stallo di parcheggio e l’obbligo per l’automobilista interessato di pagare, oltre alle tariffe di parcheggio, eventualmente, in caso di inosservanza di tali condizioni generali, l’importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare, indicato sui cartelli segnaletici menzionati al punto 11 della presente sentenza.
30 Pertanto, in tale contesto, per quanto riguarda, da un lato, la condizione relativa all’esistenza di prestazioni reciproche, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 27 della presente sentenza, risulta che tale condizione è soddisfatta. Infatti, il pagamento delle tariffe di parcheggio, nonché, eventualmente, dell’importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare, costituisce il corrispettivo della messa a disposizione di uno stallo di parcheggio.
31 Per quanto riguarda, dall’altro lato, la condizione che richiede che il compenso ricevuto dal prestatore di servizi costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al destinatario, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 27 della presente sentenza, occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, che l’automobilista che paga tali spese di controllo ha fruito di uno stallo o di una zona di parcheggio e che l’importo di dette spese di controllo risulta dal fatto che le condizioni accettate dall’automobilista interessato sono soddisfatte.
32 Pertanto, l’importo totale delle somme che gli automobilisti si sono impegnati a pagare come corrispettivo del servizio di parcheggio fornito dalla Apcoa, ivi comprese, eventualmente, le spese di controllo per sosta irregolare, rappresenta le condizioni in cui essi hanno effettivamente fruito di uno stallo di parcheggio, e ciò anche se hanno scelto di farne un uso eccessivo, superando il tempo di sosta autorizzato, senza dimostrare correttamente il loro diritto di parcheggiare o, ancora, parcheggiando su uno spazio riservato, non contrassegnato o causando intralcio, contrariamente alle condizioni generali di utilizzo dei parcheggi considerati.
33 Di conseguenza, risulta che tali spese di controllo possono presentare un nesso diretto con il servizio di parcheggio e, pertanto, che esse possono essere considerate parte integrante dell’importo totale che tali automobilisti si sono impegnati a pagare alla Apcoa, decidendo di parcheggiare il loro veicolo in uno dei parcheggi gestiti da detta società.
34 Inoltre, l’importo di dette spese di controllo corrisponde al recupero di una parte dei costi associati alla prestazione dei servizi che la Apcoa ha fornito loro. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, tale importo tiene necessariamente conto del costo di gestione dei parcheggi più elevato, generato da una sosta che non soddisfa le condizioni normali di utilizzo del servizio offerto. Tale corrispettivo mira altresì a garantire alla Apcoa una remunerazione contrattuale della prestazione effettuata in condizioni imputabili all’utente, che non sono idonee a modificare la realtà economica e commerciale del loro rapporto.
35 Tale considerazione è avvalorata dalle precisazioni fornite dalla Apcoa in risposta ai quesiti scritti che le sono stati inviati dalla Corte nell’ambito del presente procedimento, secondo le quali, in sostanza, tale società ha confermato che essa ricavava da tali spese di controllo introiti aventi natura permanente. A tale riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, per gli esercizi fiscali 2008 e 2009, gli introiti percepiti da quest’ultima, provenienti da dette spese di controllo, ammontavano a circa il 35% del suo fatturato, ossia EUR 10,4 milioni nel 2008 e EUR 11 milioni nel 2009.
36 Peraltro, nelle sue risposte ai quesiti scritti della Corte, la Apcoa osserva in sostanza che, se alla scadenza del tempo di sosta per il quale sono state pagate le tariffe di parcheggio dall’automobilista interessato, egli non riprende il suo veicolo, quest’ultimo rimane parcheggiato, a fronte della fatturazione, eventualmente effettuata più volte, di spese di controllo per sosta irregolare, e ciò fino al recupero di tale veicolo da parte di detto automobilista.
37 Siffatti elementi sono idonei a dimostrare l’esistenza di un nesso diretto tra il servizio reso e le spese di controllo percepite dalla Apcoa, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 27 della presente sentenza.
38 Tale conclusione è, infatti, avvalorata dalla realtà economica e commerciale dell’operazione di cui trattasi, fatta salva la verifica del giudice del rinvio. Orbene, per quanto concerne il valore delle clausole contrattuali nell’ambito di un’operazione imponibile, la presa in considerazione di tale realtà costituisce un criterio fondamentale per l’applicazione del sistema comune dell’IVA (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, C-295/17, EU:C:2018:942, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
39 L’Apcoa e la Commissione europea hanno tuttavia sostenuto che l’importo pagato da un automobilista a titolo di siffatte spese di controllo non può essere considerato come il controvalore effettivo di un servizio individualizzabile fornito al destinatario né può essere inteso come il controvalore di una prestazione di servizi autonoma, ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 18 luglio 2007, Société thermale d’Eugénie-les-Bains (C-277/05, EU:C:2007:440, punti da 21 a 35), poiché la messa a disposizione di uno stallo di parcheggio da parte della Apcoa non dipende dal pagamento di tali spese di controllo da parte dell’automobilista interessato.
40 A tale riguardo, occorre rilevare che, certamente, ai fini dell’IVA, ciascuna prestazione deve essere considerata di regola come distinta e indipendente, come emerge dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA (sentenze del 17 gennaio 2013, BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15, punto 29 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 10 novembre 2016, Baštová, C-432/15, EU:C:2016:855, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).
41 La Corte ha tuttavia ammesso che sussiste un nesso diretto quando due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa (sentenza dell’11 marzo 2020, San Domenico Vetraria, C-94/19, EU:C:2020:193, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
42 Orbene, ciò si verifica nel caso di specie, nei limiti in cui, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, la riscossione da parte della Apcoa di spese di controllo per sosta irregolare e la sosta effettuata dall’automobilista interessato nelle circostanze particolari da essa stabilite che danno luogo a tale tariffa maggiorata sono connesse. Infatti, la necessità di un controllo di sosta irregolare e, di conseguenza, l’imposizione di siffatte spese di controllo non possono esistere se il servizio di messa a disposizione di uno stallo di parcheggio non è stato previamente fornito.
43 Inoltre, occorre constatare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 luglio 2007, Société thermale d’Eugénie-les-Bains (C-277/05, EU:C:2007:440), la prestazione di servizi di cui trattavasi non era stata fornita. Orbene, nell’ambito del procedimento principale, la prestazione di messa a disposizione di uno stallo di parcheggio è stata effettivamente eseguita.
44 Non è idoneo a ostare alla conclusione tratta al punto 37 della presente sentenza neppure l’argomento invocato dalla Apcoa secondo cui, da un lato, l’importo che essa fattura a titolo di spese di controllo per sosta irregolare è predeterminato e privo di nesso economico concreto con il valore del servizio di parcheggio prestato e, dall’altro, tale importo costituisce, nel diritto danese, una penalità.
45 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento della Apcoa secondo cui detto importo è predeterminato e privo di nesso economico concreto con il valore del servizio di parcheggio prestato, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, è irrilevante, per quanto riguarda la qualificazione di un’operazione come operazione effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, l’importo del corrispettivo, in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto nell’ambito della fornitura della sua prestazione. Infatti, una simile circostanza non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto (sentenza dell’11 marzo 2020, San Domenico Vetraria, C-94/19, EU:C:2020:193, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
46 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento invocato dalla Apcoa secondo cui l’importo da essa fatturato a titolo di spese di controllo per sosta irregolare è qualificato, nel diritto nazionale, come penalità, è sufficiente ricordare, come rilevato dall’avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 42 delle sue conclusioni, che, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni della direttiva IVA, la valutazione della questione se il pagamento di una remunerazione avvenga come corrispettivo di una prestazione di servizi è una questione di diritto dell’Unione la quale deve essere risolta indipendentemente dalla valutazione operata nel diritto nazionale (sentenza del 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, C-295/17, EU:C:2018:942, punti 69 e 70).
47 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che le spese di controllo percepite da una società di diritto privato incaricata della gestione di parcheggi privati in caso di inosservanza, da parte degli automobilisti, delle condizioni generali di utilizzo di tali parcheggi, devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, e assoggettata in quanto tale all’IVA.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le spese di controllo percepite da una società di diritto privato incaricata della gestione di parcheggi privati in caso di inosservanza, da parte degli automobilisti, delle condizioni generali di utilizzo di tali parcheggi, devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, e assoggettata in quanto tale all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Firme
* Lingua processuale: il danese.