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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 aprile 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Esenzione dei fondi di investimento – Condizioni di esenzione – Condizione relativa alla forma contrattuale dei fondi»

Nella causa C-342/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia), con decisione del 9 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2020, nel procedimento

A SCPI

con l’intervento di:

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele (relatrice), T. von Danwitz, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo finlandese, inizialmente da H. Leppo, A. Laine e S. Hartikainen, successivamente da H. Leppo e A. Laine, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, inizialmente, da W. Roels e I. Koskinen, successivamente da W. Roels, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale concerne l’interpretazione degli articoli 49, 63 e 65 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla A SCPI, società di diritto francese, in merito alla decisione anticipata (tax ruling) della Verohallinto (amministrazione tributaria, Finlandia), del 13 giugno 2019, relativa alla tassazione dei redditi da locazione e degli utili derivanti da cessioni di immobili situati in Finlandia e da azioni di società proprietarie di immobili situati in Finlandia, percepiti da A in tale Stato membro nel corso degli esercizi fiscali 2019 e 2020 (in prosieguo: la «decisione del 13 giugno 2019»).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009, L 302, pag. 32), prevede quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stabiliti sul territorio degli Stati membri.

2.      Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 3, si intendono per OICVM gli organismi:

a)      il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all’articolo 50, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e

b)      le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto.

Gli Stati membri possono consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti di investimento.

3.      Conformemente al diritto nazionale, gli organismi di cui al paragrafo 2 possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di “trust” (“unit trust”) oppure la forma statutaria (società di investimento).

(...)».

4        L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU 2011, L 174, pag. 1), così dispone:

«1.      Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 3, la presente direttiva si applica ai:

a)      GEFIA [gestori di fondi di investimento alternativi] UE che gestiscono uno o più FIA [fondi di investimento alternativi], a prescindere dal fatto che tali FIA siano FIA UE o FIA non UE;

b)      GEFIA non UE che gestiscono uno o più FIA UE; e

c)      GEFIA non UE che commercializzano uno o più FIA nell’Unione, a prescindere dal fatto che tali FIA siano FIA UE o FIA non UE.

2.      Ai fini del paragrafo 1, è irrilevante:

a)      che il FIA sia di tipo aperto o chiuso;

b)      che il FIA sia costituito in forza del diritto contrattuale, in forma di negozio fiduciario, per legge o che abbia altra forma giuridica;

c)      la struttura giuridica del GEFIA».

5        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva:

«(…) si intende per:

a)      “FIA”, gli organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che:

i)      raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori; e

ii)      non necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE».

 Diritto finlandese

6        Ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della tuloverolaki (1535/1992) [legge relativa all’imposta sul reddito (1535/1992)], del 30 dicembre 1992, come modificata dalla legge 528/2019, del 12 aprile 2019 (in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sul reddito»), per «entità» si intendono, in particolare, la società per azioni, i fondi d’investimento e i fondi d’investimento speciale.

7        Conformemente all’articolo 9, primo comma, punto 2, della legge relativa all’imposta sul reddito, le persone fisiche che non risultino domiciliate in Finlandia durante l’esercizio fiscale e le entità estere sono tenute a pagare le imposte sui redditi percepiti in Finlandia.

8        L’articolo 10 di tale legge enuncia quanto segue:

«Il reddito percepito in Finlandia include:

1)      il reddito derivante da beni immobili situati in Finlandia o da locali posseduti sulla base di azioni di una società per azioni immobiliare o di altra società per azioni finlandese oppure sulla base dell’appartenenza ad una cooperativa finlandese immobiliare o ad altra cooperativa;

(...)

6)      i dividendi, le plusvalenze prodotte da una società cooperativa e gli altri redditi analoghi provenienti da una società per azioni, da una società cooperativa o da un’altra entità finlandese, nonché la partecipazione all’utile di un gruppo finlandese;

(...)

10)      l’utile derivante dalla cessione di un immobile situato in Finlandia o dalla cessione di azioni o di quote di una società per azioni immobiliare o di un’altra società per azioni o cooperativa finlandese, il cui patrimonio complessivo sia costituito per oltre il 50% da uno o più immobili situati in Finlandia».

9        L’articolo 20 a di detta legge, applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2020, prevede, al suo primo, secondo, quarto e settimo comma, quanto segue:

«Sono esenti dall’imposta sul reddito i fondi d’investimento ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 2, del capo 1 della sijoitusrahastolaki (213/2019) [legge sui fondi di investimento (213/2019)] nonché i fondi di investimento esteri aperti, istituiti per contratto, comparabili a questi ultimi, le cui quote siano detenute da almeno 30 titolari.

Le disposizioni del primo comma relative all’esenzione fiscale dei fondi d’investimento si applicano anche ai fondi d’investimento speciali di cui all’articolo 1, secondo comma, del capo 2 della vaihtoehtorahastojen hoitajista annettu laki (162/2014) [legge relativa ai gestori di fondi alternativi (162/2014)], e ai fondi d’investimento speciali esteri, istituiti per contratto, comparabili a questi ultimi, purché si tratti di fondi aperti, le cui quote siano detenute da almeno 30 titolari.

(...)

L’esenzione di un fondo d’investimento speciale di cui all’articolo 1, secondo comma, del capo 2 della legge relativa ai gestori di fondi alternativi o di un fondo d’investimento speciale estero, costituito per contratto, equiparabile a quest’ultimo, che investa il suo patrimonio principalmente in immobili o in valori di investimento immobiliare con le modalità di cui all’articolo 4 del capo 16 a di tale legge, è subordinata alla condizione che tale fondo distribuisca ai detentori delle sue quote, su base annua, almeno tre quarti degli utili d’esercizio, escluse le plusvalenze non realizzate.

(...)

Qualora un fondo d’investimento o un fondo d’investimento speciale sia composto da uno o più comparti d’investimento, a questi ultimi si applicano le disposizioni relative ai fondi di investimento o ai fondi di investimento speciali».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      A è una società d’investimento immobiliare a capitale variabile di diritto francese che investe in beni immobili situati nella zona euro, che vengono affittati ad imprese. In quanto fondo d’investimento alternativo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61, A è soggetta al controllo dell’Autorità per i mercati finanziari (Francia).

11      A Asset Management SAS, società per azioni semplificata di diritto francese, assicura la gestione di A e adotta tutte le decisioni che la riguardano. Tali due società hanno la loro sede legale in Francia e non dispongono di alcun centro di attività in Finlandia.

12      Gli investitori che hanno sottoscritto quote di A percepiscono il loro rendimento su base annua corrispondente al reddito da locazione netto e agli altri redditi finanziari netti percepiti da A. La distribuzione degli utili viene decisa dall’assemblea generale di tale società.

13      In Francia, A è un’entità fiscalmente trasparente che non è assoggettata all’imposta sul reddito. Sono gli investitori ad essere debitori dell’imposta sul reddito derivante dal rendimento delle quote di A nonché dalla vendita o dal rimborso di tali quote.

14      A aveva previsto di sottoscrivere, nel mese di giugno 2019, un contratto avente ad oggetto l’acquisto di azioni di due società mutue immobiliari per azioni con sede in Finlandia e proprietarie di immobili commerciali situati in tale Stato membro, che A intendeva concedere in locazione per almeno cinque anni. A prevedeva altresì di effettuare altri investimenti immobiliari di questo tipo o di acquistare direttamente immobili in Finlandia.

15      Per sapere se i redditi e gli utili derivanti da tali investimenti sarebbero stati imponibili in Finlandia, A ha presentato all’amministrazione tributaria una domanda di decisione preliminare vincolante relativa agli esercizi fiscali 2019 e 2020.

16      Con decisione del 13 giugno 2019, l’amministrazione tributaria ha considerato che, per quanto riguarda l’esercizio fiscale 2019, in forza delle disposizioni tributarie in vigore nel corso di tale esercizio fiscale, A poteva essere considerata, in ragione delle sue caratteristiche essenziali, in una situazione equiparabile a quella di un fondo d’investimento ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della legge relativa all’imposta sul reddito. Tale amministrazione ha ritenuto, di conseguenza, che i redditi percepiti da A in Finlandia e provenienti dalla locazione o dalla vendita di immobili situati in tale Stato membro nonché dalla cessione di azioni di società per azioni proprietarie di immobili situati in tale Stato membro fossero esenti dall’imposta sul reddito.

17      Per contro, riguardo all’esercizio fiscale 2020, l’amministrazione tributaria ha considerato, sulla base delle modifiche apportate alla legge relativa all’imposta sul reddito applicabili a partire dal 1º gennaio 2020, che A, in quanto società a capitale variabile, dovesse essere equiparata non a un fondo d’investimento avente la forma contrattuale di cui all’articolo 20 a di detta legge, bensì a una società per azioni di diritto finlandese.

18      Di conseguenza, tale amministrazione ha ritenuto che, nel corso dell’esercizio fiscale 2020, i redditi percepiti da A in Finlandia e provenienti dalla locazione o dalla vendita di immobili situati in tale Stato membro nonché dalla cessione di azioni di società per azioni proprietarie di immobili situati in tale Stato membro fossero imponibili in Finlandia in forza dell’articolo 10, punti 1, 6 e 10, nonché dell’articolo 20 a, primo comma, della legge relativa all’imposta sul reddito.

19      A ha proposto dinanzi allo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia), giudice del rinvio, un ricorso avverso la decisione del 13 giugno 2019 nella parte in cui ha negato il riconoscimento dell’esenzione dei redditi immobiliari di origine finlandese nell’esercizio fiscale 2020. Nell’ambito di tale ricorso, A sostiene che l’articolo 20 a della legge relativa all’imposta sul reddito è contrario al diritto dell’Unione e sostiene che, indipendentemente dalla sua forma statutaria, quale prevista dalla normativa francese relativa ai fondi d’investimento, le sue caratteristiche funzionali sono comparabili a quelle di un fondo d’investimento finlandese esente dall’imposta sul reddito.

20      Il Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (servizio dell’amministrazione tributaria incaricato della tutela dei diritti dei percettori d’imposta, Finlandia) ritiene che, in assenza di armonizzazione a livello dell’Unione delle forme che possono assumere gli organismi di investimento collettivo e delle norme relative alla tassazione dei loro redditi, le misure nazionali che disciplinano la tassazione degli organismi di investimento collettivo nonché le forme, le modalità di funzionamento o le attività di tali organismi possono variare da uno Stato membro all’altro. A non soddisferebbe le condizioni previste all’articolo 20 a, quarto comma, della legge relativa all’imposta sul reddito per beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul reddito, il quale riconoscerebbe tale esenzione unicamente ai fondi costituiti in forza di un contratto.

21      Il giudice del rinvio constata che dalla decisione del 13 giugno 2019 risulta che, a causa dell’entrata in vigore, il 1º gennaio 2020, dell’articolo 20 a della legge relativa all’imposta sul reddito, A non può più essere equiparato a un fondo d’investimento finlandese esente dall’imposta sul reddito, ma è ormai assoggettato a imposta sui suoi redditi immobiliari percepiti in Finlandia.

22      Il giudice del rinvio espone che dai lavori preparatori all’articolo 20 a della legge relativa all’imposta sul reddito risulta che l’intenzione del legislatore nazionale era, in particolare, di individuare con precisione i casi in cui un fondo straniero dovesse essere equiparato a un fondo finlandese esente, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un fondo d’investimento oppure di un fondo d’investimento speciale, e, questo, al fine di migliorare la prevedibilità dell’imposizione, di accrescere la certezza del diritto e di sopprimere oneri amministrativi.

23      Il legislatore nazionale avrebbe altresì inteso garantire una concorrenza non falsata collocando i fondi finlandesi e i fondi stranieri su un piano di parità. In assenza di una definizione della nozione di fondo d’investimento, il carattere generale delle disposizioni tributarie nazionali avrebbe, in passato, contribuito ad agevolare l’assimilazione dei fondi stranieri ai fondi d’investimento finlandesi, mentre questi ultimi non avrebbero necessariamente beneficiato, all’estero, di un trattamento equiparabile, o sarebbero persino stati assoggettati ad una normativa più restrittiva.

24      Secondo tale giudice, le modifiche adottate dal legislatore sarebbero volte non già a rimettere in discussione la regola secondo cui il trattamento fiscale in Finlandia dipende dalla forma giuridica dello strumento di investimento, bensì a rendere la normativa tributaria più precisa per quanto riguarda la situazione dei fondi aventi forma contrattuale, siano essi residenti o non residenti, senza tuttavia estendere l’applicazione dell’esenzione ad altre forme di organismi d’investimento collettivo. Detto giudice sottolinea altresì che, secondo la normativa finlandese applicabile ai fondi di investimento, questi ultimi possono essere costituiti unicamente in forza di un contratto.

25      Il giudice del rinvio ritiene, pertanto, di dover rispondere alla questione se A, ai fini dell’esercizio fiscale 2020, debba essere equiparata ai fondi d’investimento finlandesi esenti dall’imposta sui redditi percepiti in Finlandia, oppure se essa debba versare un’imposta ritenuta alla fonte per i redditi da locazione e per gli utili derivanti dalla sua attività immobiliare in tale Stato membro.

26      In particolare, detto giudice si pone l’interrogativo se gli articoli 49, 63 e 65 TFUE ostino all’articolo 20 a della legge relativa all’imposta sul reddito, in forza del quale solo i fondi d’investimento esteri aperti, creati mediante contratto, sono equiparati ai fondi d’investimento finlandesi esenti dall’imposta sul reddito, così che, ad esempio, i fondi d’investimento creati nella forma di una società, quali A, non possono più, a partire dall’entrata in vigore dell’articolo 20 a della legge relativa all’imposta sul reddito, essere equiparati a fondi d’investimento finlandesi esenti.

27      In tale contesto, lo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 49, 63 e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali, in base alle quali esclusivamente i fondi comuni d’investimento esteri aperti costituiti per contratto possono essere equiparati a fondi comuni di investimento finlandesi esenti dall’imposta sul reddito, per cui i fondi comuni di investimento esteri che, quanto a forma giuridica, non sono costituiti per contratto sono soggetti in Finlandia a una ritenuta alla fonte, sebbene non vi siano altre differenze oggettive significative tra la situazione di questi fondi di investimento e quella dei fondi comuni di investimento finlandesi quanto alle circostanze specifiche».

 Sulla questione pregiudiziale

 Osservazioni preliminari

28      Occorre rilevare, anzitutto, che la controversia di cui trattasi nel procedimento principale verte sulla possibilità per la ricorrente nel procedimento principale – un fondo d’investimento alternativo ai sensi della direttiva 2011/61, costituito, in Francia, nella forma di una società non soggetta all’imposta sul reddito e beneficiante in tale Stato membro del regime di trasparenza fiscale –, di ottenere, in Finlandia, l’esenzione dall’imposta sul reddito dei redditi da locazione e degli utili derivanti dalla cessione di immobili e di azioni di società per azioni immobiliari, percepiti in tale Stato membro.

29      Secondo la decisione del 13 giugno 2019, questi redditi, esenti da imposta nel corso dell’esercizio fiscale 2019, sono divenuti imponibili a titolo dell’esercizio fiscale 2020 a causa dell’entrata in vigore dell’articolo 20 a della legge relativa all’imposta sul reddito e, ciò, tenuto conto, in particolare, del fatto che la ricorrente nel procedimento principale riveste non già la forma contrattuale, bensì la forma statutaria.

30      Occorre poi precisare, sulla scorta delle spiegazioni fornite dal governo finlandese, che, da un lato, la nozione di «fondo d’investimento», ai sensi della legge relativa ai fondi d’investimento (213/2019), designa unicamente un OICVM ai sensi della direttiva 2009/65 il quale riveste la forma contrattuale. La nozione di «fondo d’investimento speciale» ai sensi della legge relativa ai gestori di fondi alternativi (162/2014) designa una delle forme giuridiche dei fondi d’investimento alternativi considerati dalla direttiva 2011/61 e si riferisce anch’essa unicamente ai fondi aventi forma contrattuale. Dall’altro, un fondo d’investimento alternativo di cui alla direttiva 2011/61 può essere creato in Finlandia anche nella forma statutaria e procedere ad investimenti immobiliari, senza tuttavia beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 20 a della legge relativa all’imposta sul reddito.

31      Infine, conformemente all’articolo 20 a, quarto comma, della legge relativa all’imposta sul reddito, un’esenzione dall’imposta sul reddito è concessa a un fondo d’investimento speciale, ai sensi della legge relativa ai gestori di fondi alternativi (162/2014), oppure a un fondo d’investimento speciale estero, creato per contratto, equiparabile a quest’ultimo, che investe il suo patrimonio principalmente in immobili o in valori d’investimento immobiliare, a condizione che tale fondo distribuisca ai detentori delle sue quote, su base annua, almeno tre quarti degli utili dell’esercizio, escluse le plusvalenze non realizzate.

32      Senza pronunciarsi sul rispetto da parte di A di tale condizione relativa alla distribuzione minima annua degli utili, il giudice del rinvio rileva che la situazione di tale società è equiparabile a quella di un fondo d’investimento residente, ad eccezione della sua forma statutaria. La questione pregiudiziale verte esclusivamente su quest’ultimo elemento.

33      Si deve, pertanto, considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49, 63 e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che, riservando ai soli fondi d’investimento aventi forma contrattuale il beneficio dell’esenzione dei redditi da locazione e degli utili derivanti dalla cessione di immobili o di azioni di società proprietarie di immobili, escluda dal beneficio di tale esenzione un fondo d’investimento alternativo non residente avente forma statutaria, anche se quest’ultimo, beneficiando di un regime di trasparenza fiscale nello Stato membro in cui è stabilito, non è soggetto all’imposta sul reddito in quest’ultimo Stato membro.

 Sulla libertà di circolazione applicabile

34      Dato che la questione pregiudiziale si riferisce, al contempo, alle disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, occorre individuare quale sia la libertà applicabile nel procedimento principale (sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, C-52/16 e C-113/16, EU:C:2018:157, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

35      A tale riguardo, da una giurisprudenza consolidata risulta che, per determinare se una normativa nazionale rientri nell’una o nell’altra delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE, occorre prendere in considerazione l’oggetto della normativa di cui trattasi (sentenza del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 e C-479/19, EU:C:2021:1015, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

36      Qualora l’oggetto di tale normativa non consenta di stabilire se essa rientri in modo preponderante nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE oppure in quello dell’articolo 63 TFUE, la Corte tiene conto degli elementi di fatto del caso di specie al fine di determinare se la situazione di cui è causa nel procedimento principale ricada nell’una o nell’altra di dette disposizioni (sentenza dell’11 giugno 2020, KOB, C-206/19, EU:C:2020:463, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

37      Inoltre, quando un provvedimento nazionale si riferisce contemporaneamente alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, la Corte esamina il provvedimento di cui trattasi, in linea di principio, con riferimento a una sola di tali due libertà qualora risulti che, viste le circostanze del procedimento principale, una delle due è del tutto secondaria rispetto all’altra e può esserle ricollegata (v., per analogia, sentenza del 30 aprile 2020, Société Générale, C-565/18, EU:C:2020:318, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

38      Nel caso di specie, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale verte sull’esenzione concessa ai fondi d’investimento aventi forma contrattuale, che investono principalmente in immobili o in valori d’investimento immobiliari.

39      Orbene, in primo luogo, per quanto riguarda gli investimenti immobiliari, conformemente a una giurisprudenza costante, le misure nazionali che si riferiscono alle operazioni mediante le quali soggetti non residenti effettuano investimenti di questo tipo nel territorio di uno Stato membro possono rientrare sia nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE, relativo alla libertà di stabilimento, sia nell’ambito di applicazione dell’articolo 63 TFUE, relativo alla libera circolazione dei capitali (sentenza del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 e C-479/19, EU:C:2021:1015, punto 29).

40      Infatti, da un lato, i movimenti di capitali includono le operazioni mediante le quali soggetti non residenti effettuano investimenti immobiliari nel territorio di uno Stato membro, come risulta dalla nomenclatura dei movimenti di capitali di cui all’allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato (GU 1988, L 178, pag. 5), nomenclatura che conserva il valore indicativo che le era proprio per definire la nozione di movimenti di capitali (sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, C-52/16 e C-113/16, EU:C:2018:157, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

41      Dall’altro, il diritto di acquistare, gestire e alienare beni immobili nel territorio di un altro Stato membro, che costituisce il complemento necessario della libertà di stabilimento genera, quando viene esercitato, movimenti di capitali (sentenza del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 e C-479/19, EU:C:2021:1015, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

42      Tuttavia, affinché le disposizioni relative al diritto di stabilimento possano essere applicate, è in linea di principio necessario che sia assicurata una presenza permanente nello Stato membro ospitante e, in caso di acquisto e di possesso di beni immobili, che la gestione di tali beni sia attiva (sentenza del 14 settembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, EU:C:2006:568, punto 19).

43      Orbene, nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che A non dispone né di locali professionali né di altri centri di attività in Finlandia a partire dai quali gestisca, anche solo parzialmente, i suoi investimenti immobiliari in Finlandia oppure adotti decisioni relative a questi ultimi.

44      In secondo luogo, per quanto riguarda le acquisizioni di partecipazioni nelle società di capitali, dalla giurisprudenza costante della Corte deriva che il trattamento fiscale dei dividendi versati da società di questo tipo è altresì idoneo a ricadere non soltanto nell’ambito dell’articolo 63 TFUE, ma anche dell’articolo 49 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018,  EV, C-685/16, EU:C:2018:743, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

45      In proposito è già stato dichiarato che una normativa nazionale destinata ad applicarsi esclusivamente alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinarne le attività rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE, relativo alla libertà di stabilimento. Per contro, disposizioni nazionali che siano applicabili a partecipazioni effettuate al solo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell’impresa, devono essere esaminate esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali (sentenza del 13 marzo 2014, Bouanich, C-375/12, EU:C:2014:138, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

46      Orbene, come ricordato al punto 38 della presente sentenza, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale ha per oggetto il trattamento fiscale dei redditi da investimenti immobiliari effettuati da organismi di investimento collettivo.

47      Senza escludere dal suo ambito di applicazione situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento, tale normativa riguarda gli investimenti effettuati al fine di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell’impresa. Essa è pertanto idonea ad incidere in modo preponderante sulla libera circolazione dei capitali. Le eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento risultanti da tale normativa sarebbero una conseguenza inevitabile della restrizione alla libera circolazione dei capitali e non giustificano, quindi, un esame autonomo della stessa normativa ai sensi dell’articolo 49 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 e C-479/19, EU:C:2021:1015, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

48      Tenuto conto di quanto precede, occorre esaminare la misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale esclusivamente alla luce degli articoli 63 e 65 TFUE.

 Sullesistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali

49      Da una costante giurisprudenza risulta che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dall’effettuarne in altri Stati membri (sentenza del 30 aprile 2020, Société Générale, C-565/18, EU:C:2020:318, punto 22 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 e C-479/19, EU:C:2021:1015, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

50      In particolare, il fatto che uno Stato membro riservi ai redditi percepiti dagli organismi di investimento collettivo non residenti un trattamento meno favorevole di quello riservato ai redditi percepiti dagli organismi di investimento collettivo residenti è idoneo a dissuadere gli organismi stabiliti in uno Stato diverso da tale Stato membro dall’effettuare investimenti nel medesimo Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione della libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2019, College Pension Plan of British Columbia, C-641/17, EU:C:2019:960, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

51      Il fatto di esentare i redditi percepiti da un organismo di investimento collettivo residente e di assoggettare invece i redditi percepiti da un organismo di investimento collettivo non residente a una ritenuta alla fonte definitiva costituisce un trattamento meno favorevole di questo tipo (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2019, College Pension Plan of British Columbia, C-641/17, EU:C:2019:960, punto 50).

52      Nel caso di specie, la normativa nazionale in questione introduce una differenza di trattamento non già in funzione dello Stato di residenza dell’organismo di investimento collettivo, bensì in funzione della forma giuridica rivestita da detto organismo. Infatti, solo gli organismi di investimento collettivo aventi forma contrattuale possono beneficiare dell’esenzione d’imposta alle condizioni previste da tale normativa.

53      Secondo la formulazione dell’articolo 20 a, quarto comma, della legge relativa all’imposta sul reddito, la condizione riguardante la forma contrattuale del fondo sembra riferirsi unicamente ai fondi esteri. Tuttavia, come rilevato dal giudice del rinvio e dal governo finlandese, i fondi d’investimento e i fondi d’investimento speciali possono essere costituiti conformemente al diritto finlandese unicamente nella forma contrattuale, cosicché l’esenzione prevista da detta disposizione è riservata agli organismi di investimento collettivo aventi forma contrattuale, indipendentemente dallo Stato di residenza di tali organismi.

54      A tal riguardo, occorre rilevare che una normativa nazionale che sia indistintamente applicabile agli operatori residenti e agli operatori non residenti può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che anche una distinzione basata su criteri oggettivi può, di fatto, svantaggiare le situazioni transfrontaliere (v. sentenze del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, punto 55 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 e C-479/19, EU:C:2021:1015, punto 39).

55      Ciò si verifica, in particolare, quando una normativa nazionale che è indistintamente applicabile agli operatori residenti e a quelli non residenti riserva il beneficio di un vantaggio fiscale alle situazioni in cui un operatore soddisfa condizioni o obblighi che sono, per loro natura o di fatto, propri del mercato nazionale, cosicché solo gli operatori residenti sul mercato nazionale sono in grado di soddisfarli e gli operatori non residenti aventi caratteristiche comparabili generalmente non li soddisfano (sentenze del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 e C-479/19, EU:C:2021:1015, punto 40).

56      Come rilevato al punto 53 della presente sentenza, in Finlandia i fondi d’investimento e i fondi di investimento speciali possono essere costituiti soltanto in forma contrattuale.

57      Indubbiamente, poiché il diritto dell’Unione non è armonizzato a tal riguardo, gli Stati membri sono liberi di determinare la forma giuridica nella quale dei fondi possono essere creati nel loro territorio.

58      Gli Stati membri sono altresì liberi di prevedere, al fine di incoraggiare il ricorso agli organismi di investimento collettivo, un regime impositivo particolare applicabile a tali organismi e ai dividendi e agli altri redditi da essi percepiti, nonché di definire le condizioni sostanziali e formali che debbano essere rispettate per beneficiare di tale regime (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

59      Inoltre, la libera circolazione dei capitali non può essere intesa nel senso che uno Stato membro sia obbligato a predisporre le proprie norme tributarie in funzione di quelle di un altro Stato membro al fine di garantire, in ogni situazione, una tassazione che elimini qualsivoglia disparità derivante dalle normative tributarie nazionali, considerato che le decisioni adottate da un contribuente riguardo agli investimenti in un altro Stato membro possono essere, a seconda dei casi, più o meno favorevoli o sfavorevoli per il contribuente medesimo (sentenze del 7 novembre 2013, K, C-322/11, EU:C:2013:716, punto 80 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, punto 72).

60      Tuttavia, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 53 e 54 delle sue conclusioni, qualora uno Stato membro preveda un vantaggio fiscale a favore di taluni organismi di investimento collettivo, le condizioni alle quali tale vantaggio viene concesso non devono costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, punto 46).

61      Orbene, tenuto conto dell’assenza di armonizzazione ricordata al punto 57 della presente sentenza, la libera circolazione dei capitali sarebbe privata dei suoi effetti se un organismo di investimento collettivo non residente, costituito secondo la forma giuridica autorizzata o richiesta dalla normativa dello Stato membro in cui è stabilito ed operante conformemente alla predetta normativa, sarebbe privato di un vantaggio fiscale in un altro Stato membro nel quale investe, sulla sola base del fatto che la sua forma giuridica non corrisponde a quella richiesta per gli organismi di investimento collettivo in quest’ultimo Stato membro.

62      Tale valutazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che, conformemente alle spiegazioni fornite dal governo finlandese, la creazione in Finlandia di fondi d’investimento alternativi ai sensi della direttiva 2011/61 nella forma statutaria sarebbe ammessa e che tali fondi sarebbero autorizzati a procedere ad investimenti immobiliari, senza tuttavia beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 20 a della legge relativa all’imposta sul reddito.

63      Infatti, gli organismi di investimento collettivo stabiliti in Finlandia possono adottare la forma giuridica che consente loro di beneficiare dell’esenzione, mentre gli organismi di investimento collettivo non residenti sono soggetti alle condizioni richieste dalla normativa dello Stato membro in cui sono stabiliti.

64      Di conseguenza, sebbene la condizione relativa alla forma contrattuale non costituisca una condizione che solo gli organismi di investimento collettivo residenti sono idonei a soddisfare, resta il fatto che detta condizione è tale da favorire questi ultimi a svantaggio degli organismi di investimento collettivo costituiti nella forma statutaria, conformemente alla normativa dello Stato membro in cui sono stabiliti.

65      Ne consegue che una siffatta normativa è idonea a dissuadere organismi di investimento collettivo non residenti dall’effettuare investimenti immobiliari in Finlandia e costituisce, pertanto, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in via di principio, dall’articolo 63 TFUE.

66      Ciò premesso, a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l’articolo 63 TFUE non pregiudica tuttavia il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale.

67      Da una giurisprudenza costante risulta che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Pertanto, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato [sentenza del 26 febbraio 2019, X (Società intermediarie stabilite in paesi terzi), C-135/17, EU:C:2019:136, punto 60 e giurisprudenza citata].

68      Infatti, le disparità di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE non devono costituire, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata. La Corte ha giudicato, pertanto, che tali disparità di trattamento possono essere autorizzate soltanto se riguardanti situazioni non oggettivamente comparabili o, in caso contrario, se sono giustificate da un motivo imperativo di interesse generale [sentenza del 26 febbraio 2019, X (Società intermediarie stabilite in paesi terzi), C-135/17, EU:C:2019:136, punto 61 e giurisprudenza ivi citata].

 Sulla sussistenza di situazioni oggettivamente comparabili

69      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la comparabilità di una situazione transfrontaliera con una situazione interna dello Stato membro deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione, nonché dell’oggetto e del contenuto di queste ultime (sentenza del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 e C-479/19, EU:C:2021:1015, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

70      Inoltre, solo i criteri distintivi pertinenti fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da una siffatta normativa rispecchi una differenza di situazioni oggettiva (sentenza del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 e C-479/19, EU:C:2021:1015, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

71      Nella fattispecie, il governo finlandese afferma, da un lato, che l’esenzione prevista dall’articolo 20 a della legge relativa all’imposta sul reddito ha l’obiettivo di evitare la doppia imposizione dei redditi da investimenti e di cercare di trattare, a fini fiscali, gli investimenti effettuati tramite fondi allo stesso modo degli investimenti diretti. Conformemente a tale disposizione, il trattamento fiscale sarebbe determinato dalla forma giuridica dell’entità e dipenderebbe dalla questione se l’imposizione sia effettuata tanto a livello dell’entità quanto a quello del suo proprietario, come nel caso delle società per azioni, oppure se l’imposizione abbia luogo unicamente a livello del proprietario, come nel caso delle società in accomandita, dei fondi d’investimento e dei fondi d’investimento speciali.

72      Dall’altro lato, tale governo fa valere che un organismo di investimento collettivo avente forma statutaria e un fondo d’investimento speciale di diritto finlandese avente forma contrattuale non si trovano in una situazione equiparabile, tenuto conto dell’obiettivo della tutela degli investitori in caso di fallimento dei fondi, perseguito dalla legge relativa ai fondi di investimento (213/2019) e dalla legge relativa ai gestori di fondi alternativi (162/2014).

73      Orbene, a tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che – alla luce degli obiettivi volti ad evitare la doppia imposizione dei redditi da investimenti e a trattare allo stesso modo, a fini fiscali, gli investimenti realizzati indirettamente, tramite fondi, e gli investimenti diretti – il fatto che un organismo di investimento collettivo rivesta una forma statutaria non lo pone necessariamente in una situazione diversa da quella di un organismo di investimento collettivo avente forma contrattuale.

74      Infatti, tali obiettivi possono essere raggiunti anche quando un organismo di investimento collettivo riveste una forma statutaria, ma beneficia, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’esenzione dall’imposta sui redditi o da un regime di trasparenza fiscale.

75      Tale elemento è peraltro confermato dalla circostanza, rilevata dal governo finlandese, che, secondo la normativa nazionale, un fondo d’investimento alternativo costituito nella forma giuridica statutaria implica la tassazione dei redditi tanto a livello di detto fondo quanto a quello degli investitori, mentre, per un fondo costituito in forma contrattuale, la tassazione interviene unicamente a livello degli investitori.

76      In secondo luogo, per quanto riguarda le considerazioni del governo finlandese relative alla maggiore protezione degli investitori che risulterebbe dalla forma contrattuale di un fondo d’investimento, si deve notare che, mentre tali considerazioni espongono le ragioni che possono aver indotto il legislatore nazionale a richiedere che i fondi d’investimento residenti siano costituiti in tale forma, siffatte considerazioni non consentono una differenziazione oggettiva tra gli organismi di investimento collettivo in forma contrattuale e quelli in qualsiasi altra forma giuridica per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta sul reddito concessa dall’articolo 20 a della legge relativa all’imposta sul reddito.

77      Occorre pertanto considerare che, rispetto alle disposizioni nazionali aventi ad oggetto un’esenzione che mira ad assimilare, ai fini fiscali, gli investimenti tramite fondi agli investimenti diretti, un organismo di investimento collettivo non residente avente forma statutaria e che beneficia nel suo Stato di residenza di un’esenzione dei suoi redditi o di un regime di trasparenza fiscale si trova in una situazione equiparabile a quella di un fondo d’investimento residente avente forma contrattuale.

78      Ciò premesso, occorre esaminare se la restrizione istituita dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

 Sullesistenza di un motivo imperativo di interesse generale

79      Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere ammessa soltanto qualora sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale, sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 e C-479/19, EU:C:2021:1015, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

80      Nel caso di specie, dalle indicazioni del giudice del rinvio relative ai lavori preparatori dell’articolo 20 a della legge relativa all’imposta sul reddito risulta che tale disposizione è stata adottata al fine di migliorare la prevedibilità dell’imposizione, di accrescere la certezza del diritto, di sopprimere oneri amministrativi, nonché di assicurare una concorrenza non falsata tra i fondi d’investimento residenti e non residenti.

81      Il governo finlandese sostiene che la limitazione dell’esenzione prevista dall’articolo 20 a della legge relativa all’imposta sul reddito ai fondi d’investimento speciali aventi una forma contrattuale sarebbe giustificata da motivi imperativi di interesse generale relativi alla garanzia dell’efficacia del controllo fiscale e della riscossione delle imposte nonché alla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale.

82      Tale governo sottolinea che siffatta disposizione deroga, a condizioni precise e non discriminatorie, alla regola generale della tassazione dei fondi d’investimento speciali, consentendo in tal modo di garantire l’efficacia del controllo fiscale e della riscossione delle imposte.

83      Quanto alla coerenza del regime fiscale, detto governo fa valere che l’esenzione prevista da tale disposizione riguarda i fondi d’investimento speciali ai sensi della normativa finlandese e tutti i fondi stranieri ad essi equiparati. Un fondo costituito nella forma di una società sarebbe equiparato ad una società per azioni finlandese, anch’essa soggetta all’imposta sul reddito derivante dall’attività di investimento.

84      A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che, in forza del principio della certezza del diritto, nelle materie disciplinate dal diritto dell’Unione, le norme giuridiche degli Stati membri devono avere una formulazione non equivoca, che permetta agli interessati di conoscere i propri diritti ed obblighi in modo chiaro e preciso e ai giudici nazionali di garantirne l’osservanza (sentenza del 15 aprile 2021, Finanzamt für Körperschaften Berlin, C-868/19, non pubblicata, EU:C:2021:285, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

85      Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 97 e 99 delle sue conclusioni, l’obiettivo della certezza del diritto non può giustificare una restrizione alle libertà di circolazione. In effetti, se così fosse, gli Stati membri sarebbero liberi di imporre restrizioni di questo tipo, nei limiti in cui esse fossero formulate in modo univoco.

86      In secondo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo volto a garantire una concorrenza non falsata tra i fondi d’investimento residenti e quelli non residenti, ciò porterebbe ad ammettere che il trattamento fiscale sfavorevole degli organismi di investimento collettivo aventi forma statutaria sia giustificato dal fatto che, in altri Stati membri, tali organismi ricevono un trattamento più favorevole di quello riservato ai fondi di investimento finlandesi aventi forma contrattuale.

87      Orbene, da costante giurisprudenza della Corte emerge che un trattamento fiscale sfavorevole contrario a una libertà fondamentale non può essere giustificato dall’esistenza di altri vantaggi fiscali, anche ammettendo che essi esistano (sentenza del 9 ottobre 2014, van Caster, C-326/12, EU:C:2014:2269, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

88      In terzo luogo, per quanto riguarda la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, addotta dal governo finlandese, una simile necessità costituisce un motivo imperativo d’interesse generale idoneo a giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali (v., in tal senso, sentenze del 9 ottobre 2014, van Caster, C-326/12, EU:C:2014:2269, punto 46, e del 22 novembre 2018, Huijbrechts, C-679/17, EU:C:2018:940, punto 36). Parimenti, la necessità di garantire un’efficace riscossione dell’imposta costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle libertà fondamentali (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e.a., C-575/17, EU:C:2018:943, punto 67).

89      Tuttavia, al fine di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, l’amministrazione tributaria può esigere che il contribuente presenti le prove che ritiene necessarie per valutare se le condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione fiscale in questione, previste dalla normativa di cui trattasi, siano soddisfatte e, di conseguenza, se occorra o meno accordare l’agevolazione richiesta (v., per analogia, sentenza del 27 gennaio 2009, Persche, C-318/07, EU:C:2009:33, punto 54), nonché per garantire l’efficace riscossione dell’imposta.

90      Quanto all’onere amministrativo eventualmente risultante, per l’amministrazione tributaria dello Stato membro di imposizione, dalla possibilità concessa ai contribuenti di fornire informazioni al fine di dimostrare che le suddette condizioni siano soddisfatte, si deve rilevare che gli inconvenienti amministrativi non sono, di per sé, sufficienti per giustificare un ostacolo alla libera circolazione dei capitali (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2014, van Caster, C-326/12, EU:C:2014:2269, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

91      In quarto luogo, la Corte ha già dichiarato che la necessità di preservare la coerenza di un regime fiscale può giustificare una normativa idonea a restringere le libertà fondamentali (sentenza del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 e C-479/19, EU:C:2021:1015, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

92      Tuttavia, affinché un argomento fondato su una siffatta giustificazione possa essere accolto, occorre, secondo una giurisprudenza costante, che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra l’agevolazione fiscale di cui trattasi e la compensazione della stessa con un determinato prelievo fiscale, dovendosi determinare il carattere diretto del suddetto nesso alla luce della finalità della normativa in questione (sentenza del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 e C-479/19, EU:C:2021:1015, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

93      Nel caso di specie, il governo finlandese non ha dimostrato che il vantaggio fiscale concesso ai fondi d’investimento aventi forma contrattuale fosse compensato da un prelievo fiscale determinato, giustificando così l’esclusione degli organismi di investimento collettivo non residenti aventi forma statutaria dal beneficio di tale vantaggio.

94      Tenuto conto di tutto quanto precede, alla questione pregiudiziale occorre rispondere dichiarando che gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che, riservando ai soli fondi d’investimento aventi forma contrattuale il beneficio dell’esenzione dei redditi da locazione e degli utili derivanti dalla cessione di immobili o di azioni di società proprietarie di immobili, escluda dal beneficio di tale esenzione un fondo d’investimento alternativo non residente avente forma statutaria, anche se quest’ultimo, beneficiando di un regime di trasparenza fiscale nello Stato membro in cui è stabilito, non è soggetto all’imposta sul reddito in quest’ultimo Stato membro.

 Sulle spese

95      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che, riservando ai soli fondi d’investimento aventi forma contrattuale il beneficio dell’esenzione dei redditi da locazione e degli utili derivanti dalla cessione di immobili o di azioni di società proprietarie di immobili, escluda dal beneficio di tale esenzione un fondo d’investimento alternativo non residente avente forma statutaria, anche se quest’ultimo, beneficiando di un regime di trasparenza fiscale nello Stato membro in cui è stabilito, non è soggetto all’imposta sul reddito in quest’ultimo Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il finlandese.