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15.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 3 novembre 2020 — ACC Silicones Ltd. / Bundeszentralamt für Steuern

(Causa C-572/20)

(2021/C 53/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti del procedimento principale

Ricorrente: ACC Silicones Ltd.

Resistente: Bundeszentralamt für Steuern

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 63 TFUE (già articolo 56 del Trattato CE) osti ad una norma tributaria nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale, da una società con sede all’estero che percepisce dividendi da partecipazioni e non raggiunge la partecipazione minima di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/435/CEE (1) (come modificata dalla direttiva 2003/123/CE (2)), pretenda, ai fini del rimborso dell’imposta sui redditi di capitale, la prova, da fornirsi mediante certificazione dell’amministrazione tributaria estera, del fatto che l’imposta sui redditi di capitale non può, a livello di detta società estera o di un soggetto che detiene in essa una partecipazione diretta o indiretta, essere imputata ovvero essere detratta quale spesa di gestione o costo di esercizio, nonché la prova del fatto che anche in concreto un’imputazione, una detrazione o un riporto non hanno avuto luogo, quando invece una prova siffatta non viene richiesta, ai fini del rimborso dell’imposta sui redditi di capitale, ad una società con sede in Germania che detenga una partecipazione della stessa entità.

2)

In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

Se il principio di proporzionalità e il principio dell’effetto utile ostino al requisito della presentazione della certificazione indicata nella questione sub 1), nel caso in cui per il percettore, residente all’estero, di dividendi derivanti da cosiddette partecipazioni a titolo di azionariato diffuso sia di fatto impossibile fornire tale certificazione.


(1)  Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 6).

(2)  Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2004, L 7, pag. 41).