Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate l’8 settembre 2022 (1)

Causa C-707/20

Gallaher Limited

contro

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal [Tax and Chancery Chamber] [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della Chancery), Regno Unito])

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 49, 63 e 64 TFUE – Trasferimento di attività all’interno di un gruppo di società – Società residente in uno Stato membro avente una società madre con sede in un altro Stato membro e una società consorella con sede in uno Stato terzo – Trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale della società residente alla società consorella a fronte di un corrispettivo pari al valore di mercato – Esenzione fiscale o tassazione a seconda dello Stato in cui ha sede la società beneficiaria»






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della Chancery), Regno Unito;], verte sull’interpretazione degli articoli 49, 63 e 64 TFUE.

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Gallaher Limited (in prosieguo: la «GL»), una società con residenza fiscale nel Regno Unito, e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Amministrazione tributaria e doganale, Regno Unito; in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») in merito all’assoggettamento della GL a un prelievo fiscale, senza diritto al differimento del pagamento dell’imposta, in relazione a due operazioni di cessione di attività a società non fiscalmente residenti nel Regno Unito facenti parte dello stesso gruppo di società. Più precisamente, tali operazioni sono consistite, da un lato, in una cessione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a marchi di tabacco a una società consorella della GL, fiscalmente residente in Svizzera (in prosieguo: la «cessione del 2011») e, dall’altro, in una cessione delle azioni di una società figlia della GL alla sua società madre intermedia, residente nei Paesi Bassi (in prosieguo: la «cessione del 2014»).

3.        Nell’ambito della controversia principale, la GL, nei confronti della quale l’amministrazione tributaria ha adottato decisioni che determinano l’ammontare delle plusvalenze e degli utili imponibili realizzati nell’ambito di tali due cessioni, fa valere, in sostanza, l’esistenza di una disparità di trattamento fiscale rispetto ai trasferimenti effettuati tra i membri di un gruppo di società con residenza o stabile organizzazione nel Regno Unito, che beneficiano di un’esenzione dall’imposta sulle società. Infatti, ai sensi delle «norme sui trasferimenti infragruppo» applicabili nel Regno Unito, qualora le stesse attività fossero state trasferite a una società madre o consorella fiscalmente residente nel Regno Unito (o non residente nel Regno Unito, ma che vi esercita un’attività commerciale tramite una stabile organizzazione), non sarebbe sorto l’onere fiscale di cui trattasi nel procedimento principale, poiché tali cessioni sarebbero considerate neutre dal punto di vista fiscale.

4.        Si pone quindi la questione di sapere se, nell’ambito di queste due cessioni, l’assoggettamento a un obbligo fiscale senza diritto al differimento del pagamento dell’imposta sia conforme al diritto dell’Unione e, in particolare, alla libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE (per quanto riguarda le due cessioni), e al diritto alla libera circolazione dei capitali sancito all’articolo 63 TFUE (per quanto concerne la cessione del 2011).

5.        In linea con la domanda della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sull’analisi delle questioni pregiudiziali terza, quinta e sesta (2). Queste ultime vertono, in sostanza, sulla questione se le norme sui trasferimenti infragruppo, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possano costituire un ostacolo alla libertà di stabilimento nella misura in cui il trattamento fiscale differisce a seconda che l’operazione in questione abbia luogo tra una società e un’altra società dello stesso gruppo con sede nel Regno Unito o in un altro Stato membro. In caso di violazione del diritto dell’Unione, il giudice del rinvio si interroga sulla natura delle opportune misure correttive.

6.        Al termine della mia analisi, concluderò che tali norme sono compatibili con la libertà di stabilimento, in quanto la disparità di trattamento tra i trasferimenti nazionali e transfrontalieri di attività effettuati a titolo oneroso all’interno di un gruppo di società può, in principio, essere giustificata dalla necessità di preservare una distribuzione equilibrata dei poteri impositivi, senza che sia necessario prevedere la possibilità di differire il pagamento dell’imposta al fine di garantire il carattere proporzionato di tale restrizione.

II.    Contesto normativo

 Principi generali dell’imposta sulle società nel Regno Unito

7.        In forza degli articoli 2 e 5 del Corporation Tax Act 2009 (legge del 2009 in materia di imposta sulle società; in prosieguo: il «CTA 2009») e dell’articolo 8 del Taxation of Chargeable Gains Act 1992 (legge del 1992 sulla tassazione dei redditi imponibili; in prosieguo: il «TCGA 1992»), una società con residenza fiscale nel Regno Unito è soggetta all’imposta sulle società su tutti i suoi utili (incluse le plusvalenze) realizzati durante il periodo contabile interessato.

8.        Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del CTA 2009, una società non residente fiscalmente nel Regno Unito che vi esercita la propria attività tramite una stabile organizzazione nel Regno Unito è soggetta all’imposta sulle società sugli utili attribuibili a detta stabile organizzazione. Inoltre, in virtù dell’articolo 10B del TCGA 1992, siffatta società è assoggettata all’imposta sulle società sulle plusvalenze da essa realizzate sulla cessione di attività se queste ultime sono ubicate nel Regno Unito e sono utilizzate per esigenze commerciali o della stabile organizzazione. Tali attività si qualificano come «attività imponibili» ai sensi dell’articolo 171(1A) del TCGA 1992.

9.        In virtù degli articoli 17 e 18 del TCGA 1992, la cessione di un’attività si considera effettuata per un compenso pari al valore di mercato se non è realizzata nell’ambito di un accordo stipulato a condizioni diverse dalla normale concorrenza o quando è effettuata a favore di una persona correlata.

 Norme sui trasferimenti all’interno di un gruppo di società nel Regno Unito

10.      L’articolo 171 del TCGA 1992 e gli articoli 775 e 776 del CTA 2009 (in prosieguo, congiuntamente: le «norme sui trasferimenti infragruppo») prevedono che una cessione di attività effettuata tra società di un gruppo soggette all’imposta sulle società nel Regno Unito deve avere luogo in regime di neutralità fiscale.

11.      Più precisamente, ai sensi dell’articolo 171 TCGA 1992, quando le attività sono cedute da una società del gruppo (A) assoggettata a imposta nel Regno Unito ad un’altra società del gruppo (B) che vi è parimenti assoggettata, tale cessione si considera avvenuta a fronte di un compenso che non fa sorgere plusvalenze né perdite (per cui si ritiene che B abbia acquisito le attività sulla stessa base finanziaria su cui A le aveva acquisite). Tuttavia, un obbligo fiscale può successivamente nascere se le attività sono cedute dando luogo a una plusvalenza in circostanze in cui non si applica l’articolo 171 del TCGA 1992 (ad esempio, se B cede le attività al di fuori del gruppo o a una società del gruppo che non è assoggettata all’imposta sulle società nel Regno Unito).

12.      Allo stesso modo, se si applica l’articolo 775 del CTA 2009, non sorge alcun obbligo fiscale (o sgravio per perdite) quando le attività immateriali vengono trasferite da una società (A) del gruppo assoggettata a imposta nel Regno Unito a un’altra società (B) del gruppo che vi è parimenti assoggettata. Infatti, si ritiene che B abbia sempre detenuto l’attività in questione quando era detenuta da A e l’abbia acquistata allo stesso costo di base di A. Tuttavia, un obbligo fiscale può sorgere in seguito, in particolare se le attività sono cedute in circostanze in cui l’articolo 775 del CTA 2009 non si applica (vale a dire, se la cessione avviene al di fuori del gruppo o a una società che non è soggetta all’imposta nel Regno Unito).

 Convenzioni applicabili intese a evitare la doppia imposizione

13.      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha stipulato un gran numero di trattati e convenzioni con altri territori, generalmente basati sul modello di convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). In particolare, l’articolo 13, paragrafo 5, della convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata tra il Regno Unito e la Svizzera prevede che le plusvalenze risultanti da un trasferimento di attività come quelle interessate dal presente procedimento sono imponibili solo nel territorio di residenza del cedente.

 Norme sul pagamento dell’imposta sulle società nel Regno Unito

14.      Ai sensi dell’articolo 59D del Taxes Management Act 1970 (legge del 1970 in materia di gestione delle imposte), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «TMA 1970»), l’imposta sulle società di un esercizio contabile è esigibile nove mesi e un giorno dopo la fine di tale esercizio. Inoltre, in virtù degli articoli 55 e 56 del TMA 1970, qualora una decisione dell’amministrazione tributaria (incluso un avviso di chiusura parziale) che modifica la dichiarazione di una società per un determinato periodo contabile sia stata oggetto di ricorso dinanzi al First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (sezione tributaria), Regno Unito], il pagamento dell’imposta accertata può essere differito d’intesa con l’amministrazione tributaria o su istanza presentata a tale giudice, in modo che tale imposta diventi esigibile soltanto al momento della pronuncia sul ricorso proposto dinanzi a detto giudice.

 Controversia principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

15.      La GL è una società fiscalmente residente nel Regno Unito appartenente al gruppo di società Japan Tobacco Inc., un gruppo internazionale del tabacco che distribuisce prodotti in 130 paesi in tutto il mondo. La società a capo di quest’ultimo è una società quotata fiscalmente residente in Giappone.

16.      Dalla decisione di rinvio risulta che la società a capo del gruppo JT per l’Europa è la JTIH, una società residente nei Paesi Bassi (in prosieguo: la «società olandese») che è la società madre indiretta della GL, in quanto il rapporto di partecipazione tra la società olandese e la GL è creato per il tramite di altre quattro società, tutte stabilite nel Regno Unito.

17.      Nel corso del 2011, la GL ha ceduto a una società consorella direttamente controllata dalla società olandese, ossia la JTISA, una società residente in Svizzera (in prosieguo: la «società svizzera»), diritti di proprietà intellettuale relativi a marchi di tabacco e attività connesse (la cessione del 2011). Il compenso percepito a titolo di corrispettivo dalla GL è stato corrisposto dalla società svizzera, che, a tal fine, aveva usufruito di prestiti intersocietari che le erano stati concessi dalla società olandese per un importo corrispondente a quello del compenso.

18.      Nel corso del 2014, la GL ha ceduto tutto il capitale sociale che deteneva in una delle sue società figlie, una società costituita sull’Isola di Man, alla società olandese (la cessione del 2014).

19.      L’amministrazione tributaria ha adottato due decisioni (avviso di chiusura parziale) che hanno determinato l’ammontare delle plusvalenze e degli utili imponibili realizzati dalla GL nell’ambito delle cessioni del 2011 e del 2014 nei periodi contabili di riferimento. Poiché i cessionari non erano residenti fiscali nel Regno Unito, la plusvalenza sulle attività è stata soggetta a un prelievo fiscale immediato e nessuna disposizione del diritto tributario del Regno Unito prevedeva un differimento di tale prelievo o un pagamento rateale.

20.      La GL ha inizialmente proposto due ricorsi avverso tali decisioni dinanzi al First-tier Tribunal (Tax Chamber), Regno Unito [Tribunale di primo grado (sezione tributaria)].

21.      Da un lato, per quanto riguarda il ricorso relativo alla cessione del 2011, la GL ha sostenuto, in primo luogo, che l’assenza del diritto al differimento del pagamento dell’oneree fiscale costituiva una restrizione alla libertà di stabilimento della società olandese; in secondo luogo, in subordine, ha affermato che la mancanza del diritto di differire tale pagamento comportava una restrizione al diritto della società olandese e/o della GL alla libera circolazione dei capitali e, in terzo luogo, che se il Regno Unito, sulla base di una distribuzione equilibrata dei poteri impositivi, era legittimato a tassare le plusvalenze realizzate, l’obbligo di versare l’imposta immediatamente, senza possibilità di differimento, era sproporzionato.

22.      Dall’altro lato, per quanto riguarda invece il ricorso relativo alla cessione del 2014, la GL ha affermato, in primo luogo, che l’assenza del diritto di differire il pagamento dell’onere fiscale costituiva una restrizione alla libertà di stabilimento della società olandese e, in secondo luogo, che se, in linea di principio, il Regno Unito, sulla base di una distribuzione equilibrata dei poteri impositivi, era legittimato a tassare le plusvalenze realizzate, l’obbligo di versare l’imposta immediatamente, senza possibilità di differimento del pagamento, era sproporzionato. Presentato tale ricorso, la GL ha rinviato il pagamento dell’imposta sulle società fino alla pronuncia nel merito, come aveva diritto di fare, ai sensi dell’articolo 55 del TMA 1970.

23.      Il First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (sezione tributaria)] ha concluso che ogni cessione rispondeva a validi motivi commerciali (3), che nessuna delle cessioni faceva parte di accordi del tutto artificiosi che non riflettevano la realtà economica e che l’elusione fiscale non era l’obiettivo principale o uno dei gli obiettivi principali di una qualsiasi di dette cessioni.

24.      Tale giudice ha ritenuto che il diritto dell’Unione fosse stato violato con riferimento al ricorso relativo alla cessione del 2014, ma che non lo era stato in relazione al ricorso relativo a quella del 2011. Ha quindi accolto il ricorso del 2014, ma ha respinto quello del 2011.

25.      A tale proposito, con riferimento al ricorso relativo alla cessione del 2011, esso ha dichiarato in particolare che non vi fosse alcuna restrizione alla libertà di stabilimento della società olandese. Per quanto concerne il diritto alla libera circolazione dei capitali, detto giudice ha ritenuto che tale diritto non potesse essere invocato, in quanto la normativa in questione si applicava solo alle fattispecie di gruppi composti da società sotto controllo comune.

26.      Nell’ambito del ricorso relativo alla cessione del 2014, esso ha stabilito in particolare che sussisteva una restrizione alla libertà di stabilimento della società olandese, che tale società era oggettivamente assimilabile a una società soggetta a imposta nel Regno Unito e che la mancanza del diritto al differimento del pagamento dell’onere fiscale era sproporzionata.

27.      La GL ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio in relazione alla cessione del 2011. L’amministrazione tributaria ha invece presentato appello dinanzi a detto giudice con riferimento alla cessione del 2014.

28.      Il giudice del rinvio rileva che la questione che si pone nel procedimento nazionale è se, nell’ambito delle cessioni del 2011 e del 2014, l’assoggettamento a un obbligo fiscale senza diritto al differimento del pagamento dell’imposta sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare, per quanto riguarda le due cessioni, con la libertà di stabilimento prevista dall’articolo 49 TFUE, e, in relazione alla cessione del 2011, con la libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 63 TFUE. Tale giudice aggiunge che, se l’assoggettamento a un obbligo fiscale senza diritto al differimento del pagamento dell’imposta è contrario al diritto dell’Unione, sorgono interrogativi in merito alla misura correttiva appropriata.

29.      In tali circostanze, l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della Chancery)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 63 TFUE possa essere invocato in relazione a una normativa nazionale, quale le norme sui trasferimenti infragruppo, che si applica solo ai gruppi di società.

2)      Qualora non si possa invocare più in generale l’articolo 63 TFUE in relazione alle norme sui trasferimenti infragruppo, se lo si possa tuttavia invocare:

a)      in relazione ai movimenti di capitale da una controllante residente in uno Stato membro dell’Unione verso una controllata residente in Svizzera, qualora la controllante detenga il 100% delle partecipazioni sia nella controllata residente in Svizzera sia nella controllata residente nel Regno Unito alla quale è imposto il prelievo fiscale di cui trattasi;

b)      in relazione a un movimento di capitali da una società interamente controllata residente nel Regno Unito verso una società interamente controllata residente in Svizzera della stessa controllante residente in uno Stato membro dell’Unione, dato che le due società sono consorelle e non hanno una relazione controllante-controllata.

3)      Se una normativa, quale le norme sui trasferimenti infragruppo, che impone un prelievo fiscale immediato su un trasferimento di attività da una società residente nel Regno Unito a una società consorella residente in Svizzera (che non svolge un’attività commerciale nel Regno Unito attraverso una stabile organizzazione), ove entrambe le società siano interamente controllate da una controllante comune, residente in un altro Stato membro, in circostanze in cui un siffatto trasferimento sarebbe effettuato in regime di neutralità fiscale qualora anche la società consorella fosse residente nel Regno Unito (o esercitasse un’attività commerciale nel Regno Unito tramite una stabile organizzazione), costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento della controllante di cui all’articolo 49 TFUE o, eventualmente, una restrizione alla libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 63 TFUE.

4)      Supponendo che sia possibile invocare l’articolo 63 TFUE:

a)      se il trasferimento dei marchi e delle attività connesse da parte della GL al[la società svizzera], per un compenso che doveva riflettere il valore di mercato di detti marchi, abbia costituito un movimento di capitali ai fini dell’articolo 63 TFUE;

b)      se i movimenti di capitale effettuati dal[la società olandese] a favore del[la società svizzera], la sua controllata residente in Svizzera, abbiano costituito investimenti diretti ai fini dell’articolo 64 TFUE;

c)      se l’articolo 64 TFUE, atteso che questo si applica solo a determinati tipi di movimenti di capitali, possa applicarsi in circostanze in cui i movimenti di capitali possono essere qualificati sia come investimenti diretti (di cui all’articolo 64 TFUE) sia come un altro tipo di movimento di capitali non previsto dal medesimo articolo.

5)      Qualora si sia verificata una restrizione, essendo pacifico che essa era in linea di principio giustificata da motivi imperativi di interesse generale (vale a dire, la necessità di preservare una ripartizione equilibrata dei diritti impositivi), se la restrizione fosse necessaria e proporzionata ai sensi della giurisprudenza della Corte, in particolare in situazioni in cui il contribuente in questione ha realizzato, per la cessione delle attività, introiti corrispondenti al pieno valore di mercato delle attività.

6)      Qualora si sia verificata una violazione della libertà di stabilimento e/o del diritto alla libera circolazione dei capitali:

a)      se il diritto dell’Unione richieda che la normativa nazionale sia interpretata o disapplicata in modo tale da offrire alla GL l’opzione di differire il pagamento dell’imposta;

b)      in caso affermativo, se il diritto dell’Unione richieda che la normativa nazionale sia interpretata o disapplicata in modo da consentire alla GL l’opzione del differimento del pagamento dell’imposta fino alla cessione delle attività al di fuori del sottogruppo di cui la società residente nell’altro Stato membro è controllante (ossia, “sulla base del provento”) o se l’opzione del pagamento rateale dell’imposta (ossia, “sulla base della rateizzazione”) sia idonea a fornire un rimedio proporzionato;

c)      qualora, in linea di principio, l’opzione del pagamento rateale dell’imposta possa costituire un rimedio proporzionato:

i)      se ciò si verifichi solo nel caso in cui il diritto nazionale preveda l’opzione al momento della cessione delle attività, oppure se sia compatibile con il diritto dell’Unione che una siffatta opzione sia fornita a titolo di rimedio a posteriori (vale a dire che il giudice del rinvio fornisca tale opzione a posteriori applicando un’interpretazione conforme alla normativa o disapplicando quest’ultima);

ii)      se il diritto dell’Unione imponga ai giudici nazionali di fornire un rimedio che interferisca il meno possibile con la libertà del diritto dell’Unione in materia, o se sia sufficiente che i giudici nazionali forniscano un rimedio che sia proporzionato ma si discosti il meno possibile dal diritto nazionale vigente;

iii)      quale sia il periodo di rateizzazione necessario; e

iv)      se sia contrario al diritto dell’Unione un rimedio che comporti un piano di rateizzazione i cui pagamenti scadono prima della data in cui le questioni tra le parti sono decise in via definitiva, ossia se le scadenze delle rate debbano essere future».

30.      Sebbene il Regno Unito abbia lasciato l’Unione il 31 gennaio 2020, la Corte resta competente a pronunciarsi su tale domanda (4).

31.      La GL, il governo del Regno Unito e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

 Analisi


 Osservazioni preliminari


32.      Poiché le questioni pregiudiziali fanno riferimento sia all’articolo 49 TFUE, relativo alla libertà di stabilimento, sia all’articolo 63 TFUE, sulla libera circolazione dei capitali, è importante determinare la libertà applicabile alla controversia principale (5).

33.      Secondo una giurisprudenza costante, al fine di stabilire se una normativa nazionale rientri nell’una o nell’altra delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE, occorre prendere in considerazione l’oggetto della normativa in questione (6).

34.      Al riguardo, la Corte ha ritenuto che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE una normativa nazionale intesa ad applicarsi solo alle partecipazioni che consentono di esercitare una certa influenza sulle decisioni di una società e di determinarne le attività. Al contrario, le disposizioni nazionali che si applicano alle partecipazioni effettuate con l’unico intento di realizzare un investimento finanziario senza l’intenzione di influenzare la gestione e il controllo dell’impresa devono essere esaminate esclusivamente con riguardo alla libera circolazione dei capitali (7).

35.      Nel caso di specie, la normativa controversa nel procedimento principale riguarda il trattamento fiscale delle cessioni di attività nell’ambito dello stesso gruppo di società (8). Una siffatta normativa, come osserva il giudice del rinvio, può rientrare nell’ambito di applicazione dell'articolo 49 TFUE e dell'articolo 63 TFUE (9). Tuttavia, quando una misura nazionale riguarda sia la libertà di stabilimento che la libera circolazione dei capitali, secondo una giurisprudenza consolidata, la misura in questione dovrebbe, in linea di principio, essere esaminata alla luce di una sola di queste due libertà se risulta che, nelle circostanze della controversia principale, una di esse è del tutto secondaria rispetto all’altra e può essere ad essa collegata (10).

36.      Nella specie, ritengo che la libertà di stabilimento sia la libertà principale cui si riferisce la misura nazionale di cui trattasi. Infatti, come risulta dalla decisione di rinvio, le norme sui trasferimenti infragruppo si applicano solo alle cessioni all’interno di un «gruppo» di società, essendo tale nozione definita, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, del TCGA 1992, come una società e tutte le sue controllate al 75% (e le loro controllate al 75%). Di conseguenza, le norme sui trasferimenti infragruppo si applicano, da un lato, solo ai trasferimenti di attività tra una società madre e le società figlie (o società figlie di secondo livello) sulle quali esercita una certa influenza diretta (o indiretta) e, dall’altro, ai trasferimenti di attività tra società figlie (o società figlie di secondo livello) consorelle che hanno una società madre comune che esercita una certa influenza comune. In entrambi i casi, le norme sui trasferimenti infragruppo sono applicabili in virtù della partecipazione della società madre che le consente di esercitare una certa influenza sulle proprie società figlie. Pertanto, la normativa riguarda solo i rapporti all’interno di un gruppo di società e la Corte ha chiaramente stabilito che questo tipo di normativa incide prevalentemente sulla libertà di stabilimento (11).

37.      Inoltre, supponendo che tale normativa abbia effetti restrittivi sulla libera circolazione dei capitali, tali effetti sarebbero la conseguenza inevitabile di un eventuale ostacolo alla libertà di stabilimento e non giustificherebbero quindi un esame autonomo di tale normativa alla luce dell’articolo 63 TFUE (12). La Corte non dovrebbe dunque essere chiamata a valutare, come sostiene in sostanza la GL, se la situazione di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione dell'articolo 49 TFUE sulla base non dell’oggetto della normativa, ma degli elementi di fatto della causa, né a esaminare, a titolo complementare, l’applicabilità dell’articolo 63 TFUE. Tuttavia, questa prima analisi dovrebbe fornire alla Corte alcuni elementi che le consentano di rispondere alla prima, alla seconda e alla quarta questione pregiudiziale, relative all’applicazione dell’articolo 63 TFUE.

38.      In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali terza, quinta e sesta unicamente alla luce dell’articolo 49 TFUE.

 Sulla terza questione pregiudiziale

39.      Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una normativa nazionale, quali le norme sui trasferimenti infragruppo, che assoggetta a un prelievo fiscale immediato un trasferimento di attività effettuato da una società fiscalmente residente nel Regno Unito a una società consorella fiscalmente residente in Svizzera (e che non esercita un’attività commerciale nel Regno Unito tramite una stabile organizzazione) nel caso in cui queste due società siano società figlie controllate al 100% da una società madre comune che ha la residenza fiscale in un altro Stato membro, costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 49 TFUE, di tale società madre, in circostanze in cui siffatto trasferimento sarebbe effettuato in regime di neutralità fiscale se la società consorella fosse residente nel Regno Unito (o vi svolgesse attività per il tramite di una stabile organizzazione).

40.      A tale proposito, la GL sostiene che la libertà di stabilimento di cui gode la società olandese richiede che le norme sui trasferimenti infragruppo si applichino altresì a un trasferimento di attività a società figlie esistenti di tale società al di fuori del Regno Unito, indipendentemente dal fatto che tali società figlie siano stabilite in uno Stato membro o in uno Stato terzo. Il governo del Regno Unito ritiene invece che un prelievo fiscale immediato sul trasferimento di attività da una società residente nel Regno Unito a una società consorella residente in Svizzera, come la cessione del 2011, non dia luogo a una restrizione della libertà di stabilimento. Infine, la Commissione sostiene che detto tipo di operazioni non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE, in quanto la Svizzera non è uno Stato membro dell’Unione.

41.      A titolo preliminare, va rilevato, da un lato, che tale questione riguarda solo la tipologia di transazione che corrisponde alla configurazione della cessione del 2011, vale a dire un trasferimento di attività da parte di una società soggetta a imposta nel Regno Unito a favore di una società fiscalmente residente al di fuori dell’Unione (in tal caso, la Svizzera) che non è soggetta a imposta nel Regno Unito.

42.      Dall’altro lato, la questione riguarda la situazione in cui la società madre ha esercitato la propria libertà ai sensi dell’articolo 49 TFUE stabilendo una società figlia nel Regno Unito (nella fattispecie, la GL). La libertà di stabilimento sarà quindi esaminata solo dal punto di vista dei diritti della società madre (in tal caso, la società olandese).

43.      In tale ottica, ricordo che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’articolo 49 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, riconosce alle società costituite nel rispetto della normativa di uno Stato membro e aventi la loro sede legale, la loro amministrazione centrale o il loro centro d’attività principale all’interno dell’Unione, il diritto di esercitare la propria attività in altri Stati membri tramite una controllata, succursale o agenzia (13). Tali disposizioni mirano, in particolare, a garantire il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, vietando qualsiasi trattamento meno favorevole fondato sul luogo della sede legale delle società (14).

44.      Ne consegue che la società madre (olandese) ha il diritto, ai sensi dell’articolo 49 TFUE, di far trattare la sua società figlia (la GL) alle stesse condizioni di quelle definite dal Regno Unito per le società aventi residenza fiscale nel Regno Unito (15).

45.      Tuttavia, si deve ritenere che le norme sui trasferimenti infragruppo di cui trattasi nel procedimento principale, e in particolare l’articolo 171 del TCGA 1992, non danno luogo ad alcuna disparità di trattamento a seconda del luogo di residenza fiscale della società madre, nella misura in cui trattano la società figlia residente nel Regno Unito di una società madre con sede legale in un altro Stato membro esattamente nello stesso modo in cui trattano la società figlia residente nel Regno Unito di una società madre con sede legale nel Regno Unito. In altre parole, la GL avrebbe ricevuto lo stesso trattamento fiscale se la società madre fosse residente nel Regno Unito, il che, in definitiva, non implica alcuna differenza di trattamento a livello delle società madri.

46.      Ne consegue che il Regno Unito non tratta la società figlia di una società residente in un altro Stato membro in modo meno favorevole rispetto a una società figlia comparabile di una società residente nel Regno Unito, e che l’articolo 49 TFUE non osta all’assoggettamento a un prelievo fiscale immediato nelle circostanze descritte nella terza questione pregiudiziale.

47.      Ritengo che tale conclusione non possa essere inficiata dai vari argomenti addotti dalla GL a sostegno della posizione secondo cui esisterebbe una disparità di trattamento tra la società olandese e una società madre residente nel Regno Unito e, di conseguenza, una restrizione alla libertà di stabilimento.

48.      Infatti, in primo luogo, va respinto l’argomento della GL che, richiamando la sentenza del 27 novembre 2008, Papillon (C 418/07, EU:C:2008:659), sostiene che il confronto corretto per determinare se vi sia una differenza di trattamento è quello effettuato tra i fatti così come si sono verificati (vale a dire, un trasferimento effettuato da una società figlia residente nel Regno Unito di una società madre non residente nel Regno Unito a una consorella non residente nel Regno Unito) e i fatti di una situazione puramente interna (ossia, un trasferimento realizzato da una società figlia residente nel Regno Unito di una società madre residente nel Regno Unito a una società figlia residente nel Regno Unito).

49.      Contrariamente a quanto sostenuto dalla GL, la causa che ha dato origine alla citata sentenza Papillon si distingue dal caso di specie. In tale causa infatti la Corte ha esaminato un regime che concedeva la facoltà di optare per un’integrazione fiscale a seconda che la società madre detenesse le proprie partecipazioni indirette tramite una società figlia stabilita in Francia o in un altro Stato membro. In tale contesto, era essenziale prendere in considerazione la comparabilità di una situazione comunitaria con una situazione puramente interna e questo è stato l’approccio adottato dalla Corte. È evidente che la Corte non ha pronunciato una sentenza di principio che richiedesse un confronto, indipendentemente dalle circostanze, tra i fatti così come si sono verificati e una situazione puramente interna. Al contrario, dalla giurisprudenza costante della Corte emerge chiaramente che l’articolo 49 TFUE prevede che la società figlia di una società madre residente in un altro Stato membro sia trattata alle stesse condizioni applicate dal paese ospitante alla società figlia di una società madre quando entrambe le società sono residenti nel suddetto Stato membro ospitante. Il confronto suggerito dalla GL richiederebbe allo Stato membro ospitante di applicare un trattamento fiscale più favorevole a una società figlia residente di una società madre non residente rispetto al trattamento che applicherebbe a una società figlia residente di una società madre residente.

50.      In secondo luogo, la GL sostiene, in sostanza, che, in ogni caso, è irrilevante la presenza o meno di una disparità di trattamento, in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte, devono essere considerate come restrizioni alla libertà di stabilimento tutte le misure che «ne vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio» (16). Secondo la GL, il fatto di non poter trasferire attività a società del gruppo all’estero senza essere colpiti da un obbligo fiscale immediato, nonostante le attività rimangano sotto la stessa proprietà economica, scoraggerebbe l’esercizio della libertà di stabilimento della società olandese nell’acquisire la GL.

51.      Al riguardo, va rilevato che la giurisprudenza richiamata dalla GL, secondo la quale sussisterebbe una restrizione alla libertà di stabilimento quando una misura «scoraggia l’esercizio di tale libertà», copre situazioni distinte da quella della controversia nel procedimento principale, vale a dire quando una società che intende esercitare la propria libertà di stabilimento in un altro Stato membro si trova in una posizione di svantaggio rispetto a una società analoga che non esercita tale libertà (17). In assenza di tale confronto, qualsiasi obbligo fiscale imposto potrebbe essere in contrasto con l’articolo 49 TFUE, poiché è meno attraente essere obbligati a pagare un’imposta piuttosto che esserne esentati. Infatti, la giurisprudenza della Corte in materia di tassazione in uscita (18) conferma che l’analisi deve svolgersi sulla base dell’accertamento di una disparità di trattamento, quindi di un confronto, e non solo sulla base della questione se le misure nazionali «rendano» meno l’esercizio della libertà «meno attraente». A titolo esemplificativo, la Corte ha ritenuto che le misure nazionali che impongono un trattamento meno favorevole al trasferimento della stabile organizzazione stessa in un altro Stato membro rispetto al trasferimento di una stabile organizzazione all’interno dello Stato membro (19) o al trasferimento di attività a una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro rispetto al trasferimento di attività a una stabile organizzazione all’interno dello Stato membro (20), diano luogo a una restrizione alla libertà di stabilimento.

52.      Tuttavia, come rilevato ai paragrafi 45 e 46 delle presenti conclusioni, nella fattispecie oggetto della terza questione pregiudiziale, le misure nazionali che assoggettano a prelievo fiscale immediato il trasferimento di attività effettuato da una società figlia residente nel Regno Unito di una società madre non residente nel Regno Unito a uno Stato terzo impongono lo stesso obbligo fiscale nella situazione analoga di un trasferimento di attività effettuato da una società figlia residente nel Regno Unito di una società madre residente nel Regno Unito Regno a un paese terzo.

53.      In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene la GL, le circostanze della controversia principale non sono analoghe a quelle della causa che ha dato origine alla sentenza Test Claimants II. La GL invoca tale sentenza a sostegno della sua posizione secondo cui l’assenza della facoltà di differimento del pagamento, nell’ambito della cessione del 2011, limita la libertà di stabilimento della società olandese per quanto riguarda l’acquisizione della GL, indipendentemente dal luogo di stabilimento della società consorella, che non sarebbe rilevante ai fini dell’analisi.

54.      Tuttavia, si deve rilevare che le norme sui trasferimenti infragruppo sono sostanzialmente diverse dalle regole del Regno Unito sulla sottocapitalizzazione, esaminate nella sentenza Test Claimants II e invocate dalla GL. La caratteristica essenziale del regime di sottocapitalizzazione nel Regno Unito era di limitare la facoltà di una società residente in tale Stato di detrarre gli interessi versati a una società madre, diretta o indiretta, residente in un altro Stato membro (o a un’altra società da essa controllata), mentre non imponeva tali restrizioni ai versamenti di interessi effettuati da una società residente nel Regno Unito a una società madre residente nel Regno Unito. La Corte ha stabilito che tale disparità di trattamento applicata alle società figlie residenti «a seconda del luogo in cui ha sede la loro controllante» costituiva una restrizione alla libertà di stabilimento delle società stabilite in altri Stati membri (21).

55.      Poiché la differenza di trattamento derivante dalla normativa sulla sottocapitalizzazione era basata sul luogo in cui ha sede la società madre, la libertà di tale società era limitata, sia quando gli interessi erano versati direttamente alla società madre non residente nel Regno Unito, in un altro Stato membro, sia quando erano corrisposti ad un’altra società figlia dalla società madre (indipendentemente dal luogo di residenza di tale società) (22). Al contrario, l’applicazione delle norme sui trasferimenti infragruppo ad un trasferimento di attività effettuato da una società figlia residente nel Regno Unito di una società madre olandese a una consorella residente in Svizzera, come già sopra evidenziato, non dà luogo ad alcuna disparità di trattamento fondata sul luogo in cui ha sede la società madre. Le norme sui trasferimenti infragruppo si applicherebbero esattamente allo stesso modo se la società madre fosse stata costituita nel Regno Unito o se fosse residente nel Regno Unito.

56.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale relativa alle norme sui trasferimenti infragruppo che assoggetta a prelievo fiscale immediato un trasferimento di attività effettuato da un società fiscalmente residente nel Regno Unito a una società consorella fiscalmente residente in Svizzera (e che non esercita un’attività commerciale nel Regno Unito tramite una stabile organizzazione) nel caso in cui queste due società siano società figlie controllate al 100% da una società madre comune che ha la residenza fiscale in un altro Stato membro, e in circostanze in cui tale trasferimento sarebbe effettuato in regime di neutralità fiscale se la società consorella fosse residente nel Regno Unito (o vi esercitasse un’attività tramite una stabile organizzazione).

 Sulla quinta questione pregiudiziale

57.      Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, qualora vi fosse una restrizione alla libertà di stabilimento causata dalle norme sui trasferimenti infragruppo, che sarebbe, in linea di principio, giustificata da motivi imperativi di interesse generale, vale a dire la necessità di preservare una distribuzione equilibrata dei poteri impositivi, tale restrizione possa ritenersi necessaria e proporzionata, in particolare nelle circostanze in cui il contribuente interessato abbia realizzato, come corrispettivo per la cessione dell’attività, introiti corrispondenti al pieno valore di mercato di tale attività.

58.      Alla luce della risposta proposta alla terza questione pregiudiziale, non occorre rispondere a tale questione in relazione alla cessione del 2011.

59.      Per quanto riguarda la cessione del 2014, è pacifico tra le parti nel procedimento principale che le norme sui trasferimenti infragruppo, e in particolare l’articolo 171 del TCGA 1992, comportano un trattamento fiscale diverso per le società soggette all’imposta sulle società nel Regno Unito che effettuano trasferimenti infragruppo di attività a seconda che il cessionario sia assoggettato o meno all’imposta sulle società nel Regno Unito (come la società olandese). In particolare, mentre non sorge alcun obbligo fiscale qualora una siffatta società trasferisca attività a una società del gruppo assoggettata a imposta nel Regno Unito, tali norme negano tale beneficio quando il trasferimento è effettuato, come nel caso di specie, nell’ambito della cessione del 2014, a favore di una società del gruppo soggetta a imposta in un altro Stato membro. Pertanto, tali norme possono costituire una restrizione alla libertà di stabilimento.

60.      Non posso non essere d’accordo con tale interpretazione delle parti, nella misura in cui le norme sui trasferimenti infragruppo determinano, in effetti, un trattamento fiscale meno favorevole delle società soggette all’imposta sulle società nel Regno Unito che effettuano trasferimenti di attività infragruppo a società collegate che non sono soggette all’imposta sulle società nel Regno Unito.

61.      Il giudice del rinvio parte dalla premessa secondo la quale una siffatta restrizione può, in linea di principio, essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, vale a dire la necessità di preservare una distribuzione equilibrata dei poteri impositivi. In altre parole, il Regno Unito dovrebbe essere legittimato a tassare le plusvalenze realizzate prima che le attività siano cedute a una società che non è soggetta all’imposta sulle società nel Regno Unito. Al riguardo, rilevo che tale premessa mi sembra fondata. In effetti, occorre constatare che la Corte ha riconosciuto che il mantenimento di una ripartizione equilibrata dei poteri impositivi potrebbe, in linea di principio, giustificare una disparità di trattamento tra le operazioni transfrontaliere e le operazioni effettuate nell’ambito della stessa giurisdizione tributaria (23). Più in particolare, per quanto riguarda la tassazione in uscita, la Corte ha ammesso tale necessità per giustificare la restrizione alla libertà di stabilimento (24). Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale giustificazione possa essere accolta solo se, e nella misura in cui, non vada al di là di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri (25).

62.      In tale contesto, l’unica questione che resta aperta e su cui le parti sono in disaccordo riguarda la proporzionalità, rispetto a tale obiettivo, dell’immediata esigibilità del pagamento dell’imposta in questione, senza possibilità di differimento del pagamento. Infatti, la questione sollevata dal giudice del rinvio sembra riferirsi, in realtà, alla conseguenza derivante dall’esclusione della GL dal beneficio dell’esenzione fiscale ad opera delle norme sui trasferimenti infragruppo, vale a dire il fatto che l’importo dell’imposta dovuta è immediatamente esigibile.

63.      A tale riguardo, la GL sostiene che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale è analoga alle situazioni esaminate dalla Corte in materia di tassazione in uscita, in cui o un contribuente esce dalla competenza fiscale di uno Stato membro oppure le attività sono trasferite al di fuori di detta competenza fiscale (26). La Corte avrebbe stabilito che è coerente con la distribuzione equilibrata dei poteri di imposizione fiscale calcolare l’importo dell’imposta alla data in cui le attività sono trasferite al di fuori della competenza tributaria, ma che l’immediato assoggettamento a un prelievo fiscale, senza opzione di differimento del pagamento, è sproporzionato (27).

64.      Il governo del Regno Unito osserva che lo scopo della normativa nazionale è quello di garantire che il regime ordinario di fissazione e riscossione dell’imposta sull’effettiva cessione di un’attività si applichi qualora la cessione abbia l’effetto di esentare tale attività dall’imposta nel Regno Unito. Tenuto conto di tale obiettivo, il regime non andrebbe al di là di quanto è necessario per raggiungere il proprio scopo applicando a tale operazione le misure di tassazione e riscossione ordinaria (tra cui la facoltà di differire l’imposta di cui trattasi mediante ricorso). Inoltre, tale normativa differirebbe sostanzialmente dalla normativa esaminata dalla giurisprudenza della Corte in materia di tassazione in uscita, che prevede uno specifico obbligo fiscale all’uscita delle attività al di fuori della competenza fiscale dello Stato membro interessato, senza che l’entità soggetta all’obbligo fiscale ceda tali attività.

65.      In primo luogo, prima di esaminare tale questione nel merito, sono necessarie alcune precisazioni di ordine procedurale. In particolare, ricordo che, nella fattispecie, il giudice di primo grado aveva statuito che una misura correttiva comportante un’opzione di differimento del pagamento in base a uno scaglionamento era conforme al diritto dell’Unione, ma che tale giudice non poteva dare attuazione a siffatta misura (giacché non spettava a lui decidere le modalità precise di un piano di pagamento scaglionato) e che, al contrario, detto giudice ha lasciato inapplicata la tassazione in uscita. Inoltre, la GL, dopo aver proposto ricorso avverso l’avviso di chiusura parziale relativo alla cessione del 2014, ha differito il pagamento dell’imposta sulle società fino a che non si fosse statuito su tale ricorso, in quanto legittimata a farlo, ai sensi dell’articolo 55 del TMA 1970. Di conseguenza, non è stata obbligata a pagare (e non ha pagato) l’imposta sulle società di cui trattasi. La questione che quindi si pone è se sia rilevante il fatto che la GL sia riuscita a far differire il pagamento proponendo un ricorso e applicando altre disposizioni di diritto nazionale. Credo che non sia questo il caso. Infatti, come giustamente rileva il giudice del rinvio, qualora la Corte ritenga che, per essere compatibile con il diritto dell’Unione, la normativa nazionale debba aver previsto un’opzione di differimento dell’imposta, tale facoltà deve essere disponibile a prescindere dall’esistenza o meno di un contenzioso.

66.      In secondo luogo, nel merito, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, poiché gli Stati membri possono tassare le plusvalenze realizzate mentre le attività in questione si trovano nel loro territorio, essi hanno il potere di prevedere, per tale tassazione, un evento imponibile diverso dall’effettiva realizzazione di tali plusvalenze, al fine di garantire l’imposizione di tali attività (28). Risulta che uno Stato membro possa dunque assoggettare le plusvalenze non realizzate a un prelievo fiscale al fine di garantire la tassazione di tali attività (29). L’immediato recupero riguardante le plusvalenze non realizzate è stato tuttavia considerato sproporzionato dalla Corte, in quanto le plusvalenze non realizzate non consentono al contribuente di pagare l’imposta e tale circostanza crea uno specifico svantaggio di liquidità per il contribuente al momento della riscossione di un’imposta in uscita (30). Ne consegue che, poiché il rigetto del recupero immediato delle imposte di uscita da parte della Corte è stato motivato dagli svantaggi di liquidità del contribuente, è chiaro che il periodo deve essere sufficientemente lungo per attenuare tale problema (31).

67.      Nella specie, si pone quindi la questione di sapere in quale misura la giurisprudenza della Corte sulla tassazione delle plusvalenze non realizzate possa essere invocata in circostanze in cui la plusvalenza è realizzata da chi cede le attività. Infatti, a differenza delle imposte di uscita che vertono su plusvalenze non realizzate, le norme sui trasferimenti infragruppo si riferiscono a plusvalenze realizzate.

68.      Al riguardo, come rileva la Commissione, due circostanze sono particolarmente rilevanti quando si tratta di distinguere le plusvalenze realizzate da chi cede le attività all’interno di un gruppo di società dalle plusvalenze non realizzate. Da un lato, il fatto che tutti i casi di tassazione in uscita, compresi quelli di reinvestimento, sono caratterizzati dal problema di liquidità a cui è confrontato il contribuente che deve pagare l’imposta su una plusvalenza non ancora realizzata. Dall’altro, il fatto che le autorità fiscali debbano sincerarsi del pagamento dell’imposta sulle plusvalenze realizzate nel periodo durante il quale le attività si trovavano nella loro giurisdizione tributaria e che il rischio di mancato pagamento dell’imposta possa aumentare con il passare del tempo.

69.      Tuttavia, nel caso di una plusvalenza realizzata mediante un trasferimento di attività, il contribuente non si trova di fronte a un problema di liquidità e può semplicemente pagare l’imposta sulle plusvalenze con gli introiti delle attività realizzate. Infatti, nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, con riferimento alle cessioni del 2011 e 2014, è pacifico che la GL abbia percepito a titolo di corrispettivo un compenso pari all’intero valore di mercato di tali cessioni. Di conseguenza, le plusvalenze per le quali la GL era assoggettata ad imposta corrispondevano alle plusvalenze realizzate e la GL ha ricevuto un corrispettivo in denaro che le ha consentito di adempiere ai relativi obblighi fiscali derivanti dalle cessioni. In assenza di un’immediata riscossione dell’imposta, lo Stato membro si troverebbe quindi di fronte a un rischio di mancato pagamento che potrebbe aumentare con il passare del tempo. La valutazione della proporzionalità nel caso di specie è quindi diversa dall’accertamento nei casi di tassazione in uscita. Pertanto, al fine di garantire la proporzionalità della restrizione determinata dalle norme sui trasferimenti infragruppo, è giusto che al contribuente non debba essere concessa alcuna possibilità di differimento del pagamento.

70.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla quinta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che una restrizione del diritto alla libertà di stabilimento risultante dalla disparità di trattamento tra i trasferimenti nazionali e transfrontalieri di attività effettuati a titolo oneroso all’interno di un gruppo di società ai sensi di una normativa nazionale che assoggetta a prelievo fiscale immediato un trasferimento di attività effettuato da una società fiscalmente residente nel Regno Unito Uni può, in linea di principio, essere giustificato dalla necessità di preservare una ripartizione equilibrata dei poteri impositivi, senza che sia necessario prevedere la possibilità di differire il pagamento dell’imposta per garantire la proporzionalità di tale restrizione, qualora il contribuente interessato abbia realizzato, quale corrispettivo della cessione dell’attività, introiti corrispondenti al pieno valore di mercato di tale attività.

 Sulla sesta questione pregiudiziale

71.      Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali siano le conseguenze da trarre in caso di risposta negativa alla quinta questione, secondo la quale la restrizione alla libertà di stabilimento non potrebbe ritenersi necessaria e proporzionato.

72.      Alla luce della risposta proposta per la quinta questione, non occorre rispondere alla sesta questione pregiudiziale.

 Conclusione

73.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali terza, quinta e sesta proposte dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della Chancery), Regno Unito]:

1)      L’articolo 49 TFUE

deve essere interpretato nel senso che:

non osta ad una normativa nazionale, relativa alle norme sui trasferimenti infragruppo, che assoggetta a prelievo fiscale immediato un trasferimento di attività effettuato da una società fiscalmente residente nel Regno Unito a una società consorella fiscalmente residente in Svizzera (e che non esercita un’attività commerciale nel Regno Unito tramite una stabile organizzazione) nel caso in cui queste due società siano società figlie controllate al 100% da una società madre comune che ha la residenza fiscale in un altro Stato membro, e in circostanze in cui tale trasferimento sarebbe effettuato in regime di neutralità fiscale se la società consorella fosse residente nel Regno Unito (o vi esercitasse un’attività tramite una stabile organizzazione).

2)      L’articolo 49 TFUE

deve essere interpretato nel senso che:

una restrizione del diritto alla libertà di stabilimento risultante dalla disparità di trattamento tra i trasferimenti nazionali e transfrontalieri di attività effettuati a titolo oneroso all’interno di un gruppo di società ai sensi di una normativa nazionale che assoggetta a prelievo fiscale immediato un trasferimento di attività effettuato da una società fiscalmente residente nel Regno Unito può, in linea di principio, essere giustificata dalla necessità di preservare una distribuzione equilibrata dei poteri impositivi, senza che sia necessario prevedere una possibilità di differire il pagamento dell’imposta per garantire la proporzionalità di tale restrizione, qualora il contribuente interessato abbia realizzato, quale corrispettivo della cessione dell’attività, introiti corrispondenti al pieno valore di mercato di tale attività.


1      Lingua processuale: il francese.


2      Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte sei questioni. Con le sue prime due questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 63 TFUE, che garantisce la libera circolazione dei capitali, possa essere invocato nei confronti di una normativa nazionale, quali le norme sui trasferimenti infragruppo, che si applica solo ai gruppi di società. La quarta questione si pone solo se la Corte ritiene che le prime due questioni debbano essere risolte in senso affermativo. Tuttavia, come sarà indicato nel corso della mia analisi, le risposte a tali questioni possono essere facilmente desunte da una giurisprudenza costante secondo la quale, supponendo che tale normativa nazionale abbia effetti restrittivi sulla libera circolazione dei capitali, tali effetti sarebbero la conseguenza inevitabile di un possibile ostacolo alla libertà di stabilimento, di cui all’articolo 49 TFUE, e non giustificano pertanto un esame autonomo di detta normativa alla luce dell’articolo 63 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, Oy AA (C-231/05, in prosieguo: la «sentenza Oy AA», EU:C:2007:439, punto 24 e giurisprudenza citata). Inoltre, l’articolo 63 TFUE non può in ogni caso essere applicato in una situazione che rientrerebbe, in linea di principio, nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE, qualora una delle società interessate abbia sede in uno Stato terzo a fini fiscali (questo è il caso della società svizzera nel contesto della cessione del 2011).


3      In particolare, la cessione del 2011 mirava a centralizzare la gestione dei marchi all’interno del gruppo al fine di massimizzarne il valore, mentre quella del 2014 tendeva a razionalizzare e semplificare la struttura di tale gruppo liquidando le entità non più utili e garantendo che le entità non liquidabili fossero detenute nel modo più sensato, in un’ottica di rischio ed efficienza.


4      L’articolo 86 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2019, C 384 I, pag. 1), entrato in vigore il 1° febbraio 2020, prevede, al paragrafo 2, che la Corte resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. Ai sensi dell’articolo 126 di tale accordo, detto periodo è scaduto il 31 dicembre 2020. Risulta inoltre dall’articolo 86, paragrafo 3, di tale accordo che una domanda di pronuncia pregiudiziale si considera presentata, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, alla data in cui la domanda giudiziale è stata registrata presso la cancelleria della Corte. Nella fattispecie, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata iscritta presso la cancelleria della Corte il 30 dicembre 2020, ossia prima della fine del periodo di transizione.


5      V. sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C-342/20, EU:C:2022:276, punto 34 e giurisprudenza citata).


6      V. sentenze del 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-35/11, in prosieguo: la «sentenza Test Claimants III», EU:C:2012:707, punto 90), e del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali) (C-342/20, EU:C:2022:276, punti 34 e 35, nonché giurisprudenza citata).


7      V. sentenza Test Claimants III (punti 91 e 92, nonché giurisprudenza citata).


8      Infatti, è pacifico tra le parti della controversia principale che la società olandese GL e la società svizzera facevano parte dello stesso gruppo, ai sensi degli articoli 170 e 171 del TCGA 1992.


9      V., in tal senso, sentenze Test Claimants III (punto 89) e dell’11 settembre 2014, Kronos International (C-47/12, EU:C:2014:2200, punto 29).


10      V., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2009, Glaxo Wellcome (C-182/08, EU:C:2009:559, punto 37 e giurisprudenza citata).


11      V., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774, punto 118), del 13 marzo 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C-524/04, in prosieguo: la «sentenza Test Claimants II», EU:C:2007:161, punti da 30 a 33), e Oy AA (punto 23 e giurisprudenza citata).


12      V. sentenza Oy AA (punto 24 e giurisprudenza citata).


13      V. sentenza del 20 settembre 2018, EV (C-685/16, EU:C:2018:743, punto 50), e del 17 ottobre 2019, Argenta Spaarbank (C-459/18, EU:C:2019:871, punto 35).


14      V. sentenze del 28 gennaio 1986, Commissione/Francia (270/83, EU:C:1986:37, punto 14), e Test Claimants II (punto 37).


15      V. sentenze del 28 gennaio 1986, Commissione/Francia (270/83, EU:C:1986:37, punto 18), del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763, punto 30), del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, EU:C:2006:544, punto 41), nonché Test Claimants II (punto 36).


16      V., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus (C-371/10, in prosieguo: la «sentenza National Grid Indus», EU:C:2011:785, punti 36 e 37).


17      V., in tal senso, sentenza National Grid Indus (punti 36 e 37).


18      V. paragrafo 66 delle presenti conclusioni.


19      V. sentenze National Grid Indus (punti 36 e 37), e del 14 settembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C-646/15, EU:C:2017:682).


20      V. sentenza del 21 maggio 2015, Verder LabTec (C-657/13, in prosieguo: la «sentenza Verder LabTec», EU:C:2015:331).


21      Sentenza Test Claimants II (punto 61). Il corsivo è mio.


22      Sentenza Test Claimants II (punti 94 e 95).


23      V., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2010, X Holding (C-337/08, EU:C:2010:89, punto 33).


24      V. sentenze National Grid Indus (punto 48) e del 23 gennaio 2014, DMC (C-164/12, in prosieguo: la «sentenza DMC», EU:C:2014:20, punto 49).


25      V. sentenza DMC (punto 59) e dell’8 marzo 2017, Euro Park Service (C-14/16, EU:C:2017:177, punto 63, nonché giurisprudenza citata).


26      V. sentenze dell’11 marzo 2004, de Lasteyrie du Saillant (C-9/02, EU:C:2004:138, punti da 46 a 48), National Grid Indus (punto 52) e del 14 settembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C-646/15, EU:C:2017:682, punti da 57 a 60).


27      V. sentenze del 7 settembre 2006, N (C-470/04, EU:C:2006:525, punti da 46 a 48 e 50), e del 6 settembre 2012, Commissione/Portogallo (C-38/10, EU:C:2012:521, punti da 31 a 33).


28      V. sentenze del 18 luglio 2013, Commissione/Danimarca (C-261/11, non pubblicata, EU:C:2013:480, punto 37), DMC (punto 53) e Verder LabTec (punto 45).


29      V. sentenza Verder LabTec (punto 45).


30      V. sentenze National Grid Indus, DMC e Verder LabTec. V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Verder LabTec (C-657/13, EU:C:2015:132, punti 22, 25 e 72).


31      V., al riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Verder LabTec (C-657/13, EU:C:2015:132, punto 72).