Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
6 ottobre 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) – Concessione di crediti – Contratto di sub-partecipazione»
Nella causa C-250/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), con decisione del 27 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 21 aprile 2021, nel procedimento
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
contro
O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin, J.-C. Bonichot, L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 marzo 2022,
considerate le osservazioni presentate:
– per lo Szef Krajowej Administracji Skarbowej, da B. Kołodziej, D. Pach e T. Wojciechowski;
– per il governo polacco, da A. Kramarczyk-Szaładzińska e B. Majczyna, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da A. Armenia, B. Sasinowska e M. Siekierzyńska, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 maggio 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Direttore dell’amministrazione tributaria nazionale, Polonia) (in prosieguo: l’«autorità tributaria») e la O. Fundusz lnwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A. (in prosieguo: il «fondo O») in merito alla qualificazione, ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), dei servizi prestati in base ad un contratto di sub-partecipazione.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA prevede quanto segue:
«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
(...)
c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».
4 L’articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone:
«Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».
5 Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva:
«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
(...)
b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi».
Diritto nazionale
Legge sull’IVA
6 L’articolo 43, paragrafo 1, dell’ustawa o podatku od towarów i usług (legge sull’imposta sui beni e i servizi), dell’11 marzo 2004 (Dz. U. del 2004, n. 54, posizione 535), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’IVA»), così dispone:
«Sono esenti da imposta:
(...)
38) i servizi di concessione di mutui o di prestiti finanziari e i servizi di intermediazione relativi alla concessione di mutui o di prestiti finanziari, nonché la gestione dei mutui o dei prestiti finanziari da parte del soggetto che concede tali mutui o prestiti finanziari;
39) i servizi che consistono nel fornire garanzie, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia per operazioni finanziarie e assicurative, e i servizi di intermediazione relativi a tali servizi, nonché la gestione delle garanzie di credito da parte dell’ente concedente tali crediti o tali prestiti.
(…)».
Legge relativa ai fondi d’investimento e alla gestione dei fondi di investimento alternativi
7 L’articolo 183, paragrafo 4, dell’ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (legge relativa ai fondi di investimento e alla gestione dei fondi di investimento alternativi), del 27 maggio 2004 (Dz. U. del 2004, n. 146, posizione 1546), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:
«Un contratto relativo al trasferimento ad un fondo di tutte le prestazioni ricevute dal cedente della cartolarizzazione o dal beneficiario dei crediti cartolarizzati derivanti da un determinato portafoglio di crediti o da determinati crediti (contratto di sub-partecipazione) dovrebbe contenere l’obbligazione di tali soggetti a trasferire al fondo:
1) tutti i proventi sui crediti cartolarizzati;
2) la somma capitale dei crediti cartolarizzati;
3) le somme ricevute a titolo di escussione di garanzie dei crediti cartolarizzati – nell’ipotesi in cui il soddisfacimento del cedente o del beneficiario del credito cartolarizzato sia avvenuto mediante l’escussione di garanzie».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8 Il fondo O è un fondo di cartolarizzazione non standardizzato, ai sensi degli articoli 183 e seguenti della legge relativa ai fondi d’investimento e alla gestione dei fondi di investimento alternativi, nella sua versione applicabile al procedimento principale. Avendo previsto di procedere alla stipula di contratti di sub-partecipazione con banche o fondi di investimento, esso ha presentato al Ministro delle Finanze polacco un’istanza di interpello vertente sull’interpretazione dell’articolo 43, paragrafo 1, punti 38 e 39, della legge sull’IVA, al fine di determinare se le prestazioni che esso doveva fornire in qualità di sub-partecipante in base a tali contratti potessero beneficiare di un’esenzione dall’IVA alla luce di tale disposizione.
9 Secondo il fondo O, con la stipula del contratto di sub-partecipazione, il cedente si impegna a trasferire al sub-partecipante tutti i proventi dei prestiti indicati in tale contratto in cambio di un contributo finanziario contrattualmente pattuito da parte di quest’ultimo, al momento della stipula di detto contratto. I titoli di credito restano nel patrimonio del cedente. La differenza tra il contributo finanziario versato al cedente e l’importo ottenuto, per la durata del contratto, dal sub-partecipante costituisce la sua remunerazione. Il meccanismo della sub-partecipazione risponderebbe quindi ad una duplice funzione, vale a dire, da un lato, quella di strumento di credito, in quanto il cedente riceve liquidità in anticipo in cambio del suo impegno di trasferire al sub-partecipante i proventi dei crediti di cui trattasi e, dall’altro, quella di copertura del rischio, in quanto tali liquidità sarebbero svincolate dal rischio di credito connesso a detti crediti.
10 Pertanto, secondo il fondo O, i servizi forniti in base ai contratti di sub-partecipazione sono esenti dall’IVA sulla base dell’articolo 43, paragrafo 1, punti 38 e 39, della legge sull’IVA, o in quanto strumenti finanziari analoghi ai contratti di credito, o in quanto servizi che assicurano l’assunzione del rischio d’insolvenza dei debitori.
11 Con interpello del 30 dicembre 2015, il Ministro delle finanze polacco ha ritenuto, al contrario, da un lato, che un contratto di sub-partecipazione non potesse essere assimilato a un contratto di credito in quanto, in primo luogo, il credito oggetto del contratto rimane nel patrimonio del cedente, in secondo luogo, il contratto di sub-partecipazione comporta, contrariamente a un contratto di credito, una chiara specificazione della origine dei fondi che saranno utilizzati per soddisfare il sub-partecipante, in terzo luogo, in caso di fallimento del debitore, il sub-partecipante non gode di un diritto di credito, nei confronti del cedente, relativo al rimborso degli importi residui dovuti. Pertanto, un contratto di sub-partecipazione, il cui oggetto consiste in un diritto di partecipazione su pagamenti specifici che il cedente si impegna a trasferire al sub-partecipante, non comporterebbe attività analoghe a quelle di cui all’articolo 43, paragrafo 1, punto 38, della legge sull’IVA.
12 Dall’altro lato, a parere del Ministro delle Finanze polacco, quando il sub-partecipante fornisce i suoi servizi, non è prevista alcuna garanzia, fideiussione o altra garanzia a favore del cedente, di modo tale che le sue attività non rientrano neppure nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 1, punto 39, della legge sull’IVA.
13 Di conseguenza, secondo il Ministro delle Finanze polacco, le operazioni descritte dal fondo O nella sua istanza di interpello non rientravano in nessuna delle esenzioni dall’IVA previste all’articolo 43, paragrafo 1, punti 38 e 39, della legge sull’IVA, e dovevano essere assoggettate all’aliquota base del 23%.
14 Il Fondo O ha proposto al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia) un ricorso diretto contro l’interpello del 30 dicembre 2015.
15 Con sentenza del 25 maggio 2017, tale giudice ha annullato il suddetto interpello. Esso ha dichiarato che il contratto di sub-partecipazione costituiva uno strumento finanziario analogo ai contratti di credito, il cui oggetto principale è quello di finanziare il cedente e di garantirgli l’accesso immediato a capitali con l’obbligo di rimborsarli. Il fatto che il credito rimanga nel patrimonio del cedente sarebbe irrilevante rispetto all’obiettivo economico del contratto. In cambio del trasferimento dei fondi al cedente, il sub-partecipante beneficerebbe di un vantaggio economico in forma di redditi eccedente l’importo del capitale investito. Una siffatta operazione sarebbe esente dall’IVA ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, punto 38, della legge sull’IVA per il motivo che essa soddisfa gli elementi essenziali di una concessione di credito. Per contro, poiché, in virtù di un contratto di sub-partecipazione, non è prevista alcuna garanzia, fideiussione o altra garanzia a favore del cedente, l’esenzione prevista all’articolo 43, paragrafo 1, punto 39, della legge sull’IVA non troverebbe applicazione nel caso di specie.
16 L’autorità tributaria ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia).
17 Tale giudice precisa che l’articolo 43, paragrafo 1, punto 38, della legge sull’IVA recepisce, nella legislazione polacca, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA.
18 Secondo detto giudice, dal punto di vista economico, un contratto di sub-partecipazione, come quello di cui al procedimento principale, costituisce un servizio di finanziamento il cui obiettivo essenziale è quello di assicurare al cedente l’uso dei fondi messi a sua disposizione, in cambio del versamento al sub-partecipante degli importi corrispondenti al valore dei proventi dei crediti di cui trattasi. Il contratto di sub-partecipazione avrebbe quindi natura analoga a quella di un contratto di credito con il quale il mutuatario acquista mezzi finanziari dal mutuante che avrebbe il diritto di utilizzarli su base volontaria e si obbliga a rimborsarli durante la vigenza del contratto. Al pari di un mutuante, il sub-partecipante riceverà, oltre al finanziamento versato, un vantaggio sotto forma di flusso di cassa, in eccesso rispetto al capitale investito.
19 Tuttavia, il giudice del rinvio fa valere che il contratto di sub-partecipazione presenta talune peculiarità che lo distinguono da un contratto di credito e che sono, in sostanza, quelle evidenziate dal Ministro delle Finanze polacco nell’interpello. Esso si chiede, pertanto, se tali particolarità siano tali da impedire di qualificare, ai fini dell’IVA, i contratti di sub-partecipazione come «contratti di credito».
20 Alla luce di tali circostanze, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva IVA] debba essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione in relazione alle operazioni di concessione di crediti, di negoziazione di crediti o di gestione di crediti si applica anche al contratto di sub-partecipazione descritto nel procedimento principale».
Sulla questione pregiudiziale
21 In via preliminare, occorre osservare che, sebbene la questione pregiudiziale indichi formalmente le tre operazioni esenti dall’IVA ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, vale a dire la concessione, la negoziazione e la gestione di crediti, dalla decisione di rinvio risulta che i dubbi del giudice del rinvio vertono essenzialmente sull’eventuale qualificazione di un contratto di sub-partecipazione come operazione di concessione di credito, ai sensi di tale disposizione.
22 In tali circostanze, occorre intendere la questione sollevata come volta a stabilire, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di concessione di credito, ai sensi di tale disposizione, i servizi forniti da un sub-partecipante in base ad un contratto di sub-partecipazione, consistenti nella messa a disposizione del cedente di un contributo finanziario in cambio del trasferimento al sub-partecipante dei proventi dei crediti specificati in tale contratto, i quali rimangono nel patrimonio del cedente.
23 Per rispondere utilmente al giudice del rinvio, occorre esaminare, in primo luogo, se tali prestazioni rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva IVA.
24 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA prevede che sono soggette all’IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
25 A tal riguardo, occorre ricordare che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso» ai sensi di tale disposizione, ed è pertanto assoggettata all’IVA, solo se esiste un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto dal soggetto passivo. Tale nesso diretto risulta acclarato qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario (sentenza del 22 ottobre 2015, Hedqvist, C-264/14, EU:C:2015:718, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
26 Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, nell’ambito di un contratto di sub-partecipazione, il sub-partecipante e il cedente si impegnano reciprocamente, il primo, a mettere a disposizione del cedente un contributo finanziario e, il secondo, a trasferire al sub-partecipante i proventi dei crediti specificati in detto contratto, conservando nel contempo nel suo patrimonio i titoli di credito. Il cedente beneficia di un servizio in cambio di un corrispettivo che corrisponde alla differenza tra il valore previsionale dei proventi dei crediti e l’importo del contributo finanziario versato dal sub-partecipante.
27 Di conseguenza, occorre considerare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, che servizi forniti da un sub-partecipante ai sensi di un contratto di sub-partecipazione, come quello di cui al procedimento principale, costituiscono prestazioni di servizi effettuate «a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA.
28 Risulta infatti inconferente, ai fini della determinazione del carattere oneroso di una prestazione di servizi, il fatto che la retribuzione non assuma la forma del versamento di una provvigione o del pagamento di spese specifiche (sentenza del 22 ottobre 2015, Hedqvist, C-264/14, EU:C:2015:718, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che, nel caso di specie, la forma della retribuzione versata al sub-partecipante non incide sul carattere oneroso o meno della sua prestazione.
29 Inoltre, sebbene la Corte abbia dichiarato che un operatore che acquisti, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non effettua una prestazione di servizi «a titolo oneroso», ai sensi della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1) qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione (sentenza del 27 ottobre 2011, GFKL Financial Services, C-93/10, EU:C:2011:700, punto 26), resta il fatto che, nel procedimento principale, il sub-partecipante non acquista, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale. Inoltre, come precisa altresì l’autorità tributaria nella sua risposta ai quesiti posti dalla Corte, tenuto conto delle peculiarità del contratto di sub-partecipazione, l’importo del contributo finanziario messo a disposizione del cedente è generalmente determinato diversamente dal prezzo pagato da un cessionario per la cessione di crediti.
30 In secondo luogo, occorre esaminare la questione se le prestazioni del sub-partecipante rientrino nella nozione di concessione di credito, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro (sentenza del 17 dicembre 2020, Franck, C-801/19, EU:C:2020:1049, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
31 I termini con i quali sono state designate dette esenzioni devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (sentenza del 17 dicembre 2020, Franck, C-801/19, EU:C:2020:1049, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
32 Tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle esenzioni suddette e rispettare quanto prescritto dal principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA. Pertanto, questa regola d’interpretazione restrittiva non significa che i termini utilizzati per definire le esenzioni contemplate dalla disposizione summenzionata debbano essere interpretati in un modo che privi queste ultime dei loro effetti (sentenza del 17 dicembre 2020, Franck, C-801/19, EU:C:2020:1049, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
33 Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, occorre ricordare che la concessione di credito ai sensi di tale disposizione, consiste, in particolare, nella messa a disposizione di un capitale dietro corrispettivo (sentenza del 17 dicembre 2020, Franck, C-801/19, EU:C:2020:1049, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
34 A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che, pur se tale remunerazione è realizzata mediante pagamento di interessi, altre forme di corrispettivo non possono impedire che un’operazione sia qualificata come concessione di credito, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. Infatti, la Corte ha già dichiarato che costituisce operazione finanziaria assimilabile alla concessione di un credito e, pertanto, esente dall’IVA in forza di detta disposizione, il finanziamento anticipato dell’acquisto di merci a fronte di una maggiorazione dell’importo rimborsato dal beneficiario di tale finanziamento (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2019, Vega International Car Transport and Logistic, C-235/18, EU:C:2019:412, punti 47 e 48).
35 Inoltre, le operazioni esenti ai sensi di detta disposizione sono definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non in funzione del prestatore o del destinatario del servizio, di modo che l’applicazione di tali esenzioni non dipende dallo status dell’entità che fornisce tali servizi. Pertanto, l’espressione «concessione (…) di crediti» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 non può essere limitata ai soli prestiti e crediti concessi da organismi bancari e finanziari (sentenza del 17 dicembre 2020, Franck, C-801/19, EU:C:2020:1049, punti 34 e 35 nonché giurisprudenza ivi citata).
36 Nel caso di specie, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che il servizio fornito dal sub-partecipante al cedente in base al contratto concluso tra loro è costituito da una sola prestazione che consiste, essenzialmente, nel versamento di un capitale in cambio di un corrispettivo. Occorre esaminare se, valutata globalmente, una siffatta prestazione abbia la natura di una concessione di credito, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA.
37 A tal riguardo, come precisato al punto 26 della presente sentenza, il contratto di sub-partecipazione dà luogo, fin dalla sua stipula, alla messa a disposizione, da parte del sub-partecipante, di un capitale al cedente in cambio di una remunerazione costituita dalla differenza tra il capitale versato al cedente e gli importi ricevuti dal sub-partecipante durante la vigenza del contratto di sub-partecipazione in relazione ai proventi dei crediti specificati in tale contratto. Poiché i titoli di credito rimangono nel patrimonio del cedente, il sub-partecipante non ha diritto di rivalersi verso quest’ultimo in caso di inadempimento dei debitori dei crediti di cui trattasi.
38 La circostanza che il sub-partecipante sia esposto a perdite potenziali e sopporti così il rischio di credito è inerente a qualsiasi operazione di concessione di credito, a prescindere dal fatto che tale rischio derivi dal mancato pagamento dei debitori dei crediti i cui proventi gli sono trasferiti o dall’insolvenza della sua controparte contrattuale diretta.
39 Parimenti, l’assenza di garanzie costituite a favore del sub-partecipante non è determinante ai fini della qualificazione del contratto di sub-partecipazione in questione come operazione di concessione di credito. Infatti, le misure adottate per attenuare il rischio di credito, che consistono generalmente nella costituzione di garanzie, immobiliari o di altro tipo, possono variare in funzione del tipo di finanziamento e non rivestono un carattere essenziale per tale qualificazione, essendo questa unicamente subordinata al soddisfacimento dei due elementi ricordati al punto 33 della presente sentenza, vale a dire la messa a disposizione di un capitale e il versamento di una remunerazione.
40 Pertanto, il fatto che il sub-partecipante non abbia il diritto di rivalersi verso il cedente in caso di inadempimento dei debitori dei crediti i cui proventi gli vengono trasferiti e il fatto che i titoli di credito rimangano nel patrimonio del cedente, o ancora che l’origine del capitale che sarà utilizzato per soddisfare il sub-partecipante sia menzionata nel contratto di sub-partecipazione, non pregiudicano la natura essenziale di un’operazione di sub-partecipazione consistente nel finanziare i prestiti iniziali.
41 Una siffatta interpretazione della nozione di concessione di credito ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, che non rimette in discussione il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA, è conforme all’obiettivo perseguito da tale disposizione che consiste, in particolare, nell’evitare un aumento del costo del credito al consumo (v. per analogia, sentenza del 10 marzo 2011, Skandinaviska Enskilda Banken, C-540/09, EU:C:2011:137, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
42 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di concessione di credito, ai sensi di tale disposizione, i servizi forniti da un sub-partecipante in base ad un contratto di sub-partecipazione, consistenti nella messa a disposizione del cedente di un contributo finanziario in cambio del versamento dei proventi dei crediti specificati in tale contratto, i quali rimangono nel patrimonio del cedente.
Sulle spese
43 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
deve essere interpretato nel senso che:
rientrano nella nozione di concessione di credito, ai sensi di tale disposizione, i servizi forniti da un sub-partecipante in base ad un contratto di sub-partecipazione, consistenti nella messa a disposizione del cedente di un contributo finanziario in cambio del versamento dei proventi dei crediti specificati in tale contratto, i quali rimangono nel patrimonio del cedente.
Firme
* Lingua processuale: il polacco.