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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

1° agosto 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 56 – Prestazioni di servizi assicurativi – Luogo di collegamento fiscale – Servizi di liquidazione sinistri forniti da società terze in nome e per conto di un assicuratore»

Nella causa C-267/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione del 25 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2021, nel procedimento

Uniqa Asigurări SA

contro

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor,

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Ilešič e Z. Csehi (relatore), giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Uniqa Asigurări SA, da R. Bufan, avocat;

–        per il governo rumeno, da E. Gane e A. Rotăreanu, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Armenia e E.A. Stamate, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 59 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (GU 2008, L 44, pag. 11).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Uniqa Asigurări SA (in prosieguo: l’«Uniqa»), con sede in Romania, e, dall’altro, l’Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria – Direzione generale per la risoluzione dei reclami, Romania) e la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Direzione generale per l’amministrazione dei grandi contribuenti, Romania) (in prosieguo, congiuntamente: l’«amministrazione tributaria»), in merito alla determinazione, ai fini della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), del luogo in cui si considera effettuata una prestazione di servizi.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 La sesta direttiva

3        L’articolo 9, intitolato «Prestazioni di servizi», della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»), disponeva quanto segue:

«1.       Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

2.      Tuttavia:

(...)

c)      il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto:

(...)

–        perizie di beni mobili materiali,

(...)

è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite;

e)      il luogo delle seguenti prestazioni di servizi, rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale centro d’attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale:

(...)

–        prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe nonché elaborazioni di dati e fornitura di informazioni;

(...)».

4        La sesta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/112, entrata in vigore il 1º gennaio 2007.

 La direttiva 2006/112

5        Il titolo V della direttiva 2006/112, intitolato «Luogo delle operazioni imponibili», conteneva, in particolare, un capo 3, intitolato a sua volta «Luogo delle prestazioni di servizi», nel quale figuravano gli articoli da 43 a 59 di tale direttiva.

6        L’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva stabiliva quanto segue:

«Il luogo delle seguenti prestazioni di servizi, fornite a destinatari stabiliti fuori dell[’Unione europea] o a soggetti passivi stabiliti nell[’Unione] ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale:

(...)

c)      le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di studio, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazioni di dati e fornitura d’informazioni;

(...)».

7        L’articolo 59, lettera c), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, a decorrere dal 1º gennaio 2010 dispone quanto segue:

«Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita, domiciliata o abitualmente residente al di fuori dell[’Unione] è il luogo in cui detta persona è stabilita, domiciliata o abitualmente residente:

(...)

c)      prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura d’informazioni;

(...)».

 Diritto rumeno

8        L’articolo 133 della Legea n. 571/2003 privind Codul fiscal (legge n. 571/2003, che istituisce il codice tributario), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice tributario»), stabilisce quanto segue:

«(1)      Si considera luogo di prestazione del servizio il luogo in cui il prestatore è stabilito o in cui dispone di uno stabilimento a partire dal quale è effettuata la prestazione di servizi.

(2)      In deroga al paragrafo (1), per le seguenti prestazioni, si considera luogo della prestazione:

(...)

g)      il luogo in cui il cliente beneficiario dei servizi è stabilito o dispone di uno stabilimento, a condizione che il cliente di cui trattasi sia stabilito o disponga di uno stabilimento fuori dell[’Unione] o che sia un soggetto passivo che agisce in quanto tale, stabilito o avente uno stabilimento all’interno dell[’Unione], ma non nello stesso Stato del prestatore, nel caso dei servizi seguenti:

(...)

5.      i servizi prestati da consulenti, ingegneri, giuristi e avvocati, contabili e periti contabili, uffici studi ed altre prestazioni analoghe;

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        L’Uniqa offre, in Romania, polizze assicurative che coprono i rischi di incidenti automobilistici e di spese mediche, che si verificano al di fuori del territorio di tale Stato membro.

10      Per quanto riguarda l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, l’Uniqa ha concluso accordi di partenariato con 26 società aventi sede al di fuori del territorio rumeno (in prosieguo: le «società partner»). Tali società partner liquidano i sinistri dei clienti dell’Uniqa nel paese in cui si è verificato l’incidente. Esse gestiscono le richieste di risarcimento procedendo, in particolare, all’apertura delle pratiche di reclamo, alla verifica della validità della polizza assicurativa, all’esame delle cause e delle circostanze dell’incidente, all’accertamento e alla valutazione dei danni, alla proposta di soluzioni di sostituzione o riparazione, alla stima del risarcimento, alla verifica di preventivi, nonché al risarcimento delle riparazioni e all’esame dei recuperi. Per i danni materiali di importo inferiore o pari a EUR 15 000 causati da un incidente, dette società partner sono libere di approvare o respingere le richieste di risarcimento, pur rimanendo responsabili, nei confronti sia degli assicurati sia di Uniqa, della motivazione e dell’importo dei pagamenti effettuati a titolo di liquidazione dei sinistri. Per i danni materiali di importo superiore a EUR 15 000, esse sono tenute a collaborare con l’Uniqa ai fini del trattamento di una richiesta di risarcimento.

11      Per quanto riguarda le assicurazioni mediche, la Coris International gestisce, in nome e per conto dell’Uniqa, le richieste di risarcimento presentate dai contraenti. In particolare, la Coris International si impegna a garantire agli assicurati un’assistenza 24 ore su 24 nonché a fornire loro assistenza tecnica, organizzativa e legale. Inoltre, tale società fissa l’importo dei risarcimenti e ne assicura il pagamento, e informa l’Uniqa degli eventi che si sono verificati.

12      L’Uniqa non ha dichiarato l’IVA dovuta nell’ambito del regime d’inversione contabile sulle prestazioni fatturatele dalle società partner e dalla Coris International, tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, per i loro onorari di gestione e di trattamento dei reclami in quanto, conformemente all’articolo 133, paragrafo 1, del codice tributario, il luogo di tali prestazioni era il luogo di stabilimento del fornitore di servizi.

13      Al termine di un controllo riguardante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, l’amministrazione tributaria ha imposto all’Uniqa di versare un supplemento di IVA per un totale di 3 439 412 lei rumeni (RON) (circa EUR 698 596), nonché obblighi accessori di importo totale pari a RON 3 706 077 (circa EUR 752 760) in relazione alle prestazioni menzionate nel punto precedente.

14      L’amministrazione tributaria ha ritenuto che occorresse applicare non già la regola generale di cui all’articolo 133, paragrafo 1, del codice tributario, bensì l’eccezione enunciata all’articolo 133, paragrafo 2, lettera g), punto 5, di tale codice. Di conseguenza, essa ha considerato che il luogo di prestazione dei servizi forniti dalle società partner e dalla Coris International si situasse nello Stato membro in cui era stabilito il destinatario di tali servizi, vale a dire in Romania.

15      Con decisione del 15 settembre 2016, il reclamo fiscale presentato dall’Uniqa avverso l’avviso di accertamento e la relazione di verifica fiscale, che hanno imposto a quest’ultima il pagamento delle somme menzionate al punto 13 della presente sentenza, è stato respinto. L’Uniqa ha quindi proposto, il 23 dicembre 2016, una domanda di annullamento di tale decisione nonché di tale avviso di accertamento e di detta relazione dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania).

16      Con sentenza del 19 giugno 2018, tale giudice ha confermato che il luogo di prestazione dei servizi di liquidazione dei sinistri è quello in cui il destinatario ha stabilito la propria sede, nella fattispecie la Romania, ritenendo che tali prestazioni fossero analoghe a quelle degli ingegneri, previste all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), terzo trattino, della sesta direttiva, quale interpretato dalla sentenza del 7 ottobre 2010, Kronospan Mielec (C-222/09, EU:C:2010:593). La Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha parzialmente annullato gli atti dell’amministrazione tributaria menzionati al punto 15 della presente sentenza, a causa della durata ingiustificata del controllo fiscale, e, per il resto, ha respinto il ricorso.

17      L’Uniqa e l’amministrazione tributaria hanno, ciascuna, proposto impugnazione contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

18      Quest’ultimo rileva che la Corte ha già interpretato le eccezioni relative alla determinazione del luogo di prestazione di servizi. In particolare essa avrebbe dichiarato, nella sua sentenza del 16 settembre 1997, von Hoffmann (C-145/96, EU:C:1997:406), che l’espressione «altre prestazioni analoghe» riguarderebbe non già professioni, quali quelle di avvocati, consulenti, periti contabili o ingegneri, ma unicamente prestazioni. Inoltre, tale espressione si riferirebbe non già a qualche elemento comune alle attività eterogenee menzionate nella sesta direttiva, bensì a prestazioni analoghe a ciascuna di dette attività singolarmente considerate.

19      Tuttavia, tale giurisprudenza non consentirebbe di risolvere, nel procedimento principale, il problema della qualificazione delle prestazioni di servizi complessi comprendenti attività molteplici, che devono essere analizzate nel loro insieme, quali quelle relative alla gestione e liquidazione dei sinistri realizzate dalle società partner nonché dalla Coris International.

20      In tali circostanze, l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nell’interpretare le disposizioni dell’articolo 59 della direttiva [2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8,] i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri forniti dalle società [partner] per una società di assicurazione, in nome e per conto di quest’ultima, possano essere inquadrati nella categoria delle prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura d’informazioni».

 Sulla questione pregiudiziale

21      Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare la questione ad essa sottoposta. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la sua questione (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

22      Va rilevato, in proposito, che l’articolo 59 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2010. Orbene, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la controversia principale si riferisce all’omissione, da parte dell’Uniqa, di dichiarare l’IVA sulle prestazioni fornite dalle società partner e dalla Coris International nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009. In tali circostanze, detta disposizione è inapplicabile, da un punto di vista temporale, alla controversia principale.

23      Tuttavia, tenuto conto dei fatti di cui trattasi nel procedimento principale e della formulazione della questione sollevata, si deve constatare che è l’interpretazione dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 ad essere rilevante ai fini della soluzione della presente controversia.

24      In tali circostanze, per fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito, occorre riformulare la questione sollevata e considerare che, con quest’ultima, tale giudice chiede, in sostanza, se l’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che i servizi di liquidazione dei sinistri forniti da società terze in nome e per conto di una società di assicurazioni rientrano nelle «prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di studio, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché [nell’]elaborazioni di dati e [nella] fornitura d’informazioni», previste in detta disposizione.

25      Per risolvere tale questione, si deve anzitutto ricordare che l’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 riguarda non già professioni, come quelle di avvocato, consulente, perito contabile o ingegnere, ma prestazioni di servizi. Il legislatore dell’Unione si richiama alle professioni elencate in questa disposizione come strumento per definire le categorie di prestazioni di servizi che vi sono contemplate (v., per analogia, sentenza del 7 ottobre 2010, Kronospan Mielec, C-222/09, EU:C:2010:593, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

26      Pertanto, occorre determinare se i servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di una società di assicurazione rientrino nelle prestazioni di servizi principalmente e abitualmente effettuate nell’ambito delle professioni elencate all’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 (v., per analogia, sentenza del 16 settembre 1997, von Hoffmann, C-145/96, EU:C:1997:406, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

27      Al riguardo va precisato, in via preliminare, che, tenuto conto della duplice circostanza secondo cui, da una parte, ogni prestazione di servizio deve normalmente essere considerata distinta e indipendente e, dall’altra, l’operazione costituita da una sola prestazione di servizio sul piano economico non deve essere artificiosamente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi per determinare se le prestazioni di servizi fornite costituiscano diverse prestazioni principali distinte oppure una prestazione unica. In particolare, nell’ambito della cooperazione istituita in forza dell’articolo 267 TFUE, spetta agli organi giurisdizionali nazionali stabilire se il soggetto passivo fornisca una prestazione unica in una forma particolare e apportare in proposito tutte le valutazioni definitive sui fatti (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Field Fisher Waterhouse, C-392/11, EU:C:2012:597, punti 18 e 20 e giurisprudenza ivi citata).

28      Orbene, secondo il giudice del rinvio, i servizi di liquidazione dei sinistri di cui trattasi nel procedimento principale costituiscono prestazioni di servizi complesse comportanti attività molteplici, che devono essere analizzate nel loro insieme. In particolare, come menzionato ai punti 10 e 11 della presente sentenza, i servizi forniti dalle società partner coprono l’insieme delle attività relative alla liquidazione dei sinistri che coinvolgono i clienti dell’Uniqa nei paesi in cui tali sinistri si verificano. Questi servizi comportano anche l’esercizio di poteri decisionali, nella misura in cui essi richiedono, per i danni materiali di importo inferiore o pari a EUR 15 000 causati da un incidente, l’approvazione o il rigetto delle richieste di risarcimento. Analogamente, per quanto concerne le assicurazioni mediche, la Coris International gestisce, in nome e per conto dell’Uniqa, le richieste di risarcimento presentate dai contraenti, fornendo tutti i servizi organizzativi, tecnici e giuridici necessari.

29      Fatta questa precisazione preliminare, occorre, in primo luogo, ricordare che l’esercizio della professione di ingegnere comprende prestazioni caratterizzate dal fatto che non si tratta soltanto di applicare conoscenze e procedimenti esistenti a problemi concreti, bensì anche di acquisire nuove conoscenze e sviluppare procedimenti nuovi per risolvere questi stessi problemi o problemi nuovi (sentenza del 7 ottobre 2010, Kronospan Mielec, C-222/09, EU:C:2010:593, punto 21).

30      Orbene, i servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di una società di assicurazioni, quali quelli precisati ai punti 10 e 11 della presente sentenza, non rientrano nelle prestazioni che soddisfano tali caratteristiche. In particolare, benché non sembri escluso che la valutazione dei danni derivanti da un incidente stradale possa essere effettuata da un ingegnere, una siffatta attività non rientra manifestamente nelle prestazioni principalmente e abitualmente svolte nell’ambito di tale professione, quali individuate nel punto precedente della presente sentenza. Inoltre, una siffatta possibilità non può neppure essere presa in considerazione per quanto riguarda la valutazione dei pazienti nell’ambito di un’assicurazione medica per i viaggi all’estero.

31      Pertanto, si deve constatare che i servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di una società di assicurazione non rientrano nella nozione di prestazioni fornite da ingegneri ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112.

32      In secondo luogo, per quanto concerne le prestazioni effettuate nell’ambito della professione di avvocato, la Corte ha già rilevato che esse avevano principalmente e abitualmente come oggetto la rappresentanza e la difesa degli interessi di una persona, generalmente nel contesto di un contraddittorio e in presenza di interessi contrastanti (v., in tal senso, sentenze del 16 settembre 1997, von Hoffmann, C-145/96, EU:C:1997:406, punto 17, nonché del 6 dicembre 2007, Commissione/Germania, C-401/06, EU:C:2007:759, punti 36 e 37).

33      Inoltre, la Corte ha precisato che le prestazioni fornite da un avvocato hanno anzitutto l’obiettivo di far prevalere una pretesa di natura giuridica (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2007, Commissione/Germania, C-401/06, EU:C:2007:759, punto 39).

34      Orbene, prestazioni di servizi come quelle fornite dalle società partner e dalla Coris International a titolo della liquidazione dei sinistri non rientrano nelle prestazioni principalmente e abitualmente effettuate nell’ambito della professione di avvocato. Infatti, queste ultime sono caratterizzate dal loro contributo all’amministrazione della giustizia, mentre i servizi di liquidazione dei sinistri in nome e per conto di una società di assicurazione rientrano più ampiamente nell’attività economica.

35      In particolare, tali servizi di liquidazione dei sinistri hanno essenzialmente ad oggetto l’accertamento e la valutazione dei danni o delle spese mediche sostenute nonché la valutazione del risarcimento dovuto all’assicurato e, se del caso, il versamento effettivo di tale risarcimento e, su tale base, non rientrano necessariamente nel campo del contenzioso. Pertanto, tali prestazioni non richiedono a priori la rappresentanza e la difesa degli interessi della compagnia assicurativa nel contesto di un contraddittorio, in presenza di interessi contrastanti, sebbene, eventualmente, il ricorso ai servizi di un avvocato possa risultare necessario in seguito.

36      Ne consegue che i servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di una società di assicurazione non rientrano nella nozione di prestazioni di avvocato ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112.

37      In terzo luogo, è giocoforza constatare che i servizi di liquidazione dei sinistri come quelli forniti dalle società partner e dalla Coris International non corrispondono alle prestazioni principalmente e abitualmente fornite da un consulente, da un ufficio studi o da un perito contabile. In particolare, a differenza dei servizi di consulenza, i servizi di liquidazione dei sinistri in nome e per conto di una società di assicurazione implicano l’esercizio di un potere decisionale in merito alla concessione o al diniego di un risarcimento, che non può essere ridotto ad un servizio di consulenza.

38      In quarto luogo, occorre stabilire se i servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di una società di assicurazione rientrino nelle «altre prestazioni analoghe» menzionate all’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112.

39      L’espressione «altre prestazioni analoghe» si riferisce non già a qualche elemento comune alle attività eterogenee previste in tale disposizione, bensì a prestazioni analoghe a ciascuna di tali attività singolarmente considerate. Una prestazione deve quindi ritenersi analoga a una delle attività menzionate in detto articolo allorché entrambe perseguono la stessa finalità (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2007, Commissione/Germania, C-401/06, EU:C:2007:759, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

40      In proposito è sufficiente rilevare che tali servizi hanno come finalità la gestione e il trattamento delle richieste di risarcimento di sinistri presentate dagli assicurati della società di assicurazione in nome e per conto della quale essi sono forniti.

41      Pertanto, dalle indicazioni trasmesse dal giudice del rinvio risulta che le prestazioni di liquidazione dei sinistri fornite dalle società partner comprendono servizi complessi di gestione e liquidazione di reclami, che includono attività molteplici che devono essere analizzate nel loro insieme, il cui scopo è quello di porre rimedio a un danno subito da una persona lesa al di fuori del suo Stato membro di residenza secondo procedure che essa conosce bene. Inoltre, per quanto concerne le prestazioni fornite dalla Coris International, il giudice del rinvio ha precisato che si tratta di attività svolte ai fini del trattamento dei reclami proposti dai titolari di polizze di assicurazione sanitaria per i viaggi all’estero concluse dall’Uniqa per i suoi clienti, che coprono in particolare la garanzia di assistenza degli assicurati 24 ore su 24 nonché la fornitura a questi ultimi di assistenza tecnica, organizzativa e legale.

42      Orbene, nessuna delle prestazioni degli ingegneri, degli avvocati, dei periti contabili, degli uffici studi o dei consulenti elencate all’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 persegue la finalità individuata al punto 40 della presente sentenza.

43      Ne consegue che i servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di una società di assicurazione non possono essere considerati come «altre prestazioni analoghe» ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112.

44      In quinto e ultimo luogo, è giocoforza altresì constatare che tali servizi di liquidazione dei sinistri non possono essere assimilati a servizi di trattamento dati né alla fornitura di informazioni.

45      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che i servizi di liquidazione dei sinistri forniti da società terze in nome e per conto di una società di assicurazioni non rientrano nelle «prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di studio, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché [nell’]elaborazioni di dati e [nella] fornitura d’informazioni», previste in detta disposizione.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che i servizi di liquidazione dei sinistri forniti da società terze in nome e per conto di una società di assicurazioni non rientrano nelle «prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di studio, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché [nell’]elaborazioni di dati e [nella] fornitura d’informazioni», previste in detta disposizione.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.