Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
20 ottobre 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Esenzione di una società madre dall’imposizione dei dividendi versati dalla propria società figlia – Riporto di eccedenze di redditi definitivamente tassati ad esercizi fiscali successivi – Incorporazione di una società che dispone di eccedenze di redditi definitivamente tassati in un’altra società – Normativa nazionale che limita il trasferimento di tali eccedenze alla società incorporante»
Nella causa C-295/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 29 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 10 maggio 2021, nel procedimento
Allianz Benelux SA
contro
État belge, SPF Finances,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 febbraio 2022,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Allianz Benelux SA, da V.-A. De Brauwere, avocate;
– per il governo belga, da S. Baeyens, J.-C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da D. Delvaux, in qualità di esperto,
– per la Commissione europea, da W. Roels e V. Uher, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 aprile 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 6), in combinato disposto con la terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU 1978, L 295, pag. 36), nonché con la sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU 1982, L 378, pag. 47).
2 Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Allianz Benelux SA e l’État belge, SPF Finances (amministrazione finanziaria federale belga), in merito alla determinazione del risultato imponibile di tale società ai fini dell’imposta sulle società per i periodi d’imposta dal 2004 al 2007.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 90/435
3 I considerando terzo e quarto della direttiva 90/435 recitano così:
«considerando che le attuali disposizioni fiscali che disciplinano le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi variano sensibilmente da uno Stato membro all’altro e sono, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro; che la cooperazione tra società di Stati membri diversi viene perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro; che occorre eliminare questa penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello comunitario;
considerando che, quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti, lo Stato della società deve:
– astenersi dal sottoporre tali utili a imposizione,
– oppure sottoporli a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia a fronte di detti utili».
4 L’articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino, di tale direttiva è redatto nel modo seguente:
«Ogni Stato membro applica la presente direttiva:
– alla distribuzione degli utili percepiti da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;
– alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali».
5 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva:
«1. Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione di quest’ultima, lo Stato della società madre:
– si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione;
– o li sottopone a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili e, eventualmente, l’importo della ritenuta alla fonte prelevata dallo Stato membro in cui è residente la società figlia in applicazione delle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, nel limite dell’importo dell’imposta nazionale corrispondente.
2. Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia».
6 La direttiva 90/435 è stata modificata, in particolare, dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003 (GU 2004, L 7, pag. 41). Secondo l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435, nella versione risultante dalla direttiva 2003/123:
«Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:
– si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione, o
– li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 entro i limiti dell’ammontare dell’imposta corrispondente dovuta».
7 La direttiva 90/435 è stata abrogata dalla direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2011, L 345, pag. 8), entrata in vigore il 18 gennaio 2012. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui trattasi nel procedimento principale, la direttiva 90/435 è ad essi applicabile ratione temporis.
Direttiva 78/855
8 L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 78/855 enuncia quanto segue:
«La fusione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:
a) il trasferimento universale, tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi, dell’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante;
(…)».
Diritto belga
9 L’articolo 202, paragrafo 1, del code des impôts sur les revenus (codice delle imposte sui redditi) del 1992, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «CIR 1992») dispone quanto segue:
«Dagli utili del periodo d’imposta sono altresì dedotti, nella misura in cui vi rientrino:
1° i dividendi, ad eccezione dei redditi ottenuti in occasione del trasferimento a una società di azioni o quote proprie, o della divisione totale o parziale del patrimonio sociale di una società;
(…)».
10 A norma dell’articolo 204, comma 1, del CIR 1992:
«I redditi deducibili ai sensi dell’articolo 202, paragrafo 1, punti 1°, 3° e 4°, sono considerati ricompresi negli utili del periodo imponibile fino a concorrenza del 95% dell’importo incassato od ottenuto, eventualmente maggiorato delle ritenute mobiliari reali o fittizie o, con riguardo ai redditi di cui all’articolo 202, paragrafo 1, punti 4° e 5°, ridotto degli interessi abbonati al venditore nel caso in cui i titoli siano stati acquistati nel periodo imponibile».
11 L’articolo 205, paragrafo 2, del CIR 1992, è così formulato:
«La deduzione di cui all’articolo 202 è limitata all’importo degli utili del periodo d’imposta, quale sussiste dopo l’applicazione dell’articolo 199, ridotto: (…)».
12 L’articolo 206 del CIR 1992 dispone quanto segue:
«§ 1. Le perdite professionali anteriori sono successivamente dedotte dai redditi professionali di ciascun periodo d’imposta successivo.
§ 2. (…)
In caso di fusione ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 1, le perdite professionali subite dalla società incorporata prima di detta fusione restano deducibili in capo alla società incorporante in proporzione alla quota che l’attivo netto fiscale ante fusione degli elementi incorporati della società incorporata rappresenta rispetto al totale, anch’esso ante fusione, dell’attivo netto fiscale della società incorporante e del valore netto fiscale degli elementi incorporati. In caso di scissione ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 1, la regola suindicata si applica alla quota delle perdite professionali determinata in proporzione al valore netto fiscale degli elementi incorporati rispetto al totale dell’attivo netto fiscale della società incorporata».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
13 Il 16 novembre 1995, la AGF l’Escaut SA ha incorporato due società di assicurazioni. Il 15 settembre 1999, la AGF l’Escaut stessa, nonché altre cinque società di assicurazioni, sono state incorporate nella Assubel-Vie SA.
14 Le società incorporate nella AGF l’Escaut e nella Assubel-Vie, riunite sotto la denominazione sociale Allianz Benelux, disponevano di eccedenze di redditi definitivamente tassati (in prosieguo: gli «RDT») riportabili agli esercizi successivi. La Allianz Benelux ha allora riportato integralmente tali eccedenze di RDT agli esercizi dal 2004 al 2007. Detto riporto integrale è stato respinto dall’amministrazione finanziaria belga.
15 A seguito di un reclamo proposto dalla Allianz Benelux contro tale rigetto, il direttore regionale competente dell’amministrazione finanziaria belga, con decisione del 19 dicembre 2012, ha ritenuto che, in mancanza di disposizioni giuridiche che prevedessero il trasferimento delle eccedenze di RDT di una società incorporata alla società incorporante, il riporto delle eccedenze di RDT delle società incorporate richiesto nel caso di specie dalla Allianz Benelux non si fondava su alcuna base giuridica. Tuttavia, è stato ammesso il riporto parziale di tali eccedenze nei limiti della sola percentuale prevista dall’articolo 206, paragrafo 2, del CIR 1992 in materia di perdite recuperabili.
16 La Allianz Benelux ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio). Con sentenza del 20 maggio 2016, detto giudice ha respinto la domanda di riporto integrale delle eccedenze di RDT.
17 La Allianz Benelux ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Detta società sostiene che il mancato riporto integrale in capo alla società incorporante degli RDT riportabili di cui disponeva la società incorporata comporta, in primo luogo, l’assoggettamento di tali redditi a imposizione, in secondo luogo, una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 e, in terzo luogo, una violazione del principio di neutralità fiscale.
18 In tali circostanze, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [90/435], letto o meno in combinato disposto con le disposizioni delle direttive [78/855] e [82/891] in materia di diritto societario, debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, per effetto della quale gli utili distribuiti, disciplinati [dalla prima] direttiva, siano ricompresi nella base imponibile della società beneficiaria dei dividendi prima di essere da essa dedotti a concorrenza del 95% del loro importo e siano, se del caso, riportati ai periodi d’imposta successivi ma che, in assenza di specifica disposizione che preveda, nel caso di un’operazione di riorganizzazione societaria, che le deduzioni così riportate in capo alla società conferente siano integralmente trasferite alla società beneficiaria, implichi che gli utili medesimi siano tassati indirettamente all’atto di tale operazione in forza dell’applicazione di una disposizione che limiti il trasferimento di dette deduzioni in proporzione alla quota che l’attivo netto fiscale ante fusione degli elementi incorporati della società incorporata rappresenti rispetto al totale, anch’esso ante fusione, dell’attivo netto fiscale della società incorporante e del valore netto fiscale degli elementi incorporati».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
19 Occorre anzitutto rilevare che, sebbene nella sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio faccia riferimento non soltanto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435, ma anche alle direttive 78/855 e 82/891, esso tuttavia non indica alcuna disposizione specifica di dette due direttive né espone le ragioni per le quali queste ultime sarebbero rilevanti ai fini del procedimento principale.
20 Orbene, in primo luogo, per quanto riguarda la direttiva 82/891, quest’ultima disciplina, conformemente al suo articolo 1, soltanto le scissioni delle società per azioni mediante incorporazione e/o tramite costituzione di nuove società, cosicché essa non trova applicazione nel procedimento principale, il quale riguarda una fusione, distinta da siffatte scissioni.
21 In secondo luogo, neppure la direttiva 78/855 è applicabile al procedimento principale, in quanto essa verte solo sugli aspetti di diritto privato propri delle fusioni e non contiene disposizioni di portata fiscale. A tal proposito, gli aspetti fiscali delle fusioni nell’ambito dell’Unione europea erano disciplinati, all’epoca dei fatti di cui trattasi nel procedimento principale, dalla direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 1).
22 In terzo luogo, per quanto attiene alla direttiva 90/435, si deve rammentare, da un lato, che, come risulta in particolare dai suoi considerando terzo e quarto, quest’ultima mira ad eliminare la doppia imposizione, in termini economici, degli utili distribuiti da una società figlia con sede in uno Stato membro alla sua società madre stabilita in un altro Stato membro e a facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello dell’Unione. A tale scopo, al fine di assicurare l’obiettivo della neutralità sotto il profilo fiscale, l’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva prevede una regola diretta ad evitare che gli utili distribuiti siano colpiti, una prima volta, a carico della società figlia, e, una seconda volta, a carico della società madre (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Brussels Securities, C-389/18, EU:C:2019:1132, punti 35 e 36 nonché giurisprudenza ivi citata). Orbene, nessuna disposizione della stessa direttiva prevede espressamente la sua applicazione nell’ambito di operazioni di fusione tra società come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
23 Dall’altro lato, l’articolo 1 della direttiva 90/435 riguarda le distribuzioni di utili percepiti da società di uno Stato membro e provenienti dalle loro filiali aventi sede in altri Stati membri. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, di tale direttiva non disciplina la situazione in cui la sede della società che distribuisce i dividendi si trova nello stesso Stato membro in cui si trova la società beneficiaria di tale distribuzione (ordinanza del 4 giugno 2009, KBC Bank e Beleggen, Risicokapitaal, Beheer, C-439/07 e C-499/07, EU:C:2009:339, punto 57).
24 Orbene, nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna informazione sulla provenienza dei dividendi ricevuti dalle società incorporate, cosicché non risulta possibile stabilire se le operazioni di cui trattasi nel procedimento principale siano disciplinate dalla direttiva 90/435 oppure se, al contrario, esse costituiscano una situazione meramente interna che riguarda soltanto società belghe.
25 Tuttavia, da un lato, secondo una giurisprudenza costante, le questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C-391/20, EU:C:2022:638, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). Dall’altro lato, la Corte ha già dichiarato che il diritto interno belga rinvia, per quanto riguarda il regime degli RDT, alla direttiva 90/435 e, pertanto, ha stabilito la ricevibilità di domande di pronuncia pregiudiziale in forza di tale rinvio, statuendo che, poiché la portata del rinvio operato dal diritto nazionale al diritto dell’Unione costituisce una questione disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale, solo il giudice nazionale è competente a pronunciarsi sulla portata esatta di tale rinvio al diritto dell’Unione, assunto che la competenza della Corte è limitata all’esame delle sole disposizioni di tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Punch Graphix Prepress Belgium, C-371/11, EU:C:2012:647, punti 26 e 27 nonché giurisprudenza ivi citata).
26 Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’amministrazione finanziaria belga ha espressamente fondato la decisione di cui trattasi nel procedimento principale sulla giurisprudenza della Corte in materia di RDT.
27 In base a quanto precede, occorre concludere che la questione pregiudiziale è ricevibile e deve essere esaminata unicamente alla luce della direttiva 90/435.
Nel merito
28 Con la sua unica questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i dividendi percepiti da una società sono ricompresi nella sua base imponibile prima di essere dedotti da quest’ultima fino a concorrenza del 95% del loro importo ed è consentito, se del caso, riportare tale deduzione a periodi di imposta successivi, ma tuttavia, in caso di incorporazione di tale società nell’ambito di una fusione, il trasferimento del riporto di tale deduzione alla società incorporante è limitato in proporzione alla quota che l’attivo netto fiscale della società incorporata rappresenta rispetto al totale dell’attivo netto fiscale della società incorporante e della società incorporata.
29 In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435, nella versione risultante dalla direttiva 2003/123, prevede che, quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione oppure li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della prima direttiva, entro i limiti dell’ammontare dell’imposta corrispondente dovuta.
30 La direttiva 90/435 lascia così esplicitamente la scelta agli Stati membri tra il regime di esenzione e il regime di imputazione, rispettivamente previsti al primo e al secondo trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva (sentenza del 19 dicembre 2019, Brussels Securities, C-389/18, EU:C:2019:1132, punto 31, nonché giurisprudenza ivi citata).
31 Secondo le informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il Regno del Belgio ha optato per il regime di esenzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435. È, pertanto, solo alla luce di tale disposizione che occorre rispondere alla questione sollevata.
32 A tal riguardo, la Corte ha giudicato, da un lato, che l’obbligo dello Stato membro che ha scelto il regime previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435 di astenersi dal sottoporre ad imposizione gli utili che la società madre riceve, in virtù del rapporto di partecipazione, dalla sua società figlia non è subordinato ad alcuna condizione ed è formulato con la sola riserva dei paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo, nonché di quella prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva e, dall’altro, che rientra nel divieto stabilito da detto articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, anche una normativa nazionale che, pur non assoggettando ad imposta i dividendi percepiti dalla società madre in quanto tali, può comportare che la società madre subisca indirettamente un’imposizione su dividendi (sentenza del 19 dicembre 2019, Brussels Securities, C-389/18, EU:C:2019:1132, punti 33 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata).
33 Per quanto riguarda il regime fiscale belga relativo agli RDT, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che lo stesso prevedeva originariamente che i dividendi percepiti dalla società madre fossero aggiunti alla base imponibile della medesima e che un importo pari al 95% di tali dividendi fosse dedotto da tale base imponibile, ma solo nella misura in cui esistessero utili imponibili in capo alla società madre e senza alcuna possibilità di riportare agli esercizi fiscali successivi la parte non dedotta degli RDT (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Brussels Securities, C-389/18, EU:C:2019:1132, punto 39).
34 Tuttavia, in seguito alla sentenza del 12 febbraio 2009, Cobelfret (C-138/07, EU:C:2009:82), il regime degli RDT è stato modificato nel senso che, conformemente all’articolo 205, paragrafo 3, del CIR 1992, la parte degli RDT che non può essere dedotta nel corso dell’esercizio fiscale di cui trattasi a motivo dell’insufficienza di utili può ormai essere oggetto di riporto ai successivi esercizi fiscali e tale rinvio non è limitato nel tempo. Risulta quindi che la diminuzione delle perdite riportabili, conseguente all’integrazione dei dividendi nella base imponibile della società madre, è ormai compensata da un riporto, illimitato nel tempo, degli RDT del medesimo importo (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Brussels Securities, C-389/18, EU:C:2019:1132, punto 40).
35 Nel caso di specie, il procedimento principale riguarda non già una situazione in cui i dividendi versati da una società figlia alla propria società madre siano stati sottoposti ad imposizione a carico di quest’ultima, bensì una situazione in cui, per analogia con quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia di trasferimento delle perdite di una società incorporata alla società incorporante in caso di fusione, l’amministrazione finanziaria belga ha ammesso solo parzialmente il trasferimento alla società incorporante delle eccedenze di RDT di cui disponeva la società incorporata, vale a dire nel limite della quota che l’attivo netto fiscale della società incorporata rappresentava rispetto al totale dell’attivo netto fiscale della società incorporante e della società incorporata.
36 In primo luogo, si deve osservare che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 non prevede la possibilità di effettuare un riporto incondizionato delle eccedenze che costituiscono un reddito definitivamente tassato, come quelle contemplate dal regime fiscale belga relativo agli RDT, di una società incorporata alla società incorporante. Tale disposizione si limita a prescrivere agli Stati membri, come rilevato ai punti 29 e 30 della presente sentenza, la scelta tra il regime di esenzione e il regime di imputazione al fine di evitare la doppia imposizione economica della distribuzione di dividendi da parte di una società figlia alla propria società madre, senza imporre agli Stati membri che abbiano scelto il regime di esenzione le modalità di attuazione di quest’ultimo.
37 Di conseguenza, gli Stati membri sono liberi di determinare, tenuto conto delle necessità del loro ordinamento giuridico interno, le modalità per conseguire il risultato prescritto dall’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435 (ordinanza del 4 giugno 2009, KBC Bank e Beleggen, Risicokapitaal, Beheer, C-439/07 e C-499/07, EU:C:2009:339, punto 50).
38 In secondo luogo, né la direttiva 90/434 né alcun altro atto normativo dell’Unione prevedono il diritto al riporto incondizionato di eccedenze, quali quelle contemplate al punto 36 della presente sentenza, della società incorporata alla società incorporante, nell’ambito delle fusioni, come preteso dalla Allianz Benelux.
39 In terzo luogo, occorre esaminare se un regime concernente un RDT come quello di cui trattasi nel procedimento principale comporti un’imposizione diretta o indiretta dei dividendi percepiti contraria all’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435.
40 Da un lato, per quanto riguarda l’esistenza di un’eventuale imposizione diretta dei dividendi, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il regime degli RDT di cui trattasi nel procedimento principale consente di garantire che non siano sottoposti ad imposizione a carico della società incorporante i dividendi che essa ha percepito dalla società incorporata. Infatti, tale regime prevede che, in un primo tempo, i dividendi percepiti dalla società madre siano inclusi nella sua base imponibile e, in un secondo tempo, un importo pari al 95% di tali dividendi sia dedotto da tale base nella misura in cui sussistono utili imponibili in capo alla società madre previa deduzione degli altri utili esentati. Pertanto, detto regime non comporta un’imposizione diretta dei dividendi esentati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435, il che peraltro non è stato sostenuto da alcuna delle parti che hanno presentato osservazioni.
41 Dall’altro lato, per quanto riguarda l’esistenza di un’eventuale imposizione indiretta dei dividendi, la quale, come ricordato al punto 32 della presente sentenza, contrasterebbe con l’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435, occorre stabilire se l’obbligo previsto da tale disposizione osti agli effetti fiscali che una limitazione del trasferimento del riporto delle eccedenze in forza di un regime relativo a un RDT in caso di fusione per incorporazione produce sulla base imponibile della società beneficiaria dei dividendi.
42 A tal proposito, è necessario rammentare che, nella sentenza del 19 dicembre 2019, Brussels Securities (C-389/18, EU:C:2019:1132), la quale verteva sull’ordine in cui venivano dedotti, nel diritto tributario belga, i redditi deducibili dagli utili imponibili, in particolare le eccedenze di RDT rispetto ad altri redditi per i quali il riporto della deduzione fiscale era limitato nel tempo, la Corte ha confrontato la situazione esaminata in detta causa, in cui la società madre aveva dovuto rispettare, in sede di deduzione fiscale, l’ordine prioritario di deduzione delle eccedenze di RDT rispetto a un’altra deduzione fiscale, con la situazione che si sarebbe verificata se il Regno del Belgio avesse applicato un regime di esenzione comportante l’esclusione pura e semplice dei dividendi dalla base imponibile.
43 Orbene, come suggerito sia dal governo belga sia dalla Commissione, siffatto ragionamento fondato sul confronto tra due situazioni è applicabile per analogia anche nel procedimento principale, ancorché tale ragionamento sia stato svolto dalla Corte nel contesto della relazione tra una società madre e la propria società figlia.
44 Si deve perciò confrontare una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale, in sede di fusione per incorporazione, un’identica limitazione a una percentuale è stata applicata sia al riporto delle perdite sia al riporto delle eccedenze di RDT della società incorporata, con la situazione in cui lo Stato membro interessato abbia istituito un regime di mera esenzione comportante l’esclusione dei dividendi dalla base imponibile e in cui la limitazione a una percentuale si applichi unicamente al riporto delle perdite e non già al riporto delle eccedenze di RDT.
45 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, da tale confronto emerge che la situazione in cui la limitazione a una percentuale si applica sia al riporto delle eccedenze di RDT che al riporto delle perdite in caso di fusione non sembra comportare una tassazione più gravosa rispetto all’ipotesi in cui i dividendi siano esclusi dalla base imponibile della società beneficiaria. La neutralità fiscale sembra essere rispettata in entrambe le situazioni.
46 Del resto, come segnalato dalla Commissione, se le eccedenze di RDT fossero integralmente trasferite alla società incorporante, e invece al trasferimento delle perdite si applicasse una limitazione a una percentuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, tale società si troverebbe in una situazione più favorevole rispetto all’ipotesi in cui il Regno del Belgio avesse previsto una mera esenzione.
47 Inoltre, in talune cause concernenti la legislazione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte ha ricordato che gli Stati membri sono liberi di determinare le modalità per conseguire il risultato prescritto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2009, Cobelfret, C-138/07, EU:C:2009:82, punto 61, e ordinanza del 4 giugno 2009, KBC Bank e Beleggen, Risicokapitaal, Beheer, C-439/07 e C-499/07, EU:C:2009:339, punti 50 e 53 nonché giurisprudenza ivi citata).
48 Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i dividendi percepiti da una società sono ricompresi nella sua base imponibile prima di essere dedotti da quest’ultima fino a concorrenza del 95% del loro importo ed è consentito, se del caso, riportare tale deduzione a periodi di imposta successivi, ma tuttavia, in caso di incorporazione di tale società nell’ambito di una fusione, il trasferimento del riporto di tale deduzione alla società incorporante è limitato in proporzione alla quota che l’attivo netto fiscale della società incorporata rappresenta rispetto al totale dell’attivo netto fiscale della società incorporante e della società incorporata.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i dividendi percepiti da una società sono ricompresi nella sua base imponibile prima di essere dedotti da quest’ultima fino a concorrenza del 95% del loro importo ed è consentito, se del caso, riportare tale deduzione a periodi di imposta successivi, ma tuttavia, in caso di incorporazione di tale società nell’ambito di una fusione, il trasferimento del riporto di tale deduzione alla società incorporante è limitato in proporzione alla quota che l’attivo netto fiscale della società incorporata rappresenta rispetto al totale dell’attivo netto fiscale della società incorporante e della società incorporata.
Firme
* Lingua processuale: il francese.