Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
13 luglio 2023 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Enti di diritto pubblico – Comune che percepisce un’imposta di soggiorno per la messa a disposizione di strutture termali accessibili a tutti»
Nella causa C-344/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione del 15 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 27 maggio 2022, nel procedimento
Gemeinde A
contro
Finanzamt,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da D. Gratsias, presidente di sezione, I. Jarukaitis e Z. Csehi (relatore), giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per Gemeinde A, da G. Burret e N. Katemann, Rechtsanwältinnen;
– per il governo tedesco, da J. Möller e N. Scheffel, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė e B. Martenczuk, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Gemeinde A (Comune A, Germania) e il Finanzamt (amministrazione tributaria, Germania), in merito al diritto del Comune A alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA prevede quanto segue:
«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
(...)
c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
(...)».
4 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva:
«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».
5 L’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva dispone quanto segue:
«Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.
Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.
(...)».
6 L’articolo 168 della stessa direttiva è così formulato:
«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:
a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;
(...)».
Diritto tedesco
7 L’articolo 1 dell’Umsatzsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«UStG»), al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Sono assoggettate all’imposta sulla cifra d’affari le seguenti operazioni:
1. le cessioni e altre prestazioni effettuate a titolo oneroso da un imprenditore sul territorio nazionale, nell’ambito della sua attività d’impresa. L’imponibilità non è esclusa dal fatto che l’operazione sia effettuata sulla base di un atto legislativo o amministrativo o che sia considerata come effettuata in forza di una disposizione di legge;
(...)».
8 Ai sensi dell’articolo 2 dell’UStG:
«(1) È imprenditore chiunque eserciti in modo indipendente un’attività commerciale o professionale. L’impresa comprende l’intera attività commerciale o professionale dell’imprenditore. S’intende per attività commerciale o professionale qualsiasi attività permanente esercitata per ricavarne introiti, anche se manca l’intento di lucro e, nel caso di un’associazione di persone, anche se quest’ultima esercita attività solo nei confronti dei propri soci.
(...)
(3) Le persone giuridiche di diritto pubblico esercitano un’attività commerciale o professionale soltanto nell’ambito delle loro aziende di natura commerciale (…) e delle loro aziende agricole o forestali. (...)».
9 L’articolo 12, paragrafo 2, dell’UStG dispone quanto segue:
«L’aliquota d’imposta è ridotta al sette percento per le seguenti operazioni:
(...)
9. le operazioni direttamente connesse alla gestione delle piscine e alla somministrazione di bagni termali. Lo stesso vale per la messa a disposizione di strutture termali, qualora un’imposta di soggiorno termale sia dovuta a titolo di remunerazione; (...)».
10 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (regolamento comunale del Baden-Württemberg), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «GemO»):
«I comuni possono disciplinare tramite statuto le materie che ricadono nella loro competenza esclusiva e per le quali la legge non dispone. (...)».
11 L’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della GemO è così formulato:
«(2) Nei limiti delle sue capacità finanziarie, il comune fornisce le strutture pubbliche necessarie per il benessere economico, sociale e culturale dei suoi residenti. Nell’ambito della normativa applicabile, i residenti hanno pari diritti nell’utilizzo delle strutture pubbliche del comune. Essi sono tenuti a sostenere gli oneri comunali.
(3) Le persone che possiedono un bene immobile o che esercitano un’attività commerciale nel comune senza essere residenti hanno il medesimo diritto di utilizzare le strutture pubbliche che il comune mette a disposizione di chi possiede immobili o esercita attività commerciale, e sono tenute a contribuire agli oneri comunali relativi al loro bene immobile o alla loro attività commerciale».
12 L’articolo 2 del Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg (legge sulle imposte comunali del Baden-Württemberg), nella versione applicabile al procedimento principale, al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Le imposte comunali sono riscosse sulla base di uno statuto. Lo statuto stabilisce, in particolare, i soggetti passivi, l’oggetto, l’entità e l’aliquota dell’imposta, nonché i criteri di costituzione e di esigibilità del debito tributario».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 Ricorrente nel procedimento principale è un comune dotato di una stazione climatica termale riconosciuta dallo Stato. Il suo stabilimento termale è gestito, ai sensi della normativa comunale, sotto forma di «azienda municipalizzata» e costituisce, alla luce delle disposizioni applicabili in materia d’imposta sulle società, un’impresa di natura commerciale.
14 A tale titolo, la parte ricorrente nel procedimento principale applica un’imposta di soggiorno, conformemente all’articolo 4 della GemO, in combinato disposto con lo statuto di cui all’articolo 2 della legge sulle imposte comunali del Baden-Württemberg (in prosieguo: lo «statuto comunale»), per coprire le spese che sostiene ai fini della realizzazione e della manutenzione delle strutture messe a disposizione per scopi termali e ricreativi nonché per gli eventi organizzati a tal fine.
15 Sono soggetti passivi dell’imposta di soggiorno, in primo luogo, i non residenti che soggiornano nel Comune e ai quali viene offerta la possibilità di utilizzare tali strutture e di partecipare a detti eventi, in secondo luogo, i residenti nel Comune i cui principali interessi sono in un altro comune e, in terzo luogo, i non residenti che soggiornano nel Comune per motivi professionali al fine di partecipare a conferenze o ad altri eventi (in prosieguo, congiuntamente: i «soggetti passivi dell’imposta di soggiorno»). Per contro, l’imposta di soggiorno non è applicata ai visitatori giornalieri nonché ai non residenti o ai residenti che lavorano o ricevono una formazione all’interno del Comune.
16 L’imposta di soggiorno è fissata, per i non residenti, in un determinato importo per ogni giorno di soggiorno e, per i residenti che vi sono assoggettati, in un importo forfettario annuale, che è dovuto indipendentemente dalla durata, dalla frequenza nonché dalla stagione del soggiorno.
17 Nella domanda di pronuncia pregiudiziale è indicato che chiunque ospiti persone a titolo oneroso, gestisca un campeggio o metta a disposizione la propria abitazione a titolo oneroso, come casa vacanze, a persone non residenti nel Comune è tenuto a dichiarare l’arrivo e la partenza di tali persone entro tre giorni dal loro arrivo e dalla loro partenza. Inoltre, le agenzie di viaggio sono obbligate a procedere a una dichiarazione ai fini dell’imposta di soggiorno nel caso in cui tale imposta sia inclusa nel corrispettivo dovuto per la partecipazione al viaggio.
18 Con le entrate provenienti dalla riscossione di tale imposta, la ricorrente nel procedimento principale ha finanziato, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2012 (in prosieguo: gli «anni controversi»), la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione, in particolare, del parco termale, dello stabilimento termale e dei sentieri (in prosieguo, congiuntamente: le «strutture termali»). Tali strutture sono liberamente accessibili a tutti e non è necessaria alcuna tessera termale per l’ingresso.
19 Nelle sue dichiarazioni IVA per gli anni controversi, la ricorrente nel procedimento principale, considerando che l’imposta di soggiorno costituiva la remunerazione di un’attività soggetta ad IVA, vale a dire la gestione delle terme, ha chiesto la detrazione dell’IVA assolta per tutte le prestazioni che le erano state fornite a monte e che riguardavano il turismo.
20 Nell’ambito di un controllo fiscale effettuato in loco dal convenuto nel procedimento principale, il controllore non ha, in particolare, tenuto conto degli importi dell’IVA assolta a monte non connessi alla gestione delle terme e ha preso in considerazione gli importi dell’IVA assolta a monte riguardanti lo stabilimento termale solo nei casi in cui quest’ultimo era stato dato in locazione a titolo oneroso. Il 20 marzo 2015 il convenuto nel procedimento principale ha emesso avvisi di rettifica relativi all’IVA conformi a detti accertamenti.
21 A seguito di una decisione amministrativa di rigetto adottata nell’ambito di una procedura di reclamo preliminare, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania).
22 Con sentenza del 18 ottobre 2018, tale giudice ha respinto detto ricorso, dichiarando, in sostanza, che la ricorrente nel procedimento principale non aveva agito come imprenditore nella sua attività di riscossione dell’imposta di soggiorno. Esso ha rilevato che, poiché la gestione delle strutture termali dietro pagamento di un’imposta di soggiorno non costituiva un’attività imprenditoriale, le operazioni dichiarate risultanti dalla riscossione di tale imposta non potevano essere assoggettate all’IVA e, di conseguenza, la detrazione dell’IVA assolta a monte inizialmente concessa dal convenuto nel procedimento principale doveva essere rifiutata. Tuttavia, esso ha ricordato il divieto di inasprimento dell’imposta (reformatio in pejus) nei confronti della ricorrente.
23 La ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») avverso detta sentenza dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), che è il giudice del rinvio.
24 In primo luogo, tale giudice si chiede se nel caso di specie sussistano prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, precisando al contempo di propendere per una risposta di senso negativo. Infatti, le strutture termali possono essere utilizzate gratuitamente anche da persone che non sono soggette all’imposta di soggiorno. In quest’ottica, il beneficiario della prestazione ottenuta dietro pagamento dell’imposta di soggiorno non è identificabile, in quanto la persona tenuta al versamento di tale imposta non ha ricevuto, rispetto al pubblico che può parimenti utilizzare dette strutture gratuitamente, alcun vantaggio concreto consumabile oltre a quello ricevuto da tale pubblico. Tuttavia, detto giudice nutre dubbi se non occorra considerare isolatamente il rapporto giuridico tra la ricorrente nel procedimento principale e gli ospiti delle terme. Infatti, in base allo statuto comunale, questi ultimi versano un’imposta di soggiorno di un determinato importo per ogni giorno di soggiorno per la messa a disposizione delle strutture termali. Pertanto, i pagamenti rappresentano un corrispettivo per la possibilità di utilizzare tali strutture termali. Infine, lo stesso giudice osserva che non è escluso che si tratti di un’attività in deficit permanente, tenuto conto del fatto che l’imposta di soggiorno non copre le spese di gestione delle strutture termali.
25 In secondo luogo, qualora la questione enunciata nel punto precedente della presente sentenza dovesse essere risolta in senso affermativo, il giudice del rinvio domanda alla Corte se, al fine di determinare l’esistenza di «distorsioni della concorrenza di una certa importanza», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA, l’esame debba riguardare non soltanto il territorio della ricorrente nel procedimento principale, ma anche i comuni limitrofi, il Land del Baden-Württemberg (Germania) o il territorio federale.
26 In tali circostanze, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, un comune che, sulla base di uno statuto comunale, riscuote un’“imposta di soggiorno termale” (di un determinato importo per ogni giorno di soggiorno) dai visitatori che soggiornano nel suo territorio (ospiti delle terme) per la messa a disposizione delle strutture termali (ad esempio, il parco termale, lo stabilimento termale, i sentieri), svolga, con la messa a disposizione di dette strutture agli ospiti delle terme contro il versamento di tale imposta, un’attività economica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della [direttiva IVA], anche qualora le strutture termali siano comunque liberamente accessibili a tutti (e quindi anche, ad esempio, ai residenti o ad altre persone non soggetti all’imposta di soggiorno termale).
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:
Se, nelle suddette circostanze di cui al procedimento principale, nell’esaminare se il non assoggettamento del comune possa provocare “distorsioni della concorrenza di una certa importanza” ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della [direttiva IVA], il mercato geograficamente rilevante sia solo il territorio comunale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
27 Nella misura in cui il giudice del rinvio fa riferimento, nella formulazione della prima questione, alla nozione di «attività economica», si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA, si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate.
28 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, un’attività può essere qualificata come attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA unicamente se essa corrisponde a una delle operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA (sentenza del 15 aprile 2021, Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, C-846/19, EU:C:2021:277, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
29 Così, al fine di determinare se la messa a disposizione delle strutture termali in circostanze come quelle di cui al procedimento principale costituisca un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA e, di conseguenza, se la ricorrente nel procedimento principale abbia la qualità di soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, occorre anzitutto stabilire se, nel quadro di tale messa a disposizione, essa abbia compiuto un’operazione di prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2016, Geemente Borsele e Staatssecretaris van Financiën, C-520/14, EU:C:2016:334, punto 22).
30 Poiché gli elementi forniti dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale consentono di concludere che nel procedimento principale è effettivamente in discussione una prestazione di servizi, si deve verificare se quest’ultima possa essere considerata fornita dalla ricorrente nel procedimento principale a titolo oneroso, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2016, Geemente Borsele e Staatssecretaris van Financiën, C-520/14, EU:C:2016:334, punto 23).
31 Si deve pertanto osservare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che costituisce une «prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi di detta norma, la messa a disposizione di strutture termali da parte di un comune, qualora quest’ultimo, in base ad uno statuto comunale, riscuota un’imposta di soggiorno giornaliera di un determinato importo dai visitatori che soggiornano nel suo territorio, allorché tali strutture sono liberamente e gratuitamente accessibili a tutti.
32 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA prevede che siano soggette ad IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
33 Una prestazione di servizi viene effettuata «a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, soltanto allorché tra il prestatore e il destinatario intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo di un servizio individualizzabile fornito al destinatario. Ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto (sentenza del 20 gennaio 2022, Apcoa Parking Danmark, C-90/20, EU:C:2022:37, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
34 Orbene, non risulta che esista un rapporto giuridico nel cui ambito avvenga uno scambio di reciproche prestazioni tra, da un lato, un comune che, in base ad uno statuto comunale, riscuote un’imposta di soggiorno di un determinato importo per ogni giorno di soggiorno dai visitatori che soggiornano nel suo territorio e, dall’altro, tali visitatori, che hanno il diritto di utilizzare le strutture termali messe a disposizione da detto comune, le quali sono liberamente accessibili a tutti, anche alle persone non assoggettate a tale imposta.
35 Infatti, non si può considerare che la retribuzione percepita dal Comune, vale a dire l’imposta di soggiorno, derivi dalla fornitura di un servizio, ossia la messa a disposizione delle strutture termali, di cui essa costituirebbe il controvalore diretto.
36 Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che sussiste un nesso diretto quando due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa (sentenza dell’11 marzo 2020, San Domenico Vetraria, C-94/19, EU:C:2020:193, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
37 Orbene, l’obbligo di versare l’imposta di soggiorno si impone nei confronti dei soggetti passivi di tale imposta in base allo statuto comunale, che ne determina anche l’importo (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2017, SAWP, C-37/16, EU:C:2017:22, punto 28).
38 Soprattutto, l’obbligo di versare l’imposta di soggiorno è collegato non già all’utilizzo, da parte delle persone sottoposte a tale obbligo, delle strutture termali messe a disposizione dal Comune, bensì al soggiorno nel territorio comunale, indipendentemente dai motivi che lo giustificano. Pertanto, i visitatori che soggiornano nel Comune sono tenuti a versare detta imposta anche quando soggiornano per altri motivi, quali la visita a familiari o a conoscenti che vi risiedono, e non hanno l’intenzione di utilizzare le strutture termali (v., per analogia, sentenza del 22 giugno 2016, Český rozhlas, C-11/15, EU:C:2016:470, punti 25 e 26).
39 Inoltre, se è vero che i soggetti passivi dell’imposta di soggiorno hanno la possibilità di utilizzare le strutture termali, tali strutture sono tuttavia liberamente e gratuitamente accessibili a chiunque, anche al residente o al visitatore giornaliero, tenuti o meno al pagamento dell’imposta di soggiorno. Pertanto, i soggetti passivi dell’imposta di soggiorno non beneficiano di vantaggi diversi da quelli di cui beneficiano le persone che utilizzano dette strutture termali e che non sono assoggettate alla stessa imposta.
40 Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi di detta norma, la messa a disposizione di strutture termali da parte di un comune, qualora quest’ultimo, in base ad uno statuto comunale, riscuota un’imposta di soggiorno giornaliera di un determinato importo dai visitatori che vi soggiornano, allorché l’obbligo di versare tale imposta è collegato non già all’utilizzo di dette strutture, bensì al soggiorno nel territorio comunale, e tali strutture sono liberamente e gratuitamente accessibili a tutti.
Sulla seconda questione
41 Poiché il giudice del rinvio precisa che, da un lato, in caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, il ricorso dovrà essere respinto e che, dall’altro, la seconda questione pregiudiziale è sollevata solo in caso di risposta affermativa alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione pregiudiziale.
Sulle spese
42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
deve essere interpretato nel senso che:
non costituisce una «prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso», ai sensi di detta norma, la messa a disposizione di strutture termali da parte di un comune, qualora quest’ultimo, in base ad uno statuto comunale, riscuota un’imposta di soggiorno giornaliera di un determinato importo dai visitatori che vi soggiornano, allorché l’obbligo di versare tale imposta è collegato non già all’utilizzo di dette strutture, bensì al soggiorno nel territorio comunale, e tali strutture sono liberamente e gratuitamente accessibili a tutti.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.