Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
12 settembre 2024 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera i) – Esenzioni – Scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro – Presupposti e limiti – Principio della neutralità fiscale – Mantenimento degli effetti di una normativa nazionale – Diritto al rimborso – Arricchimento senza causa – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Domanda di rimborso dell’imposta sotto forma di risarcimento dei danni »
Nella causa C-741/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio), con decisione del 18 novembre 2022, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2022, nel procedimento
Casino de Spa SA,
Ardent Betting SA,
Ardent Finance SA,
Artekk SRL (assorbita da Circus Belgium SA),
Circus Belgium SA,
Circus Services SA,
Gambling Management SA,
Games Services SA,
Gaming1 SRL,
Guillemins Real Estate SA,
Immo Circus Wallonie SA,
Mr Joker SRL,
Pres Carats Sports SA,
Pro Sécurité SRL,
Royal Namur SA,
Euro 78 SRL,
Lucky Bet SRL,
Reflex SA,
Slots SRL,
Winvest SRL,
Parction SA,
Ardent Casino Belgium SA,
Ardent Casino International SA,
Ardent Namur Immo SA,
Odds Sportbar SRL,
HQ1 SRL,
Tour de Baschamps SRL,
contro
État belge (SPF Finances),
con l’intervento di:
État belge (SPF Justice),
La Chambre des Représentants,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, T. von Danwitz, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per Casino de Spa SA, Ardent Betting SA, Ardent Finance SA, Artekk SRL (assorbita da Circus Belgium SA), Circus Belgium SA, Circus Services SA, Gambling Management SA, Games Services SA, Gaming1 SRL, Guillemins Real Estate SA, Immo Circus Wallonie SA, Mr Joker SRL, Pres Carats Sports SA, Pro Sécurité SRL, Royal Namur SA, Euro 78 SRL, Lucky Bet SRL, Reflex SA, Slots SRL, Winvest SRL, Parction SA, Ardent Casino Belgium SA, Ardent Casino International SA, Ardent Namur Immo SA, Odds Sportbar SRL, HQ1 SRL e Tour de Baschamps SRL, da V. Lamberts e M. Levaux, avvocati;
– per il governo belga, da S. Baeyens, P. Cottin e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da V. Ramognino, avocat, e P. Vlaemminck, advocaat;
– per il governo ceco, da L. Halajová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, da J. Möller e P.-L. Krüger, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da A. Armenia, J. Carpi Badía e M. Herold, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 25 aprile 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, degli articoli 107 e 267 TFUE, dei principi di neutralità fiscale e di effettività nonché dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Casino de Spa SA e altri 26 ricorrenti, e, dall’altro, l’État belge, SPF Finances (Servizio pubblico federale delle Finanze, Belgio), in merito a una decisione relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta per il periodo compreso tra il 1º luglio 2016 e il 21 maggio 2018 nonché ad ammende e interessi di mora in ragione di tale IVA dovuta.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
(...)
i) le scommesse, le lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro».
Diritto belga
4 L’articolo 1, paragrafo 14, del codice dell’imposta sul valore aggiunto (Moniteur belge del 17 luglio 1969, pag. 7046), come modificato dalla legge programmatica del 1º luglio 2016, era così formulato:
«Ai fini dell’applicazione del presente [c]odice, si applicano le seguenti definizioni:
1° “giochi d’azzardo con poste di denaro”:
a) i giochi, sotto qualsiasi denominazione, che offrano la possibilità di vincere premi, in denaro o in natura, in occasione dei quali i giocatori non possano intervenire né all’inizio, né durante né alla fine del gioco, e i vincitori siano designati unicamente dalla sorte o da qualsiasi altra circostanza fortuita;
b) i giochi, sotto qualsiasi denominazione, che offrano ai partecipanti a un concorso di qualsiasi natura la possibilità di vincere premi, in denaro o in natura, salvo che il concorso dia luogo alla conclusione di un contratto tra i vincitori e l’organizzatore di tale concorso;
2° “lotterie”: ogni circostanza che consenta, mediante l’acquisto di biglietti della lotteria, di concorrere per premi, in denaro o in natura, in cui i vincitori sono designati dalla sorte o da qualsiasi altra circostanza fortuita su cui essi non possono esercitare alcuna influenza».
5 L’articolo 44, paragrafo 3, del codice dell’imposta sul valore aggiunto, come modificato dalla legge programmatica del 1º luglio 2016, così disponeva:
«Sono parimenti esenti dall’imposta:
(…)
13°
a) le lotterie;
b) gli altri giochi d’azzardo con poste di denaro, ad eccezione di quelli forniti per via elettronica di cui all’articolo 18, paragrafo 1, comma 2, punto 16».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
6 La Casino de Spa e le altre società ricorrenti nel procedimento principale formano l’Unità IVA Gaming Ardent e offrono giochi online.
7 Questa attività era esente da IVA in Belgio fino al 1º luglio 2016, data in cui sono state adottate alcune disposizioni che hanno abrogato l’esenzione dall’IVA sui giochi d’azzardo con poste di denaro online diversi dalle lotterie.
8 Tali disposizioni sono state annullate dalla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio), con una sentenza del 22 marzo 2018, a causa della violazione di norme di ripartizione delle competenze fra lo Stato federale belga e le regioni belghe previste dal diritto belga. In tale sentenza, detto organo giurisdizionale non ha esaminato gli altri motivi di ricorso dedotti dinanzi ad esso, in particolare quelli vertenti su una violazione della direttiva 2006/112, del principio di neutralità fiscale nonché degli articoli 107 e 108 TFUE, considerando che tali motivi non avrebbero potuto condurre a un annullamento più esteso di dette disposizioni. Nella citata sentenza, detto organo giurisdizionale ha altresì deciso di mantenere gli effetti delle stesse disposizioni in considerazione delle difficoltà di bilancio e amministrative che il rimborso delle imposte già versate avrebbe comportato.
9 In una sentenza dell’8 novembre 2018, la Cour constitutionnelle ha precisato che gli effetti delle disposizioni che abrogavano l’esenzione dall’IVA sui giochi d’azzardo con poste di denaro online diversi dalle lotterie, da essa annullate mediante la sua sentenza del 22 marzo 2018, erano mantenuti per le imposte che erano già state versate con riferimento al periodo compreso tra il 1º luglio 2016 e il 21 maggio 2018.
10 A seguito di tali sentenze, l’Unità IVA Gaming Ardent ha iscritto, nel campo della sua dichiarazione IVA del mese di settembre 2019 relativo alle rettifiche dell’IVA in suo favore, un importo di EUR 29 328 371,20, corrispondente all’importo dell’IVA assolta per il periodo compreso tra il 1º luglio 2016 e il 21 maggio 2018, e ha chiesto il rimborso di un saldo IVA pari a EUR 15 581 402,06.
11 Il 5 dicembre 2019 l’amministrazione tributaria belga ha redatto un verbale in cui ha indicato che tale domanda era contraria alle sentenze della Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) del 22 marzo e dell’8 novembre 2018 e che, di conseguenza, l’Unità IVA Gaming Ardent era debitrice di un importo di EUR 29 328 370,36 a titolo di IVA, aumentata di ammende e di interessi.
12 A seguito di un reclamo proposto dall’Unità IVA Gaming Ardent contro tale verbale, l’importo delle ammende inflitte a quest’ultima è stato ridotto.
13 Il 12 ottobre 2020, l’Unità IVA Gaming Ardent ha presentato ricorso avverso una decisione del 14 agosto 2020 relativa all’IVA dovuta per il periodo compreso tra il 1º luglio 2016 e il 21 maggio 2018, ad ammende e ad interessi di mora dinanzi al tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio), giudice del rinvio. Essa fa valere, in subordine, la responsabilità dell’État belge a titolo di un errore della Corte costituzionale, là dove tale organo giurisdizionale ha deciso di mantenere gli effetti delle disposizioni da esso annullate, e, in ulteriore subordine, la responsabilità dell’État belge a titolo di colpa del legislatore.
14 In tale contesto, il tribunal de première instance de Liège ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva [2006/112], e il principio di neutralità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro disciplini in modo diverso, ipotizzando che si tratti di prestazioni di servizi simili, le lotterie online proposte dalla Loterie [Nationale] (Lotteria nazionale), ente pubblico, esenti dall’[IVA], e gli altri giochi d’azzardo online proposti da operatori privati, assoggettati all’[IVA].
2) Se, nel rispondere alla questione precedente, al fine di stabilire se si tratti di due categorie di giochi simili che si trovano in concorrenza tra loro e che richiedono lo stesso trattamento ai fini dell’[IVA], o se si tratti di categorie distinte che consentono un trattamento differenziato, il giudice nazionale debba tener conto unicamente del fatto che le due forme di gioco sono o meno in concorrenza tra loro dal punto di vista del consumatore medio, nel senso che delle prestazioni di servizi sono simili quando presentano proprietà analoghe e rispondono alle stesse esigenze del consumatore, in base a un criterio di comparabilità nell’uso, e quando le differenze esistenti non incidono in modo significativo sulla decisione del consumatore medio di ricorrere all’una o all’altra prestazione di servizi (criterio di sostituzione), oppure se debba tener conto di altri criteri quali l’esistenza di un potere discrezionale, in capo allo Stato membro, di esentare talune categorie di giochi e di assoggettarne altre all’IVA, l’appartenenza delle lotterie a una categoria di giochi distinta contemplata dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva [2006/112], i regimi normativi diversi applicabili alla Loterie [N]ationale e agli altri giochi d’azzardo, le autorità di controllo differenti o obiettivi societari e di tutela dei giocatori perseguiti dalla normativa applicabile alla Loterie [N]ationale.
3) Se il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 267 [TFUE], con le disposizioni della direttiva [2006/112] e, se del caso, con il principio di effettività, debba essere interpretato nel senso che esso consente alla Corte costituzionale di uno Stato membro di mantenere, di propria iniziativa e senza rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 [TFUE], in base a una disposizione di diritto interno, nel caso di specie l’articolo 8 della legge speciale del 6 gennaio 1989, che disciplina la Cour constitutionnelle, gli effetti, per il passato, di disposizioni nazionali in materia di [IVA], dichiarate contrarie alla Costituzione nazionale e annullate per tale motivo e la cui mancata conformità al diritto dell’Unione era altresì invocata a sostegno del ricorso di annullamento dinanzi al giudice nazionale, senza tuttavia che tale censura sia stata esaminata da quest’ultimo, basandosi in generale sulle “difficoltà di bilancio e amministrative che il rimborso delle imposte già versate provocherebbe”, e privando quindi totalmente i soggetti passivi assoggettati all’IVA del diritto al rimborso dell’IVA riscossa in violazione del diritto dell’Unione.
4) Se in caso di risposta in senso negativo alla questione precedente, le stesse disposizioni e gli stessi principi interpretati, in particolare, alla luce della sentenza del 10 aprile 2008, [Marks & Spencer (C-309/06, EU:C:2008:211)], in forza della quale i principi generali del diritto [dell’Unione], ivi compreso quello della neutralità fiscale, conferiscono all’operatore economico che ha effettuato tali forniture o prestazioni un diritto a ripetere gli importi erroneamente versati con riferimento alle stesse forniture o prestazioni [sentenza del 10 aprile 2008, Marks & Spencer (C-309/06, EU:C:2008:211)], impongano allo Stato membro interessato di restituire ai soggetti passivi l’IVA riscossa in violazione del diritto dell’Unione quando quest’ultima, come nel caso di specie, derivasse successivamente da una sentenza della Corte in cui si afferma, in risposta a questioni pregiudiziali, da un lato, il contrasto con la direttiva [2006/112], delle disposizioni nazionali annullate e, dall’altro, la mancata conformità al diritto dell’Unione della decisione della Cour constitutionnelle, di mantenere gli effetti, per il passato, delle disposizioni di cui essa pronuncia l’annullamento.
5) Se il trattamento distinto istituito dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 della legge programmatica del 1° luglio 2016, annullati con sentenza della Cour constitutionnelle del 22 marzo 2018, n. 34/2018, ma i cui effetti sono stati mantenuti dopo tale data per le imposte già versate relativamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 21 maggio 201[8], tra le lotterie, terrestri o online, e gli altri giochi e scommesse online, crei un vantaggio selettivo a favore degli operatori di tali lotterie e quindi un aiuto concesso dall’État belge (Stato belga) o mediante risorse dell’État belge, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo talune imprese, incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 [TFUE].
6) Se, in caso di risposta in senso affermativo alla questione precedente, l’obbligo imposto agli Stati membri di garantire la salvaguardia dei diritti dei cittadini lesi dall’illegittima attuazione dell’aiuto di cui trattasi, quale discende, in particolare, dalla sentenza 5 ottobre 2006, [Transalpine Ölleitung in Österreich, (C-368/04, EU:C:2006:644)], il principio di leale cooperazione e i principi generali del diritto [dell’Unione], ivi compreso quello della neutralità fiscale, che conferiscono all’operatore economico che ha effettuato tali forniture o prestazioni un diritto a ripetere gli importi erroneamente versati con riferimento alle stesse forniture o prestazioni [sentenza del 10 aprile 2008, Marks & Specer, (C-309/06, EU:C:2008:211)], consentano ai soggetti passivi che hanno fatturato l’IVA in base all’aiuto di Stato illegittimo di recuperare l’equivalente dell’imposta versata sotto forma di risarcimento per il danno subito».
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
15 A seguito della lettura delle conclusioni dell’avvocata generale all’udienza del 25 aprile 2024, le ricorrenti nel procedimento principale, con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte il 30 maggio 2024, hanno chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento.
16 A sostegno di tale domanda, le ricorrenti nel procedimento principale fanno valere che dette conclusioni affrontano una questione di diritto relativa al riconoscimento di un effetto diretto all’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 che non è stata sottoposta alla Corte dal giudice del rinvio e sulla quale esse non hanno pertanto potuto far valere le loro osservazioni. Esse esprimono altresì il loro disaccordo con le conclusioni dell’avvocata generale su tale punto.
17 A tal riguardo, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte può, sentito l’avvocato generale, disporre in qualsiasi momento la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato ancora oggetto di discussione tra le parti.
18 Occorre altresì ricordare che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la possibilità, per le parti, di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, EU:C:2023:57, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
19 Inoltre, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedano il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alla motivazione in base alla quale l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento (sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, EU:C:2023:57, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
20 Nella specie, la Corte ritiene, sentito l’avvocato generale, di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire.
21 In particolare, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 19 della presente sentenza, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti nel procedimento principale a sostegno della loro domanda di riapertura della fase orale del procedimento, nella misura in cui la quarta questione pregiudiziale verte sugli effetti che devono essere riconosciuti all’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 dinanzi a un giudice nazionale, il giudice del rinvio ha necessariamente interrogato la Corte sul riconoscimento di un effetto diretto a tale disposizione. Ne consegue che le ricorrenti hanno avuto occasione di far valere il loro punto di vista al riguardo.
22 Pertanto, non è necessario disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
23 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che opera una differenza di trattamento fra, da un lato, l’acquisto online di biglietti di lotteria e, dall’altro, la partecipazione ad altri giochi d’azzardo con poste di denaro proposti online, escludendo quest’ultima dall’esenzione dall’IVA applicabile al primo.
24 Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d’azzardo con poste di denaro sono esenti da IVA, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro.
25 Come risulta dalla formulazione stessa di tale disposizione, essa lascia un ampio margine discrezionale agli Stati membri circa l’esenzione o la tassazione delle operazioni di cui trattasi dal momento che consente a detti Stati di stabilire le condizioni e i limiti ai quali può essere subordinato il beneficio di tale esenzione (v., per analogia, sentenza del 10 novembre 2011, The Rank Group, C-259/10 e C-260/10, EU:C:2011:719, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
26 Inoltre, la Corte ha precisato che l’esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono di stabilire condizioni e limiti all’esenzione dall’IVA prevista da tale disposizione consente loro di esentare da tale imposta soltanto taluni giochi d’azzardo con poste di denaro (sentenza del 24 ottobre 2013, Metropol Spielstätten, C-440/12, EU:C:2013:687, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
27 Nondimeno, gli Stati membri devono rispettare il principio della neutralità fiscale intrinseco al sistema comune dell’IVA nel momento in cui, conformemente a tale disposizione, si avvalgono della facoltà di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione e, pertanto, di assoggettare o meno determinate operazioni all’IVA (sentenza del 10 novembre 2011, The Rank Group, C-259/10 e C-260/10, EU:C:2011:719, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
28 Secondo una giurisprudenza consolidata, il principio della neutralità fiscale osta in particolare a che merci o prestazioni di servizio simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell’IVA (sentenza del 10 novembre 2011, The Rank Group, C-259/10 e C-260/10, EU:C:2011:719, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
29 Per determinare se due prestazioni di servizi siano simili, occorre tener conto principalmente del punto di vista del consumatore medio, al contempo evitando distinzioni artificiali basate su differenze trascurabili (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2011, The Rank Group, C-259/10 e C-260/10, EU:C:2011:719, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
30 Due prestazioni di servizi sono quindi simili quando presentano proprietà analoghe e rispondono alle medesime esigenze del consumatore, in base a un criterio di comparabilità dell’uso, e quando le differenze esistenti non influiscono significativamente sulla decisione del consumatore medio di optare per l’una o l’altra di tali prestazioni (sentenza del 10 novembre 2011, The Rank Group, C-259/10 e C-260/10, EU:C:2011:719, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
31 In altre parole, si tratta di esaminare se i beni o i servizi in questione si trovino, dal punto di vista del consumatore medio, in un rapporto di sostituzione. In effetti, in questo caso, una differenza di trattamento sotto il profilo dell’IVA è idonea ad influenzare la scelta del consumatore, il che indicherebbe quindi una violazione del principio di neutralità fiscale (v., in tal senso, sentenza del 3 febbraio 2022, Finanzamt A, C-515/20, EU:C:2022:73, punto 45 e giurisprudenza citata).
32 A tal riguardo, occorre tener conto non solo delle differenze che riguardano le caratteristiche delle prestazioni di cui trattasi nonché dell’utilizzo di tali prestazioni e che sono, pertanto, inerenti a tali prestazioni, ma anche delle differenze attinenti al contesto in cui le medesime prestazioni sono effettuate, purché tali differenze contestuali siano idonee a creare una distinzione agli occhi del consumatore medio, in termini di rispondenza alle proprie esigenze e siano, pertanto, tali da influire sulla scelta di tale consumatore (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, Phantasialand, C-406/20, EU:C:2021:720, punti 41 e 42 e giurisprudenza ivi citata).
33 In tal senso, la Corte ha giudicato che nell’ambito di detto esame possono venire in rilievo fattori di ordine culturale, quali costumi o tradizioni (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, Phantasialand, C-406/20, EU:C:2021:720, punto 44).
34 Inoltre, la Corte ha precisato, per quanto riguarda i giochi d’azzardo, che differenze riguardanti i limiti minimi e massimi di puntata e di vincita, le probabilità di vincita, i format disponibili e la possibilità d’interazione tra il giocatore e il gioco possono avere un’influenza significativa sulla decisione del consumatore medio, in quanto il fascino dei giochi d’azzardo con poste in denaro risiede principalmente nella possibilità di vincita (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2011, The Rank Group, C-259/10 e C-260/10, EU:C:2011:719, punto 57).
35 Siffatti elementi possono quindi essere pertinenti al fine di accertare la somiglianza dell’acquisto online di biglietti di lotteria con la partecipazione agli altri giochi d’azzardo con poste di denaro proposti online.
36 Benché spetti unicamente al giudice del rinvio valutare, alla luce delle considerazioni formulate ai punti da 28 a 35 della presente sentenza, la somiglianza di tali prestazioni di servizi, la Corte è tenuta a fornirgli indicazioni utili a tal fine, per consentire a quest’ultimo di dirimere la controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2024, GEMA, C-135/23, EU:C:2024:526, punto 32).
37 In particolare, occorre rilevare che fattori di ordine culturale e differenze relative a limiti minimi e massimi delle puntate e delle vincite nonché alle possibilità di vincita possono creare una distinzione, agli occhi del consumatore medio, fra le lotterie e gli altri giochi d’azzardo con poste di denaro.
38 Peraltro, dalla decisione di rinvio risulta che, conformemente alla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, da un lato, a differenza di altri giochi d’azzardo con poste di denaro, nei quali le attitudini del giocatore, come l’abilità o la conoscenza, possono influire sulle probabilità di vincita, nell’ambito delle lotterie ai sensi di tale normativa i vincitori sono determinati dalla sola opera dell’azzardo, senza che le loro attitudini possano esercitare una qualsivoglia influenza al riguardo. Dall’altro lato, in siffatto contesto, poiché il vincitore è designato in una data precisa, il periodo tra l’acquisto del biglietto di lotteria e il risultato può essere significativo.
39 Le lotterie come definite dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale sono quindi caratterizzate da una combinazione di un periodo di attesa per la determinazione dei vincitori e della totale ininfluenza delle attitudini dei giocatori sull’esito del gioco.
40 Orbene, siffatte differenze oggettive rispetto agli altri giochi d’azzardo con poste di denaro sembrano idonee a influire in modo significativo sulla decisione del consumatore medio di optare per l’una o per l’altra categoria di giochi, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
41 Di contro, va ricordato che l’identità dei gestori, la forma giuridica sotto la quale essi esercitano le loro attività, la categoria di licenza in cui rientrano i giochi in questione ed il regime giuridico applicabile in materia di controllo e di regolamentazione non sono, in linea di principio, pertinenti per valutare la somiglianza di tali categorie di giochi (v., per analogia, sentenza del 10 novembre 2011, The Rank Group, C-259/10 e C-260/10, EU:C:2011:719, punti 46 e 51).
42 Allo stesso modo, gli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale in causa nel procedimento principale e la circostanza che le lotterie siano espressamente contemplate dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 2006/112 siano, in linea di principio, irrilevanti nell’ambito di un esame di questo tipo, poiché tali elementi non sembrano idonei a creare una distinzione, agli occhi del consumatore medio, in termini di rispondenza alle proprie esigenze.
43 Alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 28 a 42 della presente sentenza, sembra, a prima vista, che le prestazioni prese in considerazione in tali punti non siano simili, il che comporterebbe la compatibilità con il principio di neutralità fiscale di una differenza di trattamento come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare in concreto, alla luce di ogni elemento rilevante, se tale normativa violi detto principio.
44 Di conseguenza, alla prima e alla seconda questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che opera una differenza di trattamento fra, da un lato, l’acquisto online di biglietti di lotteria e, dall’altro, la partecipazione ad altri giochi d’azzardo con poste di denaro proposti online, escludendo quest’ultima dall’esenzione dall’IVA applicabile al primo, purché le differenze oggettive tra queste due categorie di giochi d’azzardo con poste di denaro siano idonee ad influire in modo significativo sulla decisione del consumatore medio di optare per l’una o per l’altra categoria di giochi.
Sulla terza questione
45 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio di leale cooperazione, quale sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE, la direttiva 2006/112 e il principio di effettività, debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale può avvalersi di una disposizione nazionale che lo autorizza a mantenere gli effetti di disposizioni nazionali da esso dichiarate incompatibili con le norme superiori del suo diritto nazionale, senza esaminare un’allegazione secondo cui tali disposizioni sono incompatibili anche con tale direttiva.
46 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte [sentenza del 16 maggio 2024, Toplofikatsia Sofia (Nozione di domicilio del convenuto), C-222/23, EU:C:2024:405, punto 63 e giurisprudenza ivi citata].
47 A tal fine, la Corte può trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, le norme e i principi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale [sentenza del 21 marzo 2024, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Possibilità di rettifica in caso di aliquota errata), C-606/22, EU:C:2024:255, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].
48 Nel caso di specie, benché la terza questione verta sugli obblighi che il diritto dell’Unione impone a un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale, risulta dalla decisione di rinvio che tale questione è sollevata da un organo giurisdizionale nazionale di primo grado, il quale si interroga sulle conseguenze di un’eventuale incompatibilità con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, di una disposizione nazionale che è stata annullata dalla Corte costituzionale del suo Stato membro per violazione di norme superiori del suo diritto nazionale e i cui effetti sono stati mantenuti da quest’ultimo giudice.
49 In tale contesto, risulta quindi che nel procedimento principale il giudice del rinvio è chiamato non già a pronunciarsi direttamente sul comportamento della Corte costituzionale del suo Stato membro, bensì, se del caso, a trarre le conseguenze dell’incompatibilità di tale disposizione nazionale con il diritto dell’Unione nell’ambito di una controversia tra un soggetto passivo e un’amministrazione tributaria in merito all’importo dell’IVA dovuta da tale soggetto passivo.
50 In tali circostanze, la terza questione pregiudiziale deve essere riformulata nel senso che con essa il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio di leale cooperazione, quale sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e il principio del primato del diritto dell’Unione impongano al giudice nazionale di disapplicare disposizioni nazionali giudicate incompatibili con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, senza che rilevi, al riguardo, l’esistenza di una sentenza del giudice costituzionale nazionale che ha disposto il mantenimento degli effetti di tali disposizioni nazionali.
51 Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in forza del principio di leale cooperazione previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono tenuti ad eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione e che tale obbligo incombe, nell’ambito delle rispettive competenze, a ciascun organo dello Stato membro interessato (sentenza del 5 ottobre 2023, Osteopathie Van Hauwermeiren, C-355/22, EU:C:2023:737, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
52 Pertanto, è compito delle autorità dello Stato membro interessato, qualora constatino che una normativa nazionale è incompatibile con il diritto dell’Unione, pur mantenendo un potere discrezionale quanto alle misure da adottare, vigilare affinché il diritto nazionale sia rapidamente adeguato al diritto dell’Unione e affinché sia data piena attuazione ai diritti che sono attribuiti agli individui dall’ordinamento dell’Unione (sentenza del 5 ottobre 2023, Osteopathie Van Hauwermeiren, C-355/22, EU:C:2023:737, punto 28 e giurisprudenza citata).
53 Occorre altresì rammentare che il principio del primato del diritto dell’Unione impone al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione, qualora non possa effettuare un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle disposizioni del diritto dell’Unione, l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 53 e giurisprudenza ivi citata].
54 Orbene, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 ha effetto diretto (v., per analogia, sentenza del 10 novembre 2011, The Rank Group, C-259/10 e C-260/10, EU:C:2011:719, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).
55 È vero che, come rilevato al punto 25 della presente sentenza, tale disposizione lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità quando adottano una normativa che prevede le condizioni e fissa i limiti dell’esenzione dall’IVA prevista da detta disposizione.
56 Ciò premesso, la circostanza che gli Stati membri dispongano, in forza di una disposizione di una direttiva, di un margine di discrezionalità, non esclude che un controllo giurisdizionale possa essere effettuato al fine di verificare se le autorità nazionali non abbiano oltrepassato tale margine [v., in tal senso, sentenze del 9 ottobre 2014, Traum, C-492/13, EU:C:2014:2267, punto 47; dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C-205/20, EU:C:2022:168, punto 30, e del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto d’ingresso in Ungheria), C-528/21, EU:C:2023:341, punto 98].
57 Ebbene, i limiti di tale margine di discrezionalità risultano, in particolare, dal principio di neutralità fiscale. A tal proposito, la Corte ha già giudicato che, qualora le condizioni o i limiti a cui uno Stato membro subordina l’esenzione dall’IVA per i giochi d’azzardo con poste in denaro siano contrari al principio della neutralità fiscale, detto Stato membro non può fondarsi su tali condizioni o limiti per rifiutare a un gestore di tali giochi l’esenzione che egli può legittimamente rivendicare ai sensi della direttiva 2006/112 (v. in tal senso, sentenza del 10 novembre 2011, The Rank Group, C-259/10 e C-260/10, EU:C:2011:719, punto 68).
58 Occorre inoltre ricordare che solo la Corte può, eccezionalmente e per considerazioni imperative di certezza del diritto, concedere una sospensione provvisoria dell’effetto di disapplicazione esercitato da una norma di diritto dell’Unione rispetto a norme di diritto interno con essa in contrasto. Una siffatta limitazione nel tempo degli effetti dell’interpretazione data dalla Corte a tale diritto può essere concessa solo nella stessa sentenza che statuisce sull’interpretazione richiesta (sentenza del 5 ottobre 2023, Osteopathie Van Hauwermeiren, C-355/22, EU:C:2023:737, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
59 Il primato e l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione risulterebbero pregiudicati se gli organi giurisdizionali nazionali avessero il potere di attribuire alle disposizioni nazionali, anche solo provvisoriamente, il primato rispetto al diritto dell’Unione al quale esse contravvengono (sentenza del 5 ottobre 2023, Osteopathie Van Hauwermeiren, C-355/22, EU:C:2023:737, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
60 Il principio del primato impone dunque al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni nazionali giudicate contrarie al diritto dell’Unione avente effetto diretto, anche qualora il giudice costituzionale nazionale abbia precedentemente deciso di rinviare la perdita dell’efficacia vincolante di tali disposizioni, dichiarate incostituzionali (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, Filipiak, C-314/08, EU:C:2009:719, punto 85).
61 La Corte ha altresì precisato che il giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267, secondo comma, TFUE, è vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve, se del caso, discostarsi dalle valutazioni dell’organo giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, alla luce di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione (sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, punto 30).
62 Alla luce delle considerazioni che precedono, alla terza questione occorre rispondere dichiarando che il principio di leale cooperazione, quale sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e il principio del primato del diritto dell’Unione impongono al giudice nazionale di disapplicare disposizioni nazionali giudicate incompatibili con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, senza che rilevi, al riguardo, l’esistenza di una sentenza del giudice costituzionale nazionale che ha disposto il mantenimento degli effetti di tali disposizioni nazionali.
Sulla quarta questione
63 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio di leale cooperazione, quale sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE, la direttiva 2006/112, il principio di effettività e i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di neutralità fiscale, debbano essere interpretati nel senso che conferiscono al soggetto passivo un diritto ad ottenere il rimborso dell’importo dell’IVA riscossa in uno Stato membro in violazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva.
64 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede se, nell’ipotesi in cui constatasse che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, osti alla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, le ricorrenti nel procedimento principale avrebbero il diritto ad ottenere il rimborso dell’importo dell’IVA assolta sulla base di tale normativa.
65 Siffatta questione deve quindi essere intesa come riguardante l’interpretazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla ripetizione dell’indebito (v., per analogia, sentenza del 6 settembre 2011, Lady & Kid e a., C-398/09, EU:C:2011:540).
66 In tali circostanze, e tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 46 e 47 della presente sentenza, occorre riformulare la quarta questione pregiudiziale nel senso che, con essa, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le norme del diritto dell’Unione relative alla ripetizione dell’indebito debbano essere interpretate nel senso che esse conferiscono al soggetto passivo un diritto ad ottenere il rimborso dell’importo dell’IVA riscossa in uno Stato membro in violazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112.
67 Da una costante giurisprudenza risulta che il diritto di ottenere il rimborso di tasse riscosse da uno Stato membro in violazione delle regole del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti agli individui dalle disposizioni del diritto dell’Unione che vietano tali tasse, nell’interpretazione data loro dalla Corte. Gli Stati membri sono quindi tenuti, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione [sentenza del 28 settembre 2023, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov (Trasferimento del diritto al rimborso), C-508/22, EU:C:2023:715, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].
68 Risulta quindi con evidenza che il diritto alla ripetizione dell’indebito mira a rimediare alle conseguenze dell’incompatibilità della tassa con il diritto dell’Unione, neutralizzando l’onere economico che essa ha fatto indebitamente gravare sul soggetto che, in definitiva, l’ha effettivamente sostenuta (sentenza del 16 maggio 2013, Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó, C-191/12, EU:C:2013:315, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
69 Tuttavia, eccezionalmente, una restituzione di questo tipo può essere negata qualora comporti un arricchimento senza causa degli aventi diritto. La tutela dei diritti garantiti in tale materia dall’ordinamento giuridico dell’Unione non impone, quindi, il rimborso di dazi, imposte, e tasse riscossi in violazione del diritto dell’Unione quando è appurato che la persona tenuta al loro pagamento li ha di fatto riversati su altri soggetti [v., in tal senso, sentenze del 16 maggio 2013, Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó, C-191/12, EU:C:2013:315, punto 25, nonché del 21 marzo 2024, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Possibilità di rettifica in caso di aliquota errata), C-606/22, EU:C:2024:255, punti 34 e 35].
70 Tale eccezione deve nondimeno essere interpretata in modo restrittivo, tenendo conto in particolare del fatto che la traslazione di una tassa sul consumatore non neutralizza necessariamente gli effetti economici dell’imposizione sul soggetto passivo (v., in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2003, Weber’s Wine World e a., C-147/01, EU:C:2003:533, punto 95).
71 Così, anche quando è dimostrato che l’onere dell’imposta indebitamente riscossa è stato riversato su terzi, il rimborso di quest’ultima all’operatore non gli procura necessariamente un arricchimento senza causa, giacché l’incorporazione dell’importo di tale imposta nei prezzi praticati può avergli arrecato un danno connesso alla diminuzione del volume delle sue vendite [v., in tal senso, sentenze del 6 settembre 2011, Lady аKid e a., C-398/09, EU:C:2011:540, punto 21, nonché del 21 marzo 2024, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Possibilità di rettifica in caso di aliquota errata), C-606/22, EU:C:2024:255, punto 28].
72 Occorre altresì ricordare che l’esistenza e la misura dell’arricchimento senza causa che il rimborso di un tributo indebitamente riscosso alla luce del diritto dell’Unione comporterebbe per un soggetto passivo potranno essere stabiliti solo al termine di un’analisi economica che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti [v., in tal senso, sentenze del 10 aprile 2008, Marks & Spencer, C-309/06, EU:C:2008:211, punto 43, nonché del 21 marzo 2024, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Possibilità di rettifica in caso di aliquota errata), C-606/22, EU:C:2024:255, punto 38].
73 Ne consegue che alla quarta questione occorre rispondere dichiarando che le norme del diritto dell’Unione relative alla ripetizione dell’indebito devono essere interpretate nel senso che esse conferiscono al soggetto passivo un diritto ad ottenere il rimborso dell’importo dell’IVA riscossa in uno Stato membro in violazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, a condizione che tale rimborso non comporti un arricchimento senza causa di tale soggetto passivo.
Sulla sesta questione
74 Con la sesta questione, che occorre esaminare prima della quinta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’obbligo imposto agli Stati membri di garantire la salvaguardia dei diritti dei singoli incisi dall’attuazione illegittima di un aiuto di Stato, il principio di leale cooperazione e i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di neutralità fiscale, debbano essere interpretati nel senso che un soggetto passivo può ricevere un importo equivalente all’IVA assolta sotto forma di risarcimento dei danni, qualora l’esenzione da tale imposta di cui hanno beneficiato altri operatori costituisca un aiuto di Stato illegittimo.
75 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la sesta questione verte sul regime degli aiuti di Stato e, più precisamente, sugli obblighi incombenti agli organi giurisdizionali nazionali qualora accertino che l’esenzione dall’IVA di cui hanno beneficiato taluni operatori costituisce un aiuto di Stato versato senza che si sia proceduto alla previa notifica richiesta dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
76 In tali circostanze, e tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 46 e 47 della presente sentenza, occorre riformulare la sesta questione pregiudiziale nel senso che, con essa, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che, qualora l’esenzione dall’IVA di cui hanno beneficiato taluni operatori costituisca un aiuto di Stato illegittimo, un soggetto passivo che non abbia beneficiato di una siffatta esenzione può ricevere, sotto forma di risarcimento dei danni, un importo equivalente all’IVA da esso assolta.
77 A tal riguardo, si deve rilevare che spetta certamente ai giudici nazionali garantire che vengano tratte, conformemente al loro diritto nazionale, tutte le conseguenze di un’eventuale violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, segnatamente per quanto riguarda sia la validità degli atti di esecuzione sia il recupero delle sovvenzioni finanziarie concesse in violazione della disposizione sopra citata, cosicché l’oggetto del loro compito è di adottare le misure idonee a rimediare all’illegittimità della messa ad esecuzione degli aiuti, affinché il beneficiario non conservi la libera disponibilità di questi ultimi per il tempo rimanente fino alla decisione della Commissione europea (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).
78 Allo stesso modo, è possibile che un organo giurisdizionale nazionale debba statuire su una domanda di risarcimento del danno derivante dal carattere illegittimo della misura d’aiuto (sentenza del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, EU:C:2006:644, punto 56).
79 Così, nell’adempiere alla loro missione, gli organi giurisdizionali nazionali possono essere chiamati ad accogliere talune domande di risarcimento dei danni causati dall’aiuto di Stato illegittimo ai concorrenti del soggetto che ne beneficia (sentenza del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C-387/17, EU:C:2019:51, punto 56).
80 Ciò posto, l’eventuale illegittimità, alla luce delle norme del diritto dell’Unione relative agli aiuti di Stato, dell’esenzione da un’imposta non è idonea ad incidere sulla legittimità della riscossione dell’imposta stessa, così che il debitore della stessa non può eccepire che l’esenzione di cui beneficiano altre persone costituisce un aiuto di Stato allo scopo di sottrarsi al pagamento della medesima imposta (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, EU:C:2006:644, punto 51, e del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, EU:C:2020:139, punto 24).
81 Orbene, se un organo giurisdizionale nazionale dovesse considerare che l’esenzione dall’IVA di cui hanno beneficiato taluni operatori costituisce un aiuto di Stato, il fatto di riconoscere, sotto forma di risarcimento dei danni, a un soggetto passivo che ha assolto a tale imposta, un importo equivalente all’IVA assolta comporterebbe proprio l’effetto di consentire a tale soggetto passivo di sottrarsi al pagamento di detta imposta.
82 Di conseguenza, alla sesta questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora l’esenzione dall’IVA di cui hanno beneficiato taluni operatori costituisca un aiuto di Stato illegittimo, un soggetto passivo che non abbia beneficiato di una siffatta esenzione non può ricevere, sotto forma di risarcimento dei danni, un importo equivalente all’IVA da esso assolta.
Sulla quinta questione
83 Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107 TFUE debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA dell’acquisto di biglietti di lotteria e l’esclusione degli altri giochi d’azzardo con poste di denaro proposti online dal beneficio di una tale esenzione costituiscano un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
84 Dalla decisione di rinvio risulta che tale questione è sollevata nell’ambito del ricorso di un soggetto passivo diretto a recuperare, sotto forma di risarcimento dei danni, l’equivalente dell’IVA da esso assolta. Inoltre, da suddetta decisione non risulta che detta questione abbia un altro oggetto.
85 Orbene, dalla risposta fornita alla sesta questione risulta che, qualora l’esenzione dall’IVA di cui hanno beneficiato taluni operatori costituisca un aiuto di Stato, un soggetto passivo che non abbia beneficiato di una siffatta esenzione non può ricevere, sotto forma di risarcimento dei danni, un importo equivalente all’IVA da esso assolta.
86 Pertanto, alla luce della risposta fornita alla sesta questione, non occorre rispondere alla quinta questione.
Sulle spese
87 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale che opera una differenza di trattamento fra, da un lato, l’acquisto online di biglietti di lotteria e, dall’altro, la partecipazione ad altri giochi d’azzardo con poste di denaro proposti online, escludendo quest’ultima dall’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto applicabile al primo, purché le differenze oggettive tra queste due categorie di giochi d’azzardo con poste di denaro siano idonee ad influire in modo significativo sulla decisione del consumatore medio di optare per l’una o per l’altra categoria di giochi.
2) Il principio di leale cooperazione, quale sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e il principio del primato del diritto dell’Unione impongono al giudice nazionale di disapplicare disposizioni nazionali giudicate incompatibili con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, senza che rilevi, al riguardo, l’esistenza di una sentenza del giudice costituzionale nazionale che ha disposto il mantenimento degli effetti di tali disposizioni nazionali.
3) Le norme del diritto dell’Unione relative alla ripetizione dell’indebito devono essere interpretate nel senso che esse conferiscono al soggetto passivo un diritto ad ottenere il rimborso dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto riscossa in uno Stato membro in violazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, a condizione che tale rimborso non comporti un arricchimento senza causa di tale soggetto passivo.
4) L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui hanno beneficiato taluni operatori costituisca un aiuto di Stato illegittimo, un soggetto passivo che non ha beneficiato di una siffatta esenzione non può ricevere, sotto forma di risarcimento dei danni, un importo equivalente all’IVA da esso assolta.
Firme
* Lingua processuale: il francese.